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Document 51995AC0319

    SUPPLEMENTO DI PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di regolamento (CE) della Commissione relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela"

    GU C 133 del 31.5.1995, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51995AC0319

    SUPPLEMENTO DI PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di regolamento (CE) della Commissione relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela"

    Gazzetta ufficiale n. C 133 del 31/05/1995 pag. 0027


    Parere in merito alla proposta di regolamento (CE) della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela

    (95/C 133/09)

    Il Comitato economico e sociale, in data 20 dicembre 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 23, secondo comma, del Regolamento interno, di elaborare un parere in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Moreland in data 1° marzo 1995.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 29 marzo 1995, nel corso della 324a sessione plenaria con 70 voti favorevoli, nessun voto contrario e 11 astensioni, il seguente parere.

    1. Antefatti

    1.1. L'art. 85, par. 1, del Trattato CE vieta alle imprese di concludere accordi che limitino il gioco della concorrenza e pregiudichino il commercio tra Stati membri. Tuttavia, in virtù del paragrafo 3 del medesimo articolo, il Regolamento 19/65 del Consiglio consente alla Commissione di stabilire per regolamento che il paragrafo 1 suddetto non sia applicabile a determinate categorie di accordi.

    1.2. Nel 1984 la Commissione ha adottato il Regolamento 123/85 che concede l'esenzione a taluni accordi per la distribuzione di autoveicoli e al relativo servizio di assistenza. Il Regolamento 123/85 è entrato in vigore il 1 luglio 1985 e decadrà il 30 giugno 1995.

    1.3. Il Regolamento 123/85 prevede un'esenzione per gli accordi tra costruttori e distributori di autoveicoli in base ai quali il costruttore concede al distributore l'esclusiva per un determinato territorio. Il Regolamento si applica inoltre ad accordi in base ai quali il costruttore vincola il distributore, tra l'altro, ai seguenti obblighi :

    - di non vendere autoveicoli concorrenti di quelli contrattuali. Il costruttore ha la facoltà di estendere questo obbligo a tutte le imprese facenti parte dello stesso gruppo di quella del distributore;

    - di non ricercare clienti al di fuori del proprio territorio contrattuale;

    - di non vendere né utilizzare pezzi di ricambio che siano concorrenti di quelli contrattuali e non possiedano lo stesso livello qualitativo;

    - di fornire i prodotti contrattuali esclusivamente ad utilizzatori finali o a rivenditori autorizzati facenti parte della rete di distribuzione del costruttore.

    In generale, il Regolamento è valido solo per accordi della durata minima di quattro anni o a tempo indeterminato con un preavviso di almeno un anno.

    2. La proposta della Commissione

    2.1. Alla scadenza del periodo di validità del Regolamento 123/85, la Commissione propone di sostituirlo con uno nuovo, basato sul Regolamento 123/85, ma comprendente varie modifiche intese a realizzare un maggiore equilibrio tra le varie parti, concedendo ai distributori una maggiore autonomia nei confronti dei produttori, dando ai produttori e distributori indipendenti di pezzi di ricambio un accesso più agevole ai vari mercati e accrescendo le possibilità di scelta del consumatore.

    2.2. I cambiamenti principali sono i seguenti :

    - I costruttori non potranno più impedire ai distributori la vendita di autoveicoli concorrenti, a condizione che essa venga effettuata da una diversa entità giuridica, in punti di vendita separati, soggetti ad una gestione distinta.

    - In base al Regolamento 123/85, i costruttori che fruiscono del regime di esenzione per categoria possono imporre ai distributori degli obiettivi minimi di vendita, nonché obbligarli a detenere una scorta minima prestabilita di prodotti contrattuali e un numero minimo di veicoli per dimostrazioni. In mancanza di un accordo tra il costruttore ed il distributore in merito agli obiettivi minimi di vendita, all'ammontare delle scorte e al numero di veicoli per dimostrazioni, è il costruttore a decidere, in base a stime provisionali. Secondo la nuova proposta, in mancanza di un accordo, la questione viene risolta mediante arbitrato.

    - La durata minima degli accordi a tempo determinato verrà innalzata da 4 a 5 anni ed il periodo minimo di preavviso per quelli a tempo indeterminato passerà da 1 a 2 anni.

    - In base al Regolamento 123/85 il costruttore può riservarsi il diritto di modificare il territorio contrattuale o di concludere accordi con altri distributori nel territorio stesso durante il periodo contrattuale. Tale possibilità non è prevista nella nuova proposta di regolamento. È invece possibile per il costruttore risolvere l'accordo con un preavviso di 6 mesi nel caso in cui le due parti stabiliscano, di comune accordo o mediante arbitrato, che vi è la necessità urgente di una riorganizzazione.

