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Document 51994PC0590

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa all' accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

/* COM/94/590 def. - SYN 94/0325 */

GU C 142 del 8.6.1995, p. 7–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51994PC0590

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa all' accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità /* COM/94/590DEF - SYN 94/0325 */

Gazzetta ufficiale n. C 142 del 08/06/1995 pag. 0007


Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (95/C 142/09) COM(94) 590 def. - 94/0325(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 10 aprile 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità ha gradatamente instaurato una politica comune dei trasporti aerei al fine di realizzare il mercato interno, in conformità dell'articolo 7 A del trattato;

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che l'obiettivo fissato dall'articolo 59 del trattato consiste nella graduale soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità e che, secondo l'articolo 61, paragrafo 1, del trattato, questo obiettivo deve essere raggiunto nell'ambito della politica comune dei trasporti;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2407/92 (1), (CEE) n. 2408/92 (2) e (CEE) n. 2409/92 (3) del Consiglio, tale obiettivo è stato realizzato per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo propriamente detti;

considerando che l'assistenza a terra è parte integrante del sistema di trasporto aereo; che i servizi relativi sono indispensabili per il buon funzionamento di questo mezzo di trasporto e forniscono un contributo essenziale all'utilizzazione efficiente delle infrastrutture del trasporto aereo;

considerando che i servizi di assistenza a terra sono necessari per la prestazione dei servizi di trasporto aereo, i quali per loro natura si estendono oltre le frontiere nazionali e si collocano direttamente nell'ambito degli scambi intracomunitari;

considerando che alla luce del principio di sussidiarietà è indispensabile che la realizzazione dell'accesso al mercato dei servizi d'assistenza a terra avvenga in un contesto comunitario, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di tener conto della specificità del settore;

considerando che, nella sua comunicazione del 1° giugno 1994 «L'evoluzione dell'aviazione civile in Europa», la Commissione ha espresso l'intento di prendere un'iniziativa, prima della fine del 1994, mirante a realizzare l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e che il Consiglio, nella sua risoluzione del 24 ottobre 1994, ha confermato la necessità di tener conto degli imperativi legati alla situazione degli aeroporti in sede di realizzazione di quest'apertura;

considerando che l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra non pregiudicherebbe il buon funzionamento degli aeroporti comunitari;

considerando pertanto che è necessario stabilire le modalità di accesso a detto mercato negli aeroporti della Comunità e che è indispensabile tener conto della situazione esistente negli aeroporti;

considerando che, per alcune categorie di servizi, l'accesso al mercato e l'esercizio dell'autoassistenza possono essere ostacolati da vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile; che è pertanto necessario poter limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire queste categorie di servizi; che, parimenti, il ricorso all'autoassistenza deve poter essere limitato e che, in tal caso, i criteri per la limitazione devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

considerando che la salvaguardia di condizioni di effettiva concorrenza richiede, se il numero di prestatori è limitato, che almeno uno di essi sia indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante;

considerando che per il buon funzionamento degli aeroporti è necessario che essi possano riservarsi la gestione di determinate infrastrutture difficilmente divisibili o sdoppiabili per motivi tecnici, di redditività e di sicurezza; che tuttavia la gestione centralizzata di queste infrastrutture non deve ostacolarne l'utilizzazione da parte dei prestatori di servizi e di quegli utenti che praticano l'autoassistenza;

considerando che, in certi casi, i vincoli citati possono essere di tale entità da giustificare determinate limitazioni all'accesso al mercato o all'esercizio dell'autoassistenza sempreché tali limitazioni rivestano un carattere specifico, trasparente e non discriminatorio;

considerando che tali deroghe devono avere lo scopo di consentire alle autorità aeroportuali di porre rimedio ai vincoli o almeno di attenuarli; che le deroghe devono essere approvate dalla Commissione e devono essere accordate per un periodo determinato;

