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Document 32023Y0503(01)

    STATUTO DI ERIC ACTRIS 2023/C 156/02

    C/2023/2646

    GU C 156 del 3.5.2023, p. 2–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 156/2


    STATUTO DI ERIC ACTRIS

    (2023/C 156/02)

    PREAMBOLO

    CONSIDERANDO che la scienza dei cambiamenti climatici e della qualità dell'aria richiede la comprensione della variabilità spaziale e temporale dei costituenti atmosferici a vita breve;

    CONSIDERANDO che una comprensione più approfondita delle forze trainanti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento atmosferico richiede l'osservazione della distribuzione quadridimensionale dei costituenti atmosferici a vita breve;

    CONSIDERANDO che una comprensione più approfondita della variabilità atmosferica dei costituenti atmosferici a vita breve richiede la conoscenza dei processi complessi che guidano le loro interazioni;

    CONSIDERANDO che la scienza dei cambiamenti climatici e della qualità dell'aria richiede un accesso sicuro ai dati osservazionali a lungo termine, forniti con precisione e copertura geografica adeguate;

    CONSIDERANDO che il miglioramento delle conoscenze e delle tecnologie per la scienza dei cambiamenti climatici e della qualità dell'aria richiede l'accesso a piattaforme di ricerca altamente strumentate in atmosfere naturali e controllate;

    CONSIDERANDO che ACTRIS offre un'esperienza unica nella metrologia degli aerosol, delle nuvole e dei gas in traccia reattivi, nella fornitura di dati relativi alla variabilità dei costituenti atmosferici a vita breve e nelle procedure di accesso a queste informazioni;

    CONSIDERANDO che i prodotti di dati ACTRIS sono necessari per la completezza del sistema di osservazione della Terra per il clima e la qualità dell'aria e contribuiscono a risolvere le incertezze dei modelli climatici e del sistema Terra verso lo sviluppo di soluzioni sostenibili per rispondere alle sfide ambientali;

    CONSIDERANDO che ACTRIS intende elevare il livello della tecnologia utilizzata nell'infrastruttura di ricerca distribuita e la qualità dei servizi offerti a una comunità molto ampia di utenti coinvolgendo partner del settore privato;

    CONSIDERANDO che ACTRIS promuove anche la formazione degli operatori e degli utenti e rafforza il legame tra ricerca, istruzione e innovazione nel campo della scienza atmosferica e climatica;

    PERTANTO

    i membri e gli osservatori elencati nell'allegato I

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    CAPO 1

    ELEMENTI ESSENZIALI

    Articolo 1

    Denominazione

    Un’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas in traccia (ACTRIS) è istituita come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 ed è denominata «ERIC ACTRIS».

    Articolo 2

    Compiti e attività

    1.   L’obiettivo di ACTRIS è produrre serie di dati integrati di alta qualità nel settore delle scienze atmosferiche e fornire servizi, compreso l’accesso a piattaforme strumentali, finalizzati all’uso scientifico e tecnologico.

    2.   La funzione principale di ERIC ACTRIS è istituire e gestire l’infrastruttura di ricerca distribuita e coordinare lo sviluppo strategico e finanziario e il funzionamento a lungo termine di ACTRIS.

    3.   Nell'esercizio della sua funzione principale, e conformemente alle norme stabilite nel presente statuto, ERIC ACTRIS avrà il compito di:

    (a)

    coordinare e monitorare un’adeguata fornitura di dati provenienti dalle strutture nazionali;

    (b)

    coordinare e monitorare le attività delle strutture centrali e le loro strategie di sviluppo dei servizi;

    (c)

    garantire un accesso aperto e tempestivo ai dati e ai prodotti di dati di ACTRIS attraverso il centro dati;

    (d)

    gestire l’accesso fisico e remoto ai centri tematici, al centro dati e alle strutture nazionali.

    4.   ERIC ACTRIS potrà inoltre svolgere le attività seguenti:

    (a)

    promuovere ACTRIS presso le comunità scientifiche, il settore privato e il pubblico in generale;

    (b)

    attuare gli sviluppi sociali e tecnologici inerenti ai compiti e alle attività di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, dello statuto;

    (c)

    sviluppare attività congiunte con gruppi di utilizzatori, compresa l’industria;

    (d)

    promuovere il trasferimento di conoscenze all’industria, alla società e ai responsabili politici;

    (e)

    armonizzare l’attuazione di ACTRIS con le priorità e le strategie nazionali;

    (f)

    promuovere le risorse di ACTRIS per fini educativi e formativi;

    (g)

    collaborare e interagire con le altre infrastrutture di ricerca in settori connessi e complementari;

    (h)

    promuovere la formazione, la sensibilizzazione e la cooperazione internazionale;

    (i)

    partecipare in qualità di partner beneficiario o finanziatore ad attività di ricerca scientifica pertinenti ai suoi compiti; e

    (j)

    intraprendere qualsiasi altra azione connessa, necessaria all’espletamento dei suoi compiti.

    5.   ERIC ACTRIS assolve il suo compito principale senza scopo di lucro. Fatta salva la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, ERIC ACTRIS può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse ai suoi compiti principali e che non ne compromettano la realizzazione. ERIC ACTRIS mantiene una contabilità separata delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. ERIC ACTRIS destina i proventi di tali attività economiche limitate al miglioramento e al rafforzamento delle sue attività.

    Articolo 3

    Ubicazione e sede legale

    1.   ERIC ACTRIS è un’infrastruttura di ricerca distribuita con sede legale a Helsinki (Finlandia) e succursali della sede principale in Finlandia e in Italia.

    2.   L’infrastruttura di ricerca distribuita comprende un centro dati, centri tematici e strutture nazionali ubicati in diversi paesi. Il centro dati, i centri tematici e le strutture nazionali sono collegati a ERIC ACTRIS mediante accordi conclusi con le organizzazioni che ospitano le strutture.

    Articolo 4

    Durata e scioglimento

    1.   ERIC ACTRIS è istituito per un periodo indeterminato, fatte salve le disposizioni sullo scioglimento dell’ERIC.

    2.   Lo scioglimento di ERIC ACTRIS avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità dell’articolo 18, paragrafo 8, dello statuto.

