Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1109

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione, del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203

C/2024/2000

GU L, 2024/1109, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1109/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1109/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1109

23.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1109 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2024

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafi 14 e 15, lettere a), b) e c), e l’articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, i requisiti dettagliati di mantenimento dell’aeronavigabilità per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) certificati utilizzati nella categoria «specifica» e per i quali deve essere ottenuto un certificato di aeronavigabilità, e i loro componenti, nonché per le organizzazioni e il personale coinvolti in tali compiti, sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione (2).

(2)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme di tali requisiti dettagliati di mantenimento dell’aeronavigabilità, è opportuno stabilire norme e procedure che le autorità competenti dovrebbero applicare ai fini della valutazione della conformità a tali requisiti. Tali norme e procedure dovrebbero rispecchiare i requisiti per le autorità competenti responsabili del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili con equipaggio di cui al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (3), adattati allo stesso tempo allo specifico quadro UAS.

(3)

Inoltre, al fine di gestire i rischi per la sicurezza derivanti dalle minacce alla sicurezza delle informazioni, è necessario che le autorità competenti responsabili del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti applichino i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (4). È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 al fine di includere nel suo ambito di applicazione anche tali autorità competenti.

(4)

È necessario concedere alle autorità competenti un tempo sufficiente per garantire il rispetto delle nuove norme e procedure per la valutazione della conformità degli UAS certificati in relazione ai requisiti dettagliati di mantenimento dell’aeronavigabilità, pertanto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o maggio 2025. Tuttavia i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea dovrebbero essere differiti fino a quando diventerà applicabile il regolamento di esecuziione (UE) 2023/203.

(5)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha assistito la Commissione a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 e il 31 agosto 2023 ha presentato alla Commissione il relativo parere n. 03/2023 (5).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure che le autorità competenti devono applicare ai fini della valutazione della conformità rispetto ai requisiti dettagliati per il mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1107.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«sistema aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft system,«UAS»): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;

b)

«unità di controllo e monitoraggio» (control and monitoring unit, «CMU»): il dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;

c)

«componente»: qualsiasi motore, elica o parte di un aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft, «UA») o qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio;

d)

«mantenimento dell’aeronavigabilità»: tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo del sistema aeromobile senza equipaggio, la conformità di quest’ultimo ai requisiti di aeronavigabilità applicabili e alle condizioni per operare in sicurezza;

e)

«manutenzione»: una combinazione delle attività seguenti o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un sistema aeromobile senza equipaggio o di un suo componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo;

f)

«organizzazione»: una persona fisica, una persona giuridica o una parte di una persona giuridica, che può essere stabilita in più di una sede all’interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;

g)

«ispezione pre-volo»: un’ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l’aeromobile senza equipaggio sia idoneo al volo previsto;

h)

«sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa da cui sono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.

Articolo 3

Autorità competenti

1.   Uno Stato membro designa uno o più soggetti in qualità di autorità competente investita dei poteri e delle competenze necessari per l’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme conformemente al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2024/1107.

2.   I sistemi di amministrazione e gestione dell’autorità competente di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 e dell’Agenzia sono conformi ai requisiti di cui all’allegato.

3.   Se uno Stato membro designa più di un soggetto come autorità competente devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:

a)

gli ambiti di competenza di ciascun soggetto sono chiaramente definiti, in particolare in termini di responsabilità e limiti geografici;

b)

è istituito un coordinamento tra tali soggetti al fine di garantire l’esecuzione efficace dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme nei rispettivi settori di competenza.

4.   Se necessario ai fini dello dell’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione delle norme, all’autorità competente è conferito il potere di:

a)

esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione delle norme;

b)

realizzare copie, anche parziali, di detti registri, dati, procedure e altro materiale;

c)

chiedere chiarimenti a voce in loco al personale di tali organizzazioni;

d)

accedere ai locali, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto pertinenti;

e)

eseguire audit, indagini, valutazioni, ispezioni, anche senza preavviso, nei confronti di tali organizzazioni;

f)

adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme.

5.   I poteri di cui al paragrafo 4 sono esercitati conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili dello Stato membro in questione.

Articolo 4

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 è così modificato:

1)

all’articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Il presente regolamento si applica anche all’autorità competente designata in conformità all’allegato I (parte AR.UAS) del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione, del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L, 2024/1109, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1109/oj).»;"

2)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è così modificato:

«2.   Le autorità competenti di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 3 bis, rispettano i requisiti dell’allegato I (parte IS.AR) del presente regolamento.»

.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2025.

Tuttavia, i punti AR.UAS.GEN.125, lettera c), AR.UAS.GEN.135 A, AR.UAS.GEN.200, lettera e), e AR.UAS.GEN.205, lettera c), dell’allegato si applicano a decorrere dal 22 febbraio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti (GU L, 2024/1107, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj)

(3)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj).

(5)   https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions.


