Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42013X0618(01)

Regolamento n. 53 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli di categoria L 3 per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

GU L 166 del 18.6.2013, p. 55–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/53/oj

18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/55


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 53 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli di categoria L3 per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Comprendente tutto il testo valido fino a:

supplemento 13 alla serie di modifiche 01 — data di entrata in vigore: 28 ottobre 2011

supplemento 14 alla serie di modifiche 01 — data di entrata in vigore: 15 luglio 2013

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni generali

6.

Prescrizioni particolari

7.

Modifiche del tipo di veicolo o dell’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su di esso montati

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Disposizioni transitorie

12.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione concernente il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo di categoria L3 per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa in applicazione del regolamento n. 53

Allegato 2 —

Configurazione dei marchi di omologazione

Allegato 3 —

Superficie dei dispositivi di illuminazione, asse e centro di riferimento e angoli di visibilità geometrica

Allegato 4 —

Visibilità anteriore delle luci rosse e visibilità posteriore delle luci bianche

Allegato 5 —

Controllo della conformità della produzione

Allegato 6 —

Spiegazioni relative a: «inclinazione orizzontale», «angolo di inclinazione laterale» e «angolo δ»

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria L3  (1) per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

2.   DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

2.1.

«omologazione di un veicolo»: omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il numero e le modalità di installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

2.2.

«tipo di veicolo»: categoria di veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto concerne:

2.2.1.

dimensioni e forma esterna del veicolo;

2.2.2.

numero e posizione dei dispositivi;

2.2.3.

non si considerano pertanto «veicoli di tipo diverso»:

2.2.3.1.

i veicoli che presentano differenze ai sensi dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 di cui sopra, ma che non comportano modifiche del genere, del numero, della posizione e della visibilità geometrica delle luci prescritte per il tipo di veicolo in questione; nonché

2.2.3.2.

i veicoli sui quali sono montate luci omologate a norma di uno dei regolamenti allegati all’accordo del 1958, o luci consentite nel paese in cui i veicoli sono immatricolati, e i veicoli privi di tali luci qualora queste siano facoltative;

2.3.

«piano trasversale»: piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.4.

«veicolo a vuoto»: veicolo senza conducente, passeggeri e carico, con il serbatoio del carburante pieno e le attrezzature normalmente presenti;

2.5.

«luce» = dispositivo avente funzione di illuminare la strada o a emettere un segnale luminoso visibile agli altri utenti della strada. Sono considerate luci anche il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri;

2.5.1.   «luci equivalenti»: luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese di immatricolazione del veicolo; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci in dotazione al veicolo al momento dell’omologazione, purché soddisfino le condizioni del presente regolamento;

2.5.2.   «luci indipendenti»: dispositivi aventi superfici illuminanti, sorgenti luminose e contenitori distinti;

2.5.3.   «luci raggruppate»: dispositivi aventi superfici illuminanti e sorgenti luminose distinte, ma il contenitore in comune;

2.5.4.   «luci combinate»: dispositivi aventi superfici illuminanti distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune;

2.5.5.   «luci reciprocamente incorporate»: dispositivi aventi sorgenti luminose distinte oppure una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse (ad esempio, differenze ottiche, meccaniche o elettriche), superfici illuminanti totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune;

2.5.6.   «proiettore abbagliante (di profondità)»: luce avente funzione di illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo;

2.5.7.   «proiettore anabbagliante»: luce avente funzione di illuminare il piano stradale antistante il veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta e gli altri utenti della strada;

2.5.7.1.   «fascio anabbagliante principale»: fascio anabbagliante prodotto senza il contributo di emettitori di infrarossi (IR) e/o di sorgenti luminose aggiuntive per l’illuminazione di svolta;

2.5.8.   «indicatore di direzione»: luce avente funzione di segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra.

Gli indicatori di direzione possono essere usati anche in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 97;

2.5.9.   «luce di arresto»: luce avente funzione di segnalare agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo che il conducente sta azionando il freno di servizio;

2.5.10.   «dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore»: dispositivo avente funzione di illuminare lo spazio riservato alla targa di immatricolazione posteriore; può essere composto di vari elementi ottici;

2.5.11.   «luce di posizione anteriore»: luce avente funzione di segnalare la presenza del veicolo visto dalla parte anteriore;

2.5.12.   «luce di posizione posteriore»: luce avente funzione di segnalare la presenza del veicolo visto dalla parte posteriore;

2.5.13.   «catadiottro»: dispositivo destinato a segnalare la presenza di un veicolo, per mezzo della riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, ad un osservatore situato in prossimità di detta sorgente luminosa.

Ai fini del presente regolamento, le targhe di immatricolazione retroriflettenti non si considerano catadiottri;

2.5.14.   «segnalazione luminosa di pericolo»: funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione, inteso a segnalare il pericolo particolare rappresentato momentaneamente dal veicolo per gli altri utenti della strada;

2.5.15.   «proiettore fendinebbia anteriore»: luce avente funzione di migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, neve, pioggia o nubi di polvere;

2.5.16.   «luce posteriore per nebbia»: luce avente funzione di migliorare la visibilità del veicolo visto dalla parte posteriore in caso di forte nebbia;

2.5.17.   «luce di marcia diurna»: luce rivolta verso l’avanti avente funzione di migliorare la visibilità del veicolo durante la circolazione diurna;

2.6.

«superficie di uscita della luce» di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa e di un catadiottro: tutta o parte della superficie esterna del materiale trasparente, indicata dal fabbricante del dispositivo nel rispettivo disegno allegato alla domanda di omologazione (cfr. allegato 3);

2.7.

«superficie illuminante» (cfr. allegato 3);

2.7.1.   «superficie illuminante di un dispositivo di illuminazione» (punti 2.5.6, 2.5.7 e 2.5.15): proiezione ortogonale dell’apertura totale del riflettore o, nel caso dei proiettori con riflettore ellissoidale, del «trasparente di proiezione» su un piano trasversale. Se il dispositivo di illuminazione non ha riflettore, si applica la definizione di cui al punto 2.7.2. Se la superficie di uscita della luce del proiettore ricopre soltanto una parte dell’apertura totale del riflettore, si prende in considerazione unicamente la proiezione di questa parte.

Nel caso del proiettore anabbagliante, la superficie illuminante è delimitata dalla traccia della linea di demarcazione che appare sul trasparente. Se riflettore e trasparente sono regolabili fra loro, si prende come base la posizione intermedia di regolazione.

In caso di combinazione di qualunque genere fra un proiettore che emette il fascio anabbagliante principale ed unità di illuminazione o sorgenti luminose aggiuntive intese a produrre l’illuminazione di svolta, funzionanti simultaneamente, le singole superfici illuminanti, considerate nel loro insieme, costituiscono la superficie illuminante;

2.7.2.   «superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro» (punti 2.5.8, 2.5.9, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.14 e 2.5.16): proiezione ortogonale della luce su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento e in contatto con l’esterno della superficie di uscita della luce. Tale proiezione è delimitata dai margini di schermi situati in questo piano, ciascuno dei quali lascia passare soltanto il 98 per cento dell’intensità totale della luce in direzione dell’asse di riferimento. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali di una luce, si prendono in considerazione soltanto schermi a margine orizzontale o verticale;

2.7.3.   «superficie illuminante di un catadiottro» (punto 2.5.13): proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dell’ottica catadiottrica e paralleli a questo asse. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali del dispositivo, si considerano solo i piani verticali e orizzontali;

2.8.

«superficie apparente»: per una direzione di osservazione definita, a richiesta del fabbricante oppure del suo mandatario, la proiezione ortogonale:

dei bordi della superficie illuminante proiettata sulla superficie esterna del trasparente (a-b),

oppure la superficie di uscita della luce (c-d),

su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione e tangente al punto più esterno del trasparente (cfr. allegato 3 del presente regolamento);

2.9.

«asse di riferimento»: asse caratteristico della luce, determinato dal fabbricante (della luce) come direzione di riferimento (H = 0°, V = 0°) per gli angoli di campo nelle misure fotometriche e per l’installazione della luce sul veicolo;

2.10.