    - I costruttori non potranno più impedire ai distributori di ricercare clienti attraverso iniziative pubblicitarie al di fuori del territorio contrattuale.

    - I costruttori perderanno il beneficio dell'esenzione per categoria non solo nel caso in cui restringano la libertà del distributore di acquistare da terzi pezzi di ricambio non originali aventi il medesimo livello qualitativo, ma anche se restringeranno la libertà di produttori indipendenti di pezzi di ricambio di fornire tali prodotti a rivenditori di loro scelta.

    - I fornitori perderanno il beneficio dell'esenzione per categoria se non forniranno alle officine di riparazione indipendenti le informazioni tecniche necessarie per la riparazione degli autoveicoli (a meno che tali informazioni siano coperte da un diritto di proprietà industriale o costituiscano un know how segreto).

    - Sono state apportate delle modifiche per far sì che le società di leasing che non cedono la proprietà dei veicoli, né danno ai clienti la possibilità di acquistarli prima della scadenza del contratto di leasing, non vengano classificate come rivenditori (nel qual caso i distributori potrebbero rifiutarsi di fornir loro i prodotti contrattuali in quanto non si tratterebbe di distributori autorizzati).

    2.3. Viene proposto che il nuovo regolamento conferisca il beneficio dell'esenzione agli accordi in esso previsti, fino al 30 giugno 2005.

    3. Osservazioni generali

    3.1. Il Comitato riconosce la necessità di sostituire il Regolamento 123/85 alla sua scadenza. Si è preso nota dell'opinione dell'Autorità di sorveglianza dell'EFTA, secondo la quale gli autoveicoli per il trasporto di passeggeri non sono più sofisticati di altri beni di consumo durevoli, tecnologicamente complessi, che non beneficiano di una speciale esenzione per categoria. Nondimeno, una sostanziale ed immediata modifica del sistema di distribuzione esistente danneggerebbe la capacità dei produttori europei di autoveicoli di competere sul mercato globale e di beneficiare, nell'interesse dei consumatori, di un efficiente sistema di distribuzione dei veicoli a motore. Pertanto il Comitato è favorevole all'adozione di un nuovo regolamento. Fatti salvi i commenti specifici più sotto, il Comitato accoglie favorevolmente la proposta della Commissione e considera che essa dovrebbe favorire i costruttori di autoveicoli, i produttori di pezzi di ricambio, i distributori e i consumatori.

    3.2. All'articolo 11.3 del progetto di regolamento è previsto che al più tardi entro il 31 dicembre 2000 verrà redatta una relazione sulla valutazione del regolamento sostitutivo. Se a quel momento si prevederà di non rinnovare il regolamento sostitutivo dopo il 2005, si dovrà pubblicare una dichiarazione univoca in tal senso, in modo da dare all'industria automobilistica tempo a sufficienza per adattarsi al nuovo regime.

    4. Osservazioni specifiche

    4.1.

    9o Considerando, ultima frase (v. anche articolo 3, par. 8, lett. (b))

    Andrebbe chiarito che i distributori possono prendere contatto con i clienti attraverso comunicazioni a distanza diffuse in parte o del tutto al di fuori del loro territorio contrattuale.

    4.2.

    Nuovo considerando :

    Si vede punto 4.5 sotto.

    4.3.

    Articolo 3, par. 3

    Il Comitato concorda con il principio generale che la libertà del distributore di vendere autoveicoli di altre marche dovrebbe essere subordinata, tra l'altro, al fatto che tale attività venga esercitata in punti di vendita separati, soggetti ad una gestione distinta e tramite un'entità giuridica distinta. Tuttavia la Commissione dovrebbe chiarire cosa si intenda con « atti di concorrenza sleale » oppure sopprimere il riferimento a tali atti.

    4.4.

    Articolo 3, par 8, lett. (b)

    Si vede 4.1 sopra.

    4.5.

    Articolo 3, par. 11

    Questo articolo permette al costruttore di obbligare i rivenditori a non vendere autoveicoli ad utilizzatori finali che si avvalgono di un intermediario, salvo se l'intermediario abbia, tra l'altro, un mandato scritto, da parte dell'utilizzatore, ad effettuare l'acquisto. Il Comitato raccomanda che venga inserito un nuovo considerando tra il (9) ed il (10), che richiami l'attenzione sul fatto che tanto la Commissione (nella nota del 1991) quanto la Corte di giustizia (nel caso Peugeot/Ecosystem) hanno definito il concetto di intermediario impiegato nel presente articolo.