ALLEGATO

MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ DEI SISTEMI AEROMOBILI SENZA EQUIPAGGIO (UAS) — REQUISITI DELL’AUTORITÀ

(parte AR.UAS)

INDICE

CAPITOLO GEN —

REQUISITI GENERALI

AR.UAS.GEN.005

Ambito di applicazione

AR.UAS.GEN.010

Autorità competente

AR.UAS.GEN.115

Documentazione relativa alla sorveglianza

AR.UAS.GEN.120

Metodi di rispondenza

AR.UAS.GEN.125

Informazioni all’Agenzia

AR.UAS.GEN.135

Reazione immediata a un problema di sicurezza

AR.UAS.GEN.135A

Reazione immediata a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un impatto sulla sicurezza aerea

AR.UAS.GEN.200

Sistema di gestione

AR.UAS.GEN.205

Assegnazione dei compiti

AR.UAS.GEN.210

Modifiche del sistema di gestione

AR.UAS.GEN.220

Archiviazione dei documenti

AR.UAS.GEN.300

Principi di sorveglianza

AR.UAS.GEN.305

Programma di sorveglianza — organizzazioni

AR.UAS.GEN.310

Procedura per la certificazione iniziale — organizzazioni

AR.UAS.GEN.330

Modifiche — organizzazioni

AR.UAS.GEN.350

Rilievi, azioni correttive e osservazioni — organizzazioni

AR.UAS.GEN.351

Rilievi e azioni correttive — UAS

AR.UAS.GEN.355

Sospensione, limitazione e revoca di un certificato

CAPITOLO CAW —

AERONAVIGABILITÀ DEGLI UAS

AR.UAS.CAW.005

Ambito di applicazione

AR.UAS.CAW.303

Controllo del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’UAS

AR.UAS.CAW.902

Revisione dell’aeronavigabilità da parte dell’autorità competente

Appendice —

Certificato parte CAO.UAS — Modulo 3-CAO.UAS AESA

CAPITOLO GEN

REQUISITI GENERALI

AR.UAS.GEN.005   Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce le condizioni per l’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme, nonché i requisiti relativi al sistema amministrativo e di gestione che devono essere soddisfatti dall’autorità competente responsabile dell’attuazione e dell’applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/1107.

AR.UAS.GEN.010   Autorità competente

Ai fini del presente allegato, l’autorità competente deve essere:

a)

per la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei singoli aeromobili senza equipaggio e il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità (airworthiness review certificate, ARC), l’autorità designata dallo Stato membro di immatricolazione dell’aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft, UA). Tale autorità deve essere altresì responsabile della sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’unità di controllo e monitoraggio (control and monitoring unit, CMU) nella misura in cui questa si applichi agli UA immatricolati in tale Stato membro;

b)

per la sorveglianza di un’organizzazione, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2024/1107:

i)

l’autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di attività dell’organizzazione o da un altro Stato membro, se la competenza è stata riassegnata a tale Stato membro conformemente all’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1139;

ii)

l’Agenzia, se la competenza dello Stato membro in cui si trova la sede principale di attività dell’organizzazione è stata riassegnata conformemente all’articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139.

AR.UAS.GEN.115   Documentazione relativa alla sorveglianza

L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere le proprie responsabilità.

AR.UAS.GEN.120   Metodi di rispondenza

a)

L’Agenzia deve sviluppare metodi accettabili di rispondenza (acceptable means of compliance, AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

b)

Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzati anche metodi alternativi di rispondenza.

c)

Le autorità competenti devono informare l’Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall’organizzazione sotto la loro sorveglianza o dalle autorità stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.

AR.UAS.GEN.125   Informazioni all’Agenzia

a)

L’autorità competente di uno Stato membro deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui l’autorità è venuta a conoscenza dei problemi.

b)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve fornire quanto prima all’Agenzia tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

c)

L’autorità competente di uno Stato membro deve fornire quanto prima all’Agenzia tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza derivanti dalle relazioni sulla sicurezza delle informazioni ricevute a norma del punto CAO.UAS.102, lettera b), dell’allegato II (parte CAO.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107.

AR.UAS.GEN.135   Reazione immediata a un problema di sicurezza

a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza.

b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni rilevanti ricevute in materia di sicurezza e deve trasmettere immediatamente all’autorità pertinente degli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente gli UAS, i componenti di UAS, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

c)

Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza.

d)

L’autorità competente deve notificare immediatamente le misure adottate conformemente alla lettera c) a tutte le persone od organizzazioni tenute a rispettarle conformemente al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

AR.UAS.GEN.135   A Reazione immediata a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un impatto sulla sicurezza aerea

a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni relative agli inconvenienti e alle vulnerabilità riguardanti la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea segnalati dalle organizzazioni. A tal fine si deve coordinare con eventuali altre autorità pertinenti responsabili della sicurezza delle informazioni o della cibersicurezza all’interno di uno Stato membro, per migliorare il coordinamento e la compatibilità dei sistemi di segnalazione.

