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Document 32023R2738
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2738 of 28 September 2023 amending Annex II to Regulation (EU) No 1233/2011 of the European Parliament and of the Council on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits
Regolamento delegato (UE) 2023/2738 della Commissione, del 28 settembre 2023, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
Regolamento delegato (UE) 2023/2738 della Commissione, del 28 settembre 2023, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
C/2023/6424
GU L, 2023/2738, 11.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2738/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R1233 | sostituzione | allegato II | 31/12/2023 |
![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2738 |
11.12.2023 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2738 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2023
che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (1), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 stabilisce che gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») si applicano nell’Unione; il testo dell’accordo è contenuto nell’allegato II di tale regolamento. |
(2) |
I partecipanti all’accordo hanno concordato una serie di modifiche di ampia portata dell’accordo, comprese le relative intese settoriali, a seguito del processo di modernizzazione dell’accordo conclusosi nel luglio 2023. La nuova versione concordata dell’accordo è pertanto sostanzialmente diversa dalla versione attualmente applicabile, contenuta nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011. |
(3) |
Le principali modifiche dell’accordo e delle varie intese settoriali adottate dai partecipanti nel luglio 2023 sono le seguenti: modifiche delle condizioni e dei termini finanziari dell’accordo, compresa in particolare la proroga dei periodi di rimborso massimi per le operazioni verdi e rispettose del clima nonché per la maggior parte degli altri progetti; riduzione dei tassi di premio minimi per i periodi di rimborso più lunghi; introduzione di ulteriori flessibilità per quanto riguarda il calendario dei rimborsi per tutta la durata del pacchetto finanziario. Inoltre la gamma dei progetti verdi o rispettosi del clima che possono beneficiare dei periodi di rimborso più lunghi nell’ambito dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici, che fa parte dell’accordo, è stata ampliata per includere i progetti riguardanti la produzione di energia ecosostenibile, la cattura, lo stoccaggio e il trasporto della CO2, la trasmissione, la distribuzione e l’accumulo di energia, l’idrogeno e l’ammoniaca puliti, la produzione a basse emissioni, il trasporto a emissioni zero e a basse emissioni, nonché i minerali e i minerali metalliferi per l’energia pulita. |
(4) |
Il 15 luglio 2023 l’OCSE ha pubblicato una versione riveduta dell’accordo che tiene conto di tutte le modifiche adottate dai partecipanti nel luglio 2023. È opportuno e necessario integrare tali modifiche nella legislazione dell’Unione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1233/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
ALLEGATO II
INDICE
CAPITOLO I: |
DISPOSIZIONI GENERALI | 7 |
1. |
OBIETTIVO | 7 |
2. |
FORMA | 7 |
3. |
PARTECIPAZIONE | 7 |
4. |
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI | 7 |
5. |
AMBITO DI APPLICAZIONE | 7 |
6. |
DIVIETI RELATIVI AL SOSTEGNO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO | 8 |
7. |
INTESE SETTORIALI | 8 |
8. |
RECESSO | 8 |
9. |
MONITORAGGIO | 9 |
CAPITOLO II: |
CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE | 9 |
10. |
CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER IL SOSTEGNO PER LE SPESE LOCALI | 9 |
11. |
PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI | 9 |
12. |
PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI | 10 |
13. |
RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI | 10 |
14. |
TASSI DI INTERESSE, TASSI DI PREMIO E ALTRE COMMISSIONI | 11 |
15. |
PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE | 11 |
16. |
PROVVEDIMENTI INTESI AD EVITARE O MINIMIZZARE PERDITE | 11 |
17. |
ALLINEAMENTO | 11 |
18. |