considerando che la salvaguardia di condizioni di concorrenza effettiva e leale impone che, qualora il numero dei prestatori sia limitato, questi ultimi siano selezionati in base a una procedura trasparente e imparziale; che è opportuno associare gli utenti alla selezione essendo questi i primi interessati alla qualità e al prezzo dei servizi di cui dovranno avvalersi;

considerando che è quindi opportuno organizzare la rappresentanza degli utenti e la loro partecipazione alla selezione dei prestatori autorizzati, mediante l'istruzione di un comitato composto dai loro rappresentanti;

considerando che anche l'ente di gestione dell'aeroporto può fornire servizi di assistenza a terra e può, con le sue decisioni, esercitare un'influenza notevole sulla concorrenza tra i prestatori; che pertanto è indispensabile, al fine di garantire il mantenimento di una concorrenza leale, imporre agli aeroporti una distinzione netta tra le attività di gestione e di regolamentazione delle infrastrutture da una parte, e le attività di fornitura di servizi di assistenza dall'altra;

considerando che le medesime esigenze di trasparenza devono applicarsi agli utenti che raggiungono un volume di traffico importante in un aeroporto e che desiderano fornire a terzi servizi di assistenza a terra;

considerando che, al fine di permettere agli aeroporti di svolgere il loro compito di gestione delle infrastrutture e di garantire la sicurezza e all'interno della cinta aeroportuale nonché la tutela dell'ambiente, gli Stati membri devono poter subordinare l'attività di un prestatore di servizi di assistenza a terra all'ottenimento di un riconoscimento d'idoneità; che i criteri per il rilascio di tale riconoscimento devono essere obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

considerando che per gli stessi motivi gli Stati membri devono conservare la facoltà di emanare e far applicare le norme necessarie al buon funzionamento delle infrastrutture aeroportuali; che tuttavia queste norme devono rispettare i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione;

considerando che ai prestatori che intendono fornire servizi di assistenza a terra e ai vettori che desiderano praticare l'autoassistenza deve essere garantito l'accesso alle installazioni aeroportuali, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti;

considerando che è legittimo che i diritti riconosciuti dalla direttiva si applichino ai prestatori di servizi e agli utenti originari di paesi terzi solo a condizione che esista una reciprocità assoluta; che in caso di mancanza di reciprocità la Commissione deve poter sospendere questi diritti nei confronti di detti prestatori e utenti;

considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme del trattato, in particolare che la Commissione continuerà a vigilare sul rispetto di tali norme avvalendosi in caso di necessità di tutte le facoltà ad essa riconosciutele dall'articolo 90 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) utente di un aeroporto, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto considerato;

2) assistenza a terra, i servizi resi in un aeroporto a un utente, quali descritti in allegato;

3) autoassistenza a terra, modalità di assistenza a terra secondo la quale un utente fornisce direttamente a se stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi;

4) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra;

5) sistema aeroportuale, un raggruppamento di aeroporti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2408/92;

6) ente di gestione, l'ente cui le disposizioni legislative o regolamentari nazionali affidano il compito di amministrare le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti gli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri e aperti al traffico commerciale.

Tuttavia, le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 si applicano esclusivamente agli aeroporti:

- aventi un traffico annuale superiore o pari a due milioni di movimenti passeggeri o a 50 000 tonnellate di merci, oppure

- che nel corso dei precedenti 18 mesi hanno registrato un traffico superiore o pari a un milione di movimenti passeggeri o a 25 000 tonnellate di merci durante un periodo qualsiasi di sei mesi consecutivi.

2. A titolo informativo, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli aeroporti di cui al paragrafo 1, secondo comma. Tale elenco viene pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, i dati necessari per la compilazione di detto elenco.

Articolo 3

L'ente di gestione

1. Ai fini della presente direttiva, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale non siano di competenza di un solo ente ma di diversi enti distinti, ognuno di essi è considerato come facente parte dell'ente di gestione.

2. Ai fini della presente direttiva, qualora vi sia un solo ente di gestione per diversi aeroporti o sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale è considerato separatamente.

