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Document 41989A0695(03)

Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari (protocollo sulle controversie)

GU L 401 del 30.12.1989, p. 34–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1989/695(1)/oj

41989A0695(03)

Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari (protocollo sulle controversie)

Gazzetta ufficiale n. L 401 del 30/12/1989 pag. 0034 - 0044


PROTOCOLLO

SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E VALIDITÀ DEI BREVETTI COMUNITARI

(Protocollo sulle controversie)

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Tribunale dei brevetti comunitari

1. Gli Stati contraenti designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati «tribunali dei brevetti comunitari», che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente protocollo.

2. La denominazione dei tribunali dei brevetti comunitari e la loro competenza territoriale sono specificate nell'allegato del presente protocollo. Tuttavia, per quanto concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la denominazione di questi tribunali e la loro competenza territoriale saranno notificate al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee al più tardi al momento della ratifica dell'accordo sul brevetto comunitario.

3. Ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale dei tribunali in oggetto è notificato dallo Stato contraente interessato al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 2

Corte d'appello comune

1. Il presente protocollo istituisce una Corte d'appello dei brevetti comunitari comune agli Stati contraenti, qui di seguito denominata «Corte d'appello comune». La Corte d'appello comune svolge le funzioni assegnatele dal presente protocollo.

2. La sede della Corte d'appello comune è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati firmatari.

Articolo 3

Status giuridico

1. La Corte d'appello comune ha personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati contraenti, la Corte d'appello comune possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può,

in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. Il presidente della Corte d'appello comune la rappresenta.

Articolo 4

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità della Corte d'appello comune definisce le condizioni nelle quali la Corte d'appello comune, i suoi giudici, i membri del comitato amministrativo, i funzionari e altri agenti della Corte d'appello comune nonché le altre persone citate in tale protocollo che partecipano alle attività della medesima Corte godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento della loro missione.

Articolo 5

Organico e cancelleria

1. La Corte d'appello comune è composta dal numero di giudici necessario, che sarà stabilito all'unanimità dal comitato amministrativo previa consultazione della Corte d'appello comune; tale numero deve essere almeno pari al numero degli Stati contraenti.

2. La Corte d'appello comune si riunisce in sessione plenaria. Essa può tuttavia formare sezioni composte ciascuna dal numero di giudici previsto dal suo regolamento di procedura.

3. La Corte d'appello comune ha una cancelleria.

Articolo 6

Nomina dei giudici della Corte d'appello comune

1. I giudici della Corte d'appello comune sono scelti fra le persone che possiedono i requisiti prescritti per essere

nominati alle cariche giudiziarie nei rispettivi Stati e un'esperienza del diritto dei brevetti; essi sono nominati di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, per un periodo di sei anni.

2. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.

Articolo 7

Presidente della Corte d'appello comune

1. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte d'appello comune. Il suo mandato è rinnovabile.

2. In caso d'assenza o impedimento del presidente, un altro membro della Corte ne assume le funzioni secondo l'ordine d'anzianità.

Articolo 8

Direzione

La Corte d'appello comune è diretta dal suo presidente. Il presidente è responsabile dell'amministrazione, della gestione finanziaria e della contabilità della Corte d'appello comune dinanzi al comitato amministrativo.

Articolo 9

Comitato amministrativo

1. Il comitato amministrativo si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e del rappresentante della Commissione delle Comunità europee, nonché dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente e la Commissione hanno il diritto di nominare un rappresentante ed un supplente al comitato amministrativo. Se del caso, il presidente della Corte d'appello comune partecipa alle discussioni del comitato amministrativo.

2. Al comitato amministrativo si applicano l'articolo 11, paragrafo 2, gli articoli 12 e 13, l'articolo 14, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 16, paragrafo 2, e gli articoli 17, 18 e 19 della convenzione sul brevetto comunitario.

Articolo 10

Copertura delle spese

1. Le spese della Corte d'appello comune sono coperte:

a) dalle risorse proprie della Corte stessa,

b) dai contributi finanziari degli Stati contraenti, stabiliti secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 20 della convenzione sul brevetto comunitario.

