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Document 51994PC0481

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

    /* COM/94/481 def. - CNS 94/0253 */

    GU C 348 del 9.12.1994, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0481

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca /* COM/94/481DEF - CNS 94/0253 */

    Gazzetta ufficiale n. C 348 del 09/12/1994 pag. 0007


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (94/C 348/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 481 def. - 94/0253(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 9 novembre 1994)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), il Consiglio adotta, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive su base sostenibile; che, a tale scopo, il Consiglio può stabilire misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'impiego;

    considerando che i principi e talune modalità di determinazione di dette misure tecniche devono essere stabiliti a livello comunitario, affinché ciascuno Stato membro possa gestire le attività di pesca esercitate nelle acque marittime soggette alla sua giurisdizione o alla sua sovranità;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1796/94 (3), stabilisce le norme tecniche generali per la cattura e lo sbarco delle risorse biologiche che si trovano nelle acque da esso delimitate;

    considerando che negli ultimi decenni le attività di pesca con attrezzi da posta, segnatamente reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli, si sono fortemente sviluppate nelle acque dell'Unione europea;

    considerando che, per quanto riguarda le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti e i tramagli, si nota la tendenza a utilizzare attrezzi con maglie sempre più piccole, il che si traduce in un aumento del tasso di mortalità per il novellame delle specie bersaglio interessate;

    considerando che questa tendenza deve essere frenata e che le maglie degli attrezzi da posta, come le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti e i tramagli, devono permettere una selettività correlata con le specie bersaglio o i gruppi di specie bersaglio;

    considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3094/86, soltanto i pescherecci comunitari con reti a strascico a pali rispondenti a determinate condizioni possono essere iscritti su un elenco che li autorizza a pescare nella zona di protezione dei pesci piatti;

    considerando che una di queste condizioni è la limitazione della potenza motrice; che occorre quindi, per garantire il rispetto di tale condizioni, vietare ai pescherecci con reti a strascico a pali che dopo la loro iscrizione in detto elenco superano la potenza motrice autorizzata nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9, l'esercizio di un'attività di pesca nella zona delimitata in detto articolo;

    considerando che, secondo i pareri scientifici, alcune deroghe alle misure tecniche di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86, decise su base annuale, possono d'ora in poi essere integrate definitivamente nell'allegato suddetto;

    considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3094/86,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:

    1. All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 12:

    «12. a) Qualora le catture siano state effettuate nelle regioni 1 e/o 2 da pescherecci comunitari mediante reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e/o tramagli le cui maglie corrispondano a una delle categorie di cui all'allegato VI, l'aliquota dei quantitativi sbarcati espressi in peso vivo, per qualunque specie o combinazione di specie o gruppi di specie menzionata a fronte della corrispondente categoria di maglie, non può essere inferiore al 70 %.

    b) Qualora le catture siano state effettuate nella regione 3 da pescherecci comunitari mediante reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e/o tramagli le cui maglie corrispondano a una delle categorie di cui all'allegato VII, l'aliquota dei quantitativi sbarcati espressi in peso vivo, per qualunque specie o combinazione di specie o gruppi di specie menzionata a fronte della corrispondente categoria di maglie, non può essere inferiore al 70 %.

    c) Le reti da posta fisse, le reti da posta impiglianti ed i tramagli le cui maglie non corrispondano a nessuna delle categorie menzionate negli allegati VI e/o VII sono vietati e non possono essere tenuti a bordo dei pescherecci comunitari.

    d) Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

    i) "rete da posta fissa e rete da posta impigliante":

    qualsiasi attrezzo costituito da un'unica pezza di rete, ancorato con qualunque dispositivo sul fondo marino e disposto perpendicolarmente a quest'ultimo;

    ii) "tramaglio":

    qualsiasi attrezzo costituito da due o più pezze sovrapposte, ancorato con qualunque dispositivo sul fondo marino e disposto perpendicolarmente a quest'ultimo.

    e) Le lettere a), b), c) e d) non si applicano alle catture di salmoni e di trote di mare.»

    2. All'articolo 9, è inserito il paragrafo 4 bis seguente:

    «4 bis. I pescherecci che non soddisfano più le condizioni necessarie per essere iscritti negli elenchi conformemente a quanto disposto nei paragrafi 3 e 4 non possono esercitare le attività di pesca contemplate nei paragrafi suddetti.»

    3. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato A del presente regolamento.

    4. Sono aggiunti gli allegati VI e VII, riprodotti nell'allegato B del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

    (3) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 1.

    ALLEGATO A

    Nell'allegato I:

    a) La sesta, settima e ottava rubrica della parte «Regioni 1 e 2» sono sostituite dal testo seguente:

    «>SPAZIO PER TABELLA>

    »

    b) Le note in calce (14), (15) e (16) diventano rispettivamente note (11), (12) e (13).

    ALLEGATO B

    «ALLEGATO VI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VII

    >SPAZIO PER TABELLA>

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