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Document 41980D1187
80/1187/ECSC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community, meeting within the Council, of 16 December 1980 on the opening of tariff preferences for products within the province of that Community originating in the overseas countries and territories associated with the Community
80/1187/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità
80/1187/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità
GU L 361 del 31.12.1980, p. 111–112
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1986
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Validity extended by | 41985D0160 | 28/02/1986 | |||
Modified by | 41985D0160 | sostituzione | articolo 6 | 01/03/1985 | |
Validity extended by | 41986D0048 | 30/06/1986 |
80/1187/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 31/12/1980 pag. 0111 - 0112
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 28 pag. 0108
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0113
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0113
++++ DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 relativa all ' apertura di preferenza tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari dei paesi e territori d ' oltremare associati alla Comunità ( 80/1187/CECA ) I RAPPRESENTANTI DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO , considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ; considerando che il titolo I della decisione 80/1186/CEE del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativa all ' associazione dei paesi e territori d ' oltremare alla Comunità economica europea ( 1 ) , non si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ; considerando , tuttavia , che occorre mantenere e intensificare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e i paesi e territori , d ' intesa con la Commissione , DECIDONO : Articolo 1 I dazi applicabili nella Comunità all ' importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e originari dei paesi e territori elencati all ' allegato I della decisione 80/1186/CEE e le tasse de effetto equivalente a tali dazi , o la riscossione di tali dazi e tasse , sono sospesi senza che i trattamento riservato a questi prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro . Articolo 2 I suddetti prodotti originari degli Stati membri sono ammessi all ' importazione nei paesi e territori in condizion analoghe a quelle fissate nel capitolo 1 del titolo I della decisione 80/1186/CEE . Articolo 3 Tra gli Stati membri interessati hanno luogo consultazioni tutte le volte che , secondo uno di detti Stati , l ' applicazione delle succitate disposizioni lo richieda . Articolo 4 Le disposizioni che determinano le regole d ' origine per l ' applicazione della decisione 80/1186/CEE si applicano anche alla presente decisione . Articolo 5 Gli Stati membri decidono di comune accordo sulle eventuali misure di salvaguardia , suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione . Articolo 6 La presente decisione è applicabile fino al 28 febbraio 1985 . Articolo 7 Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie all ' esecuzione della presente decisione . Articolo 8 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee contemporaneamente alle decisione 80/1186/CEE . La presente decisione entra in vigore contemporaneamente alla decisione 80/1186/CEE . Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1980 . Il Presidente Colette FLESCH