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Document 51994PC0409

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell' Algeria

/* COM/94/409 def. - CNS 94/0218 */

GU C 299 del 27.10.1994, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0409

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell' Algeria /* COM/94/409DEF - CNS 94/0218 */

Gazzetta ufficiale n. C 299 del 27/10/1994 pag. 0016


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Algeria (94/C 299/08) COM(94) 409 def. - 94/0218(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 4 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'Algeria ha intrapreso, dal 1989, riforme politiche ed economiche e ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che la Comunità e l'Algeria intrattengono da sempre stretti legami economici, politici e culturali, sviluppatisi nel quadro dell'accordo di cooperazione del 1978;

considerando che, con decisione 91/510/CEE (1), il Consiglio ha deciso di accordare all'Algeria assistenza finanziaria a medio termine per un importo di 400 milioni di ECU a sostegno del programma governativo di aggiustamento e di riforme concordato con il fondo monetario internazionale (FMI) nel 1991;

considerando che una prima quota del prestito, di 250 milioni di ECU, è già stata erogata nel gennaio del 1992; che l'erogazione di una seconda quota di 150 milioni di ECU è stata rinviata per il mancato soddisfacimento di alcuni parametri macroeconomici e ritardi nelle riforme strutturali;

considerando che l'Algeria ha raggiunto un accordo con i suoi creditori del Club di Parigi su una ristrutturazione globale del suo debito ufficiale; che essa sta avviando trattative per un analogo accordo con le banche commerciali sue creditrici;

considerando che le autorità algerine hanno chiesto assistenza finanziaria complementare all'Unione europea a sostegno del programma economico 1994/1995; che, al di là dell'assistenza che potrebbe essere fornita mediante la ristrutturazione del debito e finanziamenti del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e di altri donatori, resta da finanziare per la durata del programma una somma di circa 400 milioni di USD;

considerando che, nell'ambito di tale programma, la Commissione ha approvato l'erogazione dei restanti 150 milioni di ECU forniti nel quadro del prestito autorizzato con decisione 91/510/CEE del Consiglio e che la concessione all'Algeria, da parte della Comunità europea, di un nuovo prestito è uno strumento atto ad alleviare la difficile situazione dei conti con l'estero del paese e a consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma di riforma del governo;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'Algeria un prestito a medio termine per un importo massimo di 200 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di 7 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dell'Algeria attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il fondo monetario internazionale e l'Algeria.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità algerine le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario ed in stretto collegamento con il FMI, che la politica economica dell'Algeria sia conforme con gli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione dell'Algeria in due quote. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, la prima quota è svincolata subordinatamente ad una soddisfacente applicazione da parte dell'Algeria dell'accordo di stand-by concordato con il FMI.

2. La seconda quota è svincolata non prima di un trimestre dopo l'erogazione della prima quota, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Algeria.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Algeria decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta dell'Algeria e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Algeria.

5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

(1) GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 90.

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