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Document 51994PC0323

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e la direttiva 88/599/CEE del Consiglio relativi all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

    /* COM/94/0323 Def - SYN 94/0187 */

    GU C 243 del 31.8.1994, p. 8–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0323

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e la direttiva 88/599/CEE del Consiglio relativi all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada /* COM/94/0323 Def - SYN 94/0187 */

    Gazzetta ufficiale n. C 243 del 31/08/1994 pag. 0008


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e la direttiva 88/599/CEE del Consiglio relativi all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (94/C 243/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 323 def. - 94/0187(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 22 luglio 1994)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

    vista la proposta della Commissione,

    in cooperazione con il Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3688/92 della Commissione (2), stabilisce disposizioni in materia di costruzione, montaggio, uso e verifica degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada;

    considerando che le pressioni economiche esercitate sulle imprese di trasporto e, di conseguenza, sui singoli conducenti, favoriscono il mancato rispetto delle disposizioni sociali in materia di tempi di lavoro e di riposo e delle limitazioni della velocità e che l'applicazione delle disposizioni regolamentari non fornisce un incentivo sufficiente a limitare le infrazioni gravi;

    considerando che queste gravi infrazioni sono inaccettabili per il singolo conducente, influenzano negativamente la concorrenza leale e rappresentano un rischio per la sicurezza stradale;

    considerando che la sicurezza stradale migliorerebbe incoraggiando metodi di guida sicura attraverso la registrazione automatica di altri dati sul viaggio effettuato dal veicolo, quali la velocità e la distanza percorsa;

    considerando che è indispensabile mantenere nel futuro i vantaggi, nonché garantire almeno lo stesso grado di precisione, affidabilità ed accettabilità dell'attuale sistema, grazie al quale negli ultimi quarant'anni è migliorata l'osservanza del diritto nazionale e comunitario;

    considerando che la legislazione sociale comunitaria contiene requisiti relativi alla limitazione del periodo giornaliero di guida e ai periodi di riposo, nonché al periodo totale di guida e di riposo nell'arco di due settimane;

    considerando che, al momento attuale, l'applicazione dei requisiti in questione è difficile poiché i dati vengono registrati su vari fogli giornalieri e che quelli relativi alla settimana in corso e all'ultimo giorno della settimana precedente sono conservati nella cabina del veicolo;

    considerando che l'introduzione della scheda del conducente dovrebbe porre fine a molte delle infrazioni più comuni dell'attuale sistema, garantendo che i dati registrati siano facilmente disponibili sul display, non presentino ambiguità, siano facilmente comprensibili, affidabili e, soprattutto, fornisce una registrazione indiscutibile dell'attività svolta dal conducente negli ultimi 28 giorni di guida;

    considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 al fine di prevedere l'installazione di un ulteriore dispositivo elettronico di informazione sul conducente che consenta di inserire la scheda del conducente nell'apparecchio di controllo già installato;

    considerando che, in base al principio della sussidiarietà, l'azione comunitaria è necessaria per prevenire le distorsioni della concorrenza e le difficoltà pratiche che l'applicazione di norme nazionali divergenti provocherebbe ai conducenti, agli operatori e all'industria della Comunità;

    considerando che, per quanto concerne le specifiche della scheda del conducente, il presente regolamento applica il nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, definendo un contesto generale per le specifiche dell'apparecchio e lasciando alle procedure di normazione industriale il compito di definire i requisiti dettagliati;

    considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adeguamento delle prescrizioni tecniche del presente regolamento e la fornitura di sistemi alternativi che garantiscano le stesse funzioni essenziali;

    considerando che l'adeguamento tecnico e i sistemi alternativi che, ad esempio, possono sostituire l'apparecchio di controllo (tachigrafo) e il foglio di registrazione attualmente in uso con un'apparecchiatura che memorizzi i dati in forma digitale sono approvati dalla Commissione con l'ausilio di un comitato consultivo;

    considerando che l'approvazione di un sistema alternativo è subordinata al fatto che il sistema svolga almeno le stesse funzioni di quello descritto all'allegato IA;

    considerando che il campo di applicazione del presente regolamento comprende i veicoli disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3820/85 e messi in circolazione dopo il 1° gennaio 1990,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è modificato come segue:

    1) (La modifica riguarda solo la versione portoghese).

    2) All'articolo 1 viene aggiunta l'espressione «o IA» dopo «allegati I».

    3) Agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 15, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo e terzo comma, paragrafo 3 e paragrafo 4, relativi all'omologazione, sono aggiunti i termini «o di scheda del conducente» ove viene fatto riferimento al foglio o ai fogli di registrazione.

    4) All'articolo 14 vengono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5:

    «3. La scheda del conducente di cui all'allegato IA viene rilasciata al conducente dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza. Le autorità identificano la scheda del conducente inserendo i dati di cui all'allegato IA, capitolo IV, lettera f) su schede magnetiche vergini conformi alle norme CEN del caso, con un numero di serie nel chip.

    Il conducente dispone di una sola scheda alla volta ed è autorizzato ad usare solo la propria scheda personale. È vietato l'uso di schede scadute.

    4. Quando viene rilasciata una nuova scheda in sostituzione di quella precedente, tutti i dati memorizzati su quest'ultima sono, per quanto possibile, trasferiti. La nuova scheda contiene lo stesso numero del conducente ma l'indice è aumentato di un'unità. L'autorità che rilascia la scheda registra l'eventuale smarrimento o il deterioramento della scheda; essa fornisce una scheda di sostituzione entro tre giorni dal momento in cui riceve la domanda di sostituzione.

    5. Gli Stati membri possono richiedere che i dati del conducente inseriti sulla scheda magnetica siano archiviati dall'impresa o dalle autorità competenti. In tal caso, possono stabilire che la trasmissione dei dati sia riportata sulla scheda del conducente (ora, ragione sociale).»

    5) L'articolo 15 è modificato come segue:

    Al paragrafo 3 viene aggiunto un terzo trattino:

    «- alla fine del periodo di lavoro giornaliero, estraggono la scheda usando un pulsante di comando.»

