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Document 32024R0230
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/230 of 25 October 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2021/1342 as regards the information to be sent by third countries and by control authorities and control bodies for the purpose of supervision of their recognition under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 and the measures to be taken in the exercise of that supervision
Regolamento delegato (UE) 2024/230 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione
Regolamento delegato (UE) 2024/230 della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione
C/2023/7080
GU L, 2024/230, 9.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/230/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32021R1342 | aggiunta | articolo 2 paragrafo 1a | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | aggiunta | articolo 2 paragrafo 4 | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | aggiunta | articolo 2 paragrafo 5 | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | aggiunta | articolo 2 paragrafo 6 | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | aggiunta | articolo 2 paragrafo 7 | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | aggiunta | articolo 3 lettera (d) punto (v) | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | aggiunta | articolo 4a | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 6 | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 3 | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | sostituzione | articolo 3 lettera (d) punto (iv) | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | sostituzione | articolo 3 lettera (d) testo | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 1 lettera (b) | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 1 lettera (d) punto (iii) | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 1 lettera (d) punto (iv) | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 1 lettera (d) punto (vi) | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | sostituzione | articolo 5 comma 3 | 12/01/2024 | |
Modifies | 32021R1342 | sostituzione | articolo 5 comma 4 | 12/01/2024 |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/230 |
9.1.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/230 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 4, e l’articolo 57, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2018/848 con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3) per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione. |
(2) |
Al fine di garantire un’adeguata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, è necessario chiarire che le azioni intraprese dalle autorità competenti dei paesi terzi a seguito della comunicazione da parte della Commissione di un sospetto fondato di irregolarità o infrazione per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati rispetto alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, così come le norme di produzione e le misure di controllo accettate come equivalenti, possono comprendere esami in loco degli operatori. È inoltre necessario specificare che le autorità competenti dovrebbero informare la Commissione e lo Stato membro interessato dei risultati dell’indagine e delle misure adottate utilizzando il modello di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2021/1698 (4). |
(3) |
È altresì necessario precisare ulteriormente i motivi che giustificano l’adozione di misure da parte della Commissione nell’esercizio della sua vigilanza dei paesi terzi riconosciuti. |
(4) |
Al fine di garantire l’appropriata vigilanza delle autorità e organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è necessario stabilire norme aggiuntive sulle procedure per il riesame periodico del loro riconoscimento. |
(5) |
A tale scopo, il presente regolamento dovrebbe specificare le informazioni supplementari che tali autorità e organismi di controllo devono fornire alla Commissione ai fini dell’esercizio della suddetta vigilanza. Dovrebbe inoltre prevedere la possibilità per la Commissione di organizzare esami in loco basati sul rischio presso le autorità e organismi di controllo, nonché di stabilire le modalità di esecuzione di tali esami. Per l’esercizio della supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo da parte della Commissione è inoltre necessario stabilire i controlli da effettuare per le certificazioni di nuovi operatori o gruppi di operatori. |
(6) |
È altresì necessario precisare ulteriormente i motivi che giustificano l’adozione di misure da parte della Commissione nell’esercizio della sua vigilanza delle autorità e organismi di controllo riconosciuti. |
(7) |
Le autorità degli Stati membri hanno acquisito una notevole esperienza e competenza nel settore della concessione dell’accesso alle merci biologiche importate nell’Unione. La Commissione dovrebbe poter avvalersi dell’esperienza degli Stati membri nei controlli effettuati durante i controlli all’importazione ai fini della vigilanza dei paesi terzi riconosciuti e delle autorità e degli organismi di controllo, compresa la valutazione delle loro prestazioni operative. I compiti di assistenza alla Commissione nel riesame dei riconoscimenti dovrebbero essere ripartiti in modo equo e proporzionato tra gli Stati membri, tenendo conto del numero di voti di ciascuno Stato membro in seno al comitato per la produzione biologica. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/1342, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2021/1342 è così modificato:
(1) |
All’articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Se la Commissione ha ricevuto da uno Stato membro una comunicazione di sospetti fondati di irregolarità o infrazione per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati alle disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 nonché alle norme di produzione e misure di controllo riconosciute equivalenti sulla base della valutazione effettuata, ne informa l’autorità competente del paese terzo. Tale autorità competente indaga sull’origine della presunta irregolarità o infrazione e, entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione della Commissione, informa la Commissione e lo Stato membro interessato dei risultati dell’indagine e delle azioni intraprese, compresi, se del caso, esami in loco degli operatori, utilizzando il modello di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (*1).» (*1) Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7)." ; |
(2) |
L’articolo 2 è così modificato:
|
(3) |
all’articolo 3, la lettera d) è modificata come segue:
|
(4) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
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(5) |
È inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Assistenza alla supervisione da parte degli Stati membri 1. Ai fini del riesame del riconoscimento dei paesi terzi a norma dell’articolo 3, la Commissione, quando richiede l’assistenza degli Stati membri, è assistita da due Stati membri che fungono da correlatori per l’esame della relazione annuale e di ogni altra informazione ricevuta, nonché per la valutazione delle prestazioni operative dei paesi terzi. 2. Ai fini del riesame del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo a norma dell’articolo 2, la Commissione, quando richiede l’assistenza degli Stati membri, è assistita da due Stati membri che fungono da correlatori per l’esame della relazione annuale e di ogni altra informazione ricevuta, nonché per la valutazione delle prestazioni operative delle autorità di controllo e degli organismi di controllo. 3. La Commissione può ripartire le richieste di assistenza a norma dei paragrafi 1 e 2 tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica.» |
(6) |
all’articolo 5, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 4 bis, paragrafo 1, si applicano fino al 31 dicembre 2026. L’articolo 2, l’articolo 4 e l’articolo 4 bis, paragrafo 2, si applicano fino al 31 dicembre 2024.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20).
(3) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1)
(4) Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/230/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)