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Document 32024R1485

    Regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, del 27 maggio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

    ST/8275/2024/INIT

    GU L, 2024/1485, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1485

    27.5.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1485 DEL CONSIGLIO

    del 27 maggio 2024

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2024/1484 del Consiglio, del 27 maggio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 27 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1484, in cui inquadra misure restrittive mirate in considerazione della situazione in Russia e della repressione interna nel paese. Il contesto politico e le ragioni politiche per l'adozione delle misure restrittive sono indicati nei considerando di tale decisione.

    (2)

    Per repressione interna si intendono, fra l'altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

    (3)

    La decisione (PESC) 2024/1484 prevede il divieto di viaggio per le persone elencate nel relativo allegato e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ivi elencati. Prevede parimenti talune restrizioni settoriali per le esportazioni di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, nonché prodotti destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione della sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni.

    (4)

    Le restrizioni imposte dal presente regolamento per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II non pregiudicano quelle applicabili a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 (2). Se un prodotto rientra in una delle categorie di cui all'allegato I o II del presente regolamento nonché nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 833/2014, dovrebbero applicarsi le restrizioni di cui al regolamento (UE) n. 833/2014

    (5)

    L'allegato II del presente regolamento specifica le categorie di prodotti ritenuti pertinenti all'uso a fini di repressione interna sulla base delle loro capacità tecniche. Se un prodotto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 833/2014, le restrizioni di cui a tale regolamento dovrebbero applicarsi indipendentemente dal fatto che il prodotto soddisfi o meno le capacità tecniche specificate nell'allegato II del presente regolamento.

    (6)

    Le informazioni sugli usi previsti di materiale, tecnologie o software a fini di repressione interna in Russia possono essere ottenute con qualsiasi mezzo, comprese le conclusioni dell'operatore, le informazioni fornite dalle autorità competenti o fonti accessibili al pubblico.

    (7)

    Tali misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

    (8)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

    (9)

    La procedura per la modifica dell'elenco che figura all'allegato IV del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni.

    (10)

    Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (11)

    Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

    (12)

    Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «servizi di intermediazione»:

    i)

    la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

    ii)

    la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

    b)

    «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, in particolare:

    i)

    una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;

    ii)

    una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

    iii)

    una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;

    iv)

    una domanda riconvenzionale;

    v)

    una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

    c)

    «contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;

    d)

    «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato III;

    e)

    «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    f)

    «finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione; non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria i pagamenti e i termini e le condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi effettuati in linea con la normale prassi commerciale;

    g)

    «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

    h)

    «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

    i)

    «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

    i)

    contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

    ii)

    depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

    iii)

    titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;

    iv)

    interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v)

    credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

    vi)

    lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

    vii)

    documenti da cui risulti un interesse riguardante fondi o risorse finanziarie;

    j)

    «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, compresi le forme orali di assistenza;

    k)

    «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

    Articolo 2

    1.   È vietato:

    a)

    vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna elencato nell'allegato I, originario o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi al materiale di cui alla lettera a) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;

    c)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativamente al materiale di cui alla lettera a) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica ai dispositivi di protezione temporaneamente esportati in Russia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per esclusivo uso personale.

    3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna elencato nell'allegato I, e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associati, destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU o dell'Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali.

    4.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciate solo prima dello svolgimento dell'attività per cui sono richieste. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro 4 settimane dal rilascio.

    5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dell'assistenza o dei servizi di cui al detto paragrafo, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per:

    a)

    il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

    b)

    la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.

    Articolo 3

    1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, il materiale, le tecnologie o i software elencati nell'allegato II, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

    2.   Le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che il materiale, le tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie della Russia, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

    3.   L'allegato II elenca il materiale, le tecnologie o i software per la sicurezza dell'informazione e delle telecomunicazioni che potrebbero essere usati impropriamente a fini di repressione interna.

    4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi ivi menzionati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per:

    a)

    il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

    b)

    la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.

    5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro 4 settimane dal rilascio.

    6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rifiutate a norma del presente articolo entro 4 settimane dal rifiuto.

    7.   Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.

