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Document 32025R0004
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/4 of 17 December 2024 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of titanium dioxide originating in the People’s Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese
C/2024/8702
GU L, 2025/4, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/4/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/4 |
9.1.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/4 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2024
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 13 novembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di diossido di titanio («TiO2») originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «Cina» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»). |
(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 29 settembre 2023 da European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria del TiO2 dell’Unione europea («Unione» o «UE») ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.2. Registrazione
(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617, del 6 giugno 2024 (3), («regolamento di registrazione») la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. |
1.3. Misure provvisorie
(4) |
In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 13 giugno 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. |
(5) |
Tre utilizzatori, ossia Plastika Kritis SA («Plastika Kritis»), Munksjö Paper AB («Munksjö») e Felix Schoeller GmbH & Co. KG («Felix»), hanno presentato osservazioni che non riguardavano l’esattezza dei calcoli. |
(6) |
Plastika Kritis, un’impresa produttrice di Masterbatch White, ha asserito che, per quanto le consta, non sussistono pratiche di dumping. Ha inoltre ribadito le precedenti affermazioni secondo cui i dazi antidumping proposti avranno conseguenze catastrofiche per l’industria dei masterbatch dell’Unione. |
(7) |
In particolare, Plastika Kritis ha sostenuto che i masterbatch di altri paesi terzi diventeranno molto più competitivi tanto sul mercato dell’Unione quanto sui mercati di esportazione, giacché continueranno ad avere accesso al TiO2 a basso costo proveniente dalla Cina. Ha inoltre sostenuto che, a causa della limitata capacità dell’industria dell’Unione, se le misure saranno istituite l’approvvigionamento di TiO2 non sarà sufficiente. Infine, in caso di applicazione retroattiva dei dazi, gli utilizzatori subiranno perdite persino maggiori, in quanto i lead time di consegna dalla Cina sono aumentati a causa degli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso avvenuti nella prima metà del 2024. |
(8) |
Tali osservazioni sono trattate nelle sezioni pertinenti del presente regolamento nel contesto dell’analisi dell’interesse dell’Unione e della riscossione retroattiva dei dazi (cfr. le sezioni 7.3.2 e 8.3). |
(9) |
Munksjö e Felix, produttori di carta decorativa, hanno presentato osservazioni, non concordando con la decisione della Commissione di non concedere l’esenzione nel quadro del regime di uso finale alle importazioni del TiO2 di tipo laminato e ribadendo le loro precedenti argomentazioni sui motivi per cui sono soddisfatte le condizioni per la concessione dell’esenzione. |
(10) |
Essi hanno inoltre sostenuto che, in assenza di tale esenzione nel quadro del regime di uso finale, la loro situazione continuerà a peggiorare, nonostante l’apertura da parte della Commissione, il 14 giugno 2024, di un’inchiesta antidumping sulle importazioni cinesi di carta decorativa (4). Il motivo è che l’istituzione di dazi antidumping nella presente inchiesta determinerà un aumento dei loro costi di produzione e allo stesso tempo un calo del prezzo del TiO2 sul mercato interno cinese, riducendo così ulteriormente il costo di produzione dei produttori cinesi di carta decorativa. Tuttavia non si terrà conto di nessuno di questi sviluppi al momento di trarre le conclusioni nel procedimento relativo alla carta decorativa, in quanto il periodo dell’inchiesta di tale caso termina prima dell’istituzione dei dazi nell’ambito della presente inchiesta. |
(11) |
Tali osservazioni sono trattate nella sezione 7.3.4. |
(12) |
L’11 luglio 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di TiO2 originario della Cina mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione (5) («regolamento provvisorio»). |
1.4. Fase successiva della procedura
(13) |
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), diverse parti interessate hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Le parti sono le seguenti:
|
(14) |
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Munksjö, Felix, Plastika Kritis, Flint, ASEFAPI, Kleverkem SRL, il CEPE, LB, Mauvilac e il denunciante. Non si sono svolte audizioni con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
(15) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. |
(16) |
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diossido di titanio originario della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. |
(17) |
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il CEPE e LB. Nessuna delle parti ha richiesto l’intervento del consigliere-auditore. |
1.5. Argomentazioni in merito all’apertura
(18) |
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato il considerando 6 del regolamento provvisorio. |
1.6. Campionamento
(19) |
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 7 a 13 del regolamento provvisorio. |
1.7. Esame individuale
(20) |
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio. |
1.8. Risposte al questionario e visite di verifica
(21) |
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 15 a 19 del regolamento provvisorio. |
1.9. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(22) |
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 20 del regolamento provvisorio. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(23) |
La Commissione ha descritto il prodotto oggetto dell’inchiesta, il prodotto in esame e il prodotto simile ai considerando da 21 a 26 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai suddetti considerando del regolamento provvisorio. |
2.1. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(24) |
In seguito alle risultanze provvisorie, diverse parti hanno contestato le conclusioni della Commissione in merito alle richieste relative alla definizione del prodotto. Alcune parti hanno anche presentato nuove richieste relative alla definizione del prodotto. |
(25) |
Inoltre, come indicato al considerando 33 del regolamento provvisorio, poiché diverse richieste relative alla definizione del prodotto sono state presentate dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, la Commissione non ha potuto esaminarle nella fase provvisoria. Tali richieste sono state ora valutate e sono trattate nelle sottosezioni pertinenti di cui in appresso. |
2.1.1. Masterbatch White
(26) |
In assenza di osservazioni sull’estensione della definizione del prodotto al Masterbatch White («MW»), si confermano i considerando da 34 a 37 del regolamento provvisorio. |
2.1.2. Contestazioni sulla struttura dell’NCP
(27) |
Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio AkzoNobel ha sostenuto che la Commissione non ha preso in esame la sua proposta di modificare la struttura dell’NCP e che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di perfezionare l’NCP aggiungendo altre categorie al campo dell’NCP relativo al «tenore di TiO2 in peso». |
(28) |
La Commissione ha esaminato tutte le argomentazioni relative alla modifica della struttura dell’NCP e ha affermato al considerando 42 del regolamento provvisorio che non era stato fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che le sostanze chimiche presenti nel rivestimento avrebbero inciso sui prezzi. La stessa conclusione vale per l’affermazione di AkzoNobel sintetizzata al considerando 27. Non era stato presentato alcun elemento di prova attestante che, per garantire un confronto equo dei prezzi, sarebbe stato necessario perfezionare l’NCP aggiungendo altre categorie al «tenore di TiO2 in peso». |
(29) |
Inoltre, come indicato al considerando 43 del regolamento provvisorio, nessuno dei produttori esportatori ha sollevato obiezioni in merito alla struttura dell’NCP proposta perché comporterebbe un confronto iniquo dei prezzi, in quanto gli NCP non differenziano i prodotti in base alle sostanze chimiche contenute nel rivestimento o non sono sufficientemente granulari nel campo relativo al «tenore di TiO2 in peso». La Commissione pertanto non aveva alcuna base per concludere che sarebbe stato necessario rendere più granulare tale campo al fine di garantire un confronto equo dei prezzi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(30) |
La Commissione ha pertanto ritenuto infondata tale argomentazione e ha respinto la proposta di AkzoNobel. |
(31) |
In assenza di nuove argomentazioni e di elementi di prova in merito a quanto sopra, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 38 a 44 del regolamento provvisorio. |
2.1.3. Richieste di esclusione del prodotto
(32) |
In via preliminare la Commissione ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, la definizione del prodotto in esame nell’ambito di un’inchiesta antidumping ha l’obiettivo di agevolare l’elaborazione dell’elenco dei prodotti che, se del caso, saranno assoggettati ai dazi antidumping. Ai fini di questa operazione la Commissione può tener conto di vari fattori quali, tra l’altro, le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione, il processo di fabbricazione, i costi di produzione e la qualità (6). Da una giurisprudenza parimenti costante risulta che nella definizione del prodotto in esame la Commissione gode di un ampio potere discrezionale (7). |
(33) |
L’accertamento atto a stabilire se uno specifico prodotto sia stato incluso a giusto titolo nell’elenco dei prodotti che, se del caso, saranno assoggettati ai dazi antidumping deve essere effettuato alla luce delle caratteristiche del prodotto in esame definite dalla Commissione e non alla luce delle caratteristiche dei prodotti che compongono il prodotto in esame o delle relative sottocategorie (8). Prodotti che non sono identici sotto tutti gli aspetti possono rientrare nella definizione di detto prodotto, laddove rispecchino i fattori di cui la Commissione ha tenuto conto per definire il prodotto in esame, e in tale contesto essere oggetto di un’inchiesta antidumping (9). |
(34) |
In base alla giurisprudenza, l’affermazione secondo cui il prodotto in esame è mal definito deve basarsi su argomenti atti a dimostrare che la Commissione ha commesso un errore di valutazione per quanto riguarda i fattori che essa reputa pertinenti o che l’applicazione di altri fattori più pertinenti imponeva di limitare la definizione del prodotto in esame (10). |
(35) |
Come spiegato ai considerando 24 e 25, diverse parti hanno presentato richieste di esclusione del prodotto dopo la scadenza del termine per le richieste relative alla definizione del prodotto o hanno contestato la conclusione provvisoria della Commissione in merito alla loro richiesta. Per valutare tali richieste di esclusione del prodotto, come indicato al considerando 45 del regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato i) le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di tali tipi di prodotto, ii) il loro uso finale e la loro intercambiabilità, iii) la percezione dell’acquirente finale. A fini di completezza, la Commissione ha preso in considerazione anche altri elementi che potrebbero giustificare un’esclusione del prodotto sulla base di considerazioni relative all’interesse dell’Unione, quali: iv) l’impatto dei dazi sull’utilizzatore, v) le fonti di alternative di approvvigionamento e vi) l’impatto dell’esenzione sui dazi. Nessuna parte ha contestato gli elementi esaminati dalla Commissione per valutare la richiesta di esclusione del prodotto. |
2.1.3.1.
2.1.3.1.1. TiO2 non rivestito per pigmenti non bianchi
(36) |
Sun Chemical Ltd. («Sun Chemical») ha presentato la sua richiesta di esclusione del prodotto in una comunicazione tardiva nella fase provvisoria dell’inchiesta. Nella stessa comunicazione ha richiesto un’esenzione nel quadro del regime di uso finale per i tipi del TiO2 non rivestito, ove tale prodotto sia utilizzato come sostanza intermedia per la produzione di altri pigmenti non bianchi contenenti la conversione della struttura cristallina. Pertanto, come illustrato al considerando 62 del regolamento provvisorio e come indicato al considerando 25 del presente regolamento, la richiesta non è stata esaminata nella fase provvisoria dell’inchiesta. |
(37) |
Sun Chemical ha fornito solo alcune informazioni concernenti le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di tale prodotto, l’uso finale e l’intercambiabilità, l’impatto che i dazi avrebbero sulla propria attività e l’impatto della potenziale esenzione sui dazi, ma non ha fornito informazioni sulla percezione dell’acquirente finale rispetto alle modifiche del prodotto o sulle fonti alternative di approvvigionamento. |
(38) |
Inoltre Sun Chemical non ha risposto al questionario né ha fornito in un formato alternativo i dati pertinenti e verificabili che consentirebbero alla Commissione di valutare adeguatamente la richiesta. Ne consegue che Sun Chemical non ha fondato la propria richiesta nemmeno sui primi tre elementi menzionati al considerando 32, né la Commissione è stata in grado di verificare le informazioni presentate. |
(39) |
Ad esempio, la Commissione non disponeva di informazioni sulla quota delle importazioni dalla Cina presente nel mix di approvvigionamento di Sun Chemical. Inoltre, data l’assenza di elementi di prova, la Commissione non ha potuto verificare l’asserita percentuale rappresentata dal TiO2 nel costo di produzione di Sun Chemical e dunque non è stata in grado di trarre conclusioni precise sull’impatto che i dazi potrebbero avere sulla sua attività. |
(40) |
Analogamente, la Commissione non disponeva di informazioni verificate sui tipi di TiO2 acquistati da Sun Chemical e sui prodotti nei quali tale società li utilizza. Pertanto essa non ha potuto verificare l’intercambiabilità, la specificità d’uso o il potenziale indebolimento dell’efficacia dei dazi qualora fosse concessa l’esclusione del prodotto o in caso di concessione di esenzioni nel quadro del regime di uso finale. |
(41) |
Sun Chemical ha inoltre affermato che le caratteristiche chimiche e fisiche distintive del TiO2 da essa acquistato per la produzione di pigmenti non bianchi consistono nel fatto che tale prodotto non ha alcun rivestimento e deve avere un valore ridotto di metalli pesanti. Tuttavia non ha specificato quale sia la soglia relativa ai metalli pesanti e come tale soglia possa essere misurata dalle autorità doganali per garantire la tracciabilità qualora sia concessa l’esclusione del prodotto. Inoltre le informazioni contenute nel fascicolo indicano che il TiO2 non rivestito è utilizzato anche in altri settori, come la produzione di ceramica, e nei prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici. |
(42) |
Alla luce di quanto precede, Sun Chemical non ha potuto dimostrare che l’applicazione di altri fattori più pertinenti rispetto a quelli che la Commissione ha preso in considerazione nel definire il prodotto in esame imponesse di limitare la definizione del prodotto in esame escludendo il TiO2 non rivestito per i pigmenti non bianchi o che fosse giustificata un’esenzione nel quadro del regime di uso finale. Inoltre il TiO2 anatasio rientra nella definizione del prodotto di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio e le parti interessate non hanno fornito elementi di prova attestanti che questa sottocategoria di TiO2 importata dalla RPC non è in concorrenza con altri prodotti disponibili sul mercato dell’Unione. La richiesta è stata pertanto respinta. |
2.1.3.1.2. TiO2 per uso alimentare
(43) |
La CEPI ha presentato la richiesta di esclusione del prodotto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste relative alla definizione del prodotto. Come spiegato al considerando 64 del regolamento provvisorio e come indicato al considerando 25 del presente regolamento, non è stato possibile prendere in considerazione tale richiesta nella fase provvisoria dell’inchiesta. La CEPI non ha presentato ulteriori argomentazioni in merito a tale richiesta nella sua comunicazione sul regolamento provvisorio. Il denunciante si è opposto a tale richiesta di esclusione del prodotto. |
(44) |
La CEPI ha fornito solo alcune informazioni concernenti le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base di questo prodotto, l’uso finale e l’intercambiabilità, la percezione dell’acquirente finale riguardo alle modifiche del prodotto e le fonti di approvvigionamento alternative, ma non ha fornito informazioni per quanto concerne l’impatto di un’eventuale esenzione sui dazi o l’impatto che i dazi avrebbero sugli utilizzatori. |
(45) |
La CEPI ha dimostrato che il TiO2 per uso alimentare presenta una particolare caratteristica chimica, in quanto deve soddisfare il requisito concernente il basso tenore di metalli pesanti e gli altri requisiti per gli additivi alimentari E-171 stabiliti dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (11). Inoltre tali soglie potrebbero essere facilmente verificate dalle autorità doganali con i metodi solitamente utilizzati per testare gli additivi alimentari. |
(46) |
Sebbene la CEPI non abbia affrontato specificamente la questione dell’uso finale e dell’intercambiabilità, la Commissione ha osservato a tale riguardo che la soglia relativa ai metalli pesanti prevista per il TiO2 per uso alimentare è stabilita dalla normativa (12). Nessun altro tipo di TiO2 che superi tali soglie potrebbe essere utilizzato legalmente come additivo alimentare (E-171). |
(47) |
La CEPI ha inoltre sostenuto che solo due o tre produttori dell’Unione sono in grado di fornire il TiO2 per uso alimentare, peraltro solo in volumi limitati. |
(48) |
Il denunciante ha contestato che il TiO2 per uso alimentare possa essere distinto da altri tipi di TiO2 in base alla presenza di fosforo nel rivestimento o in base a differenze nei processi di produzione. La Commissione ha osservato che la CEPI non ha mai sostenuto ciò; pertanto ha respinto le argomentazioni del denunciante ritenendole non valide. |
(49) |
Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha constatato che, sebbene il TiO2 per uso alimentare debba soddisfare i requisiti specifici previsti per gli additivi E-171, non si può concludere che esso non condivide le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base con altri tipi di TiO2. È semplicemente un sottotipo di TiO2. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, si tratta di un prodotto che richiede le stesse materie prime principali utilizzate per altre applicazioni, ma che ha una maggiore purezza; inoltre la sua linea di produzione è protetta più efficacemente dall’introduzione di contaminanti durante il processo produttivo al fine di garantire il rispetto delle soglie previste dalla normativa. |
(50) |
La Commissione ha inoltre rilevato che la CEPI non ha fornito alcuna stima della possibile quota del TiO2 per uso alimentare nella domanda totale di TiO2. La Commissione pertanto non ha potuto valutare l’impatto che l’esclusione di tale prodotto potrebbe avere sull’efficacia dei dazi. |
(51) |
Inoltre, in assenza di tali stime, non è ancora chiaro se i due o tre produttori dell’Unione, che secondo la CEPI sono in grado di produrre il TiO2 per uso alimentare, sarebbero o meno in condizione di soddisfare la domanda dell’Unione di questo tipo di prodotto. Non sono stati forniti ulteriori elementi di prova a tale riguardo, mentre dall’inchiesta è emerso che esistono fonti di TiO2 per uso alimentare anche in altri paesi, come il Canada. |
(52) |
La Commissione non ha pertanto ravvisato alcun motivo per sostenere che non sono disponibili fonti di approvvigionamento sufficienti per questo tipo di prodotto. |
(53) |
Infine, nel corso dell’inchiesta nessun altro utilizzatore del TiO2 per uso alimentare si è manifestato presentando dati sul modo in cui i dazi antidumping inciderebbero sulle rispettive attività, né la CEPI o altre fonti hanno fornito elementi di prova a tale riguardo. Pertanto la Commissione non disponeva di informazioni attendibili sulla natura dell’impatto che i dazi potrebbero avere sugli utilizzatori di questo tipo di TiO2. |
(54) |
Alla luce di quanto precede, la CEPI non è riuscita a dimostrare che l’applicazione di altri fattori più pertinenti rispetto a quelli che la Commissione ha preso in considerazione nel definire il prodotto in esame imponesse di limitare la definizione del prodotto in esame escludendo il TiO2 per uso alimentare. Inoltre il TiO2 per uso alimentare rientra nella definizione del prodotto di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio e le parti interessate non hanno fornito elementi di prova attestanti che questa sottocategoria di TiO2 importata dalla RPC non è in concorrenza con altri prodotti disponibili sul mercato dell’Unione. |
(55) |
La Commissione non ha dunque potuto concludere che nel caso del TiO2 per uso alimentare ricorressero gli elementi per l’esclusione del prodotto e ha respinto tale richiesta. |
2.1.3.1.3. Esclusione del TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro
(56) |
AkzoNobel ha chiesto che il TiO2 per la cui produzione è applicato il procedimento con cloruro («TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro») fosse escluso dall’ambito dell’inchiesta dopo la scadenza del termine per la presentazione di richieste relative alla definizione del prodotto. Come indicato al considerando 66 del regolamento provvisorio e al considerando 25 del presente regolamento, non è stato dunque possibile esaminare la richiesta nella fase provvisoria dell’inchiesta. |
(57) |
In primo luogo, AkzoNobel ha affermato in via preliminare che il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro e il TiO2 per la cui produzione è utilizzato il procedimento al solfato («TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato») non sono sostituibili. |
(58) |
Per suffragare tale affermazione, AkzoNobel ha spiegato che il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro presenta nelle vernici una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e un colore più intenso percepito come «più bianco», che è dovuto alla sua tonalità bluastra (rispetto alla tonalità giallastra del TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato), e ha illustrato come tali caratteristiche determinino differenze in termini di applicazioni cui sono destinati i due tipi di prodotto (il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro è utilizzato solo in applicazioni per esterni, mentre nelle applicazioni per interni si utilizza sia il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro sia il TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato). |
(59) |
AkzoNobel ha inoltre sostenuto che, se il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro e il TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato fossero sostituibili, l’industria delle vernici e dei rivestimenti avrebbe già effettuato la transizione al TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato per ridurre i costi di produzione. La persistenza di una forte domanda del TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro dimostra che i due prodotti non sono sostituibili. |
(60) |
In secondo luogo, AkzoNobel ha sostenuto che il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro dovrebbe essere escluso dall’ambito dell’inchiesta, dato che la maggior parte della produzione in Cina (e anche la maggior parte delle importazioni provenienti dalla Cina) è costituita dal prodotto fabbricato mediante il procedimento al solfato, mentre il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro rappresenta la parte più consistente della produzione e del consumo nell’Unione. |
(61) |
In terzo luogo, AkzoNobel ha affermato, sulla base dei propri dati di acquisto, che esistono differenze di prezzo tra il TiO2 cinese prodotto mediante il procedimento con cloruro, il TiO2 cinese prodotto mediante il procedimento al solfato e il TiO2 di altre fonti prodotto mediante il procedimento con cloruro. |
(62) |
AkzoNobel ha sostenuto che, a causa dei due elementi di cui sopra, l’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità risulta necessariamente distorta. |
(63) |
Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio AkzoNobel ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni di cui sopra. |
(64) |
AkzoNobel ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui la principale distinzione sul mercato è quella tra il TiO2 anatasio e il TiO2 rutilo. A tale proposito AkzoNobel ha fatto riferimento a diverse analisi di mercato da essa fornite in precedenza, le quali dimostrerebbero che la principale distinzione è effettivamente quella tra il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro e il TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato. |
(65) |
Infine, AkzoNobel non ha contestato le conclusioni della Commissione di cui ai considerando 68 e 69 del regolamento provvisorio ma ha affermato che, sebbene il 66 % delle importazioni cinesi sia costituito dal TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato, tali importazioni non competono con il 90 % della produzione dell’UE, che è basata sul procedimento con cloruro. Pertanto le analisi del pregiudizio e del nesso di causalità sono inevitabilmente distorte (ad eccezione dei calcoli effettuati a livello di NCP) a scapito delle importazioni cinesi di TiO2. |
(66) |
Nell’esaminare la richiesta di AkzoNobel, la Commissione ha rilevato che la sua richiesta di esclusione del prodotto si fonda essenzialmente sull’affermazione secondo cui: a) il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro e quello prodotto mediante il procedimento al solfato non sono sostituibili, b) esiste una differenza di prezzo tra i tipi di TiO2 prodotti mediante ciascuno dei procedimenti, e c) la maggior parte del TiO2 prodotto in Cina e proveniente da tale paese è fabbricata mediante il procedimento al solfato, mentre il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro rappresenta la parte più consistente della produzione e del consumo nell’Unione. |
(67) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova di cui al considerando 64 e ha rilevato che dalle suddette analisi si evince unicamente una stima della capacità dei singoli produttori nell’ambito di ciascuno dei due processi di produzione. L’esistenza di due diversi processi di produzione e la possibilità di rilevare le rispettive capacità non sono pertinenti per stabilire se gli operatori del mercato procedano o no a una distinzione sostanziale in base al suddetto criterio. |
(68) |
Pertanto non sono stati presentati nuovi elementi di prova per contestare la conclusione della Commissione secondo cui il mercato opera in genere una distinzione tra il TiO2 anatasio e il TiO2 rutilo. Peraltro un produttore esportatore non inserito nel campione, Guanxi Jinmao Titanium Co., Ltd., ha persino presentato una richiesta di esclusione del prodotto per il TiO2 anatasio, adducendo differenze significative e la non sostituibilità tra il TiO2 anatasio e il TiO2 rutilo. |
(69) |
Per quanto riguarda l’affermazione di AkzoNobel secondo cui il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro e il TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato hanno applicazioni diverse, la Commissione ha rilevato innanzitutto che AkzoNobel ha basato tale argomentazione sulla distinzione tra l’applicazione dei propri prodotti in interni o in esterni, che è pertinente solo nell’industria delle vernici e dei rivestimenti. Altre industrie potrebbero acquistare sia il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro sia quello prodotto mediante il procedimento al solfato, da utilizzare nelle stesse applicazioni in maniera intercambiabile (come avviene ad esempio nella produzione di carta decorativa o di masterbatch). Inoltre persino AkzoNobel ha dichiarato, nella sua risposta al questionario, di utilizzare per alcune applicazioni dei propri prodotti sia il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro sia il TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato. |
(70) |
Pertanto, anche qualora vi fosse una distinzione netta tra l’uso del solo TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro in alcune applicazioni di vernici e rivestimenti e l’uso del solo TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato in altre applicazioni (quod non), l’asserita distinzione si riferiva a un’unica tipologia di utilizzo e non interessa necessariamente tutti gli altri settori. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
(71) |
Di fatto l’inchiesta ha dimostrato che diverse industrie a valle utilizzano tipi di TiO2 che sono stati adattati per garantire buone prestazioni in una determinata applicazione o addirittura in più applicazioni. |
(72) |
All’interno di ciascuna industria utilizzatrice esistono vari prodotti destinati ad applicazioni diverse, tra cui, a titolo esemplificativo: pitture architettoniche, rivestimenti industriali (industria delle vernici e industria dei rivestimenti), carta laminata per diverse superfici di mobilio o pavimentazioni (industria della carta decorativa), inchiostri grafici per la stampa di etichette a nastro stretto, per imballaggi flessibili e per applicazioni di carta e cartone (industria degli inchiostri grafici), per citarne solo alcuni. |
(73) |
All’interno di ciascuno dei segmenti di mercato elencati, e perfino nell’ambito delle singole applicazioni, spesso gli utilizzatori disporranno di più formulazioni dei loro prodotti, a seconda dell’uso finale specifico e delle esigenze di clienti. |
(74) |
Dall’inchiesta è inoltre emerso che spesso gli utilizzatori testano specifici tipi di TiO2 offerti dai produttori di TiO2 per valutarne le prestazioni nelle formulazioni che essi utilizzano, dopodiché creano una o più formule che avranno determinate prestazioni nei loro prodotti. Il prodotto così ottenuto sarà quindi venduto per un uso specifico nell’ambito di una determinata applicazione. |
(75) |
Le prestazioni di tali prodotti dipenderanno tra l’altro dal tipo di TiO2 utilizzato, ossia dalla dimensione delle particelle di TiO2, dalla morfologia cristallina (anatasio o rutilo), dal fatto che le molecole di TiO2 siano o no rivestite e dal procedimento utilizzato per la produzione del TiO2 (procedimento con cloruro o procedimento al solfato). |
(76) |
L’interazione tra tutti questi elementi, tra gli altri fattori, avrà naturalmente anche un impatto sul prezzo. |
(77) |
La Commissione ha pertanto concluso che non esistono elementi di prova convincenti che giustifichino l’esclusione del TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro dalla definizione del prodotto sulla base di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base sufficientemente diverse rispetto a quelle del TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato. Il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro e il TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato sono entrambi utilizzati negli stessi settori e talvolta persino nelle stesse applicazioni. |
(78) |
Inoltre esistono numerose fonti di approvvigionamento alternative giacché, come dichiarato da AkzoNobel, la maggior parte della capacità produttiva dell’industria dell’Unione si basa sul procedimento con cloruro, come nel caso dell’America del Nord. |
(79) |
Come la Commissione ha già concluso al considerando 433 del regolamento provvisorio e confermato nella sezione 7.3.3 che segue, su AkzoNobel in dazi non inciderebbero in maniera significativa e potrebbero essere assorbiti. Dall’altro lato è probabile che l’esclusione di oltre un terzo delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla definizione del prodotto abbia un’incidenza significativa sull’efficacia delle misure. |
(80) |
Alla luce di quanto precede, AkzoNobel non ha potuto dimostrare che l’applicazione di altri fattori più pertinenti rispetto a quelli che la Commissione ha preso in considerazione nel definire il prodotto in esame imponesse di limitare la definizione del prodotto in esame escludendo il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro. Inoltre il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro rientra nella definizione del prodotto di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio e le parti interessate non hanno fornito elementi di prova attestanti che tale sottocategoria di TiO2 importata dalla RPC non è in concorrenza con altri prodotti disponibili sul mercato dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di escludere dalla definizione del prodotto il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro. |
(81) |
AkzoNobel ha inoltre ribadito che la Commissione dovrebbe effettuare analisi distinte del pregiudizio e del nesso di causalità per il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro e per quello prodotto mediante il procedimento al solfato, alla luce delle argomentazioni esposte ai considerando 60, 61 e 65. |
(82) |
Tuttavia AkzoNobel non ha presentato nuove argomentazioni né nuovi elementi di prova a sostegno di tale affermazione. |
(83) |
La Commissione ha inoltre confermato la propria conclusione di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio, in base alla quale solo perché i produttori cinesi attualmente producono più TiO2 utilizzando il procedimento al solfato non significa che sarà così anche in futuro. Inoltre, come spiegato al considerando 90 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha dimostrato che l’industria cinese si è impegnata ad accelerare la transizione dal procedimento al solfato al procedimento con cloruro per produrre il TiO2. |
(84) |
La Commissione ha pertanto mantenuto le conclusioni di cui ai considerando 70 e 71 del regolamento provvisorio e ha respinto tale richiesta. |
2.1.3.1.4. Esclusione del TiO2 anatasio
(85) |
Guanxi Jinmao Titanium Co., Ltd. («Jinmao Titanium»), un produttore esportatore non inserito nel campione, ha chiesto di escludere il TiO2 anatasio dall’ambito dell’inchiesta. Tale richiesta è stata presentata in una fase molto avanzata dell’inchiesta, dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio. Nessuna delle parti ha presentato osservazioni in merito alla richiesta. |
(86) |
Come già evidenziato dalla Commissione al considerando 62 del regolamento provvisorio, le osservazioni sulla definizione del prodotto avrebbero dovuto essere presentate nelle prime fasi dell’inchiesta, al fine di concedere un tempo sufficiente per valutarne il merito e di dare alle altre parti interessate la possibilità di rispondere. |
(87) |
La Commissione ha tuttavia esaminato la richiesta alla luce delle informazioni disponibili in questa fase. |
(88) |
Come sottolineato da Jinmao Titanium, il TiO2 anatasio può essere prodotto esclusivamente mediante il procedimento al solfato. Jinmao Titanium ha osservato che la capacità produttiva dei produttori dell’Unione mediante il procedimento al solfato è di gran lunga inferiore rispetto alla capacità di produzione mediante il procedimento con cloruro e non è sufficiente a soddisfare la domanda dell’Unione di anatasio; inoltre le dinamiche di mercato e i regolamenti dell’Unione incentivano i produttori dell’Unione a investire in impianti di produzione che utilizzano il cloruro. |
(89) |
Jinmao Titanium ha inoltre affermato che l’anatasio differisce notevolmente da altri prodotti (ossia dal rutilo) per quanto riguarda i seguenti parametri: durezza, densità relativa, indice di rifrazione, potere di diffusione, stabilità chimica, band gap e attività fotocatalitica, citando a tale proposito diverse fonti accademiche. Jinmao Titanium ha sostenuto che tali proprietà influenzano la percezione degli utilizzatori finali e determinano l’idoneità dei prodotti all’uso in varie applicazioni. |
(90) |
Jinmao Titanium ha inoltre osservato che in genere gli operatori del mercato operano una distinzione tra i prodotti in forma di anatasio e quelli in forma di rutilo e che ciò si ripercuote sul prezzo. |
(91) |
Ha inoltre sostenuto che esiste una limitata sostituibilità tra l’anatasio e il rutilo. Sebbene in alcuni ambiti il rutilo possa sostituire l’anatasio, per ragioni di fattibilità economica tale sostituzione è raramente effettuata. |
(92) |
Jinmao Titanium ha pertanto concluso che gli utilizzatori dell’Unione e le applicazioni che si basano maggiormente sull’anatasio eviterebbero maggiori costi e prezzi al consumo più elevati se il TiO2 anatasio fosse escluso dalla definizione del prodotto. Allo stesso tempo il rischio di elusione è limitato, in quanto l’anatasio non è direttamente in concorrenza con la produzione di rutilo dell’Unione. |
(93) |
La Commissione ha rilevato in primo luogo che l’argomentazione relativa alla mancanza di capacità sufficienti nell’Unione per soddisfare la domanda di TiO2 anatasio non era suffragata da alcun elemento di prova. Sebbene durante il periodo dell’inchiesta («PI») la capacità dell’Unione sia stata in effetti leggermente inferiore alla domanda totale dell’Unione di TiO2 in generale, non è stato dimostrato che vi sarebbe in particolare una mancanza di capacità per quanto concerne il TiO2 anatasio. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione in quanto priva di fondamento. |
(94) |
Per quanto concerne le argomentazioni riguardanti presunte differenze tra l’anatasio e il rutilo, la loro sostituibilità, gli usi finali, la determinazione dei prezzi e le percezioni dei clienti, la Commissione ha già concluso ai considerando da 71 a 76 che tutti questi elementi sono influenzati da una serie di fattori in ogni singola applicazione dei prodotti contenenti TiO2. A seconda dell’applicazione, la distinzione tra il TiO2 rutilo e il TiO2 anatasio può essere pertinente in misura maggiore o minore. |
(95) |
Inoltre lo stesso Jinmao Titanium ammette che esiste effettivamente un certo grado di sostituibilità tra i prodotti in forma di rutilo e quelli in forma di anatasio persino nelle stesse applicazioni. |
(96) |
La Commissione pertanto non ha potuto concludere che le potenziali specificità del TiO2 anatasio con riferimento ai suddetti elementi giustificherebbero un’esclusione del prodotto. |
(97) |
Infine, non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il volume delle importazioni di TiO2 anatasio nell’Unione non era significativo. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, è possibile che fino al 30 % delle importazioni totali nel periodo dell’inchiesta fosse costituito da TiO2 anatasio. Poiché l’industria dell’Unione vende anche prodotti in forma di anatasio, tale esclusione potrebbe dunque avere un impatto significativo sull’efficacia dei dazi. |
(98) |
Alla luce di quanto precede, Jinmao Titanium non è riuscito a dimostrare che l’applicazione di altri fattori più pertinenti rispetto a quelli che la Commissione ha preso in considerazione nel definire il prodotto in esame imponesse di limitare la definizione del prodotto in esame escludendo il TiO2 anatasio. Inoltre il TiO2 anatasio rientra nella definizione del prodotto di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio e le parti interessate non hanno fornito elementi di prova attestanti che questa sottocategoria di TiO2 importata dalla RPC non è in concorrenza con altri prodotti disponibili sul mercato dell’Unione. La Commissione ha respinto tale richiesta. |
2.1.3.1.5. TiO2 utilizzato nei prodotti per la protezione solare
(99) |
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, AAKO B.V. («AAKO»), un piccolo importatore di TiO2 rivestito utilizzato nei prodotti per la protezione solare, ha presentato una richiesta di esclusione del prodotto per questo tipo di TiO2. |
(100) |
AAKO ha sostenuto che questo tipo di TiO2 presentava caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche particolari, dato che solo determinati tipi di TiO2 possono essere utilizzati nei prodotti per la protezione solare. Le sostanze chimiche che possono essere contenute nel rivestimento di tali tipi di prodotto e il relativo tenore sono definiti nell’allegato VI del regolamento sui prodotti cosmetici (13). |
(101) |
I tipi di prodotto dei fornitori devono pertanto essere testati e approvati per l’uso all’interno di formule specifiche e non possono essere liberamente sostituiti con prodotti di altri fornitori. |
(102) |
AAKO ha inoltre sostenuto che il prezzo dei tipi di TiO2 da essa importati è circa otto volte più elevato di quello dei tipi di TiO2 standard non rivestito, il che rende praticamente impossibile comparare i mercati del TiO2 rivestito e del TiO2 non rivestito. |
(103) |
La Commissione ha constatato che la richiesta di cui sopra conteneva poche informazioni ed è stata presentata in una fase molto avanzata del procedimento. |
(104) |
Essa ha inoltre rilevato in via preliminare che il TiO2 descritto da AAKO non è l’unico TiO2 rivestito disponibile sul mercato. Al contrario, la maggior parte dei tipi di TiO2 disponibili sul mercato dell’Unione presenta una qualche forma di rivestimento chimico. |
(105) |
Inoltre la Commissione ha constatato che la composizione del TiO2 utilizzato nei prodotti per la protezione solare è disciplinata dalla normativa, ragion per cui un cambio di fornitore richiede necessariamente l’esecuzione di test approfonditi. |
(106) |
Tuttavia, come dimostrato dall’inchiesta, l’esecuzione di test sul TiO2 prima che tale prodotto possa essere utilizzato in una qualsiasi delle formule/applicazioni degli utilizzatori non riguarda in modo univoco questo settore. Molti altri utilizzatori hanno dimostrato che le riformulazioni dei propri prodotti devono essere preventivamente testate. Pertanto la Commissione non ha potuto concludere che il TiO2 utilizzato nei prodotti per la protezione solare presentasse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche particolari tali da giustificare l’esclusione del prodotto. |
(107) |
Inoltre AAKO non ha fornito informazioni o elementi di prova per quanto riguarda la potenziale carenza di offerta all’interno dell’Unione o di fonti alternative di approvvigionamento. |
(108) |
Infine, nel corso della presente inchiesta non si sono manifestati fabbricanti di prodotti per la protezione solare opponendosi alle misure, il che indica che i dazi non avrebbero un impatto significativo sulle rispettive attività. |
(109) |
Alla luce di quanto precede, AAKO non è riuscita a dimostrare che l’applicazione di altri fattori più pertinenti rispetto a quelli che la Commissione ha preso in considerazione nel definire il prodotto in esame imponesse di limitare la definizione del prodotto in esame escludendo il TiO2 utilizzato nei prodotti per la protezione solare. Inoltre il TiO2 utilizzato nei prodotti per la protezione solare rientra nella definizione del prodotto di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio e le parti interessate non hanno fornito elementi di prova attestanti che questa sottocategoria di TiO2 importata dalla RPC non è in concorrenza con altri prodotti disponibili sul mercato dell’Unione. La Commissione ha respinto la richiesta di esclusione del prodotto presentata da AAKO. |
2.1.3.2.