3. Se, in forza della legislazione di uno Stato membro, gli enti di gestione di uno o più aeroporti o sistemi aeroportuali sono soggetti alla tutela o al controllo di un'autorità pubblica, gli obblighi imposti dalla presente direttiva agli enti di gestione si applicano parimenti a detta autorità pubblica controllata.

Articolo 4

Separazione delle attività

1. L'ente di gestione che fornisce servizi di assistenza a terra opera una netta separazione a livello contabile e di gestione tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre sue attività.

2. Un utente che nel corso dell'anno precedente ha trasportato più del 25 % dei passeggeri o delle merci registrate in un aeroporto non può fornirvi esso stesso servizi di assistenza a terra a terzi senza operare una netta separazione a livello contabile e di gestione tra la sua attività di vettore e quella di fornitore di assistenza a terzi.

3. L'effettiva separazione di cui ai paragrafi 1 e 2 viene controllata da un verificatore indipendente.

Quest'ultimo verifica in particolare l'assenza di qualsiasi flusso finanziario proveniente dalle altre attività e diretto all'attività di assistenza a terra.

Lo stesso ha accesso in qualsiasi momento della contabilità dell'impresa. Presenta alla Commissione una relazione almeno una volta all'anno, e ogniqualvolta constati un inadempimento dall'obbligo della separazione.

Articolo 5

Il comitato degli utenti

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per istituire un comitato composto di rappresentanti degli utenti, per ciascun aeroporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.

2. Ogni utente ha il diritto di far parte al comitato o, a sua scelta, di affidare a un'organizzazione l'incarico di rappresentarlo. Le modalità di decisione in seno al comitato possono tener conto del volume di attività dei diversi utenti nell'aeroporto considerato, pur garantendo che ciascuno di essi sia rappresentato.

Articolo 6

Assistenza a terra a terzi

1. Entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il libero accesso al mercato per la prestazione di servizi di assistenza a terra a terzi.

2. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra:

- assistenza bagagli,

- assistenza operazioni in pista,

- assistenza carburante,

- assistenza merci e posta.

In ogni caso, gli Stati membri non possono limitare il loro numero a meno di due, per ciascuna categoria di servizio. Inoltre, almeno un prestatore autorizzato non può essere controllato direttamente o indirettamente

- né dall'ente di gestione,

- né da un utente che abbia trasportato più del 25 % dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione, di prestatari,

- né da un ente che controlla o che è controllato direttamente o indirettamente da tale ente di gestione o da tale utente.

3. Salvo il dispositivo del paragrafo 2, Stati membri vigilano affinché ogni utente di un aeroporto possa effettivamente rivolgersi al prestatore di servizi di sua scelta, indipendentemente dalle parti dell'aeroporto loro assegnate.

Articolo 7

Autoassistenza a terra

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie, per garantire il libero esercizio dell'autoassistenza a terra.

2. Per le seguenti categorie di servizi:

- assistenza bagagli,

- assistenza operazioni in pista,

- assistenza carburante,

- assistenza merci e posta,

gli Stati membri possono riservare l'esercizio dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti, sempreché questi ultimi siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Articolo 8

Infrastrutture centralizzate

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7, gli Stati membri possono riservare, all'ente di gestione o ad altro ente, la gestione tecnica delle infrastrutture centralizzate di smistamento dei bagagli, antighiaccio, di depurazione dell'acqua e di distribuzione del carburante. Essi possono rendere obbligatorio l'impiego di queste infrastrutture per i prestatori di servizi di assistenza a terra e per gli utenti che praticano l'autoassistenza a terra.