    Articolo 4

    1.   A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è vietato:

    a)

    fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi al materiale, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato II, connessi all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione, alla riparazione e all'uso del materiale e delle tecnologie elencati nell'allegato II o connessi alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato II;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al materiale, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato II a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;

    c)

    fornire qualsiasi servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie della Russia o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il divieto di manutenzione e di riparazione del materiale comprende il divieto di manutenzione, aggiornamento e riparazione di qualsiasi software in esso incorporato.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare il materiale, le tecnologie o i software elencati nell'allegato II, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate in entrata e in uscita di un determinato soggetto, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, elaborazione, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

    Articolo 5

    1.   I divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, si applicano se il materiale, le tecnologie o i software non elencati negli allegati I e II sono destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia. Se viene a conoscenza di ciò, l'operatore informa immediatamente le autorità competenti.

    2.   I divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, non si applicano se l'operatore non ha avuto motivo di sospettare che il materiale, le tecnologie o i software non elencati negli allegati I e II sono destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia.

    Articolo 6

    1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'allegato IV.

    2.   Non sono messi messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.

    3.   Nell'allegato IV sono indicati le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi:

    a)

    che si rendono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di atti di repressione della società civile e dell'opposizione democratica ovvero le cui attività altrimenti compromettono gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Russia;

    b)

    forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui alla lettera a), o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;

    c)

    che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).

    Articolo 7

    1.   In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione siano:

    a)

    necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IV e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno 2 settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica;

    e)

    pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o di un posto consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

    f)

    necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

    g)

    necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione; o

    h)

    necessari per la vendita e il trasferimento, entro il 28 agosto 2024, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco nell'allegato IV, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencati nell'allegato IV e dopo aver stabilito che i proventi di tale vendita e trasferimento rimangono congelati.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.

    Articolo 8

    1.   In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

    2.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, l'autorizzazione si considera rilasciata.

    3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro 4 settimane dal rilascio.

    Articolo 9

    1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6 nell'elenco figurante nell'allegato IV, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c)

    la decisione non vada a favore di una persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato IV; e

    d)

    il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro 2 settimane dal rilascio.

    Articolo 10

    1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato IV sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data del suo inserimento nell'allegato IV, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato IV; e

    b)

    il pagamento non viola l'articolo 6, paragrafo 2.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro 2 settimane dal rilascio.

    Articolo 11

    1.   L'articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente interessata in merito a tali operazioni.

    2.   L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b)

    pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 6 sono stati inseriti nell'allegato IV; o

    c)

    pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1.

    Articolo 12

    1.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

    a)

    forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o le informazioni detenute relative ai fondi e alle risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato IV che non sono stati ancora trattati come congelati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi obbligati a congelarli, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

    b)

    collaborano con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le norme nazionali o altre norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tal fine tali comunicazioni comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nel procedimento giudiziario, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri.

    3.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

    4.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    5.   Le autorità competenti, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi, nonché beni immobili o mobili, elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui a paragrafo 1 del presente articolo, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tali elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.

    Articolo 13

    1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui al presente regolamento.

    2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV:

    a)

    trasmettono entro 6 settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato IV le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro loro appartenenti, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e

    b)

    collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

    3.   L'inosservanza del paragrafo 2 del presente articolo è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 6.

    4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione entro 2 settimane in merito alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).

    5.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    6.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 14

    1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza.

    2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

    Articolo 15

    1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a)

    persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato IV;

    b)

    qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

    2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

    3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

    Articolo 16

    1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

    a)

    i fondi congelati a norma dell'articolo 6 e le autorizzazioni rilasciate in virtù delle deroghe di cui al presente regolamento;

    b)

    i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    2.   Lo Stato membro interessato comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

    Articolo 17

    1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato IV.

    2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto [e se tale comunicazione può essere effettuata], o mediante la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

    3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni pertinenti e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

    4.   L'elenco di cui all'allegato IV è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 18

    1.   L'allegato IV riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

    2.   Nell'allegato IV figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero del passaporto e della carta d'identità, genere, indirizzo, se noto, funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.

    Articolo 19

    1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.

    2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

    Articolo 20

    1.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

    a)

    per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato IV;

    b)

    per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione delle modifiche dell'allegato IV;

    c)

    per quanto riguarda la Commissione:

    i)

    l'inclusione del contenuto dell'allegato IV nell'elenco elettronico consolidato delle persone naturali e giuridiche, dei gruppi e delle entità soggetti a sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

    ii)

    il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

    2.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante trattano, ove applicabile, i dati pertinenti relativi ai reati commessi da persone fisiche inserite nell'elenco, alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura in cui tale trattamento è necessario per la preparazione dell'allegato IV.