    Al paragrafo 6 viene aggiunto un terzo comma:

    «È vietato manomettere l'apparecchio in modo tale che le registrazioni risultino falsificate. Nel veicolo è vietata la presenza di dispositivi destinati allo scopo.»

    Al paragrafo 7 viene aggiunta la frase seguente:

    «Un agente di controllo autorizzato può verificare il rispetto del regolamento (CEE) n. 3820/85 attraverso l'esame del foglio di registrazione, l'indicatore dell'apparecchio di controllo o la lettura dei dati riportati sulla scheda del conducente, a condizione di avere accesso ad un dispositivo di lettura adeguato.»

    6) All'articolo 16 viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3. In caso di deterioramento o funzionamento difettoso della scheda del conducente questi deve restituirla all'autorità che l'ha rilasciata e riferire l'accaduto alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente. In caso di smarrimento della scheda, è necessario informare l'autorità che l'ha rilasciata e le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuto lo smarrimento. Il conducente può continuare a guidare senza la scheda personale per un massimo di quindici giorni, a condizione che possa dimostrare che le autorità competenti sono state informate, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede originaria.»

    7) All'articolo 17 vengono aggiunti i paragrafi 2 e 3:

    «2. I nuovi allegati possono essere adottati secondo la stessa procedura onde definire i requisiti tecnici relativi agli apparecchi di controllo in cui il foglio di registrazione e il relativo dispositivo di registrazione, definito all'allegato IA, sono sostituiti da una tecnologia che garantisce una precisione e risoluzione comparabili. La tecnologia in questione può registrare i dati in forma digitale. Tuttavia, l'opzione garantita dal foglio di registrazione e consistente nella visualizzazione dei dati sul tempo di guida e l'eccesso di velocità deve essere disponibile, a richiesta, anche in forma stampata. I requisiti tecnici dei nuovi allegati in questione riguardano le procedure per il trasferimento dei dati registrati. Il funzionamento e le specifiche della scheda del conducente, nonché l'interfaccia con l'apparecchio di controllo e il display sono conformi alle disposizioni dell'allegato IA del presente regolamento.

    3. Eventuali successive modifiche al presente regolamento possono essere adottate secondo la medesima procedura.»

    8) Il testo dell'articolo 18 è sostituito come segue:

    «La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.»

    9) Un nuovo allegato, allegato IA è aggiunto.

    Articolo 2

    1. I veicoli immessi in circolazione anteriormente al 1° gennaio 1990 devono essere muniti dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I o IA. Ai suddetti veicoli dotati dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I non si applica l'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5, l'articolo 15, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafo 3.

    2. Entro il 1° gennaio 2000, i veicoli immessi in circolazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 1° gennaio 1996 devono essere muniti dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato IA del presente regolamento; sono previste deroghe per i seguenti requisiti dell'allegato IA:

    - capitolo II, lettera a), punti 7, 8, 9, lettera c), punto 5 e lettera e), punti 13 e 14;

    - capitolo II, lettera e), punto 9 riguardo al primo numero consecutivo del foglio di registrazione per giorno;

    - capitolo II, lettera e), punti 10 e 11;

    - capitolo III, lettera a), punto 1.2, quarto trattino e 1.5, secondo e terzo trattino e punto 7.4;

    - capitolo IV, lettere b) e d).

    3. Entro il 1° gennaio 2000, i veicoli immessi in circolazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1998 devono essere muniti dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato IA del presente regolamento; sono previste deroghe per i seguenti requisiti dell'allegato IA:

    - capitolo II, lettera a), punti 8 e 9 e lettera c), punto 5;

    - capitolo II, lettera e), punto 9 riguardo al primo numero consecutivo del foglio di registrazione per giorno;

    - capitolo II, lettera e), punti 10 e 11;

    - capitolo III, lettera a), punto 1.2, quarto trattino e punto 7.4;

    - capitolo IV, lettere b) e d).

    4. Se, per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, è necessario installare apparecchiature supplementari sull'apparecchio di controllo esistente, queste devono essere conformi ai requisiti di omologazione di cui al capitolo III del regolamento in questione. La domanda di omologazione deve indicare il tipo di apparecchi di controllo con cui le apparecchiature devono essere utilizzate. Per sottoporre a prova le apparecchiature supplementari, occorre fornire uno o più tipi adeguati dell'apparecchio di controllo.

    Le autorità competenti degli Stati membri devono indicare sulla scheda di omologazione dell'apparecchiatura supplementare il tipo o i tipi di apparecchi di controllo su cui essa può essere utilizzata.

    Articolo 3

    A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri non rilasciano più l'omologazione CE per i nuovi apparecchi di controllo, di qualunque tipo, che non rispondano alle disposizioni dell'allegato IA del presente regolamento.

    Articolo 4

    A decorrere dal 1° gennaio 1998, gli apparecchi di controllo installati sui nuovi veicoli immessi per la prima volta in circolazione devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, modificato dal presente regolamento.

    Articolo 5

    La direttiva 88/599/CEE è modificata come segue:

    - all'articolo 3 vengono aggiunti i termini «o la scheda del conducente» ogniqualvolta viene fatto riferimento ai fogli di registrazione.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    (2) GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 12.

