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Document 32023R2779

    Regolamento delegato (UE) 2023/2779 della Commissione, del 6 settembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui all’articolo 394, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

    C/2023/5912

    GU L, 2023/2779, 12.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2779/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2779/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2779

    12.12.2023

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2779 DELLA COMMISSIONE

    del 6 settembre 2023

    che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui all’articolo 394, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 394, paragrafo 4, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il sistema bancario ombra può comportare un aumento dei rischi per la stabilità finanziaria. L’autorizzazione e la vigilanza conformemente al diritto dell’Unione attenuano tali rischi. È pertanto opportuno stabilire che i soggetti sottoposti a siffatte autorizzazione e vigilanza non debbano essere considerati soggetti del sistema bancario ombra. A tal fine occorre precisare il diritto dell’Unione in materia.

    (2)

    Durante la recente crisi COVID-19, i fondi comuni monetari sono stati interessati da gravi problemi di liquidità. Ciò ha messo in evidenza come i rischi associati ai fondi comuni monetari, soprattutto in condizioni di stress del mercato, non siano del tutto attenuati dai requisiti prudenziali vigenti nell’Unione e possano quindi comportare un aumento del rischio per la stabilità finanziaria. Per questo motivo le esposizioni verso fondi comuni monetari dovrebbero essere considerate esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra.

    (3)

    I fondi di investimento alternativi che utilizzano la leva finanziaria su base sostanziale comportano rischi aggiuntivi che non sono ritenuti adeguatamente attenuati da un punto di vista prudenziale dalle prescrizioni imposte ai loro gestori di attivi a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È pertanto necessario provvedere a che gli enti considerino soggetti del sistema bancario ombra i fondi di investimento alternativi che utilizzano in modo considerevole la leva finanziaria, concedono prestiti nel normale svolgimento dell’attività o acquistano esposizioni da finanziamenti di terzi per proprio conto.

    (4)

    Gli enti non dovrebbero considerare soggetti del sistema bancario ombra gli enti finanziari trattati come enti per il calcolo delle attività ponderate per il rischio secondo il metodo standardizzato di cui all’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, in quanto sono autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e vincolati a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità.

    (5)

    Per via della natura pubblica o semipubblica o dello status di cooperativa, alcuni enti sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 575/2013. Per questo motivo gli enti non dovrebbero considerarli soggetti del sistema bancario ombra.

    (6)

    L’articolo 4 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) esclude talune imprese di assicurazione e di riassicurazione dall’ambito di applicazione della direttiva medesima a causa delle loro dimensioni. Si tratta di imprese di piccole dimensioni che non costituiscono un rischio significativo per la stabilità finanziaria. Per questo motivo gli enti non dovrebbero considerare tali imprese soggetti del sistema bancario ombra.

    (7)

    Le attività di intermediazione creditizia svolte da soggetti che fanno parte di un gruppo non finanziario per conto di altri soggetti dello stesso gruppo hanno portata limitata. Per questo motivo detti soggetti non rappresentano un rischio significativo per la stabilità finanziaria e non dovrebbero pertanto essere individuati come soggetti del sistema bancario ombra.

    (8)

    I soggetti inclusi nella vigilanza su base consolidata di enti sottoposti ai requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 non dovrebbero essere individuati come soggetti del sistema bancario ombra in quanto i loro rischi sono rilevati a livello consolidato.

    (9)

    I principi fondamentali di Basilea per un’efficace vigilanza bancaria costituiscono principi concordati a livello internazionale e fondamenta solide per la regolamentazione, la vigilanza, la governance e la gestione dei rischi nel settore bancario di un paese. L’ente di paese terzo che sia stato autorizzato e sia sottoposto alla vigilanza di un’autorità di vigilanza che applica tali principi fondamentali di Basilea non dovrebbe pertanto costituire un rischio significativo per la stabilità finanziaria e non dovrebbe essere individuato come soggetto del sistema bancario ombra.

    (10)

    Per lo stesso motivo, non dovrebbero essere considerate soggetti del sistema bancario ombra le filiazioni di un’impresa madre autorizzata e sottoposta a vigilanza conformemente ai principi fondamentali di Basilea che sono incluse nel consolidamento prudenziale e nella vigilanza su base consolidata di detta impresa madre.

    (11)

    Nell’allegato I, punti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10, della direttiva 2013/36/UE taluni servizi e attività sono elencati come servizi e attività bancari. Vi sono tuttavia altri servizi e attività, forniti da determinati soggetti, che risultano molto simili ai suddetti servizi e attività bancari quando comportano la trasformazione delle scadenze, la trasformazione della liquidità, la leva finanziaria o il trasferimento del rischio di credito. Per questa ragione tali servizi e attività dovrebbero essere considerati servizi e attività bancari ai fini dell’individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra.