    3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

    Articolo 21

    1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato III. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato III.

    2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

    3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli elencati nell'allegato III.

    Articolo 22

    Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente regolamento sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 23

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

    d)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

    e)

    a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente a attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

    Articolo 24

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)   GU L, 2024/1484, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1484/oj.

    (2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (7)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    (8)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


    ALLEGATO I

    Elenco del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna di cui all'articolo 2

    1.   Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi

    1.1.

    Armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (nota) («elenco comune delle attrezzature militari»).

    1.2.

    Munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati.

    2.   Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

    3.   Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

    4.   Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

    a)

    amatolo;

    b)

    nitroglicole;

    c)

    cloruro di picrile

    5.   Filo spinato a lame di rasoio.

    6.   Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.

    7.   Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli elencati nel presente allegato


    ALLEGATO II

    Elenco del materiale, delle tecnologie e dei software di cui all'articolo 3

    Nota generale

    Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica:

    a)

    al materiale, alle tecnologie o ai software che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o nell'elenco comune delle attrezzature militari;

    b)

    ai software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:

    i)

    al banco;

    ii)

    per corrispondenza;

    iii)

    per via elettronica; o

    iv)

    su ordinazione telefonica;

    c)

    ai software che sono di pubblico dominio; o

    d)

    nei casi in cui si applica l'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 833/2014.

    Le sezioni A, B, C, D ed E fanno riferimento alle sezioni di cui al regolamento (UE) 2021/821.

    A.

    Elenco del materiale

    Apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti

    Apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati

    Apparecchiature di controllo delle radiofrequenze

    Apparecchiature di interferenze di reti e satelliti

    Apparecchiature di infezione a distanza

    Apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale

    Apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI (4), MSISDN (5), IMEI (6), TMSI (7)

    Apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS (8)/GSM (9)/GPS (10)/GPRS (11)/UMTS (12)/CDMA (13)/PSTN (14)

    Apparecchiature di intercettazione e controllo di informazioni DHCP (15)/SMTP (16), GTP (17)

    Apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica

    Apparecchiature forensi a distanza

    Apparecchiature di motori di trattamento semantico

    Apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici

    Apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

    B.

    Non utilizzata.

    C.

    Non utilizzata.

    D.

    «Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.

    E.

    «Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.

    Il materiale, le tecnologie e i software di queste sezioni rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

    Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, l'elaborazione, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

    Note in calce:

    (4)

    IMSI è la sigla di «International Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

    (5)

    MSISDN è la sigla di «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

    (6)

    IMEI è la sigla di «International Mobile Equipment Identity» (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché mediante l'IMSI e l'MSISDN.

    (7)

    TMSI è la sigla di «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

    (8)

    SMS è la sigla di «Short Message System» (servizio di messaggi brevi).

    (9)

    GSM è la sigla di «Global System for Mobile Communications» (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

    (10)

    GPS è la sigla di «Global Positioning System» (sistema di localizzazione globale via satellite).

    (11)

    GPRS è la sigla di «General Package Radio Service» (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

    (12)

    UMTS è la sigla di «Universal Mobile Telecommunication System» (sistema universale di comunicazioni mobili).

    (13)

    CDMA è la sigla di «Code Division Multiple Access» (accesso multiplo a divisione di codice).

    (14)

    PSTN è la sigla di «Public Switch Telephone Networks» (rete telefonica pubblica commutata).

    (15)

    DHCP è la sigla di «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

    (16)

    SMTP è la sigla di «Simple Mail Transfer Protocol» (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

    (17)

    GTP è la sigla di «GPRS Tunneling Protocol» (protocollo di tunneling per GPRS).

    (1)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021. pag. 1).


    ALLEGATO III

    Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

    BELGIO

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIA

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    CECHIA

    https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    GERMANIA

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIA

    https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDA

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIA

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CIPRO

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    UNGHERIA

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTA

    https://smb.gov.mt/

    PAESI BASSI

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLONIA

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTOGALLO

    https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVACCHIA

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    https://um.fi/pakotteet

    SVEZIA

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari

    e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

    Rue Joseph II 54

    B-1049 Bruxelles

    (Belgio)

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    ALLEGATO IV

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 6.

    A.   Persone fisiche

    […]

    B.   Persone giuridiche, entità e organismi

    […]


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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