2.1.3.2.1. TiO2 di tipo laminato
(110) |
Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio si è tenuta un’audizione con Munksjö e Felix. I due utilizzatori hanno presentato congiuntamente osservazioni sulle risultanze della Commissione di cui al regolamento provvisorio. Anche la CEPI ha presentato osservazioni, chiedendo alla Commissione di riconsiderare le proprie conclusioni relativamente all’esclusione del TiO2 di tipo laminato. |
(111) |
Munksjö e Felix hanno ribadito le proprie argomentazioni concernenti l’esclusione del prodotto, o in alternativa l’esenzione nel quadro del regime di uso finale, fornendo ulteriori nuovi elementi di prova; inoltre hanno sostenuto che erano soddisfatti tutti i criteri presi in considerazione dalla Commissione in relazione a simili richieste in casi precedenti. La Commissione ha pertanto riconsiderato le proprie conclusioni alla luce dei nuovi elementi di prova. |
(112) |
In primo luogo, i due utilizzatori hanno argomentato che la Commissione non ha rispettato l’obbligo di esaminare con la dovuta diligenza tutte le informazioni di cui dispone, violando il principio dell’eguaglianza delle armi. Essi hanno sostenuto che la Commissione ha preso in considerazione in modo selettivo alcuni elementi contenuti nelle comunicazioni del denunciante, non tenendo invece conto delle risposte fornite dai due utilizzatori in merito a tali argomentazioni. |
(113) |
Come indicato al considerando 47 del regolamento provvisorio, la Commissione non ha preso in considerazione le osservazioni sulla definizione del prodotto presentate dal denunciante il 2 maggio 2024, né quelle presentate congiuntamente da Munksjö e Felix il 22 maggio 2024 e il 30 maggio 2024. |
(114) |
La Commissione ha riscontrato che taluni produttori esportatori pubblicizzavano il TiO2 di tipo laminato per l’uso in PVC e plastiche durevoli (14). Munksjö e Felix hanno tuttavia sostenuto che in realtà la Commissione è stata influenzata dalle osservazioni formulate a tale riguardo dal denunciante il 2 maggio 2024, non tenendo conto invece delle controargomentazioni presentate dagli utilizzatori in merito alla stessa questione. |
(115) |
La Commissione ha sottolineato a tale riguardo che i dati di cui al considerando 114 sono pubblicamente disponibili online e che essa è stata in grado di reperirli prescindendo dalle osservazioni presentate dalle parti, comprese le osservazioni trasmesse tardivamente dal denunciante. In effetti, nelle risposte al questionario gli utilizzatori hanno indicato con precisione i tipi di prodotti acquistati dai singoli fornitori, che la Commissione ha confrontato con le informazioni pubblicamente disponibili online. |
(116) |
Ad ogni modo, nella fase definitiva la Commissione ha esaminato tutte le comunicazioni, comprese quelle pervenute troppo tardi per poter essere prese in considerazione nella fase provvisoria, e ha riconsiderato le proprie risultanze alla luce dei nuovi fatti ed elementi di prova forniti. |
(117) |
In secondo luogo, gli utilizzatori hanno sostenuto che diverse conclusioni raggiunte dalla Commissione nel regolamento provvisorio non erano suffragate da elementi di prova disponibili. |
(118) |
In tale contesto i due utilizzatori hanno in primo luogo contestato le risultanze della Commissione secondo cui il TiO2 di tipo laminato condivide le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base con altri tipi di TiO2 (15). |
(119) |
Essi hanno ribadito la loro affermazione secondo cui il TiO2 di tipo laminato presentava particolari caratteristiche fisiche che rispondevano alle esigenze specifiche dell’industria della carta decorativa, ossia conferivano alla carta una maggiore resistenza alla luce dopo la saturazione con una resina melamminica e garantivano il mantenimento del suo colore dopo l’impregnazione. Tale elemento è di fondamentale importanza per l’uso della carta decorativa nell’industria decorativa e nell’industria dei mobili. |
(120) |
Gli utilizzatori hanno integrato la loro argomentazione indicando le specifiche caratteristiche chimiche del TiO2 di tipo laminato, che rendono possibili tali prestazioni. Si tratta dello spesso rivestimento superficiale della molecola di TiO2, costituito principalmente dagli elementi chimici pentossido di difosforo (P2O5), ossido di alluminio (Al2O3) e biossido di silicio (SiO2); rispetto ad altri tipi di TiO2, tale rivestimento ha un tenore particolarmente elevato di P2O5, presente nel prodotto secco in un rapporto superiore allo 0,5 %. |
(121) |
La CEPI ha presentato una richiesta analoga sostenendo che, proprio perché contiene una concentrazione di fosforo molto più elevata, il TiO2 di tipo laminato è perfettamente adeguato per essere utilizzato nelle applicazioni con carta laminata ed è chiaramente distinguibile da altri tipi di TiO2. |
(122) |
Gli utilizzatori hanno inoltre evidenziato una caratteristica tecnica specifica, grazie alla quale il TiO2 di tipo laminato si comporta in modo diverso dagli altri tipi di TiO2: ha una carica elettrica di superficie, derivante dallo spesso rivestimento superficiale, che aiuta la molecola ad aderire alle fibre della pasta di legno. Questa stessa carica di superficie e la dimensione delle particelle lo rendono inadatto ad altre applicazioni, come la pittura architettonica, giacché determinano lo «sfarinamento» della pittura sulle pareti. |
(123) |
Infine, gli utilizzatori hanno sottolineato che esistono metodi semplici e ampiamente disponibili per rilevare la presenza e la concentrazione di fosforo nel rivestimento, in particolare la fluorescenza a raggi X (XRF) o l’analisi con plasma accoppiato induttivamente (ICP). |
(124) |
Nella sua comunicazione del 2 maggio 2024, di cui al considerando 114, il denunciante ha affermato, fornendo elementi di prova, che la presenza di fosforo nel rivestimento non può essere una caratteristica distintiva, in quanto quasi tutti i tipi di TiO2 contengono una certa quantità di fosforo. |
(125) |
Il denunciante ha inoltre sostenuto che le autorità doganali non sarebbero in grado di individuare con precisione la presenza di fosforo nelle importazioni di TiO2 e, anche se ci riuscissero, non sarebbero in grado di distinguere accuratamente il TiO2 di tipo laminato da altri tipi di TiO2. |
(126) |
Il denunciante ha aggiunto che il diverso tipo di trattamento superficiale cui sono sottoposti i vari tipi di TiO2 non richiede specifiche attrezzature supplementari o tecnologie specializzate, a ulteriore conferma del fatto che il TiO2 di tipo laminato non dovrebbe essere considerato un prodotto distinto. |
(127) |
La Commissione ha esaminato le informazioni supplementari presentate dalle parti interessate in merito alle caratteristiche di base del TiO2 di tipo laminato. Gli elementi di prova presentati confermano la risultanza della Commissione di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio, secondo cui la presenza di fosforo è più significativa nel TiO2 di tipo laminato che non in altri tipi di TiO2 e che la particolare natura di tale rivestimento rende il TiO2 di tipo laminato adatto alla produzione di carta decorativa. |
(128) |
Nelle loro comunicazioni successive alla pubblicazione del regolamento provvisorio gli utilizzatori hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui diversi produttori esportatori pubblicizzano lo stesso tipo di TiO2 per l’uso nella produzione di carta decorativa, ma anche per l’uso in PVC e plastiche durevoli, il che indicherebbe che il prodotto può essere utilizzato per diversi scopi. |
(129) |
A tale riguardo, nella sua comunicazione del 2 maggio 2024 il denunciante ha affermato che molti produttori di TiO2 offrono prodotti versatili, nel senso che utilizzatori diversi possono ritenerli adatti a varie applicazioni distinte (rivestimenti, plastica, carta laminata ecc.). A tal fine hanno fornito schede tecniche relative a tre diversi tipi di TiO2 fabbricati dai produttori dell’Unione e ad altri tre prodotti fabbricati da produttori in Cina. |
(130) |
Nella loro comunicazione del 22 maggio 2024, Felix e Munksjö hanno contestato tale affermazione e fornito elementi di prova attestanti che vari tipi di TiO2 tra quelli di cui sopra in realtà non potevano essere utilizzati nella produzione di carta decorativa, sostenendo al contempo che altri tipi di TiO2 non sono neppure presenti sul mercato dell’Unione e che pertanto non è noto se soddisfino i requisiti richiesti per l’utilizzo nella produzione di carta decorativa. |
(131) |
Alcuni dei prodotti menzionati al considerando 130 sono inoltre gli stessi prodotti che gli utilizzatori, nelle risposte al questionario, hanno dichiarato di avere acquistato e che la Commissione ha sottoposto a un controllo incrociato con i dati pubblicamente disponibili. Nello specifico, per quanto riguarda l’LR-952, un TiO2 di tipo laminato prodotto da Lomon Billions, gli utilizzatori hanno fornito elementi di prova attestanti che, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante e in contrasto con la conclusione raggiunta dalla Commissione nel regolamento provvisorio, tale prodotto non è adatto ad essere utilizzato in PVC e plastiche durevoli. Il sito web di Lomon Billions è stato successivamente aggiornato a tale riguardo. |
(132) |
In seguito all’istituzione dei dazi provvisori, la CEPI ha presentato una richiesta analoga, sostenendo che il TiO2 di tipo laminato sarebbe inutilizzabile in altre applicazioni, in quanto non si disperderebbe adeguatamente nelle materie plastiche. |
(133) |
Alla luce tutti i nuovi elementi di prova presentati, la Commissione non ha potuto concludere che uno o più dei tipi di TiO2 indicati dal denunciante siano effettivamente venduti sul mercato dell’Unione per la produzione di carta decorativa e al contempo per altri usi. Sebbene alcuni altri tipi di TiO2 siano pubblicizzati (e, come dimostrato dall’inchiesta, effettivamente venduti) per più scopi, non è stato dimostrato che il TiO2 di tipo laminato rientri tra questi prodotti. |
(134) |
Se da un lato la Commissione riconosce che alcune fonti online pubblicizzano taluni tipi di TiO2 per l’uso sia nella produzione di carta decorativa sia in altri tipi di prodotti a valle, dall’altro lato non è stato dimostrato che i tipi notoriamente utilizzati per la produzione di carta decorativa sono venduti anche per altri usi. |
(135) |
Al contrario, gli elementi di prova disponibili dimostrano che, sebbene vi possa essere intercambiabilità nel caso di altri tipi di prodotto, esiste effettivamente un (limitato) numero di tipi di TiO2 fabbricati e commercializzati solo come TiO2 di tipo laminato. |
(136) |
Come concluso dalla Commissione ai considerando da 71 a 75, l’applicazione del prodotto oggetto dell’inchiesta (ad esempio il suo utilizzo nella produzione di carta decorativa) per un determinato uso finale svolge un ruolo nella definizione della composizione chimica e/o di altre caratteristiche del TiO2, il che garantisce che il prodotto sia perfettamente adatto alla specifica applicazione in questione. |
(137) |
Munksjö e Felix hanno sostenuto che ciò vale anche per il TiO2 di tipo laminato. Come già confermato dalla Commissione nel regolamento provvisorio, la caratteristica chimica distintiva del TiO2 di tipo laminato è la presenza di un’elevata concentrazione di fosforo nel rivestimento. Nuovi elementi di prova hanno dimostrato che, affinché il prodotto possa essere utile nelle applicazioni con carta decorativa, il suo tenore di fosforo dovrebbe essere almeno pari allo 0,5 % calcolato in base al peso secco. |
(138) |
Allo stesso tempo l’inchiesta non ha confermato che la specifica caratteristica tecnica presentata, secondo i due utilizzatori, dal TiO2 di tipo laminato (cfr. il considerando 122) sia una caratteristica esclusiva del TiO2 di tipo laminato o di una particolare applicazione. |
(139) |
In altri termini, anche se il TiO2 di tipo laminato ha una carica elettrica di superficie, derivante dallo spesso rivestimento superficiale, che aiuta la molecola ad aderire alle fibre della pasta di legno, non è stato dimostrato che altri tipi di TiO2 non abbiano caratteristiche tecniche analoghe. Sebbene tale carica di superficie possa effettivamente rendere il TiO2 di tipo laminato inadatto ad applicazioni nell’industria delle vernici e dei rivestimenti, la Commissione non ha potuto escludere che per il TiO2 utilizzato nella fabbricazione di altri prodotti (come altri tipi di carta) non sia necessaria una caratteristica analoga. |
(140) |
Ad ogni modo, la Commissione ha valutato se il tenore di fosforo nel rivestimento sarebbe sufficiente a giustificare l’esclusione del prodotto. |
(141) |
Dopo aver esaminato tutti gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, la Commissione non ha potuto concludere che il TiO2 di tipo laminato avrebbe, rispetto ad altri tipi di TiO2, caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base sufficientemente diverse da giustificare l’esclusione dalla definizione del prodotto. |
(142) |
In effetti, come emerso dall’analisi della Commissione di cui sopra, i vari tipi di TiO2 presentano requisiti specifici per quanto riguarda taluni elementi della loro composizione chimica in funzione della loro applicazione (ad esempio il TiO2 per uso alimentare o il TiO2 utilizzato nei prodotti per la protezione solare). |
(143) |
Pertanto, sebbene il requisito corrispondente a un tenore di fosforo almeno pari allo 0,5 % calcolato in base al peso secco, necessario affinché il prodotto sia utilizzabile nelle applicazioni con carta decorativa, possa essere specificamente pertinente per l’applicazione del TiO2 nella produzione di carta decorativa (o, in altri termini, costituisca una caratteristica specifica del TiO2 di tipo laminato), va osservato che non solo per il TiO2 di tipo laminato è necessario un adattamento della sua composizione chimica che lo renda utilizzabile nell’applicazione cui è destinato. In altri termini, questa particolare caratteristica non è sufficiente per distinguere il TiO2 di tipo laminato da altri tipi di TiO2 , né è così unica rispetto ad altre caratteristiche particolari, che altre applicazioni specifiche potrebbero richiedere, da meritare un’esclusione. |
(144) |
La Commissione ha pertanto mantenuto la propria conclusione enunciata nel regolamento provvisorio secondo cui le parti interessate non sono riuscite a dimostrare che l’applicazione di altri fattori più pertinenti rispetto a quelli che la Commissione ha preso in considerazione nel definire il prodotto in esame imponesse di limitare la definizione del prodotto in esame escludendo il TiO2 di tipo laminato. Inoltre il TiO2 di tipo laminato rientra nella definizione del prodotto di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio e le parti interessate non hanno fornito elementi di prova attestanti che questa sottocategoria di TiO2 importata dalla RPC non è in concorrenza con altri prodotti disponibili sul mercato dell’Unione. La Commissione ha respinto tale richiesta di esclusione del prodotto. |
(145) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Felix, Munksjö e LB hanno presentato osservazioni in disaccordo con il rifiuto da parte della Commissione della richiesta di esclusione del prodotto. |
(146) |
In primo luogo, i due utilizzatori hanno sostenuto che la Commissione ha applicato erroneamente il criterio atto ad analizzare la specificità delle caratteristiche del prodotto. Ai considerando da 140 a 142 la Commissione ha ritenuto che le caratteristiche specifiche sarebbero sufficienti per differenziare un prodotto solo se tale prodotto fosse l’unico per il quale è necessaria una particolare formula chimica ai fini della funzionalità nell’applicazione prevista. Gli utilizzatori hanno sostenuto che non si tratta di sapere se il prodotto sia esclusivo a tale riguardo, bensì piuttosto se le proprietà chimiche distinte presentino un carattere di unicità per il prodotto in questione. |
(147) |
In secondo luogo, i due utilizzatori hanno ribadito le loro argomentazioni circa l’unicità delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche del TiO2 di tipo laminato, sostenendo che, se considerati nel complesso, essi distinguono il TiO2 di tipo laminato da altri prodotti. Analogamente, LB ha ribadito le precedenti argomentazioni relative all’unicità delle caratteristiche chimiche e di altre caratteristiche del TiO2 di tipo laminato. In particolare, si tratta dell’unico tipo di TiO2 in cui al rivestimento sono aggiunti composti del fosforo, mentre il fatto che esso debba avere una buona ritenzione nella pasta di carta ha reso necessaria la presenza di particelle di grandi dimensioni e di un punto isoelettrico attentamente controllato. |
(148) |
In base a quanto evidenziato dai due utilizzatori, la Commissione stessa ha riconosciuto che le sue caratteristiche chimiche rendono il TiO2 di tipo laminato inadatto all’uso in altre applicazioni generali, come le vernici e i rivestimenti (considerando 400). Secondo le argomentazioni degli utilizzatori, la Commissione ha ritenuto in casi precedenti (Salmone d’allevamento proveniente dalla Norvegia (16) e Taluni fogli e nastri sottili di alluminio provenienti dalla Cina e dalla Russia (17)) che le differenze nell’uso o nell’applicazione di un prodotto siano una conseguenza immediata delle diverse caratteristiche essenziali del prodotto stesso. |
(149) |
La Commissione ha ribadito a tale proposito che l’analisi riguardante l’esclusione del prodotto è un esercizio effettuato caso per caso, in base al quale la Commissione valuta in modo olistico tutti gli elementi disponibili per determinare se un tipo di prodotto rientri o no nella definizione del prodotto. In alcuni casi, il fatto che vi siano proprietà chimiche uniche e distinte sarà in effetti sufficiente per escludere il prodotto dall’ambito di applicazione. |
(150) |
Nel caso di specie tuttavia sono presenti sul mercato vari tipi di TiO2 che presentano formule chimiche distinte. Come già illustrato ai considerando da 71 a 76, molti di questi tipi/queste formule sono adattati e commercializzati per usi specifici (data la relativa resa in detti usi, rispetto ad altri, grazie a tali caratteristiche). Tutti questi tipi sono contemplati dalla descrizione del prodotto di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio. |
(151) |
Pertanto la specificità delle caratteristiche chimiche è tipica dei prodotti a base di TiO2. In tale contesto la Commissione non ha potuto concludere che il carattere distintivo della formula chimica del TiO2 di tipo laminato sarebbe sufficiente per ritenere che esso non rientri nella descrizione del prodotto di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio. |
(152) |
Pertanto, trattandosi di un prodotto di natura corrispondente al TiO2, vale a dire che le caratteristiche del TiO2 sono modificate proprio affinché le prestazioni siano migliori in alcune applicazioni piuttosto che in altre, la questione dell’esclusività di una determinata formula chimica destinata a un uso specifico deve quantomeno rientrare nel criterio di esclusione del prodotto. Inoltre la Commissione ha ricordato che il TiO2 di tipo laminato rientra nella definizione del prodotto di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio e questa sottocategoria di TiO2 importata dalla RPC è, in effetti, in concorrenza diretta con altri prodotti disponibili sul mercato dell’Unione. Non sono stati forniti ulteriori elementi di prova indicanti il contrario. |
(153) |
Si tratta di una situazione diametralmente opposta rispetto ai casi riguardanti il Salmone d’allevamento e Taluni fogli e nastri sottili di alluminio, con i quali gli utilizzatori hanno tracciato un parallelismo. In entrambi tali casi era chiaro che i prodotti esclusi non rientravano nella descrizione del prodotto. |
(154) |
La Commissione ha pertanto mantenuto la sua posizione e ha respinto la richiesta di esclusione del prodotto. |
(155) |
Essa ha valutato le nuove argomentazioni e i nuovi elementi di prova relativi all’esenzione nel quadro del regime di uso finale del TiO2 di tipo laminato nella sezione 7.3.4. |
2.1.3.2.2. TiO2 di purezza uguale o superiore al 99,9 %
(156) |
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 54 del regolamento provvisorio. |
2.1.3.2.3. TiO2 grafico
(157) |
Nella sua comunicazione sul regolamento provvisorio e nel corso dell’audizione, Flint ha contestato le conclusioni della Commissione concernenti la sua richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale per il tipo di TiO2 utilizzato solo come pigmento nella produzione di inchiostri bianchi nell’industria degli inchiostri grafici («TiO2 grafico»). |
(158) |
Flint non ha tuttavia contestato la conclusione della Commissione in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di esclusione del prodotto. Allo stesso tempo, né Siegwerk né Sun Chemical hanno fornito ulteriori elementi di prova, oltre a quelli già presentati da Flint, tali da indurre la Commissione a riconsiderare la sua decisione di respingere la richiesta di esclusione del prodotto. |
(159) |
La Commissione ha pertanto mantenuto la propria posizione secondo cui il TiO2 grafico non presenta, rispetto ad altri tipi di TiO2, caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base diverse che ne giustifichino l’esclusione dalla definizione del prodotto. Inoltre le parti interessate non sono riuscite a dimostrare che l’applicazione di altri fattori più pertinenti rispetto a quelli che la Commissione ha preso in considerazione nel definire il prodotto in esame imponesse di limitare la definizione del prodotto in esame escludendo il TiO2 grafico. In aggiunta, il TiO2 grafico rientra nella definizione del prodotto di cui al considerando 21 del regolamento provvisorio e le parti interessate non hanno fornito elementi di prova attestanti che questa sottocategoria di TiO2 importata dalla RPC non è in concorrenza con altri prodotti disponibili sul mercato dell’Unione. |
(160) |
La Commissione ha valutato le nuove argomentazioni e i nuovi elementi di prova relativi all’esenzione nel quadro del regime di uso finale del TiO2 grafico nella sezione 7.3.5. |
3. DUMPING
(161) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un produttore esportatore inserito nel campione, LB Group, il denunciante e uno degli utilizzatori, Akzo Nobel, hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping. |
3.1. Valore normale
(162) |
Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 80 a 242 del regolamento provvisorio. |
3.2. Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento
(163) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, LB ha formulato osservazioni sui valori di riferimento utilizzati per l’ilmenite, la polvere di ferro, il lavoro e le SGAV. |
(164) |
Per quanto riguarda l’ilmenite, LB ha osservato che il valore di riferimento per l’ilmenite impiegata nel procedimento al solfato era costituito dalla media dei prezzi CIF stabilita da Fastmarkets. LB ha rilevato che, mentre Fastmarkets fa riferimento al prezzo dell’ilmenite impiegata nel procedimento al solfato con un tenore di TiO2 compreso tra il 47 % e il 49 %, l’ilmenite impiegata nel procedimento al solfato che LB ha acquistato sul mercato interno aveva un tenore di TiO2 più basso. Di conseguenza, LB ha sostenuto che non sarebbe ragionevole utilizzare il valore di riferimento di Fastmarkets per il consumo da parte di LB dell’ilmenite impiegata nel procedimento al solfato. |
(165) |
In primo luogo, e come indicato al considerando 228 del regolamento provvisorio, la Commissione ha utilizzato i prezzi indicati in TZMI (e non in Fastmarkets) come base per i prezzi esenti da distorsioni dei minerali e dei concentrati di titanio, compresa l’ilmenite impiegata nel procedimento al solfato. TZMI è una piattaforma internazionale dell’industria del titanio ampiamente riconosciuta (fatto non contestato dalle parti interessate nel corso del presente procedimento), contenente dati sufficientemente precisi e disaggregati che consentono alla Commissione di individuare valori di riferimento adeguati per i minerali e i concentrati di titanio impiegati nei vari processi di produzione dei produttori esportatori di TiO2. Il valore di riferimento indicato da TZMI per l’ilmenite impiegata nel procedimento al solfato si riferiva a tipi di ilmenite con un tenore di TiO2 variabile in un ampio intervallo. Le entità produttrici di LB che impiegano ilmenite prodotta mediante il procedimento al solfato utilizzavano sistematicamente, nel processo produttivo, un prodotto con un tenore di TiO2 inferiore al 47 %, corrispondente al limite inferiore dell’intervallo dei valori di concentrazione del TiO2 stabilito per questo tipo di ilmenite. Considerazioni analoghe riguardavano l’ilmenite utilizzata nel procedimento al solfato acquistata sul mercato interno dal gruppo Anhui Gold Star. Poiché l’ilmenite impiegata nel procedimento al solfato con un tenore di TiO2 più basso è in genere più economica dell’ilmenite impiegata nel procedimento con cloruro avente un tenore di TiO2 più elevato, era ragionevole adeguare il valore di riferimento per l’ilmenite impiegata nel procedimento al solfato nel caso dei produttori esportatori cinesi utilizzando l’estremità inferiore della fascia di prezzo stabilita in Fastmarkets per il PI. Di conseguenza, per l’ilmenite impiegata nel procedimento al solfato è stato utilizzato un valore di riferimento corretto pari a 2 467 CNY/tonnellata. |
(166) |
Per quanto concerne l’uso del valore di riferimento per la polvere di ferro, LB ha osservato che le importazioni brasiliane di almeno uno dei codici delle merci associati alla polvere di ferro dovrebbero essere escluse, in quanto sarebbero sovrastimate rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle entità produttrici di LB e riguardano un tipo speciale (e dunque più costoso) di polvere di ferro non utilizzato nel processo produttivo di LB. |
(167) |
Come illustrato nella seconda nota relativa alle fonti e al considerando 225 del regolamento provvisorio, per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime (compresa la polvere di ferro) è stata utilizzata come base la media ponderata del prezzo all’importazione in Brasile indicata nel GTA al livello della tariffa nazionale, alla quale sono stati aggiunti i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Per giungere a un adeguato valore di riferimento per la polvere di ferro, è stata determinata la media ponderata del prezzo delle importazioni classificate con i vari codici delle merci associati alla polvere di ferro, in modo da ridurre l’incidenza di eventuali prezzi potenzialmente anomali al limite inferiore e superiore della forcella riferita alla polvere di ferro e da garantire che il prezzo di tale fattore produttivo rifletta una combinazione di qualità diverse, in particolare in assenza di informazioni più dettagliate sulla composizione del fattore produttivo in questione. Nel caso di specie, la Commissione non ha osservato circostanze specifiche tali da rendere non rappresentativo o non idoneo il valore di riferimento per la polvere di ferro utilizzato per il regolamento provvisorio. Si rileva inoltre che, sebbene il valore di riferimento utilizzato per la polvere di ferro potrebbe essere più elevato rispetto al costo effettivo sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, tale prezzo praticato sul mercato interno non può essere considerato attendibile e indicativo di quelli che dovrebbero essere i valori di riferimento. Inoltre LB non ha presentato alcun elemento di prova specifico (né in risposta alla seconda nota, né in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni) in merito alla polvere di ferro utilizzata dal gruppo LB o ai codici specifici delle merci in cui tale prodotto rientrerebbe se si prendessero in considerazione le importazioni brasiliane, quali indicate nel GTA. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
(168) |
In risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, LB ha sostenuto che il valore di riferimento per il lavoro risultava gonfiato a causa di un calcolo errato degli oneri sociali e per via dell’utilizzo, da parte della Commissione, del tasso di cambio in vigore durante il PI anziché dei tassi applicabili nel 2021, ossia nel periodo cui si riferiscono i dati relativi al valore di riferimento per il lavoro. LB ha inoltre sostenuto che il valore di riferimento per il costo del lavoro dovrebbe tenere conto delle differenze retributive esistenti tra le varie regioni della Cina. Tali argomentazioni sono state ribadite in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. In primo luogo si rammenta che, conformemente ai considerando 231 e 232 del regolamento provvisorio, sono state utilizzate come base di calcolo le statistiche sui salari nel settore di attività pertinente per il 2021, ma i valori sono stati indicizzati al PI. Analogamente, il tasso di conversione per il PI è stato applicato al costo del lavoro stabilito per il PI. In secondo luogo, le differenze regionali esistenti in Cina per quanto riguarda il costo del lavoro non hanno alcuna incidenza sulla determinazione del valore di riferimento per il costo del lavoro laddove si applichi l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e sia stata riscontrata l’esistenza di distorsioni significative anche in relazione al costo del lavoro. Infine, la Commissione ha applicato la metodologia costantemente utilizzata nella sua prassi decisionale. Alla luce di quanto precede, l’argomentazione di LB è stata respinta. |
(169) |
Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Akzo Nobel ha ribadito l’argomentazione già sollevata a seguito della prima e della seconda nota, sostenendo che il prezzo indicato nel GTA per l’acido solforico non può essere considerato rappresentativo. L’argomentazione dell’utilizzatore è stata respinta per i motivi di cui ai considerando da 220 a 223 del regolamento provvisorio. Si ricorda inoltre che nessuno dei produttori esportatori ha contestato la rappresentatività del valore di riferimento per l’acido solforico nel presente procedimento. |
3.2.1. Fonti utilizzate per stabilire congrui importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti
(170) |
In merito alle SGAV del produttore rappresentativo (Tronox Brazil) nel paese rappresentativo, LB ha osservato che dalle spese di vendita di Tronox Brazil, prese in considerazione per la determinazione del valore normale, dovrebbe essere detratto l’importo dei costi di trasporto, che è possibile ricavare dalla relazione annuale di Tronox Brazil sottoposta ad audit. Secondo LB, tale adeguamento garantirebbe il confronto tra il prezzo all’esportazione franco fabbrica e il valore normale franco fabbrica. In esito a un esame dettagliato della relazione annuale di Tronox Brazil e alla ripartizione delle singole voci di costo che compongono le SGAV, quali riportate nella relazione, la Commissione ha riconosciuto di poter ragionevolmente concludere che i costi di trasporto (Fretes/Transportes de Cargas), come elencati nella relazione, rientravano nelle spese di vendita. |
(171) |
In conclusione, le SGAV di Tronox Brazil, utilizzate nella determinazione del valore normale, sono state adeguate dal 5,9 % al 4,24 %. |
3.2.2. Prezzo all’esportazione
(172) |
Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 243 a 246 del regolamento provvisorio. |
(173) |
In risposta alle osservazioni di LB, la Commissione ha accettato una richiesta di modifica della base su cui applicare gli adeguamenti per tenere conto delle SGAV e del profitto teorico a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per l’operatore commerciale del Regno Unito («BEL UK») quando sostiene costi normalmente a carico dell’importatore. |
3.2.3. Confronto
(174) |
La Commissione ricorda che l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base impone alla Commissione di effettuare un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e di tenere conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso in esame, la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione. Come spiegato più avanti, ove opportuno si è provveduto ad adeguare il valore normale e il prezzo all’esportazione al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. |
(175) |
Come illustrato ai considerando da 239 a 242 del regolamento provvisorio, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi relativi alle SGAV e ai profitti, che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Come spiegato ai considerando 170 e 171, alla luce degli elementi di prova positivi attestanti che il tasso di SGAV utilizzato per stabilire un congruo importo di SGAV allo stadio commerciale franco fabbrica conteneva elementi che non appartengono a tale stadio commerciale, il tasso di SGAV è stato adeguato per tenere conto degli elementi pertinenti. Si è ritenuto che non fossero necessari ulteriori adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. |
(176) |
La Commissione non ha riscontrato motivi per operare adeguamenti al valore normale (ad eccezione dell’adeguamento per l’IVA di cui al considerando 249 del regolamento provvisorio), né tali adeguamenti sono stati richiesti dai produttori esportatori inseriti nel campione. |
(177) |
Al fine di riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto e magazzinaggio, assicurazione, movimentazione e carico e dei dazi doganali. Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: commissioni, costi del credito e spese bancarie. |
(178) |
Per quanto riguarda l’adeguamento per le commissioni, di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, LB ha sostenuto che un adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione di LB HK (in caso di vendita ad acquirenti indipendenti dell’Unione) e un doppio adeguamento al ribasso del prezzo all’esportazione dell’operatore commerciale collegato del Regno Unito («UK») («BEL UK») (sempre in caso di vendita ad acquirenti indipendenti) sono illegali e in ogni caso eccessivi. |
(179) |
Più precisamente, LB ha sostenuto che la Commissione è tenuta a dimostrare che gli adeguamenti effettuati sono necessari per rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione (facendo riferimento, in tale contesto, a una detrazione di talune SGAV degli operatori commerciali collegati che non sono dedotte dal valore normale). Secondo LB, la Commissione non ha spiegato perché il fatto di assumersi la responsabilità del processo di vendita e dei rischi commerciali o il fatto di percepire un rialzo (ricarico), come indicato nel regolamento provvisorio, renda le funzioni degli operatori commerciali di LB analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, in linea con l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LB ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato se gli operatori commerciali di LB formino un’unica entità economica con le entità produttive cinesi o siano uffici interni di vendite all’esportazione. |
(180) |
In primo luogo, come indicato al considerando 252 del regolamento provvisorio, l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è giustificato, in quanto gli operatori commerciali si assumevano la responsabilità del processo di vendita e dei relativi rischi commerciali e percepivano un rialzo per le vendite. |
(181) |
Dalle informazioni fornite da LB e verificate dalla Commissione risulta che gli operatori commerciali collegati svolgono funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. In effetti, la stessa LB ammette che i suoi operatori commerciali collegati svolgono effettivamente funzioni di vendita all’esportazione. Essi commercializzano i prodotti, facilitano la conclusione di contratti, provvedono al cambio di valute e alla gestione dei rischi, si occupano dei contatti con i clienti esistenti e potenziali, organizzano la logistica, gestiscono la documentazione giuridica, procurano e ricevono gli ordini e conducono le trattative di vendita, emettono fatture e assumono i relativi rischi commerciali. La stessa LB ha ammesso che i suoi operatori commerciali collegati svolgono effettivamente funzioni di vendita all’esportazione. Per le funzioni così esercitate entrambi gli operatori commerciali percepivano un rialzo. LB non ha spiegato perché tali funzioni non sarebbero analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da LB in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la Commissione ha fornito indizi concordanti a dimostrazione che gli operatori commerciali di LB svolgevano funzioni paragonabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Inoltre la valutazione di cui sopra indica che la Commissione non considera gli operatori commerciali di LB un’entità economica unica con le entità produttive. In ogni caso, LB non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione né ha chiesto formalmente, prima dell’adozione delle misure provvisorie, il trattamento riservato all’entità economica unica per nessuno degli operatori commerciali di LB. La Commissione ha ricordato che, in termini di onere della prova, «se la Commissione ha fornito indizi concordanti per stabilire che un operatore commerciale collegato a un produttore svolge funzioni paragonabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, spetterà a tale operatore commerciale o a tale produttore fornire elementi di prova per dimostrare che un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non è giustificato.» (18). In altre parole, spetta a LB sostenere e dimostrare che essi costituiscono un’entità economica unica. LB non ha provveduto in tal senso. |
(182) |
In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (19), l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non riguarda solo i rapporti di agenzia commerciale in senso stretto. Al contrario, un adeguamento ai sensi di tale disposizione è previsto anche per quanto riguarda il rialzo percepito persino nel caso in cui le parti non operino sulla base di un rapporto proponente-agente, ma conseguano lo stesso risultato operando come venditore e acquirente (come nel caso di specie). Le entità produttrici di LB e i loro operatori commerciali collegati agiscono in qualità di venditore e acquirente. Gli operatori commerciali acquistano il prodotto in esame e successivamente lo rivendono, percependo un rialzo. Detto rialzo è esplicitamente riconosciuto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base come una forma di «commissione». Tale trasferimento di proprietà agli operatori commerciali collegati implica necessariamente un trasferimento dei rischi commerciali, ma non osta all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
(183) |
Con riferimento al profitto teorico del 6,89 % generato da importatori indipendenti in relazione a un altro prodotto chimico (PVA) e utilizzato nella presente inchiesta al fine di stabilire un prezzo all’esportazione attendibile (cfr. i considerando 246 e 252 del regolamento provvisorio), LB ha sostenuto, a seguito della divulgazione provvisoria e della divulgazione finale delle informazioni, LB HK non svolge le funzioni tipiche di un importatore. Pertanto LB non ritiene che il valore di riferimento di un importatore rifletta il margine di profitto che LB HK potrebbe realizzare. Secondo LB può essere applicato al massimo un adeguamento per tenere conto del profitto effettivo di LB HK, dato il suo coinvolgimento nelle vendite realizzate nell’Unione. |
(184) |
Akzo Nobel ha parimenti sostenuto che il margine di profitto del 6,89 %, portato in deduzione per ciascuna entità commerciale, è eccessivo e dovrebbe essere limitato a una percentuale complessiva del 6,89 % indipendentemente dal numero di operatori commerciali coinvolti; quantomeno, la Commissione dovrebbe utilizzare il margine di profitto del 5 % precedentemente usato nei regolamenti della Commissione del 2007 e del 2014 riguardanti l’industria delle sostanze chimiche (20). |
(185) |
In primo luogo, l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base offre alla Commissione la possibilità di scegliere se utilizzare il margine di profitto effettivo dell’importatore collegato o un margine di profitto teorico, con la sola condizione che tale margine sia adeguato. Applicando l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per analogia con l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), si è ritenuto opportuno utilizzare un equo margine di profitto come base per il calcolo della deduzione a norma di tale disposizione, al fine di evitare eventuali effetti distorsivi derivanti da accordi interni tra il produttore esportatore e gli operatori commerciali collegati. |
(186) |
LB non contesta il fatto che tanto LB HK quanto BEL UK: i) agiscono in qualità di operatori commerciali; ii) sostengono in quanto tali i costi pertinenti; iii) percepiscono un rialzo in ragione delle funzioni che svolgono; iv) generano profitti. È inoltre riconosciuto che entrambi gli operatori commerciali sono collegati al produttore. Pertanto, in linea con la sua prassi consolidata, confermata dal Tribunale (21), la Commissione ha applicato per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e ha utilizzato le SGAV e un margine di profitto teorico basato sul profitto ottenuto da un operatore commerciale/importatore indipendente. |
(187) |
Per quanto riguarda la quantificazione dell’adeguamento, ciò che conta è l’incidenza del ruolo dell’operatore commerciale sul prezzo all’esportazione. Si tratta di stabilire quale sarebbe il prezzo effettivo all’esportazione sulla base di un rapporto in condizioni di libera concorrenza tra l’esportatore e l’operatore commerciale (22). È pacifico che sia LB HK sia BEL UK hanno agito come operatori commerciali di LB. Ne consegue che un margine di profitto di un operatore commerciale/importatore indipendente è un valore di riferimento ragionevole per gli adeguamenti. In altri termini, se LB HK e BEL UK fossero stati indipendenti da LB e le operazioni tra questi due operatori commerciali e LB fossero state effettuate in condizioni di libera concorrenza, è ragionevole supporre che, oltre a coprire le proprie SGAV, le due società avrebbero addebitato a LB un importo equivalente al profitto teorico che un commerciante/importatore operante in questo settore si aspetterebbe di generare. LB non ha spiegato perché tali considerazioni non si applicherebbero a LB HK, tanto più che LB non contesta il fatto che LB HK agisce quale operatore commerciale, percepisce come tale un compenso sotto forma di rialzo e genera profitti. L’utilizzo del profitto effettivo di LB HK, suggerito da LB, è inopportuno a causa del rapporto tra il produttore e l’operatore commerciale, che incide sull’importo del profitto. Inoltre il margine di profitto utilizzato è da collegarsi a un’inchiesta relativamente recente, piuttosto che a informazioni obsolete che risalgono al 2014 o addirittura al 2007 (quali presentate da Akzo Nobel). In aggiunta, nulla nell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base osta a che la Commissione applichi adeguamenti successivi qualora partecipino ulteriori operatori commerciali il cui coinvolgimento, se fosse stato basato su operazioni effettuate in condizioni di libera concorrenza, avrebbe inciso di conseguenza sul prezzo all’esportazione. È pertanto necessario procedere agli adeguamenti per eliminare i fattori incidenti sulla comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Di conseguenza, l’argomentazione di LB e Akzo Nobel doveva necessariamente essere respinta. |
(188) |
In risposta alla divulgazione provvisoria e alla divulgazione finale delle informazioni, LB ha sostenuto che per la partecipazione di BEL UK alle vendite nell’UE si dovrebbe utilizzare una base diversa dal margine di profitto di un importatore indipendente stabilito nell’inchiesta sul PVA (6,89 %). In particolare, LB ha sostenuto che l’adeguamento per tenere conto dell’«equo profitto» di BEL UK in relazione alle vendite nell’UE dovrebbe basarsi sul margine di profitto mediano accertato da un terzo professionista nell’ambito di uno studio comparativo in cui siano esaminati i margini di profitto nell’arco di più anni di varie società che svolgono funzioni analoghe a quelle di BEL UK. Secondo le osservazioni presentate da LB a seguito della divulgazione finale delle informazioni, ciò che conta sono le funzioni svolte e non i prodotti venduti. LB ha inoltre sostenuto che l’omissione da parte della Commissione di confrontare le attività di BEL con quelle dell’importatore di PVA e il fatto che siano stati utilizzati solo i dati provenienti da un’unica fonte e datati oltre quattro anni fa rendevano irragionevole il valore di riferimento della Commissione. |
(189) |
Come indicato al considerando 185, quando applica adeguamenti rispettivamente a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, e dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nella scelta tra il margine di profitto effettivo dell’importatore collegato e un margine di profitto teorico, con la sola condizione che il margine sia adeguato nel caso di un operatore commerciale/importatore che commercializza il prodotto in esame o prodotti simili. Inoltre è prassi costante della Commissione utilizzare, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 9, o dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, un margine di profitto basato sul profitto realizzato da un importatore indipendente. Sebbene le funzioni svolte (ossia l’attività di importazione) costituiscano una considerazione fondamentale nella scelta del valore di riferimento per un equo profitto, è altrettanto importante che la Commissione individui gli importatori attivi nello stesso settore industriale (se non lo stesso prodotto). Inoltre i dati sul profitto per gli importatori indipendenti di PVA inclusi nel campione sono stati prodotti ai fini di un’inchiesta di difesa commerciale e sono stati debitamente controllati e verificati dalla Commissione. Anche se il profitto utilizzato risale a quattro anni fa, ciò non rende irragionevole il valore di riferimento. In ogni caso LB non ha spiegato perché lo sarebbe stato. Il documento cui fa riferimento il gruppo LB è una relazione interna, redatta specificamente per LB, che riguarda anche società di settori diversi da quello chimico e che prende in considerazione anche società con redditività negativa, il che pregiudica il principio dell’equo margine applicato dalla Commissione nella scelta del profitto teorico. Inoltre, pur cercando di ridurre il margine di profitto e quindi il suo margine di dumping, in nessun momento LB ha spiegato, sulla scorta di prove concrete, perché il margine di profitto rilevato in una recente inchiesta ed effettivamente generato da un operatore commerciale che commercializza prodotti chimici non dovrebbe essere considerato equo. L’argomentazione del gruppo LB è stata pertanto respinta. |
(190) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LB ha sostenuto che, prima di poter adeguare il rialzo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, la Commissione ha l’obbligo di dimostrare che detto rialzo è influenzato dal rapporto tra gli operatori commerciali di LB, da un lato, e le entità produttive di LB, dall’altro (ossia non sussistono condizioni di libera concorrenza). Inoltre, secondo LB, qualsiasi adeguamento del rialzo dovrebbe essere adattato alle funzioni svolte da tali entità e, pertanto, collegato alle spese da esse sostenute. LB ha inoltre sostenuto, facendo riferimento alla metodologia utilizzata nelle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, che il rialzo di LB HK e di BEL è conforme alle condizioni di libera concorrenza. |
(191) |
Come indicato al considerando 187, sul profitto effettivo generato dagli operatori commerciali di LB incide il rapporto con le entità produttrici di LB. Infatti, come confermato nella sentenza Çolakoğlu, il principio di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, secondo il quale «[q]uando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente», deve poter essere applicato anche per quantificare l’importo della commissione da detrarre dal prezzo all’esportazione al fine di non privare di effetto utile l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base (23). Pertanto il profitto effettivo generato non riflette la remunerazione adeguata per il servizio prestato in condizioni di libera concorrenza. Si fa inoltre riferimento alla valutazione della Commissione di cui ai considerando da 185 a 189. Per quanto riguarda la correlazione tra il numero di funzioni svolte e l’adeguamento del rialzo, il regolamento di base non impedisce alla Commissione di applicare lo stesso adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per gli operatori commerciali che prestano servizi in misura variabile. Gli operatori commerciali di LB non sono tenuti a svolgere le stesse funzioni o la stessa gamma di funzioni. Il fatto che il ruolo di LB HK sia in alcuni casi più limitato (ad esempio quando rivende a BEL, piuttosto che direttamente ad acquirenti indipendenti) non inficia l’applicazione dello stesso utile fittizio sia per LB HK che per BEL, a condizione che entrambi gli operatori commerciali svolgano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni (come avviene nel caso di specie). Va infine osservato che la valutazione della Commissione in questo caso non si basa sulle linee guida dell’OCSE, utilizzate a fini fiscali piuttosto che nell’ambito delle inchieste di difesa commerciale. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(192) |
Per quanto riguarda l’adeguamento per l’IVA nella determinazione del valore normale, LB ha sostenuto che la Commissione ha omesso la base giuridica per l’adeguamento e non ha fornito elementi di prova o spiegazioni circa il motivo per cui fosse necessario garantire la comparabilità dei prezzi. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LB ha ribadito che la Commissione non ha fornito elementi di prova a sostegno dell’adeguamento effettuato. In primo luogo, come risulta dal regolamento provvisorio, segnatamente dalla sezione 3.6, l’adeguamento per l’IVA è effettuato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (più specificamente a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k)). La Commissione ha ulteriormente approfondito la questione dell’adeguamento e ha esposto il proprio ragionamento nella sezione 4.3.6 dell’allegato 2 (dal titolo «Dumping calculations and information on the methodology used» (Calcoli del dumping e informazioni sulla metodologia utilizzata)) del documento di comunicazione preventiva. L’adeguamento è effettuato per una differenza nel rimborso dell’IVA tra le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione (è in vigore un rimborso pari a zero dell’IVA dovuta sulle vendite all’esportazione). L’argomentazione di LB è stata pertanto respinta. |
3.2.4. Margini di dumping
(193) |
Come descritto ai considerando 164, 171 e 173, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate la Commissione ha rivisto i margini di dumping. |
(194) |
Secondo quanto affermato dal denunciate a seguito del regolamento provvisorio, l’accertamento di un margine di dumping provvisorio inferiore per Anhui Gold Star ha dimostrato che Anhui ha venduto il TiO2 a prezzi notevolmente più elevati sul mercato interno rispetto a LB. |
(195) |
Si rileva che nel caso di specie si applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e che pertanto il valore normale per i produttori esportatori inseriti nel campione è calcolato non con riferimento ai prezzi praticati sul mercato interno della Cina, bensì in base ai costi di sostituzione in un paese rappresentativo (nel caso di specie il Brasile) a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
(196) |
Il denunciante ha inoltre messo in dubbio il coinvolgimento di tutte le società collegate nell’inchiesta e si è chiesto se il rapporto tra le società possa avere inciso sul calcolo del margine di dumping. |
(197) |
È prassi costante della Commissione esaminare la struttura dei costi delle singole società esportatrici inserite nel campione e tenerne conto al momento di determinare la base per il calcolo del valore normale, stabilendo tra l’altro se e in quale misura le materie prime siano acquistate presso terzi o parti collegate o siano prodotte internamente, oppure quali fattori produttivi iniziali siano utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame. |
(198) |
Infine, il denunciante ha chiesto di chiarire se i dazi istituiti per il gruppo Anhui Gold Star saranno estesi ad altri produttori di TiO2 di un gruppo CNNC più vasto, di cui Anhui fa parte. Come indicato al considerando 199 del presente regolamento, il dazio individuale dell’11,4 % è istituito per i due produttori esportatori del gruppo Anhui Gold Star (che effettivamente fa parte di un gruppo societario più ampio di proprietà di CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD), ossia Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd. e ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE TRADING COMPANY LIMITED e non è esteso ad altri produttori esportatori, collegati o meno alle suddette società del gruppo Anhui Gold Star. |
(199) |
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione
(200) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 261 e 262 del regolamento provvisorio. |
4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(201) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 263 a 268 del regolamento provvisorio. |
4.3. Consumo dell’Unione
(202) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 266 a 272 del regolamento provvisorio. |
4.4. Importazioni dal paese interessato
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(203) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 273 a 275 del regolamento provvisorio. |
(204) |
CNCIA ha contestato le risultanze della Commissione secondo cui il calo dei volumi delle importazioni osservato nel 2021 è da ricondurre a circostanze straordinarie connesse al trasporto marittimo internazionale, sostenendo che la Commissione non ha fornito elementi di prova a tale riguardo. CNCIA ha ribadito tale argomentazione nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, aggiungendo che in alcune recenti inchieste (24) i volumi delle importazioni dalla Cina nell’UE sono aumentati drasticamente nel 2021 e che anche i volumi delle esportazioni dell’industria dell’Unione sono aumentati nel 2021. |
(205) |
La Commissione ha ricordato che il 2021 ha risentito di perturbazioni significative nelle catene di approvvigionamento internazionali, dovute alla chiusura dei porti e alla conseguente carenza di container; tali perturbazioni hanno peraltro provocato un aumento dei costi del trasporto marittimo, che sono cresciuti di vari ordini di grandezza. Tale aumento è proseguito nel 2022 ed è stato accompagnato da un calo dei volumi delle importazioni di molti prodotti. |
(206) |
La Commissione è già giunta a tali conclusioni in casi recenti (25); peraltro anche il denunciante e Siegwerk hanno formulato identiche osservazioni nel caso di specie. Dall’altro lato, CNCIA non ha fornito alcuna spiegazione alternativa per questo calo del volume delle importazioni rispetto a tutti gli altri anni in cui tale valore è costantemente aumentato. |
(207) |
La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione e ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 276 e 277 del regolamento provvisorio. |
4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(208) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 278 a 281 del regolamento provvisorio. |
(209) |
Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, AkzoNobel ha affermato che tale regolamento provvisorio non chiarisce se la Commissione si sia conformata alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che le impone di calcolare l’undercutting e l’underselling allo stesso stadio commerciale (26). |
(210) |
A tale proposito la Commissione ha fatto riferimento al considerando 283 del regolamento provvisorio, in cui ha specificato che i calcoli sono stati effettuati allo stesso stadio commerciale, come illustrato ai considerando 247, 248 e 249 di tale regolamento provvisorio. La Commissione ha inoltre effettuato una serie di calcoli alternativi, senza applicare l’adeguamento per tenere conto delle SGAV e dei profitti dei produttori esportatori di cui all’articolo 2, paragrafo 9; anche tali calcoli hanno evidenziato margini significativi di undercutting e di underselling. |
(211) |
La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 282 e 283 del regolamento provvisorio. |
(212) |
AkzoNobel ha inoltre espresso disaccordo con le conclusioni della Commissione relative alla contrazione e alla depressione dei prezzi, sostenendo che la Commissione dovrebbe rilevare che non vi è alcuna contrazione o depressione dei prezzi. |
(213) |
In base a quanto affermato in primo luogo da AkzoNobel, la Commissione ha concluso che esiste una depressione dei prezzi «solo perché i prezzi sono diminuiti del 4 % dal 2022 al [periodo dell’inchiesta]», mentre «ha ignorato che i prezzi sono aumentati del 35 % dal 2020 al 2022 e del 31 % dal 2020 al [periodo dell’inchiesta]». |
(214) |
In secondo luogo, per AkzoNobel il fatto che nella denuncia non fosse asserita l’esistenza di una contrazione dei prezzi mette in dubbio la conclusione della Commissione riguardante la contrazione dei prezzi. |
(215) |
Infine, AkzoNobel ha sostenuto che in ogni caso la Commissione non ha provveduto a valutare, come previsto dalle norme dell’OMC, se un’eventuale contrazione dei prezzi fosse da attribuire alle importazioni cinesi (27). |
(216) |
La Commissione ha ritenuto che le suddette argomentazioni di AkzoNobel fossero prive di fondamento. |
(217) |
In primo luogo, il fatto che nella denuncia non si accenni alla contrazione dei prezzi non significa che tale contrazione dei prezzi non si sia verificata. Come spiegato al considerando 316, in combinato disposto con i considerando 285 e 308 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che nel periodo in esame si è verificata una contrazione dei prezzi dovuta alla concomitanza di diversi fattori:
|
(218) |
La Commissione ha pertanto constatato l’esistenza di una contrazione dei prezzi e ha valutato il nesso di causalità con le importazioni cinesi. |
(219) |
In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da AkzoNobel, la Commissione non ha concluso che vi fosse una depressione dei prezzi nel periodo dell’inchiesta solo perché i prezzi dell’industria dell’Unione erano diminuiti tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta. |
(220) |
Come indicato al considerando 316 e ai considerando 286, 308 e 309 del regolamento provvisorio, e alla luce dei fattori di cui al considerando 217, la Commissione ha concluso che vi è stata una depressione dei prezzi, in quanto:
|
(221) |
La Commissione ha pertanto respinto le osservazioni di AkzoNobel in quanto prive di fondamento e ha confermato i considerando da 284 a 286 del regolamento provvisorio. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni generali
(222) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 287 a 291 del regolamento provvisorio. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
(223) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 292 a 296 del regolamento provvisorio. |
4.5.2.2.