TASSI DI INTERESSE FISSI MINIMI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO | 11 |
19. |
COSTRUZIONE E APPLICAZIONE DEI CIRR | 12 |
20. |
PREMIO PER IL RISCHIO DI CREDITO | 12 |
21. |
TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO | 12 |
22. |
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE | 14 |
23. |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO | 15 |
24. |
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE | 16 |
25. |
PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI UN SOSTEGNO PUBBLICO | 16 |
26. |
TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE | 17 |
27. |
MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE | 17 |
28. |
VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO | 17 |
CAPITOLO III: |
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI | 18 |
29. |
PRINCIPI GENERALI | 18 |
30. |
FORME DEGLI AIUTI LEGATI | 18 |
31. |
FINANZIAMENTI ASSOCIATI | 18 |
32. |
PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI | 19 |
33. |
AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI | 19 |
34. |
LIVELLO MINIMO DI AGEVOLAZIONE | 20 |
35. |
ESENZIONI DALL’AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI | 20 |
36. |
CALCOLO DEL LIVELLO DI AGEVOLAZIONE DEGLI AIUTI LEGATI | 21 |
37. |
PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI | 22 |
38. |
ALLINEAMENTO | 22 |
CAPITOLO IV: |
PROCEDURE | 22 |
SEZIONE 1: |
PROCEDURE COMUNI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO | 22 |
39. |
NOTIFICHE | 22 |
40. |
INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO PUBBLICO | 22 |
41. |
PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO | 23 |
42. |
CONSULTAZIONI SPECIALI | 23 |
SEZIONE 2: |
PROCEDURE PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE | 24 |
43. |
NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE | 24 |
44. |
NOTIFICA PREVENTIVA | 24 |
SEZIONE 3: |
PROCEDURE PER GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO | 25 |
45. |
NOTIFICA PREVENTIVA | 25 |
46. |
NOTIFICA IMMEDIATA | 25 |
SEZIONE 4: |
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER GLI AIUTI LEGATI | 25 |
47. |
FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI | 25 |
48. |
AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI | 26 |
49. |
ESITO DELLE CONSULTAZIONI | 26 |
SEZIONE 5: |
SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO | 26 |
50. |
PUNTI DI CONTATTO | 26 |
51. |
AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI | 27 |
52. |
AMBITO DELLE RISPOSTE | 27 |
53. |
CONSULTAZIONI DIRETTE | 27 |
54. |
PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI | 27 |
55. |
RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE | 28 |
56. |
ACCETTAZIONE DELLE LINEE COMUNI | 28 |
57. |
DIVERGENZE SULLE LINEE COMUNI | 28 |
58. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE | 28 |
59. |
VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI | 28 |
SEZIONE 6: |
RIESAMI | 29 |
60. |
RIESAME PERIODICO DELL’ACCORDO | 29 |
61. |
RIESAME DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI | 29 |
62. |
RIESAME DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI | 29 |
63. |
RIESAME DEL SOSTEGNO PUBBLICO PER LE SPESE LOCALI | 29 |
64. |
RIESAME DEI PIANI E DEI PERIODI DI RIMBORSO | 30 |
ALLEGATO I: |
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE PER I MUTAMENTI CLIMATICI | 31 |
ALLEGATO II: |
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE PER LE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI | 51 |
ALLEGATO III: |
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE PER GLI AEROMOBILI CIVILI | 53 |
PARTE 1: |
DISPOSIZIONI GENERALI | 53 |
1. |
OBIETTIVO | 53 |
2. |
FORMA | 53 |
3. |
PARTECIPAZIONE | 53 |
4. |
AMBITO DI APPLICAZIONE | 53 |
5. |
INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI | 54 |
6. |
EROGAZIONE DI AIUTI | 54 |
7. |
PROVVEDIMENTI INTESI AD EVITARE O MINIMIZZARE PERDITE | 54 |
PARTE 2: |
AEROMOBILI NUOVI | 54 |
CAPITOLO I: |
COPERTURA | 54 |
8. |
AEROMOBILI NUOVI | 54 |
CAPITOLO II: |
CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE | 55 |
9. |
VALUTE AMMISSIBILI | 55 |
10. |
PAGAMENTI IN ACCONTO E SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO | 55 |
11. |
TASSI DI PREMIO MINIMI | 55 |
12. |
PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO | 55 |
13. |
RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI | 56 |
14. |
TASSI DI INTERESSE MINIMI | 56 |
15. |
INTERVENTO SUL TASSO DI INTERESSE | 57 |
16. |
COMMISSIONI | 57 |
17. |
COFINANZIAMENTO | 57 |
PARTE 3: |
AEROMOBILI USATI, MOTORI DI RISERVA, PEZZI DI RICAMBIO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI | 57 |
CAPITOLO I: |
COPERTURA | 57 |
18. |
AEROMOBILI USATI ED ALTRI BENI E SERVIZI | 57 |
CAPITOLO II: |
CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE | 57 |
19. |
VENDITA DI AEROMOBILI USATI | 58 |
20. |
MOTORI DI RISERVA E PEZZI DI RICAMBIO | 58 |
21. |
CONTRATTI PER CONVERSIONI/MODIFICHE SOSTANZIALI/AMMODERNAMENTI | 59 |
22. |
CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI | 59 |
23. |
KIT PER MOTORI | 59 |
PARTE 4: |
PROCEDURE DI TRASPARENZA | 59 |
24. |
INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO PUBBLICO | 59 |
25. |
RICHIESTA DI INFORMAZIONI | 59 |
26. |
CONSULTAZIONI DIRETTE | 60 |
27. |
CONSULTAZIONI SPECIALI | 60 |
28. |
PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI | 60 |
29. |
RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE | 61 |
30. |
ACCETTAZIONE DELLE LINEE COMUNI | 61 |
31. |
DIVERGENZE SULLE LINEE COMUNI | 61 |
32. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE | 61 |
33. |
VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI | 61 |
34. |
ALLINEAMENTO | 62 |
PARTE 5: |
MONITORAGGIO E RIESAME | 72 |
35. |
MONITORAGGIO | 62 |
36. |
RIESAME | 62 |
37. |
ATTIVITÀ FUTURE | 62 |
PARTE 6: |
DISPOSIZIONI FINALI | 73 |
38. |
ENTRATA IN VIGORE | 63 |
39. |
RECESSO | 63 |
APPENDICE I |
PARTECIPAZIONE ALL’INTESA SETTORIALE RELATIVA AGLI AEROMOBILI | 64 |
APPENDICE II |
TASSI DI PREMIO MINIMI | 65 |
ALLEGATO 1: |
DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ | 76 |
ALLEGATO 2: |
QUESTIONARIO DELLA CONVENZIONE DI CITTÀ DEL CAPO | 78 |
APPENDICE III |
TASSI DI INTERESSE MINIMI | 80 |
APPENDICE IV |
MODULO DI SEGNALAZIONE | 83 |
APPENDICE V |
ELENCO DI DEFINIZIONI | 85 |
ALLEGATO IV: |
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE PER LE NAVI | 88 |
ALLEGATO V: |
INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE | 102 |
ALLEGATO VI: |
CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER LE OPERAZIONI DELLE CATEGORIE DI RISCHIO PAESE DA 1 A 7 | 110 |
ALLEGATO VII: |
PREMI DI RIFERIMENTO PER LE OPERAZIONI CUI SI APPLICANO I BENCHMARK DI MERCATO | 113 |
ALLEGATO VIII: |
CRITERI E CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L’APPLICAZIONE DI GARANZIE DI TERZI PER IL RIMBORSO E DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI O REGIONALI | 114 |
ALLEGATO IX: |
DESCRIZIONI QUALITATIVE DELLE CATEGORIE DI RISCHIO ACQUIRENTE | 116 |
ALLEGATO X: |
CRITERI E CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L’APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE E DI MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE | 120 |
ALLEGATO XI: |
ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO | 124 |
ALLEGATO XII: |
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TASSO DI INTERESSE COMMERCIALE DI RIFERIMENTO (CIRR) | 126 |
ALLEGATO XIII: |
ELENCO DI DEFINIZIONI | 129 |
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. OBIETTIVO
a) |
L’obiettivo principale dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito l’«accordo») è quello di fornire un quadro per un utilizzo disciplinato di tali crediti. |
b) |
L’accordo mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, quale definito all’articolo 5, lettera a), al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché delle condizioni e delle modalità finanziarie di sostegno pubblico più favorevoli. |
2. FORMA
L’accordo, elaborato nell’ambito dell’OCSE ed entrato in vigore nell’aprile 1978 con durata indeterminata, è un Gentlemen’s Agreement tra i partecipanti. Non costituisce un atto dell’OCSE (1), anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell’Organizzazione (di seguito «il segretariato»).
3. PARTECIPAZIONE
I partecipanti all’accordo sono attualmente: Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea. Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell’OCSE, a diventare partecipanti.
4. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI
a) |
I partecipanti si impegnano a condividere con i non partecipanti le informazioni relative alle notifiche riguardanti il sostegno pubblico, quale definito all’articolo 5, lettera a). |
b) |
Su basi di reciprocità, un partecipante risponde ad una richiesta di un non partecipante in una situazione di concorrenza sulle condizioni e sulle modalità finanziarie offerte per il proprio sostegno pubblico come risponderebbe ad una richiesta di un partecipante. |
5. AMBITO DI APPLICAZIONE
L’accordo si applica a ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l’esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario, con un periodo di rimborso pari o superiore a due anni.
a) |
Può essere erogato sostegno pubblico nelle seguenti forme:
|
b) |
L’accordo si applica agli aiuti legati; le procedure di cui al capitolo IV si applicano anche agli aiuti slegati collegati al commercio. |
c) |
L’accordo non si applica alle esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli. |
d) |
Non viene erogato sostegno pubblico qualora vi siano prove inconfutabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente di un paese che non è quello di destinazione finale delle merci, principalmente al fine di ottenere periodi di rimborso più favorevoli. |
6. DIVIETI RELATIVI AL SOSTEGNO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO
I partecipanti non forniscono aiuti legati o crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per:
a) |
le esportazioni di nuovi impianti di produzione di energia elettrica dal carbone o di parti di essi, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la costruzione e la messa in esercizio di tali centrali. L’aggiunta di una nuova unità di produzione di energia elettrica dal carbone a un impianto esistente è considerata un nuovo impianto di produzione di energia elettrica dal carbone; |
b) |
la fornitura all’esportazione di attrezzature per gli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone esistenti, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
|
c) |
i divieti di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone che operano con impianti efficaci per la cattura, lo stoccaggio e l’utilizzo del carbonio (CCUS) né all’adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone esistenti ai fini dell’installazione della tecnologia CCUS, come previsto nella classe di progetti B, tipologia 1, dell’appendice I dell’allegato I; |
d) |
i partecipanti convengono di procedere a un riesame, su richiesta di un partecipante, delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 diverse dalla tecnologia CCUS che potrebbero essere sviluppate in futuro, ai fini delle eccezioni alle lettere a) e b). L’inclusione di eventuali eccezioni future si basa su una decisione consensuale dei partecipanti; |
e) |
le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) sono riesaminate entro il 31 dicembre 2022, al fine di contribuire all’obiettivo comune di affrontare i mutamenti climatici, tenendo conto:
|
7. INTESE SETTORIALI
a) |
Le seguenti intese settoriali fanno parte dell’accordo:
|
b) |
Ciascun partecipante a uno degli allegati I, II o IV può chiedere l’applicazione delle relative disposizioni ai fini del sostegno pubblico per l’esportazione dei beni e/o dei servizi della corrispondente intesa settoriale. Per l’allegato I o II, se l’intesa settoriale non include una disposizione corrispondente a quella dell’accordo, il partecipante a tale intesa settoriale applica la disposizione dell’accordo. |
c) |
Per l’esportazione dei beni e/o dei servizi di cui all’allegato III i partecipanti, che sono anche partecipanti a tale intesa settoriale, applicano le disposizioni di detta intesa settoriale. |
8. RECESSO
Ciascun partecipante può recedere dall’accordo previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema di posta elettronica gestito dal segretariato per facilitare le comunicazioni tra i partecipanti e il segretariato. Il recesso entra in vigore trascorsi 180 giorni di calendario dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.
9. MONITORAGGIO
Il segretariato sorveglia l’attuazione dell’accordo.
CAPITOLO II
CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
Le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti all’esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo, che vanno lette in relazione le une con le altre. L’accordo stabilisce limiti alle condizioni e alle modalità che possono beneficiare di sostegno pubblico. I partecipanti riconoscono che, tradizionalmente, ad alcuni settori commerciali o industriali si applicano condizioni e modalità finanziarie più restrittive di quelle previste dall’accordo. I partecipanti continuano a rispettare le condizioni e le modalità finanziarie in uso, in particolar modo il principio secondo cui il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile del bene e del servizio.
10. CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER IL SOSTEGNO PER LE SPESE LOCALI
a) |
La categoria I comprende i paesi OCSE ad alto reddito (2). Tutti gli altri paesi rientrano nella categoria II. |
b) |
Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:
|
c) |
Un paese cambia categoria soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi. |
11. PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI
a) |
I partecipanti chiedono agli acquirenti dei beni e dei servizi che beneficiano di sostegno pubblico di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15 % del valore del contratto di esportazione entro il punto di partenza del credito, quale definito nell’allegato XIII. Per quanto attiene alla valutazione dei pagamenti in acconto, se l’operazione comprende beni e servizi provenienti da un paese terzo che non beneficiano di sostegno pubblico il valore del contratto di esportazione può essere ridotto in proporzione. Il finanziamento/assicurazione del 100 % del premio è consentito. Il premio può essere incluso o escluso dal valore del contratto di esportazione. In questo contesto, le trattenute a garanzia effettuate dopo il punto di partenza del credito non sono considerate pagamenti in acconto. |
b) |
Il sostegno pubblico per tali pagamenti in acconto può essere erogato unicamente sotto forma di assicurazione o garanzia contro i rischi usuali della fase che precede l’erogazione del credito. |
c) |
Fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e d), i partecipanti non possono erogare un sostegno pubblico superiore all’85 % del valore del contratto di esportazione, comprese le forniture da paesi terzi, ma escluse le spese locali. |
d) |
I partecipanti possono erogare sostegno pubblico per le spese locali a condizione che:
|
12. PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI
a) |
Il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile del bene e del servizio esportato o, se del caso, alla vita utile del progetto per il quale il bene o servizio è esportato. |
b) |
In deroga all’articolo 12, lettera a), il periodo di rimborso massimo è di 15 anni. |
c) |
In deroga all’articolo 12, lettera b), il periodo di rimborso massimo per le centrali elettriche (3) che non sono ammissibili al sostegno a norma dell’allegato I o II è di 12 anni. |
d) |
Il partecipante procede ad una notifica preventiva in conformità dell’articolo 44 quando è erogato sostegno pubblico per un’operazione con periodo di rimborso superiore a 10 anni con un valore creditizio pari o superiore a 10 milioni di DSP. |
13. RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
a) |
Di norma il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate di pari importo e a scadenze regolari o, se del caso (ad esempio quando il sostegno viene erogato per operazioni di leasing o per l’esportazione di macchinari o attrezzature a sé stanti), mediante il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo. |
b) |
Il capitale è rimborsato a scadenze non superiori all’anno; la prima rata del capitale è pagata entro un anno dal punto di partenza del credito. |
c) |
Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di rimborsi annuali del capitale, gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai 12 mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro 12 mesi dal punto di partenza del credito. |
d) |
Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati. |
e) |
Ove debitamente giustificato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito consentito in base ai parametri di cui alle lettere a) e b), o quando il piano di ammortamento non corrisponde al flusso di cassa disponibile del debitore o del progetto, i crediti all’esportazione possono essere erogati entro i seguenti limiti:
|
f) |
Il partecipante procede ad una notifica preventiva in conformità dell’articolo 44 quando è erogato sostegno pubblico conformemente all’articolo 13, lettera e), per un’operazione con un valore creditizio pari o superiore a 10 milioni di DSP. In tali notifiche i partecipanti forniscono, tra l’altro:
|
14. TASSI DI INTERESSE, TASSI DI PREMIO E ALTRE COMMISSIONI
a) |
Dagli interessi sono esclusi:
|
b) |
Quando il sostegno pubblico viene erogato mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso d’interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai partecipanti. |
15. PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
Le condizioni e le modalità finanziarie relative a un singolo credito all’esportazione o a una singola linea di credito, diverse dal periodo di validità dei tassi di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rates = CIRR) di cui all’allegato XII, non vengono fissate per un periodo superiore a sei mesi prima dell’impegno definitivo.
16. PROVVEDIMENTI INTESI AD EVITARE O MINIMIZZARE PERDITE
Le disposizioni dell’accordo non ostano a che gli organismi responsabili dei crediti all’esportazione o le istituzioni di finanziamento dei crediti all’esportazione concordino condizioni e modalità finanziarie meno restrittive di quelle previste dall’accordo, se tali provvedimenti sono adottati in seguito all’assegnazione del contratto (quando l’accordo sul credito all’esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore) e sono intesi esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo.
17. ALLINEAMENTO
Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell’accordo, ciascun partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all’articolo 41, alle condizioni e alle modalità finanziarie offerte da un partecipante o da un non partecipante. Le condizioni e le modalità finanziarie previste a norma del presente articolo sono ritenute conformi alle disposizioni dei capitoli I e II e, ove applicabili, degli allegati I, II, III e IV.
