EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1290

Regolamento delegato (UE) 2024/1290 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto generato dall’aria ambiente come principio attivo nell’allegato I del regolamento

C/2024/1235

GU L, 2024/1290, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1290/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1290/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1290

6.5.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1290 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto generato dall’aria ambiente come principio attivo nell’allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 aprile 2022 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha ricevuto una domanda di iscrizione dell’azoto generato dall’aria ambiente come principio attivo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, presentata conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione (2). La domanda è stata valutata dall’autorità competente della Germania.

(2)

L’autorità di valutazione competente ha presentato all’Agenzia la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, il 14 ottobre 2022. Dopo la presentazione della relazione di valutazione si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall’Agenzia.

(3)

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di iscrizione dei principi attivi nell’allegato I. In conformità all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 88/2014, in combinato disposto con l’articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 1o marzo 2023 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (3) tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(4)

Nel suo parere l’Agenzia ha concluso che l’azoto generato dall’aria ambiente non desta preoccupazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e può pertanto essere iscritto nell’allegato I di tale regolamento, a condizione che le domande di autorizzazione del prodotto contengano prove del fatto che l’utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un’atmosfera ipossica e, se del caso, che sono adottate le misure necessarie.

(5)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno iscrivere l’azoto generato dall’aria ambiente nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, purché sia rispettata la condizione stabilita dall’Agenzia. Poiché l’azoto è incluso nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), esso dovrebbe essere iscritto nella categoria 2 «Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006» dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 528/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/2022-04-15.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 32 dell’1.2.2014, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/88/oj).

(3)   Biocidal Products Committee Opinion on the application for inclusion into Annex I, Category 2 of the active substance nitrogen generated from ambient air; ECHA/BPC/372/2023; adottato il 1o marzo 2023.

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2014-04-10).


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell'elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a), alla categoria 2 è aggiunta la voce seguente:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«—

Azoto generato dall'aria ambiente

Le domande di autorizzazione del prodotto devono contenere prove del fatto che l'utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un'atmosfera ipossica e, se del caso, che sono adottate le misure necessarie.

—».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1290/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top