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Document 32024H2002

    Raccomandazione (UE) 2024/2002 della Commissione, del 24 luglio 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione dell’energia e gli audit energetici [notificata con il numero C(2024)5155]

    C/2024/5155

    GU L, 2024/2002, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/2002/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/2002/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/2002

    26.7.2024

    RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/2002 DELLA COMMISSIONE

    del 24 luglio 2024

    che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione dell’energia e gli audit energetici

    [notificata con il numero C(2024)5155]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha introdotto l’obbligo di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo principale di risparmio energetico pari almeno al 32,5 % a livello dell’Unione.

    (2)

    Il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2013)447 final (2) ha fornito orientamenti agli Stati membri per il recepimento e l’attuazione degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell’energia a norma della direttiva 2012/27/UE, aiutandoli ad attuare i regimi, le metodologie e gli strumenti adeguati per poter sfruttare appieno il loro potenziale di risparmio energetico e conseguire l’obiettivo principale di efficienza energetica.

    (3)

    La direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), adottata il 13 settembre 2023, è la rifusione della direttiva 2012/27/UE, di cui lascia inalterate una serie di disposizioni introducendo al tempo stesso alcune nuove prescrizioni. Tra le novità vi è l’innalzamento significativo del livello di ambizione per il 2030 in termini di efficienza energetica, anche per quanto riguarda i sistemi di gestione dell’energia e gli audit energetici.

    (4)

    Conformemente all’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791, il criterio per definire l’applicazione dei sistemi di gestione dell’energia o degli audit energetici è il consumo medio di energia di un’impresa.

    (5)

    Ne consegue che gli Stati membri devono garantire che le imprese aventi un consumo di energia superiore a 10 TJ, tenendo conto di tutti i vettori energetici e della media degli ultimi tre anni, siano soggette a audit energetici e che quelle con un consumo di energia superiore a 85 TJ mettano in atto sistemi di gestione dell’energia.

    (6)

    Le imprese al di sotto della soglia di consumo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 dovrebbero comunque essere incoraggiate a sottoporsi ad audit energetici e ad attuare le raccomandazioni che ne derivano.

    (7)

    Al fine di creare condizioni adeguate per le piccole e medie imprese (PMI) e offrire loro sostegno, gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare meccanismi quali i centri di audit energetico per le PMI e le microimprese, che forniscono audit energetici senza entrare in concorrenza con gli auditor privati, nonché altri regimi di sostegno per le PMI. Nell’ambito dello sviluppo di regimi di sostegno e programmi a favore delle PMI, gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro programmi includano anche sostegno alle PMI nella quantificazione dei molteplici benefici delle misure di efficienza energetica, nello sviluppo di tabelle di marcia per l’efficienza energetica e nello sviluppo di reti per l’efficienza energetica per le PMI, con il contributo di facilitatori indipendenti.

    (8)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli audit energetici e i sistemi di gestione dell’energia tengano conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell’energia) o EN 16247-1 (audit energetici) o, se è incluso un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e siano pertanto in linea con le disposizioni dell’allegato VI della rifusione della direttiva sull’efficienza energetica.

    (9)

    Gli audit energetici possono essere effettuati su base autonoma o far parte di un più ampio sistema di gestione ambientale o di un contratto di rendimento energetico, ma in tutti i casi l’approccio deve essere conforme ai requisiti minimi di cui all’allegato VI della direttiva (UE) 2023/1791.

    (10)

    Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono l’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 entro l’11 ottobre 2025, ad eccezione delle disposizioni del suo paragrafo 1 sull’attuazione dei primi sistemi di gestione dell’energia e delle disposizioni del suo paragrafo 2 sullo svolgimento del primo audit energetico da parte delle imprese che rientrano per la prima volta nel campo di applicazione della direttiva, che devono essere recepite rispettivamente entro l’11 ottobre 2027 e l’11 ottobre 2026.

    (11)

    Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere come recepire e attuare le prescrizioni sui sistemi di gestione dell’energia e sugli audit energetici, optando per le modalità che più si confanno alle circostanze nazionali. In questo contesto è raccomandabile interpretare le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2023/1791 in modo concorde, così da contribuire a una sua lettura uniforme in tutti gli Stati membri in sede di elaborazione delle misure di recepimento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti interpretativi di cui all’allegato della presente raccomandazione al momento di recepire nell’ordinamento nazionale l’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2024

    Per la Commissione

    Kadri SIMSON

    Membro della Commissione


    (1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).

    (2)  Nota orientativa sulla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica – articolo 8: Audit energetici e sistemi di gestione dell’energia, SWD (2013)447 final del 6.11.2013.

    (3)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).


    ALLEGATO

    1.   INTRODUZIONE

    I presenti orientamenti indicano agli Stati membri come interpretare l’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 in sede di recepimento nell’ordinamento nazionale.

    Sostituiscono la precedente nota orientativa sulla direttiva 2012/27/UE, del 6 novembre 2013, sull’efficienza energetica - articolo 8: Audit energetici e sistemi di gestione dell’energia [SWD (2013)447 final]. Alcune parti della precedente nota orientativa potrebbero tuttora essere utili agli Stati membri per l’attuazione delle disposizioni relative all’audit energetico.

    L’interpretazione vincolante della legislazione UE è comunque competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea.

    2.   CONTESTO GIURIDICO E PROGRAMMATICO

    Gli audit energetici e i sistemi di gestione dell’energia sono strumenti essenziali per le imprese (e altri soggetti come gli enti pubblici) per valutare il consumo di energia esistente e individuare opportunità di risparmio energetico. La direttiva (UE) 2023/1791 conserva pertanto molte delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2002.

    L’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 sostituisce l’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE.

    La principale differenza tra l’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 e l’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2002 riguarda il criterio che determina l’obbligo per le imprese di attuare un sistema di gestione dell’energia o svolgere un audit energetico.

    Mentre le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2002 definiscono detto criterio in funzione del tipo di impresa (ossia PMI o altro), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791: « Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell’energia ».

    L’articolo 11, paragrafo 2, recita poi: « Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, che non attuano un sistema di gestione dell’energia siano oggetto di un audit energetico ».

    L’articolo 11, paragrafi 1 e 2, non esclude alcun settore in base all’attività (ad esempio, gli impianti inclusi nei sistemi di scambio di quote di emissione (ETS) o i titolari di licenze per la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)].

    3.   TERMINOLOGIA DI BASE

    Di seguito sono elencati i termini più utili per interpretare la portata degli obblighi di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791.

    3.1.   Termini definiti nella direttiva (UE) 2023/1791 e nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

    Prodotti energetici

    «Prodotti energetici»: i combustibili, l’energia termica, l’energia rinnovabile, l’energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia secondo la definizione data dall’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008.

    Sistema di gestione dell’energia

    «Sistema di gestione dell’energia»: l’insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all’interno di una strategia che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e un piano atto a conseguirlo, compresi il monitoraggio del consumo effettivo di energia, le azioni intraprese per migliorare l’efficienza energetica e la misurazione dei progressi, secondo la definizione data dall’articolo 2, punto 16, della direttiva (UE) 2023/1791.

    Audit energetico

    «Audit energetico»: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico efficaci sotto il profilo dei costi, a individuare le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo e a riferire in merito ai risultati, secondo la definizione data dall’articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2023/1791.

    Consumo di energia finale

    Il «consumo di energia finale» o «FEC» (final energy consumption) è definito all’articolo 2, punto 6), della direttiva (UE) 2023/1791 come tutta l’energia fornita per l’industria, i trasporti, compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali, le famiglie, i servizi pubblici e privati, l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca e gli altri settori di uso finale; sono esclusi il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, l’energia dell’ambiente e le forniture al settore delle trasformazioni e al settore energetico, nonché le perdite di trasmissione e di distribuzione quali definite all’allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008.

