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Document 32024O1163

    Indirizzo (UE) 2024/1163 della Banca centrale europea, dell’8 febbraio 2024, che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)

    ECB/2024/4

    GU L, 2024/1163, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1163/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1163/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1163

    26.4.2024

    INDIRIZZO (UE) 2024/1163 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    dell’8 febbraio 2024

    che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 9.2, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema nell’attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

    (2)

    È opportuno modificare l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) per includervi alcuni necessari aggiustamenti tecnici ed editoriali relativi a taluni aspetti delle operazioni di politica monetaria.

    (3)

    L’indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (2), che disciplinava il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2), è stato abrogato dall’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) (3), che istituisce il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione. Le modifiche introdotte dall’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) devono essere rispecchiate nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

    (4)

    È opportuno che le date di annuncio, aggiudicazione e regolamento delle operazioni di rifinanziamento principali e delle operazioni regolari di rifinanziamento a più lungo termine siano allineate per facilitare il passaggio tra le due tipologie di operazioni. Inoltre, è opportuno adeguare il calendario delle operazioni regolari di rifinanziamento a più lungo termine per evitare sovrapposizioni tra i due tipi di operazioni. Inoltre, è opportuno chiarire le regole di arrotondamento degli interessi per le operazioni regolari di rifinanziamento a più lungo termine al fine di garantire un approccio armonizzato.

    (5)

    Taluni aspetti dell’emissione di certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) necessitano di ulteriori chiarimenti riguardo all’identità del relativo emittente e la forma in cui sono emessi e detenuti.

    (6)

    Sono necessari ulteriori chiarimenti sul trattamento degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse nel contesto dell’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, in particolare per quanto riguarda gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse amministrati nel Regno Unito. Gli amministratori di indici di riferimento del Regno Unito, come altri amministratori di indici di riferimento situati al di fuori dell’Unione, dovrebbero essere considerati amministratori di indici di riferimento di paesi terzi e i soggetti vigilati dell’Unione dovrebbero utilizzare esclusivamente indici di riferimento forniti da amministratori di paesi terzi se autorizzati per l’uso nell’Unione in conformità al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (7)

    Sono necessari chiarimenti riguardo all’idoneità come garanzia delle obbligazioni legate alla sostenibilità con diritti di cancellazione della progressione della cedola.

    (8)

    È necessario armonizzare le norme sull’idoneità delle garanzie dell’Eurosistema applicabili alle attività garantite, precisando ulteriormente i casi in cui si applicano i pertinenti requisiti di idoneità. L’applicabilità di tali requisiti dovrebbe dipendere dal fatto che una garanzia sia utilizzata per determinare la conformità dell’attività ai requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema.

    (9)

    È necessario apportare maggiore chiarezza al quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF) per quanto riguarda la segnalazione da parte delle controparti delle probabilità di default sulla base dei metodi basati sui rating interni (IRB) e la messa a disposizione di modelli che un’agenzia di rating (CRA) deve compilare per essere accettata come agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI).

    (10)

    Nell’ambito delle misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle garanzie adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 per agevolare le controparti dell’Eurosistema nel mantenere sufficienti attività idonee al fine di partecipare a tutte le operazioni finalizzate all’immissione di liquidità, il 7 aprile 2020 il Consiglio direttivo ha deciso che, per utilizzo nazionale, i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 0 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di uno Stato membro la cui moneta è l’euro (di seguito, una «BCN») che li riceve in garanzia. In previsione della graduale revoca di tali misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle garanzie, il 30 novembre 2023 il Consiglio direttivo ha deciso di ripristinare la soglia dimensionale minima di 25 000 EUR che i crediti mobilizzati su base individuale dovrebbero soddisfare per poter essere utilizzati a livello nazionale ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Nell’assumere la propria decisione, il Consiglio direttivo ha preso in considerazione: la necessità di armonizzare l’utilizzo di crediti a garanzia di operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, il fatto che i crediti al di sotto di tale soglia rappresentano una percentuale esigua dell’importo totale delle garanzie stanziate dalle controparti dell’Eurosistema e la necessità di migliorare l’efficienza operativa e in termini di costi delle procedure di mobilizzazione e gestione per l’accettazione di crediti in garanzia.

    (11)

    Per rafforzare la protezione dell’Eurosistema dai rischi associati all’accettazione di crediti in garanzia, se si accerta che le procedure e i sistemi utilizzati da una controparte non sono più adeguati per la trasmissione di informazioni sui crediti all’Eurosistema, è opportuno che la BCN interessata sia autorizzata ad adottare le misure che ritiene necessarie. È opportuno che tali misure includano la sospensione parziale o totale della mobilizzazione dei crediti da parte di tale controparte fino a quando la BCN interessata non abbia effettuato una nuova verifica dell’adeguatezza delle procedure e dei sistemi utilizzati dalla controparte per trasmettere le informazioni sui crediti all’Eurosistema.

    (12)

    In linea con la decisione del Consiglio direttivo del 22 giugno 2022, occorre introdurre nell’ECAF un principio di alto livello relativo all’informativa sul rischio connesso al cambiamento climatico nelle valutazioni del merito di credito delle ECAI.

    (13)

    È necessario apportare adeguamenti al quadro di riferimento dell’Eurosistema per l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema per chiarire ulteriormente il trattamento delle controparti che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il trattamento delle controparti che violano il requisito patrimoniale iniziale di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla pertinente legislazione nazionale, nonché il trattamento delle controparti e delle attività idonee emesse da soggetti sottoposti a misure restrittive dell’Unione europea.