b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le pertinenti informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza ricevute conformemente al punto AR.UAS.GEN.125, lettera c), e deve trasmettere immediatamente agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea concernente gli UAS, i componenti di UAS, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

c)

Al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare misure adeguate per affrontare il potenziale impatto dell’inconveniente o della vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni sulla sicurezza aerea.

d)

Le misure adottate conformemente alla lettera c) devono essere immediatamente notificate a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarle conformemente al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente di uno Stato membro deve notificare inoltre tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

AR.UAS.GEN.200   Sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve stabilire e mantenere un sistema di gestione, che preveda almeno:

1)

politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi che impiega per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Le procedure devono essere costantemente aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base dell’autorità competente per tutti i compiti corrispondenti a essa spettanti;

2)

un organico in numero sufficiente per svolgere i propri compiti e per adempiere le proprie responsabilità. È necessario che l’autorità disponga di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;

3)

personale qualificato a svolgere i compiti assegnati e dotato della necessaria conoscenza ed esperienza nonché sottoposto a formazione iniziale e periodica per garantire una costante competenza;

4)

strutture e uffici adeguati allo svolgimento da parte del personale dei compiti assegnati;

5)

una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti e l’adeguatezza delle procedure, inclusa la definizione di un processo di audit interno e di un processo di gestione dei rischi di sicurezza; il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback sui rilievi dell’audit ai dirigenti dell’autorità competente per assicurare l’attuazione delle azioni correttive necessarie;

6)

una persona o un gruppo di persone che risponde ai dirigenti dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

b)

Per ogni suo settore di attività, ivi incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve nominare una o più persone responsabili della gestione dei compiti corrispondenti.

c)

L’autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e l’assistenza necessarie con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, anche per quanto concerne quanto segue:

1)

tutti i rilievi emersi e le azioni avviate in esito alla sorveglianza su persone e organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;

2)

informazioni derivanti dalla segnalazione di eventi obbligatoria e volontaria di cui all’allegato II (parte CAO.UAS), punto CAO.UAS.120, del regolamento delegato (UE) 2024/1107.

d)

Le procedure inerenti al sistema di gestione e alle relative modifiche devono essere messe a disposizione dell’Agenzia ai fini della standardizzazione.

e)

Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), il sistema di gestione istituito e attuato dall’autorità competente deve essere conforme all’allegato I (parte IS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.

AR.UAS.GEN.205   Assegnazione dei compiti

a)

L’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati i compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua delle organizzazioni soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente si deve assicurare di:

1)

disporre di un sistema per verificare, inizialmente e in maniera continua, che il soggetto qualificato sia conforme all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139; tale sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

2)

aver stipulato un accordo scritto con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che stabilisca:

i)

i compiti da svolgere;

ii)

le dichiarazioni, le segnalazioni e i registri da fornire;

iii)

le condizioni tecniche da soddisfare nell’esecuzione di tali compiti;

iv)

la corrispondente copertura della responsabilità;

v)

la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

b)

L’autorità competente deve garantire che il processo di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza istituito a norma del punto AR.UAS.GEN.200, lettera a), punto 5), riguardi tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti a suo nome dal soggetto qualificato.

c)

Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell’organizzazione all’allegato II (parte CAO.UAS), punto CAO.UAS.102, del regolamento delegato (UE) 2024/1107, l’autorità competente può assegnare compiti a soggetti qualificati in conformità alla lettera a), o a qualsiasi autorità pertinente responsabile della sicurezza delle informazioni o della cibersicurezza nello Stato membro; nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente deve assicurarsi che:

1)

tutti gli aspetti legati alla sicurezza aerea siano coordinati e presi in considerazione dal soggetto qualificato o dall’autorità pertinente;

2)

i risultati delle attività di certificazione e sorveglianza svolte dal soggetto qualificato o dall’autorità pertinente siano integrati nei fascicoli complessivi di certificazione e sorveglianza dell’organizzazione;

3)

il proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, istituito conformemente al punto AR.UAS.GEN.200, lettera e), contempli tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti per suo conto.

AR.UAS.GEN.210   Modifiche del sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve permettere all’autorità competente di intraprendere le azioni necessarie per assicurare che il proprio sistema di gestione resti adeguato ed efficace.

b)

L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, in modo da garantirne l’efficace attuazione.

c)

L’autorità competente deve notificare all’Agenzia ogni eventuale modifica che incida sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

AR.UAS.GEN.220   Archiviazione dei documenti

a)

L’autorità competente deve istituire un sistema per l’archiviazione dei documenti che permetta un’adeguata conservazione, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:

1)

le strategie e le procedure documentate del sistema di gestione;

2)

la formazione, le qualifiche e le autorizzazioni del proprio personale;

3)

l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti al punto AR.UAS.GEN.205, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

