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Document 32024R1162

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1162 della Commissione, del 22 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Malus domestica e Berberis thunbergii originarie della Turchia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione delle piante da impianto di Malus domestica nel territorio dell’Unione

C/2024/2540

GU L, 2024/1162, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1162/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1162/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1162

23.4.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1162 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Malus domestica e Berberis thunbergii originarie della Turchia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione delle piante da impianto di Malus domestica nel territorio dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi sono stati inseriti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. I generi Malus Mill. e Berberis L. figurano in tale allegato.

(4)

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4) figura l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e che possono essere introdotti o spostati nel territorio dell’Unione solo se sono soddisfatte prescrizioni particolari.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi sanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa.

(6)

Il 9 agosto 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di piante da impianto di Malus domestica costituite da occhi e marze di massimo un anno, privi di foglie, e da portainnesti e piante innestate a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie e con un diametro massimo del fusto di 3 cm. La domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(7)

Il 31 marzo 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Malus domestica originarie della Turchia (6). L’Autorità ha individuato Anoplophora chinensis, Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Cicadatra persica, Diplodia bulgarica, Erwinia amylovora, Hoplolaimus galeatus, Lopholeucaspis japonica, Malacosoma parallela, Pratylenchus loosi, Pyrolachnus pyri e Tomato ringspot virus quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto.

(8)

Il 7 novembre 2022 l’Autorità ha modificato il parere scientifico per includervi Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Maconellicoccus hirsutus, Pochazia shantungensis e Russellaspis pustulans quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto.

(9)

L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Cicadatra persica, Didesmococcus unifasciatus, Diplodia bulgarica, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lopholeucaspis japonica, Maconellicoccus hirsutus, Malacosoma parallela, Pochazia shantungensis, Pratylenchus loosi, Pyrolachnus pyri e Tomato ringspot virus e ha stimato la probabilità che la merce sia indenne da tali organismi nocivi. L’Autorità ha valutato se la Turchia applichi le misure d’emergenza stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione (7) per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis e se, per quanto riguarda Erwinia amylovora, siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento di piante di Malus Mill., eccetto frutti e sementi, nelle zone protette specificate di cui all’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’Autorità ha concluso che la Turchia applica tali misure d’emergenza e che le prescrizioni di cui all’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 non sono soddisfatte. Le misure di attenuazione dei rischi per Russellaspis pustulans non sono state valutate dall’Autorità. Un parere scientifico sulla classificazione di Russellaspis pustulans (8) quale organismo nocivo pubblicato in precedenza dall’Autorità illustra tuttavia misure di attenuazione dei rischi efficaci contro tale organismo nocivo.

(10)

Il 27 novembre 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di piante in vaso di Berberis thunbergii di due-tre anni, di altezza compresa tra 20 e 40 cm. La domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(11)

Il 19 maggio 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante in vaso di Berberis thunbergii originarie della Turchia (9). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci e Malacosoma parallela quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di riduzione dei rischi descritte nel fascicolo e ha stimato la probabilità che la merce sia indenne da tali organismi nocivi.

(12)

A seguito della conferma ufficiale dell’assenza di Malacosoma parallela in Turchia, tale organismo nocivo non è più considerato rilevante per le merci di Malus domestica e Berberis thunbergii originarie di tale paese.

(13)

Sulla base di tali pareri e delle informazioni supplementari provenienti dalla Turchia in merito a Malacosoma parallela, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di piante da impianto di Malus domestica costituite da occhi e marze di massimo un anno, privi di foglie, e da portainnesti e piante innestate a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie e con un diametro massimo del fusto di 3 cm, originarie della Turchia, è considerato ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante da impianto e che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, le prescrizioni particolari di cui all’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le corrispondenti prescrizioni particolari di cui all’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072.

(14)

Inoltre il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di piante in vaso di Berberis thunbergii di massimo tre anni e di un’altezza massima di 40 cm, originarie della Turchia, è considerato accettabile a condizione che siano soddisfatte le corrispondenti prescrizioni particolari di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e non sono ritenute necessarie ulteriori prescrizioni.