    3.   Gli attivi rimanenti dopo il pagamento dei debiti di ERIC ACTRIS sono ripartiti tra i membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori in proporzione al rispettivo contributo annuale a ERIC ACTRIS, salvo diversa decisione dell’assemblea generale.

    4.   Dopo l’adozione della decisione di scioglimento, ERIC ACTRIS notifica tale decisione alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dall’adozione della stessa. ERIC ACTRIS informa la Commissione europea della conclusione della procedura di scioglimento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro dieci giorni dalla sua conclusione.

    5.   ERIC ACTRIS cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Responsabilità e assicurazioni

    1.   ERIC ACTRIS è responsabile dei propri debiti.

    2.   La responsabilità finanziaria dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori in relazione ai debiti di ERIC ACTRIS è limitata ai contributi annuali da loro versati a ERIC ACTRIS.

    3.   ERIC ACTRIS sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costituzione e al funzionamento di ERIC ACTRIS.

    Articolo 6

    Politica in materia di accesso degli utenti

    1.   ERIC ACTRIS garantisce un accesso effettivo ai dati, agli strumenti e ai servizi. Le priorità sono definite in modo non discriminatorio e si applicano sulla base del merito scientifico, della fattibilità tecnica e/o di altri criteri pertinenti agli obiettivi di ACTRIS.

    2.   L’accesso si basa su principi di accesso aperto secondo i criteri, le procedure e le modalità stabiliti nella politica in materia di dati di ERIC ACTRIS e nei documenti relativi alla politica di accesso e di servizio approvati dall’assemblea generale. Le procedure e i criteri di valutazione sono resi disponibili al pubblico sul portale web di ERIC ACTRIS. ERIC ACTRIS fornisce orientamenti agli utenti, anche attraverso il suo portale web, per facilitare l’accesso ai dati, agli strumenti e ai servizi.

    Articolo 7

    Politica di valutazione

    Le attività di ERIC ACTRIS sono valutate annualmente dal comitato consultivo scientifico e dell’innovazione. Inoltre i servizi, le operazioni e la gestione di ACTRIS sono valutati almeno ogni cinque anni da valutatori esterni indipendenti, che non possono essere membri del comitato consultivo per la scienza e l’innovazione, nominati dall’assemblea generale e tenuti a riferire alla stessa.

    Articolo 8

    Politica di divulgazione

    1.   ERIC ACTRIS promuove la scienza aperta e l’innovazione e incoraggia gli utenti a rendere pubblici i loro risultati. L’uso di dati, servizi e infrastrutture ACTRIS deve essere menzionato nelle pubblicazioni e in qualsiasi altro documento. Maggiori informazioni figurano nel regolamento interno di ERIC ACTRIS.

    2.   ERIC ACTRIS si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, social media, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze e pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

    Articolo 9

    Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

    1.   Fatti salvi i termini di eventuali contratti conclusi tra ERIC ACTRIS e gli utenti, i diritti di proprietà intellettuale generati dagli utenti di ERIC ACTRIS sono di proprietà di questi ultimi.

    2.   I dati di ACTRIS nonché i diritti di proprietà intellettuale e le altre conoscenze prodotte e sviluppate nell’ambito di ACTRIS appartengono al soggetto o alla persona che li ha generati. L’uso dei dati ACTRIS è concesso a ERIC ACTRIS dai fornitori di dati alle condizioni stabilite nella politica in materia di dati di ACTRIS e nei documenti relativi alla politica in materia di accesso e di servizi.

    3.   I dati ACTRIS sono disponibili secondo i principi della scienza aperta e dell’accesso aperto illustrati in modo più dettagliato nel regolamento interno.

    Articolo 10

    Politica in materia di personale

    1.   La politica in materia di personale di ERIC ACTRIS è disciplinata dalla legislazione del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

    2.   Le procedure di selezione, assunzione e impiego di ERIC ACTRIS sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. Le modalità di assunzione del personale sono illustrate nel regolamento interno

    Articolo 11

    Politica in materia di appalti

    ERIC ACTRIS tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che essi siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di ERIC ACTRIS in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nel regolamento interno.

    CAPO 2

    MEMBRI E OSSERVATORI

    Articolo 12

    Membri, osservatori permanenti, osservatori e soggetti rappresentanti

    1.   I soggetti seguenti possono diventare membri di ERIC ACTRIS con diritto di voto o possono diventare osservatori permanenti o osservatori senza diritto di voto:

    (a)

    gli Stati membri dell’Unione europea;

    (b)

    i paesi associati di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 723/2009;

    (c)

    i paesi terzi di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009, diversi dai paesi associati;

    (d)

    le organizzazioni intergovernative.

    2.   Le condizioni per aderire in qualità di membro, osservatore permanente o osservatore sono stabilite all’articolo 13. Fra i membri di ERIC ACTRIS vi devono essere uno Stato membro dell’Unione europea e almeno altri due paesi che siano o Stati membri o paesi associati.

    3.   In ogni caso gli Stati membri e i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all’assemblea generale. L’assemblea generale si assicura che ERIC ACTRIS rispetti in ogni momento tale prescrizione.

    4.   I membri, gli osservatori permanenti o gli osservatori di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono farsi rappresentare all’interno dell’assemblea generale da uno o più soggetti pubblici di loro scelta, compresi regioni o soggetti privati investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nominati secondo le proprie regole e procedure. Tali membri, osservatori permanenti o osservatori informano il presidente dell’assemblea generale di qualsiasi modifica del soggetto rappresentante, della cessazione del suo mandato o di qualsiasi modifica dei diritti e degli obblighi specifici delegati al soggetto rappresentante.

    5.   I membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori di ERIC ACTRIS e i rispettivi soggetti rappresentanti sono elencati nell’allegato I, che è tenuto aggiornato dal presidente dell’assemblea generale o da una persona autorizzata da quest’ultimo.

    6.   Nei casi in cui lo ritenga vantaggioso, ERIC ACTRIS può anche stipulare un accordo con terzi, ad esempio paesi che non possono essere membri, osservatori permanenti o osservatori di un ERIC.

