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Document 51994PC0022
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) setting up a Translation Centre for bodies of the European Union
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla istituzione di un Centro di traduzione degli organi dell' Unione europea
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla istituzione di un Centro di traduzione degli organi dell' Unione europea
/* COM/94/22 def. - CNS 94/0071 */
GU C 99 del 8.4.1994, p. 17–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla istituzione di un Centro di traduzione degli organi dell' Unione europea /* COM/94/22DEF - CNS 94/0071 */
Gazzetta ufficiale n. C 099 del 08/04/1994 pag. 0017
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea (94/C 99/11) COM(94) 22 def. - 94/0071(CNS) (Presentata dalla Commissione l'11 marzo 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che a seguito della decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee, nonché di Europol, del 29 ottobre 1993 (1), i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato di comune accordo una dichiarazione relativa all'istituzione, presso i servizi di traduzione della Commissione installati a Lussemburgo, di un Centro di traduzione degli organi dell'Unione, che fornirà i servizi di traduzione necessari al funzionamento degli organismi aventi sede nei luoghi determinati con la decisione del 29 ottobre 1993, ad eccezione dell'Istituto monetario europeo; considerando che l'istituzione di un centro specializzato unico destinato a coprire il fabbisogno di traduzione di un notevole numero di organismi distribuiti sul territorio dell'Unione risponde ad un'esigenza di razionalità; considerando che è opportuno conferire al Centro di traduzione uno stato giuridico che gli consenta di prestare i propri servizi ad organismi singolarmente dotati di personalità giuridica, di autonomia di gestione e di un bilancio proprio, mantenendo tuttavia un vincolo funzionale tra esso e la Commissione; considerando che i soli poteri d'azione previsti dal trattato, per l'adozione del presente regolamento, sono quelli di cui all'articolo 235, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È istituito un Centro di traduzione degli organi dell'Unione, qui di seguito denominato il Centro. Articolo 2 Il Centro è incaricato di rispondere alle richieste di traduzione di testi necessarie al funzionamento dei seguenti organismi: - Agenzia europea dell'ambiente, - Fondazione europea per la formazione, - Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, - Agenzia europea di valutazione dei medicinali, - Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, - Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (marchi, disegni e modelli), - Ufficio europeo di polizia (Europol) e Unità d'informazione sugli stupefacenti di Europol. Articolo 3 1. Il Centro è dotato di personalità giuridica. 2. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica, riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Articolo 4 1. Il Centro è dotato di un consiglio d'amministrazione, composto: a) da un rappresentante di ciascuno degli organismi elencati all'articolo 2; b) da un rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione esercita la presidenza del consiglio d'amministrazione. 3. La Commissione nomina un membro supplente che esercita la presidenza del consiglio d'amministrazione in assenza del presidente titolare. Articolo 5 1. La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni. 2. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è rinnovabile. Articolo 6 1. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri. 2. Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 3. Ogni membro del consiglio d'amministrazione dispone di un voto. Articolo 7 Il consiglio d'amministrazione può invitare, come osservatori, rappresentanti dei servizi di traduzione di altre istituzioni europee o di altre organizzazioni internazionali. Articolo 8 1. Il consiglio d'amministrazione adotta il programma di lavoro annuale del Centro, sulla base di un progetto preparato dal direttore. 2. Con la stessa procedura riferita nel paragrafo 1, il programma può essere adattato nel corso dell'anno. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sull'attività del Centro. Il direttore la comunica agli organismi di cui all'articolo 2 nonché al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Articolo 9 1. A capo del centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo rinnovabile di cinque anni. 2. Il direttore è il rappresentante legale del Centro. È responsabile: - dell'elaborazione e dell'attuazione del programma di lavoro e delle decisioni del consiglio d'amministrazione; - dell'amministrazione corrente; - dell'esecuzione dei compiti affidati al Centro; - dell'esecuzione del bilancio; - di qualsiasi questione concernente il personale; - della preparazione delle riunioni del consiglio d'amministrazione. 3. Il direttore rende conto delle sue attività al consiglio d'amministrazione. Articolo 10 1. Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ogni esercizio di bilancio, il quale coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro. 2. Il bilancio del Centro, equilibrato nelle entrate e nelle spese, è alimentato dai contributi finanziari degli organismi per i quali esso opera, salvo eventuali altre risorse. 3. Le spese del Centro comprendono in particolare la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura nonché le spese di funzionamento. Articolo 11 1. Il direttore elabora, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio d'amministrazione, corredato da una tabella dell'organico. 2. Il consiglio d'amministrazione redige lo stato di previsione corredato dalla tabella dell'organico e lo trasmette immediatamente alla Commissione che ne tiene conto, per le previsioni relative alle sovvenzioni assegnate agli organismi di cui all'articolo 2, nel progetto preliminare di bilancio che essa sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del trattato. 3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario adeguandolo se necessario ai contributi finanziari degli organismi di cui all'articolo 2 e alle altre eventuali risorse del Centro. Articolo 12 1. Il direttore esegue il bilancio del Centro. 2. Il controllo finanziario è esercitato dal controllore finanziario della Commissione. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore invia alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e alla Corte dei conti i conti di tutte le entrate e le spese del Centro per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina a norma dell'articolo 188 C del trattato. 4. Il consiglio d'amministrazione dà discarico al direttore del Centro dell'esecuzione del bilancio. Articolo 13 Il consiglio d'amministrazione adotta, previa consultazione della Corte dei conti, le disposizioni finanziarie interne che indicano in particolare le modalità relative alla redazione ed all'esecuzione del bilancio del Centro. Articolo 14 Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile al Centro. Articolo 15 1. Il personale del Centro è soggetto alle disposizioni applicabili ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee. 2. Il Centro esercita nei confronti del personale i poteri assegnati all'autorità che ha il potere di nomina. 3. Il consiglio d'amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, le opportune norme di attuazione, in particolare per garantire la riservatezza di taluni lavori. Articolo 16 1. La responsabilità contrattuale del Centro è disciplinata dalla legge applicabile ai singoli contratti in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in forza delle clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dal Centro. 2. In materia di responsabilità extracontrattuale, il Centro risarcisce, conformemente ai principi generali comuni dei diritti degli Stati membri, i danni causati da esso, o dai suoi funzionari e agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia europea è competente a giudicare su qualsiasi controversia relativa al risarcimento dei danni di tali danni. 3. La responsabilità personale dei funzionari o agenti del Centro è disciplinata dalle disposizioni applicabili. Articolo 17 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1.