EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51977FC0799

Proposta di Direttiva …/…/Ce del Consiglio del […] relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (versione codificata)

Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

51977FC0799

Proposta di Direttiva …/…/Ce del Consiglio del […] relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (versione codificata)


IT

|COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE|

Bruxelles,

COM( 200 8 )

Proposta di

DIRETTIVA …/…/CE DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi

(versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso [1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità [2] , sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi [3] . La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora [4] , preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 77/799/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata.

Proposta di

 2004/106/CE art. 1, punto 1

DIRETTIVA …/…/CE DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi

 77/799/CEE (adattato)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo  94  ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [5] ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [6] ,

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi [7] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [8] . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

 77/799/CEE considerando (1) (adattato)

(2) La pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio e all'inosservanza del principio di giustizia fiscale . Essa può provocare distorsioni nei movimenti di capitali e n elle condizioni di concorrenza,  col risultato di  pregiudica re il funzionamento del mercato interno.

 77/799/CEE considerando (2)

(3) P er queste ragioni, in data 10 febbraio 1975 il Consiglio ha approvato una risoluzione relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare nel settore della lotta contro la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale [9] .

 77/799/CEE considerando (3)

(4) Dato il carattere internazionale del problema, le misure nazionali sono insufficienti, in quanto i loro effetti non si estendono al di là dei confini di uno Stato e la stessa collaborazione fra amministrazioni, in base ad accordi bilaterali, è inadeguata per far fronte alle nuove forme di frode e di evasione fiscale, che sempre più hanno un carattere multinazionale.

 77/799/CEE considerando (4) (adattato)

(5) Occorre quindi  consolidare  la collaborazione fra amministrazioni fiscali all'interno della Comunità , sulla base di principi e regole comuni.

 77/799/CEE considerando (5)

(6) Gli Stati membri de v ono scambiarsi, su richiesta, informazioni in ordine a un caso preciso e lo Stato cui viene rivolta la richiesta deve provvedere a effettuare le ricerche necessarie per ottenere tali informazioni.

 2004/56/CE considerando (2)

(7) Quando uno Stato membro conduce indagini al fine di ottenere le informazioni necessarie per rispondere a una richiesta di assistenza , esso va considerato come se agisse per conto proprio; in tal modo si applicherà al processo di raccolta d'informazioni un unico insieme di norme, e lo svolgimento delle indagini non sarà compromesso da ritardi.

 77/799/CEE considerando (6)

(8) Gli Stati membri devono scambiarsi, anche senza esserne richiesti, ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio , in particolare ove venga accertato un trasferimento fittizio di utili tra imprese situate in Stati membri diversi, o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati av veng a no tramite un terzo paese per fruire di agevolazioni fiscali, o infine qua lora l'imposta, per un motivo qualsiasi, sia stata o possa essere elusa.

 77/799/CEE considerando (7)

(9) È opportuno consentire la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando questi due Stati lo ritengano necessario.

 77/799/CEE considerando (8)

(10) Occorre garantire che le informazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate , in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese; salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce, è pertanto necessario che gli Stati membri che ricevono tali informazioni le utilizzino soltanto a fini fiscali o a sostegno di azioni giudiziarie contro chi non osservi la legislazione fiscale di detti Stati. Inoltre è necessario che tali Stati attribuiscano alle informazioni di cui sopra lo stesso carattere confidenziale che avevano nello Stato da cui provengono, se quest'ultimo lo richiede.

 2004/56/CE considerando (6)

(11) Dato che in taluni Stati membri la legislazione impone di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi alla sua posizione in materia di assoggettamento a imposta e che ciò pu ò determinare difficoltà per le autorità fiscali, in particolare ove il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, è auspicabile che, in tali circostanze, l e autorità fiscali possano fare appello all'assistenza degli organi competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito.

 2004/56/CE considerando (7)

(12) Poiché la situazione di uno o più soggetti di imposta stabiliti in Stati membri diversi spesso presenta un interesse comune o complementare, sarebbe opportuno prevedere la possibilità che tali soggetti di imposta siano sottoposti a controlli simultanei da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria, quando tali controlli appaiano più efficaci di quelli eseguiti da un solo Stato membro.

