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Document 32024R1734

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1734 della Commissione, del 21 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati membri della valutazione della sostanza attiva deltametrina ai fini della procedura di rinnovo

    C/2024/4186

    GU L, 2024/1734, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1734/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1734/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1734

    24.6.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1734 DELLA COMMISSIONE

    del 21 giugno 2024

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati membri della valutazione della sostanza attiva deltametrina ai fini della procedura di rinnovo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 19,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) ripartisce tra i rispettivi Stati membri la valutazione delle sostanze attive deltametrina, diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo ai fini delle procedure di rinnovo, nominando per ciascuna sostanza attiva un relatore e un correlatore.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/150 della Commissione (3) assegna ad altri Stati membri relatori la valutazione di tali sostanze attive a seguito della notifica, presentata dal Regno Unito, della propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

    (3)

    L’assegnazione si basa sulla considerazione che la valutazione delle sostanze attive in questione è in una fase avanzata e il lavoro da effettuare dovrebbe essere di lieve entità. Per tale valutazione non è pertanto assegnato alcuno Stato membro correlatore.

    (4)

    Il 28 agosto 2023 l’Autorità ha tuttavia chiesto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4), informazioni supplementari sulla sostanza attiva deltametrina ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (5)

    Poiché la Svezia è l’autorità di valutazione competente per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva deltametrina in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si ritiene opportuno, al fine di favorire la coerenza e l’efficienza nella valutazione a norma dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 e (UE) n. 528/2012, nominare la Svezia come Stato membro correlatore ai fini del rinnovo dell’approvazione della deltametrina.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, la voce relativa alla deltametrina è sostituita dalla seguente:

    Sostanza attiva

    Stato membro relatore

    Stato membro correlatore

    «Deltametrina

    AT

    SE»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/686/2023-10-08).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/150 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione delle seguenti sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari: deltametrina, diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/150/oj).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/2020-02-13).

    (5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/2022-04-15).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1734/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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