2. Ogni Stato contraente può chiedere all'Ufficio europeo dei brevetti di pagare alla Corte d'appello comune il contributo che gli compete in virtù del paragrafo 1, lettera b), prelevandolo dai proventi che gli spettano in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2 della convenzione sul brevetto comunitario.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 formano anch'esse oggetto dell'esame al quale deve essere sottoposto il regime di finanziamento degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6 della convenzione sul brevetto comunitario. Alla conclusione di tale esame, anche il presente articolo può essere modificato mediante decisione del Consiglio delle Comunità europee, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

4. Alla Corte d'appello comune si applicano gli articoli da 42 a 48 della convenzione sul brevetto europeo, con sostituzione del comitato amministrativo al consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti e del presidente della Corte d'appello comune al presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

5. I conti della totalità delle entrate e delle spese del bilancio, come pure il bilancio consuntivo della Corte d'appello comune sono esaminati dalla Corte dei conti delle Comunità europee. La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi, e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di controllare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertare la sana gestione finanziaria. La Corte dei conti stende una relazione dopo la chiusura di ciascun esercizio.

6. Il presidente della Corte d'appello comune sottopone ogni anno al comitato amministrativo i conti dell'anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo della Corte d'appello comune, insieme alla relazione alla Corte dei conti.

7. Il comitato amministrativo approva il bilancio consuntivo annuale, come pure la relazione della Corte dei conti, e dà atto al presidente della Corte d'appello comune dell'esecuzione del bilancio.

Articolo 11

Retribuzione dei membri della Corte d'appello comune e statuto del personale

1. Il comitato amministrativo fissa gli stipendi, d'indennità e le pensioni del presidente e dei giudici della Corte d'appello comune. Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive della retribuzione.

2. Il comitato amministrativo stabilisce lo statuto dei funzionari della Corte d'appello comune e il regime applicabile agli altri agenti di tale Corte.

3. È necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il comitato amministrativo è competente a prendere ai sensi del presente articolo. L'astensione non è considerata come voto.

Articolo 12

Regolamento di procedura della Corte d'appello comune

La Corte d'appello comune stabilisce il proprio regolamento di procedura che fissa, tra l'altro, il regime linguistico della Corte. Il regolamento di procedura è sottoposto all'approvazione unanime del comitato amministrativo.

PARTE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE SUL PIANO

INTERNAZIONALE

Articolo 13

Applicazione della convenzione d'esecuzione

1. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, alle procedure da esso disciplinate si applica la convenzione sulla competenza giuridizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, con gli emendamenti apportati dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee; l'insieme della convenzione citata e di queste ultime convenzioni è qui di seguito denominato «convenzione d'esecuzione».

2. Alle procedure disciplinate dal presente protocollo non sono applicabili gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e l'articolo 24 della convenzione d'esecuzione. Si applicano gli articoli 17 e 18 di tale convenzione entro i limiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 4 del presente protocollo.

3. Ai fini dell'applicazione della convenzione d'esecuzione alle procedure disciplinate dal presente protocollo, le disposizioni del titolo II di detta convenzione che sono applicabili alle persone domiciliate in uno Stato contraente si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato contraente, vi dispongono di una stabile organizzazione.

Articolo 14

Competenza giurisdizionale

1. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo e quelle della convenzione d'esecuzione applicabili in virtù

dell'articolo 13, le procedure disciplinate dal presente protocollo vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati contraenti, in cui ha una stabile organizzazione.

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette procedure vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati contraenti, dello Stato contraente in cui ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, dette procedure vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui la Corte d'appello comune ha la sua sede.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:

a) è applicabile l'articolo 17 della convenzione d'esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei brevetti comunitari;

b) è applicabile l'articolo 18 della medesima convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei brevetti comunitari.

5. Le procedure disciplinate dal presente protocollo, ad eccezione delle azioni di accertamento di non contraffazione di un brevetto comunitario, possono parimenti essere proposte dinanzi ai tribunali dello Stato contraente in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).

PARTE III

PRIMA ISTANZA

Articolo 15

Competenza in materia di contraffazione e di validità

1. I tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza hanno competenza esclusiva:

a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e - qualora siano previste dalla legislazione nazionale - per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di brevetti comunitari;

b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano previste dalla legislazione nazionale;

c) per tutte le azioni relative all'utilizzazione dell'invenzione nel periodo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto comunitario;

d) per domande riconvenzionali di annullamento del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 2.