    Articolo 13

    Condizioni per aderire in qualità di membro, osservatore permanente o osservatore

    1.   I soggetti che hanno firmato la richiesta ufficiale di costituzione di ERIC ACTRIS diventano membri o osservatori in base alla decisione della Commissione di costituire ERIC ACTRIS in conformità del regolamento (CE) n. 723/2009.

    2.   Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, i soggetti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, che desiderano diventare membri di ERIC ACTRIS presentano una domanda scritta al presidente dell’assemblea generale. Nella domanda il soggetto spiega in che modo contribuirà ai compiti e alle attività di ERIC ACTRIS, di cui all’articolo 2, e come adempirà agli obblighi di cui all’articolo 15.

    3.   Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, i soggetti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, che intendono contribuire a ERIC ACTRIS ma che non possiedono i requisiti per aderirvi in qualità di membri possono richiedere di essere osservatori permanenti o osservatori. I richiedenti presentano una domanda scritta al presidente dell’assemblea generale. Nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà ai compiti e alle attività di ERIC ACTRIS, di cui all’articolo 2, e come adempirà agli obblighi di cui all’articolo 16.

    Articolo 14

    Ritiro di un membro, di un osservatore permanente o di un osservatore e destituzione di un membro o di un osservatore

    1.   Un membro o un osservatore permanente non può ritirarsi durante i primi cinque anni di adesione a ERIC ACTRIS.

    2.   Dopo il primo periodo di cinque anni dall’istituzione di ERIC ACTRIS, un membro o un osservatore permanente può ritirarsi al termine di un esercizio finanziario, a condizione che notifichi il proprio ritiro mediante l’invio, con preavviso di sei mesi, di una richiesta ufficiale al presidente dell’assemblea generale.

    3.   Un osservatore può ritirarsi al termine di un esercizio finanziario, a condizione che notifichi il suo ritiro mediante l’invio, con preavviso di sei mesi, di una richiesta ufficiale al presidente dell’assemblea generale.

    4.   I membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori devono adempiere tutti gli obblighi finanziari e di altro tipo prima che il ritiro prenda effetto.

    5.   L'assemblea generale può destituire un membro o un osservatore qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    (a)

    il membro, l’osservatore permanente o l’osservatore commette una grave violazione di uno o più obblighi sanciti dal presente statuto;

    (b)

    il membro, l’osservatore permanente o l’osservatore non pone rimedio alla violazione entro sei mesi dal ricevimento della notifica scritta della violazione trasmessa dal presidente dell’assemblea generale.

    6.   Il membro, l’osservatore permanente o l’osservatore di cui all’articolo 14, paragrafo 5, ha il diritto di illustrare la propria posizione dinanzi all’assemblea generale prima che questa decida in merito alla questione.

    7.   Il membro, l’osservatore permanente o l’osservatore che si ritira o che viene destituito non ha diritto alla restituzione o al rimborso dei contributi versati.

    8.   Fatto salvo l’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, i membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori che sono paesi terzi, diversi dai paesi associati o dalle organizzazioni intergovernative, possono ritirarsi da ERIC ACTRIS a seguito di modifiche al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio che possano incidere in maniera sostanziale sui loro diritti e obblighi in relazione a ERIC ACTRIS. Tali modifiche sono considerate sostanziali quando comportano un aumento delle tariffe (compresi i contributi annuali), modificano le quote di voto, impongono requisiti contrari alle leggi applicabili ai sensi dell’articolo 31 del presente statuto, revocano il diritto degli interessati di farsi rappresentare nell’assemblea generale o in altri organi istituiti da ERIC ACTRIS, oppure modificano i loro diritti relativi alla rappresentanza o all’uso dei servizi e delle strutture di ACTRIS.

    Le responsabilità e gli effetti del ritiro da ERIC ACTRIS sono inizialmente decisi conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, e subordinati al voto unanime dell’assemblea generale.

    In deroga all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, il membro e l’osservatore permanente interessati notificano (entro 6 mesi dalla modifica pertinente al regolamento dell’ERIC) all’assemblea generale, con un preavviso di almeno tre mesi, il proprio ritiro che avrà effetto in qualsiasi momento dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente statuto.

    In deroga all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, l’osservatore interessato notifica (entro 6 mesi dalla modifica pertinente al regolamento dell’ERIC) il proprio ritiro all’assemblea generale con un preavviso di almeno tre mesi.

    CAPO 3

    DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

    Articolo 15

    Membri

    1.   Fatti salvi altri diritti stabiliti nel presente statuto, nelle politiche interne o nelle leggi applicabili, ogni membro ha il diritto di:

    a)

    partecipare e votare all’assemblea generale;

    b)

    partecipare agli eventi e alle attività di ERIC ACTRIS;

    c)

    avere accesso al sostegno di ERIC ACTRIS e dei centri tematici dell’infrastruttura di ricerca distribuita per le sue strutture nazionali;

    d)

    nominare soggetti rappresentanti conformemente all’articolo 12;

    e)

    eleggere gli organi di gestione di ERIC ACTRIS e candidarsi a tali organi tramite i suoi delegati all’assemblea generale;

    f)

    ospitare un’unità della struttura centrale e dirigere una struttura centrale;

    g)

    acquistare beni e servizi da fornire come contributi in natura e destinati all’uso ufficiale ed esclusivo di ERIC ACTRIS ed unicamente per le attività non economiche di ERIC ACTRIS (e iscritti come tali nella contabilità di ERIC ACTRIS).

    2.   Ciascun membro è tenuto a:

    (a)

    versare il contributo annuale a norma dell’articolo 26;

    (b)

    conferire ai suoi rappresentanti la piena facoltà di votare su tutte le questioni sollevate durante una riunione dell’assemblea generale;

    (c)

    impegnarsi a realizzare i compiti e le attività di ERIC ACTRIS di cui all’articolo 2;

    (d)

    incoraggiare l’adozione degli standard di ACTRIS all’interno delle comunità scientifiche nazionali ACTRIS;

    (e)

    gestire strutture nazionali di qualità adeguata a fornire servizi ad ACTRIS.

