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Document 32024D1997

Decisione (UE) 2024/1997 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica la decisione (UE) 2021/156 relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

C/2024/5091

GU L, 2024/1997, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1997/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1997/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1997

24.7.2024

DECISIONE (UE) 2024/1997 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2024

che modifica la decisione (UE) 2021/156 relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2021/156 della Commissione (2) ha rinnovato il mandato del gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE») per un periodo indeterminato affinché continui a fornire alla Commissione consulenze indipendenti a livello orizzontale su tutte le politiche e normative dell’Unione in cui le dimensioni etica, sociale e dei diritti fondamentali si intersecano con lo sviluppo della scienza e delle nuove tecnologie, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa e d’intesa con la Commissione.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è inteso, tra l’altro, a realizzare le priorità strategiche dell’Unione e contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione che, in linea con l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea, mirano a promuovere la pace, i valori dell’Unione e il benessere dei suoi popoli. L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 individua fra gli obiettivi specifici del programma quello di generare conoscenza nel sostegno e nell’attuazione delle politiche dell’Unione al fine di affrontare le sfide globali. L’articolo 12, paragrafo 6, stabilisce che la dotazione di bilancio di Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione, può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l’attuazione del programma Orizzonte Europa, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale dotazione può anche coprire, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione. Il GEE fornisce consulenze per il conseguimento degli obiettivi di Orizzonte Europa.

(3)

Le attività del GEE sono essenziali per l’elaborazione e il monitoraggio, da parte della Commissione, delle politiche o della legislazione dell’Unione, in quanto supportano l’integrazione dei diritti e dei valori fondamentali nelle politiche dell’Unione nei settori dello sviluppo della scienza e delle nuove tecnologie. Il GEE è istituito per questo fine specifico e ha il compito di fornire orientamenti essenziali per l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio delle politiche e della legislazione dell’UE sotto forma di analisi e raccomandazioni trasmesse mediante pareri e dichiarazioni e incentrate sulla promozione del processo decisionale etico dell’Unione. Gli orientamenti del GEE sono elaborati in risposta a richieste della Commissione su sfide specifiche affrontate, oppure di propria iniziativa sulla base dell’individuazione, da parte del GEE, di sfide specifiche che la Commissione può dover affrontare. I pareri del GEE hanno riguardato un’ampia gamma di settori e sfide di crescente complessità. Si dovrebbe ulteriormente rafforzare l’interazione tra bisogno programmatico e consulenze del GEE, continuando a garantire l’indipendenza, la qualità, l’integrità e la trasparenza dei pareri trasmessi alla Commissione secondo gli standard più elevati. A tal fine, è opportuno fornire ai membri del GEE un adeguato sostegno finanziario sotto forma di un’indennità speciale, parallelamente al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

(4)

Il GEE dovrebbe essere composto da esperti altamente qualificati e indipendenti, nominati a titolo personale, che agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico. Ai fini della selezione, la Commissione è assistita da un comitato di identificazione indipendente. La selezione avviene sulla base di criteri oggettivi, a seguito di un invito aperto a presentare candidature. Anche i membri del comitato di identificazione dovrebbero percepire un sostegno finanziario adeguato sotto forma di indennità speciale per compensare il loro lavoro essenziale nel mantenimento dell’integrità del GEE nel contesto della selezione dei membri del gruppo.

(5)

Il GEE dovrebbe designare un presidente e uno o due vicepresidenti per una durata che non ecceda il loro mandato.

(6)

Il servizio competente della Commissione dovrebbe poter convocare riunioni del GEE non solo di persona ma anche online, per tenere conto delle nuove modalità di lavoro introdotte in seguito alla pandemia di COVID-19 e della politica di inverdimento della Commissione.

(7)

Gli eventi della tavola rotonda del GEE non dovrebbero più essere collegati all’elaborazione di un parere, in modo da poter essere organizzati ove pertinente e possibile.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/156,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione (UE) 2021/156 è così modificata:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Il processo di selezione avviene sotto la supervisione di un comitato di identificazione. In particolare, il comitato di identificazione assiste la Commissione nell’individuazione e nella selezione dei membri potenziali del GEE e nella valutazione della loro disponibilità e volontà a assumere tali funzioni. Il comitato di identificazione è composto da tre membri, nominati in base alla loro esperienza pertinente dal membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE e assistiti da un segretariato fornito dal servizio competente della Commissione. Il comitato di identificazione effettua una valutazione dei candidati ammissibili figuranti nell’elenco presentato dal servizio competente della Commissione sulla base di una valutazione iniziale di tutte le candidature alla luce dei criteri di selezione. Il comitato di identificazione presenta le sue raccomandazioni al membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE.»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Tra i suoi membri il GEE elegge, a maggioranza semplice, un presidente e uno o due vicepresidenti per una durata che non eccede quella del loro mandato.»;

3)

all’articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il GEE si riunisce nei locali della Commissione, in videoconferenza o in modalità ibrida, secondo le modalità e il calendario fissati dal servizio della Commissione competente. Il GEE si riunisce tra quattro e sei volte nell’arco di un periodo di 12 mesi. D’intesa con il servizio responsabile della Commissione, si possono organizzare, se necessario, riunioni aggiuntive.»

;

4)

all’articolo 7, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Il servizio responsabile della Commissione organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza per le tematiche di cui si occupa il GEE. Il GEE stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione interessati dalle tematiche di cui si occupa il gruppo.»

;

5)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Indennità speciali e spese di riunione

1.   Ai membri del GEE sono versati 450 EUR per ogni giornata di partecipazione completa a una riunione plenaria, 225 EUR per la partecipazione parziale e 225/450 EUR per mezza giornata/giornata intera di lavoro supplementare al servizio del GEE. I membri non hanno un rapporto di lavoro con la Commissione. Le indennità speciali sono versate ai membri del GEE, dei suoi sottogruppi e del comitato di identificazione costituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, delle norme orizzontali.

2.   La Commissione può chiedere ai membri del GEE di dedicare fino a 40 giorni lavorativi all’anno (comprese riunioni e lavori) a questi compiti. Per il presidente e i vicepresidenti il massimo è di 60 giorni lavorativi.

3.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del GEE e dei suoi sottogruppi e dai membri del comitato di identificazione costituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 4. I rimborsi sono effettuati conformemente agli importi di riferimento stabiliti all’allegato VII, articolo 13, dello statuto dei funzionari (4) e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.»

.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2024

Per la Commissione

Iliana IVANOVA

Membro della Commissione


(1)  C(2016) 3301 del 30.5.2016, https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2016)3301&lang=it.

(2)  Decisione (UE) 2021/156 della Commissione, del 9 febbraio 2021, relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GU L 46 del 10.2.2021, pag. 34, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/156/oj?locale=it).

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj.

(4)  Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica europea e della Comunità europea dell’Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/11(3)/oj) (nell’atto consolidato, questa nota a piè di pagina sarà numerata «7» anziché «3»).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1997/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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