«centro di riferimento»: l’intersezione dell’asse di riferimento con la superficie di uscita della luce. Questo centro di riferimento deve essere indicato dal fabbricante del dispositivo;

2.11.

«angoli di visibilità geometrica»: angoli che determinano la zona dell’angolo solido minimo nella quale la superficie apparente della luce deve essere visibile. Tale zona dell’angolo solido è determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento del dispositivo e il cui equatore è parallelo al suolo. Questi segmenti sono determinati relativamente all’asse di riferimento. Gli angoli orizzontali β corrispondono alla longitudine, gli angoli verticali α alla latitudine. All’interno degli angoli di visibilità geometrica non devono esistere ostacoli alla propagazione della luce a partire da una parte qualunque della superficie apparente del dispositivo osservata dall’infinito. Se le misurazioni vengono effettuate a minor distanza dal dispositivo, la direzione di osservazione deve essere spostata parallelamente per ottenere la stessa precisione.

All’interno degli angoli di visibilità geometrica non si tiene conto di ostacoli che esistevano già all’atto dell’omologazione del dispositivo.

Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi parte del veicolo, deve essere provato che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l’omologazione del dispositivo stesso quale unità ottica (cfr. allegato 3 del presente regolamento). Tuttavia, se l’angolo verticale di visibilità geometrica sotto il piano orizzontale può essere ridotto a 5° (quando la luce si trova a un’altezza dal suolo inferiore a 750 mm), il campo fotometrico delle misure dell’unità ottica installata può essere limitato a 5° sotto il piano orizzontale;

2.12.

«estremità della larghezza fuori tutto» di ciascun lato del veicolo: piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo tangente all’estremità laterale di quest’ultimo, senza tener conto delle sporgenze:

2.12.1.

degli specchi retrovisori,

2.12.2.

degli indicatori di direzione,

2.12.3.

delle luci di posizione anteriori e posteriori e dei catadiottri;

2.13.

«larghezza fuori tutto»: distanza fra i due piani verticali definiti al punto 2.12;

2.14.

«luce singola»:

a)

dispositivo o parte di dispositivo avente una sola funzione illuminante o di segnalazione luminosa, una o più sorgenti luminose e una sola superficie apparente nella direzione dell’asse di riferimento, la quale può essere una superficie continua o essere composta da due o più parti distinte; oppure

b)

qualsiasi insieme di due luci indipendenti, identiche o no, ma aventi la stessa funzione, entrambe omologate come luci di tipo «D» e installate in modo che la proiezione delle superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento occupi almeno il 60 % della superficie del quadrilatero più piccolo che circoscrive le proiezioni di dette superfici apparenti nella direzione dell’asse di riferimento;

2.15.

«distanza fra due luci» orientate nella stessa direzione: distanza minima fra le due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento. Quando la distanza tra le luci soddisfa chiaramente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici apparenti;

2.16.

«spia di funzionamento»: segnale ottico o acustico (o altro segnale equivalente) che indica se un dispositivo è stato attivato e se funziona correttamente o no;

2.17.

«spia di innesto»: segnale ottico (o altro segnale equivalente) che indica se un dispositivo è stato attivato, senza indicare se funziona correttamente o no;

2.18.

«luce facoltativa»: luce la cui installazione è lasciata alla scelta del costruttore;

2.19.

«suolo»: superficie su cui si trova il veicolo, la quale deve essere sostanzialmente orizzontale;

2.20.

«dispositivo»: elemento o insieme di elementi impiegati per svolgere una o più funzioni;

2.21.

«colore della luce emessa dal dispositivo»: al presente regolamento si applicano le definizioni relative al colore della luce emessa del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione;

2.22.

«massa lorda del veicolo» o «massa massima»: massa di carico massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore;

2.23.

«veicolo carico»: caricato fino a raggiungere la massa lorda quale definita al punto 2.22.;

2.24.

«inclinazione orizzontale»: angolo che si forma tra il fascio luminoso quando il motociclo è fissato come specificato al paragrafo 5.4 e il fascio luminoso quando il motociclo è inclinato lateralmente (cfr. disegno dell’allegato 6);

2.25.

«sistema di regolazione dell’inclinazione orizzontale» (abbreviato in HIAS, dall’inglese «Horizontal Inclination Adjustment System»): dispositivo che regola l’inclinazione orizzontale del proiettore avvicinandola allo zero;

2.26.

«angolo di inclinazione laterale»: angolo fra la verticale e il piano longitudinale mediano del motociclo quando quest’ultimo è ruotato attorno al proprio asse longitudinale (cfr. disegno dell’allegato 6);

2.27.

«segnale HIAS»: qualsiasi segnale di comando o qualsiasi ulteriore comando in entrata verso il sistema o in uscita dal sistema verso il motociclo;

2.28.

«generatore di segnale HIAS»: dispositivo che riproduce uno o più segnali HIAS per sottoporre a prova il sistema;

2.29.

«angolo di prova HIAS»: angolo δ fra la linea di demarcazione del proiettore e la linea HH (nel caso dei proiettori con fascio di luce asimmetrico deve essere usata la parte orizzontale della linea di demarcazione), (cfr. disegno dell’allegato 6);

2.30.

«illuminazione di svolta»: funzione che assicura una migliore illuminazione in curva.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un veicolo per quanto riguarda l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.

3.2.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, in triplice copia, e dei seguenti dati specifici:

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo con riferimento ai punti di cui ai precedenti paragrafi da 2.2.1. a 2.2.3. Si deve indicare il tipo di veicolo debitamente identificato;

3.2.2.

un elenco dei dispositivi che, in base a quanto previsto dal costruttore, formeranno l’insieme dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa. L’elenco può comprendere vari tipi di dispositivi per ciascuna funzione. Ogni tipo va debitamente identificato (marchio di omologazione nazionale o internazionale, se omologato, nome del fabbricante ecc.). L’elenco può anche comprendere, per ogni funzione, la seguente indicazione aggiuntiva: «o dispositivi equivalenti»;

3.2.3.

schema dell’insieme dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa con indicazione della posizione dei diversi dispositivi sul veicolo; nonché

3.2.4.

se necessario, per verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, uno o più schemi che indichino per ciascuna luce singola la superficie illuminante quale definita al punto 2.7.1, la superficie di uscita della luce quale definita al punto 2.6, l’asse di riferimento quale definito al punto 2.9 e il centro di riferimento quale definito al punto 2.10. Questi dati non sono necessari per il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (punto 2.5.10).

3.2.5.

Indicare nella domanda il metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.8).

3.3

Presentare al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione un veicolo vuoto, dotato della serie completa di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui al punto 3.2.2 e rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il tipo di veicolo presentato ai sensi del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del regolamento relativamente a tutti i dispositivi indicati nell’elenco, l’omologazione del veicolo viene rilasciata.

4.2.

A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 01 perché il regolamento è giunto alla serie di modifiche 01) indicano le serie di modifiche comprendenti le più recenti principali modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione.

La stessa parte contraente non può successivamente assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o allo stesso tipo di veicolo dotato di dispositivi non compresi nell’elenco di cui al punto 3.2.2., fatte salve le disposizioni di cui al punto 7 del presente regolamento.

4.3.

Il rilascio, l’estensione nonché il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento vanno comunicati alle parti contraenti dell’accordo mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.

Su ogni veicolo conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in modo visibile e in un punto facilmente accessibile specificato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:

4.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione; (2)

4.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

4.5.

Se il veicolo è conforme a un tipo omologato a norma di altri regolamenti allegati all’accordo nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1. In tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in applicazione dei quali si è ottenuta l’omologazione nel paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, sono disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 4.4.1.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati collocata dal costruttore o accanto ad essa.

4.8.

Nell’allegato 2 del presente regolamento figurano esempi di marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI GENERALI

5.1.   I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni d’uso e nonostante le vibrazioni cui possono essere sottoposti in tali condizioni, conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento e il veicolo possa soddisfare le prescrizioni dello stesso.