2. Gli Stati membri vigilano a che la gestione delle infrastrutture di cui al paragrafo 1, avvenga in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e, in particolare, a che non ne sia ostacolato l'impiego da parte dei prestatori di servizi d'assistenza a terra e degli utenti che praticano l'autoassistenza a terra, entro i limiti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 9

Deroghe

1. Laddove vincoli specifici di capacità o di spazio disponibili lo giustifichino, lo Stato membro di cui trattasi può decidere:

a) di limitare il numero di prestatori per categorie di servizi non elencate all'articolo 6, paragrafo 2; in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma;

b) di riservare a un solo prestatore le categorie di servizi di assistenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

c) di riservare l'esercizio dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per categorie di servizi non elencate all'articolo 7, paragrafo 2, sempreché questi utenti siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

2. Qualsiasi decisione di deroga adottata in applicazione del paragrafo 1 si conforma a quanto segue:

a) specifica le categorie di servizi cui si applica la deroga e i vincoli tecnici che la giustificano;

b) è accompagnata da un piano di sistemazione dell'aeroporto mirante a superare questi vincoli.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, le deroghe concesse in base al paragrafo 1, nonché i motivi che le giustificano.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un riassunto delle decisioni notificate e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

4. Ogni decisione di deroga può essere applicata allo scadere di un termine di tre mesi dalla notificazione alla Commissione, a meno che quest'ultima comunichi entro lo stesso termine allo Stato membro di cui trattasi che si oppone alla decisione, oppure che intende sottoporla ad ulteriore esame, la cui durata non può tuttavia eccedere i tre mesi. Nel contesto di quest'esame, la Commissione può autorizzare a titolo provvisorio l'applicazione totale o parziale della decisione in oggetto, tenendo conto in particolare dei possibili effetti irreversibili.

La Commissione può avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti.

5. La Commissione può altresì limitare le deroghe di cui al presente articolo alle sole parti di un aeroporto o di un sistema aeroportuale in cui i vincoli invocati sono effettivamente accertati.

6. La durata delle deroghe concesse dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1 non può eccedere i tre anni. Allo scadere di detto termine, la domanda di deroga deve formare oggetto di una nuova decisione dello Stato membro, che sarà a sua volta soggetta alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 10

Selezione dei prestatori di servizi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra in un aeroporto nei casi in cui il loro numero è limitato in forza dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 9. Tale procedura deve rispettare i seguenti principi:

a) laddove gli Stati membri prevedano di definire un capitolato d'oneri o specifiche tecniche cui i prestatori devono uniformarsi, questo capitolato o queste specifiche sono definiti dall'ente di gestione e dal Comitato degli utenti. I criteri di selezione indicati dal capitolato d'oneri o dalle specifiche tecniche devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

b) viene indetta una gara d'appalto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, aperta a tutti i prestatori interessati, fatte salve le disposizioni all'articolo 16;

c) i prestatori sono scelti:

i) sentito il comitato degli utenti, dall'ente di gestione se quest'ultimo

- non fornisce servizi di assistenza a terra,

- non controlla, direttamente o indirettamente, nessuna impresa fornitrice di tali servizi e

- non detiene alcuna partecipazione in detta impresa

ii) dal comitato degli utenti in caso contrario. In questo caso, ciascun utente può votare per un solo prestatore per ciascuna categoria di servizi;

d) i prestatori sono selezionati per un periodo di durata massima di sette anni;

e) qualora un prestatore cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, si procede alla sua sostituzione in base alla stessa procedura. Tuttavia, in questo caso, gli utenti che forniscono servizi di assistenza a terra nell'aeroporto considerato o che controllano direttamente o indirettamente un'impresa che fornisce tali servizi non possono partecipare al voto.

2. Qualora in cui il numero dei prestatori sia limitato in forza dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 9, l'ente di gestione può esso stesso fornire servizi di assistenza a terra senza essere soggetto alla procedura di selezione di cui al paragrafo 1. Esso può altresì autorizzare un'impresa prestatrice a fornire servizi di assistenza a terra nell'aeroporto considerato senza che tale impresa sia soggetta alla medesima procedura

- se controlla quest'impresa direttamente o indirettamente, oppure,

- se è controllato, direttamente o indirettamente, da quest'impresa.