(224) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 297 a 299 del regolamento provvisorio. |
4.5.2.3.
(225) |
In assenza di osservazioni, si conferma il considerando 300 del regolamento provvisorio. |
4.5.2.4.
(226) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 301 a 303 del regolamento provvisorio. |
4.5.2.5.
(227) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 304 e 305 del regolamento provvisorio. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
(228) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 306 e 307 del regolamento provvisorio. Dopo aver esaminato le osservazioni di AkzoNobel in merito alla contrazione e alla depressione dei prezzi di cui nella sezione 4.4.2, la Commissione ha confermato i considerando 308 e 309 del regolamento provvisorio. |
4.5.3.2.
(229) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 310 e 311 del regolamento provvisorio. |
4.5.3.3.
(230) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 312 e 313 del regolamento provvisorio. |
4.5.3.4.
(231) |
La Commissione ha corretto un errore materiale nei dati riportati nella tabella 11 del regolamento provvisorio per quanto riguarda il flusso di cassa dell’industria dell’Unione durante il PI. In effetti, nel PI il flusso di cassa è stato pari a – 42,3 milioni di EUR anziché – 4,3 milioni di EUR. Ad ogni modo, nella tabella 11 del regolamento provvisorio i dati indicizzati che mostrano l’andamento del flusso di cassa nel periodo in esame erano esatti. |
(232) |
Il valore corretto del flusso di cassa è riportato nella tabella che segue. Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(233) |
Questo errore materiale non incide sulle conclusioni di cui alla sezione 4.5.3.4 del regolamento provvisorio. |
(234) |
Alla luce della suddetta modifica apportata alla tabella 11, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando da 314 a 322 del regolamento provvisorio. |
4.6. Conclusioni relative al pregiudizio
(235) |
Nelle sue osservazioni CNCIA ha sostenuto che l’industria dell’Unione non subiva un pregiudizio notevole e che gli indicatori di pregiudizio di cui al regolamento provvisorio non tracciavano un quadro negativo dell’industria dell’Unione. CNCIA ha ribadito tale argomentazione nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. |
(236) |
A tale proposito CNCIA ha sostenuto che, nonostante il calo registrato in relazione a taluni indicatori di pregiudizio, come la produzione, l’industria dell’Unione è stata in grado di mantenere una forte posizione sul mercato dell’Unione e ha perso solo pochi punti percentuali di quota di mercato. |
(237) |
CNCIA ha inoltre sostenuto che il calo della redditività dei produttori dell’Unione nel PI è stato solo temporaneo, giacché era dovuto al netto aumento dei costi di produzione associato a una forte flessione della domanda che ha impedito all’industria dell’Unione di trasferire l’aumento dei costi sui consumatori. |
(238) |
CNCIA ha inoltre fatto riferimento ad alcuni degli indicatori di pregiudizio e li ha esaminati singolarmente, sostenendo che il calo è stato limitato o dovuto a fattori diversi dalle importazioni cinesi. |
(239) |
La Commissione ricorda che, nella sua analisi del pregiudizio, ha esaminato tutti gli indicatori di pregiudizio singolarmente e nel loro complesso. In particolare, ha riscontrato un undercutting dei prezzi compreso tra il 14 % e il 15,3 %, come indicato al considerando 283 del regolamento provvisorio. Ha inoltre constatato che i prezzi allo sbarco cinesi erano persino inferiori al costo medio di produzione dell’industria dell’Unione sia nel 2020 sia nel periodo dell’inchiesta (considerando 342 del regolamento provvisorio). |
(240) |
Inoltre tutti i principali indicatori di pregiudizio hanno seguito un andamento negativo: la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono crollati nel PI. Nel periodo in esame il volume di produzione è diminuito del 31 %, il volume delle vendite è sceso del 25 % e anche la quota di mercato, l’occupazione e la produttività hanno registrato una flessione. Sulla base della valutazione effettuata e descritta nel regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(241) |
Nessuna delle argomentazioni presentate da CNCIA ha messo in discussione la conclusione di cui sopra. La Commissione conferma pertanto le risultanze di cui ai considerando da 323 a 337 del regolamento provvisorio. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(242) |
Le parti interessate hanno sostenuto che non era possibile giungere a risultanze valide quanto al nesso di causalità tra la presenza di importazioni di TiO2 dalla Cina, asseritamente oggetto di dumping, e il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, in quanto diversi fattori, che non rispecchiano la normale realtà del mercato, hanno influito sul periodo dell’inchiesta e sul periodo in esame. |
(243) |
Siegwerk ha sostenuto a tale riguardo che, in primo luogo, la Cina ha notevolmente ridotto le sue esportazioni complessive durante la pandemia di COVID-19 e pertanto l’aumento delle importazioni di TiO2 cinese osservato dopo la fine della pandemia costituiva in realtà una normalizzazione dei volumi degli scambi. In secondo luogo, la domanda nell’Unione è stata superiore alla media durante la pandemia. In terzo luogo, Siegwerk ha sostenuto che, per via dei due fattori precedenti, i produttori dell’Unione hanno operato in una «posizione quasi monopolistica» e hanno potuto realizzare profitti straordinari durante la pandemia. |
(244) |
La Commissione ha osservato di avere esaminato tali elementi nell’analisi degli indicatori di pregiudizio e del nesso di causalità nel regolamento provvisorio. |
(245) |
Nella sezione 4.4.1, al considerando 276 del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che nel corso del 2021 i volumi delle importazioni dalla Cina sono effettivamente diminuiti. La Commissione ha concluso che la causa era riconducibile a perturbazioni generali nei flussi commerciali marittimi dalla Cina registrate in quell’anno per effetto della pandemia di COVID-19. |
(246) |
Analogamente, al considerando 271 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che nel 2020 e nel 2021 la domanda è stata superiore alla media. |
(247) |
La Commissione ha ricordato che proprio grazie alla concomitanza di questi due fattori l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare temporaneamente la propria quota di mercato e la propria redditività nel 2021, quando sia i volumi delle importazioni cinesi sia le quote di mercato cinesi sono diminuiti (28). |
(248) |
La Commissione ha pertanto stabilito nel regolamento provvisorio, nel contesto dell’analisi complessiva di tutti gli indicatori di pregiudizio considerati nel loro insieme, che i due elementi di cui sopra non invalidano le conclusioni sul pregiudizio e sul nesso di causalità. La Commissione ha pertanto respinto le suddette argomentazioni. |
(249) |
CNCIA ha inoltre osservato che i prezzi delle importazioni cinesi nel 2022 erano inferiori solo dell’1,5 % rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, il che non può essere considerato un «undercutting dei prezzi significativo». D’altro canto, nello stesso anno i prezzi delle importazioni dal Messico sono stati inferiori del 65 %. |
(250) |
In via preliminare la Commissione ha osservato che il semplice confronto dei prezzi non può essere considerato un undercutting, in quanto non tiene conto dei tipi di prodotto. In base a quanto rilevato dalla Commissione, pur ammettendo che l’esistenza di prezzi inferiori dell’1,5 % nel 2022 non configuri un undercutting dei prezzi significativo (quod non), la differenza di prezzo è stata assai più rilevante in altri anni, ossia del 6,4 % nel 2020 e del 24,2 % nel periodo dell’inchiesta. Pertanto nel periodo in esame la differenza di prezzo è stata significativa. |
5.2. Effetti di altri fattori
(251) |
Dopo l’adozione del regolamento provvisorio, diverse parti hanno contestato l’analisi del nesso di causalità effettuata dalla Commissione. |
(252) |
CNCIA ha sostenuto che la situazione dell’industria dell’Unione non era dovuta alle importazioni cinesi e che la Commissione non ha esaminato gli altri fattori che hanno inciso sull’industria dell’Unione: le importazioni da paesi terzi, l’aumento dei costi di produzione, la contrazione della domanda e la concorrenza all’interno dell’industria dell’Unione. |
(253) |
Altre parti interessate hanno sostenuto analogamente che la contrazione della domanda e l’aumento dei costi di produzione sono all’origine del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. |
(254) |
Felix, Munksjö e AkzoNobel hanno asserito che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione non riconoscendo che la ciclicità del mercato del TiO2 è una delle cause del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. |
(255) |
Siegwerk ha inoltre elencato altri fattori che hanno influenzato il mercato a partire dalla fine del 2023. Poiché sono emersi dopo il periodo dell’inchiesta, tali fattori non sono pertinenti ai fini dell’analisi retrospettiva della Commissione. Allo stesso tempo, non erano tali da rendere manifestamente inadeguata l’istituzione di dazi antidumping. Tali fattori riguardano principalmente l’evoluzione della domanda di mercato, che la Commissione ha valutato nella sezione 5.2.1. |
(256) |
Inoltre AkzoNobel ha sostenuto che le decisioni di investimento del denunciante hanno effettivamente causato una redditività negativa. AkzoNobel ha fatto riferimento ai dati relativi a investimenti e flussi di cassa nel periodo dell’inchiesta, concludendo che il flusso di cassa negativo di –4,3 milioni di EUR nel periodo dell’inchiesta poteva essere direttamente attribuito all’investimento di 10 milioni di EUR ripartito tra il 2022 e il periodo dell’inchiesta (29). |
(257) |
Tuttavia, come illustrato dalla Commissione ai considerando 231 e 232, il dato relativo al flusso di cassa negativo nel periodo dell’inchiesta, pari a –4,3 milioni, è frutto di un errore materiale nel regolamento provvisorio. Il calo effettivo del flusso di cassa è stato molto più rilevante, ossia di 50 punti percentuali, e il flusso di cassa dell’industria dell’Unione si è attestato a –42,3 milioni di EUR, come indicato nella suddetta tabella 11 rettificata. |
(258) |
Tale calo del flusso di cassa non può dunque essere attribuito esclusivamente all’investimento di cui sopra. |
(259) |
La Commissione ha preso in esame le altre osservazioni, esposte ai considerando da 252 a 254, nelle sottosezioni pertinenti che seguono. |
5.2.1. Ciclicità del mercato del TiO2
(260) |
Diverse parti interessate hanno formulato osservazioni in merito alle risultanze della Commissione di cui ai considerando da 349 a 358 del regolamento provvisorio. Felix e Munksjö hanno sostenuto che la Commissione non ha preso sufficientemente in considerazione la ciclicità, che è invece una delle caratteristiche fondamentali del mercato del TiO2, e in tal modo è venuta meno all’obbligo ad essa incombente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. |
(261) |
Pur riconoscendo che la ciclicità non è esclusiva del mercato del TiO2, gli utilizzatori sostengono che ne costituisce la caratteristica essenziale, la quale incide sulle dinamiche di tale mercato (fissazione dei prezzi e disponibilità del TiO2, potere contrattuale di varie parti) e incide pertanto sulle prestazioni dei produttori dell’Unione. In caso di flessione dei risultati finanziari in periodi caratterizzati da un calo della domanda, i produttori possono recuperare terreno durante i periodi di crescita del mercato. |
(262) |
AkzoNobel ha presentato osservazioni di tenore analogo. Ha sostenuto che le conclusioni della Commissione, secondo cui la ciclicità non presenta un carattere di unicità per il mercato del TiO2, e dunque non merita «particolare attenzione» (30), e non è possibile «delineare un modello che indichi con certezza quando si verificherà una fase di ripresa o di flessione» (31) per concludere che «la contrazione era destinata a verificarsi nel 2023», non costituiscono motivi validi per respingere l’argomentazione in base alla quale il pregiudizio arrecato ai produttori dell’Unione sarebbe stato causato dal raggiungimento del punto più basso del ciclo. |
(263) |
AkzoNobel ha osservato che la ciclicità, pur non presentando di fatto un carattere di unicità per l’industria del TiO2, era un fattore noto nel settore e la Commissione aveva l’obbligo di valutare in che misura tale fattore avesse arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. L’impossibilità di prevedere in modo accurato il momento in cui si verificherebbe una flessione è irrilevante; tuttavia, come la Commissione stessa ha concluso, dopo «l’impennata della domanda» nel 2020 e nel 2021, «è naturale che anche l’eventuale successivo calo del consumo sarebbe pronunciato». |
(264) |
Come sottolineato da AkzoNobel, ciò ha confermato la propria osservazione secondo cui i risultati dell’industria dell’Unione hanno seguito un andamento ciclico. Pertanto il periodo in esame prescelto e il periodo dell’inchiesta avrebbero evidenziato un andamento negativo anche in assenza di importazioni. AkzoNobel ha ribadito che il denunciante aveva scelto il periodo dell’inchiesta con accortezza, tenendo presente tale elemento, affinché tale periodo coincidesse con il punto più basso di un ciclo. |
(265) |
Molte parti hanno sostenuto in sostanza che l’industria dell’Unione era destinata a registrare scarsi risultati nel periodo dell’inchiesta, evidenziando la natura ciclica del mercato e le previsioni degli analisti di mercato, e che pertanto le importazioni cinesi non hanno arrecato alcun pregiudizio all’industria dell’Unione. |
(266) |
Il denunciante ha contestato tali argomentazioni. Pur riconoscendo l’esistenza della ciclicità, ha evidenziato che i volumi delle importazioni e le quote di mercato cinesi sono cresciuti costantemente nel tempo, iniziando ad aumentare in modo significativo nel 2017. |
(267) |
Il denunciante ha pertanto concluso che l’impatto della ciclicità era trascurabile in quanto, nonostante gli andamenti ciclici, le importazioni cinesi nell’Unione hanno continuato ad aumentare, sia nel precedente periodo di contrazione della domanda, ossia tra il 2017 e il 2018, sia nel periodo dell’inchiesta. |
(268) |
La Commissione ha osservato di aver esaminato in maniera dettagliata se e in che misura la ciclicità potrebbe avere inciso sull’industria dell’Unione e ha concluso che, alla luce di tutte le considerazioni esposte nel regolamento provvisorio, non si può affermare che il pregiudizio sia dovuto esclusivamente alla ciclicità del mercato. |
(269) |
Nelle sue risultanze provvisorie la Commissione ha riconosciuto che il mercato del TiO2 è effettivamente ciclico a livello mondiale (cfr. ad esempio il considerando 355 del regolamento provvisorio). Essa ha tuttavia rilevato che la ciclicità non è specifica del mercato del TiO2, ma che molti mercati attraversano cicli periodici di contrazione ed espansione della domanda (32). Non è dunque stato possibile concludere che la ciclicità sia di per sé sufficiente ad attenuare il nesso di causalità. |
(270) |
La Commissione ha inoltre constatato che, rispetto alle previsioni globali relative al comportamento del mercato del TiO2 elaborate dagli analisti di mercato, su cui le parti interessate si sono basate per affermare che la ciclicità è la causa principale del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione (33), il mercato dell’Unione (come pure il mercato mondiale) è stato in realtà influenzato da varie circostanze straordinarie (34). Tali circostanze hanno determinato per il mercato dell’Unione uno scostamento da dette previsioni (35); pertanto non era realistico attendersi, come asserito, che la prevista flessione si sarebbe verificata nel 2023 in modo da determinare esattamente il livello di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta (36). |
(271) |
Le summenzionate circostanze hanno invece inciso sul comportamento del ciclo di mercato nell’Unione. Pertanto, sebbene la Commissione abbia riconosciuto che una flessione era probabilmente destinata a verificarsi, il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato troppo accentuato per poter essere attribuito con precisione alla ciclicità e la situazione del mercato dell’Unione doveva essere esaminata da una prospettiva più ampia e non soltanto in un’ottica di ciclicità. |
(272) |
Come riconosciuto dalla Commissione al considerando 388 del regolamento provvisorio, il calo della domanda nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta (sia esso dovuto o meno a una prevista fase ciclica discendente) ha effettivamente complicato la situazione dell’industria dell’Unione. Nondimeno tale fattore (considerato isolatamente o in associazione ad altri fattori, come l’aumento dei costi di produzione) non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio. |
(273) |
Come spiegato al considerando 389 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Cina sono aumentate durante tutto il periodo in esame. Per di più, persino nel mercato in contrazione del 2022 e nel periodo dell’inchiesta, quando i volumi delle importazioni da quasi tutti gli altri paesi terzi e i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione erano in calo, i volumi delle importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare e a guadagnare quote di mercato. Come già concluso al considerando 361 del regolamento provvisorio, in un mercato in contrazione non ci si aspetterebbe un simile andamento. |
(274) |
A sostegno dell’argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato causato dal raggiungimento del punto più basso di un ciclo congiunturale che è coinciso con il periodo dell’inchiesta, e dal quale l’industria dell’Unione stava ormai uscendo, AkzoNobel ha presentato relazioni pubbliche sugli utili a livello mondiale di Tronox Holdings plc («Tronox Holdings») (37) e di Kronos Worldwide, Inc. («Kronos Worldwide») (38) a partire dal primo trimestre del 2024. |
(275) |
Da tali relazioni emerge che Kronos Worldwide ha dichiarato profitti per 23,4 milioni di USD nel primo trimestre del 2024 e registrato un aumento dell’utilizzo degli impianti pari a 11 punti percentuali e un incremento dei volumi delle vendite del 15 % nel primo trimestre del 2024 rispetto al primo trimestre del 2023. La relazione di Tronox Holdings ha evidenziato un aumento dei volumi di vendita del 18 % nel primo trimestre del 2024 rispetto al quarto trimestre del 2023, sottolineando i buoni risultati ottenuti in Europa, e un margine EBITDA (39) del 16,9 % a livello mondiale. Inoltre la stessa AkzoNobel ha citato la relazione di Tronox Holdings, affermando che tale aumento della domanda è indicativo di una prima fase di ripresa. |
(276) |
La Commissione ha osservato in via preliminare di non raccogliere dati sull’industria dell’Unione relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta nell’ambito di un’analisi del pregiudizio notevole; ha inoltre aggiunto che ai fini di tale analisi non può considerare come pertinenti i dati finanziari non verificati riguardanti attività diverse dal TiO2 (40) e società collegate al di fuori dell’Unione. |
(277) |
Tuttavia, alla luce delle affermazioni di AkzoNobel, la Commissione ha nondimeno esaminato le relazioni finanziarie pubblicamente disponibili relative al primo semestre del 2024 di Tronox Holdings e Kronos Worldwide a livello mondiale. Essa ha inoltre esaminato le relazioni riferite al primo semestre del 2024 di Grupa Azoty Zakłady Chemiczne «Police» S.A. («Police») e Cinkarna metalurško kemična industrija Celje, d.d. («Cinkarna»), considerando che tali produttori dell’Unione gestiscono impianti di TiO2 solo nell’Unione e che le loro relazioni finanziarie erano pubblicamente disponibili. |
(278) |
A tale riguardo la Commissione ha osservato che, sebbene nel primo trimestre del 2024 il margine EBITDA di Tronox Holdings possa effettivamente essere stato elevato, la propria analisi nella tabella 11 si concentra sul reddito ante imposte per determinare il margine di profitto netto, ragion per cui l’EBITDA è un elemento di raffronto inadeguato. Ad ogni modo, anche esaminando l’evoluzione del margine EBITDA di Tronox Holdings su base annua tra il 2023 e il 2024, si osserva un calo tanto nel primo quanto nel secondo trimestre. Ciò non è indicativo di una ripresa nel 2024 rispetto al periodo dell’inchiesta, contrariamente a quanto sostenuto da AkzoNobel. |
(279) |
Inoltre gli utili al lordo delle imposte di Tronox Holdings si sono attestati a 2 milioni di USD nel primo trimestre del 2024 (41), rispetto a 34 milioni di USD nel primo trimestre del 2023, con una diminuzione significativa su base annua. Per contro, nel secondo trimestre tale valore è leggermente aumentato, passando da 53 milioni nel secondo trimestre del 2023 a 55 milioni nel secondo trimestre del 2024. Ciononostante, in percentuale delle vendite nette, tale dato si traduce in un utile ante imposte dello 0,2 % nel primo trimestre del 2024 e del 6,7 % nel secondo trimestre del 2024, rispetto al 4,8 % nel primo trimestre del 2023 e al 6,7 % nel secondo trimestre del 2023. Ciò dimostra che la situazione della redditività è rimasta semmai invariata per Tronox Holdings a livello mondiale. |
(280) |
Kronos Worldwide ha effettivamente registrato risultati migliori. I dati semestrali (42) indicano che nel primo semestre del 2024 Kronos Worldwide ha contabilizzato utili ante imposte per un importo di 39,6 milioni di USD, rispetto a una perdita di 34,4 milioni di USD nel primo semestre del 2023. Ciò si traduce in un margine di profitto ante imposte pari al 4 % nel primo semestre del 2024, rispetto a una perdita di -4 % registrata nel primo semestre del 2023. |
(281) |
Police, d’altro canto, ha dichiarato perdite al lordo delle imposte pari a –10,12 % in percentuale del fatturato nel primo semestre del 2024 (43) (dunque persino più consistenti rispetto al dato registrato nel primo semestre del 2023, ossia -5 %), mentre Cinkarna ha dichiarato profitti netti in percentuale del fatturato pari al 7,38 % (44) (valore pressoché identico al 7,30 % registrato l’anno precedente). Nessuno di questi elementi è indicativo di una ripresa, contrariamente a quanto sostenuto da AkzoNobel. |
(282) |
Nelle rispettive relazioni finanziarie, Police e Cinkarna hanno indicato un aumento dei volumi di vendita, rispettivamente pari al 20 % e al 5 %. Entrambi i produttori si collocano tra i più piccoli dell’Unione, ma rappresentano ciascuno circa il [3-8] % della capacità produttiva dell’Unione. Tronox Holdings e Kronos Global (società madri di due produttori dell’Unione che sono stati inseriti nel campione tra l’altro per via delle loro dimensioni) hanno dichiarato un aumento del volume delle vendite a livello mondiale pari, rispettivamente, all’11 % e al 15 %. La Commissione non dispone tuttavia di informazioni specifiche sull’evoluzione dei volumi delle vendite di Tronox e Kronos nell’Unione. |
(283) |
La Commissione ha pertanto concluso che i dati disponibili relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta non indicano nel 2024 una cessazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, nonostante un possibile incremento della domanda nel mercato del TiO2 e sebbene Kronos Worldwide stesse ottenendo risultati migliori a livello globale rispetto al periodo dell’inchiesta. Inoltre tali dati non rendono manifestamente inadeguata l’istituzione dei dazi antidumping proposti (45). |
5.2.2. Domanda nel mercato dell’Unione
(284) |
Poiché la contrazione della domanda è già stata trattata nella sezione 5.2.1, alla luce di tali considerazioni e in assenza di ulteriori osservazioni in senso contrario, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 359 a 365. |
5.2.3. Aumento dei costi di produzione
(285) |
Siegwerk ha inoltre asserito che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha provocato un netto aumento dei costi dell’energia nell’Unione, mentre la conseguente inflazione ha causato un calo della domanda di TiO2. Gli stessi fattori hanno anche determinato un’impennata dei costi di produzione che ha reso il TiO2 dell’Unione più costoso del TiO2 cinese. |
(286) |
La Commissione ha tenuto conto di tali elementi nella propria analisi del pregiudizio e del nesso di causalità (46). Essa ha pertanto respinto tali argomentazioni. |
(287) |
CNCIA ha contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 383 del regolamento provvisorio, secondo cui l’aumento del costo di produzione era globale e ha colpito tutti gli operatori del mercato in misura analoga, come dimostra l’aumento dei prezzi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina. |
(288) |
CNCIA ha sostenuto che, in tale considerando, la Commissione non è riuscita a separare e distinguere adeguatamente l’effetto dell’aumento del costo di produzione sull’industria dell’Unione dagli effetti delle importazioni cinesi e che, in ogni caso, la Commissione avrebbe invece dovuto considerare la diversa misura in cui i vari operatori del mercato potrebbero avere risentito di tali aumenti dei costi. |
(289) |
La Commissione ha chiarito a tale riguardo che l’aumento globale del costo di produzione, in particolare della principale materia prima, il minerale di ilmenite, avrebbe colpito tutti gli operatori del mercato. In altri termini, tale aumento dei costi non era un elemento che riguardava specificamente la sola industria dell’Unione, dunque non era tale da attenuare il nesso di causalità. |
(290) |
Allo stesso tempo, né i produttori esportatori né CNCIA presentano elementi di prova attestanti che altri operatori del mercato, come i produttori esportatori cinesi, sono stati colpiti in misura diversa. |
(291) |
Secondo quanto sostenuto da CNCIA nelle sue osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni, la Commissione ha erroneamente concluso che la ciclicità della domanda e l’aumento dei costi di produzione, che erano fattori non specifici del mercato del TiO2, non attenuavano il nesso di causalità. A tale riguardo, CNCIA ha affermato che per influenzare il nesso di causalità non era necessario che un fattore presentasse un carattere di unicità per l’industria dell’Unione. La Commissione ricorda di aver analizzato in dettaglio tutte le argomentazioni relative alla ciclicità del mercato del TiO2 ai considerando da 349 a 358 del regolamento provvisorio e ai considerando da 260 a 283 del presente regolamento. La Commissione ha inoltre analizzato in dettaglio tutte le argomentazioni relative all’aumento dei costi di produzione ai considerando da 381 a 384 del regolamento provvisorio e ai considerando da 285 a 290 del presente regolamento. Essa rammenta la sua conclusione di cui al considerando 383, secondo cui l’aumento dei costi di produzione, in particolare il prezzo della principale materia prima, il minerale di ilmenite, era globale e ha colpito tutti gli operatori del mercato; pertanto non era specifico per l’industria dell’Unione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da CNCIA, tale risultanza non può essere interpretata come una conclusione generale sulla necessità che, per influenzare il nesso di causalità, un fattore presenti un carattere di unicità per l’industria dell’Unione. |
(292) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui sopra e ha confermato la propria conclusione secondo cui l’aumento dei costi di produzione non ha attenuato il nesso di causalità. |
5.2.4. Importazioni da paesi terzi
5.2.4.1.
(293) |
Per quanto riguarda le conclusioni della Commissione di cui ai considerando 366 e 367 del regolamento provvisorio, secondo quanto sostenuto da Felix e Munksjö il fatto che gli impianti di produzione del TiO2 ubicati nel Regno Unito siano di proprietà di Tronox e Venator non significa che essi non siano in concorrenza con altri produttori dell’Unione. |
(294) |
In relazione agli stessi considerando, CNCIA ha sostenuto che, se i produttori del Regno Unito non sono in concorrenza con l’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, le importazioni dal Regno Unito nell’Unione dovrebbero essere considerate «importazioni di merci di produzione propria» dell’industria dell’Unione ed essere pertanto incluse nella quota di mercato dell’industria dell’Unione. |
(295) |
Felix e Munksjö hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha l’obbligo di esaminare se «le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell’Unione nonché la concorrenza tra gli stessi» possano avere causato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(296) |
La Commissione ha chiarito che ai considerando da 366 a 373 del regolamento provvisorio era stato esaminato se le importazioni da paesi terzi, comprese le importazioni dal Regno Unito, possano avere contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. A tale riguardo la Commissione ha concluso che il prezzo medio delle importazioni dal Regno Unito nell’Unione era il più elevato tra tutte le importazioni da paesi terzi nell’Unione, notevolmente superiore ai prezzi cinesi e persino superiore ai prezzi di vendita dell’Unione tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta; pertanto tali importazioni non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(297) |
Per quanto riguarda le argomentazioni di cui al considerando 294, la Commissione rileva che il concetto di «importazione di merci di produzione propria» esula dal regolamento di base e che i prodotti fabbricati in un paese terzo non possono essere considerati come fabbricati dai produttori dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui le importazioni dal Regno Unito dovrebbero essere aggiunte alla quota di mercato dell’industria dell’Unione. |
(298) |
A tale riguardo la Commissione ha ricordato di aver già stabilito al considerando 367 del regolamento provvisorio che i prezzi delle importazioni dal Regno Unito erano superiori ai prezzi delle importazioni cinesi. Peraltro i prezzi delle importazioni dal Regno Unito erano i più elevati tra tutte le importazioni da paesi terzi e persino superiori ai prezzi dell’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame, tranne che nel 2020. |
(299) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, CNCIA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui le importazioni dal Regno Unito sono state effettuate dagli stessi produttori dell’Unione e dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della valutazione degli indicatori di pregiudizio. CNCIA ha inoltre ribadito la sua argomentazione secondo cui l’industria dell’Unione potrebbe aver trasferito la sua produzione verso i propri siti di produzione nel Regno Unito e in altri paesi terzi e che tale trasferimento potrebbe potenzialmente incidere sugli indicatori di pregiudizio riguardo alla sua attività nell’UE e spiegare il calo del volume di produzione e dell’utilizzo degli impianti. CNCIA non ha fornito elementi di prova a sostegno di tale ipotesi. |
(300) |
Inoltre, secondo quanto da essa affermato, la Commissione ha tenuto conto delle «importazioni di merci di produzione propria» nell’inchiesta sui veicoli elettrici a batteria (47), operando una distinzione tra le importazioni di «marchi cinesi» e quelle dei produttori dell’Unione, nonché nell’inchiesta relativa al polietilene tereftalato (PET) dalla Cina (48) (PET), adeguando la quota di mercato dell’industria dell’Unione per tenere conto delle importazioni effettuate da un produttore dell’Unione. In base a quanto sostenuto da CNCIA, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto anche l’importanza di considerare le importazioni dell’industria dell’Unione nel definire l’industria dell’Unione (49). |
(301) |
A tale riguardo, la Commissione ricorda innanzitutto di aver valutato l’effetto delle importazioni dal Regno Unito e da altri paesi terzi ai considerando da 367 a 373 del regolamento provvisorio e ha concluso che esse non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Per quanto riguarda le inchieste precedenti e la sentenza della Corte di giustizia invocata da CNCIA e menzionata al considerando 300, in tali casi le importazioni effettuate dai produttori dell’Unione provenivano dal paese interessato dall’inchiesta e non da altri paesi terzi e sono state prese in considerazione per valutare l’impatto e la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato. Nella presente inchiesta la questione è diversa; infatti l’industria dell’Unione non importa il TiO2 dalla Cina e pertanto non è necessario operare una distinzione tra le importazioni effettuate dall’industria dell’Unione e il resto delle importazioni. |
(302) |
Per quanto riguarda l’ipotesi di CNCIA circa il trasferimento strategico della produzione da parte dell’industria dell’Unione, secondo cui quest’ultima avrebbe ridotto la produzione presso i propri impianti dell’UE e aumentato la produzione nel Regno Unito al fine di importare tali volumi nell’UE, la Commissione osserva che il volume delle importazioni dal Regno Unito nell’UE è diminuito quasi della metà durante il periodo in esame e che anche la quota di mercato è diminuita, mentre il prezzo medio era il più elevato fra tutte le importazioni; pertanto tale affermazione non è suffragata da elementi di prova. Inoltre l’ipotesi stessa non è stata sostenuta da alcun elemento di prova. |
(303) |
La Commissione ha pertanto confermato la propria conclusione secondo cui le importazioni dal Regno Unito non hanno attenuato il nesso di causalità stabilito tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.4.2.
