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Document 32024R1497

    Regolamento (UE) 2024/1497 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    ST/8914/2024/INIT

    GU L, 2024/1497, 28.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1497/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1497/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1497

    28.5.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1497 DEL CONSIGLIO

    del 27 maggio 2024

    che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 (1) e il 31 maggio 2013 ha adottato la decisione 2013/255/PESC (2) a seguito dell’adozione delle conclusioni del Consiglio in cui questo condannava la violenza e le gravi e sistematiche violazioni diffuse dei diritti umani in Siria.

    (2)

    Il terribile terremoto del 6 febbraio 2023 è venuto a esacerbare una situazione già drammatica nel paese, acuendo le sofferenze della popolazione siriana.

    (3)

    Il 23 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/408 (3) e il regolamento (UE) 2023/407 (4), introducendo un’esenzione dal congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e dalle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche. Il Consiglio ha deciso che tale esenzione si applicasse per un periodo iniziale di sei mesi, ossia fino al 24 agosto 2023, e che ne fruissero le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie.

    (4)

    Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1467 (5) e il regolamento (UE) 2023/1462 (6), prorogando l’esenzione fino al 24 febbraio 2024. Il 18 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2876 (7) e il regolamento (UE) 2023/2877 (8), prorogando ulteriormente l’esenzione fino al 1o giugno 2024.

    (5)

    Il 27 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1496 (9), che sostituisce la menzionata esenzione con un’esenzione applicabile fino al 1o giugno 2025, in linea con la data di cessazione dell’applicazione della decisione 2013/255/PESC, e che prevede, fatto salvo il riesame della decisione 2013/255/PESC, di estendere ulteriormente tale esenzione dopo il 1o giugno 2025.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 16 bis del regolamento (UE) n. 36/2012 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 16 bis

    1.   I divieti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si applicano fino al 1o giugno 2025 alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

    e)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    f)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    g)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Il divieto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell’Unione o degli Stati membri per prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria laddove tali fondi o risorse economiche siano forniti per l’acquisto o il trasporto di prodotti petroliferi, o finanziamenti associati o assistenza finanziaria, al solo scopo di fornire aiuti umanitari in Siria o fornire assistenza alla popolazione civile in Siria in conformità dell’articolo 6 bis, paragrafo 1.

    3.   Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

    4.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l’autorizzazione si considera rilasciata.

    5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 e 4 entro quattro settimane dal rilascio.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024…

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

    (2)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14).

    (3)  Decisione (PESC) 2023/408 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56 I del 23.2.2023, pag. 4).

    (4)  Regolamento (UE) 2023/407 del Consiglio, del 23 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 56 I del 23.2.2023, pag. 1).

    (5)  Decisione (PESC) 2023/1467 del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 180 del 17.7.2023, pag. 41).

    (6)  Regolamento (UE) 2023/1462 del Consiglio, del 17 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 180 del 17.7.2023, pag. 8).

    (7)  Decisione (PESC) 2023/2876 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2023/2876, 19.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2876/oj).

    (8)  Regolamento (UE) 2023/2877 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2023/2877, 19.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2877/oj).

    (9)  Decisione (PESC) 2024/1496 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2024/1496, 28.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1496/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1497/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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