In particolare, occorre evitare che si possa effettuare inavvertitamente un’erronea regolazione delle luci.

5.2.   I dispositivi di illuminazione devono essere installati in modo che la regolazione corretta dell’orientamento possa essere eseguita con facilità.

5.3.   Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, l’asse di riferimento della luce installata sul veicolo deve essere parallelo al piano d’appoggio del veicolo sulla strada; tale asse deve inoltre essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo nel caso dei catadiottri laterali e parallelo a tale piano nel caso di tutti gli altri dispositivi di segnalazione luminosa. In ogni direzione è ammessa una tolleranza di ± 3°. Inoltre, se il costruttore ha previsto disposizioni particolari per l’installazione, esse devono essere rispettate.

5.4.   L’altezza e l’orientamento delle luci devono essere verificati, salvo prescrizioni particolari, quando il veicolo è a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale, con il piano longitudinale mediano verticale e il manubrio nella posizione di marcia in linea retta. La pressione dei pneumatici deve essere quella prescritta dal costruttore per le condizioni particolari di carico previste dal presente regolamento.

5.5.   In assenza di istruzioni specifiche:

5.5.1.

luci o riflettori singoli vanno fissati in modo che il loro centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo;

5.5.2.

le luci che formano una coppia e che hanno la stessa funzione devono:

5.5.2.1.

essere disposte simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano;

5.5.2.2.

essere simmetriche l’una rispetto all’altra in rapporto al piano longitudinale mediano;

5.5.2.3.

soddisfare le stesse prescrizioni colorimetriche; nonché

5.5.2.4.

avere caratteristiche fotometriche nominali identiche;

5.5.2.5.

accendersi e spegnersi simultaneamente.

5.6.   Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

5.6.1.

Le luci possono essere raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, a condizione che tutte le prescrizioni relative a colore, posizione, orientamento, visibilità geometrica, collegamenti elettrici, nonché eventuali altre prescrizioni, siano rispettate.

5.6.1.1.

Una luce deve soddisfare i requisiti fotometrici e colorimetrici anche se tutte le altre funzioni con le quali essa è raggruppata, combinata o reciprocamente incorporata, sono spente (OFF).

Se tuttavia una luce di posizione anteriore o posteriore è reciprocamente incorporata con altre funzioni, passibili di essere attivate insieme a tale luce, i requisiti relativi al colore di ciascuna di queste altre funzioni devono essere soddisfatti se le funzioni reciprocamente incorporate e le luci di posizione anteriori o posteriori sono accese (ON).

5.6.1.2.

Non sono autorizzate luci di arresto e indicatori di direzione reciprocamente incorporati.

5.6.1.3.

Tuttavia, se le luci di arresto e gli indicatori di direzione sono raggruppati, nessuna linea retta orizzontale o verticale passante attraverso le proiezioni delle superfici apparenti di tali funzioni su un piano perpendicolare all’asse di riferimento deve intersecare più di due linee di delimitazione tra aree adiacenti di colore diverso.

5.6.2.

Se la superficie apparente di una luce unica è composta da due o più parti distinte, essa deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

5.6.2.1.

l’area totale della proiezione delle parti distinte su un piano tangente alla superficie esterna del materiale trasparente e perpendicolare all’asse di riferimento non deve occupare meno del 60 per cento del quadrilatero più piccolo in grado di circoscrivere detta proiezione; in alternativa, la distanza tra due parti distinte adiacenti/tangenti, misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento, non deve essere superiore a 15 mm.

5.7.   L’altezza massima dal suolo deve essere misurata a partire dal punto più elevato e l’altezza minima a partire dal punto più basso della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento. Nel caso dei proiettori anabbaglianti, l’altezza minima dal suolo deve essere determinata a partire dal punto più basso dell’uscita effettiva del sistema ottico (ad esempio riflettore, trasparente, trasparente di proiezione), indipendentemente dal suo impiego.

Quando l’altezza (massima o minima) dal suolo soddisfa inequivocabilmente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.

Quando si fa riferimento alla distanza fra due luci, occorre determinare la posizione, per quanto riguarda la larghezza, fra i bordi interni della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento.

Quando la posizione per quanto riguarda la larghezza soddisfa inequivocabilmente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.

5.8.   Salvo prescrizioni particolari, nessuna luce deve essere lampeggiante, tranne gli indicatori di direzione e la segnalazione luminosa di pericolo.

5.9.   Nessuna luce rossa deve essere visibile verso l’avanti e nessuna luce bianca verso il retro. L’ottemperanza a questa prescrizione deve essere verificata nel modo descritto qui di seguito (cfr. disegno dell’allegato 4):

5.9.1.

visibilità di luce rossa verso l’avanti; nessuna luce di colore rosso deve essere direttamente visibile a un osservatore che si sposti nella zona 1 di un piano trasversale posto 25 m davanti al punto più avanzato del veicolo;

5.9.2.

visibilità di luce bianca verso il retro: nessuna luce di colore bianco deve essere direttamente visibile a un osservatore che si sposti nella zona 2 di un piano trasversale posto 25 m dietro al punto più arretrato del veicolo;

5.9.3.

nei rispettivi piani, le zone 1 e 2 che rientrano nel campo visivo dell’osservatore sono delimitate:

5.9.3.1.

in altezza, da due piani orizzontali rispettivamente a 1 m e a 2,2 m dal suolo;

5.9.3.2.

in larghezza, da due piani verticali che, formando sia in direzione anteriore che in direzione posteriore un angolo di 15° verso l’esterno rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, passano nel punto o nei punti di contatto tra i piani verticali paralleli al piano longitudinale mediano e delimitano la larghezza fuori tutto del veicolo; se esistono più punti di contatto, quello più avanzato corrisponde al piano anteriore e quello più arretrato al piano posteriore.

5.10.   Salvo diversa indicazione, i collegamenti elettrici devono essere tali che la luce di posizione anteriore o, se tale luce non è presente, il proiettore anabbagliante, la luce di posizione posteriore e il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti soltanto simultaneamente.

5.11.   Salvo istruzioni particolari, il collegamento elettrico deve essere tale che il proiettore abbagliante, il proiettore anabbagliante e il proiettore fendinebbia possano accendersi soltanto quando sono già accese le luci indicate al punto 5.10. Non è tuttavia necessario soddisfare tale prescrizione quando i segnali luminosi del proiettore abbagliante e di quello anabbagliante consistono nell’accensione intermittente, a brevi intervalli, del proiettore anabbagliante o nell’accensione intermittente del proiettore abbagliante, oppure nell’accensione alternata, a brevi intervalli, dei due proiettori.

5.11.1.

Nei veicoli che ne sono dotati, la luce di marcia diurna deve accendersi automaticamente quando il motore è acceso. Se il proiettore è acceso, la luce di marcia diurna non deve inserirsi quando il motore è in funzione.

Nei veicoli che non dispongono della luce di marcia diurna, a motore acceso deve accendersi automaticamente il proiettore.

5.12.   Spie

5.12.1.

Ogni spia deve essere facilmente visibile per il conducente in posizione di guida normale.

5.12.2.

Laddove il presente regolamento prescrive una «spia di innesto», questa può essere sostituita da una «spia di funzionamento».