    (14)

    È necessario armonizzare le situazioni di inadempimento all’interno dell’Eurosistema, anche al fine di assicurare trasparenza e coerenza e migliorare la parità di condizioni per le controparti dell’Eurosistema nelle operazioni di politica monetaria.

    (15)

    Il regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (6) è stato modificato per quanto riguarda la remunerazione della riserva obbligatoria. Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/1679 della Banca centrale europea (BCE/2023/21) (7) devono essere rispecchiate nelle disposizioni relative all’obbligo di riserve minime di cui all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

    (16)

    Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

    HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

    Articolo 1

    Modifiche

    L’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

    1)

    i riferimenti a «TARGET2» sono sostituiti dai riferimenti a «TARGET» nelle seguenti disposizioni: articolo 2, punti 6) e 26), articolo 19, paragrafi 1 e 2, articolo 22, paragrafo 1, articolo 51, paragrafi 1 e 3, articolo 53, paragrafo 2, articolo 61, paragrafo 1, articolo 177, paragrafo 2, lettera d), articolo 186, paragrafo 2, lettera b), l’intestazione della parte settima bis, il titolo dell’articolo 187 bis, la frase introduttiva dell’articolo 187 bis, paragrafo 1, articolo 187 bis, paragrafo 4, il titolo dell’articolo 187 ter, articolo 187 ter, prima frase, il titolo dell’articolo 187 quater, articolo 187 quater, prima frase, articolo 187 quater, lettera b), il titolo dell’articolo 187 quinquies e articolo 187 quinquies;

    2)

    L’articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    il punto 24 bis) è sostituito dal seguente:

    «24 bis)

    per “credito ECONS” (ECONS credit) si intende un credito fornito nell’ambito dell’elaborazione in contingency di cui ai punti 2.3 e 3.2, dell’appendice IV all’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) (*1);

    (*1)  Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).»;"

    b)

    il punto 46) è sostituito dal seguente:

    46)

    «per “credito infragiornaliero” (intraday credit) si intende il credito infragiornaliero quale definito al all’articolo 2, punto 35), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), in combinato disposto con il punto 35) dell’allegato III a tale indirizzo;»;

    c)

    il punto 91) è sostituito dal seguente:

    «91)

    per “TARGET” si intende il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale di nuova generazione, disciplinato ai sensi dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);»;

    d)

    è inserito il seguente punto 91 bis):

    «91 bis)

    per “conto TARGET” (TARGET account) si intende il conto TARGET come definito all’articolo 2, punto 59), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), in combinato disposto con il punto 59) dell’allegato III a tale indirizzo;»;

    3)

    all’articolo 7, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

    «6.   Le ORLT sono effettuate mediante procedure d’asta a tasso variabile, salva la diversa decisione dell’Eurosistema di effettuarle mediante una procedura d’asta a tasso fisso. In tal caso, il tasso applicabile alle procedure d’asta a tasso fisso può essere indicizzato a un tasso di riferimento sottostante (ad esempio tasso medio per le ORP) per la vita dell’operazione, con o senza un differenziale. Quando il tasso di interesse applicabile è calcolato come media del tasso di riferimento sottostante per la vita dell’operazione, esso è calcolato arrotondando la media almeno all’ottava cifra decimale.»

    ;

    4)

    all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

    «d)

    sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;»;

    5)

    all’articolo 10, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN»;

    6)

    all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

    «d)

    sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN»;

    7)

    l’articolo 12 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

    «5.   I depositi a tempo determinato sono detenuti in conti presso la BCN di appartenenza.»

    ;

    b)

    al paragrafo 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    è effettuata a livello decentrato dalle singole BCN»;

    8)

    L’articolo 13 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2.   I certificati di debito della BCE sono emessi sotto forma di scritturazioni contabili presso un ente di deposito accentrato in uno Stato membro la cui moneta è l’euro. Essi sono detenuti sotto forma di scritturazioni contabili.»

    ;

    b)

    al paragrafo 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    le aste sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN.»;

    9)

    l’articolo 19 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

    «5.   Le controparti possono accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale dopo averne fatto richiesta alla BCN di appartenenza al più tardi entro le ore 18:15 ora dell’Europa centrale (Central European Time, CET) (*2), orario limite (cut-off time) per l’utilizzo delle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti, ai sensi dell’appendice V dell’allegato I all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). Nell’ultima giornata operativa dell’Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria, il termine per richiedere l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale scade 15 minuti più tardi. In circostanze eccezionali, la BCE può decidere di applicare termini posticipati. La richiesta di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale specifica l’ammontare del credito richiesto. La controparte consegna a garanzia attività idonee sufficienti per l’operazione, salvo che tali attività siano state già preventivamente depositate dalla controparte presso la BCN di appartenenza ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4.

    (*2)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell’Europa centrale.»;"

    b)

    il primo periodo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «Se, al termine di una giornata operativa, il saldo totale sui conti TARGET di una controparte presso la BCN di appartenenza, dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata è negativo, tale saldo negativo viene automaticamente considerato una richiesta di accesso (“richiesta automatica”) al rifinanziamento marginale.»;

    10)

    all’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1.   Il credito erogato mediante l’operazione di rifinanziamento marginale ha durata overnight. Il credito è rimborsato il giorno successivo in cui: a) TARGET e b) l’SSS interessato sono operativi, al momento dell’apertura di tali sistemi.»