    3.2.   Termini non definiti nella direttiva (UE) 2023/1791 né in altri atti giuridicamente vincolanti dell’Unione

    Impresa

    La direttiva (UE) 2023/1791 non dà una definizione di «impresa». Tuttavia, l’articolo 2, punti 30) e 31), della direttiva (UE) 2023/1791 fa riferimento all’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (2). L’articolo 1 del titolo I di detto allegato considera «impresa» « ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino regolarmente un’attività economica »  (3) .

    Nel contesto della direttiva (UE) 2023/1791, la Commissione interpreta questa definizione come segue.

    Sono tenute a conformarsi solo le imprese all’interno del territorio di uno Stato membro. Tuttavia, nel valutarne il consumo di energia, occorre prendere in considerazione tutte le imprese collegate nel territorio dell’UE.

    Le imprese parzialmente o interamente possedute o controllate da enti pubblici sono anch’esse soggette agli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2.

    Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’attuazione di sistemi di gestione dell’energia e la realizzazione di audit energetici nelle amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, come indicato nel considerando 84 della direttiva (UE) 2023/1791.

    4.   METODOLOGIE PER IL CALCOLO DEL CONSUMO ANNUO MEDIO DI UN’IMPRESA

    I criteri utilizzati per determinare se un’impresa è soggetta a un obbligo in un determinato anno « n » ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 o 2, si basano sul consumo medio annuo finale di energia nei tre anni precedenti (n-3, n-2 e n-1). Dato il termine di recepimento del 10 ottobre 2025, l’obbligo per il 2025 deve essere valutato sulla base della media dei consumi annui finali di energia dell’impresa nel 2022, 2023 e 2024.

    L’approccio raccomandato per il calcolo di questo parametro, descritto nella presente sezione, mira a garantire uno sforzo ragionevole sia per gli Stati membri sia per le imprese e pertanto tiene conto unicamente delle bollette energetiche fatturate (4) a un’impresa (cfr. il punto 4.2) e dell’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

    Tuttavia, se un’impresa dispone già di una stima più accurata del suo consumo annuo finale di energia, ad esempio perché ha già attuato un sistema di gestione dell’energia o si è sottoposta un audit energetico, occorre utilizzare tale informazione.

    4.1.   Limiti del sistema

    I limiti del sistema non sono definiti nella direttiva (UE) 2023/1791 e la presente sezione ha scopo unicamente orientativo. I limiti del sistema possono essere considerati i limiti fisici o organizzativi di un sistema analizzato, nel caso degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell’energia dell’impresa interessata.

    Nel contesto della direttiva (UE) 2023/1791, il consumo di energia dovrebbe essere considerato in termini di «consumo di energia finale» quale definito all’articolo 2, punto 6).

    Nel calcolo del consumo medio annuo di energia di un’impresa occorre prendere in considerazione tutti i vettori energetici e tutti gli usi energetici (ad esempio ventilazione, illuminazione, riscaldamento, raffreddamento, trasporto, archiviazione dei dati e processi di produzione).

    4.2.   Bollette energetiche fatturate all’impresa

    Nel calcolare il consumo medio annuo di un’impresa al fine di individuare le imprese soggette ad obbligo, si prenderebbero in considerazione principalmente le bollette energetiche fatturate all’impresa. Tuttavia, l’impresa acquirente dovrebbe tenere conto anche dell’energia consumata fornitale da un fornitore di servizi energetici (5) (ad esempio mediante contratti di servizi energetici).

    Occorre includere nel calcolo anche la quota di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili entro i limiti del sistema (ad esempio quando l’energia elettrica è prodotta da pannelli fotovoltaici sul sito dell’impresa) (6). Tuttavia, occorre sottrarre dal consumo misurato e fatturato la quota di energia prodotta immessa nella rete, se ciò non è già avvenuto automaticamente.

    4.3.   Valutazione delle imprese con strutture complesse

    La valutazione del consumo medio annuo di energia su tre anni è relativamente semplice per le imprese autonome (7). Per quelle che hanno una struttura più complessa, il consumo annuo finale di energia può essere calcolato allo stesso modo con cui si calcolano i dati relativi ai dipendenti, al fatturato annuo o ai bilanci annuali, in linea con la «Guida dell’utente alla definizione di PMI»  (8). Si tratta di una metodologia di valutazione dello status di PMI ben nota alle autorità nazionali e alle imprese.

    Il presente documento fornisce orientamenti su come trattare i dati in base alla categoria di un’impresa e alle sue relazioni con altre imprese (cfr. figura 1). L’approccio suggerito nei presenti orientamenti per il calcolo del consumo annuo di energia terrebbe conto delle imprese collegate (con un controllo superiore al 50 %) ma non delle imprese associate.

    Image 1

    Figura 1

    Approccio per il calcolo del consumo annuo di energia finale delle imprese più complesse (sulla base della Guida dell’utente alla definizione di PMI, CE 2020)

    Le imprese stesse devono comunicare a un’autorità nazionale se il loro consumo di energia supera la soglia di 10 TJ o 85 TJ in un determinato anno, come stabilito all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1791. Di conseguenza, le imprese saranno responsabili della valutazione del loro consumo di energia e potranno utilizzare l’approccio illustrato nella figura 1 e fornire informazioni sulle metodologie di calcolo, comprese le ipotesi utilizzate.

    A tal fine, si raccomanda agli Stati membri di fornire alle imprese informazioni sugli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/1791, nonché orientamenti per il calcolo del consumo annuo finale di energia. Si dovrebbe anche considerare la messa a disposizione di uno strumento di comunicazione online (eventualmente basato sulla metodologia della raccomandazione 2003/361/CE) o di un altro sistema di comunicazione delle informazioni richieste. Ciascuna impresa, comprese quelle con strutture complesse, sarebbe quindi in grado di calcolare il proprio consumo annuo di energia in base alla propria situazione specifica e di fornire le informazioni richieste.

    Nell’esempio illustrato nella figura 1, l’impresa A, che consuma più di 10 TJ, se fosse un’impresa autonoma sarebbe obbligata a svolgere un audit energetico. Dato però che A è un’impresa collegata, nel calcolo del consumo di energia di A occorre prendere in considerazione tutte le imprese collegate ad A. Essendo A collegata a B e D, il consumo di energia di B e D è aggiunto al consumo di A. Poiché A possiede meno del 50 % di C, C non è un’impresa collegata ad A e il consumo di energia di C può pertanto non essere preso in considerazione (9). Il consumo totale di energia di A e delle sue imprese collegate è pari a 91 TJ e pertanto l’impresa A è tenuta ad attuare un sistema di gestione dell’energia.

    Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che sia chiaro alle imprese come devono valutare il consumo di energia, fornendo esempi e, se necessario, modelli e/o strumenti.

    4.4.   Identificazione delle imprese soggette ad obbligo da parte degli Stati membri

    Per facilitare l’identificazione delle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, all’atto del recepimento dell’articolo 11, paragrafo 3, nella legislazione nazionale, imporre a tutte le imprese di comunicare ogni anno a un’autorità nazionale il loro consumo annuo di energia.

    Se l’obbligo è vincolato al superamento della soglia di 10 TJ o di 85 TJ, mancheranno i dati per calcolare il consumo medio di energia nell’arco di tre anni. Gli Stati membri potrebbero quindi creare un approccio più elaborato per individuare le imprese interessate. Un possibile approccio, parzialmente basato sulle migliori pratiche di attuazione della direttiva sull’efficienza energetica del 2018, sarebbe il seguente (figura 2).