 77/799/CEE considerando (9)

(13) È opportuno accordare a uno Stato membro il diritto di rifiutare lo svolgimento di ricerche o la trasmissione di informazioni , qua lora la sua legislazione o la pra ssi amministrativa vigente non autorizzi l ’ amministrazione fiscale del paese in questione a svolgere tali ricerche né a raccogliere o utilizzare dette informazioni per le sue stesse esigenze , o quando tale trasmissione sarebbe contraria all'ordine pubblico, o avrebbe la conseguenza di divulgare un segreto commerciale, industriale , professionale o vvero un procedimento commerciale , o ancora quando lo Stato membro al quale le informazioni sono destinate non risulti in grado di procedere, per ragioni di fatto o di diritto, a una trasmissione di informazioni equivalenti.

 77/799/CEE considerando (10)

(14) È necessaria una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione per studiare, in maniera permanente, le procedure di cooperazione e gli scambi di esperienze nei settori considerati, in particolare in quello del trasferimento fittizio di utili all'interno di gruppi di imprese, onde migliorare tali procedure ed elaborare regolamentazioni comunitarie appropriate.

 

(15) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I, parte B ,

 77/799/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Disposizioni generali

 2004/106/CE art. 1, punto 2

1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché ogni informazione relativa all'accertamento delle imposte sui premi assicurativi, di cui all'articolo 3, sesto trattino della direttiva [ 76/308/CEE ] del Consiglio [10] .

 77/799/CEE

2. Sono considerate come imposte sul reddito e sul patrimonio, qualunque sia il sistema di riscossione, le imposte applicate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sui salari e stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte su lle plusval enze .

  Atto di adesione del 1994, art.  29 e allegato I, pag. 276

3. Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in particolare le seguenti:

Belgio:

Impôt des personnes physiques/ Personenbelasting

Impôt des sociétés/ Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales / Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents / Belasting der niet-verblijfhouders

  2006/98/CE art. 1 e allegato, punto 3, lett . a) (adattato)

Bulgaria :

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

 Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, punto 9, pag.   55 7

Repubblica ceca:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276

Danimarca:

Indkomstskat til staten

Selskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidragene

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

Germania:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

 Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, punto 9, pag.   557

Estonia:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276

Irlanda:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

Grecia:

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

Φόρος ακινήτου περιουσίας

Spagna:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

Francia:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Italia:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

 Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, punto  9, pag.   557

Cipro:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Lettonia:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

Lituania:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276

Lussemburgo:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

 Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, punto  9, pag.  557

Ungheria:

S zemélyi jövedelemadó

T ársasági adó

O sztalékadó

Á ltalános forgalmi adó

J övedéki adó

É pítményadó

T elekadó

Malta:

Taxxa fuq l-income

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276

Paesi Bassi:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

Austria:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

 Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, punto  9, pag.   557

Polonia:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276

Portogallo:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes

  2006/98/CE art. 1 e allegato, punto 3, lett . a) (adattato)

Romania :

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren

 Atto di adesione del 2003, art. 20 e allegato II, punto  9, pag.  557

Slovenia:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

Slovacchia:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotr ebné dane

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276

Finlandia:

Valtion tuloverot—de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero—inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero—kommunalskatten

Kirkollisvero—kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu—folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu—sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero—källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero—källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero—den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero—fastighetsskatten

Svezia:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

Regno Unito:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax.

 77/799/CEE

4. Il paragrafo 1 si applic a anche ai tributi di natura identica o analoga che verranno istituiti in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 3 o che li sostituiranno. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente e segnalano alla Commissione le date alle quali i suddetti tributi entreranno in vigore.

  Atto di adesione del 1994, art.  2 9 e allegato I, pag. 276 e art.  29 e allegato I, pag. 278

5. Per «autorità competenti» si intend ono :

in Belgio:

De Minister van financiën o un rappresentante autorizzato

Le Ministre des finances o un rappresentante autorizzato

  2006/98/CE art. 1 e allegato, punto 3, lett . b)

in Bulgaria:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

  Atto di adesione del 2003 , art. 20 e allegato II, punto 9, pag.  558

nella Repubblica ceca:

Ministr financí o un rappresentante autorizzato

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276 e art. 29 e allegato I, pag. 278

in Danimarca:

Skatteministeren o un rappresentante autorizzato

in Germania:

Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato

 Atto di adesione del 2003 , art. 20 e allegato II, punto 9, pag. 558

in Estonia:

