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Document 32024R0573R(03)

Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, 20.2.2024)

ST/12485/2024/INIT

GU L, 2024/90731, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/corrigendum/2024-11-15/oj (CS, DA, DE, ET, FR, IT, NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/corrigendum/2024-11-15/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/90731

19.11.2024

Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/573, 20 febbraio 2024 )

1.

Pagina 6, considerando 25:

anziché:

«… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'attrezzatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.»,

leggasi:

«… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'apparecchiatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.».

2.

Pagina 15, articolo 3, punto 44):

anziché:

«44)

“refrigeratore”: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort;»,

leggasi:

«44)

“refrigeratore (chiller)”: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort;».

3.

Pagina 19, articolo 7, paragrafo 4:

anziché:

«… Le imprese che vendono le attrezzature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.»

,

leggasi:

«… Le imprese che vendono le apparecchiature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.».

4.

Pagina 27, articolo 12, paragrafo 7:

anziché:

«… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'attrezzatura di rigenerazione nell'Unione.»

,

leggasi:

«… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione nell'Unione.».

5.

Pagina 28, articolo 13, paragrafo 4, primo comma:

anziché:

«4.   A decorrere dal 1o gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.»

,

leggasi:

«4.   A decorrere dal 1o gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.».

6.

Pagina 29, articolo 13, paragrafo 5:

anziché:

«5.   A decorrere dal 1o gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori).»

,

leggasi:

«5.   A decorrere dal 1o gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione [esclusi i refrigeratori (chillers)].».

7.

Pagina 38, articolo 22, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.»

,

leggasi:

«Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle apparecchiature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.».

8.

Pagina 54, allegato IV, riga 5, prima colonna:

anziché:

«5)

Apparecchiature di refrigerazione (chillers), ad eccezione dei refrigeratori e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da:»,

leggasi:

«5)

Apparecchiature di refrigerazione, ad eccezione dei refrigeratori (chillers) e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da:».

9.

Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera b):

anziché:

«b)

gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;»,

leggasi:

«b)

gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;».

10.

Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera c):

anziché:

«c)

gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;»,

leggasi:

«c)

gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;».

11.

Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera d):

anziché:

«d)

gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;»,

leggasi:

«d)

gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;».

12.

Pagina 55, allegato IV, riga 8, prima colonna:

anziché:

«8)

Apparecchiature autonome di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori:»,

leggasi:

«8)

Apparecchiature autonome di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori (chillers):».

13.

Pagina 56, allegato IV, riga 11, seconda colonna, lettera c):

anziché:

«c)

che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito. di attività»,

leggasi:

«c)

che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/corrigendum/2024-11-15/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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