    ;

    11)

    L’articolo 22 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2.   Le controparti possono accedere alle operazioni di deposito presso la banca centrale, dopo averne fatto richiesta alla BCN di appartenenza al più tardi entro le ore 18:15 ora dell’Europa centrale (CET) (*3), l’orario limite (cut-off time) per l’utilizzo delle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti, ai sensi dell’appendice V dell’allegato I all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). Nell’ultima giornata operativa dell’Eurosistema di un periodo di mantenimento della riserva obbligatoria, il termine per richiedere l’accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale scade 15 minuti più tardi. In circostanze eccezionali, la BCE può decidere di applicare termini posticipati. La richiesta di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale specifica l’ammontare del credito richiesto.

    (*3)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell’Europa centrale.»;"

    b)

    il paragrafo 3 è soppresso;

    12)

    all’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1.   I depositi nelle operazioni di deposito presso la banca centrale hanno durata overnight. I depositi detenuti nell’ambito di operazioni di deposito presso la banca centrale scadono nella giornata successiva in cui TARGET è operativo, al momento dell’apertura del sistema stesso.»

    ;

    13)

    l’articolo 25, paragrafo 2, è modificato come segue:

    a)

    il secondo periodo è sostituito dal seguente testo:

    «Le caratteristiche operative dei due tipi di asta sono identiche, tranne che per i tempi di esecuzione e per la gamma delle controparti partecipanti.»;

    b)

    la tavola 5 è soppressa;

    c)

    è inserita la seguente tavola 5 bis:

    «Tavola 5 bis

    Tempi indicativi di esecuzione delle aste standard e delle aste veloci (gli orari sono riferiti all’ora dell’Europa centrale) (*4)

     

    Aste standard

    Aste veloci

     

    ORP

    ORLT regolare

    Annuncio

    T-1

    15:40

    T-1

    15:55

    T

    hh:mm

    Termine per la presentazione delle offerte delle controparti

    T

    09:30

    T

    10:00

    +

    00:30

    Annuncio dei risultati d’asta

    T

    11:30

    T

    12:00

    +

    01:35

    Regolamento delle transazioni

    T+1

    T+1

    T+1

    d)

    la tavola 6 è soppressa;

    14)

    all’articolo 28, paragrafo 3, la tavola 7 è sostituita dalla seguente:

    «Tavola 7

    Giorni normali di negoziazione per le ORP e le ORLT regolari

    Categoria di operazioni di mercato aperto

    Giorno normale di negoziazione (T)

    ORP

    Ogni martedì (*5)

    ORLT regolari

    L’ultimo martedì di ogni mese (*6)

    15)

    all’articolo 49, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1.   Gli ordini di pagamento connessi alla partecipazione a operazioni di mercato aperto o all’impiego di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono regolati sui conti detenuti dalle controparti presso una BCN ovvero sui conti di un altro ente creditizio partecipante a TARGET.»

    ;

    16)

    all’articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2.   Al fine di partecipare a operazioni di credito dell’Eurosistema, le controparti prestano all’Eurosistema attività idonee a garanzia per tali operazioni. Poiché le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema includono il credito infragiornaliero, anche le garanzie fornite dalle controparti in relazione al credito infragiornaliero soddisfano i criteri di idoneità stabiliti nel presente indirizzo, come indicato nell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).»

    ;

    17)

    L’articolo 63 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, lettera b) punto i), il primo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    un tasso del mercato monetario in euro il cui uso è consentito nell’Unione in conformità al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), ad esempio lo euro short-term rate (EURSTR) (compreso l’EURSTR composto o la media giornaliera dello stesso), l’Euribor o indici analoghi; per la prima e/o l’ultima cedola, il tasso di riferimento può essere un’interpolazione lineare tra due durate dello stesso tasso del mercato monetario in euro, ad esempio un’interpolazione lineare tra due durate diverse dell’Euribor,

    (*7)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»;"

    b)

    al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    cedole a variazioni predefinite o cedole variabili con livelli collegati agli SPT, purché

    i)

    il conseguimento degli SPT da parte dell’emittente o di una qualsiasi impresa appartenente allo stesso gruppo di emittenti di obbligazioni legate alla sostenibilità sia oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente conformemente ai termini e alle condizioni dello strumento di debito; e

    ii)

    l’evento che determina la progressione (step-up) e/o il pagamento ad esso collegato non siano stati annullati o disapplicati dall’emittente o con altri mezzi.»;

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    «5.   In deroga al paragrafo 4, nel caso di cedole a variazioni predefinite o cedole variabili con livelli collegati agli SPT la struttura cedolare non è resa inidonea dalla mera esistenza del diritto dell’emittente di annullare o disapplicare l’evento che determina la progressione (step-up) e/o il pagamento ad esso collegato.»

    ;

    18)

    all’articolo 69 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

    «1 bis.   Il requisito di cui al paragrafo 1, primo periodo, non si applica al garante di uno strumento di debito se la garanzia non è utilizzata per determinare la conformità di tale strumento di debito ai requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili.»