Rahandusminister o un rappresentante autorizzato

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276 e art. 29 e allegato I, pag. 278

in Irlanda:

The Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato

in Grecia:

Το Υπουργείο Οικονομικών o un rappresentante autorizzato

in Spagna:

El Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato

in Francia:

Le M inistre de l'économie o un rappresentante autorizzato

in Italia:

 2004/56/CE art. 1, punto 1, lett.   a)

Il Capo del Dipartimento per le p olitiche f iscali o un rappresentante autorizzato

 Atto di adesione del 2003 , art. 20 e allegato II, punto 9, pag. 558

a Cipro:

Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato

in Lettonia:

Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato

in Lituania:

Finansų ministras o un rappresentante autorizzato

  Atto di adesione del 1994, art.  29 e allegato I, pag. 276 e art.   29 e allegato I, pag. 278

in Lussemburgo:

Le M inistre de finance o un rappresentante autorizzato

 Atto di adesione del 2003 , art. 20 e allegato II, punto 9, pag. 558

in Ungheria:

A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato

a Malta:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276 e art. 29 e allegato I, pag. 278

nei Paesi Bassi:

De minister van financiën o un rappresentante autorizzato

in Austria:

Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato

 Atto di adesione del 200 3, art. 20 e allegato II, punto 9, pag. 558

in Polonia:

Minister Finansów o un rappresentante autorizzato

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276 e art. 29 e allegato I, pag. 278

in Portogallo:

O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato

  2006/98/CE art. 1 e allegato, punto 3, lett . b)

in Romania:

Ministerul Finanţelor Publice o un suo rappresentante autorizzato

 Atto di adesione del 2003 , art. 20 e allegato II, punto 9, pag. 558

in Slovenia:

Minister za finance o un rappresentante autorizzato

in Slovacchia:

Minister financií o un rappresentante autorizzato

 Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 276 e art. 29 e allegato I, pag. 278

in Finlandia:

Valtiovarainministeriö o un rappresentante autorizzato

Finansministeriet o un rappresentante autorizzato

in Svezia:

 2004/56/CE art. 1, punto 1, lett. b)

Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato

  Atto di adesione del 1994, art.  29 e allegato I, pag. 278

nel Regno Unito:

 2003/93/CE art. 1, punto 2 a)

The Commissioners of Customs and Ex c i s e o un rappresentante autorizzato per le informazioni richieste in merito alle imposte sui premi assicurativi e all'imposta sui consumi ,

The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni .

 77/799/CEE

Articolo 2

Scambio su richiesta

1. L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di comunicar le le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per quanto concerne un caso specifico. L'autorità competente dello Stato cui la richiesta di informazioni è rivolta non è tenuta a ottemperare a tale richiesta se risulta che l'autorità competente dello Sta to richiedente non ha esaurito l e abituali fonti di informazione che avrebbe potuto utilizzare, in base alle circostanze , per ottenere le informazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta.

2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro cui la richiesta è rivolta fa eseguire, se del caso, le indagini necessarie per ottenere dette informazioni.

 2004/56/CE art. 1, punto 2

Per procurarsi le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

 77/799/CEE

Articolo 3

Scambio automatico

Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano regolarmente le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, ove si tratti di certe categorie di casi determinati nell'ambito della procedura di consu ltazione prevista dall'articolo  11 .

Articolo 4

Scambio spontaneo

1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso, all'autorità competente di ogni altro S tato membro interessato, quando

a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esistano una riduzione o un esonero d'imposta anormali nell'altro Stato membro;

b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione o un esonero d'imposta che dovrebbe valergli un aumento d'imposta o un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro;

c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro e un contribuente di un altro Stato membro, svolte per il tramite di una stabile organizzazione appartenente a detti contribuenti o per il tramite di uno o più terzi, situati in uno o più paesi, sono tali da comportare una diminuzione di i mposta nell'uno o nell'altro Stato membro o in entrambi;

d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese;

e) in uno Stato membro , in seguito a lle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte informazioni che possono essere utili per l'accertamento d'imposta in quest'altro Stato membro.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nel quadro della procedura di consultazione di cui all'articolo 11 , estendere lo scambio di inf ormazioni previsto al paragrafo  1 del presente articolo a casi diversi da quelli ivi contemplati.

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi, in ogni altro caso, senza preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso.