5.13.   Colori delle luci

I colori delle luci di cui al presente regolamento sono i seguenti:

Proiettore abbagliante

:

bianco

Proiettore anabbagliante

:

bianco

Indicatore di direzione

:

giallo ambra

Luce di arresto

:

rosso

Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore

:

bianco

Luce di posizione anteriore

:

bianco o giallo ambra

Luce di posizione posteriore

:

rosso

Catadiottro posteriore, non triangolare

:

rosso

Catadiottro laterale, non triangolare

:

giallo ambra anteriormente

giallo ambra o rosso posteriormente

Segnalazione luminosa di pericolo

:

giallo ambra

Proiettore fendinebbia anteriore

:

bianco o giallo selettivo

Proiettore fendinebbia posteriore

:

rosso

5.14.   Ciascun veicolo presentato all’omologazione ai sensi del presente regolamento deve essere fornito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

5.14.1.

proiettore abbagliante (punto 6.1);

5.14.2.

proiettore anabbagliante (punto 6.2);

5.14.3.

indicatori di direzione (punto 6.3);

5.14.4.

luce di arresto (punto 6.4);

5.14.5.

dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (punto 6.5);

5.14.6.

luce di posizione anteriore (punto 6.6);

5.14.7.

luce di posizione posteriore (punto 6.7);

5.14.8.

catadiottro posteriore, non triangolare (punto 6.8);

5.14.9.

catadiottri laterali, non triangolari (punto 6.12);

5.15.   Può altresì essere fornito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

5.15.1.

segnalazione luminosa di pericolo (punto 6.9);

5.15.2.

proiettori fendinebbia;

5.15.2.1.

anteriori (punto 6.10);

5.15.2.2.

posteriori (punto 6.11);

5.15.3.

luce di marcia diurna (punto 6.13).

5.16.   Il montaggio di ciascun dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa citato ai punti 5.14 e 5.15 di cui sopra deve essere effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti di cui al punto 6 del presente regolamento.

5.17.   Il montaggio di tutti i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli citati ai punti 5.14 e 5.15 è vietato ai fini dell’omologazione.

5.18.   I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa omologati per i veicoli a quattro ruote delle categorie M1 e N1 e menzionati ai precedenti punti 5.14 e 5.15 sono ammessi anche sui motocicli.

6.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

6.1.   PROIETTORE ABBAGLIANTE

6.1.1.   Numero:

6.1.1.1.   Per i motocicli di cilindrata uguale o inferiore a 125 cm3

Uno o due di tipo omologato ai sensi di:

a)

classe B, C, D o E del regolamento n. 113;

b)

regolamento n. 112;

c)

regolamento n. 1;

d)

regolamento n. 8;

e)

regolamento n. 20;

f)

regolamento n. 57;

g)

regolamento n. 72;

h)

regolamento n. 98.

6.1.1.2.   Per i motocicli di cilindrata superiore a 125 cm3

Uno o due di tipo omologato ai sensi di:

a)

classe B, D o E del regolamento n. 113;

b)

regolamento n. 112;

c)

regolamento n. 1;

d)

regolamento n. 8;

e)

regolamento n. 20;

f)

regolamento n. 72;

g)

regolamento n. 98.

Due di tipo omologato ai sensi di:

h)

classe C del regolamento n. 113.

6.1.2.   Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

6.1.3.   Posizione

6.1.3.1.   In larghezza

6.1.3.1.1.

Un proiettore abbagliante indipendente può essere installato sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l’altra, il centro di riferimento del proiettore abbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all’altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.1.3.1.2.

Un proiettore abbagliante incorporato reciprocamente con un’altra luce anteriore deve essere installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, se il veicolo è dotato anche di un proiettore anabbagliante principale indipendente o reciprocamente incorporato con una luce di posizione anteriore accanto al proiettore abbagliante, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.1.3.1.3.

Due proiettori abbaglianti, di cui uno o ambedue incorporati reciprocamente con un’altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.1.3.2.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.1.3.3.   In ogni caso, la distanza tra il bordo della superficie illuminante e il bordo di quella dell’eventuale proiettore anabbagliante indipendente non deve essere superiore a 200 mm. La distanza tra il bordo della superficie illuminante dell’eventuale proiettore abbagliante indipendente e il suolo deve essere compresa fra 500 mm e 1 300 mm.

6.1.3.4.   Nel caso di due proiettori abbaglianti, la distanza tra le superfici illuminanti non deve essere superiore a 200 mm.

6.1.4.   Visibilità geometrica

La visibilità della superficie illuminante, comprese le zone che non sembrano illuminate nella direzione d’osservazione considerata, deve essere assicurata all’interno di uno spazio divergente delimitato da linee generatrici che seguono il cono della superficie illuminante e formano un angolo di almeno 5° con l’asse di riferimento del proiettore.

6.1.5.   Orientamento

6.1.5.1.   In avanti. Il proiettore/i può/possono spostarsi in funzione dell’angolo di sterzatura.

6.1.5.2.   Per il proiettore abbagliante può essere installato un HIAS (sistema di regolazione dell’inclinazione orizzontale).

6.1.6.   Collegamenti elettrici

Il proiettore o i proiettori anabbaglianti possono rimanere accesi con il proiettore o i proiettori abbaglianti.

6.1.7.   Spie

6.1.7.1.   «Spia di innesto».

Obbligatoria, spia blu non lampeggiante.

6.1.7.2.   Spia «anomalia HIAS».

Obbligatoria, spia lampeggiante di colore giallo ambra, combinabile con la spia di cui al punto 6.2.8.2. Deve attivarsi ogni volta che viene rilevata un’anomalia concernente i segnali HIAS. Deve rimanere accesa finché l’anomalia perdura.

6.1.8.   Altre prescrizioni

6.1.8.1.   L’intensità massima dell’insieme dei proiettori abbaglianti che possono essere accesi simultaneamente non deve superare 430 000 cd, pari ad un numero di riferimento di 100 (valore di omologazione).

6.1.8.2.   In caso di anomalia del sistema HIAS del proiettore abbagliante deve essere possibile, senza dover fare uso di attrezzi speciali:

a)

disattivare il sistema HIAS, mantenendolo disattivato fino al suo resettaggio, che va eseguito seguendo le istruzioni del costruttore; e

b)

riposizionare il fascio abbagliante in modo che il suo allineamento, tanto in orizzontale che in verticale, sia il medesimo di quello dei proiettori non dotati di sistema HIAS.

Il costruttore è tenuto a fornire una descrizione dettagliata della procedura di resettaggio del sistema HIAS.

In alternativa, il costruttore può scegliere di installare un sistema automatico che esegua le funzioni sopra indicate o che resetti il sistema HIAS. In questo caso, deve fornire al laboratorio di prova una descrizione del sistema automatico, nonché dimostrare, fino a quando non saranno emanate prescrizioni armonizzate, in che modo è possibile verificare che il sistema automatico funzioni effettivamente nel modo descritto.

6.2.   PROIETTORE ANABBAGLIANTE

6.2.1.   Numero:

6.2.1.1.   Per i motocicli di cilindrata uguale o inferiore a 125 cm3

Uno o due di tipo omologato ai sensi di:

a)

classe B, C, D o E del regolamento n. 113;

b)

regolamento n. 112;

c)

regolamento n. 1;

d)

regolamento n. 8;

e)

regolamento n. 20;

f)

regolamento n. 57;

g)

regolamento n. 72;

h)

regolamento n. 98.

6.2.1.2.   Per i motocicli di cilindrata superiore a 125 cm3

Uno o due di tipo omologato ai sensi di:

a)

classe B, D o E del regolamento n. 113;

b)

regolamento n. 112;

c)

regolamento n. 1;

d)

regolamento n. 8;

e)

regolamento n. 20;

f)

regolamento n. 72;

g)

regolamento n. 98.

Due di tipo omologato ai sensi di:

a)

classe C del progetto di regolamento n. 113.

6.2.2.   Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

6.2.3.   Posizione

6.2.3.1.   In larghezza

6.2.3.1.1.

Un proiettore anabbagliante indipendente può essere installato sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l’altra, il centro di riferimento del proiettore abbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all’altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.2.3.1.2.

Un proiettore che emette il fascio anabbagliante principale incorporato reciprocamente con un’altra luce anteriore deve essere installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, se il veicolo è dotato anche di un proiettore abbagliante indipendente o reciprocamente incorporato con una luce di posizione anteriore accanto al proiettore che emette il fascio anabbagliante principale, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.2.3.1.3.

Due proiettori che emettono il fascio anabbagliante principale, di cui uno o ambedue incorporato/i reciprocamente con un’altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.2.3.1.4.