    Articolo 16

    Osservatori permanenti e osservatori

    1.   I diritti degli osservatori includono il diritto a:

    (a)

    partecipare all’assemblea generale senza partecipare al voto;

    (b)

    partecipare agli eventi e alle attività di ERIC ACTRIS;

    (c)

    avere accesso al sostegno di ERIC ACTRIS e dei centri tematici dell’infrastruttura di ricerca distribuita per le sue strutture nazionali;

    (d)

    nominare soggetti rappresentanti conformemente all’articolo 12.

    2.   Ogni osservatore è tenuto a:

    (a)

    versare il contributo annuale a norma dell’articolo 26;

    (b)

    impegnarsi a realizzare i compiti e le attività di ERIC ACTRIS di cui all’articolo 2;

    (c)

    incoraggiare l’adozione degli standard di ACTRIS all’interno delle comunità scientifiche nazionali ACTRIS;

    (d)

    mettere a disposizione l’infrastruttura tecnica necessaria per consentire l’accesso.

    3.   Un osservatore è ammesso per un periodo massimo di tre anni, con possibilità di due proroghe di un anno subordinatamente all’approvazione dell’assemblea generale.

    4.   Un osservatore che prevede una partecipazione duratura al consorzio, ma che non può diventare membro, può ottenere lo status di osservatore permanente subordinatamente all’approvazione dell’assemblea generale. Gli osservatori permanenti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri di cui all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 26, tranne il diritto di voto nell’assemblea generale.

    Articolo 17

    Sospensione dei diritti dei membri, degli osservatori e degli osservatori permanenti

    1.   Se un membro risulta moroso nel versamento di contributi ai sensi dell’articolo 26 di importo pari o superiore all’ammontare dei contributi dovuti da tale membro per l’anno precedente, i suoi diritti di voto nell’assemblea generale sono automaticamente sospesi fino al pagamento dei contributi dovuti.

    2.   Se un osservatore o un membro permanente risulta moroso nel versamento di contributi ai sensi dell’articolo 26 di importo pari o superiori all’ammontare dei contributi dovuti da tale osservatore o osservatore permanente per l’anno precedente, il suo diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea generale è automaticamente sospeso fino al pagamento dei contributi dovuti.

    CAPO 4

    GOVERNANCE

    Articolo 18

    Assemblea generale

    1.   L’assemblea generale è l’organo direttivo di ERIC ACTRIS ed è composta da delegati dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori. Ogni membro, osservatore permanente o osservatore è rappresentato da un massimo di due delegati. I delegati sono nominati da un membro, da un osservatore permanente o da un osservatore. L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno ed è responsabile della direzione e supervisione generali di ERIC ACTRIS. L’assemblea generale elegge un presidente e un vicepresidente per un periodo di due anni, rinnovabile due volte. Ogni membro, osservatore permanente o osservatore informa per iscritto, senza ingiustificato ritardo, il presidente dell’assemblea generale di qualsiasi nomina o cessazione delle funzioni dei propri delegati. I delegati possono essere accompagnati da un massimo di due esperti aventi la sola funzione di fornire loro consulenza. Durante le riunioni gli esperti non esprimono opinioni a meno che non siano invitati a farlo dal presidente. L’assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

    2.   Ogni membro dispone di un voto, integrato da un voto supplementare per i membri che contribuiscono ad almeno una struttura centrale ACTRIS e da un ulteriore voto per i membri che contribuiscono a più di tre diverse strutture centrali ACTRIS. Gli osservatori e gli osservatori permanenti partecipano alle riunioni dell’assemblea generale senza diritto di voto.

    3.   L’assemblea generale è convocata e presieduta dal presidente. In sua assenza, è presieduta dal vicepresidente.

    4.   Una riunione straordinaria dell’assemblea generale è convocata su richiesta di un terzo dei membri.

    5.   Un membro può rappresentare non più di un altro membro. Il membro che si fa rappresentare ne informa il presidente per iscritto prima di qualsiasi riunione dell’assemblea generale.

    6.   Le decisioni possono essere adottate anche tramite procedura scritta. Le modalità della procedura scritta sono stabilite nel regolamento interno adottato dall’assemblea generale.

    7.   È necessario un quorum di due terzi dei membri e dei voti per organizzare una riunione valida. In caso di mancato raggiungimento del quorum, è convocata al più presto una seconda riunione, a seguito di un nuovo invito, con lo stesso ordine del giorno. Nella seconda riunione si considera raggiunto il quorum se è presente il 50 % dei membri e dei voti.

    8.   In particolare l’assemblea generale:

     

    decide, con voto unanime dei membri presenti alla riunione, in merito alla modifica dello statuto di ERIC ACTRIS;

     

    fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, le decisioni sulle questioni seguenti richiedono a) la maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri presenti all'assemblea e b) la maggioranza del 60 % dei contributi associativi annui versati per l'ultimo esercizio finanziario chiuso:

    (a)

    approvazione del piano finanziario di ERIC ACTRIS;

    (b)

    approvazione del regolamento finanziario interno;

     

    fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 2, le decisioni sulle questioni seguenti richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti dei membri presenti all'assemblea:

    (a)

    approvazione dei piani di lavoro e del bilancio annuali;

    (b)

    approvazione di regolamenti interni diversi dal regolamento finanziario interno;

    (c)

    contributi dei membri e degli osservatori permanenti;

    (d)

    liquidazione volontaria e scioglimento di ERIC ACTRIS;

    (e)

    approvazione dei conti annuali e della relazione di attività del precedente esercizio;

    (f)

    nomina del presidente e del vicepresidente;

    (g)

    nomina e revoca del direttore generale;

    (h)

    approvazione di nuovi membri, osservatori permanenti e osservatori e rinnovo dello status di osservatore;

    (i)

    destituzione di un membro o di un osservatore da parte dell’assemblea generale, escludendo il voto del membro interessato;

    (j)

    istituzione e soppressione di ulteriori organi consultivi non disciplinati dal presente statuto, nonché di comitati e gruppi di lavoro;

     

    decide a maggioranza semplice:

     

    in merito a qualsiasi altra questione.