2. I tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza considerano valido il brevetto comunitario a meno che la sua validità sia contestata dal convenuto mediante una domanda riconvenzionale di annullamento del brevetto comunitario. Tale domanda può essere fondata soltanto sulle cause di nullità di cui all'articolo 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario. Si applicano l'articolo 55, paragrafo 1, seconda parte della frase, e paragrafi 2, 3 e 6 della convenzione sul brevetto comunitario.

3. Quando la domanda riconvenzionale è introdotta in una controversia di cui il titolare del brevetto non sia già parte, questi deve esserne informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni fissate dalla legislazione nazionale.

4. La validità di un brevetto comunitario non può essere contestata mediante un'azione di accertamento di non contraffazione.

Articolo 16

Comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti

I tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza presso i quali è presentata una domanda riconvenzionale di annullamento del brevetto comunitario ne comunicano la data di presentazione all'Ufficio europeo dei brevetti. Quest'ultimo iscrive tale fatto nel registro dei brevetti comunitari.

Articolo 17

Competenza territoriale

1. Un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza la cui competenza si fonda sull'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, è competente per

- gli atti di contraffazione commessi o che minacciano di essere commessi nel territorio di qualsiasi Stato contraente,

- gli atti contemplati dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) commessi nel territorio di qualsiasi Stato contra-

ente.

2. Un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza

la cui competenza si fonda sull'articolo 14, paragrafo 5, è competente soltanto per gli atti commessi o minacciati nel territorio dello Stato in cui è situato.

Articolo 18

Sospensione della procedura

Se la sentenza, in un'azione dinanzi a un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza, riguardante una domanda

di brevetto europeo che può condurre al rilascio d'un brevetto comunitario, dipende dalla brevettabilità dell'invenzione, essa può essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto comunitario o abbia respinto la domanda di brevetto europeo.

Articolo 19

Decisione sulla validità

1. Quando, in una procedura dinanzi al tribunale comunitario di prima istanza, è contestata la validità di un brevetto comunitario,

a) se si constata che una delle cause di nullità di cui all'articolo 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario si oppone al mantenimento del brevetto comunitario, il tribunale ordina l'annullamento del brevetto;

b) se si constata che nessuna delle cause di nullità di cui all'articolo 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario si oppone al mantenimento del brevetto comunitario, il tribunale respinge la domanda di annullamento;

c) se, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso dell'azione, si constata che nessuna delle cause di nullità di cui all'articolo 56, paragrafo 1 della convenzione sul brevetto comunitario si oppone a che il brevetto comunitario venga mantenuto, il tribunale ordina che il brevetto sia mantenuto così modificato.

2. Quando un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza ha pronunciato una sentenza su una domanda riconvenzionale di annullamento del brevetto comunitario e la sentenza è divenuta definitiva, esso ne trasmette copia all'Ufficio europeo dei brevetti. Ciascuna parte può chiedere informazioni su tale trasmissione.

3. Quando, con sentenza divenuta definitiva, un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza dispone il mantenimento del brevetto comunitario quale è stato modificato, invia copia della sentenza all'Ufficio europeo dei brevetti con il testo del brevetto emendato in seguito alla procedura. Ciascuna parte può chiedere informazioni su tale trasmissione. L'ufficio europeo dei brevetti pubblica il testo a condizione che:

a) la traduzione di ogni modifica apportata al fascicolo del brevetto venga depositata, entro un termine identico a quello di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera b) della convenzione sul brevetto comunitario, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura del tribunale;

b) venga pagata, entro un termine identico a quello

di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera c) della

convenzione sul brevetto comunitario, la tassa di stampa di un nuovo fascicolo.

4. Se la traduzione non è depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo non è pagata in tempo utile, l'Ufficio europeo dei brevetti, nonostante la decisione del tribunale dei brevetti comunitari, dichiara nullo il brevetto, a meno che tali formalità vengano espletate e la soprattassa pagata entro un termine supplementare identico a quello di cui all'articolo 58, paragrafo 4 della convenzione sul brevetto comunitario.

Articolo 20

Effetti delle sentenze in materia di validità

Quando è divenuta definitiva, la sentenza di un tribunale dei brevetti comunitari di prima istanza, che annulla o modifica un brevetto comunitario, ha in tutti gli Stati contraenti gli effetti di cui all'articolo 33 della convenzione sul brevetto comunitario, fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 3 della medesima convenzione.

PARTE IV

SECONDA ISTANZA

Articolo 21

Competenza dei tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza

1. Contro le sentenze dei tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza relative alle procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, può essere presentato ricorso dinanzi ai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza.