    Image 2

    Figura 2

    Approccio suggerito per individuare le imprese soggette ad obbligo

    Gli Stati membri possono obbligare un’impresa, a livello nazionale, a valutare il proprio consumo annuo di energia sulla base delle relazioni di un sistema di gestione dell’energia in corso o sulla base di un audit energetico recente (risalente a non più di quattro anni prima) o a effettuare autovalutazioni (cfr. il punto 4.3).

    Ogni anno gli Stati membri potrebbero pubblicare un elenco di imprese preselezionate considerate soggette all’articolo 11, paragrafo 1 o 2. Come indicato nella figura 2, l’elenco di preselezione potrebbe comprendere le imprese:

    che hanno comunicato all’autorità nazionale un consumo annuo di energia superiore a 10 TJ almeno una volta nei tre anni precedenti (cfr. sopra);

    che erano già soggette ad obbligo a norma dell’articolo 8 della precedente direttiva sull’efficienza energetica o a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) 2023/1791. Queste imprese potrebbero già essere iscritte in una banca dati nazionale;

    per le quali è dimostrato che il consumo annuo di energia ha superato una determinata soglia, ad esempio 8 TJ, una volta nei tre anni precedenti. Può accadere che queste imprese abbiano superato la soglia dei 10 TJ nei tre anni precedenti. Gli elementi di dimostrazione possono includere dati forniti dai servizi di pubblica utilità, nel quadro dell’attuazione dell’EU ETS (direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2023/959), dati risultanti da audit energetici, da programmi di incentivi per le imprese e da relazioni disponibili al pubblico (ad esempio dichiarazioni EMAS o relazioni a norma della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (10)).

    Gli Stati membri sono incoraggiati a pubblicare l’elenco di preselezione e a contattare le imprese individuate. L’elenco di preselezione dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

    nome dell’impresa;

    recapito dell’impresa;

    consumo di energia finale di almeno 10 TJ: Sì/No;

    consumo di energia finale di almeno 85 TJ: Sì/No.

    Dovrebbero inoltre essere raccolti, ma non pubblicati, anche il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail della persona di contatto per l’impresa.

    Gli Stati membri potrebbero quindi disporre:

    che le imprese incluse nell’elenco di preselezione debbano comunicare il consumo annuo di energia di ciascuno dei tre anni precedenti, unitamente al consumo medio di energia nello stesso periodo di tempo; le imprese non autonome dovrebbero anche fornire informazioni aggiuntive (consumo di energia e partecipazione azionaria) delle imprese collegate;

    che ogni impresa non inclusa nell’elenco di preselezione ma che rientra nei criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1 o 2, debba autodichiarare e comunicare il consumo annuo di energia di ciascuno dei tre anni precedenti insieme al consumo medio di energia di tale periodo di tempo; le imprese non autonome dovrebbero anche fornire informazioni aggiuntive (consumo di energia e partecipazione azionaria) delle imprese collegate;

    Le autorità nazionali potrebbero anche effettuare controlli a campione (incentrati principalmente sulle imprese dell’elenco di preselezione) per verificare la correttezza delle informazioni comunicate.

    Le imprese dovrebbero comunicare le informazioni richieste all’autorità nazionale incaricata dell’attuazione dell’articolo 11 utilizzando una piattaforma nazionale o un altro strumento online preesistente o appositamente concepito.

    Le autorità nazionali potrebbero pubblicare annualmente l’elenco definitivo delle imprese soggette all’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 1o 2, nonché il consumo medio di energia su tre anni e il tipo di obbligo (audit energetico o sistema di gestione dell’energia).

    Le autorità nazionali potrebbero quindi contattare tutte le imprese soggette all’articolo 11, paragrafo 1,o 2, per informarle dei loro obblighi (comprese le scadenze).

    Per ridurre l’onere a carico delle imprese, gli Stati membri potrebbero, in ogni fase del processo:

    informare le imprese (anche attraverso, ad esempio, le associazioni di categoria) sugli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 1 e 2;

    elaborare orientamenti e/o domande frequenti per migliorare la comunicazione;

    facilitare il processo di autodichiarazione (ad esempio mettendo a disposizione un sistema online).

    5.   OBBLIGHI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA DI CUI ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

    5.1.   Ambito di applicazione della prescrizione a norma della direttiva (UE) 2023/1791

    Le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, devono attuare un sistema di gestione dell’energia.

    I sistemi di gestione dell’energia devono essere certificati « da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali ». Per garantire un’elevata qualità del sistema di gestione dell’energia che sia comparabile a livello internazionale e comprenda obiettivi, processi, copertura dei segmenti energetici, attuazione e aggiornamenti, gli Stati membri, contestualmente all’attuazione del sistema di gestione dell’energia, dovrebbero incoraggiare le imprese a fare riferimento a tali norme e a effettuare audit energetici conformemente all’allegato VI della direttiva (UE) 2023/1791. La norma internazionale più pertinente da questo punto di vista è la norma ISO 50001, ampiamente applicata. L’alta qualità dei sistemi di gestione dell’energia è un presupposto importante per conseguire un elevato tasso di attuazione delle misure di risparmio energetico individuate e raccomandate.

    Conformemente alla norma ISO 50001, le analisi energetiche sono parte integrante del ciclo continuo di pianificazione e verifica dei sistemi di gestione dell’energia. Sebbene la famiglia di norme ISO 50000 comprenda norme per gli audit energetici (cfr. figura 3), la norma ISO 50001 non contiene un riferimento diretto alla ISO 50002 (audit energetici). Pertanto non sono necessari audit energetici (11) conformi alle norme ISO 50002 o EN 16247-1 per la certificazione dei sistemi di gestione dell’energia. Tuttavia, sia la norma ISO 50001 che la ISO 50002 affermano che gli audit energetici possono supportare le analisi energetiche.

    Un audit energetico può essere considerato uno strumento a sé stante di valutazione della prestazione energetica di un soggetto (ad esempio un gruppo di imprese collegate, un’impresa, un impianto o un edificio), che può comprendere raccomandazioni di misure di miglioramento. Per contro, un riesame energetico è integrato in un processo continuo di miglioramento della prestazione energetica e deve essere periodicamente rivisto e aggiornato, di norma su base annuale.

    Image 3

    Figura 3

    Quadro generale della famiglia ISO 50000 (basato su www.weka.de/energie/die-normenfamilie-der-din-en-iso-50001 )

    In pratica, gli audit energetici sono generalmente effettuati in conformità delle suddette norme internazionali ed europee (nell’ambito dei sistemi di gestione dell’energia), in quanto tali norme forniscono utili orientamenti per audit energetici di alta qualità che possano supportare il riesame energetico. I riesami energetici (o gli audit energetici) nei sistemi di gestione dell’energia devono essere aggiornati periodicamente, in genere in cicli annuali.

    L’allegato VI chiarisce che gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro di sistemi di gestione dell’energia, devono soddisfare un elenco di criteri intesi a garantire un elevato livello di qualità, aumentando in tal modo le probabilità che l’attuazione comporti risparmi energetici e l’uso di energie rinnovabili.

    Lo stesso allegato prevede che i « dati utilizzati » per gli audit energetici devono poter essere « conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione ». Le autorità nazionali possono valersi di questa prescrizione sui dati per monitorare l’individuazione e l’attuazione delle misure di risparmio energetico negli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero definire la struttura e il formato dei dati da comunicare alle autorità o agli organismi responsabili del monitoraggio negli Stati membri.