    Articolo 19

    Direttore generale

    1.   Il direttore generale è nominato dall’assemblea generale secondo una procedura da essa adottata. Il direttore generale è alle dipendenze di ERIC ACTRIS. Il direttore generale è il rappresentante legale di ERIC ACTRIS. Il direttore generale è responsabile dell’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale e garantisce che lo sviluppo scientifico e strategico di ACTRIS soddisfi le aspettative in materia di impatto socio-economico, sviluppo tecnologico e innovazione. Il direttore generale contribuisce attivamente alla costruzione della comunità e alla promozione delle relazioni esterne e dei partenariati strategici, oltre a supervisionare e coordinare le attività di ACTRIS. Il direttore generale rappresenta ERIC ACTRIS in tutti i contenziosi.

    2.   Il mandato del direttore generale è di cinque anni. L’assemblea generale può rinnovare il mandato una volta.

    3.   Il direttore generale ha sede presso la sede legale di ERIC ACTRIS ed è responsabile della gestione del personale e delle attività del medesimo, in conformità del bilancio e del regolamento interno di ERIC ACTRIS.

    Articolo 20

    Sede centrale

    La sede centrale è il fulcro di ACTRIS, di cui coordina le operazioni e rende possibili i servizi. Essa sostiene le attività dell’assemblea generale, degli organi consultivi e dei comitati di ERIC ACTRIS.

    Articolo 21

    Comitato consultivo scientifico e per l’innovazione

    1.   L’assemblea generale istituisce un comitato consultivo scientifico e per l’innovazione indipendente ed esterno. I membri di tale comitato sono nominati dall’assemblea generale.

    2.   Il comitato consultivo scientifico e per l'innovazione:

    a)

    monitora la qualità scientifica e operativa di ERIC ACTRIS e delle attività dell’infrastruttura di ricerca distribuita;

    b)

    fornisce pareri e formula raccomandazioni per sviluppare ERIC ACTRIS e le attività dell’infrastruttura di ricerca distribuita;

    c)

    si riunisce e presenta le proprie raccomandazioni all’assemblea generale con cadenza almeno annuale.

    Articolo 22

    Comitato consultivo etico

    1.   L’assemblea generale istituisce un comitato consultivo etico indipendente. I membri del comitato consultivo etico sono nominati dall’assemblea generale.

    2.   Il comitato consultivo etico:

    a)

    fornisce pareri e formula raccomandazioni per sviluppare gli aspetti etici di ERIC ACTRIS e le attività dell’infrastruttura di ricerca distribuita;

    b)

    si riunisce e presenta raccomandazioni, ove necessario, all’assemblea generale e al direttore generale.

    Articolo 23

    Comitato finanziario

    1.   L’assemblea generale istituisce un comitato finanziario e ne nomina i membri.

    2.   Il comitato finanziario.

    a)

    sostiene l’assemblea generale su questioni relative alla gestione della pianificazione finanziaria;

    b)

    si riunisce e presenta le proprie raccomandazioni all’assemblea generale con cadenza annuale.

    3.   Il comitato finanziario adotta il proprio regolamento interno, che è approvato dall’Assemblea generale.

    Articolo 24

    Altri organi, comitati e gruppi di lavoro

    ERIC ACTRIS può istituire altri organi, comitati e gruppi di lavoro, se lo ritiene necessario, e definire il loro incarico e mandato.

    CAPO 5

    FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI

    Articolo 25

    Risorse finanziarie

    Le risorse di ERIC ACTRIS comprendono quanto segue:

    (a)

    contributi dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori in base all’articolo 26 e all’allegato II;

    (b)

    sovvenzioni e donazioni;

    (c)

    altre risorse, alle condizioni ed entro i limiti approvati dall’assemblea generale.

    Articolo 26

    Contributi

    1.   I contributi dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori sono calcolati in base alle regole e ai principi di base stabiliti nell’allegato II e descritti più dettagliatamente nel regolamento finanziario interno di ERIC ACTRIS.

    2.   Prima di poter essere approvata dall’assemblea generale, qualsiasi modifica dei contributi deve essere approvata dai membri o dagli osservatori permanenti interessati dalla stessa.

    Articolo 27

    Principi di bilancio, conti e revisione contabile

    1.   L’esercizio finanziario di ERIC ACTRIS inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2.   ERIC ACTRIS è soggetto agli obblighi di legge del paese in cui ha sede legale per quanto concerne la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti. Norme più dettagliate sono fornite nel regolamento finanziario interno di ERIC ACTRIS.

    3.   I conti di ERIC ACTRIS sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso. La relazione e il bilancio annuali sono trasmessi all’assemblea generale.

    4.   Donazioni, doni e altri redditi proveniente da membri, osservatori permanenti, osservatori o terzi possono essere ricevuti previa approvazione dell’assemblea generale.

    Articolo 28

    Esenzioni da imposte e accise

    1.   A norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, nonché in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, si applicano esenzioni dall’IVA agli acquisti di beni e servizi effettuati da ERIC ACTRIS e dai membri dell’ERIC, quali definiti all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), e ai sensi dei capi 2 e 3 dello statuto, destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di ERIC ACTRIS, purché tali acquisti vengano effettuati esclusivamente per le attività non economiche di ERIC ACTRIS in linea con le sue attività. Le esenzioni dall’IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 300 EUR.

    2.   Le esenzioni dalle accise a norma dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da ERIC ACTRIS destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte del medesimo, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di ERIC ACTRIS in linea con le sue attività e superino l’importo di 300 EUR.

    3.   Gli acquisti effettuati dai membri del personale non sono coperti dalle esenzioni.

    CAPO 6

    VARIE

    Articolo 29

    Presentazione di relazioni alla Commissione europea

    1.   ERIC ACTRIS pubblica una relazione annuale sulle attività, contenente in particolare i loro aspetti scientifici, operativi e finanziari. La relazione è approvata dall’assemblea generale e trasmessa alla Commissione europea nonché alle autorità pubbliche competenti entro i sei mesi successivi alla conclusione dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa disponibile al pubblico sul sito web di ERIC ACTRIS.

    2.   ERIS ACTRIS informa la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle proprie funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

    Articolo 30

    Lingua di lavoro

    La lingua di lavoro di ERIC ACTRIS è l’inglese.

    Articolo 31

    Diritto applicabile

    Il funzionamento interno di ERIC ACTRIS è disciplinato:

    (a)

    dal diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009, e dalle decisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo;

    (b)

    b) dalla legge dello Stato in cui ERIC ACTRIS ha sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente; e

    (c)

    dal presente statuto e dalle relative norme di attuazione.