(304) |
CNCIA ha sostenuto che la Commissione non ha valutato a sufficienza l’impatto delle importazioni dal Messico sulla situazione dell’industria dell’Unione. A tale riguardo CNCIA ha sottolineato che i prezzi delle importazioni messicane erano notevolmente inferiori ai prezzi cinesi, tranne che nel periodo dell’inchiesta, e per tutto il periodo in esame sono rimasti notevolmente inferiori anche ai prezzi dell’industria dell’Unione; inoltre le importazioni dal Messico (e dagli Stati Uniti) non hanno perso quote di mercato nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2020. CNCIA ha ribadito le stesse argomentazioni nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, senza fornire nuovi elementi di prova per contestare le conclusioni della Commissione. |
(305) |
La Commissione ha ricordato che il volume delle importazioni dal Messico e dagli Stati Uniti è diminuito nel periodo in esame, come indicato al considerando 369 del regolamento provvisorio, e che la loro quota di mercato è rimasta stabile durante il periodo in esame. Il fatto che le importazioni messicane non siano aumentate in termini di volume e che abbiano mantenuto la propria quota di mercato all’8 % nonostante i prezzi bassi praticati durante tutto il periodo in esame, mentre le importazioni cinesi sono aumentate in termini sia di volume sia di quota di mercato, dimostra che le importazioni messicane non possono attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(306) |
In assenza di ulteriori argomentazioni o elementi di prova che dimostrino il contrario, la Commissione ha pertanto confermato la propria conclusione di cui al considerando 373 del regolamento provvisorio, secondo cui le importazioni di TiO2 da paesi terzi non hanno arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. |
5.2.5. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(307) |
CNCIA ha contestato le conclusioni della Commissione di cui al considerando 378 del regolamento provvisorio. Essa ha osservato che, basandosi sull’apertura di un’inchiesta da parte dell’autorità brasiliana competente, per la quale la soglia probatoria è di gran lunga inferiore rispetto a quella necessaria per constatare in maniera definitiva l’esistenza di un dumping pregiudizievole, la Commissione ostacola il diritto di difesa dei produttori esportatori. |
(308) |
CNCIA ha inoltre sostenuto che la conclusione della Commissione secondo cui, data la prossimità geografica della Cina al Giappone e a Taiwan, le esportazioni cinesi di TiO2 potrebbero avere svolto un ruolo nella chiusura degli impianti di TiO2 di questi paesi, è viziata dal punto di vista logico. La prossimità geografica tra i paesi non è un criterio pertinente nelle inchieste antidumping. |
(309) |
La Commissione ha sottolineato che, al considerando pertinente, era esposta una sintesi delle argomentazioni del denunciante, secondo cui le pratiche commerciali sleali dei produttori esportatori cinesi in tutti i mercati rendevano difficile competere anche sui mercati di esportazione, senza giungere a una conclusione su tali argomentazioni. |
(310) |
In realtà, al considerando 90 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che, sotto la spinta del tredicesimo e del quattordicesimo piano quinquennale, già tra il 2016 e il 2020 la capacità di produzione di TiO2 cinese era notevolmente aumentata ed è prevista un’ulteriore espansione della capacità, che è difficile da assorbire sul mercato interno cinese e che incoraggerà i produttori cinesi a esportare. |
(311) |
Infine, dalla presente inchiesta è emerso che i produttori esportatori cinesi attuano pratiche di dumping pregiudizievoli nell’UE. |
(312) |
In ogni caso, anche in assenza di elementi indicanti la possibilità che gli esportatori cinesi stiano attuando pratiche di dumping in altri mercati, tale valutazione delle argomentazioni del denunciante era accessoria rispetto alla conclusione secondo cui l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non è la causa del pregiudizio da essa subito. |
(313) |
Pertanto, in assenza di osservazioni in merito ai considerando da 374 a 377 e 379, la Commissione ha confermato tali considerando e, alla luce del loro contenuto e delle considerazioni di cui sopra, ha mantenuto la propria conclusione di cui al considerando 380. |
5.2.6. Concorrenza all’interno dell’industria dell’Unione
(314) |
CNCIA ha presentato nuove argomentazioni nella fase definitiva, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto esaminare gli effetti che la concorrenza all’interno dell’Unione produce sull’eventuale pregiudizio da essa subito. CNICIA ha fatto riferimento alle dichiarazioni pubbliche rese dai dirigenti dei produttori dell’Unione e ha pubblicato relazioni annuali da cui risulta che gli altri produttori dell’Unione sono i loro principali concorrenti. |
(315) |
La Commissione ha sottolineato a tale riguardo che è normale e prevedibile che sul mercato libero i membri dell’industria dell’Unione siano in competizione tra loro. Tuttavia tale concorrenza non è un elemento tale da compromettere i risultati dell’intera industria dell’Unione: le prestazioni di quest’ultima avranno un andamento variabile da un produttore all’altro. |
(316) |
La Commissione ha inoltre ricordato che è solita esaminare un campione rappresentativo di produttori dell’Unione proprio per comprendere adeguatamente l’andamento dell’industria nel suo complesso nel periodo in esame, in modo da scartare eventuali valori anomali. Nessuna delle parti ha contestato la selezione del campione sostenendo che non fosse rappresentativo della situazione dell’industria dell’Unione. |
(317) |
La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni in quanto prive di fondamento. |
5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità
(318) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, CNCIA ha sostenuto che la Commissione non ha analizzato le sue argomentazioni sull’assenza del nesso di causalità. A tale proposito CNCIA ha ribadito che l’industria dell’Unione non stava subendo un pregiudizio notevole; inoltre, se anche fosse stato riscontrato, il pregiudizio notevole non è stato causato dalle importazioni cinesi di TiO2, bensì dall’impatto cumulativo della contrazione della domanda e del parallelo aumento dei costi di produzione, che avrebbe impedito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi anche in assenza di importazioni cinesi. CNCIA ha inoltre ribadito il riferimento alla decisione della Commissione relativa alle importazioni di alcuni prodotti a base di proteine di soia originari della Cina (50). CNCIA ha altresì riaffermato la sua osservazione secondo cui le importazioni cinesi non costituiscono la causa della contrazione dei prezzi sul mercato interno, come indicato dall’organo d’appello dell’OMC nella relazione HP – STT (Giappone) (51). |
(319) |
La Commissione ha sottoposto a valutazione le argomentazioni di cui ai considerando 363 e da 381 a 384 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda la contrazione dei prezzi, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando 284, 285 e 316 del regolamento provvisorio e al considerando 217 del presente regolamento. |
(320) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e in assenza di ulteriori osservazioni in senso contrario, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 388 a 394 del regolamento provvisorio. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
6.1. Margine di pregiudizio
(321) |
In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 398 a 415 del regolamento provvisorio. |
6.2. Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
(322) |
In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 416 a 418 del regolamento provvisorio. |
6.3. Conclusioni sul livello delle misure
(323) |
In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. L’importo del dazio definitivo è indicato al considerando 541. |
7. INTERESSE DELL’UNIONE
(324) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse nuove parti interessate si sono manifestate opponendosi alle misure. Come indicato al considerando 13, dieci utilizzatori e quattro associazioni di utilizzatori hanno presentato osservazioni contestando le misure. Si sono tenute audizioni con sei di questi utilizzatori e con due associazioni di utilizzatori. È stata presentata una serie di nuovi elementi di prova per dimostrare che i dazi avrebbero un impatto indebito sugli utilizzatori. |
(325) |
Complessivamente, nell’inchiesta si sono manifestati, opponendosi ai dazi, utilizzatori che impiegano circa 30 000 dipendenti. Inoltre il CEPE, che riunisce a livello europeo i produttori di vernici, inchiostri da stampa e colori per la pittura artistica, ha affermato che i suoi membri, che sono per la maggior parte PMI, impiegano fino a 150 000 dipendenti. |
(326) |
AkzoNobel ha sottolineato, a tale proposito, che l’elevato numero di parti interessate evidenzia l’entità dell’impatto che i dazi avranno sugli utilizzatori e la necessità di prestare maggiore attenzione ai loro interessi. |
(327) |
La Commissione ha tenuto conto di tutte queste argomentazioni e le ha valutate in maniera dettagliata nella presente sezione. |
7.1. Interesse dei produttori dell’Unione
(328) |
Siegwerk ha sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping indurrebbe le grandi imprese multinazionali che utilizzano TiO2 a delocalizzare la produzione al fuori dell’Unione, mentre le PMI, che sono meno flessibili per quanto concerne la delocalizzazione di attività, sarebbero costrette a chiudere o a ridurre la produzione. Di conseguenza i produttori dell’Unione perderebbero gran parte della loro clientela, il che finirebbe per incidere negativamente anche sui loro risultati. |
(329) |
Sebbene tale rischio non sia da escludere, la Commissione ha ritenuto che il rischio più imminente derivante dalla pressione esercitata delle importazioni cinesi oggetto di dumping su prezzi e volumi fosse di gran lunga superiore a qualsiasi rischio potenziale per l’industria dell’Unione derivante dal potenziale calo della domanda in un momento successivo. |
(330) |
Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, sono confermati i considerando da 422 a 424 del regolamento provvisorio. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali
(331) |
AAKO ha sostenuto che il livello di dazi proposto nel regolamento provvisorio avrebbe un enorme impatto sui prezzi del TiO2 importato da tale società e sull’industria dei prodotti per la protezione solare, in quanto questo tipo di TiO2 può costare fino a otto volte di più dei tipi più comuni. |
(332) |
La Commissione ha esaminato l’effetto dei dazi definitivi su AAKO e su importatori analoghi, nonché sui rispettivi clienti, al considerando 539. |
(333) |
Poiché nessun altro importatore o operatore commerciale si è manifestato e ha contestato le conclusioni della Commissione riguardo all’interesse degli importatori e degli operatori commerciali, la Commissione conferma la propria conclusione di cui al considerando 426 del regolamento provvisorio, secondo cui l’istituzione di misure antidumping non dovrebbe incidere negativamente sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali nell’Unione. |
7.3. Interesse degli utilizzatori
7.3.1. Considerazioni di carattere generale
(334) |
Vari utilizzatori e diverse associazioni di utilizzatori, oltre a quelli di cui al considerando 427 del regolamento provvisorio, si sono manifestati per opporsi ai dazi. |
(335) |
Non sono pervenute osservazioni in merito alla valutazione delle dimensioni dei segmenti del mercato del TiO2 a valle. Il considerando 428 del regolamento provvisorio è pertanto confermato. |
7.3.2. Masterbatch White (MW)
(336) |
Schulman Plastics, un produttore dell’Unione di materie plastiche e materiali affini che ha collaborato con la Commissione nella fase provvisoria dell’inchiesta, non ha presentato osservazioni nella fase definitiva della stessa. Tuttavia, per effetto dei nuovi margini di dumping ricalcolati, che sono ora più bassi (cfr. il considerando 199), l’impatto sul suo impianto, che produce principalmente MW, sarà persino meno pronunciato di quanto stimato nel regolamento provvisorio. |
(337) |
La Commissione ha pertanto confermato la propria conclusione di cui al considerando 434 del regolamento provvisorio, secondo cui Schulman Plastics sarebbe in grado di assorbire i dazi e resterebbe redditizia, anche se non fosse in grado di trasferire l’aumento dei costi sui clienti. |
(338) |
Plastika Kritis ha sostenuto che l’istituzione di dazi nei confronti del TiO2 cinese sarebbe dannosa per l’industria dell’MW nell’Unione. Ha affermato che nell’Unione operano oltre 300 produttori di MW, per lo più PMI, che impiegano in totale oltre 15 000 dipendenti. Poiché l’MW è un materiale leggero ed economico, bastano pochi centesimi di differenza per aggiudicarsi o perdere una commessa. Pertanto qualsiasi aumento del prezzo della principale materia prima (il TiO2) derivante dall’istituzione dei dazi antidumping renderà i produttori di MW dell’Unione non competitivi rispetto ai concorrenti di paesi terzi. |
(339) |
Di conseguenza, i grandi produttori di masterbatch saranno costretti a delocalizzare la produzione al di fuori dell’Europa, mentre quelli più piccoli cesseranno la produzione e diventeranno importatori. Plastika Kritis ha pertanto sostenuto che l’industria dell’MW ha chiaramente un interesse prevalente a che i dazi non siano istituiti, anche qualora ciò dovesse determinare la scomparsa dei produttori di TiO2 dell’Unione, in quanto la suddetta industria impiega un numero assai maggiore di dipendenti e realizza prodotti a più alto valore aggiunto. |
(340) |
Tuttavia alla Commissione non sono stati presentati dati attestanti che i produttori di MW sono esposti a una forte concorrenza estera o indicanti in che modo sono ripartite le quote di mercato tra i produttori di MW dell’Unione ed esteri. |
(341) |
Dall’altro lato il denunciante ha fornito le proprie stime, secondo cui i produttori di MW dell’Unione detengono il 95 % del mercato dell’Unione. |
(342) |
L’impatto effettivo è difficile da quantificare, in quanto nessuno degli utilizzatori più piccoli ha risposto al questionario. Tuttavia, dato che il costo del TiO2 incide molto sul costo totale di produzione di MW, non è stato possibile escludere che l’istituzione dei dazi potrebbe avere pesanti ripercussioni sui produttori di questo prodotto qualora essi acquistino dalla Cina quantitativi non trascurabili di TiO2. |
(343) |
In effetti, dall’analisi dell’impatto dei dazi sulla redditività di un produttore di MW (sulla base dei dati di Schulman Plastic) è emerso che, con i dazi attualmente proposti, la redditività di un produttore di MW diminuisce di circa un punto percentuale a fronte di un aumento di 5 punti percentuali del TiO2 di origine cinese nel suo mix di approvvigionamento. Tuttavia non è stato chiarito in che misura i produttori di MW dell’Unione siano esposti alla concorrenza estera. |
(344) |
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Plastika Kritis ha ribadito le sue precedenti argomentazioni in merito all’effetto dei dazi sui produttori di MW e ha chiesto un’esenzione dai dazi antidumping per il TiO2 destinato alla produzione di masterbatch. Sebbene la base giuridica della richiesta di esenzione non fosse specificata, e dopo aver respinto nella fase provvisoria la richiesta di Schulman Plastic di ampliare la definizione del prodotto nella presente inchiesta per includere anche il MW, su cui non sono pervenute osservazioni (cfr. il considerando 26) circa la natura e la formulazione della richiesta, la Commissione l’ha trattata come una richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale a norma dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione (52). |
(345) |
La Commissione ha osservato in via preliminare che tale esenzione nel quadro del regime di uso finale è stata concessa in una fase molto avanzata dell’inchiesta. Come già evidenziato al considerando 86, tali argomentazioni avrebbero dovuto essere presentate nelle prime fasi dell’inchiesta, al fine di concedere un tempo sufficiente per valutarne il merito e di dare alle altre parti interessate la possibilità di rispondere. |
(346) |
Tuttavia, anche se la Commissione non è stata in grado di valutare la richiesta in misura sufficiente, la Commissione l’ha esaminata alla luce degli elementi di prova di cui disponeva. A tale riguardo, la Commissione ha rammentato che solo un utilizzatore di TiO2 che produceva MW, Schulman Plastic, ha presentato una risposta al questionario che è stata sottoposta a verifica. |
(347) |
In primo luogo, alla Commissione non è stato fornito alcun elemento di prova attestante che il TiO2 utilizzato nella produzione di masterbatch è in qualche modo unico, se comparato con altri tipi di tale prodotto. Al contrario, sembra che nella produzione di masterbatch possano essere utilizzati vari tipi di TiO2. |
(348) |
In secondo luogo, alla Commissione non è stato fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare una carenza di approvvigionamento di TiO2 per i produttori di MW. Date la relativa ampiezza della gamma di tipi di TiO2 pubblicizzata per l’uso nei masterbatch, per cui sembrano esistere specifiche relativamente standard, nonché le dimensioni del segmento di mercato delle materie plastiche, risulta poco probabile che si verifichi una carenza di approvvigionamento di TiO2 per questo utilizzo. |
(349) |
In terzo luogo, per quanto riguarda la quota del prodotto in esame nella struttura dei costi e la capacità degli utilizzatori di assorbire i dazi, come già indicato ai considerando 342 e 343, la Commissione ha riconosciuto che i produttori di MW potrebbero essere i più colpiti dai dazi, a causa dell’elevata incidenza del TiO2 nella loro struttura complessiva dei costi (53). |
(350) |
Nel contempo la Commissione ha nuovamente sottolineato di poter verificare i livelli di profitto e la quota del TiO2 cinese nel mix di approvvigionamento solo per Schulman Plastics, sulla base della sua risposta al questionario. La Commissione ha potuto stimare in modo adeguato l’esposizione di Schulman Plastics alle importazioni dalla Cina e l’impatto che i dazi avrebbero sulla sua redditività. La Commissione è stata quindi in grado di concludere, come indicato ai considerando 434 del regolamento provvisorio, nonché 336 e 337 del presente regolamento, che Schulman Plastics poteva assorbire i dazi e rimanere redditizia, anche supponendo che non sarebbe stata in grado di trasferire gli aumenti dei costi sui consumatori. |
(351) |
Plastika Kritis non ha risposto al questionario né ha fornito altri dati verificabili sulla sua redditività o sulle fonti di approvvigionamento. La Commissione non è stata quindi in grado di valutare e concludere in che misura l’istituzione di dazi sulle importazioni di TiO2 dalla Cina inciderebbe individualmente su tale utilizzatore e se potesse essere soddisfatta la condizione per l’esenzione nel quadro del regime di uso finale. |
(352) |
Plastika Kritis ha ribadito ancora una volta la sua affermazione secondo cui gli importatori nell’Unione di masterbatch provenienti dai mercati vicini diventeranno ancora più competitivi nei confronti dei produttori di masterbatch dell’Unione, in quanto i primi avranno ancora accesso al TiO2 cinese più economico. |
(353) |
La Commissione ha osservato che la Plastika Kritis non ha fornito nuovi elementi di prova al riguardo. La Commissione ha tuttavia sottolineato che esiste un potenziale rimedio, qualora ciò dovesse verificarsi: qualsiasi industria che subisca tali pratiche potrebbe chiedere l’apertura di un caso antidumping o antielusione specifico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al regolamento di base. |
(354) |
Alla luce di quanto esposto e in assenza di nuovi elementi di prova, la Commissione ha mantenuto le sue conclusioni su questo punto di cui ai considerando 342 e da 339 a 343. |
(355) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione non ha potuto concludere che siano soddisfatti gli elementi necessari per un’esenzione nel quadro del regime di uso finale del TiO2 nella produzione di masterbatch e ha pertanto respinto la richiesta. |
7.3.3. Industria delle vernici e dei rivestimenti
(356) |
Diversi utilizzatori dell’industria delle vernici e dei rivestimenti si sono dichiarati contrari ai dazi, in ragione dell’interesse dell’Unione dopo l’istituzione dei dazi provvisori. |
(357) |
Sherwin-Williams, uno degli utilizzatori che hanno risposto al questionario, non ha presentato osservazioni sul regolamento provvisorio. Alla luce dei nuovi margini di dumping, di livello più basso, la Commissione ha concluso che l’impatto su Sherwin-Williams sarà persino meno pronunciato di quanto stimato nel regolamento provvisorio. |
(358) |
AkzoNobel e PPG hanno sostenuto che i dazi al livello proposto avranno un forte impatto sui loro costi di produzione e sull’erosione dei loro margini, non solo per via del TiO2 più costoso proveniente dalla Cina, ma anche perché i produttori dell’Unione aumenteranno a loro volta i prezzi. |
(359) |
L’ASEFAPI, PPG, Teknos e AkzoNobel hanno asserito che non vi era alcuna possibilità di trasferire gli aumenti dei costi sui clienti. Tali aumenti dei costi renderanno i produttori di vernici e rivestimenti non competitivi e incoraggeranno l’importazione nell’Unione dei prodotti finiti (vernici). AkzoNobel ha affermato che le importazioni di pitture e vernici nell’Unione erano già in aumento. |
(360) |
PPG ha sostenuto che, con l’attuale livello dei dazi, le importazioni dalla Cina diventeranno insostenibili, pur essendo cruciali a causa della mancanza di capacità nell’Unione e della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento. PPG ha quindi chiesto alla Commissione di rivedere al ribasso i dazi nell’ottica di un maggiore equilibrio. |
(361) |
La Commissione ha osservato di avere già concluso che il TiO2 incide in minima parte sul costo di produzione delle vernici e di avere stimato che la redditività dei produttori di vernici non sarebbe gravemente compromessa. Non sono stati presentati nuovi elementi di prova per contestare tale conclusione. |
(362) |
Analogamente, sebbene siano stati forniti scarsi elementi di prova per dimostrare che i produttori di vernici operano nell’ambito di contratti a più lungo termine, che rendono difficile un aumento repentino dei prezzi, non sono pervenuti elementi di prova attestanti che tali produttori non potrebbero aumentare i prezzi nelle trattative con i loro acquirenti, né che la concorrenza estera stia aumentando e mettendo a repentaglio la loro posizione sul mercato. |
(363) |
Produttori più piccoli, come Teknos, hanno inoltre sostenuto che l’interesse dell’industria delle vernici e dei rivestimenti non era preso sufficientemente in considerazione, come ribadito anche dal CEPE. Il CEPE ha asserito che le PMI operanti nel settore dei rivestimenti diventeranno meno competitive e potrebbero essere costrette a cessare la produzione, mentre i produttori più grandi potrebbero trasferire la loro produzione al di fuori dell’Unione. Il CEPE ha quindi chiesto di attenuare l’impatto sulle PMI attive in tale settore. |
(364) |
Analogamente, l’ASEFAPI ha sostenuto che l’aumento dei prezzi associato ai dazi antidumping mette a rischio la redditività di molte PMI che sono membri dell’associazione, in particolare perché il mercato degli utilizzatori di TiO2 è altamente frammentato e quindi il loro potere di mercato è limitato. In particolare, alcuni membri dell’ASEFAPI contano grossi clienti nel settore automobilistico e hanno un ridotto potere contrattuale allorché tentano di trasferire gli aumenti dei prezzi. |
(365) |
L’ASEFAPI ha inoltre fornito una tabella indicante in che misura un aumento del prezzo del TiO2 come principale materia prima farebbe aumentare il costo di produzione di dieci diverse formulazioni di vernici, smalti e inchiostri da stampa. |
(366) |
La Commissione ha rilevato che tale tabella forniva indicazioni limitate sui diversi elementi necessari per valutare adeguatamente l’impatto dei dazi proposti sugli utilizzatori. Tali criteri sono i seguenti: la quota di ricavi generata dai prodotti che utilizzano il TiO2 rispetto alle entrate totali di tali società; la quota di TiO2 acquistato in Cina rispetto ad altre fonti; la quota rappresentata dai costi del TiO2 nel totale dei costi di produzione del prodotto; la redditività delle vendite di prodotti che utilizzano il TiO2; la redditività della società nel suo complesso. |
(367) |
La Commissione ha inoltre evidenziato che nessuna delle PMI aderenti all’ASEFAPI o al CEPE ha fornito risposte al questionario, il che avrebbe permesso alla Commissione di acquisire informazioni in merito ai suddetti elementi. |
(368) |
Ciononostante, la Commissione ha preso atto che molti membri del CEPE e dell’ASEFAPI sono PMI che potrebbero non disporre delle risorse necessarie per la compilazione del questionario e che fanno affidamento sulle rispettive associazioni di categoria affinché rappresentino i loro interessi. |
(369) |
Pertanto, sebbene non sia stato chiarito in che misura i produttori di vernici e rivestimenti siano effettivamente esposti alle pressioni concorrenziali delle importazioni nell’Unione e quale potrebbe essere l’effetto dei dazi sui profitti dei produttori più piccoli, non si poteva escludere che la competitività di numerose PMI potesse essere compromessa. Tuttavia, sulla base della struttura dei costi dei produttori di vernici che la Commissione ha osservato nei questionari di AkzoNobel e Sherwin-Williams, tale impatto sarà probabilmente meno accentuato rispetto a quello prodotto su tutte le altre categorie di utilizzatori esaminate nella presente sezione. |
(370) |
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, un utilizzatore, Teknos, e quattro associazioni di fabbricanti di vernici e rivestimenti - ASEFAPI, CEPE, HCA e Fédération des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et adhésifs, Résines («FIPEC») - hanno contestato le conclusioni della Commissione sull’analisi dell’interesse dell’Unione in relazione a questo settore. |
(371) |
In primo luogo, il CEPE, la FIPEC e Teknos hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione al settore delle costruzioni nella sua analisi. Essi hanno inoltre affermato che i progetti di costruzione sono in calo nell’Unione e che anche un lieve aumento del prezzo di una materia prima (nel caso di specie, vernici e rivestimenti) potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza del settore, in quanto non dispone di margini per assorbire gli aumenti dei prezzi. |
(372) |
In secondo luogo, tutte e quattro le associazioni hanno contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 369, secondo cui l’impatto sul segmento delle vernici e dei rivestimenti dell’industria a valle sarà il meno pronunciato tra tutte le categorie di utilizzatori esaminate nella presente sezione. |
(373) |
A tal fine, tutte e quattro le associazioni hanno fornito i propri calcoli degli aumenti dei costi, sulla base dell’ipotesi che il TiO2 rappresenti una percentuale compresa tra il 30 % e il 50 % dei costi delle materie prime di un produttore di vernici. L’ASEFAPI ha specificamente sottolineato di aver presentato dati che specificavano aumenti più significativi dei costi. |
(374) |
Esse hanno inoltre affermato che le risultanze della Commissione si basavano su due grandi imprese (AkzoNobel e Sherwin-Williams) e che pertanto non erano rappresentative per l’industria in generale, in particolare per le PMI. Hanno ribadito le loro argomentazioni secondo cui le PMI possono assorbire i dazi in misura minore e non possono trasferirli ai loro clienti, in quanto dispongono di un potere contrattuale limitato. |
(375) |
In terzo luogo, le associazioni hanno affermato che i paesi vicini alle frontiere dell’Unione, come il Regno Unito, la Turchia e altri, saranno in grado di importare il TiO2 dalla Cina senza l’onere dei dazi antidumping supplementari, il che renderà i produttori locali di vernici e rivestimenti più competitivi rispetto ai produttori di vernici dell’Unione. L’HCA ha invocato un meccanismo di protezione da tali importazioni. Analogamente, esse hanno sostenuto che per le vernici e i rivestimenti importati dalla Cina potrebbero essere praticati prezzi inferiori rispetto a quelli dei produttori di vernici dell’Unione, dati i costi di produzione inferiori. |
(376) |
In quarto luogo, le associazioni hanno inoltre affermato che anche le esportazioni dell’Unione di vernici e rivestimenti subiranno un aumento dei prezzi, rendendo gli utilizzatori dell’Unione di TiO2 meno competitivi anche sui mercati esteri. |
(377) |
Infine, le associazioni hanno sottolineato che è indispensabile mantenere la competitività degli utilizzatori, dal momento che tali società sono più numerose e impiegano molte più persone rispetto all’industria dell’Unione che produce il TiO2. Le associazioni hanno altresì sostenuto che i dazi vanno principalmente a vantaggio di società non appartenenti all’Unione, in quanto la maggior parte dei produttori dell’Unione è controllata da società con sede all’estero. L’ASEFAPI ha anche argomentato che i dazi inciderebbero in modo negativo sui produttori dell’Unione di TiO2, data la loro carente capacità produttiva; pertanto gli utilizzatori acquisterebbero il TiO2 da altri paesi terzi e quindi i dazi andrebbero in definitiva a vantaggio dei produttori di TiO2 ubicati in paesi terzi. |
(378) |
L’HCA ha inoltre suggerito diverse misure per attenuare l’impatto sulla competitività delle industrie dell’Unione sotto forma di agevolazioni fiscali e di sostegno finanziario per le industrie nazionali. Nessuna di queste rientra tuttavia nell’ambito delle inchieste di difesa commerciale. |
(379) |
La Commissione ha analizzato tali argomentazioni ed è giunta alle conclusioni di seguito esposte. |
(380) |
In primo luogo, come già affermato dalla Commissione nel regolamento provvisorio, nel corso dell’inchiesta nessuna società attiva nel settore delle costruzioni si è manifestata per opporsi ai dazi. Analogamente, nessuna parte ha fornito elementi di prova sufficienti circa la situazione nel settore delle costruzioni, se non alcune argomentazioni di ampia portata, né ha dimostrato in modo significativo gli effetti dei dazi antidumping su tale settore. Rispetto al volume delle comunicazioni, degli elementi di prova e dei dati su tutte le altre argomentazioni presentate ed esaminate nella presente inchiesta, le argomentazioni relative al settore delle costruzioni sono state molto limitate. La Commissione ha quindi tenuto conto di tale settore nella misura in cui essa stessa e le parti lo ritenevano pertinente e in base alla disponibilità di informazioni. |
(381) |
Sebbene nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni abbiano presentato alcune relazioni che illustrano la situazione e le prospettive future dell’Unione, in particolare del settore delle costruzioni tedesco, il CEPE e Teknos non hanno fornito elementi di prova a sostegno delle argomentazioni di cui al considerando 371. In particolare, essi non hanno dimostrato né quantificato in che misura i costi delle vernici aumenterebbero, né in che misura un eventuale aumento potrebbe incidere sul settore delle costruzioni. |
(382) |
D’altro canto, il fatto che nessuna società del settore delle costruzioni si sia registrata come parte interessata per opporsi ai dazi suggerisce che non è atteso un impatto significativo derivante dai dazi sul TiO2. |
(383) |
In secondo luogo, la Commissione ha riconosciuto che l’ASEFAPI, nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, ha fornito alcuni dati indicanti la quota del costo che il TiO2 può rappresentare in alcune formule di vernici e quale potrebbe essere l’aumento dei costi per tali formule in presenza di diversi livelli di dazi. La Commissione ha debitamente analizzato tali dati e ne ha tenuto conto ai fini della divulgazione finale delle informazioni, come spiegato ai considerando da 365 a 366. |
(384) |
La Commissione ha ribadito che tali dati evidenziavano solo una stima della misura in cui un determinato incremento del prezzo del TiO2 farebbe aumentare il costo di produzione di dieci diverse formulazioni di vernici, smalti e inchiostri da stampa. Tuttavia tali dati non indicavano gli utilizzatori di riferimento, quanto redditizi fossero tali utilizzatori, quanti altri tipi di prodotti fabbricavano e vendevano e il relativo costo, quali fossero le loro fonti di approvvigionamento ecc. |
(385) |
La Commissione non ha quindi potuto trarre da tali dati conclusioni significative sulla quota di TiO2 cinese nel mix di approvvigionamento degli utilizzatori, né sui loro risultati e sui loro livelli di profitto. Pertanto la Commissione non ha potuto stimare in modo adeguato la loro esposizione alle importazioni dalla Cina e, di conseguenza, l’impatto che i dazi avrebbero sulla redditività di ciascun utilizzatore. Poiché tali dati, in aggiunta, non sono stati verificati, l’unica conclusione che si è potuta trarre è che alcune vernici contengono, in rapporto al loro costo di produzione, una quota di TiO2 superiore alla media. |
(386) |
D’altro canto, come già sottolineato in precedenza, AkzoNobel e Sherwin-Williams hanno fornito risposte al questionario, che sono state verificate. Tali risposte erano, data la natura del questionario, esaustive e contenevano tutti gli elementi di cui sopra, necessari per una valutazione da parte della Commissione, mostrando così un quadro completo dei risultati di ciascuno di tali produttori: i loro costi di produzione e la loro quota di TiO2 sono stati calcolati, in media, per tutte le vernici prodotte da ciascuna società, mentre è stata isolata la quota delle importazioni cinesi nella loro struttura dei costi totali. Tali dati del questionario, compilato e verificato, consentono di comprendere con maggiore precisione in che modo un produttore di vernici e rivestimenti potrebbe essere interessato dalle misure. |
(387) |
Sulla base di tali dati, la Commissione ha potuto concludere che il TiO2 rappresenta una quota molto inferiore dei costi totali delle materie prime di un produttore di vernici, se calcolata in media per tutte le formulazioni di vernici, rispetto a quanto presentato da ASEFAPI, CEPE, FIPEC e HCA sulla base di alcune formulazioni individuali. Nell’ambito dei costi di produzione totali, la quota del TiO2 era persino inferiore. |
(388) |
Anche nel caso di Sherwin-Williams, che ha compilato il questionario solo per quanto riguarda i suoi due impianti maggiormente colpiti, la quota del TiO2 sui costi totali delle materie prime risultava decisamente inferiore a quella suggerita (40 % - 50 %) e inferiore rispetto a quella di tutte le altre categorie di utilizzatori che hanno risposto al questionario (vale a dire produttori di carta decorativa, inchiostri grafici bianchi e MW). |
(389) |
Su tale base, come illustrato al considerando 369, la Commissione ha concluso che un produttore di vernici, anche una PMI, sarebbe, in media, meno colpito dai dazi sul TiO2, data la quota relativamente modesta che il TiO2 rappresenta nella struttura dei costi di un produttore di vernici. La Commissione ha mantenuto tale conclusione, in quanto non sono stati presentati nuovi elementi di prova atti a contestarla. |
(390) |
Anche per quanto riguarda la terza argomentazione non sono stati presentati nuovi elementi di prova. La Commissione ha tuttavia sottolineato che, per eventuali presunte pratiche di dumping su vernici e rivestimenti provenienti dalla Cina, esisteva un rimedio giuridico sotto forma di un’inchiesta antidumping specifica. Qualora dispongano di elementi di prova attestanti tali pratiche, gli utilizzatori hanno la possibilità di presentare una denuncia alla Commissione. |
(391) |
Analogamente, esiste un meccanismo di protezione per l’elusione dei dazi denunciata dall’HCA. Un’industria che subisca tali pratiche di elusione potrebbe chiedere l’apertura di un’inchiesta antielusione specifica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al regolamento di base. |
(392) |
Analogamente, non sono stati presentati nuovi elementi di prova riguardo alla quarta argomentazione. Sebbene, nel complesso, la struttura dei costi degli utilizzatori a valle possa subire una ripercussione, non sono stati presentati elementi di prova completi per dimostrare in che misura l’industria delle vernici e dei rivestimenti dipenda dalle esportazioni, quali siano le destinazioni dei prodotti e quale sarebbe l’effetto complessivo sui loro risultati in tali mercati. La Commissione non disponeva pertanto di un quadro completo e non ha potuto verificare la veridicità di tale argomentazione. |
(393) |
Infine, la Commissione ha sottolineato che, sebbene alcuni produttori dell’Unione facciano parte di conglomerati multinazionali con sede all’estero, tale fatto non li esclude dalla definizione di industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base. In effetti, le società stesse sono stabilite conformemente alla legislazione pertinente degli Stati membri e non sono collegate ad alcun esportatore o importatore del paese interessato. |
(394) |
Teknos e le quattro associazioni hanno inoltre affermato che l’industria delle vernici è particolarmente sensibile alle variazioni dei prezzi, che la riduzione della produzione del TiO2 dell’Unione negli ultimi anni le ha già rese più dipendenti dalle importazioni e che l’istituzione di dazi inciderà negativamente sugli obiettivi del Green Deal europeo, in quanto i dazi determineranno un aumento delle importazioni di vernici nell’Unione, il che comporterà ulteriori emissioni associate al loro trasporto. Essi hanno inoltre sostenuto che i dazi incideranno negativamente sui posti di lavoro nelle industrie a valle e sugli investimenti nell’Unione, in quanto costi di produzione più elevati comporteranno licenziamenti e renderanno il settore delle vernici e dei rivestimenti meno attraente per nuovi investimenti. Tali argomentazioni non sono state tuttavia suffragate da significativi elementi di prova verificabili e sono state pertanto respinte dalla Commissione. |
7.3.4. Produttori di carta decorativa
(395) |
Nella fase definitiva Felix e Munksjö hanno ribadito la propria posizione secondo cui la Commissione, pur non escludendo il TiO2 di tipo laminato dalla definizione del prodotto, dovrebbe concedere l’esenzione nel quadro del regime di uso finale per la produzione di carta decorativa, e hanno fornito a tale riguardo nuove argomentazioni ed elementi di prova. |
(396) |
Gli utilizzatori hanno ribadito che erano soddisfatti tutti i criteri di cui la Commissione ha tenuto conto in precedenti casi di esenzione nel quadro del regime di uso finale. Tali criteri sono i seguenti: la particolarità del prodotto a valle, la disponibilità di approvvigionamento, la quota rappresentata dal prodotto in esame nella struttura dei costi, la capacità dell’utilizzatore di assorbire i dazi e l’incidenza dell’esenzione sull’efficacia delle misure. |
7.3.4.1.