    Di norma, i riesami energetici realizzati nell’ambito dei sistemi di gestione dell’energia sono effettuati internamente da esperti in energia o da responsabili dell’energia. Per garantire la loro indipendenza, gli esperti interni in energia non dovrebbero essere direttamente responsabili di nessuno dei settori energetici (edifici, processi, trasporti) oggetto del riesame. In alcuni casi, gli audit energetici sono svolti da auditor dell’energia esterni, i quali fanno generalmente riferimento alle norme sugli audit energetici. Gli audit energetici supportano direttamente il riesame energetico. La certificazione dei sistemi di gestione dell’energia da parte di un organismo indipendente richiede la continuità dei processi e contribuisce a migliorare il tasso e la qualità dell’attuazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica.

    5.2.   Termini

    L’articolo 11, paragrafo 1, stabilisce un termine esplicito di due anni dopo il termine di recepimento (ossia il 10 ottobre 2027) entro il quale le imprese con un consumo medio annuo di energia superiore a 85 TJ devono disporre di un sistema di gestione dell’energia.

    Sebbene ciò non sia esplicitato nella direttiva (UE) 2023/1791, seguendo la stessa logica e al fine di trattare tutte le imprese allo stesso modo, anche le imprese che in seguito diventeranno soggette all’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, avranno due anni di tempo per introdurre il sistema di gestione dell’energia.

    Tuttavia, la direttiva (UE) 2023/1791 non fissa una data precisa per la fornitura della certificazione. Gli Stati membri possono pertanto richiedere una certificazione del sistema di gestione dell’energia come prova dell’adempimento dell’obbligo entro il periodo di due anni.

    5.3.   Quantificazione dei risparmi energetici nell’uso finale (cumulativi) realizzati

    Conformemente ai criteri minimi per gli audit energetici di cui all’allegato VI della direttiva (UE) 2023/1791, gli audit dovrebbero individuare misure di efficienza energetica per ridurre il consumo. Poiché i risparmi energetici non possono essere misurati direttamente, è necessario definire una base di riferimento energetica per il confronto con il consumo di energia effettivo o previsto.

    Gli Stati membri potrebbero incoraggiare le imprese a fare riferimento a protocolli o norme internazionali quali l’International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) e le norme ISO 50006, ISO 50015 o EN 16212 per calcolare i risparmi energetici o l’aumento dell’efficienza energetica. Tali norme e protocolli sono ampiamente applicati nei sistemi di gestione dell’energia e nei contratti di rendimento energetico.

    5.4.   Misurazione, controllo del monitoraggio, qualità e verifica da parte degli Stati membri

    Insieme a una sintesi degli audit energetici o dei riesami energetici, occorre comunicare all’autorità nazionale responsabile del monitoraggio un elenco sintetico delle raccomandazioni relative alle misure di miglioramento dell’efficienza energetica, compresi i dati risultanti per la valutazione economica (periodo di ammortamento o indicatori analoghi) dei risparmi energetici. Gli Stati membri dovrebbero fornire documenti di orientamento e definire norme minime di rendicontazione (ad esempio fornendo modelli e/o strumenti online).

    6.   OBBLIGHI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI SULL’AUDIT ENERGETICO DI CUI ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

    6.1.   Ambito di applicazione della prescrizione

    Le imprese con un consumo medio annuo di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti che non attuano un sistema di gestione dell’energia devono svolgere un audit energetico e le raccomandazioni dell’audit energetico devono dar luogo a un piano d’azione concreto e fattibile.

    Tale piano d’azione deve essere « trasmesso agli amministratori dell’impresa » e includere ogni raccomandazione « fattibile dal punto di vista tecnico o economico ». Il piano d’azione deve anche essere pubblicato « nella relazione annuale dell’impresa » insieme al « tasso di attuazione delle raccomandazioni » ed entrambi devono essere « resi pubblici ». Fintanto che l’impresa rimane soggetta a un obbligo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, il piano d’azione e lo stato del tasso di attuazione della raccomandazione (aggiornato) devono essere pubblicati annualmente.

    Nel definire le prescrizioni sul contenuto dei piani d’azione che le imprese devono elaborare, gli Stati membri sono incoraggiati a limitarsi al minimo indispensabile e a tenere conto della necessità di evitare inutili oneri di comunicazione a carico delle imprese.

    Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati ad evitare, per quanto possibile, di imporre alle imprese obblighi di comunicazione duplicati o sovrapposti. In particolare, sono incoraggiati a prendere in considerazione gli obblighi di informativa e i punti di dati dei principi europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS) e del principio volontario di informativa sulla sostenibilità per le PMI in fase di sviluppo da parte dell’EFRAG, nonché, per quanto possibile, a basare le prescrizioni relative al contenuto dei piani d’azione su tali obblighi di informativa e punti di dati.

    Gli Stati membri dovrebbero consentire alle imprese soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (12) (direttiva (UE) 2022/2464) e ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità di adempiere all’obbligo di pubblicare un piano d’azione integrando le informazioni necessarie sui piani d’azione nel piano di transizione climatica che le imprese pubblicano a norma della direttiva e degli ESRS.

    L’ESRS E1 (Prescrizioni generali) consente esplicitamente alle imprese di includere nella dichiarazione sulla sostenibilità informazioni aggiuntive derivanti da altre normative dell’Unione o nazionali che impongono all’impresa di comunicare informazioni sulla sostenibilità.

    Inoltre, un’impresa interessata comunicherà già nell’E1-5 il proprio consumo annuo di energia e nell’E3-4 il proprio consumo idrico totale in m3, se sono considerate informazioni rilevanti ai sensi dell’ESRS. In aggiunta, la sezione 7.1 dell’ESRS1 assicura informazioni comparative relative al periodo precedente per tutte le metriche quantitative comunicate.

    Sulla base dell’audit energetico, il piano d’azione potrebbe fornire una sintesi strutturata delle azioni di miglioramento della prestazione energetica (EPIA) che fanno parte dell’audit energetico. Se utile per una specifica impresa, le EPIA potrebbero essere ulteriormente differenziate in misure di investimento basso (o inesistente), medio ed elevato e potrebbe fornire indicazioni sui rispettivi periodi di ammortamento o altri indicatori economici appropriati. Per i casi specifici, le misure di miglioramento potrebbero essere assegnate ai processi produttivi centrali dell’impresa, comprese le linee di produzione, e ai processi ausiliari, tra cui l’illuminazione, il riscaldamento, la ventilazione, il condizionamento d’aria o l’aria compressa.

    Tutte queste informazioni contribuirebbero a migliorare il tasso di attuazione, inteso come il numero di EPIA pienamente attuate rispetto all’elenco completo delle EPIA raccomandate, e si potrebbero includere anche i successivi risparmi energetici.

    Le imprese con un consumo annuo di energia superiore rispettivamente a 10 TJ o 85 TJ devono mettere tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali incaricate dell’attuazione dell’articolo 11 (cfr. il punto 4.4). A tal fine si può utilizzare una piattaforma esistente o nuova di raccolta dei dati. A tale riguardo, gli Stati membri potrebbero voler considerare il futuro portale di accesso unico europeo. Per adempiere agli obblighi relativi all’attuazione, rispettivamente, di un sistema di gestione dell’energia o di un audit energetico, gli Stati membri dovrebbero definire le prescrizioni dettagliate sui dati e le opportune tempistiche.

    6.2.   Termini

    L’articolo 11, paragrafo 2, stabilisce un termine esplicito di un anno per conformarsi alle prescrizioni in materia di audit energetico per le imprese aventi un consumo medio annuo di energia superiore a 10 TJ al momento del recepimento della direttiva (UE) 2023/1791. Sebbene ciò non sia esplicitato nella direttiva (UE) 2023/1791, seguendo la stessa logica e al fine di trattare tutte le imprese allo stesso modo, anche le imprese che in seguito diventeranno soggette agli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, avranno un anno di tempo per adempiere alle prescrizioni relative all’audit energetico.