Qualora siano installate unità di illuminazione aggiuntive con funzione di luci di svolta, omologate come parte del fascio luminoso anabbagliante a norma del regolamento n. 113, tale installazione è soggetta alle seguenti condizioni:

 

nel caso di una o più coppie di unità di illuminazione aggiuntive, esse vanno installate in modo che il/i loro centro/i di riferimento sia/siano simmetrico/i rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;

 

nel caso di un’unità di illuminazione aggiuntiva singola, il suo centro di riferimento deve coincidere con il piano longitudinale mediano del veicolo.

6.2.3.2.   Altezza: minimo 500 mm, massimo 1 200 mm dal suolo.

6.2.3.3.   Lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.2.3.4.   Qualora il fascio anabbagliante principale sia emesso da due proiettori, la distanza tra le due superfici illuminanti non deve essere superiore a 200 mm.

6.2.4.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e β indicati al punto 2.11:

α

=

15° verso l’alto e 10° verso il basso;

β

=

45° verso sinistra e verso destra per i proiettori singoli;

β

=

45° verso l’esterno e 10° verso l’interno per ciascuna coppia di proiettori.

La presenza di divisori o altri elementi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada.

6.2.5.   Orientamento

6.2.5.1.   In avanti. La/e luce/i può/possono spostarsi in funzione dell’angolo di sterzatura.

6.2.5.2.   L’inclinazione verticale del proiettore che emette il fascio anabbagliante principale deve rimanere compresa fra - 0,5 % e -2,5 %, a meno che non sia installato un dispositivo di regolazione esterno.

6.2.5.3.   Nel caso di proiettori per il fascio anabbagliante principale dotati di una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo superiore a 2 000 lumen, l’inclinazione verticale del proiettore deve rimanere compresa fra - 0,5 % e - 2,5 %. Per rispettare le prescrizioni del presente punto può essere utilizzato un dispositivo di regolazione dei proiettori, purché a funzionamento automatico (3).

6.2.5.4.   L’ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 6.2.5.3 va verificata sul veicolo nelle seguenti condizioni:

Condizione A (solo il conducente)

Posizionare sul veicolo una massa di 75 kg ± 1 kg, che simuli la presenza del conducente, in modo da riprodurre i carichi gravanti sugli assi dichiarati dal costruttore per la condizione di carico in questione.

L’inclinazione verticale (regolazione base) del proiettore che emette il fascio anabbagliante principale va regolata, secondo le istruzioni del costruttore, su un valore compreso tra - 1,0 % e - 1,5 %.

Condizione B (motociclo a pieno carico)

Posizionare sul veicolo alcune masse il cui peso complessivo corrisponda alla massa complessiva massima indicata dal costruttore, in modo da riprodurre i carichi gravanti sugli assi dichiarati dal costruttore per la condizione di carico in questione.

Prima di effettuare le misurazioni, il veicolo va fatto oscillare per tre volte in senso verticale (su/giù) e poi spostato in avanti e all’indietro, facendo compiere alle ruote almeno una rotazione completa.

6.2.5.5.   Per il proiettore anabbagliante può essere installato un HIAS (sistema di regolazione dell’inclinazione orizzontale). Il sistema HIAS non deve regolare l’inclinazione orizzontale in misura superiore all’angolo di inclinazione laterale del veicolo.

6.2.5.6.   L’ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 6.2.5.5 va verificata nelle seguenti condizioni:

il veicolo di prova deve essere fissato come specificato al punto 5.4. Inclinare il veicolo e misurare l’angolo di prova HIAS;

il veicolo deve essere sottoposto a prova nelle due seguenti condizioni:

a)

angolo di regolazione massimo dell’inclinazione orizzontale indicato dal costruttore (verso sinistra e verso destra);

b)

metà dell’angolo di regolazione massimo dell’inclinazione orizzontale indicato dal costruttore (verso sinistra e verso destra).

Quando si rimette il veicolo di prova nella posizione di cui al punto 5.4, l’angolo di prova HIAS deve tornare rapidamente a zero.

Il manubrio può essere fissato nella posizione di marcia in linea retta, in modo che non si muova quando si inclina il veicolo.

Per la prova, il sistema HIAS deve essere attivato per mezzo di un generatore di segnale HIAS.

Il sistema è considerato soddisfare le prescrizioni del punto 6.2.5.5 quando nessuno degli angoli di prova HIAS misurati risulta inferiore a zero. Tale condizione può essere dimostrata dal costruttore mediante altri mezzi accettati dall’autorità che rilascia l’omologazione.

6.2.5.7.   La sorgente o le sorgenti luminose aggiuntive o l’unità o le unità di illuminazione aggiuntive possono essere attivate solo in concomitanza con il fascio anabbagliante principale per produrre l’illuminazione di svolta. La luce prodotta dall’illuminazione di svolta non deve estendersi al di sopra del piano orizzontale parallelo al suolo, contenente l’asse di riferimento del proiettore che emette il fascio anabbagliante principale per tutti gli angoli di inclinazione laterale, come specificato dal costruttore durante l’omologazione del dispositivo conformemente al regolamento n. 113.

6.2.5.8.   L’ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 6.2.5.7 va verificata come segue:

Il veicolo di prova deve essere fissato come specificato al punto 5.4.

Misurare gli angoli di inclinazione laterale su entrambi i lati del veicolo in tutte le situazioni in cui è in funzione l’illuminazione di svolta. Gli angoli di inclinazione laterale da misurare sono quelli indicati dal costruttore durante l’omologazione del dispositivo conformemente al regolamento n. 113.

Il manubrio può essere fissato nella posizione di marcia in linea retta, in modo che non si muova quando si inclina il veicolo.

Per la prova, l’illuminazione di svolta può essere attivata mediante un generatore di segnale fornito dal costruttore.

Il sistema è considerato soddisfare le prescrizioni di cui al punto 6.2.5.7 quando tutti gli angoli di inclinazione laterale misurati sui due lati dei veicolo risultano maggiori o uguali agli angoli di inclinazione laterale minimi indicati nella scheda di comunicazione per l’omologazione del dispositivo conformemente al regolamento n. 113.

La conformità a quanto prescritto al punto 6.2.5.7 può essere dimostrata dal costruttore mediante altri mezzi accettati dall’autorità che rilascia l’omologazione.

6.2.6.   Collegamenti elettrici

Il passaggio al fascio anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo del proiettore o dei proiettori abbaglianti.

I proiettori anabbaglianti con una sorgente luminosa omologata in conformità al regolamento n. 99 devono restare accesi quando si accendono i proiettori abbaglianti.

6.2.6.1.   La sorgente o le sorgenti luminose aggiuntive o l’unità o le unità di illuminazione aggiuntive utilizzate per produrre l’illuminazione di svolta devono essere collegate in modo tale da poter essere attivate soltanto quando sono accesi i proiettori che emettono il fascio anabbagliante principale.

La sorgente o le sorgenti luminose aggiuntive o l’unità o le unità di illuminazione aggiuntive utilizzate per produrre l’illuminazione di svolta su ciascun lato del veicolo possono essere attivate automaticamente soltanto quando l’angolo o gli angoli di inclinazione laterale sono maggiori o uguali all’angolo o agli angoli di inclinazione laterale minimi indicati nella scheda di comunicazione per l’omologazione del dispositivo conformemente al regolamento n. 113.

La sorgente o le sorgenti luminose aggiuntive o l’unità o le unità di illuminazione aggiuntive non devono tuttavia attivarsi quando l’angolo di inclinazione laterale è inferiore a 3 gradi.

La sorgente o le sorgenti luminose aggiuntive o l’unità o le unità di illuminazione aggiuntive devono disattivarsi quando l’angolo o gli angoli di inclinazione laterale sono inferiori all’angolo o agli angoli di inclinazione laterale minimi indicati nella scheda di comunicazione per l’omologazione del dispositivo conformemente al regolamento n. 113.

6.2.7.   Spie

6.2.7.1.   «Spia di innesto».

Facoltativa, spia verde non lampeggiante.

6.2.7.2.   Spia «anomalia HIAS».

Obbligatoria, spia lampeggiante di colore giallo ambra, combinabile con la spia di cui al punto 6.1.8.2. Deve attivarsi ogni volta che viene rilevata un’anomalia concernente i segnali HIAS. Deve rimanere accesa finché l’anomalia perdura.