    Articolo 32

    Controversie

    1.   I membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori di ERIC ACTRIS si adoperano per risolvere le controversie in via amichevole.

    2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle controversie tra i membri, gli osservatori e gli osservatori permanenti riguardo a ERIC ACTRIS o tra questi ed ERIC ACTRIS, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione sia parte in causa.

    3.   Alle vertenze tra ERIC ACTRIS e i terzi si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale ERIC ACTRIS ha sede legale.

    Articolo 33

    Aggiornamenti e disponibilità dello statuto

    Lo statuto è mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito web di ERIC ACTRIS nonché presso la sua sede legale.

    Articolo 34

    Disposizioni concernenti la costituzione

    1.   La prima riunione dell’assemblea generale è indetta dallo Stato in cui ERIC ACTRIS ha sede legale il prima possibile dopo l’entrata in vigore della decisione della Commissione europea che lo istituisce.

    2.   Prima della prima riunione e al più tardi quarantacinque giorni di calendario dopo l’entrata in vigore della decisione della Commissione che istituisce ERIC ACTRIS, lo Stato in questione notifica ai membri fondatori e agli osservatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome di ERIC ACTRIS. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dallo Stato in questione.


    ALLEGATO I

    ELENCO DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI PERMANENTI, DEGLI OSSERVATORI E DEI RISPETTIVI SOGGETTI RAPPRESENTANTI

    Membri

    Soggetti rappresentanti

    Repubblica d’Austria

    Ministero federale dell’Istruzione, della Scienza e della Ricerca (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung)

    Regno del Belgio

    Service public de programmation Politique scientifique (BELSPO) – Autorité fédérale

    Departement Economie, Wetenscap en Innovatie (EWI) – Vlaamse overheid

    Service public de Wallonie - Direction Générale opérationelle de l'Economie, de l'Emploi & de la Recherche (EER) - Région wallonne

    Repubblica di Bulgaria

    Ministero dell’Istruzione e delle scienze

    Repubblica di Cipro

    Viceministro della Ricerca, dell’innovazione e della politica digitale

    Repubblica ceca

    Ministero dell’Istruzione, della gioventù e dello sport

    Regno di Danimarca

    Agenzia danese per l’Istruzione superiore e la Scienza

    Repubblica di Finlandia

    Ministero dell'Istruzione e della cultura

    Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni

    Repubblica francese

    Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

    Repubblica federale di Germania

    Ministero federale per l’Ambiente, la conservazione della natura, la sicurezza nucleare e la protezione dei consumatori

    Repubblica italiana

    Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

    Regno di Norvegia

    Consiglio della ricerca della Norvegia

    Repubblica di Polonia

    Ministero dell’Istruzione e delle scienze

    Romania

    Ministero romeno della Ricerca, dell’innovazione e della digitalizzazione (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - RO)

    Regno di Spagna

    Ministero della Scienza e dell’innovazione

    Regno di Svezia

    Consiglio svedese di ricerca (VR)

    Osservatori

    Soggetti rappresentanti

    Confederazione svizzera

    Ufficio federale per l’Ambiente (FOEN)


    ALLEGATO II

    CONTRIBUTI DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI PERMANENTI E DEGLI OSSERVATORI PER IL FUNZIONAMENTO

    Prefazione

    Le risorse delle strutture nazionali di ACTRIS sono organizzate a livello nazionale e il loro finanziamento non è considerato un contributo di accoglienza aggiuntivo o un contributo associativo a ERIC ACTRIS o un contributo di accoglienza alle strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS.

    I paesi che ospitano le unità della struttura centrale sono responsabili del finanziamento della relativa costruzione in base alle rispettive disposizioni nazionali.

    Il funzionamento delle strutture centrali che fanno parte di ERIC ACTRIS è finanziato in parte attraverso i contributi di accoglienza aggiuntivi da parte dei paesi ospitanti e in parte attraverso i contributi associativi, degli osservatori permanenti e degli osservatori di ERIC ACTRIS, come descritti di seguito.

    Le operazioni delle strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS sono finanziate in parte dai paesi ospitanti le strutture centrali tramite i contributi di accoglienza e in parte da ERIC ACTRIS mediante la riassegnazione dei contributi associativi secondo quanto descritto di seguito.

    Il bilancio e le attività di ACTRIS saranno adattati in modo da corrispondere alle entrate.

    Principi dei contributi

    1.

    I contributi annuali dei membri e degli osservatori permanenti sono costituiti dai contributi associativi e, se del caso, dai contributi di accoglienza e dai contributi di accoglienza aggiuntivi. I contributi annuali degli osservatori sono costituiti esclusivamente dai contributi associativi.

    2.

    I contributi associativi sono contributi in denaro a ERIC ACTRIS versati da tutti i membri, osservatori permanenti e osservatori e sono utilizzati da ERIC ACTRIS per contribuire al finanziamento dei costi annuali di funzionamento delle strutture centrali.

    3.

    Il contributo di accoglienza aggiuntivo è il sostegno fornito dai membri e dagli osservatori permanenti di ERIC ACTRIS per il funzionamento delle strutture centrali che fanno parte di ERIC ACTRIS, ospitate nel rispettivo paese.

    4.

    Il contributo di accoglienza è il sostegno fornito dai membri e dagli osservatori permanenti di ERIC ACTRIS per il funzionamento delle strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS, ospitate nel rispettivo paese. I contributi di accoglienza sono versati come stabilito dal principio 6 e possono essere trasferiti interamente o in parte a ERIC ACTRIS per essere inoltrati alle rispettive istituzioni nel loro paese.

    5.

    Il livello concordato dei contributi di accoglienza e dei contributi di accoglienza aggiuntivi ammonta a circa il 70 % dei costi della struttura centrale. Il contributo di accoglienza o il contributo di accoglienza aggiuntivo massimo per le strutture centrali non può superare il 70 % del loro bilancio annuale e non deve rappresentarne meno del 50 %.

    6.

    I contributi di accoglienza e i contributi di accoglienza aggiuntivi possono essere forniti in contanti o in natura. Le regole per i contributi in denaro e in natura saranno definite nel regolamento interno.