(397) |
Gli utilizzatori hanno nuovamente sottolineato come il TiO2 di tipo laminato sia specificamente destinato all’utilizzo nella produzione di carta decorativa, riprendendo le argomentazioni di cui ai considerando da 119 a 122. Gli utilizzatori hanno inoltre asserito che l’iter per la certificazione dei nuovi tipi di TiO2 dura, in media, circa un anno. |
(398) |
A seguito dell’analisi di cui alla sezione 2.1.3.2 e alla luce di tutti gli elementi di prova disponibili, la Commissione ha confermato la propria conclusione secondo cui, sebbene non presenti caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base sufficientemente diverse, rispetto ad altri tipi di TiO2, da giustificarne l’esclusione dalla definizione del prodotto, il TiO2 di tipo laminato presenta una particolarità, dato che è destinato ed è principalmente adatto all’uso in un’applicazione specifica, ossia la produzione di carta decorativa. |
(399) |
Tale particolarità è dimostrata dalla presenza significativa di fosforo nel rivestimento della molecola di TiO2. Nuovi elementi di prova presentati da Felix e Munksjö hanno dimostrato che, per poter essere utilizzato nelle applicazioni con carta decorativa, il prodotto deve avere un tenore di fosforo almeno pari allo 0,5 % calcolato in base al peso secco. Allo stesso tempo, come già affermato in precedenza, la carica elettrica di superficie derivante dal suo spesso rivestimento superficiale aiuta la molecola ad aderire alle fibre della pasta di legno. |
(400) |
La Commissione ha concluso al considerando 139 che quest’ultima caratteristica potrebbe essere pertinente anche per l’uso del TiO2 nella fabbricazione di altri prodotti a base di fibre della pasta di legno (come la carta comune). La Commissione pertanto non ha potuto concludere che si tratta di una caratteristica tecnica di base che lo differenzia da altri tipi di TiO2, o perlomeno dal TiO2 utilizzato in altre applicazioni. Tuttavia tale caratteristica è di fatto uno degli elementi che conferiscono al TiO2 di tipo laminato la sua particolarità, in quanto rende tale prodotto inadatto all’uso in altre applicazioni generiche, come le vernici e i rivestimenti. |
7.3.4.2.
(401) |
Per quanto riguarda la disponibilità di approvvigionamento, Felix, Munksjö e la CEPI hanno inoltre dissentito dalla conclusione secondo cui, anche in totale assenza di importazioni di TiO2 dalla Cina, i produttori di carta decorativa disporrebbero di sufficienti fonti di approvvigionamento sia all’interno dell’Unione sia in altri paesi terzi (come il Regno Unito o il Messico). |
(402) |
Secondo quanto comunicato dai due utilizzatori, non è realistico attendersi che i produttori dell’Unione aumentino in modo significativo l’offerta di TiO2 di tipo laminato, che è inoltre più costoso da produrre rispetto alla maggior parte degli altri tipi di questo prodotto. Poiché il TiO2 di tipo laminato rappresenta solo il 12 % circa del mercato totale del TiO2 (rispetto al 60 % nel caso dei rivestimenti e al 25 % nel caso delle materie plastiche), il fatto di concentrarsi su segmenti di mercato più ampi consente di realizzare economie di scala e di disporre di una clientela più ampia, il che rende tali tipi di prodotto più redditizi. |
(403) |
Come nella fase provvisoria, i due utilizzatori hanno presentato nuovi elementi di prova sotto forma di una serie di scambi più recenti con i produttori dell’Unione, da cui è emerso che questi ultimi erano in grado di offrire solo quantitativi limitati di TiO2 di tipo laminato. |
(404) |
I due utilizzatori hanno inoltre presentato una nuova argomentazione in merito alla stima del deficit di approvvigionamento del TiO2 di tipo laminato nell’Unione, sulla base dei dati contenuti nel regolamento provvisorio e della quota di impianti che producono regolarmente il TiO2 di tipo laminato rispetto alla capacità produttiva totale dell’Unione. |
(405) |
Poiché il loro portafoglio è suddiviso tra i numerosi tipi di TiO2 richiesti sul mercato dell’Unione, i due utilizzatori hanno calcolato che i produttori dell’Unione potrebbero soddisfare solo un terzo circa della domanda totale dell’Unione del TiO2 di tipo laminato. Ciò è in linea con le stime fornite dai due utilizzatori nelle loro precedenti comunicazioni ed esaminate al considerando 53 del regolamento provvisorio. |
(406) |
Per quanto riguarda la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento, i due utilizzatori hanno presentato una nuova argomentazione, sostenendo che il fatto di avere acquistato volumi significativi da altri paesi nel periodo dell’inchiesta non significa che tali fonti potrebbero fornire volumi aggiuntivi in grado di coprire i volumi attualmente provenienti dalla Cina. |
(407) |
Inoltre, nella loro comunicazione del 30 maggio 2024, Felix e Munksjö hanno dimostrato che eventi meteorologici in Messico hanno causato perturbazioni significative nella produzione, mettendo a repentaglio la stabilità dell’approvvigionamento. I due utilizzatori hanno affermato che ciò sottolinea l’importanza di disporre di fonti di approvvigionamento diversificate. La CEPI ha ribadito tale argomentazione nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio. |
(408) |
Felix e Munksjö hanno inoltre fornito una relazione di TZMI dell’aprile 2023 che prevede un aumento della domanda nelle Americhe nel 2024. Gli utilizzatori hanno asserito che tale aumento della domanda ridurrà la capacità di Chemours di rifornire il mercato della carta decorativa nell’Unione. La stessa argomentazione è stata ripresa anche dal CEPI. |
(409) |
Per quanto riguarda il Regno Unito quale potenziale fonte di approvvigionamento alternativa, Felix e Munksjö hanno fornito nuovi elementi di prova per dimostrare che i fornitori locali hanno una capacità limitata di fornire all’Unione quantitativi adeguati del TiO2 di tipo laminato. |
(410) |
I due utilizzatori hanno inoltre sostenuto che tanto il Regno Unito quanto il Messico producono il TiO2 solo mediante il procedimento con cloruro, mentre i loro fornitori cinesi lo producono principalmente mediante il procedimento al solfato. Sebbene la transizione da un procedimento all’altro sia tecnicamente possibile, essa comporterebbe costi aggiuntivi legati alla necessità di riformulare le parti del loro portafoglio che utilizzano TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato. |
(411) |
I due utilizzatori hanno inoltre presentato nuovi elementi di prova sostenendo che solo alcuni degli undici produttori dell’Unione producono regolarmente il TiO2 di tipo laminato. |
(412) |
Il denunciante ha sostenuto che Felix e Munksjö non hanno fornito elementi di prova atti a dimostrare che i produttori dell’Unione non sarebbero in grado di soddisfare la domanda dell’industria della carta laminata, e che l’unico fattore che impedisce ai produttori dell’Unione di produrre quantitativi sufficienti del TiO2 di tipo laminato è la concorrenza sleale della Cina. |
(413) |
Dall’altro lato, il denunciante ha asserito che non sussiste alcun motivo per cui lo stabilimento di Chemours in Messico non sarebbe in grado di esportare quantitativi sufficienti nell’Unione e, per suffragare tale argomentazione, ha presentato informazioni di mercato ricavate da TZMI. In base a tali informazioni e ai dati sulla capacità nominale in Messico, nel periodo dell’inchiesta la capacità inutilizzata in questo paese era complessivamente pari a [140 000 – 180 000] tonnellate (54). |
(414) |
In primo luogo, la Commissione osserva che, in linea con l’articolo 6 del regolamento di base, essa ha fondato la sua valutazione sulle informazioni verificate trasmesse dagli utilizzatori che hanno collaborato in relazione al periodo dell’inchiesta. Non sono state raccolte né verificate informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda l’approvvigionamento degli utilizzatori che hanno collaborato, le risposte verificate al questionario hanno indicato che durante il periodo dell’inchiesta essi hanno acquistato il TiO2 di tipo laminato in massima parte da altri paesi terzi, in misura molto più modesta dalla Cina (dal 10 al 40 %) e in minima parte dai produttori dell’Unione. Dall’analisi è emerso che gli utilizzatori che hanno collaborato disponevano di canali di approvvigionamento consolidati e ben funzionanti con altri paesi terzi. |
(415) |
Alla luce di tutti i nuovi elementi di prova presentati, la Commissione ha concluso che Felix e Munksjö potrebbero effettivamente avere difficoltà ad acquistare i volumi necessari da fonti disponibili nell’Unione e nel Regno Unito, a causa della scelta dei produttori di dare priorità ad altri segmenti di mercato più ampi. |
(416) |
La Commissione non ha tuttavia potuto escludere che ciò sia dovuto al fatto che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno mantenuto i prezzi del TiO2 di tipo laminato a un livello talmente basso da renderne la produzione non competitiva e scarsamente interessante per i produttori dell’Unione. Il fascicolo contiene elementi a sostegno di tale affermazione. |
(417) |
Sulla base dei dati del questionario sugli indicatori macroeconomici relativi alla capacità produttiva nominale di questi cinque produttori dell’Unione e presupponendo che i) il TiO2 di tipo laminato copra il 12 % della domanda totale dell’Unione di TiO2 e ii) il restante 50 % degli operatori del mercato della carta decorativa conti nel proprio mix di approvvigionamento una quota di fornitori corrispondente a quella di Felix e Munksjö considerati nel loro insieme, la Commissione ha valutato le capacità inutilizzate disponibili per la produzione di TiO2 di tipo laminato nell’Unione. |
(418) |
Come stabilito al considerando 270 del regolamento provvisorio, la Commissione ha stimato che il consumo medio nell’Unione durante il periodo in esame era pari a 1,14 milioni di tonnellate. La Commissione ha pertanto basato le proprie stime della domanda di TiO2 di tipo laminato sul consumo medio annuo durante il periodo in esame. |
(419) |
La stima della Commissione ha pertanto evidenziato che, se producessero al 90 % della capacità nominale e destinassero il 12 % di tale produzione al TiO2 di tipo laminato, i cinque produttori dell’Unione di cui sopra potrebbero effettivamente soddisfare poco più di 1/3 della domanda totale di TiO2 di tipo laminato nell’Unione. |
(420) |
Tuttavia anche un’offerta così limitata sarebbe sufficiente a coprire circa il 90 % delle forniture totali di TiO2 di tipo laminato che i produttori di carta decorativa acquisterebbero dalla Cina, qualora le importazioni da tale paese venissero completamente a mancare. Si tratta di uno scenario estremo, in quanto lo scopo delle misure non è bloccare completamente le importazioni, ma è garantire che entrino nel mercato dell’Unione a prezzi equi. |
(421) |
Nonostante la conclusione di cui al considerando 414, la Commissione ha esaminato anche le informazioni presentate dalle parti interessate in merito alla disponibilità di ulteriori fonti di approvvigionamento in Messico per il periodo successivo al PI. |
(422) |
Esaminando le informazioni presentate dal denunciante e riportate al considerando 413, la Commissione ha constatato che i dati relativi alla capacità inutilizzata potrebbero essere sovrastimati, in quanto da essi traspare la supposizione che non vi fossero capacità utilizzate per la produzione destinata al mercato interno messicano. Inoltre il fascicolo contiene elementi di prova che evidenziano una scarsa domanda a livello mondiale durante il periodo dell’inchiesta. |
(423) |
Pertanto era prevedibile che la capacità effettivamente disponibile in Messico in un anno normale sarebbe stata meno rilevante. Tale conclusione è corroborata da altre stime di TZMI, da cui emerge che la capacità inutilizzata effettiva nel 2024 nell’intera regione dell’America centrale e meridionale sarà pari alla metà della cifra di cui al considerando 413. |
(424) |
La Commissione ha tuttavia stimato che, persino in uno scenario più prudente, se anche i produttori messicani destinassero il 12 % della produzione al TiO2 di tipo laminato, la capacità disponibile per la produzione del TiO2 di tipo laminato sarebbe circa quattro volte superiore a quanto necessario per coprire il restante 10 % delle forniture del TiO2 di tipo laminato provenienti dalla Cina (cfr. il considerando 419), nell’ipotesi improbabile che le forniture da tale paese vengano completamente a mancare (55). |
(425) |
Allo stesso tempo, gli eventi meteorologici che nell’estate del 2024 hanno provocato perturbazioni nelle forniture provenienti dal Messico possono essere considerati circostanze eccezionali che non consentono di concludere che il Messico non sarebbe in futuro una fonte di approvvigionamento adeguata. |
(426) |
La Commissione ha pertanto concluso che già nella sola Unione e in Messico (senza nemmeno considerare il Regno Unito) sono disponibili capacità inutilizzate per sostituire i volumi totali di TiO2 di tipo laminato acquistati in Cina dagli utilizzatori che hanno collaborato, a condizione che siano ripristinate condizioni di parità e che i produttori possano impegnare il 12 % della loro capacità produttiva per il TiO2 di tipo laminato. Ha pertanto respinto le argomentazioni presentate dagli utilizzatori in questione. |
7.3.4.3.
(427) |
Felix e Munksjö hanno inoltre contestato la conclusione della Commissione relativa all’impatto dei dazi sulle rispettive attività. In particolare, hanno sottolineato che la stima della Commissione di cui al considerando 430 del regolamento provvisorio, secondo cui la loro redditività diminuirebbe di [2-3] punti percentuali, non tiene conto degli effetti indiretti dei dazi. |
(428) |
Essi hanno sostenuto che, quale primo effetto, gli utilizzatori avrebbero la necessità di effettuare la transizione dai tipi di prodotto fabbricati mediante il procedimento al solfato ai tipi di prodotto più costosi fabbricati mediante il procedimento con cloruro e dovrebbero sostenere costi aggiuntivi connessi alla ridefinizione delle formule esistenti. |
(429) |
Gli utilizzatori hanno inoltre asserito che, a seguito dei dazi antidumping, fosse prevedibile un notevole aumento dei prezzi da parte dei produttori dell’Unione anche per i volumi attuali. Dopo l’entrata in vigore delle misure provvisorie, i due utilizzatori hanno fornito elementi di prova in merito alle trattative con i loro fornitori dell’Unione, da cui emerge che effettivamente tali fornitori avrebbero aumentato i prezzi nel prossimo futuro. Gli utilizzatori hanno inoltre fornito una stima di TZMI, pubblicata nel giugno 2024, che riguarda l’evoluzione dei prezzi del TiO2 nel breve periodo e prevede analogamente aumenti dei prezzi del TiO2 nell’Unione. |
(430) |
Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che tali aumenti dei costi renderanno i produttori cinesi di carta decorativa ancora più competitivi in termini comparativi, incentivando un ulteriore aumento delle importazioni di carta decorativa oggetto di dumping. Inoltre gli utilizzatori avrebbero maggiori difficoltà ad aumentare i prezzi praticati ai loro clienti. |
(431) |
Gli utilizzatori hanno inoltre sottolineato che, poiché i costi del TiO2 rappresentano una percentuale elevata dei loro costi totali di produzione, essi non saranno in grado di assorbire i dazi, con conseguenze drammatiche sulle rispettive attività. Allo stesso tempo, la transizione ingiustificata dai prodotti fabbricati mediante il procedimento al solfato (attualmente provenienti dalla Cina) ai prodotti fabbricati mediante il procedimento con cloruro (che sono prevalentemente disponibili nell’Unione e in altri paesi terzi) comporterà costi aggiuntivi nel breve periodo. |
(432) |
Inoltre, utilizzando dati TZMI e TTO, gli utilizzatori hanno fornito una stima del vantaggio in termini di costi di cui i produttori cinesi di carta decorativa godrebbero rispetto ai produttori dell’Unione. Da tali dati è emerso che, a seguito di un aumento dei prezzi del TiO2, il vantaggio in termini di costi dei produttori cinesi di carta decorativa passerebbe dal 24 % nel periodo dell’inchiesta al 31 % nel 2025. |
(433) |
Secondo gli utilizzatori ciò determinerà non soltanto una perdita di volumi di vendita a favore della concorrenza cinese, ma anche l’impossibilità per gli utilizzatori stessi di adeguare i prezzi e dunque di restare redditizi sul mercato. |
(434) |
Infine, i due utilizzatori hanno sostenuto che l’esenzione nel quadro del regime di uso finale non avrebbe un impatto sull’efficacia delle misure. |
(435) |
A tale riguardo gli utilizzatori hanno asserito che la maggior parte delle importazioni di TiO2 dalla Cina non risentirebbe della potenziale esenzione, facendo riferimento alla conclusione della Commissione di cui al considerando 428 del regolamento provvisorio, secondo cui il TiO2 di tipo laminato rappresenta circa il 12 % della domanda totale. Inoltre, poiché i produttori dell’Unione si concentrano principalmente su altre applicazioni del TiO2, l’esenzione avrà un impatto limitato anche sull’industria dell’Unione. |
(436) |
I due utilizzatori hanno inoltre affermato che l’esenzione nel quadro del regime di uso finale risulta gravosa per le società che intendono beneficiarne; inoltre le autorità doganali esercitano una vigilanza continua sulle merci vincolate a tale regime e possono riscuotere retroattivamente i dazi qualora ritengano che le merci non siano utilizzate per l’uso finale cui sono destinate. Nessun altro utilizzatore, a parte i produttori di carta decorativa, potrebbe dunque trarre vantaggio dall’esenzione. |
(437) |
Per quanto riguarda tali argomentazioni, la Commissione ha chiarito in primo luogo di avere elaborato la propria analisi simulando i maggiori costi del TiO2 che tali utilizzatori attualmente acquistano dalla Cina, a parità di tutte le altre condizioni (volumi, tipi e fonti di approvvigionamento). È stato così ottenuto un calo stimato della redditività pari a [2-3] punti percentuali (56). Allo stesso tempo, i costi di riformulazione stimati dagli utilizzatori, sebbene non trascurabili, costituirebbero costi una tantum, che per di più sarebbero minimi rispetto ai costi totali di produzione normalmente sostenuti da tali imprese. Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha confermato la propria conclusione di cui al considerando 430 del regolamento provvisorio, secondo cui i dazi avrebbero probabilmente un impatto negativo sulla redditività di Felix e Munksjö. |
(438) |
La Commissione ha tuttavia rilevato che il margine di dumping accertato nella fase definitiva dell’inchiesta è inferiore al margine di dumping stabilito nel regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto effettuato una nuova valutazione dell’impatto dei dazi definitivi sui margini di profitto dei due utilizzatori. Dall’analisi è emerso che l’impatto prodotto sulla redditività di questi due utilizzatori dal dazio definitivo, pari al margine di dumping più basso, sarebbe di circa un punto percentuale inferiore rispetto a quello stabilito nel regolamento provvisorio. |
(439) |
La Commissione ha pertanto concluso che, anche qualora l’industria dell’Unione aumentasse i propri prezzi, di cui in realtà è stata accertata la contrazione dovuta alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, come illustrato al considerando 217, l’impatto dei dazi definitivi su questi due utilizzatori non sarebbe probabilmente più significativo di quanto stabilito nel regolamento provvisorio, dato che le forniture provenienti dall’Unione rappresentano una quota esigua del loro mix di approvvigionamento. |
(440) |
Allo stesso tempo tuttavia il TiO2 di tipo laminato rappresenta circa il 12 % della domanda totale di TiO2 dell’Unione e il [15-17] % dei volumi totali di vendita dei produttori esportatori inseriti nel campione nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto che il potenziale impatto sull’efficacia dei dazi sarebbe sproporzionatamente elevato se fosse concessa l’esenzione nel quadro del regime di uso finale. |
(441) |
Inoltre, come stabilito sopra, dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo emerge che almeno alcuni dei produttori dell’Unione non producevano quantitativi sufficienti di TiO2 a motivo dei prezzi non competitivi sul mercato dell’Unione. |
(442) |
La Commissione ha pertanto concluso che, in assenza di importazioni cinesi oggetto di dumping, è prevedibile una ripresa della produzione da parte dei produttori dell’Unione nel caso di un congruo aumento dei prezzi. |
(443) |
Inoltre, nonostante la particolarità del TiO2 di tipo laminato, nell’Unione cinque produttori sono in grado di produrlo ed esistono fonti di approvvigionamento alternative sia in Messico sia nel Regno Unito. Come indicato sopra, le stime della Commissione indicano la presenza di una capacità disponibile sufficiente a coprire il fabbisogno di approvvigionamento, anche nel caso - estremamente improbabile - in cui le importazioni cinesi venissero totalmente a mancare. |
(444) |
Infine, per quanto riguarda l’argomentazione di cui al considerando 430, la Commissione ha ribadito che qualsiasi asserzione relativa a pratiche di dumping nell’industria della carta decorativa e al conseguente pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è esaminata nell’ambito dell’inchiesta antidumping distinta concernente le importazioni di carta decorativa originaria della Cina (57) ed esula dall’ambito del presente procedimento. |
(445) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Felix, Munksjö e LB hanno presentato osservazioni in disaccordo con le risultanze di cui sopra riguardo all’esenzione nel quadro del regime di uso finale. I due utilizzatori hanno sostenuto che le valutazioni della Commissione sulla disponibilità di approvvigionamento si basano su ipotesi eccessivamente ottimistiche. |
(446) |
In primo luogo, gli utilizzatori hanno affermato che le stime della Commissione non hanno preso in considerazione la ciclicità del mercato del TiO2, in quanto tali calcoli si basavano sui dati relativi al consumo e alle capacità in un periodo di bassa domanda. |
(447) |
In secondo luogo, gli utilizzatori hanno argomentato che il segmento di mercato del TiO2 che comprende il 12 % è in realtà costituito dalla carta decorativa e dalla carta di tipo normale. Mentre la carta decorativa assorbe effettivamente la maggior parte di tale quota, non è realistico attendersi che i produttori aumentino la quota del TiO2 di tipo laminato nel loro mix di prodotti al 12 %, ossia a un livello superiore a quello della relativa quota di mercato. |
(448) |
In terzo luogo, gli utilizzatori hanno sostenuto che sarebbe irrealistico attendersi che i produttori dell’Unione assegnino una quota maggiore della loro capacità produttiva al TiO2 di tipo laminato, in quanto beneficiano di economie di scala negli altri segmenti. |
(449) |
In quarto luogo, gli utilizzatori hanno sostenuto che tale ipotetico aumento potenziale dell’approvvigionamento è inficiato dal fatto che numerosi produttori dell’Unione non erano disposti ad aumentare i quantitativi forniti anche dopo l’istituzione delle misure provvisorie. |
(450) |
Infine, LB Group ha analogamente sostenuto che, a livello mondiale, il numero di fornitori del TiO2 di tipo laminato è molto limitato. Essi hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui nell’Unione vi sono cinque impianti in grado di produrre il TiO2 di tipo laminato, mentre l’espansione della capacità produttiva è improbabile, dato che la produzione di questo tipo di TiO2 richiede linee di produzione dedicate per evitare la contaminazione di altri tipi di prodotto con i composti del fosforo. |
(451) |
Inoltre LB Group ha fatto riferimento alle conclusioni provvisorie dell’inchiesta antidumping attualmente in corso in Brasile (58), ove le autorità hanno deciso di concedere l’esenzione nel quadro del regime di uso finale per il TiO2 utilizzato nella produzione di carta decorativa. |
(452) |
Per quanto riguarda la prima argomentazione degli utilizzatori, come già illustrato al considerando 418 la Commissione ha effettuato le sue valutazioni sulla disponibilità di approvvigionamento sulla base della domanda registrata in un anno medio, e non del periodo dell’inchiesta, che è stato un periodo di bassa domanda. Analogamente, al considerando 419 la Commissione ha basato le sue stime su livelli di produzione pari al 90 % della capacità nominale dei produttori dell’Unione. Le stime della Commissione relative al divario di approvvigionamento nello scenario (già improbabile) di una completa assenza di approvvigionamento dalla Cina erano quindi, in linea di principio, prudenti, piuttosto che ottimistiche. |
(453) |
Per quanto riguarda la seconda argomentazione degli utilizzatori, la Commissione ha osservato che in precedenti comunicazioni anche gli utilizzatori sono partiti dal presupposto che la carta decorativa rappresenti da sola il 12 % della domanda totale di TiO2 (59) e non hanno precedentemente contestato tale valutazione. Tuttavia, se anche l’attuale quota della domanda di TiO2 di grado laminato fosse inferiore, ciò significa che i produttori del TiO2 dovrebbero dedicare a tale segmento di mercato una quota ancora minore della loro capacità totale; in tal modo le stime della Commissione risulterebbero ancora più prudenti e si rafforzerebbero le conclusioni della Commissione riguardo alle capacità disponibili. |
(454) |
In terzo luogo, secondo quanto ritenuto dalla Commissione, l’asserzione che i produttori dell’Unione non aumenterebbero nel rispettivo portafoglio la quota del TiO2 di tipo laminato non ha fondamento. In primo luogo, i produttori dell’Unione fabbricano già altri tipi di prodotti, più di nicchia, sebbene questi beneficino in misura minore delle economie di scala. In secondo luogo, i produttori fabbricano già il TiO2 di tipo laminato anche nei quantitativi attuali. È quindi sicuro supporre che, se iniziano a incrementare la produzione, beneficeranno ulteriormente delle economie di scala in tale segmento, il che rende economicamente allettante l’aumento dei quantitativi di produzione. |
(455) |
Per quanto riguarda la quarta argomentazione degli utilizzatori, la Commissione l’ha già esaminata ai considerando 415 e 416. Sebbene i produttori dell’Unione non abbiano immediatamente impegnato volumi più elevati per la produzione del TiO2 di tipo laminato, è ragionevole attendersi che agirebbero in tal senso una volta che siano definitivamente ripristinate le condizioni di parità. |
(456) |
Infine, l’argomentazione addotta da LB Group circa il numero di produttori dell’Unione in grado di fabbricare il TiO2 di tipo laminato non è suffragata da alcun elemento di prova. Inoltre, nella sua valutazione, la Commissione ha assunto quale punto di partenza le argomentazioni di Felix e Munksjö relative al numero di produttori dell’Unione (e anche di altri produttori) che potrebbero fabbricare il TiO2 di tipo laminato. |
(457) |
Infine, per quanto riguarda il fatto che in quel caso le autorità brasiliane hanno concesso un’esenzione nel quadro del regime di uso finale, la Commissione ha sottolineato che tale decisione di un’altra autorità preposta all’inchiesta non ha alcuna rilevanza né incidenza sul caso in esame, in quanto è adottata in un quadro giuridico diverso e in circostanze fattuali ed economiche diverse. In ogni caso, contrariamente alla situazione del Brasile, gran parte dell’industria dell’Unione fabbrica questo prodotto e si è opposta all’esenzione. Di conseguenza, l’argomentazione è stata respinta. |
(458) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha respinto la richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale per il TiO2 di tipo laminato. |
7.3.5. Produttori di inchiostri grafici
(459) |
Tre utilizzatori hanno presentato una richiesta di esclusione del prodotto o di esenzione nel quadro del regime di uso finale per il TiO2 grafico utilizzato per la produzione di inchiostri bianchi: Sun Chemical, Flint Group GmbH («Flint») e Siegwerk. |
(460) |
Flint ha contestato le risultanze della Commissione in merito alla sua richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale per il TiO2 grafico e ha addotto cinque errori di fatto e di diritto rilevati nelle risultanze provvisorie della Commissione. |
(461) |
In primo luogo, sebbene ciò non abbia alcuna incidenza sulla sua richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale, secondo quanto sostenuto da Flint non è corretto ritenere che tale utilizzatore acquisti un quantitativo limitato di TiO2 per scopi diversi dalla produzione di inchiostri bianchi, come concluso al considerando 57 del regolamento provvisorio. |
(462) |
In secondo luogo, Flint ha dissentito dalla conclusione secondo cui il TiO2 grafico non presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche particolari rispetto ad altri tipi di TiO2. A tale proposito Flint ha ribadito quanto affermato nella sua prima comunicazione, citando le dichiarazioni promozionali di Kronos relative al TiO2 grafico, secondo le quali «questo tipo di TiO2 presenta una brillantezza eccezionalmente alta derivante da un procedimento di macinazione ottimizzato e assai intensivo, oltre a un’elevata opacità e a una notevole resistenza all’abrasione». Inoltre «[i]l TiO2 presenta una bianchezza e una resistenza chimica ineguagliate, due caratteristiche fondamentali per le applicazioni nel settore degli inchiostri». |
(463) |
Flint ha fatto riferimento alle risultanze della Commissione di cui ai considerando 57 e 58 del regolamento provvisorio, secondo cui esiste «un know-how specifico per la [...] produzione [di TiO2 grafico], padroneggiato solo da un numero limitato di produttori [di TiO2]» e «Flint ha [...] fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che [i tipi di TiO2 di diversi produttori da essa testati] generalmente non raggiungono livelli di qualità soddisfacenti». |
(464) |
Flint ha concluso che pertanto il TiO2 grafico deve presentare caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche particolari che lo distinguono da altri tipi di TiO2. |
(465) |