    ALLEGATO IA al regolamento (CEE) n. 3821/85

    CONDIZIONI DI COSTRUZIONE, DI PROVA, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO

    I. DEFINIZIONI

    Ai sensi del presente allegato, s'intende per:

    a) Apparecchio di controllo:

    l'insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro conducenti. Tale insieme comprende un dispositivo elettronico di memoria dei dati relativi al conducente, uno (due) lettore(i) di schede per l'introduzione di una (due) scheda(e) del conducente, una memoria, strumenti indicatori e uno (due) foglio(i) di registrazione.

    b) Foglio di registrazione:

    un foglio concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell'apparecchio di controllo e sul quale i dispositivi scriventi dell'apparecchio tracciano in modo continuo i diagrammi dei dati da registrare. Il foglio di registrazione è personale e deve identificare un determinato conducente.

    c) Scheda del conducente:

    un dispositivo di memoria amovibile, assegnato dalle autorità degli Stati membri a ciascun conducente per consentirne l'identificazione e registrarne i dati essenziali. Il formato e le caratteristiche tecniche della scheda del conducente devono corrispondere ai requisiti stabiliti nel capitolo IV del presente allegato.

    d) Costante dell'apparecchio di controllo:

    la caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l'indicazione e la registrazione della distanza percorsa di 1 km; questa costante deve essere espressa in giri per chilometro (k = . . . giri/km) o in impulsi per chilometro (k = . . . imp/km).

    e) Coefficiente caratteristico del veicolo:

    la caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d'uscita emesso dalla parte del veicolo collegata all'apparecchio di controllo (albero del cambio o asse), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro in condizioni normali di prova [cfr. capitolo VII, lettera e)]. Il coefficiente, caratteristico viene espresso in giri per chilometro (w = . . . giri/km) o impulsi per chilometro (w = . . . imp/km).

    f) Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote:

    la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova [cfr. capitolo VII, lettera e)] e viene espressa con: 1 = . . . mm.

    g) Scheda dell'officina:

    un dispositivo amovibile di trasferimento e memorizzazione dei dati da utilizzare, come la scheda del conducente, nel dispositivo di lettura dell'apparecchio di controllo, attribuito dalle autorità degli Stati membri ad ogni officina. La scheda identifica l'officina e consente la prova, la calibratura e la programmazione dell'apparecchio di controllo.

    II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

    L'apparecchio deve registrare, memorizzare e visualizzare i seguenti elementi:

    a) Registrazione sul foglio di registrazione:

    1. Distanza percorsa dal veicolo.

    2. Velocità del veicolo.

    3. Periodi di guida.

    4. Altri tempi di lavoro o di disponibilità.

    5. Interruzioni del lavoro e periodi di riposo giornalieri.

    6. Ogni apertura della custodia contenente il foglio di registrazione, se la custodia può essere aperta, o inserimento/estrazione del foglio di registrazione.

    7. Per gli apparecchi di controllo elettronici, vale a dire apparecchi che funzionano per mezzo di segnali trasmessi elettricamente dal sensore di distanza e velocità di marcia, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell'alimentazione dell'apparecchio (ad eccezione dell'illuminazione) e dell'alimentazione del sensore di distanza e velocità di marcia, nonché le interruzioni del segnale inviato a detto sensore.

    8. Le ultime quattro cifre del numero d'ordine della scheda del conducente e un numero consecutivo a tre cifre.

    9. L'avvio della marcia in mancanza della scheda del conducente o in caso di mancato funzionamento.

    b) Registrazione in memoria:

    1. I dati da memorizzare nella scheda del conducente ai sensi della lettera c).

    2. I dati da visualizzare ai sensi della lettera e).

    c) Memorizzazione sulla scheda del conducente:

    1. I dati essenziali dei periodi di cui al capitolo II, lettera a), punti 3, 4 e 5 per un periodo di almeno 28 giorni.

    2. L'ora in cui la scheda del conducente viene inserita per la prima volta ed estratta per l'ultima volta ogni giorno, con la data e la distanza totale percorsa nel giorno in questione, per un periodo di almeno 28 giorni.

    3. Veicoli condotti, minimo 4 al giorno per almeno 28 giorni, con l'ora, la data, la distanza percorsa e le ultime 8 cifre del numero di telaio.

    4. Gli ultimi 10 casi di cui ai punti da 9 a 12 della lettera e) e 10 guasti di cui ai punti 16 e 17 della lettera e), con le ultime 8 cifre del numero di telaio.

    5. Un numero consecutivo di tre cifre da registrare sul foglio di registrazione.

    6. I dati di cui al capitolo IV, lettera f), punti 4b), 5a) e 5b).

    7. La data, l'ora, la durata e le ultime 8 cifre del numero di telaio se, prima del conducente alla guida del veicolo, quest'ultimo è stato utilizzato da un conducente senza la scheda.

    8. I dati relativi al singolo conducente di cui ai punti da 1 a 5 vengono trasmessi automaticamente alla scheda del conducente quando questa viene estratta dal dispositivo di lettura. La registrazione sulla scheda del conducente deve avvenire in modo che i dati non possano essere manomessi.

    d) Registrazione e memorizzazione se vi sono due conducenti:

    Per i veicoli utilizzati da due conducenti, il tempo di guida di cui al capitolo II, lettera a), punto 3 deve essere registrato sul foglio di registrazione e memorizzato sulla scheda del conducente che sta guidando il veicolo. L'apparecchio deve inoltre essere in grado di registrare simultaneamente e in modo differenziato i dati dettagliati di cui al capitolo II, lettera a), punti 4 e 5 su due fogli di registrazione separati e memorizzarli su due carte distinte.

    e) Visualizzazione su richiesta:

    1. Il numero d'ordine della carta del conducente (a).

    2. Il tempo di guida dall'ultima interruzione o periodo di riposo (b).

    3. Il tempo i guida relativo al giorno dopo l'ultimo periodo di riposo di almeno 8 ore (c).

    4. I tempi di guida relativi al giorno tra due periodi di riposo di almeno 8 ore per i 27 giorni precedenti in cui il conducente ha lavorato, con data, ora e durata.

    5. Tempi di guida complessivi per la settimana in corso e quella precedente e tempi di guida complessivi delle due settimane precedenti complete.

    6. Periodi di riposo di almeno 8 ore relativi a un giorno e ai 27 giorni precedenti, sempre con la data, l'ora e la durata.

    7. Veicoli condotti, minimo 4 al giorno per almeno 28 giorni, con l'indicazione delle ultime 8 cifre del numero di telaio, la distanza percorsa per veicolo e al giorno, l'ora in cui la scheda del conducente è stata inserita per la prima volta ed estratta per l'ultima volta, l'ora del cambio del veicolo e il primo numero consecutivo del foglio di registrazione per ciascun giorno.