6.2.7.3.   In caso di anomalia al sistema di controllo, la sorgente o le sorgenti luminose aggiuntive o l’unità o le unità di illuminazione aggiuntive che producono l’illuminazione di svolta devono disattivarsi automaticamente.

6.2.8.   Altre prescrizioni

In caso di anomalia del sistema HIAS del proiettore anabbagliante deve essere possibile, senza dover fare uso di attrezzi speciali:

a)

disattivare il sistema HIAS, mantenendolo disattivato fino al suo resettaggio, che va eseguito seguendo le istruzioni del costruttore; e

b)

riposizionare il fascio anabbagliante in modo che il suo allineamento, tanto in orizzontale che in verticale, sia il medesimo di quello dei proiettori non dotati di sistema HIAS.

Il costruttore è tenuto a fornire una descrizione dettagliata della procedura di resettaggio del sistema HIAS.

In alternativa, il costruttore può scegliere di installare un sistema automatico che esegua le funzioni sopra indicate o che resetti il sistema HIAS. In questo caso, deve fornire al laboratorio di prova una descrizione del sistema automatico, nonché dimostrare, fino a quando non saranno emanate prescrizioni armonizzate, in che modo è possibile verificare che il sistema automatico funzioni effettivamente nel modo descritto.

6.3.   INDICATORE DI DIREZIONE

6.3.1.   Numero

Due per lato.

6.3.2.   Collocazione

Due indicatori anteriori (categoria 1 come da regolamento n. 6 o categoria 11 come da regolamento n. 50).

Due indicatori posteriori (categoria 2 come da regolamento n. 6 o categoria 12 come da regolamento n. 50).

6.3.3.   Posizione

6.3.3.1.

In larghezza: per gli indicatori anteriori devono essere rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

a)

tra le superfici illuminanti deve esserci una distanza minima di 240 mm,

b)

gli indicatori devono essere situati al di fuori del piano verticale longitudinale tangente ai bordi esterni della superficie illuminante del proiettore o dei proiettori abbaglianti e/o del proiettore o dei proiettori che emettono il fascio anabbagliante principale,

c)

la distanza minima tra le superfici illuminanti degli indicatori e i rispettivi proiettori più prossimi che emettono il fascio anabbagliante principale deve essere la seguente:

Intensità minima dell’indicatore (cd)

Distanza minima di separazione (mm)

90

75

175

40

250

20

400

≤ 20

Per gli indicatori posteriori, la distanza fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di almeno 180 mm, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.11, anche quando è montata la targa di immatricolazione;

6.3.3.2.

In altezza: minimo 350 mm dal suolo, massimo 1 200 mm.

6.3.3.3.

In lunghezza: la distanza in avanti tra il centro di riferimento degli indicatori posteriori e il piano trasversale che costituisce il limite più arretrato della lunghezza fuori tutto del veicolo non deve superare i 300 mm.

6.3.4.   Visibilità geometrica

Angoli orizzontali: 20° verso l’interno, 80° verso l’esterno.

Angoli verticali: 15° sopra e sotto l’orizzontale.

Tuttavia, l’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza degli indicatori è inferiore a 750 mm.

6.3.5.   Orientamento

Gli indicatori di direzione anteriori possono muoversi in funzione dell’angolo di sterzatura.

6.3.6.   Collegamenti elettrici

L’accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del veicolo devono essere accesi e spenti con lo stesso comando.

6.3.7.   Non possono essere «incorporati reciprocamente» con un’altra luce, ad eccezione della luce di posizione anteriore giallo ambra.

6.3.8.   «Spia di funzionamento»

Obbligatoria. Può essere visiva o acustica, oppure l’uno e l’altro. Se visiva, deve essere costituita da una o più spie verdi lampeggianti che, in caso di funzionamento difettoso di uno o più indicatori di direzione, si spengono, rimangono accese senza lampeggiare oppure cambiano notevolmente la frequenza di lampeggio.

6.3.9.   Altre prescrizioni

Le caratteristiche sotto indicate devono essere misurate con l’impianto elettrico sgravato di ogni altro carico che non sia quello necessario al funzionamento del motore e dei dispositivi di illuminazione. Per tutti i veicoli:

6.3.9.1.

la frequenza di lampeggio della luce deve essere di 90 ± 30 periodi al minuto;

6.3.9.2.

il lampeggio degli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo può essere sincronizzato o alternato;

6.3.9.3.

l’indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall’azionamento del comando del segnale luminoso.

6.3.9.4.

In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da cortocircuito, l’altro o gli altri indicatori che segnalano la stessa direzione devono continuare a lampeggiare o rimanere accesi; in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta.

6.4.   LUCE DI ARRESTO

6.4.1.   Numero

Una o due.

6.4.2.   Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

6.4.3.   Posizione

6.4.3.1.

In altezza: minimo 250 mm dal suolo, massimo 1 500 mm.

6.4.3.2.

In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.4.4.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale

:

45° verso sinistra e verso destra per le luci singole;

45° verso l’esterno e 10° verso l’interno per ciascuna coppia di luci.

Angolo verticale

:

15° sopra e sotto l’orizzontale.

Tuttavia, l’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza della luce è inferiore a 750 mm.

6.4.5.   Orientamento

All’indietro.

6.4.6.   Collegamenti elettrici

Deve accendersi ad ogni intervento del freno di servizio.

6.4.7.   Spia

Facoltativa. Se presente, questa spia deve emettere un segnale luminoso non lampeggiante in caso di funzionamento difettoso delle luci di arresto.

6.4.8.   Altre prescrizioni

Nessuna.

6.5.   DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DELLA TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE

6.5.1.   Numero

Uno, omologato come dispositivo di categoria 2 ai sensi del regolamento n. 50. Il dispositivo può essere composto da vari elementi ottici aventi la funzione di illuminare lo spazio riservato alla targa di immatricolazione.

6.5.2.

Collocazione

Tale che il dispositivo illumini lo spazio riservato alla targa di immatricolazione.

6.5.3.

Posizione

6.5.3.1.

In larghezza:

6.5.3.2.

In altezza:

6.5.3.3.

In lunghezza:

6.5.4.

Visibilità geometrica

6.5.5.

Orientamento

6.5.6.   Spia

Facoltativa. La sua funzione deve essere svolta dalla spia prescritta per la luce di posizione.

6.5.7.   Altre prescrizioni

Quando il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore è combinato con la luce di posizione posteriore, la quale è incorporata reciprocamente con la luce di arresto o con la luce posteriore per nebbia, le caratteristiche fotometriche del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possono risultare modificate quando la luce di arresto o la luce posteriore per nebbia sono accese.

6.6.   LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

6.6.1.   Numero

Una o due

se di colore bianco

oppure

 

due (una per lato)

se di colore giallo ambra

6.6.2.   Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

6.6.3.   Posizione

6.6.3.1.

In larghezza:

 

una luce di posizione anteriore può essere installata sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l’altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all’altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;

 

una luce di posizione anteriore incorporata reciprocamente con un’altra luce anteriore deve essere installata in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, se il veicolo è dotato di un’altra luce anteriore, montata accanto alla luce di posizione anteriore, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

Due luci di posizione anteriori, di cui una o ambedue incorporate reciprocamente con un’altra luce anteriore, devono essere installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.6.3.2.

In altezza: minimo 350 mm dal suolo, massimo 1 200 mm.

6.6.3.3.

In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo.

6.6.4.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale

:

80° verso sinistra e verso destra per le luci singole;

per le coppie di luci, l’angolo orizzontale può essere di 80o verso l’esterno e 20o verso l’interno.

Angolo verticale

:

15° sopra e sotto l’orizzontale.

L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza della luce dal suolo è inferiore a 750 mm.

6.6.5.   Orientamento

In avanti. La/e luce/i può/possono spostarsi in funzione dell’angolo di sterzatura.

6.6.6.   «Spia di innesto»

Obbligatoria. Spia luminosa verde non lampeggiante. Questa spia non è richiesta quando l’illuminazione del quadro strumenti può essere attivata o disattivata solo contemporaneamente alla luce o alle luci di posizione.

