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Document 32024R1388

Regolamento delegato (UE) 2024/1388 della Commissione, dell'11 marzo 2024, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2023/2623 che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027

C/2024/1411

GU L, 2024/1388, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1388/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1388/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1388

22.5.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1388 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2024

recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2023/2623 che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2023/2623 della Commissione (2) specifica i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027. Tale regolamento contiene un errore relativo alla designazione di una divisione CIEM in cui si applica l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare.

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2023/2623.

(3)

Poiché la rettifica di cui al presente regolamento ha ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(4)

Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2023/2623 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027 (GU L, 2023/2623, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2623/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1388/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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