    8. Numero consecutivo ai sensi del capitolo II, lettera a), punto 8.

    9. Guida senza foglio di registrazione con data, ora, durata e numero d'ordine della scheda del conducente.

    10. Regolazione dell'ora nella memoria con indicazione della data, dell'ora e del numero d'ordine della scheda del conducente.

    11. Interruzione dell'alimentazione all'apparecchio di registrazione con data, ora, durata e numero d'ordine della scheda del conducente [ai sensi del capitolo II, lettera a), punto 7].

    12. Interruzione del sensore con data, ora, durata e numero d'ordine della scheda del conducente [ai sensi del capitolo II, lettera a), punto 7 e del capitolo III, lettera a), punto 7.4].

    13. Le ultime 8 cifre del numero di telaio.

    14. Guida in mancanza della scheda del conducente, con data, ora e durata.

    15. Numero d'ordine della scheda del conducente precedente con le ore in cui la scheda di quest'ultimo è stata inserita ed estratta per l'ultima volta, tempo di guida e distanza percorsa in questo periodo.

    16. Guasti di sistema, identificabili automaticamente, dell'apparecchio di controllo, se possibile con la data, l'ora e il numero d'ordine della scheda del conducente.

    17. Guasti nella scheda del conducente con la data e l'ora e, ove possibile, il numero d'ordine della scheda del conducente.

    18. Casi di cui ai punti da 9 a 12 e guasti di cui ai punti 16 e 17 memorizzati sulla scheda del conducente, con le ultime 8 cifre del numero di telaio.

    19. Casi di cui ai punti da 9 a 12 e 14 e guasti di cui ai punti 16 e 17, per almeno gli ultimi dieci casi e gli ultimi dieci guasti.

    20. Numero di scheda del montatore o dell'officina autorizzati con almeno la data dell'ultima ispezione d'installazione e/o periodica dell'apparecchio di controllo ai sensi del capitolo VII, lettere c) e d).

    L'ora visualizzata deve contenere l'indicazione dei minuti e la data quella del giorno e del mese.

    III. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

    a) Prescrizioni generali

    1. Per l'apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi:

    1.1. Dispositivi indicatori:

    - della distanza percorsa (contatore totalizzatore),

    - della velocità (tachimetro),

    - del tempo (orologio),

    - display [su richiesta ai sensi del capitolo II, lettera e)].

    1.2. Dispositivi registratori comprendenti:

    - un registratore della distanza percorsa,

    - un registratore della velocità,

    - uno o più registratori del tempo,

    - un registratore per le ultime quattro cifre del numero d'ordine della scheda del conducente e del numero consecutivo di tre cifre.

    1.3. Memoria per l'elaborazione e la memorizzazione dei dati indicati al capitolo II, lettere c), d) ed e).

    1.4. Lettore di schede per la lettura e il trasferimento dei dati indicati al capitolo II, lettere c) e d).

    1.5. Dispositivi segnalatori:

    Un dispositivo segnalatore che indica sul foglio di registrazione:

    - ogni apertura della custodia contenente tale foglio se la custodia può essere aperta; l'inserimento e/o l'estrazione del foglio di registrazione,

    - qualsiasi interruzione dell'erogazione di corrente [cfr. capitolo II, lettera a), punto 7], al più tardi nel momento in cui viene riattivata,

    - qualsiasi cortocircuito o interruzione del collegamento fra apparecchio di controllo e sensore di distanza e velocità ai sensi del capitolo II, lettera a), punto 7 e del capitolo III, lettera a), punto 7.4.

    2. L'eventuale presenza nell'apparecchio di controllo di altri dispositivi, omologati o meno, oltre quelli sopra elencati non deve compromettere direttamente o indirettamente il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolarne la lettura.

    L'apparecchio di controllo deve essere presentato per l'omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari.

    3. Materiali

    3.1. Tutti gli elementi costitutivi dell'apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e di caratteristiche elettriche e magnetiche invariabili.

    3.2. Ogni cambiamento di un elemento dell'apparecchio o della natura dei materiali impiegati per la sua fabbricazione deve essere approvato, prima dell'uso, dall'autorità che ha omologato l'apparecchio di controllo.

    4. Misurazione della distanza percorsa

    Le distanze percorse possono essere totalizzate e registrate:

    - in marcia avanti e in marcia indietro, oppure

    - unicamente in marcia avanti.

    L'eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non deve assolutamente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni.

    5. Misurazione della velocità

    5.1. Il campo di misurazione dell'indicatore della velocità è stabilito dal certificato di omologazione del modello.

    5.2. La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell'ambito del campo di misurazione, seguire le variazioni di accelerazione fino a 2 m/s2, entro i limiti delle tolleranze ammesse.

    6. Misurazione del tempo (orologio)

    6.1. Il tempo può essere misurato sia in modo meccanico che elettronico.

    6.2. Se il comando del dispositivo di regolazione dell'orologio si trova all'interno di una custodia contenente il foglio di registrazione, ogni apertura della stessa viene registrata automaticamente sul foglio di registrazione. Se la custodia non può essere aperta, la regolazione deve potersi effettuare solo previa estrazione del foglio di registrazione.

    6.3. Se il meccanismo di avanzamento del foglio di registrazione è comandato dall'orologio, la durata di funzionamento corretto di quest'ultimo, dopo completa ricarica, deve superare di almeno il 10 % la durata di registrazione corrispondente all'alimentazione massima di fogli dell'apparecchio.

    6.4. Nella memoria l'ora può essere regolata solo quando la scheda del conducente è inserita. La frequenza di regolazione è limitata a una volta al giorno e ad un massimo di due minuti per giorno.

    7. Illuminazione e protezione

    7.1. I dispositivi indicatori dell'apparecchio devono essere muniti di un'illuminazione adeguata antiabbagliante.

    7.2. Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell'apparecchio devono essere protette contro l'umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro le manomissioni mediante involucri che devono poter essere sigillati.