6.6.7.   Altre prescrizioni

Quando la luce di posizione anteriore è incorporata reciprocamente con l’indicatore di direzione anteriore, i collegamenti elettrici devono essere disposti in modo che la luce di posizione situata sullo stesso lato dell’indicatore di direzione sia spenta quando l’indicatore di direzione lampeggia.

6.7.   LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

6.7.1.   Numero

Una o due.

6.7.2.   Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

6.7.3.   Posizione

6.7.3.1.

In altezza: minimo 250 mm dal suolo, massimo 1 500 mm.

6.7.3.2.

In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.7.4.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale

:

80° verso sinistra e verso destra per le luci singole;

per ciascuna coppia di luci, l’angolo orizzontale può essere di 80° verso l’esterno e 45° verso l’interno.

Angolo verticale

:

15° sopra e sotto l’orizzontale.

Tuttavia, l’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza della luce è inferiore a 750 mm.

6.7.5.   Orientamento

All’indietro.

6.7.6.   «Spia di innesto»

Facoltativa: La sua funzione deve essere svolta dal dispositivo prescritto per la luce di posizione anteriore.

6.7.7.   Altre prescrizioni

Se una luce di posizione posteriore è reciprocamente incorporata con un indicatore di direzione, i collegamenti elettrici della luce di posizione posteriore sul lato interessato del veicolo o la parte di essa reciprocamente incorporata permetteranno che essa resti spenta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione.

6.8.   CATADIOTTRO POSTERIORE, NON TRIANGOLARE

6.8.1.   Numero

Uno o due.

6.8.2.   Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

6.8.3.   Posizione

In altezza: minimo 250 mm dal suolo, massimo 900 mm.

6.8.4.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale

:

30° verso sinistra e verso destra per i catadiottri singoli;

30° verso l’esterno e 10° verso l’interno per ciascuna coppia di catadiottri.

Angolo verticale

:

15° sopra e sotto l’orizzontale.

Tuttavia, l’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.8.5.   Orientamento

All’indietro.

6.9.   SEGNALAZIONE LUMINOSA DI PERICOLO

6.9.1.   La segnalazione deve essere prodotta dal funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione, conformemente alle prescrizioni del punto 6.3.

6.9.2.   Collegamenti elettrici

Il segnale deve essere attivato con un comando distinto, che permetta di far affluire la corrente a tutti gli indicatori di direzione contemporaneamente.

6.9.3.   «Spia di innesto»

Obbligatoria. Spia rossa lampeggiante o, in caso di spie separate, funzionamento simultaneo della spia prescritta al punto 6.3.8.

6.9.4.   Altre prescrizioni

Frequenza di lampeggio: 90 ± 30 periodi al minuto.

L’indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall’azionamento del comando del segnale luminoso.

6.10.   PROIETTORE FENDINEBBIA ANTERIORE

6.10.1.   Numero

Uno o due.

6.10.2.   Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

6.10.3.   Posizione

6.10.3.1.

In larghezza: in caso di proiettore singolo, il centro di riferimento deve trovarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo; oppure il bordo della superficie illuminante più vicina a detto piano deve trovarsi ad una distanza non superiore a 250 mm da esso.

6.10.3.2.

In altezza: almeno 250 mm dal suolo. Nessun punto della superficie illuminante deve trovarsi al di sopra del punto più alto della superficie illuminante del proiettore anabbagliante.

6.10.3.3.

In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.10.4.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e β indicati al punto 2.11:

α

=

5° verso l’alto e verso il basso;

β

=

45° a sinistra e a destra nel caso dei proiettori singoli, salvo che per i proiettori eccentrici, nel cui caso l’angolo β deve essere di 10°;

β

=

45° verso l’esterno e 10° verso l’interno per ciascuna coppia di proiettori.

6.10.5.   Orientamento

In avanti. Il/i proiettore/i può/possono spostarsi in funzione dell’angolo di sterzatura.

6.10.6.   Non possono essere combinati con altre luci anteriori.

6.10.7.   «Spia di innesto»

Facoltativa. Spia luminosa verde non lampeggiante.

6.10.8.   Altre prescrizioni

Nessuna.

6.10.9.   Collegamenti elettrici

Deve essere possibile accendere o spegnere il proiettore o i proiettori fendinebbia indipendentemente dal proiettore o dai proiettori abbaglianti e/o dal proiettore o dai proiettori anabbaglianti.

6.11.   LUCE POSTERIORE PER NEBBIA

6.11.1.   Numero

Una o due.

6.11.2.   Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

6.11.3.   Posizione

6.11.3.1.

In altezza: minimo 250 mm dal suolo, massimo 900 mm.

6.11.3.2.

In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.11.3.3.

La distanza tra la superficie illuminante della luce posteriore per nebbia e quella della luce di arresto deve essere di almeno 100 mm.

6.11.4.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e β indicati al punto 2.11:

α

=

5° verso l’alto e verso il basso;

β

=

25° verso sinistra e verso destra per le luci singole;

25° verso l’esterno e 10° verso l’interno per ciascuna coppia di luci.

6.11.5.   Orientamento

All’indietro.

6.11.6.   Collegamenti elettrici

Devono essere disposti in modo che la luce posteriore per nebbia possa accendersi soltanto quando è accesa una o più delle seguenti luci: proiettore abbagliante, proiettore anabbagliante, proiettore fendinebbia anteriore.

Se il veicolo è dotato di proiettore fendinebbia anteriore, deve essere possibile spegnere la luce posteriore per nebbia indipendentemente dal proiettore fendinebbia anteriore.

La luce o le luci posteriori per nebbia possono restare in funzione fino a che non si spengono le luci di posizione, dopodiché devono restare spente fino a che non le si riaccenda intenzionalmente.

6.11.7.   «Spia di innesto»

Obbligatoria. Spia luminosa di colore giallo ambra non lampeggiante.

6.11.8.   Altre prescrizioni

Nessuna.

6.12.   CATADIOTTRO LATERALE, NON TRIANGOLARE

6.12.1.   Numero per ciascun lato:

Uno o due.

6.12.2.   Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

6.12.3.   Posizione

6.12.3.1.

Sul lato del veicolo.

6.12.3.2.

In altezza: minimo 300 mm dal suolo, massimo 900 mm.

6.12.3.3.

In lunghezza: va collocato in una posizione tale che in condizioni normali non possa essere coperto dall’abbigliamento del conducente o del passeggero.

6.12.4.   Visibilità geometrica

Angoli orizzontali β = 30° in avanti e all’indietro.

Angoli verticali α = 15° sopra e sotto l’orizzontale.

L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.12.5.   Orientamento

L’asse di riferimento dei catadiottri deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e orientato verso l’esterno. I catadiottri laterali anteriori possono muoversi in funzione dell’angolo di sterzatura.

6.13.   LUCE DI MARCIA DIURNA

6.13.1.   Presenza

Facoltativa per i motocicli.

6.13.2.   Numero

Una o due di tipo omologato a norma del regolamento n. 87.

6.13.3.   Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

6.13.4.   Posizione

6.13.4.1.   In larghezza:

6.13.4.1.1.

Una luce di marcia diurna indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un’altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l’altra, il centro di riferimento della luce di marcia diurna deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all’altra, il bordo della superficie illuminante deve trovarsi ad una distanza non superiore a 250 mm dal piano longitudinale mediano del veicolo.

6.13.4.1.2.

Una luce di marcia diurna incorporata reciprocamente con un’altra luce anteriore (proiettore abbagliante o luce di posizione anteriore) deve essere installata in modo che il bordo della superficie illuminante disti non più di 250 mm dal piano longitudinale mediano del veicolo.

6.13.4.1.3.

Due luci di marcia diurna, di cui una o entrambe incorporate reciprocamente con un’altra luce anteriore, devono essere installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.13.4.1.4.

Nel caso di due luci di marcia diurna, la distanza tra le due superfici illuminanti non deve essere superiore a 420 mm.

6.13.4.1.5.