18. TASSI DI INTERESSE FISSI MINIMI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO
a) |
I partecipanti che erogano sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso applicano i pertinenti tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) quali tassi di interesse minimi. I CIRR sono tassi di interesse stabiliti secondo i criteri seguenti:
|
b) |
Il sostegno finanziario pubblico non deve servire a controbilanciare o a compensare, in parte o per intero, il corrispondente premio per il rischio di credito che, a norma dell’articolo 20, è addebitato per il rischio di mancato rimborso. |
19. COSTRUZIONE E APPLICAZIONE DEI CIRR
Il CIRR per il sostegno finanziario pubblico erogato nell’ambito dell’accordo e di tutti i suoi allegati diversi dall’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili (allegato III) e dall’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per le navi (allegato IV) è determinato e applicato conformemente alle disposizioni dell’allegato XII.
20. PREMIO PER IL RISCHIO DI CREDITO
I partecipanti addebitano, in aggiunta agli interessi, un premio destinato a coprire il rischio di mancato rimborso dei crediti all’esportazione. I tassi dei premi addebitati dai partecipanti devono essere basati sul rischio, convergere ed essere sufficienti a coprire costi e perdite di esercizio a lungo termine.
21. TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO
I partecipanti addebitano un importo non inferiore al tasso di premio minimo (Minimum Premium Rate = MPR) applicabile per il rischio di credito.
a) |
L’MPR applicabile viene determinato in base ai seguenti fattori:
|
b) |
Gli MPR sono espressi in percentuale della quota capitale del credito come se il premio fosse interamente riscosso al primo prelievo del credito. Una spiegazione sul metodo di calcolo degli MPR, comprendente la formula matematica adottata, è riportata nell’allegato VI. |
c) |
A prescindere dal paese di destinazione, i tassi di premio applicati dai partecipanti per le operazioni cui si applicano i benchmark di mercato, ossia operazioni in cui intervengono debitori/garanti finali (soggetti del rischio di credito) di paesi della categoria 0 e di paesi ad alto reddito dell’OCSE e della zona euro (4), o che coinvolgono istituzioni multilaterali o regionali che i partecipanti concordano nel ritenere generalmente esentate dal controllo monetario e dalle norme in materia di trasferimenti del paese in cui hanno sede (5), sono determinati caso per caso. Al fine di garantire che i tassi di premio addebitati per le operazioni che coinvolgono debitori, e se del caso garanti, di tali paesi non siano inferiori alle tariffe vigenti sul mercato privato, i partecipanti rispettano le procedure di seguito esposte, impiegando le convenzioni riconosciute per tradurre il pertinente prezzo di riferimento in tassi di premio.
|
d) |
I paesi a «rischio più elevato» della categoria 7 sono, in linea di principio, soggetti a tassi di premio superiori agli MPR stabiliti per tale categoria; tali tassi di premio sono fissati dal partecipante che eroga il sostegno pubblico. |
e) |
Per calcolare l’MPR relativo a un’operazione, la classificazione del rischio paese applicabile è quella del paese del debitore e la classificazione del rischio acquirente applicabile è quella del debitore (11), a meno che un soggetto terzo, meritevole di credito rispetto all’entità del debito garantito, fornisca una garanzia irrevocabile, incondizionata, escutibile a richiesta, giuridicamente valida ed escutibile sull’intero obbligo di rimborso del debito e per tutta la durata del credito. Nel caso di una garanzia di terzi, ciascun partecipante può scegliere di applicare la classificazione del rischio paese del paese in cui è situato il garante e la categoria di rischio acquirente del garante (12). |
f) |
I criteri e le condizioni relative all’applicazione di una garanzia di terzi conformemente ai casi descritti alla lettera e), primo e secondo trattino, sono riportati nell’allegato VIII. |
g) |
Il dato relativo al periodo di rischio (HOR) utilizzato nel calcolo di un MPR equivale alla metà del periodo di esborso più l’intero periodo di rimborso e presuppone un piano regolare di rimborso del credito all’esportazione, vale a dire un rimborso effettuato in rate semestrali di eguale importo di capitale, maggiorate degli interessi maturati, con inizio sei mesi dopo il punto di partenza del credito. Nel caso di crediti all’esportazione con piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula: periodo di rimborso equivalente = (vita media ponderata del periodo di rimborso –0,25)/0,5. |
h) |
Il partecipante che decide di applicare un MPR associato a un garante terzo situato in un paese diverso da quello del debitore deve procedere a una notifica preventiva conformemente all’articolo 43. |
22. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE
A eccezione dei paesi ad alto reddito dell’OCSE e della zona euro, i paesi sono classificati in base al livello di probabilità che un paese assolva il servizio dei suoi debiti esteri (rischio paese).