    7.3. La protezione contro le interferenze elettriche e i campi magnetici deve essere assicurata in conformità delle norme sulle apparecchiature elettroniche dei veicoli.

    7.4. I cavi che collegano l'apparecchio di controllo al trasmettitore devono essere protetti con un sistema di rilevamento elettronico, ad esempio la codifica del segnale, in grado di rilevare, per quanto possibile, la presenza in quella parte dell'impianto di eventuali dispositivi che non risultano necessari al corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo e che, al momento di essere collegati ed avviati, ne impediscono il funzionamento provocando un corto circuito, interruzioni o la modifica dei dati elettronici inviati dal sensore di velocità e distanza, oppure duplicando dispositivi omologati diversamente.

    Il suddetto sistema di rilevamento può essere sostituito da un comando elettronico che garantisce che l'apparecchio di controllo registri ogni movimento del veicolo, indipendentemente dal segnale inviato dal sensore di velocità e distanza. In questo caso non si applicano i requisiti di cui al capitolo II, lettera a), punto 7 relativi al controllo dell'alimentazione del sensore di distanza e velocità, del segnale trasmesso dal sensore e delle eventuali interruzioni del segnale inviato a detto sensore.

    7.5. L'intero sistema, compresi i collegamenti al sensore di distanza e velocità, devono essere protetti contro le manipolazioni. Gli eventuali giunti nei cavi che collegano tra loro le parti dell'apparecchio di controllo devono essere tali da impedire l'accesso non autorizzato alle estremità dei cavi e ai terminali dopo che il giunto o il collegamento siano stati sigillati.

    7.6. Per quanto possibile, l'apparecchio di controllo deve essere in grado di rilevare i propri guasti.

    b) Dispositivi indicatori

    1. Indicatore della distanza percorsa (contatore totalizzatore)

    1.1. Il valore della graduazione più piccola del dispositivo indicatore della distanza percorsa deve essere di 0,1 km. Le cifre che indicano gli ettometri devono essere nettamente distinguibili da quelle che indicano i chilometri interi.

    1.2. Le cifre del contatore totalizzatore devono essere chiaramente leggibili ed avere un'altezza apparente di almeno 4 mm.

    1.3. Il contatore totalizzatore deve poter indicare almeno fino a 999 999,9 km.

    2. Indicatore della velocità (tachimetro)

    2.1. All'interno del campo di misurazione, il campo di misurazione della velocità dev'essere graduato uniformemente per intervalli di 1, 2, 5 oppure 10 km/h. Il valore in velocità della scala (intervallo compreso fra due segni di riferimento successivi) non deve superare il 10 % della velocità massima che figura alla fine del campo di misurazione.

    2.2. Il settore di indicazione non deve essere numerato oltre il campo di misurazione.

    2.3. La lunghezza dell'intervallo della graduazione corrispondente ad una differenza di velocità di 10 km/h non deve essere inferiore a 10 mm.

    2.4. Su un indicatore a lancetta, la distanza tra la lancetta e il quadrante non deve superare 3 mm.

    3. Indicatore del tempo (orologio)

    L'indicatore del tempo deve essere visibile dall'esterno dell'apparecchio di controllo e la lettura deve essere sicura, facile e non ambigua.

    4. Indicatore per la visualizzazione selettiva su richiesta

    4.1. Il display deve consentire, come opzione, di indicare le informazioni di cui al capitolo II, lettera e) attivando un dispositivo di commutazione. La richiesta può essere selettiva o sequenziale.

    4.2. Il display deve essere chiaramente leggibile con caratteri di almeno 5 mm di altezza. Il valore relativo al conducente deve essere contrassegnato e differenziato per il primo e il secondo conducente.

    c) Segnali di avviso

    1. Segnale della durata di almeno 30 secondi che avverte il conducente se il veicolo viene utilizzato senza che la scheda sia inserita.

    2. Segnale della durata di 30 secondi che avverte il conducente prima che siano superate le quattro ore e mezza di guida per periodo di guida e le nove ore di tempo di guida giornaliero.

    3. Segnale che avverte il conducente se non vengono rispettate le otto ore di riposo giornaliere nell'arco delle ultime ventiquattro ore.

    4. Segnale di avviso esterno, visibile agli altri utenti della strada, ogniqualvolta il conducente abbia superato il periodi di guida previsto o il veicolo venga utilizzato senza la scheda del conducente. In caso di necessità, il segnale può essere interrotto rompendo i sigilli di un dispositivo di commutazione.

    d) Dispositivi registratori

    1. Prescrizioni generali

    1.1. In ogni apparecchio di controllo, indipendentemente dalla forma del foglio di registrazione (nastro o disco), si deve prevedere un punto di riferimento che permetta di collocare correttamente il foglio di registrazione in modo da garantire la corrispondenza fra l'ora indicata dall'orologio e la marcatura oraria sul foglio.

    1.2. Il meccanismo che trascina il foglio di registrazione deve garantire che quest'ultimo scorra senza gioco e possa essere collocato ed estratto liberamente.

    1.3. Il dispositivo di avanzamento del foglio di registrazione, nel caso in cui quest'ultimo abbia forma di disco, sarà comandato dal meccanismo dell'orologio. In questo caso il movimento di rotazione del foglio sarà continuo ed uniforme con una velocità minima di 7 mm/h misurata sul bordo interno della corona circolare che delimita la zona di registrazione della velocità.

    Negli apparecchi del tipo a nastro, se il dispositivo di avanzamento dei fogli è comandato dal meccanismo dell'orologio, la velocità di avanzamento in linea retta sarà di 10 mm/h almeno.

    1.4. La registrazione della distanza percorsa, della velocità del veicolo e dell'eventuale apertura della custodia contenente il foglio (i fogli) di registrazione deve essere automatica.

    2. Registrazione della distanza percorsa

    2.1. Ogni distanza di 1 km percorsa deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1 mm della coordinata corrispondente.

    2.2. Anche a velocità che raggiungono il limite superiore del campo di misurazione, il diagramma dei percorsi deve essere chiaramente leggibile.