La prescrizione concernente la distanza di separazione massima non si applica quando le luci di marcia diurna:

a)

sono raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con un altro proiettore, oppure

b)

si trovano all’interno della proiezione del profilo frontale del motociclo su un piano ortogonale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.13.4.2.   In altezza:

minimo 250 mm dal suolo, massimo 1 500 mm.

6.13.4.3.   In lunghezza:

nella parte anteriore del veicolo.

6.13.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale

:

20° verso l’esterno e 10° verso l’interno.

Angolo verticale

:

10° verso l’alto e 10° verso il basso.

6.13.6.   Orientamento

In avanti. La/e luce/i può/possono spostarsi in funzione dell’angolo di sterzatura.

6.13.7.   Collegamenti elettrici

6.13.7.1.   La luce di marcia diurna deve spegnersi automaticamente quando vengono accesi i proiettori, tranne quando questi ultimi sono utilizzati per emettere un segnale luminoso intermittente a brevi intervalli.

La luce di posizione posteriore deve essere accesa quando la luce o le luci di marcia diurna sono accese. La luce o le luci di posizione anteriori e il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possono essere accesi, individualmente o congiuntamente, quando la luce o le luci di marcia diurna sono accese.

6.13.7.2.   Se la distanza tra l’indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera i 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo possono permettere che:

a)

essa sia spenta; oppure

b)

la sua intensità luminosa sia ridotta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione anteriore.

6.13.7.3.   Se un indicatore di direzione è reciprocamente incorporato con una luce di marcia diurna, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo possono permettere che essa resti spenta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione.

6.13.8.   Spia

Spia di innesto di colore verde, facoltativa.

6.13.9.   Altre prescrizioni

Il simbolo relativo alla luce di marcia diurna nella norma ISO 2575:2004, «Veicoli stradali. Simboli per comandi, indicatori e spie», può essere utilizzato per informare il conducente che la luce di marcia diurna è in funzione.

7.   MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO O DELL’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA SU DI ESSO MONTATI

7.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo o dell’installazione dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa su di esso montati o dell’elenco di cui al punto 3.2.2. deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di veicolo. Detto servizio può:

7.1.1.

ritenere che la modifica effettuata probabilmente non avrà ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il veicolo è ancora conforme alle prescrizioni; oppure

7.1.2.

chiedere al servizio tecnico che effettua le prove di presentare un nuovo verbale di prova.

7.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.3.

7.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie all’estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello si cui all’allegato 1 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per la verifica della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nonché alle disposizioni seguenti.

8.1.

I motocicli omologati a titolo del presente regolamento devono essere costruiti in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, devono cioè soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5. e 6.

8.2.

Devono essere soddisfatte le prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformità della produzione indicate nell’allegato 5 del presente regolamento.

8.3.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è di una all’anno.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione di un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se la prescrizione di cui al precedente punto 8.1 cessa di essere soddisfatta o se il veicolo non supera i controlli prescritti al precedente punto 8.

9.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente rilasciata, essa deve informare le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione la quale, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11.1.

A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 10 alla serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare l’omologazione ai sensi del presente regolamento come modificato dal supplemento 10 alla serie di modifiche 01.

11.2.

Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore indicata al punto 11.1, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano omologazioni solo se il tipo di veicolo ottempera alle prescrizioni del supplemento 10 alla serie di modifiche 01 del presente regolamento per quanto riguarda il numero e le modalità di installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

11.3.

Le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento prima della data di cui al punto 11.2 restano valide. Nel caso dei veicoli immatricolati per la prima volta più di 84 mesi dopo la data di entrata in vigore indicata al punto 11.1, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare il tipo di veicolo se non ottempera alle prescrizioni del supplemento 10 alla serie di modifiche 01 del presente regolamento per quanto riguarda il numero e le modalità di installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

12.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, ai quali devono essere inviate le schede concernenti l’omologazione, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione rilasciate da altri paesi.


(1)  Quali definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 sono riportati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(3)  Tuttavia, nei primi 60 mesi successivi all’entrata in vigore del supplemento 10 alla serie di modifiche 01 questa operazione può essere svolta manualmente senza l’uso di attrezzi. In tal caso, il costruttore deve inserire nel manuale di istruzioni del veicolo spiegazioni relative alla regolazione manuale dei proiettori.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

(formato massimo: A4 (210 × 297 mm))

Image

Image


ALLEGATO 2

CONFIGURAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un motociclo, indica che questo tipo di veicolo è stato omologato, per quanto riguarda l’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, nei Paesi Bassi (E4) in forza del regolamento n. 53 modificato dalla serie di modifiche 04. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata in conformità al regolamento n. 53.

MODELLO B

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)

Image

Il marchio di omologazione sopra-riportato, apposto su un motociclo, indica che questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma dei regolamenti n. 53 e n. 78 (1). I numeri di omologazione indicano che, alla data in cui sono state rilasciate le omologazioni, il regolamento n. 53 comprendeva la serie di modifiche 01 e il regolamento n. 78 comprendeva la serie di modifiche 02.


(1)  Il secondo numero è riportato unicamente a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

SUPERFICIE, ASSE E CENTRO DI RIFERIMENTO DELLE LUCI E ANGOLI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA

Image

SUPERFICIE ILLUMINANTE CONFRONTATA CON LA SUPERFICIE DI USCITA DELLA LUCE

(cfr. punti 2.9. e 2.8. del presente regolamento)

SCHEMA A

Image

 

Superficie illuminante

Superficie di uscita della luce

I bordi sono

a e b

c e d

SCHEMA B

Image

 

Superficie illuminante

Superficie di uscita della luce

I bordi sono

a e b

c e d


ALLEGATO 4

VISIBILITÀ ANTERIORE DELLE LUCI ROSSE E VISIBILITÀ POSTERIORE DELLE LUCI BIANCHE

(cfr. punto 5.9 del presente regolamento)

Figura 1

Visibilità anteriore di una luce rossa

Image

Figura 2

Visibilità posteriore di una luce bianca

Image


ALLEGATO 5

CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   PROVE

1.1.   Posizione delle luci

La posizione delle luci specificata al punto 6 deve essere controllata conformemente alle prescrizioni generali di cui al punto 5 del presente regolamento. I valori misurati per le distanze devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.

1.2.   Visibilità delle luci

1.2.1.   Gli angoli di visibilità geometrica devono essere controllati in conformità al punto 2.11 del presente regolamento. I valori misurati per gli angoli devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce, eccezione fatta per i limiti degli angoli che possono avere una tolleranza corrispondente alla variazione di ± 3° ammessa al punto 5.3 per l’installazione dei dispositivi di segnalazione luminosa.

1.2.2.   La visibilità di luce rossa verso l’avanti e di luce bianca verso il retro deve essere controllata in conformità al punto 5.9 del presente regolamento.

1.3.   Orientamento dei proiettori anabbaglianti verso l’avanti

1.3.1.   Inclinazione iniziale verso il basso

(L’inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante deve essere verificata alla luce delle prescrizioni del punto 6.2.5).

1.4.   Collegamenti elettrici e spie

I collegamenti elettrici devono essere controllati accendendo ogni luce alimentata dall’impianto elettrico del motociclo.

Il funzionamento delle luci e delle spie deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti da 5.10 a 5.12 del presente regolamento e alle prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.

1.5.   Intensità luminosa

1.5.1.   Proiettori abbaglianti

L’intensità massima dell’insieme dei proiettori abbaglianti deve soddisfare la prescrizione di cui al punto 6.1.9 del presente regolamento.

1.6.   La presenza, il numero, il colore, lo schema di montaggio e, ove opportuno, la categoria delle luci devono essere controllati tramite controllo visivo delle luci e delle rispettive marcature. Queste caratteristiche devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 5.13, nonché le prescrizioni particolari applicabili a ciascuna luce.


ALLEGATO 6

SPIEGAZIONI RELATIVE A: «INCLINAZIONE ORIZZONTALE», «ANGOLO DI INCLINAZIONE LATERALE» E «ANGOLO δ»

Figura 3

Image


Top