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Document 32024R1940
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1940 of 11 July 2024 correcting Implementing Regulation (EU) 2024/1040 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating in the People’s Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1940 della Commissione, dell’11 luglio 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1940 della Commissione, dell’11 luglio 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese
C/2024/4706
GU L, 2024/1940, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1940/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32024R1040 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 1 | 03/04/2024 |
![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1940 |
12.7.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1940 DELLA COMMISSIONE
dell’11 luglio 2024
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 della Commissione (2), quest’ultima ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato («PET») con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, misurato in base al, o convertito nel, solvente fenolo/1,2 diclorobenzene (50/50), attualmente classificato con il codice NC ex 3907 61 00 (codice TARIC 3907610010) e originario della Repubblica popolare cinese. |
(2) |
Come indicato ai considerando da (24) a (27) del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040, l’indice di viscosità del PET è misurato su una soluzione di PET in un determinato solvente e, per motivi di chiarezza, di applicazione uniforme da parte delle autorità doganali degli Stati membri e di coerenza con la norma DIN 53728 precedentemente applicabile, che è stata sostituita dalla norma ISO 1628-5, la viscosità del PET dovrebbe essere misurata nel solvente fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50) o convertita in tale solvente. |
(3) |
L’ambito dell’inchiesta tuttavia comprendeva qualsiasi PET con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g. Ciò significa che, se l’indice di viscosità è uguale o superiore a 78 ml/g, il dazio antidumping è dovuto anche quando la viscosità del prodotto è misurata in base a un altro solvente (o combinazione di solventi) o convertita in un altro solvente (o combinazione di solventi). |
(4) |
Di conseguenza il riferimento a come effettuare la misurazione dell’indice di viscosità, ossia in base al solvente fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50) o convertendolo in tale solvente, dovrebbe essere eliminato dalla definizione del prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040. |
(5) |
La Commissione ha pertanto deciso di rettificare di conseguenza l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040. |
(6) |
Tale rettifica ha effetto a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040, vale a dire dal 3 aprile 2024. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 è così rettificato:
«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (“PET”) con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario della Repubblica popolare cinese.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 aprile 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176, 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 della Commissione, del 27 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinato polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/1040, 2.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1040/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1940/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)