4)

i processi di certificazione e la sorveglianza continua delle organizzazioni certificate, tra cui:

i)

la richiesta di un certificato dell’organizzazione;

ii)

il programma di sorveglianza continua dell’autorità competente, con tutti i dati delle valutazioni, degli audit e delle ispezioni;

iii)

il certificato dell’organizzazione ed eventuali modifiche;

iv)

il programma di sorveglianza con l’elenco delle date previste per gli audit e le date effettive di svolgimento;

v)

tutta la corrispondenza formale;

vi)

le raccomandazioni per il rilascio o il rinnovo di un certificato, le informazioni dettagliate sui rilievi emersi e sulle azioni adottate dalle organizzazioni per chiuderli, comprese data di chiusura, esenzioni, misure di esecuzione e osservazioni;

vii)

le relazioni di valutazione, audit e ispezione rilasciate da un’altra autorità competente conformemente al punto AR.UAS.GEN.300, lettera d);

viii)

tutte le guide o tutti i manuali dell’organizzazione e le eventuali relative modifiche;

ix)

gli eventuali altri documenti approvati dall’autorità competente;

5)

per quanto riguarda gli UAS soggetti a sorveglianza da parte dell’autorità competente, il processo di sorveglianza degli UAS, comprendente:

i)

il certificato di aeronavigabilità dell’UA;

ii)

gli ARC;

iii)

le relazioni sulle revisioni di aeronavigabilità eseguite dall’autorità competente stessa;

iv)

tutta la corrispondenza pertinente in relazione all’UAS;

v)

le informazioni dettagliate su qualsiasi misura di esenzione e di esecuzione;

vi)

eventuali documenti approvati dall’autorità competente conformemente al presente allegato;

6)

i documenti a sostegno dell’impiego di mezzi alternativi di rispondenza;

7)

le informazioni in materia di sicurezza fornite a norma del punto AR.UAS.GEN.125 e le misure di follow-up;

8)

il ricorso a disposizioni di salvaguardia e di flessibilità in conformità all’articolo 70, all’articolo 71, paragrafo 1, e all’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.

b)

L’autorità competente deve conservare un elenco di tutti i certificati delle organizzazioni da essa rilasciati.

c)

Tutti i registri di cui alle lettere a) e b) devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, ad eccezione dei documenti di cui alla lettera a), punto 5), che devono essere conservati per tre anni dopo la radiazione definitiva dell’aeromobile senza equipaggio dal registro nazionale dello Stato membro.

d)

Tutti i documenti di cui alle lettere a) e b) devono, su richiesta, essere messi a disposizione dell’autorità competente di un altro Stato membro o dell’Agenzia.

AR.UAS.GEN.300   Principi di sorveglianza

a)

L’autorità competente deve verificare:

1)

la rispondenza ai requisiti applicabili alle organizzazioni o agli UAS prima del rilascio di un certificato, di un’approvazione o di un’autorizzazione, a seconda dei casi;

2)

la costante conformità ai requisiti applicabili delle organizzazioni che essa ha certificato;

3)

la costante conformità ai requisiti applicabili agli UAS soggetti alla sua sorveglianza;

4)

l’attuazione di misure di sicurezza appropriate imposte dall’autorità competente conformemente al punto AR.UAS.GEN.135, lettere c) e d).

b)

Tale verifica deve:

1)

essere basata sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;

2)

fornire alle organizzazioni interessate i risultati dell’attività di sorveglianza;

3)

essere basata su valutazioni, audit, ispezioni, verifiche e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

4)

fornire all’autorità competente le prove necessarie nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, incluse le misure previste ai punti AR.UAS.GEN.350 e AR.UAS.GEN.351.

c)

L’autorità competente deve stabilire l’ambito di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) tenendo conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza.

d)

Se le strutture dell’organizzazione sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente di cui al punto AR.UAS.GEN.010 può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate tali strutture. Ogni organizzazione soggetta a tale decisione deve essere informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

e)

Per l’attività di sorveglianza effettuata presso strutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui l’organizzazione ha la sede principale di attività, l’autorità competente di cui al punto AR.UAS.GEN.010 deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle strutture.

f)

L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie allo svolgimento delle attività di sorveglianza.

AR.UAS.GEN.305   Programma di sorveglianza — organizzazioni

a)

L’autorità competente deve stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte al punto AR.UAS.GEN.300.

b)

Per le organizzazioni certificate dall’autorità competente, il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’organizzazione, della complessità delle sue attività, dei risultati delle precedenti attività di certificazione o di sorveglianza, o di entrambe, e deve essere basato sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma deve comprendere, all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

1)

valutazioni, audit e ispezioni, inclusi, a seconda dei casi:

i)

audit dei processi;

ii)

audit di prodotto su un campione pertinente di aeromobili gestiti dall’organizzazione o sulla manutenzione svolta dall’organizzazione, o su entrambi questi aspetti, a seconda dei casi;

iii)

campionamento delle revisioni dell’aeronavigabilità effettuate;

iv)

ispezioni senza preavviso;

