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Document 32024D1224

    Decisione di esecuzione (UE) 2024/1224 della Commissione, del 30 aprile 2024, che rigetta la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur (IGP) [notificata con il numero C(2024) 2755]

    C/2024/2755

    GU L, 2024/1224, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1224/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1224/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1224

    2.5.2024

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1224 DELLA COMMISSIONE

    del 30 aprile 2024

    che rigetta la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    «Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur» (IGP)

    [notificata con il numero C(2024) 2755]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), e in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur» come indicazione geografica protetta (PGI-MN-02885), presentata il 22 dicembre 2022 dalla MNFPUGs Sustainable Cashmere Srl che rappresenta ed è controllata dalla Federazione nazionale mongola dei pastori (Federation of Pasture User Groups of Herders - MNFPUG - Union).

    (2)

    A seguito dell’esame, il 5 aprile 2023 la Commissione ha inviato una lettera di rifiuto, indicando che la domanda non soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, l’ambito di applicazione del regolamento è definito con riferimento all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012. La categoria di prodotti «cashmere» non è inclusa in nessuno di questi allegati e, di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

    (3)

    Inoltre, tenuto conto del fatto che la domanda presentata ha classificato il prodotto come lana (allegato XI del regolamento (UE) n. 668/2014: classe 2.15.), la Commissione ha spiegato che, a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, il cashmere non può essere considerato come lana, in quanto il cashmere e la lana rappresentano due prodotti distinti.

    (4)

    La Commissione ha chiarito che l’allegato I del trattato, che trasferisce la classificazione pertinente nella nomenclatura di Bruxelles, utilizza la classificazione in termini di codici NC dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) per determinare quale prodotto più specifico rientri in ciascuna delle categorie elencate nell’allegato I del trattato. Lo stesso approccio si applica per determinare il prodotto specifico che rientra in ciascuna classe di prodotto di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    (5)

    Conformemente alla nota esplicativa 1 del capitolo 51 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la «lana» e i «peli fini o grossolani di capre del Kashmir o simili» sono due voci distinte, dove per «lana» si intende la fibra naturale che ricopre gli ovini, mentre i «peli fini» costituiscono una categoria distinta che comprende alcune specie di peli di capra (ma non di capre comuni), tra cui la «capra del Kashmir».

    (6)

    Inoltre, la distinzione è evidente anche a livello di codici NC di cui all’allegato I, parte seconda, sezione XI, capitolo 51, del regolamento (CEE) n. 2658/87, in cui la «lana» è classificata nel «codice NC 5101 — Lane, non cardate né pettinate» e il cashmere è incluso nel «codice NC 5102 — Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati». Pertanto, nonostante la domanda presentata descriva il prodotto come «un tipo di lana», è fondamentale osservare che la «lana» ai sensi del codice NC 5101 non deve essere interpretata nel senso di includere i prodotti del codice NC 5102. Di conseguenza, a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, il «cashmere» non può essere considerato una sottocategoria di «lana».

    (7)

    Sulla base delle informazioni fornite nella domanda, la Commissione ha concluso che essa non soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012. La richiedente è stata informata del fatto che, in assenza di osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera (datata 5 aprile 2023), la Commissione intendeva avviare la procedura per l’adozione di una decisione formale della Commissione che respinge la domanda.

    (8)

    Nella risposta presentata alla Commissione il 20 aprile 2023, la richiedente ha sollevato diverse osservazioni, contestando principalmente l’uso del regolamento (CEE) n. 2658/87 nell’interpretazione del regolamento (UE) n. 1151/2012. La richiedente afferma che, anche se il regolamento (CEE) n. 2658/87 è utilizzato per determinare l’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, sia la lana che il cashmere sono inclusi nel capitolo 51 di tale regolamento. La Commissione osserva che, poiché solo la lana è inclusa nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, e non il cashmere, e questo termine non è definito nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, è necessario cercarne il significato in altri atti normativi dell’UE. La Commissione utilizza la classificazione doganale come base per determinare l’ambito di applicazione di un prodotto, a meno che non vi sia un’altra norma di specie. Nel caso in questione una tale norma non esiste.

    (9)

    Nelle sue osservazioni la richiedente afferma altresì che altri regolamenti e direttive pertinenti dell’Unione fanno riferimento alla «lana di cashmere» o associano il cashmere alla lana. La richiedente cita in particolare il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (10)

    La Commissione osserva che nessuno di questi atti legislativi definisce il cashmere come lana. L’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 contiene l’elenco delle denominazioni delle fibre tessili e, secondo la tabella 1 di questo allegato, oltre alla fibra tratta dal vello della pecora, il termine «lana» può essere utilizzato anche per «una mischia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al numero 2». Il cashmere figura al numero 2. Pertanto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, un tessuto contenente fibre di cashmere può essere etichettato come «lana» solo se si tratta di una mischia di fibre di lana e fibre di cashmere. Ciò significa che un tessuto composto esclusivamente da fibre di cashmere non può essere chiamato «lana» ai fini del regolamento (UE) n. 1007/2011 e dovrà essere etichettato come «cashmere» o «lana di cashmere» o «pelo di cashmere» conformemente alle norme di cui alla tabella 1, numero 2. Poiché tali nomi sono inclusi sotto un numero diverso nella tabella, non si tratta di sottocategorie di «lana», ma di nomi distinti. Per quanto riguarda la direttiva 2008/121/CE, essa non è più in vigore in quanto è stata abrogata dal suddetto regolamento (UE) n. 1007/2011.

    (11)

    Inoltre, la richiedente ha presentato diverse definizioni di cashmere e lana provenienti da varie fonti, in particolare dalla pubblicazione «Wool Notes» dell’Organizzazione internazionale dei tessuti di lana (IWTO); norma DIN 60001-1, Istituto tedesco per la standardizzazione; legge tedesca sull’etichettatura dei prodotti tessili; titolo 15 Codice USA § 68 B e Wikipedia. La Commissione osserva che, ai fini dell’applicazione di un regolamento dell’Unione, il termine «lana» può essere determinato solo utilizzando la legislazione dell’Unione e, pertanto, i vari documenti indicati dalla richiedente non sono applicabili in questo contesto. Inoltre, le fonti indicate si riferiscono principalmente alla «lana di cashmere» in linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011.

    (12)

    La richiedente ha inoltre fatto riferimento all’avviso di consultazione pubblica sulle indicazioni geografiche della Repubblica popolare cinese (5), pubblicata dalla Commissione europea, che include il nome «Alxa Cashmere», inducendo la richiedente a ritenere che il cashmere possa essere protetto a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012. In questo caso la protezione richiesta per l’«Alxa Cashmere» riguarda la carne fresca di capra cashmere e non il pelo fine di tali capre.

    (13)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la domanda di registrazione del nome «Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur» come IGP non soddisfi i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012 poiché riguarda un prodotto la cui categoria non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    (14)

    È pertanto opportuno respingere la domanda di protezione del nome «Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur» come indicazione geografica protetta.

    (15)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La domanda di registrazione del nome «Монгол Тогтвортой ноолуур/Mongol Togtvortoi Nooluur» è respinta.

    Articolo 2

    La richiedente è destinataria della presente decisione:

    MNFPUGs Sustainable Cashmere Srl

    Via Borgovico 223

    22100 Como CO

    Italia

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2024

    Per la Commissione

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1007/2018-02-15).

    (4)  Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/121/oj).

    (5)   GU C 459 del 2.12.2022, pag. 17.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1224/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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