 77/799/CEE (adattato)

Articolo 5

Termini per la trasmissione

L'autorità competente dello Stato membro che dovrà fornire informazioni in virtù de gl i articoli  da 1 a 4  provvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In caso di difficoltà o di rifiuto di fornire tali informazioni, detta autorità competente dovrà immediatamente informar n e l'autorità richiedente, indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Articolo 6

Collaborazione dei funzionari dello Stato interessato

Per l'applicazione  degli articoli da 1 a 4  , l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni e l'autorità competente dello Stato al quale le informazioni sono destinate, possono accordarsi, nel quadro della procedura di co nsultazione di cui all'articolo  11 , per autorizzare la presenza, nel primo Stato membro, di funzionari dell'amministrazione fiscale dell'altro Stato membro. Le relative modalità di applicazione sono determinate nell'ambito di questa stessa procedura.

 77/799/CEE

Articolo 7

Clausola di segretezza

 2004/56/CE art. 1, punto 3 (adattato)

1. Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono essere tenute segrete in tale Stato, all a stregua delle informazioni raccolte in applicazione della le gislazione nazionale. Tuttavia tali informazioni

a) devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta ;

b) devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviat i ai fini del l'accertamento o de l controllo dell'accertamento dell'imposta o in relazione con essi, e unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; le informazioni possono tuttavia essere menzionate nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga al momento della loro trasmissione iniziale ;

c) non devono in alcun caso essere utilizzate per fini diversi da quelli fis cali o nel quadro di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative , sempre che essi siano stati avviati in relazione con l'accertamento dell'imposta o con il controllo dell'accertamento.

Inoltre, gli Stati membri possono  prevedere che  le informazioni di cui al primo comma  siano  usa t e per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva [ 76/308/CEE ] .

 77/799/CEE

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro, ove la sua legislazione o la sua pra ssi amministrativa stabilisc a no per scopi interni limiti più severi di quelli previsti in detto paragrafo, a fornire informazioni qualora lo Stato cui sono fornite non si impegni a rispettare tali limiti più severi.

3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni può permetterne l'utilizzazione per altri fini nello Stato richiedente ove , secondo la propria legislazione, la loro utilizzazione sia possibile a scopi simili nelle stesse circostanze.

4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, ha la facoltà di trasmetterle a quest'ultima previo accordo dell'autorità competente che le ha fornite.

Articolo 8

Limite allo scambio di informazioni

 2004/56/CE art. 1, punto 4, lett.   a)

1. La presente direttiva non impone allo Stato membro al quale sono richieste informazioni alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato non consente all'autorità competente di condurre tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste.

 77/799/CEE

2. La trasmissione delle informazioni può essere rifiutata quando porterebbe a divulgare un segreto commerciale, industriale , professionale o vvero un processo commerciale, o ancora un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico.

 200 4/56/CE art. 1, punto. 4, lett.  b)

3. L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni quando lo Stato membro che le richiede, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo d'informazioni.

 2004/56/CE art. 1, punto 5

Articolo 9

Notifica

1. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme vigenti nello Stato membro interpellato in materia di notificazione degli atti corrispondenti, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte contemplate dalla presente direttiva.

2. La richiesta di notificazione indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e precisa il nome, l'indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l'identificazione dello stesso.

3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e le comunica , in particolare, la data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

Articolo 10

Controlli simultanei

1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare per due o più Stati membri, questi possono decidere di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, al fine di scambiarsi le informazioni così ottenute ove tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente i soggetti di imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa le pratiche che, a suo parere, dovrebbero essere oggetto di un controllo fiscale simultaneo. Per quanto possibile motiva la sua scelta , fornendo le informazioni che l'hanno determinata , e precisa il termine entro il quale tali controlli dovrebbero essere effettuati.

3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente alla quale è stato proposto un controllo simultaneo conferma all'autorità omologa l'assenso o le comunica il rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo.

4. Ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

 77/799/CEE art. 9

Articolo 11

Consultazioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva hanno luogo, se necessario, consultazioni in seno a un comitato fra:

a) le autorità competenti degli Stati m embri in causa, su richiesta di una delle due part i nel caso di questioni bilater ali;

b) le autorità competenti dell'insieme degli Stati membri e della Commissione, su richiesta di una di dette autorità o della Commissione, soltanto nei casi in cui non si tratti di questioni esclusivamente bilaterali.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro o, di comune accordo, consentire ad altre autorità, da esse designate, di stabilire contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi.

3. Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto della presente direttiva  -  esclusa la soluzione di singoli casi  -  ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, metterà al corrente di tale accordo le autorità competenti degli altri Stati membri.

 77/799/CEE art. 10

Articolo 12

Comunicazione delle esperienze

Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, seguono costantemente lo svolgimento della procedura di cooperazione prevista dalla presente direttiva e si comunicano i risultati delle esperienze realizzate, in particolare in materia di prezzi di trasferimento di imprese di uno stesso gruppo, allo scopo di migliorare la cooperazione e di elaborare, se del caso, regolamentazioni comunitarie in tali settori.

 77/799/CEE art. 11 (adattato)

Articolo 13

Applicabilità di norme più favorevoli in materia di assistenza reciproca

  L a presente direttiva  non incid e sulle norme che prevedono obblighi più estesi risultanti da altri atti giuridici circa lo scambio di informazioni.

 77/799/CEE art. 12 (adattato)

Articolo 14

  Comunicazione delle d isposizioni nazionali  

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 15

Abrogazione

La direttiva 77/799/CEE, modificata da gli atti di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato I, parte B .

Fermo restando il terzo comma, i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza d ell’allegato II.

 2003/93/CE art. 2 e 2004/106/CE art. 3, par. 1 (adattato)

I riferimenti fatti alla   direttiva abrogata  

a) per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), s'intendono fatti al regolamento (CE) n. 1798/2003 [11] ;

b) per quanto riguarda le accise, s’intendono fatti al regolamento (CE) n. 2073/2004 [12] .

 

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a lla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 77/799/CEE art. 13

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 15 )

Direttiva 77/799/CEE (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15)||

Atto di adesione del 1979, allegato I, parte VI, punto 2 (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95)||

Direttiva 79/1070/CEE (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 8)||

Atto di adesione del 1985, allegato I, parte V, punto 5 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167)||

Direttiva 92/12/CEE (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1)|limitatamente all’articolo 30|

Atto di adesi one del 1994, allegato I, parte  XIII, punto B.1 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 276)||

Atto di adesione del 2003, allegato II, sezione  9, punto 4 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 555)||

Direttiva 2003/93/CE (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 23)||

Direttiva 2004/56/CE (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70)||

Direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 4.12.2004 pag. 30)|l imitatamente a ll’ articol o 1 e all’articolo 3, primo comma|

Direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129)|limitata mente all'articolo 1 per quanto  riguard a il riferimento alla direttiva  77/799/CEE e all'allegato, punto 3)|

Parte B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all’a rticolo 15 )

Direttiva|Termine di attuazione|Termine di applicazione|

77/799/CEE|1° gennaio 1979|-|

79/1070/CEE|1° gennaio 1981|-|

92/12/CEE|1° gennaio 1993|-|

2003/93/CE|31 dicembre 2003|-|

2004/56/CE|1° gennaio 2005|-|

2004/106/CE|30 giugno 2005|1° luglio 2005|

2006/98/CE|1° gennaio 2007|-|

________________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 77/799/CEE|Pr e sente d irettiva|

Articoli da 1 a 6|Articoli da 1 a 6|

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, primo trattino|Articolo 7, paragrafo 1, primo comma , lettera a)|

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino|Articolo 7, paragrafo 1, primo comma , lettera b)|

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, terzo   trattino|Articolo 7, paragrafo 1, primo comma , lettera c)|

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma|Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma|

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4|Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4|

Articolo 8|Articolo 8|

Articolo 8   bis|Articolo 9|

Articolo 8   ter|Articolo 10|

Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino|Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)|

Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino|Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)|

Articolo 9, paragrafi 2 e 3|Articolo 11, paragrafi 2 e 3|

Articoli 10 e 11|Articoli 12 e 13|

Articolo 12, paragrafo 1|-|

Articolo 12, paragrafo 2|Articolo 14|

-|Articolo 15|

-|Articolo 16|

Articolo 13|Articolo 17|

-|Allegato I|

-|Allegato II|

______________________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I, part e A della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L  363 del 20 .12.200 6 , pag. 129 ).

[8] V. allegato I, part e A.

[9] GU C 35 del 14.2.1975, pag. 1.

[10] GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

[11] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

[12] GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.

Top