2)

riunioni organizzate tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni rilevanti.

c)

Per le organizzazioni certificate dall’autorità competente, il ciclo di pianificazione della sorveglianza non deve essere superiore a 24 mesi.

d)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere abbreviato in presenza di elementi che segnalano un deterioramento delle prestazioni di sicurezza dell’organizzazione.

e)

Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

f)

Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento dell’approvazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

AR.UAS.GEN.310   Procedura per la certificazione iniziale — organizzazioni

a)

Al ricevimento di una richiesta da parte di un’organizzazione per il rilascio iniziale di un certificato, l’autorità competente deve verificare che l’organizzazione rispetti i requisiti applicabili.

b)

Almeno una volta durante le indagini per la certificazione iniziale si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile dell’organizzazione per accertare che questi comprenda il proprio ruolo e la propria responsabilità.

c)

L’autorità competente deve registrare tutti i rilievi emessi, le azioni di chiusura nonché le raccomandazioni per il rilascio del certificato.

d)

L’autorità competente deve confermare per iscritto all’organizzazione tutti i rilievi emersi nel corso della verifica. Per la certificazione iniziale tutti i rilievi devono essere corretti in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che il certificato sia rilasciato.

e)

Se convinta che l’organizzazione risponda ai requisiti applicabili, l’autorità competente deve:

1)

rilasciare il certificato di cui all’appendice del presente allegato;

2)

approvare formalmente il manuale dell’organizzazione.

f)

Il numero di riferimento deve essere riportato sul certificato dell’organizzazione secondo le modalità specificate dall’Agenzia.

g)

Il certificato deve essere rilasciato per una durata illimitata. I privilegi e la portata delle attività per le quali l’organizzazione è approvata, comprese le eventuali limitazioni applicabili, devono essere specificati nei termini di approvazione allegati al certificato.

h)

Per consentire all’organizzazioni di attuare modifiche senza la previa approvazione dell’autorità competente in conformità all’allegato II (parte CAO.UAS), punto CAO.UAS.105, del regolamento delegato (UE) 2024/1107, l’autorità competente deve approvare la pertinente procedura contenuta nel manuale dell’organizzazione che definisce l’ambito di applicazione di tali modifiche e descrive le modalità di gestione e di notifica all’autorità competente delle modifiche stesse.

AR.UAS.GEN.330   Modifiche — organizzazioni

a)

Al ricevimento di una richiesta relativa a una modifica che necessita di previa approvazione, l’autorità competente deve verificare che l’organizzazione sia conforme ai requisiti applicabili prima di rilasciare l’approvazione.

b)

L’autorità competente deve stabilire le condizioni alle quali l’organizzazione può operare durante la modifica, a meno che l’autorità competente decida che il certificato dell’organizzazione debba essere sospeso.

c)

Se è convinta che l’organizzazione risponda ai requisiti applicabili, l’autorità competente deve approvare la modifica.

d)

Fatte salve le eventuali misure aggiuntive atte a garantire l’applicazione delle norme, se l’organizzazione applica modifiche che necessitano di previa approvazione senza aver ricevuto l’approvazione dell’autorità competente conformemente alla lettera c), l’autorità competente deve valutare la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato dell’organizzazione.

e)

L’autorità competente deve includere l’analisi delle modifiche che non necessitano di previa approvazione nella propria attività di sorveglianza continua conformemente ai principi di cui al punto AR.UAS.GEN.300. Qualora siano riscontrate non conformità, l’autorità competente deve informare l’organizzazione, richiedere l’attuazione di ulteriori modifiche e agire in conformità al punto AR.UAS.GEN.350.

AR.UAS.GEN.350   Rilievi, azioni correttive e osservazioni — organizzazioni

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare i rilievi sotto il profilo della loro rilevanza per la sicurezza.

b)

L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 1 qualora sia riscontrata una non conformità significativa ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’organizzazione, oppure al certificato dell’organizzazione, ivi comprese le condizioni di approvazione, che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo.

I rilievi di livello 1 devono includere anche:

1)

il mancato rispetto dell’obbligo di concedere all’autorità competente accesso alle strutture dell’organizzazione di cui all’allegato II (parte CAO.UAS), punto CAO.UAS.112, del regolamento delegato (UE) 2024/1107 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

2)

l’ottenimento del certificato dell’organizzazione o il mantenimento della sua validità mediante falsificazione della documentazione presentata;

3)

ogni prova di negligenza o utilizzo fraudolento del certificato dell’organizzazione;

4)

l’assenza di un dirigente responsabile.

c)

L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 2 qualora sia riscontrata una non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’organizzazione, oppure al certificato dell’organizzazione, ivi comprese le condizioni di approvazione, che non è classificata come rilievo di livello 1.

d)

Quando è riscontrato un rilievo nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo l’autorità competente, ferme restando eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto il rilievo all’organizzazione e chiedere un’azione correttiva diretta ad affrontare la non conformità individuata. Se un rilievo di livello 1 riguarda direttamente un UA o una CMU, l’autorità competente deve informare l’autorità competente di cui al punto AR.UAS.GEN.010, lettera a), se diversa dall’autorità competente che ha formulato il rilievo.