    3. Registrazione della velocità

    3.1. La punta scrivente per la registrazione della velocità deve avere, in linea di massima, un movimento rettilineo perpendicolare alla direzione di scorrimento del foglio di registrazione, indipendentemente dalla forma di quest'ultimo.

    Tuttavia, si può ammettere un movimento curvilineo della punta scrivente se vengono osservate le seguenti condizioni:

    - il tracciato descritto dalla punta è perpendicolare alla circonferenza media (nel caso di fogli a forma di disco) o all'asse della zona riservata alla registrazione della velocità (nel caso di fogli a forma di nastro);

    - il rapporto fra il raggio di curvatura del tracciato descritto dalla punta e la larghezza della zona riservata alla registrazione della velocità non è inferiore a 2,4 : 1 per qualsiasi forma di foglio di registrazione;

    - le varie graduazioni della scala del tempo devono attraversare la zona di registrazione secondo una curva avente lo stesso raggio del tracciato descritto dalla punta scrivente. La distanza tra le graduazioni deve corrispondere al massimo ad un'ora della scala del tempo.

    3.2. Ogni variazione di 10 km/h della velocità deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1,5 mm della coordinata corrispondente.

    Per le apparecchiature destinate ad indicare una velocità massima superiore a 100 km/h, la variazione di 1,5 mm può essere ridotta ad un minimo di 1 mm.

    4. Registrazione dei tempi

    4.1. L'apparecchio di controllo deve essere costruito per registrare i tempi di guida in modo completamente automatico, quando il veicolo è in movimento, e consentire di registrare separatamente, eventualmente mediante manovra di un dispositivo di commutazione, gli altri periodi di tempo indicati all'articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c e d) del regolamento.

    4.2. Le caratteristiche dei tracciati, le loro posizioni relative ed eventualmente i simboli previsti all'articolo 15 del regolamento devono consentire di riconoscere chiaramente la natura dei differenti tempi.

    La natura dei vari periodi di tempo è rappresentata nel diagramma mediante differenze di spessore dei tracciati relativi o mediante qualsiasi altro sistema almeno altrettanto efficace per quanto concerne la leggibilità e l'agevole interpretazione del diagramma.

    4.3. Se in un apparecchio di controllo, i periodi di tempo dei due conducenti devono essere registrati su due fogli di registrazione separati ai sensi del capitolo II, lettera d), l'avanzamento dei vari fogli deve essere effettuato dallo stesso meccanismo o da meccanismi sincronizzati.

    e) Memoria

    1. I periodi di tempo di cui al capitolo II, lettera a), punti 3, 4 e 5 devono essere memorizzati a intervalli di 3 minuti.

    2. Il periodo del tempo di guida deve essere sempre memorizzato automaticamente quando il veicolo è in marcia.

    3. Gli altri periodi di tempo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d) del regolamento devono essere sempre memorizzati separatamente, eventualmente attraverso l'azionamento di un dispositivo di commutazione.

    f) Dispositivo di chiusura

    Se può essere aperta, la custodia contenente il foglio (i fogli) di registrazione e il comando del dispositivo di regolazione dell'orologio deve essere munita di serratura.

    g) Iscrizioni

    1. Sul quadrante dell'apparecchio di controllo devono figurare le seguenti iscrizioni:

    - in prossimità del numero indicato dal contatore totalizzatore, l'unità di misura della distanza espressa dal simbolo «km»,

    - in prossimità della scala delle velocità, l'indicazione «km/h»,

    - il campo di misurazione del tachimetro sotto la forma «Vmin . . . km/h, Vmax . . . km/h». Questa indicazione non è necessaria se figura sulla targa segnaletica dell'apparecchio.

    2. Sulla targa segnaletica incorporata nell'apparecchio di controllo devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull'apparecchio montato:

    - nome ed indirizzo del fabbricante dell'apparecchio,

    - numero del fabbricante ed anno di fabbricazione dell'apparecchio,

    - marchio di omologazione del modello dell'apparecchio di controllo,

    - costante dell'apparecchio di controllo, sotto la forma «k =. . . giri/km» o «k = . . . imp/km»,

    - eventualmente, campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata al punto 1,

    - se la sensibilità dello strumento all'angolo d'inclinazione può influenzare le indicazioni fornite dall'apparecchio oltre le tolleranze ammesse, l'orientamento angolare ammissibile, sotto la forma:

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    dove á rappresenta l'angolo misurato a partire dalla posizione orizzontale della faccia anteriore (orientata verso l'alto) dell'apparecchio per il quale è regolato lo strumento e â e ã rappresentano, rispettivamente, gli scarti limite ammissibili verso l'alto e verso il basso rispetto all'angolo á.

    h) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)

    1. Al banco di prova prima del montaggio:

    a) distanza percorsa:

    1 % in più o in meno rispetto alla distanza reale e per una distanza pari ad almeno 1 km;

    b) velocità:

    3 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;

    c) ora:

    ±2 minuti al giorno, con un massimo di 10 minuti ogni 7 giorni nel caso in cui la durata di funzionamento dell'orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo.

    2. All'atto del montaggio e dell'ispezione periodica:

    a) distanza percorsa:

    2 % in più o in meno rispetto alla distanza reale e per una distanza pari almeno ad 1 km;

    b) velocità:

    4 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;

    c) ora:

    ±2 minuti al giorno, oppure

    ±10 minuti ogni 7 giorni.

    3. Durante l'uso:

    a) distanza percorsa:

    4 % in più o in meno rispetto alla distanza reale e per una distanza pari ad almeno 1 km;

    b) velocità:

    6 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;

    c) ora:

    ±2 minuti al giorno, oppure

    ±10 minuti ogni 7 giorni.

    4. Le tolleranze massime elencate ai punti 1, 2 e 3 sono valide per temperature comprese fra 0 ° e + 40 °C; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell'apparecchio.