a) |
Il rischio paese comprende cinque elementi:
|
b) |
Ciascun paese è classificato in una delle otto categorie di rischio (da 0 a 7). Sono stati stabiliti MPR per le categorie da 1 a 7 ma non per la categoria 0, poiché per i paesi appartenenti a questa categoria il livello del rischio paese è giudicato trascurabile. Il rischio di credito associato alle operazioni nei paesi della categoria 0 è prevalentemente connesso al rischio del debitore/garante. |
c) |
La classificazione dei paesi (13) è realizzata mediante il metodo di classificazione del rischio paese, composto dagli elementi seguenti:
|
d) |
Le classificazioni del rischio paese sono monitorate su base continuativa e riesaminate almeno una volta all’anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di classificazione del rischio paese. Quando un paese è riclassificato in una categoria di rischio paese inferiore o superiore, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuta riclassificazione da parte del segretariato i partecipanti devono cambiare i tassi di premio portandoli a un livello pari o superiore all’MPR relativo alla nuova categoria di rischio paese. |
e) |
Le classificazioni del rischio paese vengono rese pubbliche dal segretariato. |
23. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO
a) |
Per tutti i paesi classificati mediante il metodo di classificazione del rischio paese di cui all’articolo 22, lettera d), il rischio sovrano viene valutato allo scopo di individuare, in via eccezionale, i soggetti sovrani:
|
b) |
Per l’individuazione dei soggetti sovrani che soddisfano i criteri di cui alla lettera a) si applica il metodo di valutazione del rischio sovrano elaborato e concordato dai partecipanti. |
c) |
L’elenco dei soggetti sovrani che risultano soddisfare i criteri di cui alla lettera a) è monitorato su base continuativa e riesaminato almeno una volta all’anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di valutazione del rischio sovrano. |
d) |
L’elenco dei soggetti sovrani individuati conformemente alla lettera b) viene reso pubblico dal segretariato. |
24. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE
I debitori e, se del caso, i garanti situati nei paesi classificati in una categoria di rischio paese da 1 a 7 sono classificati in una delle categorie di rischio acquirente stabilite per il paese del debitore/garante (14). La matrice delle categorie di rischio acquirente in cui si classificano i debitori e i garanti è riportata nell’allegato VI. Le descrizioni qualitative delle categorie di rischio acquirente sono riportate nell’allegato IX.
a) |
La classificazione del rischio acquirente si basa sul rating del debito di primo rango non garantito del debitore/garante come determinato dal partecipante. |
b) |
In deroga alla lettera a), le operazioni il cui valore creditizio non supera i 5 milioni di DSP possono essere classificate in base all’operazione, vale a dire dopo l’eventuale applicazione di miglioramenti del credito per il rischio acquirente; tali operazioni, indipendentemente dalla loro classificazione, non possono tuttavia beneficiare di sconti per l’applicazione di miglioramenti del credito per il rischio acquirente. |
c) |
I debitori e i garanti sovrani sono classificati nella categoria di rischio acquirente SOV/CC0. |
d) |
In via eccezionale, i debitori e i garanti non sovrani possono essere classificati nella categoria di rischio acquirente «migliore del rischio sovrano» (better than sovereign — SOV+) se (15):
|
e) |
I partecipanti sono tenuti a notificare in via preventiva, conformemente all’articolo 44, le operazioni:
|
f) |
In caso di concorrenza per un’operazione specifica, in occasione della quale il debitore/garante sia stato classificato dai partecipanti concorrenti in differenti categorie di rischio acquirente, i partecipanti concorrenti cercano di giungere ad una classificazione comune. Se non viene raggiunto un accordo su una classificazione comune, ai partecipanti che hanno classificato il debitore/garante in una categoria di rischio acquirente più alta non è fatto divieto di applicare la classificazione del rischio più bassa. |
25. PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI UN SOSTEGNO PUBBLICO
Gli MPR sono differenziati in funzione della diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all’esportazione e della percentuale di copertura offerta dai partecipanti, come risulta nell’allegato VI. La differenziazione si basa sulla prospettiva dell’esportatore (ossia neutralizzare l’effetto concorrenziale derivante dalla diversa qualità dei prodotti forniti all’esportatore/istituto finanziario).