    Se il consumo medio annuo di energia scende al di sotto della soglia di 10 TJ, l’audit energetico non è richiesto (anche se nell’anno o negli anni precedenti ne esisteva l’obbligo ai sensi della direttiva sull’efficienza energetica del 2018).

    6.3.   Criteri di qualità per l’audit energetico (allegato VI della direttiva (UE) 2023/1791)

    La qualità di un audit energetico è determinante per l’attuazione delle misure di efficienza energetica. L’assicurazione della qualità può riguardare la qualificazione degli auditor energetici e può includere criteri per il processo di realizzazione di un audit energetico, nonché esigenze di contenuto e di livello di dettaglio degli audit energetici e delle rispettive relazioni. Ciò si riflette nell’articolo 11, paragrafo 2, il quale recita che gli audit energetici devono essere «svolti in maniera indipendente ed efficace sotto il profilo dei costi da esperti qualificati o accreditati conformemente all’articolo 28», oppure «eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti ai sensi della legislazione nazionale».

    Esistono norme europee e internazionali relative agli audit energetici, in particolare la norma ISO 50002:2014, che si basa sulla norma EN 16247-1:2012. Entrambe sono riferimenti affidabili per la qualità degli audit energetici in termini di obiettivi, processi, copertura dei segmenti energetici, valutazione e raccomandazioni di misure. Queste norme possono fornire orientamenti utili per l’elaborazione di criteri minimi nazionali sulla base dell’allegato VI. Inoltre, la norma EN 16247-1, recentemente aggiornata nel 2022, è stata elaborata specificamente nel contesto della precedente direttiva sui servizi energetici e potrebbe essere applicata come strumento coerente nell’ambito di un sistema di gestione più ampio (quale ad esempio ISO 50001 o ISO 14000). Va notato che, sebbene si faccia riferimento sia alla norma ISO 50001 che alla norma ISO 14000, la prima riguarda specificamente il consumo di energia, mentre la seconda si concentra su miglioramenti ambientali più generici. Nel 2021 è stata introdotta la norma ISO 50005, dedicata all’attuazione graduale dei sistemi di gestione dell’energia nelle PMI. La considerazione di norme europee e/o internazionali è utile per creare condizioni di parità per le imprese che svolgono attività in diversi Stati membri.

    L’allegato VI, lettera c), prevede esplicitamente per la prima volta che l’audit energetico individui « misure di efficienza energetica per ridurre il consumo di energia ». Ciò è in linea con le prescrizioni delle norme ISO 50002:2014 e EN 16247-1:2012, in cui l’auditor energetico deve individuare opportunità di miglioramento della prestazione energetica. Prescrizioni analoghe esistono anche per i sistemi di gestione (ad esempio ISO 50001 o ISO 14000). In pratica, l’audit dovrebbe comprendere anche una valutazione delle opportunità di miglioramento, compresi i risparmi finanziari, gli investimenti necessari, l’analisi economica e i benefici non energetici. È opportuno presentare le possibili interazioni tra le diverse misure di efficienza energetica e fornire un confronto se sono proposte misure di efficienza energetica alternative.

    L’allegato VI, lettera d), prescrive inoltre per la prima volta che gli audit energetici devono individuare « le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo ». Questo, a seconda del vettore energetico, potrebbe portare a un controbilanciamento degli sforzi di efficienza energetica, ad esempio se si sostituissero caldaie a gas (ad alta efficienza) con caldaie a combustibile solido a biomassa (generalmente meno efficienti). Ciò nonostante, l’uso di fonti energetiche rinnovabili porta alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra necessaria per conseguire gli obiettivi climatici. Si potrebbe applicare agli audit energetici un approccio già attuato nel contesto della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, che impone di tener conto e analizzare la possibilità di utilizzare o produrre energia rinnovabile (13). L’analisi dovrebbe essere documentata nell’audit energetico.

    6.3.1.   Contenuto dell’audit e della relazione di audit

    L’allegato VI, lettera f), stabilisce che gli audit energetici devono essere « proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale ». Pertanto, la definizione della copertura minima (de minimis  (14)) di un audit energetico è un presupposto importante per soddisfare tale prescrizione (15).

    Nel contesto dell’attuazione della direttiva sull’efficienza energetica del 2018, in alcuni Stati membri, il consumo totale di energia deve essere incluso nell’audit energetico. In diversi Stati membri, l’audit energetico deve coprire una percentuale minima esplicitamente definita del consumo totale di energia dell’impresa – generalmente dal 65 % al 90 %. Un altro approccio richiede l’inclusione di tutti i settori del consumo di energia (conformemente alle norme europee EN 16247-2 per gli edifici, EN 16247-3 per i processi ed EN 16247-4 per i trasporti) con una quota minima del 10 % del consumo di energia, per arrivare a una copertura totale di almeno l’80 %. Nei sistemi di gestione dell’energia, conformemente alla norma ISO 50001, devono essere individuati gli usi significativi dell’energia. Questi sono definiti come settori con un notevole consumo di energia e/o un notevole potenziale di miglioramento della prestazione energetica. Un approccio analogo potrebbe essere preso in considerazione per definire la copertura minima del consumo di energia negli audit energetici, in quanto questi ultimi dovranno raccogliere i dati relativi a tutti i settori del consumo di energia. Sembra adeguata, per il rispetto di quanto disposto dall’allegato VI, lettera f), l’esclusione dei settori al di sotto di una certa soglia (ad esempio il 10 %) del consumo totale di energia, ai fini dell’analisi approfondita che consente di aumentare l’efficacia in termini di costi dell’audit energetico.

    Gli audit energetici dovrebbero essere sufficientemente rappresentativi. Uno Stato membro può prendere in considerazione l’applicazione di un «metodo di campionamento» nel proprio territorio per le imprese che hanno una serie di siti simili (ad esempio catene commerciali). I campioni selezionati devono garantire la rappresentatività di tutti i siti sottoposti ad audit con almeno la radice quadrata del numero totale di oggetti con caratteristiche simili, quali profili di consumo di energia, usi, fonti e prezzi dell’energia, numero di dipendenti, dimensioni, processo ecc. da prendere in considerazione. I criteri necessari per garantire sufficienti somiglianze fra i siti potrebbero includere le aree riscaldate e/o raffrescate, l’età degli edifici, le apparecchiature tecniche ecc. Si potrebbero combinare la percentuale minima di consumo energetico e un metodo di campionamento che, ad esempio, preveda comunque che una determinata percentuale di consumo di energia rientri nell’audit energetico. Occorre documentare le pertinenti caratteristiche del gruppo di campionamento nella relazione di audit energetico e giustificare la selezione del campione.

    Per aumentare l’efficacia in termini di costi degli audit energetici, gli Stati membri potrebbero fornire orientamenti su « de minimis », raggruppamento e campionamento. Si raccomanda di utilizzare approcci flessibili in funzione delle diverse imprese. Occorre giustificare e documentare la selezione dei gruppi, la metodologia di campionamento e l’adeguatezza della norma de minimis  (16).

    È necessario definire in che modo un audit energetico tiene conto del consumo energetico degli edifici e dei trasporti. Occorre decidere se l’audit comprende i servizi di trasporto. In tal caso, saranno necessari orientamenti su come valutare il trasporto di massa, compresi voli, treni, autobus, pullman, navi e taxi. Occorre anche specificare come vada gestito il trasporto transfrontaliero nell’ambito degli audit energetici. Gli Stati membri potrebbero richiedere l’inclusione di tutte le forme di trasporto connesse allo scopo dell’attività, compreso il trasporto transfrontaliero. Per quanto riguarda gli edifici, è opportuno individuare a chi spetta eseguire gli audit energetici negli edifici di proprietà o affittati. I criteri pertinenti in questo caso potrebbero essere la responsabilità dell’uso operativo dell’edificio o se un’impresa influisce significativamente sul consumo di energia dell’edificio. L’individuazione potrebbe anche basarsi sulla suddivisione del consumo di energia tra quello di pertinenza dell’impresa (ad esempio, energia elettrica per server, computer e illuminazione per ufficio) e quello di pertinenza dei proprietari degli edifici (compresi il riscaldamento e il raffreddamento centralizzati) nell’audit energetico.