    5. Le tolleranze massime elencate ai punti 2 e 3 si intendono misurate nelle condizioni di cui al capitolo VII.

    IV. SCHEDA DEL CONDUCENTE

    a) Inserimento/estrazione

    L'apparecchio di controllo deve essere tale che la scheda del conducente venga bloccata in posizione quando viene inserita correttamente nel lettore e che il numero d'ordine della scheda venga registrato automaticamente in memoria. La scheda deve poter essere estratta attraverso un meccanismo adeguato solo a veicolo fermo e dopo la memorizzazione dei dati pertinenti nella scheda stessa.

    b) Numerazione del foglio di registrazione

    La scheda del conducente deve fornire un numero consecutivo di tre cifre da registrare sul foglio di registrazione e visualizzare su richiesta.

    Il corretto inserimento della scheda del conducente nel relativo lettore produrrà automaticamente un segnale che, a sua volta, determinerà la registrazione delle ultime quattro cifre del numero d'ordine della scheda del conducente e delle tre cifre del numero consecutivo sul foglio di registrazione non appena quest'ultimo viene inserito ed è operativo.

    c) Corrispondenza dei dati sulla scheda del conducente e sul foglio di registrazione

    Si deve provvedere affinché i dati registrati sul foglio di registrazione corrispondano a quelli trasferiti sulla scheda del conducente, in modo che, anche in caso di trasferimento dei dati in un archivio, venga mantenuto un collegamento distinto tra i due gruppi di dati.

    d) Guida senza scheda del conducente

    L'inizio dei tempi di guida in mancanza della scheda del conducente - ad esempio quando questa non è stata inserita o non funziona - deve essere contrassegnato o indicato in modo particolare sul foglio di registrazione.

    e) Capacità di memoria della scheda del conducente

    La scheda del conducente deve avere una capacità sufficiente per memorizzare i dati di cui al capitolo II, lettera c), relativi al conducente alla guida, per almeno 28 giorni. Se la scheda è completa, i nuovi dati devono sostituire quelli precedenti in modo che la scheda conservi sempre i dati degli ultimi 28 giorni.

    f) Dati visibili

    La scheda del conducente deve contenere i seguenti dati visibili:

    1. cognome del conducente,

    2. altri nomi,

    3. data e luogo di nascita,

    4. a) data di rilascio della scheda,

    b) data di scadenza della scheda,

    c) autorità che ha rilasciato la scheda,

    5. a) numero della patente di guida, compreso il numero del documento sostitutivo,

    b) numero d'ordine della scheda, compreso il numero indice del documento sostitutivo,

    6. fotografia del conducente,

    7. firma del conducente.

    I dati di cui ai punti 4 b), 5 a) e 5 b) sono memorizzati anche nella memoria della scheda del conducente.

    g) Trasferimento dei dati

    I dati memorizzati nella scheda del conducente possono essere trasferiti in un archivio situato presso la sede dell'operatore o presso un organismo accreditato, senza perdita delle informazioni dalla scheda del conducente.

    h) Norme

    La scheda del conducente e l'apparecchio di controllo devono essere conformi alle seguenti norme:

    - ISO 7810,

    - ISO 7816-1,

    - ISO 7816-2,

    - ISO 7816-3 (Protocollo T = 1),

    - progetto ISO 7816-4,

    - progetto ISO 10373,

    - CEN. Per informazioni dettagliate sulle norme del CEN, cfr. appendici 1 e 2.

    V. FOGLI DI REGISTRAZIONE

    a) Prescrizioni generali

    1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale da non ostacolare il normale funzionamento dell'apparecchio e da consentire che le registrazioni siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili.

    I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni e le registrazioni in condizioni igrometriche e di temperatura normali.

    Deve essere inoltre possibile iscrivere sui fogli, senza deteriorarli e senza compromettere la leggibilità delle registrazioni, le indicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento.

    In condizioni normali di conservazione, le registrazioni devono potersi leggere con precisione durante almeno un anno.

    2. La capacità minima di registrazione dei fogli, indipendentemente dalla loro forma, deve essere di 24 ore.

    Se più fogli di registrazione sono collegati fra di loro allo scopo di aumentare la capacità di registrazione continua ottenibile senza intervento di un operatore, i raccordi fra i differenti fogli devono essere attuati in modo che le registrazioni, nel passaggio da un foglio all'altro, non presentino né interruzioni né sovrapposizioni.

    b) Zone di registrazione e loro graduazioni

    1. I fogli di registrazione presentano le seguenti zone di registrazione:

    - una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alla velocità,

    - una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alle distanze percorse,

    - una o più zone per le indicazioni relative al tempo di guida, agli altri tempi di lavoro e al tempo di disponibilità, alle interruzioni di lavoro ed al riposo dei conducenti.

    2. La zona riservata alla registrazione della velocità deve essere suddivisa in intervalli non superiori a 20 km/h. Su ciascuna linea di questa suddivisione deve essere indicata in cifre la velocità corrispondente. Il simbolo «km/h» deve figurare almeno una volta all'interno di questa zona. L'ultima linea di questa zona deve coincidere con il limite superiore del campo di misurazione.

    3. La zona riservata alla registrazione della distanza percorsa deve essere stampata in modo da permettere una facile lettura del numero di chilometri percorsi.

    4. La zona o le zone riservate alla registrazione dei tempi di cui al punto 1 devono recare le indicazioni necessarie per individuare senza ambiguità i vari periodi di tempo.

    c) Dati stampati sui fogli di registrazione

    Ciascun foglio deve recare, stampati, i seguenti dati:

    - nome e indirizzo o marchio del fabbricante,

    - marchio di omologazione del modello del foglio,

    - marchio di omologazione del o dei modelli di apparecchio nei quali il foglio è utilizzabile,

    - limite superiore della velocità registrabile espressa in km/h.