    4.6.

    Articolo 4, par. 1, num. (3), (4) e (5) (e anche articolo 5, par. 4 e art. 10, par. 14)

    4.6.1. La Commissione ha introdotto il concetto di « arbitrato » per dirimere eventuali disaccordi tra produttori e rivenditori in merito agli obiettivi di vendita e agli obblighi relativi alle scorte minime ed ai veicoli per dimostrazioni, nonché per risolvere controversie sulla legittimità della risoluzione dell'accordo in particolari circostanze.

    4.6.2. L'« arbitrato » è definito, nell'art. 10, par. 14, come « la procedura, prevista dalla legge o da un accordo tra le parti, per la risoluzione di controversie insorte tra le stesse, da parte di arbitri da esse nominati ».

    4.6.3. L'« arbitrato », così definito, è impiegato, nella proposta del nuovo regolamento, per far fronte a due tipi molto diversi di circostanze. In base all'art. 4, par. 1, si ricorre all'arbitrato per stabilire talune condizioni commerciali nel contratto di distribuzione, qualora il costruttore ed il concessionario non riescano ad accordarsi. Il Comitato considera che in questa situazione non sia necessario imporre l'arbitrato laddove non vi sia ancora un accordo tra costruttore e concessionario : se le due parti vogliono dirimere una divergenza in merito ai termini commerciali, pur desiderando concludere un accordo, possono ricorrere volontariamente all'arbitrato. Qualora esista già un accordo di concessione tra costruttore e distributore, e le due parti stiano semplicemente effettuando una revisione annuale degli obiettivi di vendita, l'imposizione dell'arbitrato potrebbe essere opportuna, nella misura in cui le modalità siano chiare. Su questo punto, v. altresì quanto indicato sotto, al punto 4.6.4.

    4.6.4. All'art. 5, par. 4, d'altra parte, l'arbitrato è imposto con l'intenzione di garantire un'alternativa più rapida alla controversia giudiziaria nel caso insorga un disaccordo in merito alla legittimità della risoluzione. A condizione che non pregiudichi il diritto delle parti di adire il tribunale competente (e il 19o considerando sancisce che tale diritto non viene pregiudicato), l'imposizione dell'arbitrato è accettabile, nella misura in cui questo venga adeguatamente descritto. Allo stato attuale non è chiaro come si svolgerà la procedura. Per esempio, cosa succede se le parti non riescono a mettersi d'accordo sugli arbitri ? La Commissione parte dal presupposto che le parti avviino ed eseguano l'arbitrato in conformità alla legislazione nazionale in materia e, in assenza di questa, sulla base di disposizioni inserite nell'accordo di concessione ? Se questo è il caso, occorrerebbe chiarirlo.

    4.7.

    Articolo 5, par. 2, num. (2)

    4.7.1. Il Comitato prende nota della proposta di prolungare la durata minima degli accordi a tempo determinato nonché il termine di preavviso per quelli a tempo indeterminato. Tuttavia ciò sembra contrario alla finalità del Regolamento (indicata a pagina 1 della motivazione) di realizzare strutture flessibili per la distribuzione di autoveicoli.

    4.7.2. L'argomento addotto dalla Commissione per motivare il prolungamento della durata minima e del termine di preavviso fa in parte riferimento al fatto che le leggi di taluni Stati membri non garantiscono automaticamente ai distributori un'indennità di buona uscita in caso di regolare conclusione dell'accordo. Si potrebbe obiettare che, se la Commissione desidera affrontare il tema dell'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in materia di indennità pagabili ai distributori alla scadenza dei contratti, dovrebbe farlo in una proposta separata.

    4.8.

    Articolo 5, par. 4

    4.8.1. Vedere 4.7 sopra.

    4.8.2. Il Comitato ritiene che il fornitore non dovrebbe beneficiare di un preavviso più breve (un anno invece di due) nel caso in cui rescinda il contratto perché il concessionario comunica che intende vendere autoveicoli concorrenti. Come asserito dalla Commissione nella motivazione (pag. 2) « lo spazio aperto alle concessionarie multimarca è stato usato molto raramente ». Considerato l'ostacolo rappresentato dalle condizioni che un concessionario deve soddisfare per poter intraprendere un'attività quale distributore multimarca (art. 3, par. 3), il Comitato considera che questo ulteriore svantaggio per la distribuzione multimarca (ossia la prospettiva di un preavviso più breve) avrà l'effetto di dissuadere i distributori dal vendere prodotti concorrenti.

    4.9.