1)

In presenza di rilievi di livello 1, l’autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’organizzazione interessata e, se opportuno, per revocare il certificato, sospenderlo o limitarlo integralmente o parzialmente, a seconda dell’entità del rilievo di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’organizzazione.

2)

In presenza di rilievi di livello 2, l’autorità competente deve:

i)

concedere all’organizzazione un periodo di tempo per attuare un piano di azioni correttive che sia adeguato alla natura del rilievo e che in ogni caso non deve superare inizialmente i tre mesi. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta del rilievo all’organizzazione. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura del rilievo, l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi;

ii)

valutare il piano di azioni correttive proposto dall’organizzazione e, se in seguito a tale valutazione conclude che è sufficiente a correggere la non conformità, accettarlo.

3)

Qualora un’organizzazione non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo inizialmente accettato o esteso ulteriormente dall’autorità competente, il rilievo deve essere innalzato al livello 1 e devono essere intraprese le azioni di cui alla lettera d), punto 1).

4)

L’autorità competente deve registrare tutti i rilievi formulati o che le sono stati segnalati in conformità alla lettera e) e, se del caso, le misure atte a garantire l’applicazione delle norme che ha attuato, nonché tutte le azioni correttive e le relative date di chiusura per tutti i rilievi.

e)

Fatte salve eventuali misure aggiuntive atte a garantire l’applicazione delle norme, nel caso in cui un’autorità che esegue i compiti di sorveglianza a norma del punto AR.UAS.GEN.300, lettera d), individui una non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione da parte di un’organizzazione certificata dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia, tale autorità deve informare quest’ultima autorità competente e fornire un’indicazione del livello del rilievo.

f)

L’autorità competente può emettere osservazioni per uno qualsiasi dei casi seguenti per i quali non sono necessari rilievi di livello 1 o 2:

1)

per qualsiasi elemento le cui prestazioni siano state valutate inefficaci;

2)

qualora sia stato rilevato che un elemento è potenzialmente in grado di causare una non conformità ai sensi delle lettere b) o c);

3)

qualora suggerimenti o miglioramenti siano rilevanti ai fini delle prestazioni complessive dell’organizzazione.

Le osservazioni emesse a norma della presente lettera devono essere comunicate per iscritto all’organizzazione e registrate dall’autorità competente.

AR.UAS.GEN.351   Rilievi e azioni correttive — UAS

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare i rilievi sotto il profilo della loro rilevanza per la sicurezza.

b)

Un rilievo di livello 1 è un rilievo di non conformità significativa dell’UAS ai requisiti dell’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 che riduce la sicurezza o costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo.

c)

Un rilievo di livello 2 è un rilievo di non conformità dell’UAS ai requisiti dell’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 che non è classificato come rilievo di livello 1.

d)

In presenza di non conformità ai requisiti dell’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 individuate nel corso dei controlli dell’aeromobile o con altri mezzi, l’autorità competente deve:

1)

richiedere immediatamente, in presenza di rilievi di livello 1, l’adozione di un piano di azioni correttive prima dei successivi voli e, ove opportuno, revocare o sospendere l’ARC; e

2)

richiedere, in presenza di rilievi di livello 2, un piano di azioni correttive appropriato in considerazione della natura del rilievo.

AR.UAS.GEN.355   Sospensione, limitazione e revoca di un certificato

L’autorità competente deve:

a)

sospendere un certificato qualora ravvisi che sussistano motivi fondati per ritenere che tale azione sia necessaria a prevenire una minaccia credibile per la sicurezza degli aeromobili senza equipaggio;

b)

sospendere, revocare o limitare un certificato se tale azione è necessaria a norma del punto AR.UAS.GEN.350 o del punto AR.UAS.GEN.351;

c)

limitare o sospendere in toto o in parte il certificato di un’organizzazione se circostanze imprevedibili che esulano dal controllo dell’autorità competente impediscono ai suoi ispettori di adempiere le loro responsabilità di sorveglianza nell’arco del ciclo di pianificazione della sorveglianza.

CAPITOLO CAW

AERONAVIGABILITÀ DEGLI UAS

AR.UAS.CAW.005   Ambito di applicazione

Il presente capitolo stabilisce i requisiti che l’autorità competente deve soddisfare nello svolgimento dei suoi compiti e nell’adempimento delle sue responsabilità per quanto riguarda la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS soggetti al regolamento delegato (UE) 2024/1107, nonché il rilascio di certificati di revisione dell’aeronavigabilità (ARC).