2. Le condizioni alle quali può essere presentato ricorso dinanzi a un tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza sono fissate dalla legge nazionale dello Stato contraente in cui tale tribunale ha sede.

Articolo 22

Competenza della Corte d'appello comune per le questioni formanti oggetto di ricorso dinanzi ai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza

La Corte d'appello comune ha competenza esclusiva a giudicare in merito alle questioni oggetto di ricorso dinanzi ai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza relative:

a) agli effetti del brevetto comunitario e della domanda di brevetto europeo di cui agli articoli da 25 a 33 della convenzione sul brevetto comunitario, sempre che non siano implicate questioni di legislazione nazionale;

b)

alla validità del brevetto comunitario in lite, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 23

Questioni deferite dal tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza alla Corte d'appello comune

1. Quando un ricorso dinanzi a un tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza ha per oggetto questioni per le quali la Corte d'appello comune ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 22, il tribunale di seconda istanza sospende

la procedura nella misura in cui sia necessaria una sentenza al riguardo e deferisce le questioni alla Corte d'appello comune. La decisione di sospendere la procedura e deferire alla Corte d'appello comune le questioni di cui all'articolo 22 può essere presa senza che abbia luogo la procedura orale.

2. Il tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza può tuttavia continuare la procedura purché non possa essere pregiudicata la sentenza della Corte d'appello comune.

3. Il tribunale dei brevetti comunitari di seconda istanza non può pronunciare una sentenza definitiva prima che sia pronunciata la sentenza della Corte d'appello comune.

Articolo 24

Natura della procedura dinanzi alla Corte d'appello

comune

La Corte d'appello comune esamina tutte le questioni ad essa deferite e decide in fatto e in diritto.

Articolo 25

Sentenze della Corte d'appello comune

1. Quando la Corte d'appello comune sentenzia in merito a una questione di cui all'articolo 22, lettera a), essa constata se il brevetto comunitario o la domanda di brevetto europeo abbia o meno gli effetti in causa.

2. Quando la Corte d'appello comune sentenzia in merito ad una questione di cui all'articolo 22, lettera b), si applicano gli articoli 19 e 20.

Articolo 26

Legislazione applicabile

La Corte d'appello comune applica le disposizioni dell'accordo sul brevetto comunitario.

Articolo 27

Effetti della sentenza

Una sentenza pronunciata dalla Corte d'appello comune è vincolante nelle successive fasi della procedura.

Articolo 28

Competenza supplementare della Corte d'appello comune

1. La Corte d'appello comune decide dei ricorsi contro le decisioni delle divisioni d'annullamento e della divisione di

amministrazione dei brevetti dell'Ufficio europeo dei brevetti.

2. Qualora sia pendente dinanzi ad essa una procedura relativa a un brevetto comunitario, la Corte d'appello comune decide dell'estinzione o della decadenza del brevetto, se del caso.

3. Quando la Corte d'appello comune ha pronunciato una sentenza ai sensi dei paragrafi 1 o 2, essa ne trasmette copia all'Ufficio europeo dei brevetti. Ciascuna parte può chiedere informazioni su tale trasmissione.

PARTE V

TERZA ISTANZA E PROCEDURA RELATIVA ALLA PRONUNZIA IN VIA PREGIUDIZIALE

Articolo 29

Ricorso per cassazione dinanzi a tribunali nazionali

Alle sentenze dei tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza in merito a questioni per le quali la Corte d'appello comune non ha competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 22 sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.

Articolo 30

Procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte d'appello comune

1. In conformità dell'articolo 5 dell'accordo sul brevetto comunitario, la Corte d'appello comune è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione dell'accordo per quanto concerne questioni non rientranti nella sua competenza esclusiva, definita dall'articolo 22 del presente protocollo;

b)

sulla validità e interpretazione delle disposizioni adottate in applicazione dell'accordo, qualora non si tratti di disposizioni nazionali.

2. Quando una siffatta questione è sollevata dinanzi a un tribunale nazionale, quest'ultimo può, se ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per emettere la sua sentenza, chiedere alla Corte d'appello comune di pronunciarsi al riguardo.

3. Quando una siffatta questione è sollevata in una causa pendente dinanzi a un tribunale nazionale le cui decisioni non possono formare oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno, detto tribunale è tenuto ad adire la Corte d'appello comune.

