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Document 32024R0573R(03)
Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, 20.2.2024)
Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, 20.2.2024)
ST/12485/2024/INIT
GU L, 2024/90731, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/corrigendum/2024-11-15/oj (CS, DA, DE, ET, FR, IT, NL)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/corrigendum/2024-11-15/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32024R0573 | (CS, DA, ET, DE, FR, IT, NL) |
![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/90731 |
19.11.2024 |
Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/573, 20 febbraio 2024 )
1. |
Pagina 6, considerando 25: |
anziché: |
«… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'attrezzatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.», |
leggasi: |
«… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'apparecchiatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.». |
2. |
Pagina 15, articolo 3, punto 44): |
anziché: |
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leggasi: |
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3. |
Pagina 19, articolo 7, paragrafo 4: |
anziché: |
«… Le imprese che vendono le attrezzature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.» |
leggasi: |
«… Le imprese che vendono le apparecchiature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.». |
4. |
Pagina 27, articolo 12, paragrafo 7: |
anziché: |
«… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'attrezzatura di rigenerazione nell'Unione.» |
leggasi: |
«… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione nell'Unione.». |
5. |
Pagina 28, articolo 13, paragrafo 4, primo comma: |
anziché: |
«4. A decorrere dal 1o gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.» |
leggasi: |
«4. A decorrere dal 1o gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.». |
6. |
Pagina 29, articolo 13, paragrafo 5: |
anziché: |
«5. A decorrere dal 1o gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori).» |
leggasi: |
«5. A decorrere dal 1o gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione [esclusi i refrigeratori (chillers)].». |
7. |
Pagina 38, articolo 22, paragrafo 3, secondo comma: |
anziché: |
«Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.» |
leggasi: |
«Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle apparecchiature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.». |
8. |
Pagina 54, allegato IV, riga 5, prima colonna: |
anziché: |
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leggasi: |
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9. |
Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera b): |
anziché: |
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leggasi: |
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10. |
Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera c): |
anziché: |
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leggasi: |
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11. |
Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera d): |
anziché: |
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leggasi: |
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12. |
Pagina 55, allegato IV, riga 8, prima colonna: |
anziché: |
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leggasi: |
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13. |
Pagina 56, allegato IV, riga 11, seconda colonna, lettera c): |
anziché: |
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leggasi: |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/corrigendum/2024-11-15/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)