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Document 32024R0635

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/635 della Commissione, del 2 febbraio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali e talune disposizioni relative ai regimi di transito unionale

    C/2024/573

    GU L, 2024/635, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/635/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/635/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/635

    20.2.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/635 DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2024

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali e talune disposizioni relative ai regimi di transito unionale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 157 e 232,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013, in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2), ha dimostrato che occorre apportare alcune modifiche a tale regolamento di esecuzione al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali e di tenere conto del passaggio da documenti su supporto cartaceo all’uso di scambi elettronici di dati, per quanto riguarda i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali e alcuni aspetti dei regimi di transito unionale.

    (2)

    Per quanto riguarda i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali, è necessario aggiornare le menzioni da indicare per le merci unionali il cui imballaggio non ha la posizione doganale di merci unionali. Inoltre, il rilascio a posteriori di tali mezzi di prova dovrebbe essere autorizzato solo in casi debitamente giustificati ed è necessario specificare il periodo durante il quale tali mezzi di prova possono essere rilasciati a posteriori.

    (3)

    A norma dell’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, (3) l’agevolazione per il rilascio di un documento T2L o T2LF permette di derogare all’approvazione di tale documento T2L o T2LF con la prova della posizione doganale di merci unionali. Tale agevolazione dovrebbe applicarsi unicamente nello Stato membro in cui l’emittente ha ottenuto l’autorizzazione a rilasciare il documento T2L o T2LF a norma dell’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tali prove devono essere registrate nel sistema di prova della posizione unionale delle merci (PoUS) nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (4).

    (4)

    Inoltre, è opportuno precisare che il documento T2L o T2LF può essere utilizzato una sola volta, ovvero per la prima presentazione delle merci al fine di determinare la loro posizione doganale di merci unionali, e che per le merci rimanenti, in caso di utilizzazione parziale dei mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali, deve essere rilasciato un nuovo mezzo di prova.

    (5)

    Per rispondere meglio alle esigenze economiche attuali, la persona che presenta le merci all’ufficio doganale di partenza dovrebbe essere autorizzata, al pari del titolare del regime, a chiedere all’ufficio doganale di partenza di fornire loro un documento di accompagnamento transito o un documento di accompagnamento transito/sicurezza.

    (6)

    Per garantire un approccio agevolato ma armonizzato in tutta l’Unione e nei paesi di transito comune, i trasbordi di container e di unità di trasporto intermodale simili dovrebbero essere esclusi, a determinate condizioni, dall’elenco degli incidenti che richiedono un intervento doganale.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

    1)

    All’articolo 199, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «4.   Se i mezzi di prova di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per merci con la posizione doganale di merci unionali provviste di un imballaggio che non ha la posizione doganale di merce unionale, essi includono la seguente indicazione:

    “Imballaggio N — 98200”.

    5.   Se, in casi debitamente giustificati, i mezzi di prova di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono rilasciati a posteriori, essi includono la seguente indicazione:

    “Rilasciato a posteriori — 99210”.

    I mezzi di prova di cui al primo comma possono essere rilasciati a posteriori solo prima della scadenza dei termini per la notifica dell’obbligazione doganale di cui all’articolo 103 del codice.»

    ;

    2)

    all’articolo 200, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   I mezzi di prova di cui al paragrafo 1 vengono esibiti all’ufficio doganale competente in cui le merci sono presentate per determinare la loro posizione doganale di merci unionali dopo la reimmissione nel territorio doganale dell’Unione, indicando l’MRN.»

    ;

    3)

    è inserito il seguente articolo 200 bis:

    «Articolo 200 bis

    Rilascio di mezzi di prova da parte di un emittente autorizzato

    (Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

    1.   L’agevolazione per il rilascio di un mezzo di prova da parte di un emittente autorizzato di cui all’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applica solo ai mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali rilasciati nello Stato membro che ha autorizzato il rilascio di tali mezzi di prova.

    2.   L’emittente autorizzato del documento T2L o T2LF registra la prova della posizione doganale di merci unionali al più tardi al momento della spedizione delle merci.

    3.   L’emittente autorizzato non può iniziare a spostare le merci unionali prima della scadenza del periodo indicato nell’autorizzazione di cui all’articolo 128, paragrafo 3 ter, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446.»

    ;

    4)

    all’articolo 205, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Quando per attestare la posizione doganale di merci unionali è indicato l’MRN, i dati del documento T2L o T2LF che servono di base all’MRN possono essere utilizzati unicamente per la prima presentazione delle merci al fine di determinare la loro posizione doganale di merci unionali.

    Quando i dati del documento T2L o T2LF sono utilizzati solo per una parte della merce al momento della prima presentazione per determinarne la posizione doganale di merci unionali, è stabilito un nuovo mezzo di prova per la parte restante della merce in conformità dell’articolo 200 del presente regolamento e dell’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.»

    ;

    5)

    all’articolo 303, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Su richiesta del titolare del regime o della persona che ha presentato le merci all’ufficio doganale di partenza, l’ufficio doganale di partenza fornisce un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza al titolare del regime o alla persona che ha presentato le merci all’ufficio doganale di partenza.

    Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 integrato, ove del caso, con l’elenco degli articoli nella forma stabilita all’allegato B-03 di tale regolamento delegato.»

    ;

    6)

    all’articolo 305, paragrafo 1, sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

    «Nei casi di cui al primo comma, lettere c) e f), quando le merci sono trasportate in una stessa unità di trasporto intermodale, il modo di trasporto è modificato senza movimentare le merci stesse e l’unità di trasporto intermodale reca un numero identificativo unico, tale modifica non è considerata come un incidente ai fini del primo comma.

    Ai fini del secondo comma, per unità di trasporto intermodale si intende, ad esempio, un container, una cassa mobile o un semirimorchio. Il secondo comma si applica anche ad un veicolo caricato che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/635/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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