    Inoltre su ciascun foglio deve essere stampata almeno una scala temporale graduata in modo da permettere la lettura immediata del tempo per intervalli di 15 minuti, nonché un'agevole determinazione degli intervalli di 5 minuti.

    d) Spazio libero per iscrizioni manoscritte

    Sui fogli deve essere previsto uno spazio libero per permettere al conducente di riportarvi almeno le seguenti indicazioni manoscritte:

    - cognome e nome del conducente,

    - data e luogo dell'inizio e della fine di utilizzazione del foglio,

    - numero o numeri della targa d'immatricolazione o del telaio del veicolo o dei veicoli ai quali il conducente è assegnato durante l'utilizzazione del foglio,

    - rilevamenti del contatore chilometrico del veicolo o dei veicoli ai quali il conducente è assegnato durante l'utilizzazione del foglio,

    - ora del cambio del veicolo.

    VI. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

    a) Montaggio

    1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l'indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l'orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, siano protetti contro deterioramenti fortuiti.

    2. La costante dell'apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatore.

    I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione mediante il quale questi diversi rapporti saranno riportati automaticamente al rapporto per cui l'apparecchio è stato adattato al veicolo.

    b) Targhetta di montaggio

    Una targhetta di montaggio chiaramente visibile viene fissata all'apparecchio o in prossimità di esso dopo la verifica in sede di primo montaggio. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un'officina autorizzati, che richiede una modifica della calibratura dell'apparecchio, dev'essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente.

    Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

    - nome, indirizzo o marchio del montatore o dell'officina autorizzati,

    - coefficiente caratteristico del veicolo sotto la forma «w = . . . giri/km» o «w = . . . imp/km»,

    - circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto la forma «1 = . . . mm»,

    - data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote,

    - le ultime otto cifre del numero di telaio del veicolo.

    c) Sigilli

    1. I seguenti elementi devono essere sigillati:

    a) la targhetta di montaggio, a meno che sia applicata in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni;

    b) le due estremità del collegamento tra l'apparecchio di controllo vero e proprio ed il veicolo;

    c) l'adattatore vero e proprio e il suo punto di inserimento nel circuito;

    d) il dispositivo di commutazione per i veicoli con due o più rapporti al ponte;

    e) i collegamenti dell'adattatore e del dispositivo di commutazione al resto dell'apparecchio;

    f) gli involucri di cui al capitolo III, lettera a), punto 7.2;

    g) eventuali elementi di protezione che diano accesso ai dispositivi di adattamento della costante dell'apparecchio di controllo al coefficiente caratteristico del veicolo.

    2. In casi particolari possono essere previsti, in occasione dell'omologazione del modello dell'apparecchio, altri sigilli, e sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione di tali sigilli.

    3. I sigilli di cui al capitolo VI, lettera c), punto 1, lettere b), c) ed e) possono essere tolti:

    - in casi d'emergenza, oppure

    - per installare, regolare o riparare un limitatore di velocità o qualsiasi altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale,

    a condizione che l'apparecchio di controllo continui a funzionare in modo affidabile e corretto e sia risigillato da un montatore o da un'officina autorizzati (ai sensi del capitolo VII) immediatamente dopo l'installazione del limitatore di velocità o di un altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale, oppure entro 7 giorni negli altri casi.

    L'eventuale rimozione di questi sigilli deve essere motivata per iscritto e tenuta a disposizione dell'autorità competente.

    VII. VERIFICHE E CONTROLLI

    a) Approvazione delle stazioni di controllo (montatori e officine)

    Gli Stati membri designano gli organismi che devono effettuare le verifiche e i controlli.

    b) Certificazione degli strumenti nuovi o riparati

    Di ogni singolo apparecchio, nuovo o riparato, viene certificato il corretto funzionamento e l'esattezza delle letture e registrazioni, nei limiti fissati al capitolo III, lettera h), punto 1, mediante il sigillo di cui al capitolo VI, lettera c), punto 1 f).

    c) Controllo al montaggio e programmazione

    1. All'atto del montaggio sul veicolo, l'apparecchio di controllo e l'installazione nel suo complesso devono essere conformi alle disposizioni relative alle tolleranze massime di cui al capitolo III, lettera h), punto 2.

    2. Sull'apparecchio di controllo devono essere programmati i seguenti dati:

    - data della prova di montaggio,

    - ora dello Stato membro in cui è registrato il veicolo,

    - regolazioni per l'ora legale decisa dalla Commissione europea,

    - ultime 8 cifre del numero di telaio,

    - numero della scheda del montatore o dell'officina autorizzati.

    d) Controlli periodici

    1. I controlli periodici degli apparecchi montati sui veicoli hanno luogo dopo ogni riparazione degli apparecchi stessi, ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva dei pneumatici e comunque almeno ogni due anni a partire dall'ultimo controllo e possono essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche dei veicoli.

    Saranno in particolare controllati:

    - lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio di controllo, compreso il trasferimento di dati sulla scheda dell'officina;

    - la conformità con le disposizioni del capitolo III, lettera h), punto 2 sulle tolleranze massime in sede di montaggio;

    - la presenza del marchio di omologazione sull'apparecchio di controllo;

    - la presenza della targhetta di montaggio;

    - l'integrità dei sigilli dell'apparecchio e degli altri dell'impianto;

    - la circonferenza effettiva dei pneumatici.

    2. Sull'apparecchio di controllo devono essere programmati i seguenti dati:

    - data del controllo periodico,

    - ora dello Stato membro in cui è registrato il veicolo,

    - regolazioni per l'ora legale decisa dalla Commissione europea,

    - ultime 8 cifre del numero di telaio,

    - numero della scheda dell'officina autorizzata.

    3. Questi controlli comportano obbligatoriamente la sostituzione della targhetta di montaggio.

    e) Determinazione degli errori

    La determinazione degli errori all'atto del montaggio e durante l'uso si effettua nelle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova:

    - veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia,

    - pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante,

    - usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalla normativa nazionale in vigore,

    - movimento del veicolo: questo deve spostarsi mosso dal proprio motore, in linea retta, su un'area piana, ad una velocità di 50 ± 5 km/h. La misurazione deve essere effettuata su una distanza di almeno 1 000 m,

    - a condizione che venga garantita una precisione analoga, la prova può essere effettuata anche su un banco di prova.

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