AR.UAS.CAW.303   Controllo del mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS

a)

L’autorità competente deve elaborare un programma di controllo impostato su un approccio basato sul rischio per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta di UA presente nel suo registro e delle loro unità di controllo e monitoraggio (CMU).

b)

Il programma di controllo deve includere verifiche di prodotti campione dell’UA e delle CMU e deve contemplare tutti gli aspetti degli elementi di rischio essenziali per l’aeronavigabilità.

c)

Il controllo del prodotto deve rappresentare un campione degli standard di aeronavigabilità raggiunti, sulla base dei requisiti applicabili, e identificare eventuali criticità.

d)

Gli eventuali rilievi emersi devono essere classificati conformemente al punto AR.UAS.GEN.351 e confermati per iscritto alla persona o all’organizzazione responsabile in conformità all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.201, del regolamento delegato (UE) 2024/1107.

e)

L’autorità competente deve registrare tutti i rilievi e le azioni di chiusura.

f)

In presenza di non conformità al presente o ad altri allegati riscontrate durante il controllo, occorre trattare tali rilievi come specificato nell’allegato pertinente.

g)

Se necessario per garantire l’adozione delle opportune misure correttive, l’autorità competente deve scambiare informazioni con le altre autorità competenti sui casi di non conformità riscontrati in conformità alla lettera f).

AR.UAS.CAW.902   Revisione dell’aeronavigabilità da parte dell’autorità competente

a)

Quando esegue la revisione dell’aeronavigabilità e rilascia l’ARC (modulo 15d AESA) di cui all’allegato I (parte ML.UAS), appendice 2, del regolamento delegato (UE) 2024/1107, l’autorità competente deve effettuare una revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte ML.UAS), punto ML.UAS.903, del medesimo regolamento delegato.

b)

L’autorità competente deve disporre di personale incaricato della revisione dell’aeronavigabilità per svolgere tale compito. Tale personale deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:

1)

avere acquisito almeno tre anni di esperienza nel settore del mantenimento dell’aeronavigabilità;

2)

avere ottenuto un diploma aeronautico o una licenza aeronautica o una qualifica equivalente;

3)

avere completato una formazione adeguata sulla manutenzione aeronautica;

4)

ricoprire una posizione che autorizza la persona a firmare per conto dell’autorità competente.

Fatta salva la lettera b), punti da 1) a 4), è possibile sostituire il requisito di cui alla lettera b), punto 2), con ulteriori tre anni di esperienza nel settore del mantenimento dell’aeronavigabilità da aggiungere all’esperienza già prescritta dalla lettera b), punto 1).

c)

L’autorità competente deve conservare un registro del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, comprensivo di dettagli relativi alle specifiche qualifiche, unitamente a una sintesi della relativa esperienza nel settore della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e della formazione ricevuta.

d)

Durante l’esecuzione della revisione dell’aeronavigabilità, l’autorità competente deve avere accesso ai dati applicabili, quali quelli di cui all’allegato I (parte ML.UAS), punti ML.UAS.305 e ML.UAS.401, del regolamento delegato (UE) 2024/1107.

e)

Il personale che esegue la revisione dell’aeronavigabilità deve rilasciare un ARC (modulo 15d AESA), come definito all’allegato I (parte ML.UAS), appendice 2, del regolamento delegato (UE) 2024/1107, dopo aver completato con esito soddisfacente la revisione dell’aeronavigabilità.

f)

Ogni volta che le circostanze indicano la presenza di una potenziale minaccia per la sicurezza, l’autorità competente deve effettuare essa stessa la revisione dell’aeronavigabilità e rilasciare il relativo certificato.


(1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).


Appendice

Certificato parte CAO.UAS — Modulo 3-CAO.UAS AESA

a)

Nell’ambito delle classi di approvazione e delle abilitazioni stabilite dall’autorità competente, l’ambito delle attività descritta nel manuale dell’organizzazione definisce gli esatti limiti dell’approvazione. È pertanto essenziale che le classi di approvazione e le abilitazioni corrispondano all’ambito delle attività dell’organizzazione.

b)

Un’abilitazione per UAS, in relazione alle attribuzioni di manutenzione per gli UA o le CMU, significa che l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS, conformemente all’ambito delle attività specificato nel manuale dell’organizzazione, può eseguire interventi di manutenzione sull’UA, sulla CMU o su entrambi. Tale organizzazione può altresì eseguire interventi di manutenzione su componenti (compresi motori) in conformità ai dati di manutenzione degli UA o delle CMU o, con l’accordo dell’autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati su UA o CMU. Tuttavia, tale organizzazione può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione onde agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la sua rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva che l’organizzazione non è autorizzata ad eseguire. Tale rimozione di un componente per manutenzione da parte di un’organizzazione di manutenzione di classe UAS deve essere oggetto di una procedura di controllo specificata nel manuale dell’organizzazione.