In terzo luogo, contrariamente alla conclusione della Commissione secondo cui il TiO2 grafico non ha un uso finale ben definito a causa dell’elevato numero di formule di inchiostri utilizzate da Flint per i suoi prodotti, Flint ha sostenuto che, pur utilizzando effettivamente il TiO2 in molte formule, tutti questi prodotti sono inchiostri bianchi. Esiste quindi un unico uso finale per il TiO2, definito come materiale utilizzato per la fabbricazione di inchiostri bianchi. |
(466) |
In quarto luogo, Flint ha sostenuto che la possibilità per le autorità doganali di verificare se il prodotto corrisponda effettivamente al TiO2 grafico utilizzato per la produzione di inchiostri bianchi è irrilevante ai fini di un’esenzione nel quadro del regime di uso finale. Ciò che conta per la concessione dell’esenzione nel quadro del regime di uso finale è l’uso specifico del prodotto in questione, che non deve necessariamente differire da altri tipi di prodotti soggetti a dazi antidumping. |
(467) |
In quinto luogo, Flint ha sostenuto che in realtà i dazi antidumping proposti avranno un impatto significativo sui suoi profitti. Flint ha fornito calcoli relativi all’impatto sulla sua redditività nel segmento di attività degli inchiostri bianchi; da tali calcoli è emerso che, contrariamente alle risultanze provvisorie della Commissione, i dazi ridurrebbero la sua redditività di circa 9 punti percentuali, con il risultato che la società comincerebbe a registrare perdite. |
(468) |
Flint ha inoltre sottolineato che l’impatto dei dazi sulla sua attività complessiva non può essere determinante ai fini della richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale, in quanto Flint è un gruppo diversificato con numerosi prodotti. In tal modo si opererebbe una discriminazione ingiustificata tra le imprese «monoprodotto» e quelle diversificate. Sarebbe invece opportuno valutare l’impatto sul segmento di attività in questione. |
(469) |
Flint ha ribadito che erano soddisfatti tutti gli altri requisiti per la concessione di un’esenzione nel quadro del regime di uso finale. |
(470) |
In primo luogo Flint ha sostenuto che l’esenzione nel quadro del regime di uso finale per il TiO2 grafico non ridurrebbe l’efficacia dei dazi, in quanto il TiO2 grafico rappresenta circa il 3 % della domanda totale di TiO2. Flint ha inoltre rilevato che il denunciante non ha menzionato il TiO2 grafico nella denuncia, né si è occupato della richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale presentata da Flint nella fase provvisoria della presente inchiesta. Sembra pertanto che nemmeno il denunciante si preoccupi dei possibili effetti che tale esenzione potrebbe avere sull’efficacia dei dazi. |
(471) |
In secondo luogo, Flint ha ribadito che il TiO2 grafico incide in misura assai rilevante sul costo di produzione degli inchiostri bianchi e ha fatto riferimento alla prassi della Commissione nel caso del PVA, in cui tale aspetto era uno dei motivi per la concessione di un’esenzione nel quadro del regime di uso finale (60). |
(472) |
Flint ha infine ribadito che il TiO2 grafico è un prodotto assai specifico per il quale gli utilizzatori non potevano cambiare fornitori, il che costituiva un motivo per concedere l’esenzione nel quadro del regime di uso finale secondo la precedente prassi della Commissione (61). Flint ha sostenuto che, poiché a causa dei dazi antidumping non sarà più economicamente fattibile acquistare il TiO2 grafico dalla Cina, sostanzialmente non potrà fare altro che procurarsi la maggior parte del TiO2 presso un unico fornitore principale. |
(473) |
Un altro produttore di inchiostri bianchi, Siegwerk, ha fornito calcoli indicanti che la produzione di inchiostri bianchi non sarebbe più redditizia nell’Unione qualora le misure fossero istituite, a causa della pressione concorrenziale delle importazioni provenienti da mercati di paesi terzi, come la Turchia. È pertanto probabile che gli impianti di produzione di inchiostri bianchi dell’Unione debbano chiudere o che la produzione sia delocalizzata al di fuori dell’Unione. |
(474) |
Siegwerk ha sostenuto che la delocalizzazione avrebbe probabilmente ulteriori effetti negativi: i produttori di imballaggi che dipendono dai produttori di inchiostri bianchi probabilmente dovrebbero operare la stessa scelta delocalizzando la produzione al di fuori dell’UE, giacché è più economico e più semplice importare imballaggi colorati per i clienti nell’Unione piuttosto che importare inchiostri bianchi (in quanto il trasporto degli inchiostri è meno efficiente in termini di costi e richiede maggiore attenzione a causa della sua pericolosità). |
(475) |
Siegwerk ha inoltre fornito elementi di prova che dimostrano come nell’ultimo decennio il volume di produzione di inchiostri a base solvente trasferito dall’Unione alla Turchia sia stato pari a 10 punti percentuali. È quindi probabile che tale tendenza registri un’accelerazione in caso di applicazione delle misure antidumping. |
(476) |
È stato inoltre asserito che alcuni tipi di TiO2 destinati ad essere utilizzati negli inchiostri applicati negli imballaggi per usi speciali (medicinali, prodotti alimentari, cosmetici ecc., laddove gli imballaggi devono soddisfare standard di sicurezza più elevati giacché vengono a contatto con prodotti destinati al consumo umano) non sono disponibili sul mercato dell’Unione. Pertanto gli utilizzatori non hanno altra scelta se non quella di acquistare tali prodotti in Cina e l’aumento dei costi derivante dall’istituzione di dazi antidumping renderebbe tale produzione non redditizia. |
(477) |
Il denunciante, dal canto suo, non ha fornito informazioni dettagliate sulla produzione del TiO2 grafico da parte dell’industria dell’Unione, ma ha affermato che quest’ultima dispone in generale di una capacità sufficiente per rifornire il mercato, a condizione che siano ripristinate condizioni di parità. |
(478) |
Alla luce dei nuovi elementi di prova e delle nuove argomentazioni di cui sopra, la Commissione ha riesaminato le conclusioni del regolamento provvisorio. |
(479) |
Per quanto riguarda le argomentazioni di Flint di cui ai considerando 461 e 462, la Commissione ha rilevato che sono pertinenti solo in rapporto all’analisi riguardante l’esclusione del prodotto. Poiché Flint non ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la propria analisi della richiesta di esclusione del prodotto nella fase definitiva, la Commissione ha ritenuto che tali argomentazioni non fossero valide. |
(480) |
Per quanto riguarda l’argomentazione di cui al considerando 476, nelle osservazioni non è stato specificato quali fossero i tipi di TiO2 in questione; pertanto la Commissione non ha potuto verificare la veridicità di tali affermazioni. |
(481) |
Per quanto concerne la particolarità del TiO2 grafico, la Commissione ha già concluso al considerando 57 del regolamento provvisorio che esiste effettivamente un know-how specifico per la sua produzione, padroneggiato solo da un numero limitato di produttori nell’Unione e in Cina. Come confermato anche nel caso relativo alla fusione Huntsman/Rockwood (62), a motivo della natura specifica di questo prodotto i produttori di inchiostri bianchi hanno poche possibilità di passare ad altri produttori. |
(482) |
Come dimostrato da Flint, se la società utilizzasse altri tipi di TiO2 nelle sue applicazioni gli inchiostri sugli imballaggi avrebbero prestazioni molto più basse che inciderebbero sulla percezione degli acquirenti. |
(483) |
Per quanto riguarda l’argomentazione di Flint di cui al considerando 466, come rilevato dalla Commissione Flint ha chiarito nella fase definitiva che, sebbene utilizzi altri tipi di TiO2 in due applicazioni specifiche, non si tratta di inchiostri bianchi; inoltre il TiO2 grafico non è utilizzato per tali applicazioni. In ogni caso, le applicazioni in questione rappresentano meno dell’1 % dell’utilizzo totale di TiO2 da parte di Flint. D’altro canto, Flint ha dimostrato che oltre il 99 % del suo consumo di TiO2 è costituito da formulazioni per inchiostri bianchi. |
(484) |
Per quanto riguarda la disponibilità di approvvigionamento, Flint ha dimostrato di poter acquistare il TiO2 grafico da un solo fornitore dell’Unione e da due fornitori in Cina. Non sono disponibili fornitori in altri paesi terzi. Siegwerk ha affermato di acquistare il TiO2 da pochi altri fornitori cinesi e dell’Unione, ma di rivolgersi a un unico fornitore certificato per oltre il 50 % delle proprie formulazioni. |
(485) |
Sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili, la Commissione ha confermato la propria conclusione di cui al considerando 58 del regolamento provvisorio, secondo cui esistono in tutto il mondo pochissimi fornitori in grado di produrre TiO2 grafico di qualità adeguata che, a quanto le risulta, sono presenti solo nell’Unione e in Cina. |
(486) |
Per quanto riguarda le affermazioni del denunciante circa la propria capacità di rifornire il mercato in caso di ripristino di condizioni di parità, la Commissione ha ritenuto che ciò sia improbabile per il mercato del TiO2 grafico. In particolare, la capacità produttiva totale dell’Unione è pari ad appena l’80 % circa del consumo dell’Unione in un anno normale. Sulla base delle nuove informazioni disponibili nella fase definitiva, la Commissione ha stimato che la domanda di TiO2 grafico rappresenta circa il 2,5 % del mercato totale del TiO2. L’unico fornitore dell’Unione di cui è nota la produzione di TiO2 grafico di qualità soddisfacente dovrebbe destinare circa il 7 % della sua capacità totale al soddisfacimento della domanda di TiO2 grafico nell’Unione e tale produttore non ha dichiarato di volersi assumere questo impegno. |
(487) |
La Commissione ha pertanto concluso che le fonti di approvvigionamento disponibili per il TiO2 grafico sono molto limitate sia a livello mondiale sia all’interno dell’Unione. |
(488) |
Per quanto riguarda le stime di Flint concernenti l’impatto delle misure sulla sua redditività, la Commissione le ha accettate e ha modificato le proprie conclusioni. Ricorrendo alla stessa metodologia utilizzata per stimare l’impatto dei dazi fissati al livello del nuovo margine di dumping più basso, la Commissione ha comunque constatato che le misure comporterebbero perdite per Flint nel segmento degli inchiostri bianchi. |
(489) |
Date le analogie in termini di struttura dei costi, è prevedibile un impatto analogo su Sun Chemical e Siegwerk, sebbene la Commissione non conosca l’entità della loro esposizione ai fornitori cinesi, visto che tali società non hanno risposto al questionario. |
(490) |
Alla luce di quanto precede e dei nuovi elementi di prova presentati da Siegwerk in merito alla competitività delle attività dell’Unione nel segmento degli inchiostri bianchi, la Commissione ha concluso che le misure avrebbero un impatto significativo sui produttori di inchiostri bianchi e sull’occupazione che essi generano. Si aggiunga che ulteriori effetti a catena potenziali sull’industria degli imballaggi a valle potrebbero avere altre conseguenze negative sull’occupazione nell’Unione. |
(491) |
Allo stesso tempo la Commissione ha stimato che i produttori di inchiostri bianchi rappresentano circa il 2,5 % dell’intero mercato del TiO2 dell’UE e che la grande maggioranza dei produttori dell’Unione non produce questo tipo di TiO2. In base ai dati di cui dispone la Commissione, le vendite di TiO2 grafico rappresentavano circa lo 0,5 % delle vendite totali dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta e circa il 5 % delle importazioni totali dalla Cina. |
(492) |
Inoltre il denunciante non si è opposto direttamente alla richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale presentata per il TiO2 grafico. In aggiunta, i produttori di inchiostri bianchi possono contare su un numero molto limitato di produttori a livello mondiale in grado di fornire TiO2 grafico di qualità adeguata; peraltro uno solo di questi produttori è ubicato nell’Unione, mentre gli altri si trovano in Cina. |
(493) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la concessione di un’esenzione nel quadro del regime di uso finale ai produttori di inchiostri bianchi non avrebbe un impatto significativo sull’efficacia delle misure. |
(494) |
La Commissione ha inoltre concluso che è nell’interesse dell’Unione concedere un’esenzione nel quadro del regime di uso finale alle importazioni di TiO2 grafico originario della Cina da utilizzare nella produzione di inchiostri bianchi per la stampa. |
(495) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha espresso disaccordo in merito a tale decisione. Il denunciante si è inoltre opposto all’utilizzo del termine «TiO2 grafico» che, stando alla sua argomentazione, non era noto all’industria del TiO2. Flint ha presentato una successiva comunicazione in cui contestava le argomentazioni del denunciante. |
(496) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Siegwerk ha inoltre chiesto chiarimenti sul termine «uso finale», che compare in tutto il presente regolamento, osservando altresì che il termine «TiO2 grafico» non è definito nel diritto doganale. |
(497) |
Pertanto, in via preliminare, la Commissione ha fatto riferimento alla richiesta iniziale di esenzione nel quadro del regime di uso finale presentata da Flint e illustrata al considerando 32. La richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale è stata presentata e valutata nel contesto dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione. |
(498) |
Come le parti interessate hanno giustamente osservato, il «TiO2 grafico» non è definito nella normativa doganale, né rappresenta necessariamente un termine utilizzato in maniera uniforme nell’intera industria del TiO2. Il «TiO2 grafico» è invece semplicemente un’abbreviazione utilizzata in vari documenti nell’ambito della presente inchiesta (tra cui le comunicazioni del denunciante) per riferirsi più facilmente ai tipi di TiO2 utilizzati come pigmento nella produzione di inchiostri bianchi nell’industria degli inchiostri grafici (63). |
(499) |
Come illustrato nel presente regolamento, la Commissione ha deciso di esentare dai dazi antidumping il TiO2 se è importato per essere utilizzato nella produzione di inchiostri bianchi per la stampa, secondo le procedure e le condizioni stabilite dal codice doganale dell’Unione. Pertanto una definizione del «TiO2 grafico» non è necessaria né sottintesa ai fini dell’applicazione di tale esenzione nel quadro del regime di uso finale, poiché si basa sull’uso cui è destinato il prodotto. |
(500) |
La Commissione ha quindi esaminato le restanti osservazioni del denunciante sulla divulgazione finale delle informazioni e le controargomentazioni di Flint. |
(501) |
In primo luogo, il denunciante ha asserito che la conclusione della Commissione si basa sui dati di un unico utilizzatore (Flint) e che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione dell’impatto dei dazi sull’industria degli inchiostri bianchi prendendo in considerazione un numero più rappresentativo di utilizzatori del TiO2 grafico. |
(502) |
In secondo luogo, secondo quanto sostenuto dal denunciante non era corretto affermare che gli utilizzatori potessero acquistare il TiO2 grafico solo da un fornitore dell’Unione e da due fornitori in Cina, come presumibilmente concluso dalla Commissione al considerando 484. |
(503) |
Il denunciante ha poi argomentato che esiste una grande capacità disponibile di un produttore dell’Unione che, se vengono ripristinate condizioni di parità, può essere dedicata al mercato degli inchiostri dell’Unione. Allo stesso tempo vi sono nell’Unione vari fornitori che vendono il TiO2 all’industria degli inchiostri bianchi. |
(504) |
Il denunciante ha inoltre contestato la conclusione della Commissione secondo cui l’utilizzatore dell’Unione, notoriamente fabbricante del TiO2 grafico, non destinerebbe il 7 % della sua capacità produttiva totale per far fronte alla domanda nell’Unione. |
(505) |
In aggiunta, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha chiesto informazioni ai produttori dell’Unione non inclusi nel campione in merito alla rispettiva produzione del TiO2 grafico. La Commissione non può quindi ragionevolmente affermare che vi è un solo fornitore dell’Unione che notoriamente produce il TiO2 grafico con un livello di qualità soddisfacente. |
(506) |
In terzo luogo, il denunciante ha contestato la metodologia utilizzata dalla Commissione per valutare l’impatto che le misure antidumping potrebbero avere sugli utilizzatori e i produttori di inchiostro bianco rispetto all’impatto che l’esenzione nel quadro del regime di uso finale potrebbe esercitare sui produttori dell’Unione. |
(507) |
Il denunciante ha sottolineato che nell’inchiesta antisovvenzioni del 2021 sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF») dalla Cina (64) la Commissione non ha concesso l’esenzione nel quadro del regime di uso finale poiché, sebbene gli ACF fossero pertinenti solo per una parte della produzione totale dell’utilizzatore in questione, la Commissione non ha potuto determinare quale sarebbe stato l’impatto dei dazi sulla redditività totale dell’utilizzatore (65). Il denunciante ha asserito che nel caso di specie, poiché gli inchiostri bianchi rappresentano solo una parte del portafoglio di Flint, la Commissione dovrebbe giungere alla stessa conclusione del caso «ACF» di cui sopra. |
(508) |
Per contro, il denunciante ha sostenuto che tale esenzione nel quadro del regime di uso finale avrebbe un grave impatto negativo sui produttori dell’Unione di TiO2 e che ciò avrebbe dovuto essere analizzato in modo specifico. Secondo l’argomentazione presentata, qualora sia concessa l’esenzione nel quadro del regime di uso finale i produttori dell’Unione non sarebbero più in grado di vendere il TiO2 grafico nel mercato dell’Unione. |
(509) |
Infine, il denunciante ha sostenuto che tale esenzione implicava un elevato rischio di elusione. Comporterebbe infatti sfide significative nel verificare la natura di tale prodotto e il TiO2 grafico potrebbe quindi essere dichiarato in modo erroneo o destinato ad altri usi finali. |
(510) |
Flint, d’altro canto, ha sostenuto che le osservazioni del denunciante su tale esenzione nel quadro del regime di uso finale non erano in buona fede, in quanto le osservazioni contro la richiesta di Flint sono state trasmesse solo dopo la divulgazione finale delle informazioni, quasi un anno dopo l’iniziale presentazione della richiesta da parte di Flint. |
(511) |
Inoltre Flint ha sostenuto che la Commissione dovrebbe respingere le argomentazioni del denunciante sulle modalità secondo cui l’esenzione nel quadro del regime di uso finale potrebbe essere utilizzata per compromettere l’efficacia dei dazi. La natura stessa di questo regime doganale non consente dichiarazioni erronee, bensì garantisce proprio che il TiO2 non sia destinato ad altri usi finali. |
(512) |
Secondo quanto sostenuto da Flint, è irrilevante che solo Flint abbia risposto al questionario, in quanto la Commissione ha precedentemente concesso esenzioni nel quadro del regime di uso finale su richiesta di un solo utilizzatore che ha collaborato (66). |
(513) |
Per quanto riguarda la prima argomentazione presentata dal denunciante, la Commissione ha osservato che, tra i tre utilizzatori che hanno chiesto l’esenzione nel quadro del regime di uso finale, solo Flint ha inviato una risposta al questionario, che è stata verificata. Tuttavia Sun Chemical e Siegwerk hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato ad audizioni; la Commissione è stata quindi in grado di integrare i dati verificati di Flint con ulteriori informazioni. |
(514) |
La Commissione ha sottolineato che, d’altro canto, il denunciante ha presentato una sola comunicazione in merito a tale richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale nel corso dell’inchiesta, in cui ha inoltre contestato solo le argomentazioni presentate da Sun Chemical. Allo stesso tempo, mentre Flint ha presentato la sua richiesta di esenzione nel quadro del regime di uso finale nei primi dieci giorni dell’inchiesta e ha trasmesso varie osservazioni successive a sostegno delle sue argomentazioni, come correttamente sottolineato da Flint il denunciante non ha mai contestato tali argomentazioni. |
(515) |
Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, si è stimato che questi tre utilizzatori rappresentano circa il 70 % della produzione dell’Unione di inchiostri bianchi. La Commissione ha pertanto ritenuto che la loro situazione fosse rappresentativa dell’industria degli inchiostri bianchi e ha formulato le proprie conclusioni sulla base delle informazioni di cui disponeva. |
(516) |
In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dal denunciante, la Commissione non ha concluso al considerando 484 che l’intera industria degli inchiostri bianchi può acquistare il TiO2 grafico da un fornitore dell’Unione e da due fornitori in Cina, ma piuttosto che questo è il caso di Flint. In effetti, come illustrato nel prosieguo di tale considerando, anche altri utilizzatori potrebbero acquistare il TiO2 grafico da altri fornitori, in quantitativi limitati. |
(517) |
Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la Commissione non ha chiesto informazioni ai produttori dell’Unione non inclusi nel campione in merito alla loro produzione di TiO2 grafico, la Commissione disponeva di informazioni fornite dagli utilizzatori secondo cui alcuni utilizzatori ne acquistano quantitativi limitati da produttori dell’Unione non inclusi nel campione. La Commissione ha ricordato ancora una volta che le argomentazioni addotte dai produttori di inchiostri bianchi circa la disponibilità di approvvigionamento non sono mai state contestate in modo significativo. |
(518) |
Ciò riguarda in particolare le argomentazioni di Flint in merito al know-how specifico necessario per produrre il TiO2 adatto per gli inchiostri bianchi, la cui esistenza e il fatto che solo un numero esiguo di produttori ne sia in possesso erano già stati stabiliti nella causa Hutsman/Rockwoods. In seguito alla fusione delle due società inoltre il know-how di uno dei due leader di mercato dell’Unione nel settore del TiO2 grafico ha dovuto essere ceduto ed è stato acquistato dall’attuale LB Group, che ha continuato a fornire tale tipo di TiO2 all’Unione. |
(519) |
Nel corso dell’inchiesta il denunciante non ha presentato alcun elemento di prova atto a contestare tale fatto, negando così la conclusione secondo cui la disponibilità del TiO2 grafico di qualità soddisfacente è molto limitata a livello mondiale ed è in mano solo a un numero ridotto di produttori nell’Unione e in Cina. In nessuna delle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stata messa in discussione tale conclusione. La Commissione non ha pertanto riscontrato alcun motivo per contattare i produttori dell’Unione non inclusi nel campione. |
(520) |
Per quanto riguarda la capacità disponibile di un produttore dell’Unione a rifornire il mercato, la Commissione ha già concluso che, pur potendo disporre di capacità teorica è improbabile che tale produttore dedichi il 7 % della sua capacità all’approvvigionamento di un prodotto che rappresenta solo il 2,5 % del mercato. |
(521) |
Il denunciante non ha presentato alcun elemento di prova che induca a conclusioni diverse. Al contrario, le sue argomentazioni contenute nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni suggeriscono che non vi è alcun incentivo economico ad agire in tal senso. |
(522) |
In terzo luogo, la Commissione ha contestato l’affermazione del denunciante secondo cui la Commissione avrebbe fatto ricorso a una metodologia diversa da quella applicata nel caso «ACF». La Commissione valuta ciascuna richiesta caso per caso e alla luce di tutti i fatti e di tutte le informazioni disponibili. Pertanto il fatto che nel caso «ACF» non sia stato possibile stimare l’impatto sulla redditività totale dell’utilizzatore non rende la situazione di fatto comparabile al caso di specie. In ogni caso, dalla giurisprudenza risulta che la legittimità di un regolamento che istituisce dazi antidumping deve essere valutata alla luce delle norme giuridiche e, in particolare, delle disposizioni del regolamento di base, e non sulla base dell’asserita prassi decisionale anteriore delle istituzioni dell’Unione (67). |
(523) |
In effetti, come illustrato ai considerando da 488 a 490, nell’analizzare il quadro generale, compresa l’elevata incidenza del TiO2 nella struttura dei costi degli inchiostri bianchi, e i nuovi elementi di prova presentati sulla volatilità del settore degli inchiostri bianchi, nonché i potenziali effetti a catena sull’industria degli imballaggi a valle, la Commissione ha concluso che le misure avrebbero un impatto significativo sui produttori di inchiostro bianco. |
(524) |
Allo stesso tempo la Commissione ha espresso dubbi in merito alle affermazioni del denunciante secondo cui detta esenzione nel quadro del regime di uso finale avrà un grave impatto negativo sui produttori dell’Unione. Come già affermato, il TiO2 grafico rappresenta una quota molto ridotta, pari al 2,5 %, del mercato totale, e ancora più esigua in termini di quota delle vendite del produttore dell’Unione più competitivo in questo mercato. |
(525) |
Inoltre il denunciante non ha illustrato il motivo per cui i produttori dell’Unione che vendono e hanno venduto il TiO2 grafico all’Unione negli anni precedenti, nonostante la concorrenza cinese, non sarebbero improvvisamente più in grado di continuare tali vendite. |
(526) |
Infine, il denunciante non ha suffragato in modo significativo le sue affermazioni sul rischio di elusione. L’esenzione nel quadro del regime di uso finale è una procedura doganale attraverso la quale le autorità doganali verificano se i prodotti importati siano effettivamente destinati a un uso specifico. La Commissione non ha pertanto riscontrato alcun motivo per ritenere che il TiO2 possa essere dichiarato in modo erroneo o destinato ad altri usi finali in conseguenza di tale esenzione. |
(527) |
La Commissione ha quindi respinto le argomentazioni del denunciante relative all’esenzione nel quadro del regime di uso finale per la produzione di inchiostri bianchi per la stampa. |
7.3.6. Altri fattori
(528) |
Diverse parti interessate hanno inoltre presentato argomentazioni in merito all’offerta insufficiente di TiO2 nell’Unione. Esse hanno affermato di avere incontrato in passato molte difficoltà di approvvigionamento; hanno inoltre sostenuto che con la ripresa economica si verificherà un aumento dei prezzi e non saranno nemmeno disponibili quantitativi sufficienti di TiO2 presso i produttori dell’Unione. |
(529) |
Il denunciante ha contestato tali affermazioni, affermando di essere pronto a soddisfare la domanda dell’Unione non appena saranno ripristinate condizioni di parità. Ha inoltre sostenuto che sono in programma varie espansioni di capacità in altri paesi, quali il Regno Unito, l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti. |
(530) |
La Commissione ha riconosciuto che la capacità totale dell’Unione non è sufficiente a soddisfare l’intera domanda dell’Unione. Inoltre non è stato possibile verificare, sulla base di elementi di prova attendibili, le espansioni di capacità menzionate dal denunciante. |
(531) |
Tuttavia, in base alle informazioni e agli elementi di prova di cui dispone la Commissione, a livello mondiale sono disponibili ampie capacità di produzione del TiO2 e quanto meno vi sono indizi del fatto che l’espansione della capacità proseguirà nei prossimi anni in regioni diverse dalla Cina. Anche nel caso di una completa assenza di importazioni dalla Cina, tali capacità potrebbero compensare il potenziale deficit di approvvigionamento. |
7.4. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(532) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi contrari all’istituzione di dazi antidumping definitivi sul diossido di titanio originario della Cina. |
(533) |
Tuttavia, per limitare eventuali conseguenze gravi sugli utilizzatori che dipendono fortemente dal TiO2 per la loro produzione e al fine di attenuare i gravi effetti negativi che i dazi antidumping potrebbero avere su un elevato numero di tali utilizzatori, garantendo nel contempo la protezione dell’industria dell’Unione esposta agli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, la Commissione ha preso in considerazione la modulazione dei dazi. |
(534) |
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, diverse parti interessate hanno ribadito che l’aliquota antidumping del 32,3 % è troppo elevata e porrà le loro imprese in una posizione non competitiva; la Commissione dovrebbe quindi ridurre le aliquote del dazio. |
(535) |
Tutte le osservazioni individuali e specifiche sull’interesse dell’Unione sono state prese in considerazione. Inoltre, come spiegato nella sezione 8.2, la Commissione ha modificato la forma delle misure. I dazi non saranno riscossi in percentuale del valore dichiarato della fattura, bensì quale importo fisso per chilogrammo, indipendentemente dal valore della fattura. Come illustrato al considerando 533 e alla sezione 8.2, in tal modo l’impatto dei dazi sugli utilizzatori dovrebbe risultare attenuato. |
8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1. Misure definitive
(536) |
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
8.2. Forma delle misure
(537) |
Come spiegato al considerando 533, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare la forma delle misure. Come sostenuto da più parti, il periodo dell’inchiesta è coinciso con una flessione del ciclo della domanda di TiO2. Secondo le informazioni di mercato di cui dispone la Commissione, si prevede che tanto la domanda quanto i prezzi continueranno ad aumentare nel prossimo futuro, almeno fino alla fine del 2025. |
