Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41989A0695(06)

    Protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario

    GU L 401 del 30.12.1989, p. 51–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1989/695(4)/oj

    41989A0695(06)

    Protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario

    Gazzetta ufficiale n. L 401 del 30/12/1989 pag. 0051 - 0056


    PROTOCOLLO RELATIVO AD UN'EVENTUALE MODIFICA DELLE CONDIZIONI PER

    L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    VISTO l'accordo sul brevetto comunitario fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989,

    CONSIDERANDO l'interesse che il regime comunitario dei brevetti possa essere applicato al momento del completamento del mercato interno;

    CONSIDERANDO che occorre prevedere una procedura che consenta di realizzare tale obiettivo in caso di difficoltà che non rendano possibile l'adempimento in tempo utile delle formalità di cui all'articolo 10 dell'accordo, pur restando l'obiettivo finale l'applicazione del regime nei confronti di tutti gli Stati firmatari;

    CONSIDERANDO che in caso di ricorso a tale procedura il funzionamento del regime istituito dall'accordo richiederebbe che fossero conferite competenze in materia di brevetti comunitari a talune istituzioni delle Comunità europee prima ancora dell'entrata in vigore dell'accordo nei confronti di tutti gli Stati firmatari,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Se al 31 dicembre 1991 l'accordo sul brevetto comunitario, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, in appresso denominato «l'accordo» non è entrato in vigore, una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea sarà convocata dal presidente del Consiglio delle Comunità europee. Tale conferenza sarà abilitata a modificare, all'unanimità, il numero di Stati che dovranno avere ratificato detto accordo affinché quest'ultimo possa entrare in vigore.

    Articolo 2

    Se la conferenza adotta una decisione ai sensi del precedente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha, in materia di brevetti comunitari, la competenza che le è conferita dall'accordo. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea e il regolamento di procedura della Corte di giustizia. Il regolamento di procedura della Corte è adattato e completato, se necessario, conformemente all'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

    b)

    le altre istituzioni delle Comunità europee contemplate dall'accordo, nonché la Corte dei conti, esercitano i poteri conferiti loro da tale accordo;

    c)

    un'eventuale ratifica successiva all'entrata in vigore dell'accordo prende effetto il primo giorno del terzo mese

    successivo al deposito dello strumento di ratifica. Tuttavia, qualora la convenzione sul brevetto europeo prenda effetto, nei confronti dello Stato in questione, ad una data successiva, l'accordo prenderà effetto nei suoi confronti a quest'ultima data;

    d)

    fintantoché l'accordo non è entrato in vigore nei confronti di uno Stato firmatario, quest'ultimo può partecipare in qualità di osservatore alle deliberazioni del comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'organizzazione europea dei brevetti, in appresso denominato «comitato ristretto» e del comitato amministrativo della Corte d'appello comune, e designare un rappresentante ed un supplente in ciascuno di questi organi. Lo Stato summenzionato può, tuttavia, partecipare come membro a pieno titolo alle deliberazioni dell'organo in questione qualora:

    - tale organo agisca ai sensi dell'articolo 13, seconda frase, dell'accordo; o

    - il comitato ristretto eserciti le proprie competenze ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario;

    e)

    finché l'accordo non prende effetto nei confronti di uno degli Stati firmatari, la percentuale prevista per tale Stato nel criterio di ripartizione di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della convenzione sul brevetto comunitario, è proporzionalmente distribuita tra gli Stati contraenti. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo nei confronti dello Stato in questione, la presente disposizione continua ad essere applicabile per quanto riguarda la ripartizione dei proventi risultanti dalle tasse annuali pagate per brevetti comunitari che non hanno effetto nel territorio di detto Stato;

    f)

    le percentuali del criterio di ripartizione di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della convenzione sul brevetto comunitario, riguardanti uno Stato firmatario che non abbia ancora ratificato l'accordo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, non possono essere modificate in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafi 4 e 5 della convenzione prima che siano trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore di detto accordo nei confronti dello Stato in questione;

    g)

    quando l'accordo prende effetto nei confronti di uno Stato dopo la sua entrata in vigore, l'articolo 82 della convenzione sul brevetto comunitario si applica alle domande di brevetto europeo alle quali si applica l'accordo e che designano tale Stato;

    h)

    la riserva fatta da uno Stato firmatario ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario cessa di produrre i suoi effetti al massimo alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo nei confronti di tutti gli Stati firmatari. Si applica parimenti l'articolo 83, paragrafo 2, seconda frase.

    Articolo 3

    1. Il presente protocollo è aperto fino al 21 dicembre 1989 alla firma degli Stati che sono parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

    2. Il presente protocollo deve essere ratificato dai dodici Stati firmatari; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità eu-

    ropee.

    Articolo 4

    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte di quello dei dodici Stati firmatari che procede per ultimo a questa formalità.

    Articolo 5

    Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme al governo di ciascuno Stato membro della Comunità economica europea.

    En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Protocolo.

    Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol.

    Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

    Óaa ðssóôùóç ôùí áíùôÝñù ïé õðïãñUEoeïíôaaò ðëçñaaîïýóéïé Ýèaaóáí ôçí õðïãñáoeÞ ôïõò êUEôù áðue ôï ðáñueí ðñùôueêïëëï.

    In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Protocol.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

    Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le foro firme in calce al presente protocollo.

    Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

    Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.

    Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

    Udfaerdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

    Geschehen zu Luxemburg am fuenfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

    ssAAãéíaa óôï Ëïõîaaìâïýñãï, óôéò aeÝêá ðÝíôaa AEaaêaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá ïãaeueíôá aaííÝá.

    Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

    Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

    Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi.

    Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

    Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.

    Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

    Pour Sa Majesté le roi des Belges

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

    For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

    Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland

    Ãéá ôïí Ðñueaaaeñï ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò

    Por Su Majestad el Rey de España

    Pour le président de la République française

    For the President of Ireland

    Uachtarán na hÉireann

    Per il Presidente della Repubblica italiana

    Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

    Pelo Presidente da República Portuguesa

    For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    Top