    6.3.2.   Livello di dettaglio richiesto

    Per garantire un determinato livello di dettaglio, gli Stati membri potrebbero fornire orientamenti con esempi di buone pratiche e tabelle di contenuti e/o modelli per gli audit energetici. Si dovrebbero includere in tali modelli tutti i settori pertinenti (edifici, processi e trasporti), con la possibilità di eliminare sezioni non pertinenti nei casi specifici. Tra le sezioni fondamentali figurano la sintesi e l’elenco delle raccomandazioni alla base del piano d’azione. Il contenuto da fornire per queste sezioni deve essere specificato in dettaglio. Sarà anche necessario definire chiaramente una struttura dei dati per le informazioni da fornire alle autorità nazionali, preferibilmente caricandole in una banca dati (sintesi degli audit energetici, elenco delle raccomandazioni, CAPEX, risparmi, periodo di ammortamento ecc.) (17).

    L’allegato VI illustra i criteri minimi per gli audit energetici. Questi criteri devono essere soddisfatti anche dagli audit energetici che integrano sistemi di gestione dell’energia o dell’ambiente.

    6.4.   Ammissibilità degli esperti

    Per garantire audit energetici di alta qualità, gli auditor energetici dovrebbero avere le qualifiche necessarie. Dovrebbero essere iscritti in un registro pubblico solo auditor energetici qualificati e/o accreditati.

    Un sistema di certificazione e/o accreditamento dovrebbe comprendere almeno i seguenti criteri (18):

    Formazione degli auditor energetici. La maggior parte degli Stati membri esige che gli auditor energetici siano titolari di una laurea di primo livello o magistrale nelle materie tecniche pertinenti (ad esempio ingegneria o architettura). In alcuni Stati membri può essere sufficiente un diploma di istruzione secondaria, che dovrebbe però essere integrato da un’esperienza lavorativa più lunga o più ampia.

    Esperienza nel campo di competenza. La certificazione/accreditamento dovrebbe essere limitata all’esperienza lavorativa effettiva acquisita nei settori pertinenti (ad esempio edifici, processi, mobilità). A seconda del livello di istruzione, dovrebbe essere richiesto un numero minimo di anni di esperienza pertinente, di norma compresa tra due e cinque anni. Potrebbero essere presentati come elementi probanti progetti di riferimento (audit energetici o attività analoghe).

    Formazione nei campi di competenza. Gli Stati membri dovrebbero fornire programmi di formazione ufficialmente riconosciuti da elaborare a carico della rispettiva autorità nazionale responsabile. Per ampliare i settori della certificazione/accreditamento ed eventualmente ottenere la ricertificazione o il riaccreditamento (ad esempio, ogni tre anni) saranno richiesti percorsi di formazione.

    Esame. In alcuni Stati membri è prassi che gli auditor energetici debbano superare un esame.

    Registrazione, certificazione e/o accreditamento degli auditor energetici. Solo auditor dell’energia registrati, certificati e/o accreditati dovrebbero essere autorizzati a svolgere audit energetici conformemente all’articolo 11.

    7.   ESEMPI DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFI 1 E 2

    Di seguito sono riportati alcuni esempi specifici per illustrare in che modo le prescrizioni dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, potrebbero essere applicate nei casi in cui un’impresa abbia registrato un consumo medio annuo di energia nei tre anni precedenti intorno alla soglia di 10 TJ o di 85 TJ:

    Il consumo medio di energia su tre anni nell’anno n (19) è > 10 TJ ma rimane < 85 TJ e supera i 85 TJ nell’anno n+1: l’impresa dovrebbe effettuare un audit energetico al più tardi entro l’anno n+1 (a meno che non sia disponibile un audit energetico effettuato non più di quattro anni prima) e dovrebbe disporre di sistemi di gestione dell’energia al più tardi entro l’anno n+3.

    Il consumo di energia medio su tre anni nell’anno n è > 85 TJ: l’impresa dovrebbe disporre di un sistema di gestione dell’energia entro l’anno n+2. Tuttavia, se il consumo di energia medio su tre anni nell’anno n+1 è inferiore a 85 TJ, a decorrere dall’anno n+1 si applicherà solo l’obbligo di effettuare un audit energetico, al più tardi entro l’anno n+2 (a meno che non sia disponibile un audit energetico effettuato non più di quattro anni prima). Decade invece l’obbligo di disporre di un sistema di gestione dell’energia nell’anno n+2.

    Il consumo di energia su tre anni supera la soglia di 10 TJ solo nell’anno n: l’impresa avrebbe l’obbligo di effettuare un audit energetico al più tardi entro l’anno n+1 (a meno che non sia disponibile un audit energetico effettuato non più di quattro anni prima), indipendentemente dal consumo di energia su tre anni nell’anno n+1.

    Il consumo di energia su tre anni è sempre stato leggermente superiore a 10 TJ, ma nell’anno n è inferiore a 10 TJ: non ci sono obblighi per l’impresa nell’anno n. Se il consumo di energia medio su tre anni supera nuovamente la soglia di 10 TJ nell’anno n+1, l’impresa è soggetta a tutti gli obblighi dell’articolo 11, paragrafo 2. Si dovrebbe effettuare un audit energetico al più tardi nell’anno n+2 (a meno che non sia disponibile un audit energetico effettuato non più di quattro anni prima).

    È particolarmente auspicabile che le imprese suscettibili di passare da un obbligo ad un altro effettuino un audit energetico piuttosto che un semplice riesame energetico nell’ambito di un sistema di gestione dell’energia, in quanto il riesame energetico non soddisfa i requisiti dell’audit energetico.

    Inoltre, tenuto conto delle scadenze illustrate nelle sezioni 4.2 e 5.2 e come illustrato in alcuni degli esempi di cui sopra, le imprese che hanno superato la soglia in un dato anno sono fortemente incentivate ad attuare quanto prima misure di risparmio energetico per ridiscendere al di sotto della soglia nell’anno successivo.

    8.   PROMOZIONE DI AUDIT ENERGETICI DI ALTA QUALITA PRESSO TUTTI I CLIENTI FINALI

    Per quanto riguarda la promozione degli audit energetici presso i clienti finali, la direttiva (UE) 2023/1791 sottolinea che nella definizione dei « criteri minimi […] per gli audit energetici » si dovrebbe tenere conto delle « pertinenti norme europee o internazionali ». La stessa direttiva riconosce inoltre la necessità di garantire il rispetto dei termini per lo svolgimento degli audit energetici di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e la corretta applicazione dei criteri minimi di cui all’allegato VI e impone agli Stati membri di designare un’« autorità o un organismo competente » per tale ruolo.

    L’autorità o l’organismo designato potrebbe svolgere un ruolo importante nel garantire la qualità elevata degli audit energetici e potrebbe essere responsabile dello sviluppo e dell’attuazione del regime di garanzia della qualità e dell’esecuzione dei necessari controlli di qualità, compreso il campionamento casuale. L’autorità designata potrebbe trattare la certificazione e/o l’accreditamento degli auditor energetici ed essere responsabile della supervisione dei programmi di formazione. Anche la raccolta dei dati e l’analisi degli audit energetici potrebbero essere a carico dell’autorità designata, che ne ricaverebbe relazioni di sintesi e parametri di riferimento. Insieme alle associazioni di servizi energetici, potrebbero essere lanciati programmi promozionali per i soggetti interessati da obblighi a norma della direttiva (UE) 2023/1791 (ad esempio PMI, autorità pubbliche ecc.).