(538) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che l’istituzione di dazi sotto forma di dazi specifici attutirà l’impatto dei dazi sugli utilizzatori in quanto, in un mercato in crescita, la quota rappresentata dai dazi nel prezzo totale del TiO2 cinese sarà inferiore se i dazi sono istituiti sotto forma di dazi ad valorem. In particolare, le stime della Commissione hanno dimostrato che, già sulla base dei dati del periodo dell’inchiesta raccolti presso gli utilizzatori, misure sotto forma di dazi specifici attutirebbero l’impatto sulla redditività dei produttori di carta decorativa e di inchiostri bianchi, nel periodo dell’inchiesta, di una percentuale compresa tra 0,2 e 0,5 punti percentuali, a parità di tutte le altre condizioni. |
(539) |
Inoltre in tal modo le misure avranno un impatto minimo sugli utilizzatori di tipi di TiO2 assai specifici, come quelli importati da AAKO, il cui prezzo supera di vari ordini di grandezza quello dei tipi più comunemente utilizzati. |
(540) |
Allo stesso tempo il livello dei dazi consentirebbe all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole in un contesto di aumento della domanda e dei prezzi e di diminuzione dei costi delle materie prime (68). La Commissione ha pertanto concluso che, alla luce delle circostanze specifiche del caso in esame, l’istituzione di misure sotto forma di dazi specifici consentirà di contemperare opportunamente l’interesse degli utilizzatori con la necessità di proteggere l’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. |
(541) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, e sotto forma di un importo fisso per kg dovrebbero essere le seguenti:
|
(542) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Pertanto tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. |
(543) |
Nei suoi commenti sulla divulgazione finale delle informazioni, LB Group ha suggerito che sarebbe più appropriato fissare dazi separati specifici per il TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato e il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro, a motivo delle tradizioni differenze di prezzo tra i due tipi di prodotto. |
(544) |
A tale proposito la Commissione ha ricordato che, come già illustrato ai considerando da 67 a 71 del regolamento provvisorio e confermato ai considerando da 81 a 84, la Commissione ha respinto la richiesta di effettuare analisi separate del pregiudizio e del nesso di causalità per i prodotti ottenuti mediante i due processi di produzione. Questa sarebbe stata una condizione preliminare per il calcolo di dazi antidumping individuali per il TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato e il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro. |
(545) |
In assenza di nuovi elementi di prova atti a contesta tale conclusione, la Commissione ha respinto la richiesta presentata da LB Group di fissare dazi separati specifici per il TiO2 prodotto mediante il procedimento al solfato e il TiO2 prodotto mediante il procedimento con cloruro. |
(546) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante, pur non contestando la decisione della Commissione sulla forma di dazi proposta, ha chiesto di inserire nel regolamento finale una clausola per consentire una revisione della forma del dazio nel caso in cui il dazio fisso diventi ampiamente inefficace per contrastare le pratiche di dumping, al fine di consentire un riesame immediato. |
(547) |
La Commissione ha rilevato al riguardo che una clausola del genere sarebbe stata ridondante. Qualora constati che i dazi antidumping diventino inadeguati per contrastare le pratiche di dumping (indipendentemente dal fatto che siano espressi come dazi ad valorem o come dazi specifici), il denunciante o qualsiasi altra parte può presentare una domanda di riesame intermedio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(548) |
Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». |
(549) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (69) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(550) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». |
(551) |
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
(552) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie. Nell’ambito di tale inchiesta si potrà tra l’altro esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. |
(553) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
(554) |
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni: il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare: i) di non avere esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il PI; ii) di non essere collegato a nessun produttore esportatore che durante il PI ha esportato il prodotto in esame nell’Unione; iii) di avere esportato il prodotto in esame in un momento successivo o di avere assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. |
(555) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha chiesto alla Commissione di inserire una clausola nel regolamento finale. La clausola richiesta consentirebbe di monitorare le importazioni di TiO2 originarie di Anhui Gold Star, il che consentirebbe di confrontare il volume annuo delle importazioni da tale società nell’Unione con la capacità massima indicata nella sua risposta al questionario. A tale proposito va osservato che, sulla base del codice addizionale TARIC assegnato al gruppo Anhui Gold Star e nell’ambito delle attività di monitoraggio, la Commissione sarà in grado di osservare i volumi che tale esportatore introduce nell’Unione e di valutare, di conseguenza, la necessità di ulteriori azioni. |
8.3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(556) |
Plastika Kritis ha sostenuto che nel caso di specie non dovrebbero essere riscossi dazi provvisori. Essa ha affermato che, a causa degli attacchi degli Houthi, che hanno causato interruzioni nelle rotte marittime attraverso il Mar Rosso, molte merci ordinate a febbraio/marzo e spedite ad aprile o a maggio non sono ancora giunte al porto di destinazione. |
(557) |
Al contempo, molti utilizzatori di TiO2 hanno presentato offerte e firmato contratti con i loro clienti a prezzi fissi e dovranno assorbire tutte le perdite associate ai dazi antidumping. Essi sostengono pertanto che non dovrebbero essere riscossi dazi sulle partite di TiO2 spedite prima della data di registrazione. |
(558) |
La Commissione ha rilevato a tale riguardo che gli utilizzatori avrebbero dovuto essere consapevoli della possibilità che fossero istituiti dazi antidumping almeno dal momento della pubblicazione dell’avviso di apertura. |
(559) |
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio. |
(560) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Flint ha sostenuto che dal testo della divulgazione finale delle informazioni non risulta chiaramente se l’esenzione nel quadro del regime di uso finale si applicherà anche ai dazi antidumping provvisori istituiti in virtù del regolamento provvisorio. Sulla base delle conclusioni di cui ai considerando da 459 a 527, la Commissione ha confermato che il diossido di titanio importato per la produzione di inchiostri bianchi per la stampa dovrebbe essere esentato dai dazi provvisori, purché siano soddisfatte le condizioni per beneficiare del regime di uso finale. |
(561) |
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Plastika Kritis ha chiesto che non fosse riscosso alcun dazio sul TiO2 spedito dalla Cina prima della data di registrazione nel giugno 2024, la cui data di spedizione possa essere dimostrata sulla base della pertinente polizza di carico. Plastika Kritis ha sostenuto che la riscossione dei dazi a partire dal 12 luglio 2024 sta causando perdite significative agli utilizzatori di TiO2 che hanno ordinato il TiO2 prima della data di registrazione, argomentando che in quel momento «nessuno poteva immaginare che questo dazio irragionevole sarebbe stato attuato». |
(562) |
La Commissione ha sottolineato a tale proposito che il regolamento di base non prevede la possibilità di basare la riscossione dei dazi sulla data di spedizione del prodotto in esame dal paese oggetto dell’inchiesta. Nel caso di specie inoltre l’avviso di apertura è stato pubblicato il 13 novembre 2023, con indicazione delle relative tempistiche. A partire da quel momento, almeno gli utilizzatori avrebbero potuto essere a conoscenza del fatto che sarebbe stata possibile l’adozione di dazi provvisori. La Commissione ha pertanto respinto questa richiesta. |
8.4. Riscossione retroattiva
(563) |
Come indicato alla sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(564) |
Come indicato al considerando 456 del regolamento provvisorio, in quella fase dell’inchiesta la Commissione non ha potuto adottare una decisione in merito a un’eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping. La Commissione deve pertanto decidere, in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, se riscuotere retroattivamente i dazi antidumping definitivi sulle importazioni durante il periodo di registrazione. |
(565) |
Dal momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di registrazione, cinque utilizzatori e l’ASEFAPI hanno presentato diverse osservazioni contrarie alla registrazione. Vari produttori di vernici più piccoli si sono manifestati come parti interessate dopo la registrazione e cinque di loro hanno presentato osservazioni contrarie alla registrazione delle importazioni. Tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni dopo l’adozione del regolamento provvisorio si sono opposte alla riscossione retroattiva dei dazi. Il denunciante ha sostenuto che i dazi dovrebbero essere riscossi. |
(566) |
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se fossero soddisfatti i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. |
(567) |
I criteri in base ai quali stabilire se possano essere riscossi dazi durante il periodo di registrazione sono stabiliti all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(568) |
La condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base è soddisfatta, in quanto le importazioni sono state registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(569) |
Agli importatori è stata data la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base in seguito alla pubblicazione del regolamento di registrazione e alla pubblicazione del regolamento provvisorio. |
(570) |
Diverse parti interessate si sono opposte alla registrazione. |
(571) |
Le parti hanno sostenuto che, poiché la produzione di TiO2 dell’Unione non è sufficiente a soddisfare la domanda dell’Unione, gli utilizzatori non hanno altra scelta se non quella di importare. |
(572) |
La Commissione ha sottolineato al riguardo che il semplice fatto di importare prodotti non è un criterio su cui si è basata la decisione di registrare le importazioni. La Commissione ha invece valutato se vi fosse stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni tale da poter compromettere l’effetto riparatore del dazio. La Commissione ha valutato l’evoluzione dei volumi delle importazioni al considerando 575. |
(573) |
L’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base stabilisce che il prodotto di cui trattasi deve essere stato «oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l’importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato». Nel caso di specie la Commissione ritiene che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato a partire dalla data di apertura dell’inchiesta, per le ragioni illustrate ai considerando da 8 a 11 del regolamento di registrazione. |
(574) |
Inoltre, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta», si deve rilevare «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore» dei dazi definitivi. |
(575) |
La Commissione ha esaminato i volumi e i prezzi medi mensili delle importazioni nell’intero periodo dell’inchiesta e li ha confrontati con i volumi e i prezzi medi mensili delle importazioni dopo l’apertura (periodo dicembre 2023-luglio 2024). All’interno del periodo successivo all’apertura sono stati individuati due periodi distinti: da un lato il periodo che va fino all’istituzione delle misure provvisorie e dall’altro il periodo che termina con l’entrata in vigore della registrazione. Tabella 1
|
(576) |
Dal confronto tra uno dei due periodi (B1 o B2) e l’intero periodo dell’inchiesta emerge che i volumi medi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 30 % circa, mentre i prezzi sono diminuiti di –2,7 % circa. |
(577) |
Tuttavia, poiché vi è una chiara indicazione del carattere stagionale della domanda di TiO2 sul mercato (la domanda raggiunge il picco in estate ed è minima in inverno), la Commissione ha ritenuto che il confronto tra i periodi B1 e B2 e gli stessi periodi del periodo dell’inchiesta rifletta più accuratamente la situazione del mercato. I risultati sono riportati nella tabella che segue. Tabella 2
|
(578) |
Dal confronto di cui sopra emerge che le importazioni medie mensili dalla Cina sono aumentate, dopo l’apertura del procedimento, del 17 % fino all’adozione delle misure provvisorie, ma soprattutto del 25 % se si considera il primo mese intero successivo alla pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta e l’ultimo mese intero precedente l’istituzione delle misure provvisorie. |
(579) |
Tuttavia, sulla base delle stime fornite dall’industria dell’Unione, il consumo nell’Unione è aumentato con un andamento analogo, ossia del 25 % circa. Di conseguenza, l’aumento delle importazioni è stato in linea con l’andamento del consumo. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che diversi produttori dell’Unione hanno registrato un aumento dei volumi delle vendite durante il periodo successivo all’inchiesta. |
(580) |
Come anche sostenuto da varie parti, non si può ritenere che vi sia stato un massiccio aumento delle importazioni dopo l’apertura del procedimento, bensì qualunque aumento osservato è in linea con l’andamento precedente, vale a dire un previsto incremento della domanda dopo il raggiungimento del punto più basso del ciclo. |
(581) |
Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che non esistevano elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’aumento delle importazioni avesse superato l’aumento della domanda nel periodo successivo all’inchiesta. La Commissione non ha riscontrato né ricevuto elementi di prova che dimostrino l’accumulo di scorte da parte degli importatori. Inoltre la Commissione ha rilevato che, come indicato nella tabella 2, nel periodo successivo al PI la media dei prezzi all’importazione è diminuita, indipendentemente dal tipo di periodo preso in esame e anche tenendo conto della stagionalità. La flessione è stata tuttavia in linea con il calo del costo di produzione stimato dall’industria dell’Unione per il periodo successivo al PI. Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha potuto concludere che l’aumento delle importazioni potesse compromettere gravemente l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. |
(582) |
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva non sono soddisfatte. |
9. DISPOSIZIONI FINALI
(583) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (71), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea o a seguito di una transazione, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. Il tasso d’interesse non deve essere negativo. Gli interessi decorrono dalla data di pagamento dell’importo da rimborsare fino alla data di rimborso stabilita. |
(584) |
Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diossido di titanio, avente la formula chimica TiO2, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 12065-65-5 e 13463-67-7, attualmente classificato con i codici NC ex 2823 00 00 ed ex 3206 11 00 (codici TARIC 2823 00 00 10 e 2823 00 00 30, 3206 11 00 10 e 3206 11 00 30) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’importo fisso del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è il seguente:
Società |
Importo fisso del dazio (in EUR per kg) |
Codice addizionale TARIC |
||||||||||
Gruppo LB:
|
0,74 |
89CB |
||||||||||
Gruppo Anhui Gold Star:
|
0,25 |
89CC |
||||||||||
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato |
0,64 |
Cfr. l’allegato |
||||||||||
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese |
0,74 |
8999 |
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica per cui, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (72), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione proporzionale del prezzo realmente pagato o da pagare.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1, è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per l’utilizzo nella produzione di inchiostri grafici bianchi per la stampa.
Tale esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell’Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (73) («codice doganale dell’Unione»).
Articolo 3
1. Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
2. L’esenzione di cui all’articolo 2 si applica anche al dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923.
Articolo 4
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova atti a dimostrare che:
a) |
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023); |
b) |
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e |
c) |
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. |
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Avviso si apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di diossido di titanio («TiO2 »), originario della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2023/786, 13.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/786/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 della Commissione, del 6 giugno 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/1617, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1617/oj).
(4) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2024/3695, 14.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3695/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, del 10 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/1923, 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1923/oj).
(6) Cfr. ad esempio la sentenza del 13 settembre 2010, Whirlpool Europe/Consiglio, T-314/06, EU:T:2010:390, punto 138, e la sentenza del 17 dicembre 2010, EWRIA e altri/Commissione, T-369/08, EU:T:2010:549, punto 82.
(7) Cfr. a tale proposito la sentenza del 17 marzo 2016, Portmeirion Group, C-232/14, EU:C:2016:180, punti 46 e 47, e la sentenza del 10 ottobre 2012, Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio, T-172/09, EU:T:2012:532, punto 62.
(8) Cfr. la sentenza del 18 novembre 2014, Photo USA Electronic Graphic/Consiglio, T-394/13, EU:T:2014:964, punto 30.
(9) Cfr. a tale proposito la sentenza del 18 novembre 2014, Photo USA Electronic Graphic/Consiglio, T-394/13, EU:T:2014:964, punto 31, e la sentenza del 28 febbraio 2017, JingAo Solar e altri/Consiglio, T-157/14, EU:T:2017:127, punto 112 e la giurisprudenza ivi citata.
(10) Sentenza del 28 febbraio 2017, JingAo Solar e altri/Consiglio, T-157/14, EU:T:2017:127, punto 100, e sentenza del 28 febbraio 2017, Canadian Solar Emea e altri/Consiglio, T-162/14, EU:T:2017:124, punto 99.
(11) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).
(12) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).
(13) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59, ELI: regolamento - 1223/2009 - IT - regolamento sui prodotti cosmetici - EUR-Lex (europa.eu)) e regolamento (UE) 2021/850 della Commissione, del 26 maggio 2021, che modifica e rettifica l’allegato II e che modifica gli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 44, ELI: regolamento - 2021/850 - IT - EUR-Lex (europa.eu)).
(14) Considerando 51 del regolamento provvisorio.
(15) Considerando 51 del regolamento provvisorio.
(16) Regolamento (CE) n. 319/2009 del Consiglio, del 16 aprile 2009, che chiarisce la definizione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/319/oj, considerando 18).
(17) Regolamento (CE) n. 950/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni fogli e nastri sottili di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/950/oj, considerando 14).
(18) Sentenza della Corte del 26 ottobre 2016, PT Musim Mas/Consiglio, C-468/15, P, EU: C:2016:803, punto 85.
(19) Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015, PT Musim Mas/Consiglio dell’Unione europea, T-26/12, ECLI:EU:T:2015:437, punto 84.
(20) Considerando 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 della Commissione, del 20 agosto 2014, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia (GU L 246 del 21.8.2014, pag. 1); considerando 47 del regolamento (CE) n. 390/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 6).
(21) Cfr. la sentenza dell’8 maggio 2024, Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret/Commissione, T-630/21, EU:T:2024:304, punto 97.
(22) Cfr. la sentenza dell’8 maggio 2024, Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret/Commissione, T-630/21, EU:T:2024:304, punto 96.
(23) Cfr. la sentenza dell’8 maggio 2024, Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret/Commissione, T-630/21, EU:T:2024:304, punto 95.
(24) CNCIA ha fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1915 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 della Commissione, del 3 luglio 2024, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese.
(25) Cfr. ad esempio i considerando 370 e 371 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 della Commissione, del 9 aprile 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/1064, 10.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1064/oj).
(26) Sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw/Commissione, T-301/16, EU:T:2019:234, punti da 165 a 190; sentenza del 27 aprile 2022, Giant/Commissione, T-242/19, EU:T:2022:259, punti da 62 a 95 e punto 122; sentenza del 4 maggio 2022, CRIA e CCCMC/Commissione, T-30/19 e T-72/19, EU:T:2022:266, punto 108 e punti da 125 a 154.
(27) Relazione dell’organo d’appello nella causa China – GOES, WT/DS414/AB/R, punti 138 e 141.
(28) Considerando 298, 299, 325 e 328 del regolamento provvisorio.
(29) Considerando 320 del regolamento provvisorio.
(30) Considerando 355 del regolamento provvisorio.
(31) Considerando 357 del regolamento provvisorio.
(32) Considerando 355 del regolamento provvisorio.
(33) Relazione di TZMI di cui al considerando 350 del regolamento provvisorio.
(34) Considerando 358 del regolamento provvisorio.
(35) Considerando 351 e 356 del regolamento provvisorio.
(36) Considerando 357 del regolamento provvisorio.
(37) Società madre di Tronox Pigments Holland B.V. («Tronox»), uno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(38) Società madre di Kronos Titan GmbH («Kronos»), un altro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(39) Il margine EBITDA è un indice di redditività che misura gli utili, al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti, generati da una società, in percentuale dei ricavi.
(40) Ad esempio, il 21,8 % dei ricavi di Tronox a livello mondiale nel primo trimestre del 2024 proveniva da prodotti diversi dal TiO2 (cfr. la sintesi dei risultati finanziari salienti di Tronox relativi al primo trimestre 2024, consultabile all’indirizzo: https://www.tronox.com/tronox-reports-first-quarter-2024-financial-results/ (ultima consultazione il 24 settembre 2024).
(41) Relazione finanziaria di Tronox relativa al primo trimestre del 2024, consultabile all’indirizzo: https://www.prnewswire.com/news-releases/tronox-reports-first-quarter-2024-financial-results-302133675.html (ultima consultazione il 24 settembre 2024).
(42) Consultabili all’indirizzo: https://kronosworldwideinc.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/kronos-worldwide-inc-reports-second-quarter-2024-results (ultima consultazione il 24 settembre 2024).
(43) Relazione semestrale consolidata, consultabile all’indirizzo: https://zchpolice.grupaazoty.com/en/investor-relations/periodic-reports#item5903 (ultima consultazione il 24 settembre 2024).
(44) Relazione non sottoposta ad audit, consultabile all’indirizzo: https://seonet.ljse.si/?doc_id=90449 (ultima consultazione il 24 settembre 2024).
(45) Cfr. la sentenza del 17 dicembre 2008, HEG e Graphite India/Consiglio, T-462/04, EU:T:2008:586, punto 67.
(46) Cfr. i considerando 307, 325 e 339.
(47) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2754, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj).
(48) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione, del 27 novembre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2023/2659, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2659/oj).
(49) Cause C-260/85 e C-106/86, TEC/Consiglio, ECLI: EU: C: 1988 465, punto 47.
(50) Decisione della Commissione, del 27 giugno 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 38).
(51) Relazione dell’organo d’appello, HP – STT (Giappone), punto 5.155.
(52) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(53) Come stabilito, tra l’altro, sulla base della risposta al questionario, sottoposta a verifica, di Schulman Plastics.
(54) Ipotizzando in via prudenziale, ai fini dell’analisi delle capacità inutilizzate, che l’altro impianto di produzione, molto più piccolo, nella regione dell’America centrale e meridionale stesse operando a pieno regime per servire unicamente il mercato interno.
(55) Ipotizzando che tutta la produzione messicana supplementare sia destinata all’Unione.
(56) Se invece la simulazione effettuata nell’ambito dell’analisi avesse riguardato anche i minori costi associati al passaggio ad altri tipi di prodotto più economici, l’impatto stimato avrebbe potuto essere persino meno accentuato.
(57) Avviso di apertura pubblicato il 14.6.2024 (OJ C, GU C/2024/3695, 14.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3695/oj).
(58) Consultabile all’indirizzo: https://www.in.gov.br/web/dou/-/circular-n-54-de-8-de-outubro-de-2024-589436706 (ultima consultazione il 13 novembre 2024).
(59) In particolare nelle loro osservazioni sul regolamento provvisorio, quando hanno formulato le proprie stime del divario tra domanda e offerta per il TiO2 di tipo laminato.
(60) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315, 29/09/2020, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj), considerando 623).
(61) Flint fa riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 dell’11.10.2021, pag. 6), in combinato disposto con il considerando 87 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40).
(62) Decisione della Commissione del 10.9.2014 nel caso M.7061 – HUNTSMAN CORPORATION/EQUITY INTERESTS HELD BY ROCKWOOD HOLDINGS, consultabile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7061_20140910_20600_4133655_EN.pdf.
(63) In quanto tale è definito al considerando 157 ai fini del presente documento.
(64) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2287/oj).
(65) Ibidem, considerando 738.
(66) Cfr., ad esempio, il regolamento (UE) 2020/1336, considerando da 618 a 628; il punto 2.2.2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 dell’11.10.2021, pag. 6).
(67) Cfr. ad esempio, la sentenza del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio, T-351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 107.
(68) In base ai dati di Fastmarkets, il prezzo dell’ilmenite, la principale materia prima per la produzione del TiO2, è diminuito dal periodo dell’inchiesta (disponibile previa sottoscrizione di un abbonamento all’indirizzo https://www.fastmarkets.com/login/metals-and-mining/); le informazioni di mercato disponibili prevedono parimenti una diminuzione dei costi nel prossimo futuro rispetto al periodo dell’inchiesta.
(69) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(70) La Commissione ha considerato come periodo B1 il periodo compreso tra il primo mese intero successivo all’apertura e l’ultimo mese intero in cui è stato pubblicato il regolamento provvisorio. Essa ha successivamente esaminato anche il periodo B2, ossia il periodo compreso tra il primo mese intero successivo all’apertura e il mese antecedente l’entrata in vigore delle misure provvisorie.
(71) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(72) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(73) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inclusi nel campione
Paese |
Nome |
Codice addizionale TARIC |
Repubblica popolare cinese |
ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. |
89CO |
Repubblica popolare cinese |
CITIC Titanium Industry Co., Ltd |
89CP |
Repubblica popolare cinese |
Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. of Pangang Group |
89CQ |
Repubblica popolare cinese |
Guangxi Bluestar Dahua Chemical Co., Ltd |
89CR |
Repubblica popolare cinese |
GUANGXI JINMAO TITANIUM CO., LTD |
89CS |
Repubblica popolare cinese |
GUANGDONG HUIYUN TITANIUM INDUSTRY CORPORATION LIMITED |
89CT |
Repubblica popolare cinese |
Guangxi Guangfeng Titanium Co., Ltd. |
89CU |
Repubblica popolare cinese |
Hebei Milson Titanium Dioxide Co.,Ltd |
89CV |
Repubblica popolare cinese |
Jinan Yuxing Chemical Co.,Ltd |
89CW |
Repubblica popolare cinese |
KUNMING DONGHAO TITANIUM CO., LTD. |
89CX |
Repubblica popolare cinese |
Nanjing Titanium Dioxide Chemical Co., Ltd. |
89CY |
Repubblica popolare cinese |
NINGBO XINFU TITANIUM DIOXIDE CO.,LTD |
89CZ |
Repubblica popolare cinese |
PANZHIHUA DARUI TECHNOLOGY CO.,LTD. |
89DA |
Repubblica popolare cinese |
PANZHIHUA DONGFANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. |
89DB |
Repubblica popolare cinese |
PANZHIHUA KAIHAO TECHNOLOGY CO., LTD. |
89DC |
Repubblica popolare cinese |
Pangang Group Titanium Industry Co., Ltd |
89DD |
Repubblica popolare cinese |
SHANDONG XIANGHAI TITANIUM CO., LTD. |
89DE |
Repubblica popolare cinese |
SHANDONG DAWN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. |
89DF |
Repubblica popolare cinese |
SHANDONG DOGUIDE GROUP CO., LTD. |
89DG |
Repubblica popolare cinese |
SHANDONG JINHAI TITANIUM RESOURCES TECHNOLOGY CO., LTD. |
89DH |
Repubblica popolare cinese |
Xuzhou Titanium Dioxide Chemical Co., Ltd. |
89DI |
Repubblica popolare cinese |
Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd |
89DJ |
Repubblica popolare cinese |
YUNNAN DAHUTONG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD |
89DK |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/4/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)