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Document 32024R1295
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1295 of 26 February 2024 on harmonised technical specifications and testing standards for fire hoses
Regolamento delegato (UE) 2024/1295 della Commissione, del 26 febbraio 2024, relativo a specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tubazioni antincendio
Regolamento delegato (UE) 2024/1295 della Commissione, del 26 febbraio 2024, relativo a specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tubazioni antincendio
C/2024/890
GU L, 2024/1295, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1295/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1295 |
6.5.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1295 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2024
relativo a specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tubazioni antincendio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’applicazione uniforme delle norme e delle procedure internazionali di prova per l’omologazione dell’equipaggiamento marittimo è garantita dalla direttiva 2014/90/UE. |
(2) |
L’equipaggiamento marittimo da installare sulle navi dell’UE deve soddisfare i requisiti della direttiva 2014/90/UE, conformemente ad atti di esecuzione, adottati a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, di tale direttiva, che indichino i pertinenti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali relativi a tale equipaggiamento marittimo. |
(3) |
Per motivi di sicurezza, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) prevede l’obbligo di tubazioni antincendio omologate a bordo delle navi. |
(4) |
Attualmente non esistono norme internazionali per le specifiche tecniche e le prove applicabili alle tubazioni antincendio appiattibili impermeabili con diametro interno superiore a 52 mm e pertanto tali tubazioni non sono disciplinate dalla legislazione dell’Unione in vigore. L’assenza di norme internazionali comporta che tali tubazioni non possono essere sottoposte a una valutazione della conformità e omologate per l’uso a bordo delle navi dell’UE a norma della direttiva 2014/90/UE. La mancanza di armonizzazione comporta livelli diversi di sicurezza dei prodotti a bordo delle navi dell’UE, con la conseguente possibilità di un guasto di tali prodotti durante l’utilizzo, il che comporta un rischio grave e inaccettabile per la salute e la sicurezza marittima e un onere amministrativo per gli Stati membri. |
(5) |
Non esistono inoltre norme internazionali per le prove di resistenza all’abrasione delle tubazioni antincendio appiattibili impermeabili con diametro interno da 25 mm a 52 mm e pertanto tali tubazioni non sono disciplinate dalla legislazione dell’Unione in vigore. In assenza di norme internazionali, tali tubazioni non possono essere sottoposte a una valutazione della conformità relativamente alla resistenza all’abrasione a norma della direttiva 2014/90/UE. La mancanza di armonizzazione per quanto riguarda le prove di resistenza all’abrasione può causare un guasto precoce di tali prodotti quando utilizzati a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell’UE, il che comporta un rischio grave e inaccettabile per la salute e la sicurezza marittima. |
(6) |
È pertanto opportuno stabilire specifiche tecniche e norme di prova armonizzate per tutte le tubazioni antincendio appiattibili impermeabili con diametro interno superiore a 25 mm. Tali specifiche e norme di prova dovrebbero rimanere applicabili fino a quando gli strumenti internazionali saranno stati modificati per includere norme di prova adeguate per tali tubazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le specifiche tecniche e le norme di prova di cui all’allegato si applicano alle tubazioni antincendio appiattibili impermeabili con diametro interno superiore a 25 mm.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj.
ALLEGATO
Specifiche tecniche e norme di prova per tubazioni antincendio appiattibili impermeabili, con diametro interno superiore a 25 mm
Rif. |
Elemento |
Norma di prova |
||
1. |
Tubazioni antincendio con diametro interno superiore a 25 mm |
NB: Ai sensi della convenzione SOLAS, capitolo II-2, parte B, regola 10.2.3.2.1, il diametro delle tubazioni antincendio deve soddisfare le prescrizioni dell’amministrazione. |
||
2. |
Tubazioni antincendio con diametro interno superiore a 25 mm |
NB: Ai sensi della convenzione SOLAS, capitolo II-2, parte B, regola 10.2.3.2.1, il diametro delle tubazioni antincendio deve soddisfare le prescrizioni dell’amministrazione. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1295/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)