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Document 32024D0831

Decisione di esecuzione (UE) 2024/831 del Consiglio, del 4 marzo 2024, che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale

ST/6411/2024/INIT

GU L, 2024/831, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/831/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/831/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/831

6.3.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/831 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2024

che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/2409 del Consiglio (2) ha autorizzato la Svezia ad applicare, fino al 31 dicembre 2023, un’aliquota di accisa ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Con lettera dell’11 aprile 2023 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione di prorogare l’applicazione di un’aliquota di accisa ridotta sull’elettricità consumata dagli stessi beneficiari per un ulteriore periodo di quattro anni, ossia a decorrere dal 1 o gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027. La riduzione deve essere limitata a 96 SEK/MWh. Con lettera del 10 ottobre 2023 la Svezia ha trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti.

(3)

Nelle zone interessate, le spese di riscaldamento sono mediamente superiori a quelle sostenute nel resto del paese a causa del periodo di riscaldamento più lungo. La riduzione del costo dell’elettricità a favore di nuclei familiari e società del settore dei servizi in tali zone restringe pertanto il divario tra i costi complessivi di riscaldamento per i consumatori nella Svezia settentrionale e quelli sostenuti dai consumatori nel resto del paese. La misura contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi della politica regionale e di coesione. La riduzione fiscale non dovrebbe eccedere quanto necessario a compensare i costi supplementari di riscaldamento sostenuti da nuclei familiari e società del settore dei servizi in talune zone della Svezia settentrionale.

(4)

Le aliquote di imposizione ridotte dovrebbero essere superiori ai livelli minimi di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

(5)

Tenuto conto della natura remota delle zone cui si applica e considerato che la riduzione fiscale è limitata ai nuclei familiari e alle imprese del settore dei servizi, senza superare i costi aggiuntivi del riscaldamento nella Svezia settentrionale, la misura non dovrebbe tradursi in distorsioni significative della concorrenza né in variazioni degli scambi commerciali fra Stati membri.

(6)

Di conseguenza la misura è accettabile per quanto riguarda il corretto funzionamento del mercato interno e la necessità di garantire una concorrenza leale. Essa è inoltre compatibile con le politiche dell’Unione in materia di sanità, ambiente, energia e trasporti.

(7)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione accordata a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo. Per garantire ai nuclei familiari e alle società del settore dei servizi interessati un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di quattro anni, come richiesto. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili durante il periodo dell’autorizzazione.

(8)

Al fine di evitare perturbazioni per i nuclei familiari e le imprese del settore dei servizi interessati, è opportuno garantire che la Svezia possa continuare ad applicare senza interruzioni un’aliquota di accisa ridotta sull’elettricità consumata dagli stessi beneficiari. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2024, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2409. Prevedendo l’applicazione a partire da una data anteriore all’entrata in vigore della misura speciale, si rispettano le legittime aspettative dei nuclei familiari e delle imprese del settore dei servizi interessati, in quanto la misura speciale non ne intacca i diritti e gli obblighi.

(9)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Svezia è autorizzata ad applicare un’aliquota di accisa ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati nei comuni elencati nell’allegato. La riduzione rispetto all’aliquota di accisa normale nazionale sull’elettricità non eccede quanto necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non supera 96 SEK/MWh.

2.   Le aliquote ridotte devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 10.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024

Per il Consiglio

Il presidente

A. VERLINDEN


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2409 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota di accisa ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone della Svezia settentrionale, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 10).


ALLEGATO

Regioni

Comuni

Contea di Norrbotten

Tutti

Contea di Västerbotten

Tutti

Contea di Jämtland

Tutti

Contea di Västernorrland

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Contea di Gävleborg

Ljusdal

Contea di Dalarna

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen

Contea di Värmland

Torsby


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/831/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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