    ;

    19)

    all’articolo 70 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Al fine di risultare idonei, i garanti di strumenti di debito devono essere stabiliti nel SEE, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia utilizzata per determinare la conformità di tale strumento di debito ai requisiti di qualità del credito per determinati strumenti di debito, salve le ipotesi di cui ai paragrafi 3 e 4. La possibilità di utilizzare un rating attribuito da ECAI al garante per determinare la conformità ai pertinenti requisiti di qualità creditizia per determinati strumenti di debito è prevista all’articolo 84.»

    ;

    20)

    il titolo della parte quarta, titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 3, è sostituito dal seguente:

    «Criteri di idoneità specifici per i certificati di debito emessi dalla BCE o dalle BCN prima della data di adozione dell’euro nei rispettivi Stati membri»;

    21)

    l’articolo 81 è modificato come segue:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    « Criteri di idoneità per i certificati di debito emessi dalla BCE o dalle BCN prima della data di adozione dell’euro nei rispettivi Stati membri »;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2.   I certificati di debito emessi dalla BCE e i certificati di debito emessi dalle BCN anteriormente alla data di adozione dell’euro nei rispettivi Stati membri la cui moneta è l’euro non sono soggetti ai criteri stabiliti dal titolo II della presente parte quarta.»

    22)

    all’articolo 90, lettera b), punto iii), primo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente:

    «—

    un tasso del mercato monetario in euro il cui utilizzo è consentito nell’Unione in conformità al regolamento (UE) 2016/1011, ad esempio l’EURSTR (compreso l’EURSTR composto o la media giornaliera dello stesso), l’Euribor o indici analoghi;»;

    23)

    L’articolo 93 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 93

    Ammontare minimo dei crediti

    Per l’utilizzo nazionale i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia minima di EUR 25 000 o quella più elevata stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima pari a 500.000 EUR.»

    ;

    24).

    all’articolo 95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1.   I debitori e i garanti di crediti idonei devono essere società non finanziarie, enti del settore pubblico, (escluse le società finanziarie pubbliche), banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali. Tale requisito non si applica al garante di un credito se la garanzia non è utilizzata per determinare la conformità di tale credito ai requisiti di qualità creditizia per le attività non negoziabili.»

    ;

    25)

    all’articolo 96, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2.   Anche il garante di un credito deve essere stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l’euro, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia utilizzata per determinare la conformità di tale credito ai requisiti di qualità creditizia per le attività non negoziabili.»

    ;

    26)

    all’articolo 97, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

    «d)

    al garante (solo se esiste una garanzia e se la garanzia è utilizzata per determinare la conformità del credito ai requisiti di qualità creditizia per le attività non negoziabili);»;

    27)

    l’articolo 100 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 100

    Verifica delle procedure e dei sistemi usati per presentare i crediti

    1.   Le BCN, o un’autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano l’appropriatezza delle procedure e dei sistemi con cui la controparte segnala all’Eurosistema le informazioni relative ai crediti, anteriormente alla prima mobilizzazione dei crediti da parte della controparte. La verifica delle procedure e dei sistemi è successivamente effettuata almeno una volta ogni cinque anni. In caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure o sistemi, può essere effettuata una nuova verifica.

    2.   Se le BCN, o un’autorità di vigilanza o un revisore esterno accertano che le procedure e i sistemi utilizzati dalla controparte non sono più adeguati per la trasmissione all’Eurosistema delle informazioni sui crediti, la BCN coinvolta nella verifica adotta le misure che ritiene necessarie, che possono includere la sospensione parziale o totale della mobilizzazione dei crediti da parte della controparte fino a quando non sia stata condotta una nuova verifica dell’appropriatezza delle procedure e dei sistemi con cui la controparte trasmette all’Eurosistema le informazioni relative ai crediti.»

    ;

    28)

    l’articolo 104 è modificato come segue:

    a)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   I crediti sono pienamente trasferibili e suscettibili di essere mobilizzati senza restrizioni in favore dell’Eurosistema. Il contratto di credito, gli altri accordi contrattuali fra la controparte e il debitore o, qualora esista una garanzia in relazione a tale credito, la garanzia non contemplano disposizioni restrittive circa l’utilizzo come garanzia, a meno che la legislazione nazionale non preveda che tali restrizioni contrattuali non possano incidere sulla trasferibilità e sulla mobilizzazione del credito o che esse non pregiudichino i diritti dell’Eurosistema in relazione alla mobilizzazione della garanzia.

    2.   I crediti sono suscettibili di realizzo senza restrizioni in favore dell’Eurosistema. Il contratto di credito, gli altri accordi contrattuali fra la controparte e il debitore o, qualora esista una garanzia in relazione a tale credito, la garanzia non contemplano disposizioni restrittive in relazione al realizzo del credito usato come garanzia per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, comprese eventuali disposizioni relative alla forma, ai tempi o ad altri requisiti di realizzo.»

    ;

    b)

    il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

    «3 bis.   Le BCN utilizzano un meccanismo che assicura l’esclusione o una significativa limitazione del rischio di compensazione, quando accettano crediti a garanzia.»

    ;

    29)

    all’articolo 107 bis, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Al DECC, all’originator, ai debitori e, ove pertinente, ai garanti dei crediti sottostanti, agli accordi relativi ai crediti sottostanti e a qualunque accordo che assicuri il trasferimento diretto o indiretto dei crediti sottostanti dall’originator all’emittente, si applica la legislazione dell’ordinamento giuridico in cui è stabilito l’emittente. Tale requisito si applica ai garanti dei crediti sottostanti esclusivamente quando una garanzia è utilizzata per determinare la conformità ai requisiti di qualità creditizia del credito.»