Nell’ambito di un’abilitazione per UAS, l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS può anche essere approvata, in conformità all’ambito di attività specificato nel manuale dell’organizzazione, per l’installazione di CMU, per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS, per l’esecuzione di revisioni dell’aeronavigabilità e per il rilascio di permessi di volo.

c)

Un’abilitazione per motori completi (a turbina, a pistoni, elettrici o di altro tipo) significa che l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS può eseguire interventi di manutenzione sul motore non installato e sui componenti del motore non installati, in conformità ai dati di manutenzione del motore o, se concordato con l’autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, solo finché tali componenti sono installati sul motore. Tuttavia, tale organizzazione con abilitazione per motori può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione onde agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la sua rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva che l’organizzazione non è autorizzata ad eseguire. Un’organizzazione con abilitazione per motori può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso della manutenzione di un UA, purché si attenga ad una procedura di controllo specificata nel manuale dell’organizzazione, che deve essere approvata dall’autorità competente.

d)

Un’abilitazione per componenti diversi dai motori completi significa che l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS può eseguire interventi di manutenzione su componenti non installati (esclusi i motori completi) destinati all’installazione sull’UA, sul motore o sulla CMU. Tale organizzazione può inoltre eseguire interventi di manutenzione su componenti installati (diversi dai motori completi) nel corso della manutenzione di un UA, della manutenzione di una CMU o presso una struttura di manutenzione di motori purché si attenga a una procedura di controllo specificata nel manuale dell’organizzazione, che deve essere approvata dall’autorità competente.

e)

L’abilitazione per test non distruttivi (non-destructive testing, NDT) è un’abilitazione a sé stante, non necessariamente legata a uno specifico UA, motore o altro componente. L’abilitazione NDT è necessaria esclusivamente per le organizzazioni di cui alla parte CAO.UAS che eseguono NDT come attività specifiche per altre organizzazioni. Un’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS approvata con un’abilitazione per UAS, motori o componenti può effettuare NDT su prodotti e componenti dei quali esegue la manutenzione, senza la necessità di disporre di un’abilitazione NDT, a condizione che il manuale dell’organizzazione contempli procedure NDT.

Pagina 1 di 2

[STATO MEMBRO (*1) ]

Stato membro dell’Unione europea (*2)

CERTIFICATO CAO.UAS

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*1) ].CAO.UAS.[XXXX]

A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione e regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, e alle condizioni specificate di seguito, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*1)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL’ORGANIZZAZIONE APPROVATA]

in quanto organizzazione di cui alla parte CAO.UAS in conformità all’allegato II (parte CAO.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione

CONDIZIONI:

a)

la presente approvazione è limitata a quanto specificato nelle condizioni di approvazione allegate e nella sezione «Ambito delle attività» del manuale dell’organizzazione approvato di cui all’allegato II (parte CAO.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione;

b)

la presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell’organizzazione;

c)

la presente approvazione è valida fintanto che l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS è conforme all’allegato II (parte CAO.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione;

d)

se l’organizzazione di cui alla parte CAO.UAS subappalta la prestazione dei servizi a una o più organizzazioni, la presente approvazione rimane valida a condizione che tale organizzazione o tali organizzazioni soddisfino gli obblighi contrattuali applicabili;

e)

fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.

Data del primo rilascio del certificato di approvazione: …

Data della presente revisione del certificato di approvazione: …

Revisione n. …

Firma: …

Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*1)]

Modulo 3-CAO.UAS AESA — versione 1

 

Pagina 2 di 2

ORGANIZZAZIONE DI CUI ALLA PARTE CAO.UAS

CONDIZIONI DI APPROVAZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*3)].CAO.UAS.XXXX

Organizzazione: [NOME E INDIRIZZO DELL’ORGANIZZAZIONE APPROVATA]

 

 

CLASSE

ABILITAZIONE

ATTRIBUZIONI  (*5)

 

 

UAS  (*4)

UAS (*4)

Manutenzione di UA

Manutenzione di CMU

Installazione di CMU

Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

Revisione dell’aeronavigabilità

Permesso di volo

 

 

COMPONENTI  (*4)

Motore complete (*4)

Manutenzione

 

Componenti diversi dai motori completi (*4)

 

SERVIZI SPECIALIZZATI  (*4)

Test non distruttivi (NDT) (*4)

NDT

 

 

 

 

 

Elenco delle organizzazioni che eseguono compiti di mantenimento dell’aeronavigabilità in subappalto

 

 

 

 

 

 

 

Le presenti condizioni di approvazione sono limitate a UAS, componenti UAS e alle attività specificate nella sezione «Ambito delle attività» del manuale dell’organizzazione.

Riferimento al manuale dell’organizzazione: …

Data della versione iniziale del manuale dell’organizzazione: …

Data dell’ultima revisione approvata: … Revisione n. …

Firma: …

Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*3)]

Modulo 3-CAO.UAS AESA — versione 1


(*1)  O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

(*2)  Cancellare nel caso di paesi terzi o dell’AESA.

(*3)  O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

(*4)  Cancellare la dicitura inutile se l’organizzazione non è approvata.

(*5)  Selezionare l’opzione pertinente.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1109/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top