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Document 32024R1201
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1201 of 26 April 2024 withdrawing from the market star anise terpenes from Illicium verum Hook.f. as a feed additive
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1201 della Commissione, del 26 aprile 2024, che ritira dal mercato i terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f. come additivo per mangimi
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1201 della Commissione, del 26 aprile 2024, che ritira dal mercato i terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f. come additivo per mangimi
C/2024/2656
GU L, 2024/1201, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1201/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1201 |
29.4.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1201 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2024
che ritira dal mercato i terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f. come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare, l’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
La sostanza «terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f.» è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione dei terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 26 settembre 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’additivo «terpeni di anice stellato» contiene, secondo le specifiche, fino al 25 % di estragolo ed è ottenuto mediante un processo di fabbricazione che comporta l’arricchimento di questo agente cancerogeno genotossico. L’Autorità ha dichiarato al riguardo che ciò non è conforme ai principi delineati nell’approccio generale per valutare la sicurezza per le specie bersaglio dei preparati botanici contenenti composti genotossici e/o cancerogeni, se utilizzati come additivi per mangimi. L’Autorità non ha pertanto ritenuto opportuno effettuare una valutazione della sicurezza e dell’efficacia dei terpeni di anice stellato ai fini del loro uso come additivo per mangimi. |
(5) |
Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda di autorizzazione dei terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f. per tutte le specie animali. |
(6) |
L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 impone alla Commissione l’obbligo di adottare un regolamento che stabilisca il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate richieste a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento prima del termine previsto in tale disposizione. Analogamente dovrebbe essere adottato un regolamento relativo agli additivi per mangimi per i quali è stata presentata una domanda successivamente ritirata. |
(7) |
È pertanto opportuno ritirare dal mercato l’additivo per mangimi terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f. |
(8) |
Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di ottemperare in modo adeguato all’obbligo di ritiro, prevedendo un periodo di tempo limitato entro il quale le scorte esistenti dell’additivo e dei mangimi che lo contengono possano essere esaurite. Tale periodo di tempo dovrebbe essere il più breve possibile, tenendo conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza espresse dall’Autorità nel suo parere del 26 settembre 2023 relativo all’additivo. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ritiro dal mercato
L’additivo per mangimi terpeni di anice stellato ottenuti da Illicium verum Hook.f., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, è ritirato dal mercato in relazione a tutte le specie animali.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le scorte esistenti dell’additivo per mangimi di cui all’articolo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 giugno 2024.
2. Le premiscele prodotte con l’additivo di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 luglio 2024.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 19 agosto 2024.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
(3) EFSA Journal 2023;21(10):8341.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1201/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)