    ;

    30)

    all’articolo 113, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2.   Le garanzie fornite da garanti utilizzate per determinare la conformità ai requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema devono essere conformi alle disposizioni del presente titolo.»

    ;

    31)

    l’articolo 118, paragrafo 1, è modificato come segue:

    a)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    nel caso delle attività negoziabili, in conformità all’articolo 70, nel SEE, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia utilizzata per determinare la conformità di tale attività negoziabile ai requisiti di qualità creditizia di uno specifico strumento di debito. La possibilità di utilizzare un rating ECAI relativo al garante per determinare i pertinenti requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili è prevista all’articolo 84.»;

    b)

    il punto c) è sostituito dal seguente:

    «c)

    nel caso dei crediti, in conformità con l’articolo 96, in uno Stato membro la cui moneta è l’euro, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia utilizzata per determinare la conformità di tale credito ai requisiti di qualità creditizia di un’attività non negoziabile. La possibilità di utilizzare una valutazione di qualità relativa al garante per determinare la conformità di tale credito ai pertinenti requisiti di qualità creditizia per i crediti è prevista all’articolo 108.»;

    32)

    all’articolo 120 è inserito il seguente paragrafo 4:

    «4.   Le ECAI sono trasparenti per quanto riguarda l’integrazione del rischio legato ai cambiamenti climatici nelle loro metodologie e nei loro rating, laddove tale rischio possa costituire una fonte di rischio di credito. Esse forniscono alla BCE aggiornamenti periodici sulle loro attività in questo settore.»

    ;

    33)

    l’articolo 122 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Per ottenere l’approvazione in ambito ECAF di un sistema IRB una controparte inoltra una richiesta alla BCN di appartenenza. Un sistema IRB può essere approvato in ambito ECAF soltanto se la controparte è stata autorizzata dall’autorità competente a utilizzarlo ai fini dei requisiti patrimoniali. Se un sistema IRB è stato autorizzato in tal senso, ma l’autorizzazione è successivamente revocata, il riconoscimento in ambito ECAF è revocato contemporaneamente.»

    ;

    b)

    al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    informazioni sull’approccio seguito per l’assegnazione delle probabilità di default ai debitori e dati sulle classi di rating e le associate probabilità di default a un anno utilizzate ai fini della determinazione delle classi di rating idonee. La probabilità di default di cui all’articolo 59, paragrafo 3, segnalata dal sistema IRB della controparte è la probabilità “definitiva” di default utilizzata per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, compresi gli eventuali livelli minimi di regolamentazione in materia di vigilanza, le maggiorazioni, le opportune rettifiche, il margine di cautela, gli scostamenti e l’attribuzione alle scale tipo;»;

    34)

    all’articolo 123, paragrafo 4, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

    «d)

    alla comunicazione alla BCN di appartenenza di fatti o circostanze che possono influenzare materialmente l’uso continuato del sistema IRB a fini dell’ECAF o il modo in cui il sistema IRB conduce all’individuazione di garanzie idonee, incluse, in particolare, modifiche sostanziali al sistema IRB di una controparte che possono influire sulla corrispondenza tra le classi di rating del sistema IRB o le probabilità di default e la scala di rating armonizzata dell’Eurosistema. Esse includono, tra l’altro, le modifiche che incidono sulle probabilità di default di cui all’articolo 122, paragrafo 3, lettera d), utilizzate dal sistema IRB per calcolare i requisiti di fondi propri.»;

    35)

    l’articolo 144 bis, paragrafo 2, è modificato come segue:

    a)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    sul conto TARGET di qualsiasi controparte, come previsto all’articolo 27, paragrafo 6, parte I, dell’allegato I all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); ovvero»;

    b)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    previa autorizzazione, su qualsiasi conto TARGET di un altro ente creditizio designato dalla controparte.»;

    c)

    la lettera c) è soppressa;

    36)

    all’articolo 154, paragrafo 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

    «d)

    per quanto riguarda le procedure di fine giornata e le condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, nel caso in cui vi sia un saldo residuo negativo sul conto TARGET della controparte dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata e sia quindi automaticamente considerata inoltrata una richiesta di ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale, come stabilito all’articolo 19, paragrafo 6, l’obbligo di stanziare anticipatamente a garanzia un ammontare sufficiente di attività idonee ovvero, nel caso di una controparte il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sia stato limitato ai sensi dell’articolo 158, l’obbligo di mantenere il proprio ricorso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema entro il limite determinato.»;

    37)

    l’articolo 158 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Per le controparti che sono soggette alla vigilanza di cui all’articolo 55, lettera b), punto i) ma che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, in conformità ai requisiti di vigilanza, e per le controparti soggette a vigilanza in forme comparabili di cui all’articolo 55, lettera b), punto iii) ma che non soddisfano requisiti comparabili a quelli in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è automaticamente limitato per motivi prudenziali. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema in essere al momento in cui tale inosservanza è comunicata all’Eurosistema. Tale limitazione non preclude eventuali ulteriori misure discrezionali eventualmente adottate dall’Eurosistema. Le controparti sono automaticamente sospese dall’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema per motivi prudenziali, a meno che il Consiglio direttivo della BCE non decida altrimenti su richiesta della BCN competente, qualora si applichi una delle seguenti condizioni:

    a)

    il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri non è stato ripristinato mediante misure adeguate e tempestive al più tardi entro 20 settimane dalla data di riferimento dell’esercizio di raccolta dei dati in cui è stata rilevata l’inosservanza;

    b)

    l’inosservanza è stata rilevata al di fuori dell’ambito dell’esercizio di raccolta dei dati e il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri non è stato ripristinato entro otto settimane dalla data in cui l’autorità di vigilanza competente ha confermato che la controparte non soddisfa più i requisiti minimi di fondi propri ed entro 20 settimane dalla fine del trimestre di riferimento.»