Articolo 11

Consultazioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una consultazione obbligatoria tra l'ente di gestione, il comitato degli utenti e le imprese prestatrici di servizi. Questa consultazione verte in particolare sui prezzi dei servizi oggetto di una deroga in forza dell'articolo 9, nonché sull'organizzazione della fornitura di detti servizi. La consultazione deve aver luogo almeno una volta all'anno.

Articolo 12

Idoneità

1. Gli Stati membri possono subordinare l'attività di un prestatore di servizi di assistenza in un aeroporto all'ottenimento di un riconoscimento di idoneità rilasciato da un'autorità pubblica indipendente dall'ente di gestione dell'aeroporto.

I criteri per il rilascio del riconoscimento si riferiscono alla sicurezza delle installazioni, degli aeromobili, delle attrezzature e delle persone o alla tutela dell'ambiente.

Tali criteri vengono resi pubblici e il prestatore viene previamente informato circa la procedura di rilascio.

2. Il riconoscimento di idoneità può essere rifiutato solo se il prestatore non soddisfa ai criteri di cui al paragrafo 1 per motivi ad esso imputabili.

I motivi del rifiuto sono comunicati al prestatore di cui trattasi.

Articolo 13

Norme di comportamento

1. Lo Stato membro può revocare un riconoscimento di idoneità concesso ad un prestatore, oppure vietare ad un utente l'esercizio dell'autoassistenza se, rispettivamente, il prestatore o l'utente non si attengono alle norme imposte dallo Stato membro stesso al fine di garantire il buon funzionamento dell'aeroporto.

Dette norme rispettano i seguenti principi:

a) devono essere applicate in modo non discriminatorio ai diversi prestatori e utenti;

b) devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;

c) non possono portare a una riduzione di fatto dell'accesso al mercato o dell'esercizio dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a quello contemplato dalla presente direttiva.

2. Lo Stato membro può in particolare imporre ai prestatori che forniscono servizi di assistenza nell'aeroporto di partecipare in modo equo e non discriminatorio all'adempimento degli obblighi di servizio pubblico contemplati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, in particolare l'obbligo di garantire la permanenza dei servizi.

Articolo 14

Accesso alle installazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti, che intendono praticare l'autoassistenza, l'accesso alle installazioni aeroportuali, nella misura in cui detto accesso è una condizione necessaria per l'esercizio dei loro diritti. Qualora l'ente di gestione o, se del caso, l'autorità pubblica che lo controlla imponga condizioni all'accesso, queste devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie.

2. Gli spazi disponibili nell'aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l'autoassistenza in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Dette norme e detti criteri non possono favorire i prestatori già attivi nell'aeroporto e gli utenti che già praticano l'autoassistenza, rispetto ai nuovi prestatori ed utenti.

3. L'accesso alle installazioni aeroportuali dei prestatori di servizi e degli utenti che intendono praticare l'autoassistenza può comportare la riscossione di un corrispettivo che copre i costi di tale accesso per l'aeroporto, e che sia conforme ai livelli di detti costi. Il corrispettivo viene determinato in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Articolo 15

Sicurezza

Le disposizioni della presente direttiva si applicano senza pregiudizio dei diritti e dei doveri degli Stati membri in materia di sicurezza negli aeroporti.

Articolo 16

Reciprocità

1. Fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, qualora appaia che in materia di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra e di esercizio dell'autoassistenza un paese terzo

a) non riservi, di diritto o di fatto, ai prestatori di servizi o agli utenti comunitari un trattamento paragonabile a quello riservato dagli Stati membri ai prestatari o agli utenti di quel paese terzo, oppure

b) non riservi, di diritto o di fatto, ai prestatori di servizi o agli utenti comunitari il trattamento nazionale, oppure

c) riservi, di diritto o di fatto, ai prestatori di servizi o agli utenti di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato ai prestatori di servizi o agli utenti comunitari,

la Commissione può sospendere del tutto o in parte gli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti dei prestatori di servizi e degli utenti originari di quel paese terzo.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi seria difficoltà, di diritto o di fatto, incontrato nei paesi terzi dai prestatori di servizi comunitari nella fornitura di servizi di assistenza a terra e dagli utenti comunitari nell'esercizio dell'autoassistenza.

