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Document 41993D0022
The Schengen acquis - Decision of the Executive Committee of 14 December 1993 concerning the confidential nature of certain documents (SCH/Com-ex (93) 22 rev.)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante la riservatezza di determinati documenti (SCH/Com-ex (93) 22 riv.)
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante la riservatezza di determinati documenti (SCH/Com-ex (93) 22 riv.)
GU L 239 del 22.9.2000, p. 129–129
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2004; abrogato da 32004D0016
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 41998D0017 | sostituzione | PT 2 | 23/06/1998 | |
Repealed by | 32003D0019 | abrogazione parziale | 14/01/2003 | ||
Repealed by | 32004D0016 |
Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante la riservatezza di determinati documenti (SCH/Com-ex (93) 22 riv.)
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0129 - 0129
DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO del 14 dicembre 1993 riguardante la riservatezza di determinati documenti (SCH/Com-ex (93) 22 riv.) IL COMITATO ESECUTIVO, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE: 1) A prescindere dalle diverse norme giuridiche nazionali, determinati documenti devono conservare un carattere riservato per i tre motivi seguenti: - I documenti per i quali la pubblicità pregiudica direttamente gli obiettivi perseguiti; - Alcuni documenti possono, d'altra parte, contenere dati nominativi o una descrizione di procedure amministrative da non divulgare; - Alcuni documenti possono inoltre riportare elementi relativi ai processi di fabbricazione o alla sicurezza stessa delle relazioni estere. 2) Devono quindi rimanere riservati i seguenti documenti: gli allegati 1, 5, 8, 9 e 10 dell'Istruzione consolare comune, la lista dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, il Manuale comune, il Manuale SIRENE, tre documenti menzionati nella decisione relativa ai prodotti stupefacenti (il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne (SCH/Stup (92) 45), le consegne controllate (SCH/Stup (92) 46, 4a rev.) e le misure intese a contrastare l'esportazione illecita di stupefacenti (SCH/Stup (92) 72, 3a rev.)(1). 3) Il contenuto del Manuale comune, del Manuale SIRENE e dell'allegato 1 dell'Istruzione consolare comune (lista dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto) possono essere integrati nelle istruzioni e nei manuali nazionali. Parigi, 14 dicembre 1993. Il Presidente A. Lamassoure (1) Cfr. il documento SCH/Com-ex (98) 17.