    ;

    b)

    è inserito il seguente paragrafo 3 ter:

    «3 ter.   L’Eurosistema può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema delle controparti che violano il requisito relativo al capitale iniziale di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla pertinente legislazione nazionale.»

    ;

    c)

    il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.   Nel caso in cui si verifichi una situazione di inadempimento, l’Eurosistema può, in linea con l’articolo 166, sospendere, limitare o escludere l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema rispetto alle controparti che siano in una situazione di inadempimento ai sensi dell’articolo 165 come attuato da qualsiasi disposizione contrattuale o regolamentare applicata dalla BCN competente.»

    ;

    d)

    è inserito il seguente paragrafo 8 bis:

    «8 bis.   L’Eurosistema può sospendere immediatamente, anziché limitare, l’accesso della controparte alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema quando si applicano tutte le seguenti condizioni:

    a)

    sono soddisfatte le condizioni per una limitazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4;

    b)

    l’esposizione in essere della controparte verso le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema al momento dell’inosservanza è pari a zero;

    c)

    la controparte aveva un’esposizione pari a zero al credito infragiornaliero e all’autocollateralizzazione negli ultimi 90 giorni lavorativi precedenti la decisione di imporre la misura.»

    ;

    38)

    all’articolo 159, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti che hanno con esse stretti legami sottoposti a misure di congelamento dei fondi e/o ad altre misure tra cui misure restrittive che limitino l’utilizzo di fondi imposte dall’Unione ai sensi dell’articolo 75 o dell’articolo 125 o di altre disposizioni analoghe pertinenti del trattato, o imposte da uno Stato membro; e/o»;

    39)

    l’articolo 165 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 165

    Situazioni di inadempimento

    1.   Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono situazioni di inadempimento considerate automatiche (“situazioni di inadempimento automatiche”) o discrezionali (“situazioni di inadempimento discrezionali”), come stabilito nel presente articolo.

    2.   I seguenti casi sono considerati situazioni di inadempimento automatiche di cui al paragrafo 1:

    a)

    una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l’attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti della controparte ovvero la nomina di un commissario liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti della controparte, ovvero ha deciso l’attuazione di ogni altra procedura analoga. Ai fini della presente lettera a), l’adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell’accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE nei confronti di una controparte non equivale a una situazione di inadempimento automatica;

    b)

    la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure restrittive, incluse misure restrittive che limitino l’utilizzo di fondi imposte dall’Unione ai sensi dell’articolo 75 o dell’articolo 215 o di altre disposizioni analoghe pertinenti del trattato;

    c)

    la controparte non è più soggetta al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema come previsto dall’articolo 55, lettera a);

    d)

    la controparte non è più assoggettata alla vigilanza armonizzata nell’ambito dell’Unione/SEE o a una vigilanza comparabile ai sensi dell’articolo 55, lettera b);

    e)

    la controparte diventa un ente di liquidazione ai sensi dell’articolo 2, punto 99 bis).

    3.   I seguenti casi sono considerati situazioni di inadempimento discrezionali di cui al paragrafo 1:

    a)

    una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l’attuazione nei confronti della controparte di una misura di intervento diversa da quelle di cui al paragrafo 2, lettera a), che ne limita le attività commerciali, compresa una moratoria, o un provvedimento di riorganizzazione o altra procedura analoga intesa a preservare o risanare la situazione finanziaria della medesima e ad evitare una decisione del tipo indicato al paragrafo 2, lettera a);

    b)

    la controparte non soddisfa più alcuno dei requisiti operativi applicati dalla BCN di appartenenza di cui all’articolo 55, lettera d);

    c)

    una dichiarazione scritta della controparte di non essere in grado di pagare la totalità o parte dei propri debiti o di onorare i propri obblighi derivanti da operazioni di politica monetaria o da qualsiasi altra operazione con la propria BCN di appartenenza o con qualsiasi altra BCN, o la controparte cessa di perseguire il proprio oggetto sociale ai sensi del proprio statuto o di analoghi documenti costitutivi, oppure la controparte dichiara la sua intenzione di cessare di perseguire il proprio oggetto sociale ai sensi dello statuto o di analoghi documenti costitutivi, o un concordato volontario generale concluso dalla controparte con i propri creditori; oppure quando la controparte è, o si ritiene sia, insolvente, o è ritenuta incapace di pagare i propri debiti;

    d)

    siano compiuti atti procedurali preliminari all’adozione di una decisione a norma del paragrafo 2, lettera a) o a norma del presente paragrafo lettere a) o f), tra cui una proposta di revoca dell’autorizzazione a svolgere attività a titolo: a) della direttiva n. 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013; oppure b) della direttiva 2014/65/UE come attuate nello Stato membro interessato la cui moneta è l’euro;