Articolo 17

Diritto di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché le parti che vi abbiano interesse dispongano di un diritto di ricorso avverso le decisioni che essi prendono in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e degli articoli da 10 a 14.

Il ricorso può essere proposto dinnanzi a una giurisdizione nazionale o dinnanzi a un'altra autorità pubblica indipendente dall'ente di gestione dell'aeroporto di cui trattasi e, se del caso, dall'autorità pubblica che controlla tale ente.

Articolo 18

Relazione informativa

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le sono necessarie per redigere una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Tale relazione sarà redatta entro due anni dalla data di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 19

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

(3) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 15.

ALLEGATO

ELENCO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA

1. L'assistenza amministrativa a terra e supervisione comprende:

- i servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorità locali o con altri soggetti, le spese effettuate per conto dell'utente e la fornitura di locali ai suoi rappresentanti;

- il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni;

- il trattamento, il magazzinaggio, la manipolazione e l'amministrazione delle unità di carico;

- gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché gli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente.

2. L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito, in coincidenza o all'esterno dell'aeroporto, compreso il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, la registrazione dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento.

3. L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi; la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e da i sistemi trasportatori da e per l'aereo.

4. L'assistenza merci e posta comprende:

- per le merci, esportate, importate o in transito, il trattamento fisico delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità doganali e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze;

- per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della corrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.

5. L'assistenza operazioni in pista comprende:

- la guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza;

- l'assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura di mezzi appropriati;

- l'organizzazione delle comunicazioni tra il suolo e il posto di pilotaggio;

- il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione;

- l'assistenza all'avviamento dell'aereo e la fornitura di mezzi appropriati;

- le misure di sicurezza antincendio e contro altri rischi, la fornitura e la messa in opera di mezzi appropriati;

- lo spostamento dell'aereo alla partenza e all'arrivo, la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari.

6. L'assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:

- la pulizia esterna e interna dell'aereo, il servizio dei gabinetti e dell'acqua;

- la climatizzazione e il riscaldamento della cabina, la rimozione della neve e del ghiaccio, lo sbrinamento dell'aereo, la sistemazione della cabina mediante attrezzature di cabina, il magazzinaggio di queste attrezzature.

7. L'assistenza carburante e olio comprende:

- l'organizzazione e l'esecuzione del rifornimento e del recupero del carburante, compreso il magazzinaggio, il controllo della qualità e della quantità delle forniture;

- il rifornimento di olio e di altre sostanze liquide.

8. L'assistenza manutenzione in linea comprende:

- le operazioni ordinarie effettuate prima del volo;

- le operazioni particolari richieste dall'utente;

- la fornitura e la gestione del materiale necessario per la manutenzione e dei pezzi di ricambio;

- la messa a disposizione di un'area di parcheggio e/o di un hangar per effettuare la manutenzione.

9. L'assistenza operazioni aeree e amministrazione degli equipaggi comprende:

- la preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove,

- l'assistenza in volo, compreso, se del caso, il cambio d'itinerario in volo,

- i servizi dopo il volo,

- l'amministrazione degli equipaggi.

10. L'assistenza trasporto a terra comprende:

- l'organizzazione e l'esecuzione del trasporto dei passeggeri, dell'equipaggio, dei bagagli, delle merci e della posta tra l'aeroporto e altri punti o tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto, escluso il trasporto tra l'aereo e qualsiasi altro punto,

- qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente.

11. L'assistenza ristorazione («catering») comprende:

- il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa,

- il trasporto, il caricamento nell'aereo e lo scaricamento dall'aereo dei cibi e delle bevande,

- il magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari alla loro preparazione,

- la pulizia degli accessori,

- la preparazione e la fornitura del materiale e delle derrate.

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