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Document 42013D0398

    2013/398/UE: Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2012 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro

    GU L 208 del 2.8.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 208 del 2.8.2013, p. 1–1 (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/398/oj

    Related international agreement

    2.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 208/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2012

    relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro

    (2013/398/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione e degli Stati membri, un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro ("accordo") conformemente alla decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell’8 aprile 2008, che autorizzava la Commissione ad avviare i negoziati. I negoziati si sono conclusi positivamente con la parafatura dell’accordo il 30 luglio 2012;

    (2)

    Dato che l'accordo contiene elementi di competenza dell'Unione e di competenza degli Stati membri, allo scopo di assicurare una stretta cooperazione e l'univocità nelle relazioni internazionali, la presente decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dal Consiglio e dagli Stati membri. Inoltre, la presente decisione è destinata ad assicurare un'applicazione uniforme al riguardo del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo.

    (3)

    Le norme previste al fine di assicurare tale stretta cooperazione e univocità dovrebbero comprendere orientamenti chiari per una rappresentanza sul posto, confermando tra l'altro la necessità di un orientamento congiunto e comune. Nell'ambito di un accordo misto, tali norme dovrebbero continuare a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri nonché le procedure dell'Unione anche per quanto riguarda l'adozione della posizione dell'Unione e la rappresentanza dell'Unione nell'ambito del comitato misto.

    (4)

    È opportuno che l’accordo sia firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Firma

    La firma dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra il governo dello Stato di Israele, da un lato, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altro, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Delega alla firma

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    Applicazione provvisoria

    In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato a titolo provvisorio dall'Unione e dai suoi Stati membri, in conformità delle loro procedure interne e/o della legislazione nazionale applicabili, a decorrere dalla data della firma dello stesso (1).

    Articolo 4

    Comitato misto

    1.   L’Unione europea e i suoi Stati membri sono rappresentati nell'ambito del comitato misto istituito a norma dell’articolo 22 dell’accordo rispettivamente da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.

    2.   La posizione che deve essere adottata dall’Unione con il supporto degli Stati membri nell'ambito del comitato misto sulle questioni di competenza esclusiva dell’Unione che non richiedano l’adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione ed è notificata preliminarmente al Consiglio e agli Stati membri.

    3.   La posizione che deve essere adottata dall’Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito del comitato misto sulle questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.

    4.   Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto aventi effetti giuridici relative a materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, la posizione che deve essere adottata dall’Unione e supportata dai suoi Stati membri è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongano diversamente.

    5.   Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto aventi effetti giuridici diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la posizione che deve essere adottata dall’Unione e dai suoi Stati membri è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, a meno che le procedure di voto stabilite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongano diversamente, e dagli Stati membri.

    Articolo 5

    Composizione delle controversie

    1.   La Commissione rappresenta l’Unione nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all’articolo 23 dell’accordo.

    2.   La decisione di sospendere l'applicazione dei benefici derivanti dall’articolo 23, paragrafo 7, dell'accordo è adottata dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

    3.   Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 23 dell’accordo relativa a materie di competenza dell’Unione è decisa dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominato dal Consiglio.

    Articolo 6

    Comunicazioni alla Commissione

    1.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale decisione, che intendono adottare a norma dell’articolo 4 dell’accordo, di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di un vettore aereo dello Stato di Israele.

    2.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale richiesta o notifica da essi inoltrata o ricevuta ai sensi dell’articolo 13 dell’accordo.

    3.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale richiesta o notifica da essi inoltrata o ricevuta ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. FLOURENTZOU


    (1)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


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