    e)

    sia nominato un amministratore temporaneo o un altro analogo ufficiale con il potere di limitare la capacità della controparte di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell’Eurosistema;

    f)

    sia nominato un curatore, un fiduciario o un altro analogo ufficiale per la totalità o per una parte significativa dei beni della controparte nella misura applicabile;

    g)

    una rappresentazione di fatti oppure una dichiarazione precontrattuale inesatta o non veritiera è resa dalla controparte o deve ritenersi da questa implicitamente resa secondo la legge applicabile, in relazione a:

    i)

    operazioni di politica monetaria o qualsiasi altra operazione con la propria BCN di appartenenza o con qualsiasi altra BCN, ovvero

    ii)

    il rispetto di qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare cui possa essere soggetta, che possa mettere a repentaglio l’adempimento da parte della controparte degli obblighi derivanti dall’accordo da essa concluso al fine di effettuare le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema;

    h)

    l’autorizzazione concessa alla controparte di svolgere attività ai sensi della direttiva 2014/65/UE, come recepita nello Stato membro la cui moneta è l’euro è sospesa o revocata;

    i)

    la controparte è sospesa o la sua partecipazione a qualsiasi sistema di pagamento attraverso il quale sono effettuati pagamenti nell’ambito di operazioni di politica monetaria è cessata oppure (eccetto che per le operazioni di swap in valuta) è sospesa o è cessata la sua partecipazione ad un SSS utilizzato per il regolamento delle operazioni di politica monetaria;

    j)

    nei confronti della controparte sono adottati i provvedimenti di cui agli articoli 41, paragrafo 1, e 43, paragrafo 1, e all’articolo 44 della direttiva 2013/36/UE;

    k)

    in ordine alle operazioni temporanee, la controparte non ottempera alle disposizioni concernenti le misure di controllo del rischio;

    l)

    in ordine alle operazioni pronti contro termine, la controparte non paga il prezzo di acquisto o di riacquisto o non consegna le attività acquistate o riacquistate oppure, in ordine ai prestiti garantiti, non consegna le attività o non rimborsa il credito alle date rispettivamente stabilite per tali prestazioni;

    m)

    in ordine alle operazioni di swap in valuta per finalità di politica monetaria e ai depositi a tempo determinato, la controparte non paga l’ammontare in euro oppure, in ordine alle operazioni di swap in valuta per finalità di politica monetaria, la controparte non paga l’ammontare in valuta estera alle date stabilite per tali pagamenti;

    n)

    si verifica una situazione di inadempimento sostanzialmente non dissimile da quelle definite nel presente articolo, concernente la controparte nel quadro di un accordo concluso ai fini della gestione delle riserve in valuta estera o dei fondi propri della BCE o di una BCN;

    o)

    la controparte omette di fornire informazioni rilevanti causando in tal modo grave pregiudizio alla BCN di appartenenza;

    p)

    la controparte non adempie ad altra sua obbligazione nel quadro degli accordi concernenti le operazioni temporanee e di swap in valuta e, avendone la capacità, non rimedia a tale inadempimento entro il termine massimo di trenta giorni nel caso delle operazioni garantite e di dieci giorni nel caso delle operazioni di swap in valuta, decorrente dalla intimazione della BCN a provvedere in tal senso;

    q)

    si verifica una situazione di inadempimento concernente la controparte, comprese le sue succursali, nell’ambito di un accordo o di un’operazione con l’Eurosistema stipulati allo scopo di effettuare operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema;

    r)

    la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che limitino l’utilizzo di fondi imposte da uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

    s)

    tutte o una parte significativa delle attività della controparte sono assoggettate ad un ordine di congelamento dei fondi, sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori della controparte;

    t)

    tutte o una parte significativa delle attività della controparte sono assegnate a un altro soggetto oppure tutte o una parte sostanziale delle operazioni o delle attività della controparte sono vendute, sciolte, liquidate o cessate ovvero sono prese decisioni in tal senso; e

    u)

    qualsiasi altro evento imminente o esistente che metta a repentaglio l’adempimento, da parte della controparte, dei suoi obblighi derivanti dagli accordi da essa conclusi al fine di effettuare operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema o da qualsiasi altra disposizione contrattuale e/o normativa applicabile al rapporto tra la controparte e la BCE o una qualsiasi delle BCN; oppure la controparte è inadempiente, viola o non adempie esattamente a qualsiasi altro obbligo, accordo o operazione con la propria BCN di appartenenza nell’ambito degli accordi conclusi al fine di effettuare operazioni di politica monetaria o di qualsiasi altra disposizione contrattuale e/o normativa applicabile al rapporto tra la controparte e la BCE o una qualsiasi delle BCN.

    4.   Nel caso delle situazioni di inadempimento discrezionali di cui al paragrafo 3, la situazione di inadempimento deve essere dichiarata dalla BCN competente in conformità alle procedure dell’Eurosistema adottate dal Consiglio direttivo e si perfeziona soltanto su invio di una notifica di inadempimento. Tale notifica può prevedere un “periodo di grazia” della durata massima di tre giorni lavorativi per rettificare la situazione in questione.»

