Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51994PC0412

Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell' accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Kirghisa, dall' altra

/* COM/94/412DEF - AVC 94/0224 */

GU C 326 del 24.11.1994, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0412

Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell' accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Kirghisa, dall' altra /* COM/94/412DEF - AVC 94/0224 */

Gazzetta ufficiale n. C 326 del 24/11/1994 pag. 0008


Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra (94/C 326/07) COM(94) 412 def. - 94/0224(AVC)

(Presentata dalla Commissione il 10 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113, 235 e 228, paragrafi 2 e 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

visto l'assenso del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno approvare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra, firmato il . . .;

previa consultazione del comitato consultivo e con l'accordo unanime del Consiglio,

DECIDONO:

Articolo 1

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra, nonché il protocollo e le dichiarazioni, sono approvati a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

I testi suddetti sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità adotta nel Consiglio di cooperazione viene decisa dal Consiglio, su proposta della Commissione, oppure, se del caso, dalla Commissione, in conformità delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

2. In conformità dell'articolo 76 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di cooperazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di cooperazione conformemente al regolamento interno e rende nota la posizione della Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 92 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione procede a detta notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DEL KIRGHIZSTAN,

dall'altra,

riuniti il . . . millenovecentonovantaquattro per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizstan, dall'altra, in appresso denominato «accordo di partenariato e di cooperazione», hanno adottato il testo seguente:

l'accordo di partenariato e di cooperazione e il protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica del Kirghizstan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al concetto di «controllo» di cui all'articolo 25, lettera b) e all'articolo 37 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 92 dell'accordo

Top