    8.1.   Controlli di qualità degli audit energetici da attuare negli Stati membri

    Gli Stati membri dovrebbero porre « in essere un regime di garanzia della qualità » degli audit energetici. Tali regimi dovrebbero basarsi su esempi di buone pratiche osservati dagli Stati membri che hanno attuato la direttiva sull’efficienza energetica del 2018 (20). Un regime siffatto può comprendere:

    orientamenti dettagliati sulle modalità di svolgimento degli audit;

    un modello per gli audit energetici, per facilitare e standardizzare il processo di rendicontazione e così contribuire al miglioramento della qualità.

    Per facilitare l’accesso agli audit energetici completi o almeno alle loro sintesi si possono creare banche dati nazionali per monitorare l’attuazione e consentire controlli formali della completezza e della struttura delle sintesi degli audit. Se possibile, i dati principali dell’audit energetico dovrebbero essere raccolti in un formato leggibile meccanicamente per consentire l’individuazione di eventuali errori e verificare la plausibilità delle cifre (ad esempio sulla base di un’analisi comparativa delle misure di risparmio energetico (21)). A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in particolare per agevolare il processo di trasmissione delle informazioni e dei dati (ad esempio istituendo hotline o servizi di helpdesk, fornendo una sezione FAQ ecc.).

    Oltre ai controlli di base sulla validità di tutte le relazioni di audit energetico raccolte, saranno effettuati controlli di qualità approfonditi su un campione più ristretto, su base casuale. Se sono disponibili relazioni complete di audit energetico, l’autorità nazionale potrebbe utilizzare questa banca dati per effettuare valutazioni dettagliate di campioni (casuali) di audit energetici. Se sono state presentate solo sintesi, le relazioni complete di audit energetico devono essere fornite su richiesta. Il numero di controlli di qualità approfonditi varia tra l’1 % e il 5 % di tutte le imprese soggette ad obbligo.

    8.2.   Efficacia in termini di costi degli audit energetici

    Non esiste una definizione rigorosa dell’efficacia in termini di costi degli audit energetici. Tuttavia, questa può essere valutata utilizzando il periodo di ammortamento (anni), pari al rapporto tra i costi di esecuzione di un audit energetico e i risparmi annui netti sui costi (espressi in valore attuale netto) generati dalle misure di efficienza energetica individuate nell’audit energetico e attuate dall’impresa. I risparmi netti in termini di costi tengono conto dei risparmi sui costi lordi annui (connessi alla riduzione del consumo energetico) e degli investimenti necessari per migliorare l’efficienza energetica.

    Uno studio recente (22) ha valutato l’efficacia in termini di costi degli audit energetici espressi come periodo di ammortamento per diverse imprese tipiche. In generale, il periodo di ammortamento degli audit energetici è pari o inferiore a 3,1 anni, a seconda dell’impresa considerata; per le imprese con un consumo di energia superiore a 10 TJ, il periodo di ammortamento è inferiore a 1,16 anni.

    Infine, nel calcolo dell’efficacia in termini di costi si possono prendere in considerazione i costi interni (ad esempio i costi personali dei dipendenti impiegati nel sostegno all’audit energetico o nell’attuazione delle misure di efficienza energetica) e i risparmi sui costi connessi a benefici non energetici.

    8.3.   Vantaggi molteplici

    Uno dei motivi per cui le imprese, e in particolare le PMI, non investono di più nell’efficienza energetica è che le proposte di progetti tendono a concentrarsi sul solo risparmio energetico (cfr. l’approccio classico nella figura 4), che per la maggior parte delle imprese non coincide con l’attività principale. Tuttavia, quantificando e comunicando tutti i vantaggi derivanti da una maggiore efficienza energetica (cfr. l’approccio basato su molteplici benefici nella figura 4), tra cui il miglioramento della qualità dei prodotti, l’aumento della produttività, il miglioramento dell’ambiente interno ecc., le proposte di progetti diventano più competitive e più attraenti per le imprese (23).

    Image 4

    Figura 4

    Approccio classico e approccio basato su molteplici benefici per promuovere gli investimenti nelle misure di efficienza energetica (base: www.mbenefits.eu )

    8.4.   Reti di efficienza energetica

    Le reti di efficienza energetica (Energy Efficiency Network - EEN) sono un concetto comprovato per promuovere l’attuazione di misure di efficienza energetica nelle imprese. Il concetto può essere definito come uno scambio strutturato, moderato e limitato nel tempo (generalmente di durata da due a quattro anni) di conoscenze ed esperienze tra imprese, con l’obiettivo di agevolare l’attuazione di misure di efficienza energetica. Il primo passo consiste generalmente nell’individuare il potenziale di risparmio energetico delle imprese partecipanti all’EEN, svolgendo un audit energetico. Le misure di efficienza energetica raccomandate servono per fissare obiettivi di risparmio individuali e non vincolanti. Generalmente si fissa anche un obiettivo di risparmio globale per l’EEN come gruppo. Successivamente, gli addetti interni ed esterni dell’energia si riuniscono a intervalli regolari per discutere di efficienza energetica e di possibili misure e, se necessario, coinvolgere esperti esterni di specifici settori di competenza. Ciò consente ai partecipanti dell’EEN di accedere a conoscenze e buone pratiche e acquisire esperienza diretta. L’approccio aiuta inoltre i partecipanti a giustificare gli investimenti necessari all’interno delle rispettive imprese e a migliorare il tasso di attuazione delle misure di efficienza energetica. Il concetto e l’impatto dell’EEN sono stati documentati nella letteratura e in diverse relazioni (24).

    9.   ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DERIVANTE DALL’ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO

    Conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rendimento energetico dovrebbero essere esentate dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 a condizione che:

    il contratto di rendimento energetico includa i necessari elementi del sistema di gestione dell’energia;

    il contratto di rendimento energetico rispetti i requisiti fissati all’allegato XV della direttiva sull’efficienza energetica (25).

    In generale, perché l’esenzione sia valida occorre applicare il principio dell’impatto comparabile. Ciò significa che il contratto di rendimento energetico dovrebbe coprire l’intera impresa, compresi tutti i suoi siti e tutti i suoi sistemi e processi che consumano energia, i quali dovrebbero essere coperti da un sistema di gestione dell’energia conforme ai requisiti della direttiva sull’efficienza energetica. Nella pratica è difficile immaginare l’esistenza di una situazione simile, in quanto i contratti di rendimento energetico hanno confini di sistema chiaramente definiti e di solito riguardano solo siti o sistemi energetici specifici.

    Tuttavia, il ricorso a contratti di rendimento energetico può facilitare l’introduzione in un’impresa di un sistema di gestione dell’energia. Le parti di un’impresa che hanno già migliorato il proprio uso di energia mediante un contratto di rendimento energetico possono essere escluse dalle attività imposte dal sistema di gestione dell’energia. Ad esempio, se esiste un contratto di rendimento energetico che ottimizza l’illuminazione delle sale di produzione, non è più necessario che il sistema di gestione dell’energia si occupi di questo settore. È sufficiente garantire che le informazioni richieste e utili per il sistema di gestione dell’energia siano trasmesse dal progetto di contratto di rendimento energetico al processo di rendicontazione interna.

    10.   ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DERIVANTE DALL’ATTUAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

    L’articolo 11, paragrafo 11, consente deroghe agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo per le imprese che attuano « un sistema di gestione ambientale – certificato da un organismo indipendente in conformità delle pertinenti norme europee o internazionali », a condizione che esso « includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi indicati all’allegato VI ».