    ;

    40)

    l’articolo 166 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che, per motivi prudenziali, la BCN sia legittimata ad adottare le seguenti misure:»;

    b)

    è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

    «1 bis.   Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che:

    a)

    a seguito del verificarsi di una situazione di inadempimento automatica ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, la BCN è legittimata a esercitare uno dei rimedi elencati al paragrafo 1, ad eccezione del rimedio volto a limitare la controparte come stabilito al paragrafo 1, lettere a) e b); e

    b)

    a seguito del verificarsi di una situazione di inadempimento discrezionale ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 3, la BCN è legittimata a esercitare uno dei rimedi elencati nel paragrafo 1.»

    ;

    c)

    al paragrafo 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

    «Ciascuna BCN può applicare disposizioni contrattuali o regolamentari che, allorché si verifichi una situazione di inadempimento, legittimino la BCN di appartenenza ad adottare le seguenti misure, in aggiunta a quelle indicate nel paragrafo 1 bis:»;

    41)

    all’articolo 187 bis, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    la Contingency Solution quale definita all’articolo 2, punto 20), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), in combinato disposto con l’allegato III, punto 20), di tale indirizzo, è attivata a seguito dell’interruzione; e»;

    42)

    all’articolo 187 ter, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Il regolamento delle operazioni di mercato aperto in euro di cui al titolo III, capitolo 2, del presente indirizzo non è elaborato mediante la Contingency Solution definita all’articolo 2, punto 20), dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), in combinato disposto con l’allegato III, punto 20), di tale indirizzo. Di conseguenza, il regolamento di tali operazioni può essere ritardato fino alla ripresa della normale operatività di TARGET.»;

    43)

    Gli allegati I, VI, VI bis e IX ter sono modificati in modo conforme all’allegato al presente indirizzo.

    Articolo 2

    Efficacia e attuazione

    1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

    2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 6 maggio 2024. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 22 marzo 2024.

    Articolo 3

    Destinatari

    Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

    Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 febbraio 2024

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

    (2)  Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

    (3)  Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 2023/1679 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 2021/378 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/1) (BCE/2011/21) (GU L 216 dell’1.9.2011, pag. 96).

    (*4)  L’ora dell’Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell’Europa centrale.

    T sta per “giorno di negoziazione”.»;

    (*5)  Una diversa programmazione può essere decisa in conseguenza di giorni festivi.

    (*6)  A causa del periodo festivo, l’operazione di dicembre viene di norma anticipata di una settimana, cioè al penultimo martedì del mese.»;


    ALLEGATO

    Gli allegati I, VI, VI bis e IX ter dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono modificati come segue:

    1)

    L’allegato I è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

    «10.

    Le aliquote di riserva sono quelle precisate dalla BCE nel regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) nel rispetto del limite massimo previsto nel regolamento (CE) n. 2531/98.»;

    b)

    il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

    «13.

    In conformità all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), la riserva minima degli enti è remunerata allo 0 %:

    Il saldo di fine giornata di TARGET durante il periodo di interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative di cui all’articolo 187 bis sarà preso in considerazione nella remunerazione delle riserve obbligatorie minime retroattivamente dopo che l’interruzione di TARGET sarà stata risolta.

    Il saldo di fine giornata di TARGET, applicato al numero di giornate di interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative, sarà determinato in base alle migliori informazioni a disposizione della BCE. I saldi detenuti nella Contingency Solution utilizzata durante un’interruzione di TARGET prolungata nell’arco di diverse giornate operative, infragiornalieri o per un periodo più lungo, sono remunerati allo zero per cento.

    Nel caso in cui un ente non ottemperi ad altri obblighi previsti da regolamenti e decisioni della BCE relativi al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema (per esempio se i dati rilevanti non vengono trasmessi in tempo o sono imprecisi), la BCE ha il potere di imporre sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98, del regolamento (CE) n. 2532/98, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) e della decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45).»;

    2)

    nell’allegato VI, sezione I, paragrafo 5, i riferimenti a «TARGET2» sono sostituiti da riferimenti a «TARGET»;

    3)

    nell’allegato VI bis, al paragrafo 5 della sezione II, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    un SSS e i suoi collegamenti sono tenuti a fornire servizi di regolamento in tutte le giornate operative di TARGET;

    b)

    un SSS è tenuto a operare durante l’elaborazione diurna di cui all’appendice V dell’allegato I all’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);»;

    4)

    nell’allegato IX ter, sezione II, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «d)

    La documentazione storica delle situazioni di inadempimento della CRA che copra almeno tre anni e preferibilmente cinque anni, nonché la definizione di inadempimento utilizzata dalla CRA, in modo che l’Eurosistema verifichi i risultati ex post della CRA conformemente al quadro di verifica dei risultati. Ciò costituirà anche la base per la riconduzione dei rating alla scala di rating armonizzata dell’Eurosistema. La documentazione deve contenere:

    i)

    dati disaggregati complessivi su tutti i rating, compresi quelli che non sono considerati idonei ai fini ECAF, ad esempio a causa di restrizioni geografiche o di altra natura;

    ii)

    matrice di transizione dei rating e statistiche degli inadempimenti corrispondenti.

    I dati disaggregati sui rating devono essere presentati nei modelli applicabili forniti dalla BCE, contenenti istruzioni in merito alla presentazione dei dati. I dati devono riguardare tutti i rating delle attività, degli emittenti e dei garanti che siano idonei ai fini ECAF conformemente al presente indirizzo, nonché le informazioni statiche sulle relative attività, sugli emittenti e sui garanti, secondo quanto previsto nei modelli.».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1163/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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