    Articolo 6

    Il Comitato si compiace dell'ampliamento dell'elenco delle clausole non ammesse, che non andrebbe indebolito. Concorda sul fatto che i costruttori che ricorrono a pratiche abusive, che pregiudicano la concorrenza, non devono poter usufruire del disposto del regolamento.

    4.10.

    Articolo 6, par. 1, num. (12)

    4.10.1. La proposta della Commissione prevede che il costruttore perda il beneficio dell'esenzione per categoria, « quando rifiuti sistematicamente di rendere accessibili, eventualmente a titolo oneroso, ai terzi che non sono imprese della rete di distribuzione, le informazioni tecniche necessarie per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali, a meno che tali informazioni siano coperte da un diritto di proprietà industriale o costituiscano un know-how segreto ».

    4.10.2. Il Comitato è preoccupato per il fatto che la mancanza di armonizzazione della disciplina sulla proprietà industriale in vigore negli Stati membri, e in particolare le differenze tra la legislazione degli Stati membri in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, causeranno dei problemi nell'applicazione dell'articolo. Esso rileva inoltre l'uso, da parte della Commissione, del termine proprietà industriale in contrapposizione a proprietà intellettuale. Generalmente si ritiene che quest'ultimo termine comprenda una più vasta gamma di diritti, e il Comitato suggerisce di utilizzarlo qualora la Commissione intenda riferirsi appunto a tale gamma più vasta.

    4.10.3. L'articolo non è abbastanza preciso : non è chiaro cosa si intenda per « rifiuta sistematicamente » o per « eventualmente » a titolo oneroso e a quanto debba ammontare il pagamento.

    4.11.

    Articolo 7

    Il periodo di transizione di 6 mesi, riservato agli accordi già in vigore, è troppo breve. In particolare, potrebbe esserci un contrasto con la durata del preavviso che i costruttori devono dare ai distributori qualora essi stiano operando in base al Regolamento 123/85, ma non desiderino avvalersi del nuovo regime di esenzione per categoria proposto. Il periodo di transizione dovrebbe pertanto essere di 12 mesi.

    4.12.

    Articolo 10, par. 12

    L'esclusione, introdotta nel nuovo regolamento, delle imprese di leasing dalla definizione di « rivenditore », può andare al di là dello scopo dichiarato al punto 3, lett. (d), della motivazione (prevenire l'elusione delle clausole relative al territorio e del principio della selettività). Possono esserci aziende di leasing che, senza per questo voler eludere il sistema distributivo, trasferiscono la proprietà di un veicolo prima della scadenza del contratto.

    4.13.

    Articolo 10, par. 14

    Vedere 4.6 sopra.

    4.14. Articolo 11, par. 3 (e considerando 32)

    Al termine di 5 anni la Commissione redigerà una relazione sulle valutazioni sistematicamente fatte in merito all'applicazione del nuovo regolamento. La Commissione non dovrebbe esitare a pubblicare delle comunicazione interpretative in merito ai diversi aspetti del regolamento dopo la relazione dell'anno 2000.

    4.15.

    Articolo 12

    Il Comitato concorda sul fatto che il regolamento dovrebbe rimanere in vigore fino al 30 giugno 2005.

    5. Osservazioni ulteriori

    5.1. Nella motivazione la Commissione propone (al punto 7) di mantenere invariate le due comunicazioni datate 12 dicembre 1984 e 18 dicembre 1991. Il Comitato ritiene che le comunicazioni andrebbero aggiornate, per lo meno in modo da fare un corretto riferimento agli articoli del regolamento proposto.

    Bruxelles, 29 marzo 1995.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Carlos FERRER

    ALLEGATO al parere del Comitato economico e sociale

    La seguente modifica che ha ottenuto più di un quarto dei voti espressi, è stata respinta nel corso del dibattito :

    Punto 4.7.1

    Sopprimere la seconda frase « Tuttavia ciò sembra ... di autoveicoli » e sostituirla con la seguente :

    « Il Comitato concorda con la proposta, in quanto essa contribuisce a creare la sicurezza, necessaria per il distributore, di poter recuperare su un periodo più lungo gli investimenti effettuati. »

    Motivazione

    Prolungare sia la durata degli accordi, portandola da quattro ad almeno cinque anni, sia il periodo di preavviso, nel caso di accordi a tempo indeterminato, per portarlo da uno a due anni, dà al distributore maggior sicurezza nei confronti del costruttore riguardo al periodo durante il quale dovrebbe essergli possibile recuperare gli investimenti, spesso decisamente notevoli, effettuati nell'azienda.

    Esito della votazione

    Voti favorevoli : 27, voti contrari : 36, astenuti : 9.

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