    Nel contesto dell’articolo 11, paragrafo 11, l’esenzione dall’obbligo di attuare un sistema di gestione dell’energia (o di svolgere un audit energetico) per le imprese con un consumo superiore a 85 TJ (o a 10 TJ) si riferisce specificamente ai sistemi formalizzati di gestione ambientale conformi alle pertinenti norme europee e internazionali, come la norma ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) o il sistema di ecogestione e audit (EMAS).

    L’esenzione si applica solo se il sistema di gestione ambientale include un audit energetico sulla base dei criteri minimi indicati all’allegato VI (cfr. il punto 6.3). È necessario verificare lo stato di certificazione del sistema di gestione e dell’organismo di certificazione (o, se del caso, dell’autocertificazione) per garantire che l’attuazione del sistema di gestione soddisfi i requisiti descritti all’allegato VI. Alle autorità nazionali dovrebbe essere fornita la prova che un audit energetico soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato VI e le prescrizioni specifiche dello Stato membro.

    Un sistema di gestione ambientale si basa su un ciclo «pianifica, realizza, verifica, attua». Di conseguenza, l’impresa che dispone di un sistema di gestione ambientale, che include un audit energetico in linea con l’allegato VI, ha attuato un processo di miglioramento continuo per aumentare il proprio rendimento in termini di efficienza energetica e si ritiene che soddisfi le prescrizioni dell’articolo 11, paragrafo 1o 2. L’impresa è quindi esentata da tali obblighi.

    11.   OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

    11.1.   Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), gli Stati membri sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 2024, e successivamente entro il 1o gennaio 2034 e quindi ogni 10 anni, l’aggiornamento dell’ultimo piano nazionale integrato per l’energia e il clima notificato (PNEC). L’articolo 14, paragrafo 1, impone agli Stati membri di presentare una proposta di aggiornamento del PNEC sempre un anno prima del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

    Conformemente all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999, per quanto riguarda la dimensione dell’efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero includere, tra l’altro, misure volte a promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell’energia conformemente all’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 (che sostituisce l’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE).

    11.2.   Relazioni intermedie

    L’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di presentare relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima riguardanti tutte e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia, tra cui l’efficienza energetica.

    Conformemente all’allegato IX, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri sono tenuti a comunicare il numero di audit energetici condotti negli anni X-3 e X-2, nonché il numero totale stimato di imprese presenti nel territorio cui è applicabile l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791 (che sostituisce l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE) e il numero di audit energetici condotti in tali imprese negli anni X-3 e X-2.

    Le prime relazioni intermedie nazionali sull’energia e il clima erano attese entro il 15 marzo 2023, successivamente gli Stati membri sono tenuti a riferire sui progressi compiuti ogni due anni.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj?locale=it).

    (2)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (notificata con il numero C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj?locale=it).

    (3)  Sentenza del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; sentenza del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, racc. 1998, pag. I-3851, CNSD, punto 36; sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters, C-309/99, ECLI:EU:C:2002:98, punto 46.

    (4)  Per i vettori energetici che non sono fatturati sulla base delle unità di energia, nelle bollette energetiche possono essere prese in considerazione unità di peso (ad esempio tonnellata per il carbone) e di volume (ad esempio m3 per il legno).

    (5)  La definizione di fornitore di servizi energetici si trova all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2023/1791.

    (6)  Gli Stati membri possono consentire l’esclusione dell’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili (ad eccezione della bioenergia).

    (7)  Per «impresa autonoma» si intende un’impresa completamente indipendente o avente una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) in altre imprese, ai sensi del titolo I, articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

    (8)  Commissione europea, direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, Guida dell’utente alla definizione di PMI, Ufficio delle pubblicazioni, 2020, DocsRoom - Commissione europea (europa.eu).

    (9)  Gli Stati membri possono adottare un approccio diverso e includere nei calcoli anche il consumo di energia delle imprese associate.

    (10)  Cfr. il punto 6.1.

    (11)  Si noti che gli «audit interni dei sistemi di gestione dell’energia» non si dovrebbero confondere con gli «audit energetici».

    (12)  Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

    (13)  Valutando la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi altamente efficienti basati sulle energie rinnovabili.

    (14)  Maggiori dettagli sono riportati in: Behling, I. et al., 2018: Development of recommendations on the implementation of certain aspects of Article 8 and Annex VI of the Energy Efficiency Directive. Relazione finale per la DG ENERGIA.

    (15)  Commissione europea, 2016: A Study on Energy Efficiency in Enterprises: Energy Audits and Energy Management Systems. Relazione sull’adempimento degli obblighi che incombono alle grandi imprese, sull’incoraggiamento delle piccole e medie imprese e sulle buone pratiche. Studio elaborato dal Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI e da Ricardo Energy & Environment per la Commissione europea. Karlsruhe/Oxon.

    (16)  Cfr. Behling, I. et al., 2018: Development of recommendations on the implementation of certain aspects of Article 8 and Annex VI of the Energy Efficiency Directive. Relazione finale per la DG ENERGIA.

    (17)  Commissione europea, 2016: A Study on Energy Efficiency in Enterprises: Energy Audits and Energy Management Systems. Library of typical energy audit recommendations, costs and savings. Studio elaborato da DNV GL. Oxon.

    (18)  JRC, 2015: Survey of energy audits and energy management systems in the Member States. Preparation of the transposition of the Energy Efficiency Directive in Member States. Relazione del JRC Scienza al servizio della politica.

    (19)  Dove l’anno n si riferisce a un qualsiasi anno posteriore al recepimento della direttiva.

    (20)  Cfr.: Guidance for national authorities on overcoming challenges in the implementation of Article 8 EED. 2021. https://doi.org/10.24406/publica-304, elaborato nell’ambito del progetto DEESME di Orizzonte 2020 per l’attuazione dell’articolo 8 della precedente direttiva sull’efficienza energetica. Molte delle raccomandazioni sono ancora pertinenti per l’attuazione dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791.

    (21)  La banca dati DEEP (https://deep.eefig.eu) dell’EEFIG costituisce un potenziale riferimento per l’analisi comparativa dei dati per progetti di efficienza energetica.

    (22)  Commissione europea, direzione generale dell’Energia, Groen, W., Egenhofer, C., Musmeci, R.et al.: Technical assistance on assessing the effectiveness of the implementation of the definition of small and medium-sized enterprises for the purposes of Article 8(4) of the Energy Efficiency Directive – Final report, Ufficio delle pubblicazioni, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2833/051248.

    (23)  Alcuni progetti di Orizzonte 2020 forniscono materiali informativi (ad esempio informazioni generali, orientamenti, fogli xls ecc.) per aiutare le autorità nazionali e le imprese a includere, quantificare e promuovere i molteplici vantaggi dell’efficienza energetica: M-Benefits (https://www.mbenefits.eu/), DEESME (https://www.deesme.eu/) o ICCEE (https://iccee.eu/).

    (24)  Ad esempio:

    Behling, I. et al., 2016: Energy efficiency networks for small and medium sized enterprises: boosting the energy efficiency potential by joining forces. In ECEEE Industry Summer Study 2016. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE).

    IPEEC (International Partnership for Energy Efficiency Cooperation). 2015. Energy Efficiency Networks – An effective policy to stimulate energy efficiency. Parigi: OCSE/IPEEC.

    Una documentazione completa (in tedesco) è disponibile sul sito web dell’iniziativa Energy-Efficiency-Networks: https://www.effizienznetzwerke.org/.

    (25)  Informazioni dettagliate sulla definizione di contratto di rendimento energetico figurano negli orientamenti relativi all’articolo 29.

    (26)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj?locale=it).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/2002/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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