(15)

Di conseguenza le piante da impianto di Malus domestica costituite da occhi e marze di massimo un anno, privi di foglie, e da portainnesti e piante innestate a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie e con un diametro massimo del fusto di 3 cm, originarie della Turchia, non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

(16)

Analogamente, le piante in vaso di Berberis thunbergii di massimo tre anni e di un’altezza massima di 40 cm, originarie della Turchia, non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(18)

Le misure descritte dalla Turchia nel fascicolo relativo a Malus domestica sono ritenute sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di tale merce. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione di tali piante.

(19)

Anoplophora chinensis, Bemisia tabaci, Lopholeucapsis japonica e Tomato ringspot virus figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Erwinia amylovora figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all’allegato III del suddetto regolamento di esecuzione e nell’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato IV del medesimo regolamento. Nell’allegato X, punto 9, di tale regolamento di esecuzione sono anche stabilite prescrizioni particolari per impedire l’ingresso e la diffusione di tale organismo nocivo nelle zone protette specificate.

(20)

Per contro, Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Didesmococcus unifasciatus, Diplodia bulgarica, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Maconellicoccus hirsutus, Pochazia shantungensis e Pratylenchus loosi non figurano ancora nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi una volta che sarà stata effettuata una valutazione dei rischi completa. Si rendono pertanto necessarie misure fitosanitarie in relazione a tali organismi nocivi fino a quando non sarà effettuata una valutazione dei rischi completa. La classificazione di Russellaspis pustulans quale organismo nocivo indica che tale organismo nocivo soddisfa le condizioni per essere inserito nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Si rendono pertanto necessarie misure fitosanitarie in relazione a tale organismo nocivo fino a quando non sarà inserito nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(22)

Cicadatra persica e Pyrolachnus pyri non figurano ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Poiché non è stato osservato alcun impatto significativo sulle piante ospiti infettate da tali organismi nocivi nell’Unione, non sono tuttavia necessarie prescrizioni per l’importazione in relazione a essi.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(6)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Turkey. EFSA Journal 2022;20(5):7301, 142 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7301.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj).

(8)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Scientific Opinion on the pest categorisation of Russellaspis pustulans. EFSA Journal 2022;20(6):7335, 29 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7335, ISSN:1831-4732.

(9)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Berberis thunbergii potted plants from Turkey. EFSA Journal 2022;20(6):7392, 43 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7392.


ALLEGATO I

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, nella tabella, la seconda colonna «Descrizione» è così modificata:

1)

la voce relativa a «Malus Mill.» è sostituita dalla seguente:

« Malus Mill., esclusi:

piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie della Serbia;

piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie della Moldova;

portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originari dell’Ucraina;

piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie dell’Ucraina;

talee di massimo un anno, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie del Regno Unito;

piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie del Regno Unito;

piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie Malus sylvestris, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;

piante da impianto di massimo due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie della Bosnia-Erzegovina;

occhi e marze di massimo un anno, privi di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originari della Turchia;

piante da impianto a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, con un diametro massimo del fusto di 3 cm, originarie della Turchia.»;

2)

la voce relativa a «Berberis L.» è sostituita dalla seguente:

« Berberis L., escluse le piante da impianto di massimo tre anni, appartenenti alla specie Berberis thunbergii, in substrato colturale, di un’altezza massima di 40 cm, originarie della Turchia.».


ALLEGATO II

Nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo la voce relativa a «Piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto.» originarie del Regno Unito è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«Malus domestica,

occhi e marze di massimo un anno, privi di foglie;

piante da impianto a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, con un diametro massimo del fusto di 3 cm

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

Turchia

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Didesmococcus unifasciatus, Diplodia bulgarica, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Maconellicoccus hirsutus, Pochazia shantungensis, Pratylenchus loosi e Russellaspis pustulans;

ii)

il sito di produzione è risultato indenne da Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Didesmococcus unifasciatus Diplodia bulgarica, Euzophera semifuneralis Hoplolaimus galeatus, Maconellicoccus hirsutus, Pochazia shantungensis, Pratylenchus loosi e Russellaspis pustulans nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione delle piante;

iii)

è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine per l’innesto, la potatura e l’estirpazione siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani e Diplodia bulgarica prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione;

iv)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Maconellicoccus hirsutus, Pochazia shantungensis e Russellaspis pustulans, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 % per ciascun organismo nocivo, nonché a un’ispezione ufficiale e a campionamenti casuali e prove sulle piante sistematici per rilevare la presenza di Diplodia bulgarica, Hoplolaimus galeatus e Pratylenchus loosi;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”; e

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1162/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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