    7.

    La quota dei costi annuali di funzionamento di ciascuna struttura centrale che non è coperta dal contributo di accoglienza o dal contributo di accoglienza aggiuntivo è finanziata da ERIC ACTRIS attraverso i contributi associativi dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori.

    8.

    I contributi associativi sono forniti esclusivamente in contanti.

    9.

    I contributi associativi a ERIC ACTRIS sono versati in euro.

    10.

    I contributi associativi annuali per gli osservatori permanenti e gli osservatori si basano sugli stessi principi dei contributi dei membri.

    11.

    I membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori che aderiscono a ERIC ACTRIS pagheranno il contributo annuale per l’anno di ingresso in misura proporzionale in base al mese di adesione.

    12.

    I contributi annuali per le organizzazioni intergovernative sono decisi dall’assemblea generale al momento dell’accettazione della loro candidatura a membri o osservatori.

    13.

    I contributi associativi si articolano in due categorie:

    a)

    sostegno generale a favore delle attività della sede e del centro dati, per la parte non coperta dai contributi di accoglienza o dai contributi di accoglienza aggiuntivi;

    b)

    sostegno operativo a favore delle attività dei centri di tematici per la parte non coperta dai contributi di accoglienza o dai contributi di accoglienza aggiuntivi.

    I contributi associativi annuali sono calcolati in base all'equazione seguente e descritti dettagliatamente nel regolamento finanziario interno.

    Equazione per la parte di sostegno generale e la parte di sostegno operativo:

    per ogni membro/osservatore i (da 1 a N)

    Contributo associativo (i) = Parte di sostegno generale (i) + Parte di sostegno operativo (i)

    1.

    Formula

    2.

    Formula

    dove:

    abbreviazioni: MC = contributi associativi, HO = sede centrale, DC = centro dati, TC = centro tematico, GNI = reddito nazionale lordo.

    Parte MC di HO/DC/TC = 30 % dei costi operativi di HO/DC/TC

    La capacità del TC è la capacità massima dichiarata dal medesimo, espressa sotto forma di numero massimo di NF alle quali può essere fornito un sostegno operativo

    N.(i,j) è il numero di strutture nazionali nel paese i (da 1 a N) che riceveranno il sostegno operativo da parte del centro tematico j (da 1 a 6).

    Impegni finanziari nei primi cinque anni

    Il piano indicativo delle entrate e delle spese per il primo quinquennio di ERIC ACTRIS figura in appresso (tabella 1).

    Per i primi cinque anni, i contributi associativi sono calcolati, secondo l'equazione di cui sopra, in base ai costi per incrementare le operazioni delle strutture centrali e al piano dei soci, degli osservatori permanenti e degli osservatori per l'integrazione delle strutture nazionali in ACTRIS. I contributi associativi che devono essere versati dai membri, dagli osservatori permanenti e dagli osservatori sono calcolati per i primi cinque anni e sono riportati nella tabella 2.

    I contributi di accoglienza aggiuntivi annuali stimati per ERIC ACTRIS per i primi cinque anni sono riportati nella tabella 2. I contributi di accoglienza indicativi per le strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS sono riportati nella tabella 3.

    Almeno un anno prima della fine del periodo iniziale di cinque anni, l'assemblea generale avvierà il processo decisionale sul successivo piano finanziario e sui contributi associativi.

    Tabella 1

    Piano delle entrate e delle spese di ERIC ACTRIS per i primi cinque anni

    ENTRATE DI ERIC ACTRIS

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    Contributo associativo

    1 475 320

    2 069 497

    2 421 496

    2 720 060

    3 088 263

    Contributo di accoglienza aggiuntivo

    889 400

    924 400

    951 400

    993 400

    1 067 400

    TOTALE

    2 364 720

    2 993 897

    3 372 896

    3 713 460

    4 155 663


    SPESE DI ERIC ACTRIS

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    Sede centrale

    1 158 895

    1 209 290

    1 241 027

    1 302 089

    1 402 081

    Centro dati, parte dell’ERIC

    78 312

    78 312

    82 312

    82 312

    86 312

    Contributi associativi ridistribuiti alle strutture centrali, non facenti parte di ERIC ACTRIS

    1 127 512

    1 706 296

    2 049 557

    2 329 059

    2 667 270

    TOTALE

    2 364 720

    2 993 897

    3 372 896

    3 713 460

    4 155 663


    Tabella 2

    Stima dei contributi associativi annui e dei contributi di accoglienza aggiuntivi versati a ERIC ACTRIS per i primi cinque anni

