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Document 32024D1846

Decisione (UE) 2024/1846 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101 dell’accordo SEE (Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero)Testo rilevante ai fini del SEE.

ST/11124/2024/INIT

GU L, 2024/1846, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1846/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1846/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1846

5.7.2024

DECISIONE (UE) 2024/1846 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2024

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101 dell’accordo SEE (Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») e il protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101(«protocollo 37») dell’accordo SEE.

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 e il protocollo 37 dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101 dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2024 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare i protocolli 31 e 37 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 16, paragrafo 1, il testo del nono trattino (Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

« 32022 R 2371: Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato per la sicurezza sanitaria, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo stesso, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente trattino.».

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

«49.

Comitato per la sicurezza sanitaria (Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, …

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE


(1)   GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1846/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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