4. Il termine «tribunali» comprende le autorità di cui all'articolo 70 della convenzione sul brevetto comunitario.

PARTE VI

DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI TRIBUNALI DEI BREVETTI COMUNITARI DI PRIMA E DI

SECONDA ISTANZA

Articolo 31

Requisiti dei giudici

I giudici dei tribunali dei brevetti comunitari sono persone che possiedono un'esperienza del diritto dei brevetti.

Articolo 32

Legislazione applicabile

1. I tribunali dei brevetti comunitari applicano le disposizioni dell'accordo sul brevetto comunitario.

2. Per tutte le questioni che non rientrano nell'accordo sul brevetto comunitario il tribunale dei brevetti comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.

Articolo 33

Procedura

1. Se l'accordo sul brevetto comunitario non dispone altrimenti, il tribunale dei brevetti comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azione relativa a un brevetto nazionale nello Stato contraente in cui ha sede.

2. Il paragrafo 1 è applicabile a una domanda di brevetto europeo che può dar luogo al rilascio d'un brevetto comunitario.

3. Il tribunale dei brevetti comunitari registra per iscritto almeno gli elementi essenziali della procedura orale, compresi le testimonianze rilasciate e l'esame sommario del materiale prodotto come prova; allega gli atti di procedura e le dichiarazioni scritte.

Articolo 34

Disposizioni specifiche relative alle azioni connesse

1. Se non esistono motivi particolari per proseguire la procedura, un tribunale dei brevetti comunitari investito di un'azione comtemplata dall'articolo 15, paragrafo 1 diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, sospende la procedura quando la validità del brevetto comunitario sia già contestata dinanzi ad un altro tribunale dei brevetti comunitari o dinanzi alla Corte d'appello comune o sia già stata interposta opposizione al brevetto comunitario, ovvero sia stata presentata una domanda di annullamento o limitazione del brevetto comunitario presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire la procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti, al quale sia stata presentata una domanda di annullamento o limitazione di un brevetto comunitario, su richiesta di una delle parti e dopo

aver inteso le altre, sospende la procedura quando la validità del brevetto comunitario sia già contestata dinanzi ad un tribunale dei brevetti comunitari o alla Corte d'appello comune.

Articolo 35

Sanzioni

1. Quando un tribunale dei brevetti comunitari constata che il convenuto ha contraffatto un brevetto comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, gli vieta, se non esistono motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto.

2. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale dei brevetti comunitari applica la legge dello Stato contraente in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione.

Articolo 36

Misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari

1. I tribunali di uno Stato contraente, compresi i tribunali dei brevetti comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un brevetto comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un brevetto nazionale, anche se ai sensi del presente protocollo la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta ad un tribunale dei brevetti comunitari di un altro Stato contraente.

2. Un tribunale dei brevetti comunitari la cui competenza si fonda sull'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 o 4 è competente per adottare misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione richieste dal titolo III della convenzione d'esecuzione, hanno efficacia nel territorio di qualsiasi Stato contraente. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

3. La Corte d'appello comune non è competente ad adottare misure provvisorie, compresi i provvedimenti cautelari, e non può essere adita in ricorso contro una decisione che adotta tali misure.

PARTE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 37

Procedimenti ai quali si applica il protocollo

Il presente protocollo si applica solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario.

Articolo 38

Applicazione della convenzione d'esecuzione

Le disposizioni della convenzione d'esecuzione applicabili in virtù dei precedenti articoli producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale

convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.

Articolo 39

Nomina dei giudici della Corte d'appello comune durante il periodo transitorio

1. Durante un periodo transitorio la cui scadenza sarà stabilita dal comitato amministrativo, quest'ultimo può, alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, determinare

un numero di giudici della Corte d'appello comune inferiore al numero degli Stati contraenti.

2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei governi degli Stati contraenti possono nominare giudici della Corte d'appello comune persone che possiedono i requisiti prescritti per essere nominate alle carriere giudiziarie nei rispettivi Stati e un'esperienza del diritto dei brevetti. I giudici possono proseguire le loro attività nei rispettivi Stati o in organizzazioni internazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a sei anni, ma comunque non inferiore ad un anno, e il loro mandato è rinnovabile.

ALLEGATO

Tribunali dei brevetti comunitari

>SPAZIO PER TABELLA>

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