    Paese

    Contributo

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    AUSTRIA

    Contributo associativo

    51 000

    76 742

    83 486

    96 865

    107 141

    BELGIO

    Contributo associativo

    86 227

    110 044

    120 199

    128 664

    140 113

    BULGARIA

    Contributo associativo

    48 581

    61 336

    66 783

    72 739

    80 954

    CIPRO

    Contributo associativo

    66 946

    78 713

    83 726

    89 401

    96 941

    REPUBBLICA CECA

    Contributo associativo

    57 901

    83 624

    90 523

    103 485

    113 181

    DANIMARCA

    Contributo associativo

    43 568

    57 853

    63 477

    70 246

    93 649

    FINLANDIA

    Contributo di accoglienza aggiuntivo, HO

    700 000

    700 000

    700 000

    700 000

    700 000

    Contributo di accoglienza aggiuntivo, DC

    7 200

    7 200

    7 200

    7 200

    7 200

    Contributo associativo

    83 769

    109 163

    153 669

    180 067

    211 134

    FRANCIA

    Contributo di accoglienza aggiuntivo, DC

    34 500

    34 500

    34 500

    34 500

    34 500

    Contributo associativo

    210 698

    262 706

    294 487

    315 407

    347 968

    GERMANIA

    Contributo associativo

    220 163

    360 321

    416 454

    505 778

    605 431

    ITALIA

    Contributo di accoglienza aggiuntivo, HO

    111 000

    146 000

    169 000

    211 000

    281 000

    Contributo di accoglienza aggiuntivo, DC

    13 000

    13 000

    17 000

    17 000

    21 000

    Contributo associativo

    128 645

    248 588

    297 000

    320 619

    344 335

    NORVEGIA

    Contributo di accoglienza aggiuntivo, DC

    23 700

    23 700

    23 700

    23 700

    23 700

    Contributo associativo

    66 247

    81 318

    87 587

    95 014

    104 688

    POLONIA

    Contributo associativo

    74 690

    101 707

    121 326

    142 714

    169 500

    ROMANIA

    Contributo associativo

    82 255

    99 041

    134 294

    147 967

    158 643

    SPAGNA

    Contributo associativo

    145 271

    175 830

    190 798

    204 847

    223 905

    SVEZIA

    Contributo associativo

    58 425

    75 352

    123 895

    138 371

    149 300

    SVIZZERA

    Contributo associativo

    50 935

    87 161

    93 793

    107 876

    141 380

    Totale contributi associativi

    1 475 320

    2 069 497

    2 421 496

    2 720 060

    3 088 263

    Totale contributi di accoglienza aggiuntivi

    889 400

    924 400

    951 400

    993 400

    1 067 400


    Tabella 3

    Contributi di accoglienza annuali indicati, relativi sia all'attuazione che alle attività operative delle strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS (parte non ERIC del centro dati e dei centri tematici). Tali contributi di accoglienza non fanno parte delle entrate e delle spese di ERIC ACTRIS presentate nella tabella 1

    Paese

    Contributo a favore di

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    AUSTRIA

    CIS, CREGARS

    437 000

    520 000

    402 000

    432 000

    319 000

    BELGIO

    CREGARS

    651 000

    731 000

    580 000

    561 000

    527 000

    REPUBBLICA CECA

    CAIS-ECAC

    115 000

    102 000

    106 000

    106 000

    95 000

    FINLANDIA

    DC, CAIS-ECAC, CCRES, CiGas

    1 714 000

    788 000

    772 000

    802 000

    833 000

    FRANCIA

    DC, CAIS-ECAC, CARS, CCRES, CiGas, CREGARS

    2 644 000

    2 261 000

    2 430 000

    2 144 000

    1 915 000

    GERMANIA

    CAIS-ECAC, CARS, CIS, CCRES, CiGas, CREGARS

    4 610 000

    5 214 000

    4 219 000

    4 544 000

    3 052 000

    ITALIA

    HO (*1), DC, CAIS-ECAC, CARS

    2 675 000

    3 497 000

    940 000

    956 000

    1 198 000

    NORVEGIA

    DC

    1 256 000

    1 116 000

    1 119 000

    709 000

    585 000

    ROMANIA

    CARS

    105 000

    255 000

    265 000

    272 000

    282 000

    SPAGNA

    DC, CARS

    380 000

    400 000

    407 000

    414 000

    398 000

    SVIZZERA

    CiGas

    121 000

    116 000

    112 000

    108 000

    104 000

    Totale contributi di accoglienza

    14 708 000

    15 000 000

    11 352 000

    11 048 000

    9 308 000


    (*1)  Il contributo di accoglienza dell'Italia comprende i contributi per la realizzazione dell'Unità HO nel 2021-2022.


    ALLEGATO III

    DEFINIZIONI

    Ai fini del presente statuto si applicano le definizioni seguenti:

    «ACTRIS»: infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas in traccia che produce dati di alta qualità che documentano i costituenti atmosferici a vita breve e i processi che portano alla loro variabilità in atmosfere naturali e controllate e integra, armonizza e distribuisce serie di dati, attività e servizi forniti da strutture centrali e strutture nazionali.

    I «dati di ACTRIS» sono definiti nella politica dei dati di ACTRIS approvata e modificata dalle decisioni dell'assemblea generale.

    «ACTRIS ERIC»: infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas in traccia istituita come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/20092.

    «Struttura centrale»: un componente ACTRIS di livello europeo, una sede centrale, un centro dati o un centro tematico che offre servizi di dati o di ricerca ACTRIS e altri servizi agli utenti, nonché sostegno operativo alle strutture nazionali.

    «Contributo a una struttura centrale»: un paese contribuisce a una struttura centrale se ospita parte della medesima o contribuisce alle attività di tale parte. Il contributo a una struttura centrale presuppone il versamento di contributi di accoglienza per il finanziamento della struttura centrale.

    «Accordo di cooperazione»: un accordo tra ERIC ACTRIS e una struttura nazionale o tra ERIC ACTRIS e una struttura centrale che non fa parte di ERIC ACTRIS.

    «Centro dati»: la struttura centrale responsabile della cura dei dati ACTRIS, della conservazione e della distribuzione dei dati, dei prodotti e degli strumenti a valore aggiunto nonché dell'hosting del portale dati ACTRIS.

    «Sede centrale»: la struttura centrale responsabile del coordinamento e della rappresentanza di ACTRIS, nonché della facilitazione dell'accesso ai servizi di ACTRIS.

    «Paese ospitante»: qualsiasi paese in cui è situata e gestita l'unità della struttura centrale.

    «Contributo di accoglienza»: sostegno fornito dai membri o dagli osservatori permanenti per il funzionamento delle strutture centrali che non fanno parte di ERIC ACTRIS, ospitate nel rispettivo paese.

    «Contributo di accoglienza aggiuntivo»: sostegno fornito dai membri e dagli osservatori permanenti di ERIC ACTRIS per il funzionamento delle strutture centrali che fanno parte di ERIC ACTRIS, ospitate nel rispettivo paese.

    «Proprietà intellettuale»: la definizione che ne dà l'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979.

    «Contributo associativo»: la somma di denaro che i paesi versano per aderire ad ERIC ACTRIS in qualità di membri, osservatori permanenti o osservatori.

    «Struttura nazionale»: una piattaforma osservativa o esplorativa che ha un rapporto contrattuale con ERIC ACTRIS e che fornisce dati e/o accesso fisico/remoto ai suoi locali.

    «Centro tematico»: una struttura centrale inclusa in ERIC ACTRIS o che ha un rapporto contrattuale con ERIC ACTRIS e che offre servizi e sostegno operativo per la garanzia di qualità/il controllo di qualità delle misure e dei dati (compresi gli strumenti di formazione, calibrazione, garanzia di qualità/controllo di qualità e lo sviluppo di procedure operative e di valutazione standard).


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