    (12)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

    (13)

    L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra

    1.   Gli enti individuano quali soggetti del sistema bancario ombra:

    a)

    i soggetti che prestano i servizi bancari o svolgono le attività bancarie di cui all’articolo 2 e non sono autorizzati né sottoposti a vigilanza in conformità degli atti dell’Unione elencati nell’allegato del presente regolamento;

    b)

    gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), laddove autorizzati come fondi comuni monetari a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

    c)

    i fondi di investimento alternativi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, qualora si applichi una o più delle condizioni seguenti:

    i)

    il fondo di investimento alternativo è autorizzato come fondo comune monetario a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1131;

    ii)

    il fondo di investimento alternativo utilizza la leva finanziaria su base sostanziale come stabilito all’articolo 111, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (9);

    iii)

    il regolamento interno o l’atto costitutivo non vietano al fondo di investimento alternativo di concedere prestiti nel normale svolgimento dell’attività o di acquistare esposizioni da finanziamenti di terzi per proprio conto.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli enti non individuano quali soggetti del sistema bancario ombra i soggetti seguenti:

    a)

    gli enti finanziari le cui esposizioni sono trattate in conformità dell’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    b)

    i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione di uno degli atti seguenti:

    i)

    direttiva 2013/36/UE;

    ii)

    regolamento (UE) n. 648/2012;

    iii)

    direttiva 2009/138/CE;

    iv)

    regolamento (UE) n. 575/2013;

    c)

    i soggetti esentati dall’applicazione di uno degli atti seguenti:

    i)

    direttiva 2013/36/UE;

    ii)

    regolamento (UE) n. 648/2012;

    iii)

    direttiva 2009/138/CE;

    iv)

    regolamento (UE) n. 575/2013;

    d)

    i soggetti che fanno parte di un gruppo non finanziario la cui attività principale consiste nello svolgere attività di intermediazione creditizia per l’impresa madre o per le proprie filiazioni ovvero per altre filiazioni dell’impresa madre;

    e)

    i soggetti inclusi nella vigilanza di un ente su base consolidata;

    f)

    i soggetti stabiliti in un paese terzo che soddisfano uno o più dei criteri seguenti:

    i)

    il soggetto è stato autorizzato ed è sottoposto alla vigilanza di un’autorità di vigilanza di un paese terzo conformemente ai principi fondamentali di Basilea per un’efficace vigilanza bancaria;

    ii)

    il regime regolamentare del paese terzo in base al quale il soggetto è stato autorizzato ed è sottoposto a vigilanza è stato riconosciuto equivalente a quello applicato nell’Unione per siffatti soggetti conformemente alle disposizioni in materia di equivalenza dell’applicabile atto giuridico dell’Unione di cui all’allegato;

    iii)

    il soggetto è incluso nella vigilanza su base consolidata di un ente che è stato autorizzato ed è sottoposto alla vigilanza di un’autorità di vigilanza di un paese terzo che applica la regolamentazione e la vigilanza bancarie sulla base dei principi fondamentali di Basilea per un’efficace vigilanza bancaria.

    Articolo 2

    Servizi e attività bancari

    1.   Ai fini dell’articolo 1 costituiscono servizi e attività bancari:

    a)

    le attività di cui all’allegato I, punti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10, della direttiva 2013/36/UE;

    b)

    qualsiasi altro servizio o attività che comporti la trasformazione delle scadenze, la trasformazione della liquidità, la leva finanziaria o il trasferimento del rischio di credito.

    2.   In deroga al paragrafo 1, non costituiscono servizi e attività bancari le attività e i servizi consistenti nella compensazione quale definita all’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) n. 648/2012.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (4)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

    (5)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (7)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

    (8)  Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

    (9)  Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).


    ALLEGATO

    Legislazione dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), punto ii)

    1.

    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

    2.

    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

    3.

    Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

    4.

    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

    5.

    Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

    6.

    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)

    7.

    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)

    8.

    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)

    9.

    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)

    10.

    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10)

    11.

    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (11)

    12.

    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12)

    13.

    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13)

    14.

    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14)

    15.

    Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (15)

    16.

    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16)

    17.

    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)


    (1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (3)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

    (4)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

    (5)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

    (6)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (7)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

    (8)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

    (9)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

    (10)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

    (11)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

    (12)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

    (13)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

    (14)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

    (15)  Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

    (16)  Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

    (17)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2779/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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