a) |
La qualità di un prodotto previsto per i crediti all’esportazione dipende dalla natura del prodotto stesso (assicurazione, garanzia o credito/finanziamento diretto) e, per i prodotti assicurativi, dalla presenza o meno dell’offerta di copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro (ossia il periodo tra la data di scadenza del pagamento da parte del debitore e la data alla quale l’assicuratore è tenuto a rimborsare l’esportatore/istituto finanziario) senza maggiorazione. |
b) |
Tutti i prodotti esistenti offerti dai partecipanti per i crediti all’esportazione sono classificati in una delle tre categorie di prodotti sotto indicate:
|
26. TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE
a) |
I partecipanti possono applicare le seguenti tecniche di mitigazione del rischio paese, la cui applicazione specifica è stabilita nell’allegato X:
|
b) |
Il partecipante che applichi un MPR che riflette l’impiego di tecniche di mitigazione del rischio paese è tenuto a darne notifica preventiva a norma dell’articolo 43. |
c) |
Nel caso di operazioni cui si applicano i benchmark di mercato non si utilizzano tecniche di mitigazione del rischio paese. |
27. MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE
a) |
I partecipanti possono applicare i seguenti miglioramenti del credito per il rischio acquirente, che permettono l’applicazione di un fattore di miglioramento del credito maggiore di 0:
|
b) |
Le definizioni dei miglioramenti del credito per il rischio acquirente e i fattori massimi di miglioramento del credito, per i debitori delle categorie da 1 a 7 e per i debitori cui si applicano i benchmark di mercato, sono stabiliti nell’allegato X. |
c) |
I miglioramenti del credito per il rischio acquirente possono essere utilizzati da soli o in combinazione con le seguenti limitazioni:
|
d) |
I partecipanti sono tenuti a notificare in via preventiva, conformemente all’articolo 44, le operazioni con un debitore/garante non sovrano, qualora i miglioramenti del credito per il rischio acquirente diano luogo all’applicazione di un fattore di miglioramento del credito superiore a 0, o qualora in un’operazione cui si applicano i benchmark di mercato siano utilizzati miglioramenti del credito per il rischio acquirente che comportino la determinazione di prezzi al di sotto dell’MPR corrispondente basato sul TCMB. |
28. VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO
a) |
Per valutare la congruità degli MPR e, ove necessario, per consentirne l’adeguamento in aumento o in diminuzione, vengono usati degli strumenti di verifica del premio (premium feedback tools = PFT), destinati a controllare e a adeguare periodicamente gli MPR. |
b) |
Con gli strumenti di verifica del premio si valuta la congruità degli MPR, in termini sia di esperienza effettiva delle istituzioni che erogano crediti ufficiali all’esportazione sia di informazioni del mercato privato sulla quantificazione del rischio di credito. |
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI
29. PRINCIPI GENERALI
a) |
I partecipanti hanno accettato di avere politiche complementari in materia di crediti all’esportazione e di aiuti legati. Le politiche di credito all’esportazione dovrebbero basarsi sulla concorrenza aperta e sul libero gioco delle forze di mercato, mentre le politiche di aiuto legato dovrebbero fornire le risorse esterne necessarie a paesi, settori o progetti che non hanno accesso, o hanno un accesso alquanto limitato, al finanziamento a condizioni di mercato. Le politiche di aiuto legato dovrebbero garantire il massimo rendimento delle risorse utilizzate, ridurre al minimo le distorsioni commerciali e contribuire all’impiego efficace di tali risorse ai fini dello sviluppo. |
b) |
Le disposizioni dell’accordo in materia di aiuti legati non si applicano ai programmi di aiuto di istituzioni multilaterali o regionali. |
c) |
Questi principi non pregiudicano le considerazioni del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) circa la qualità degli aiuti legati e slegati. |
d) |
Ciascun partecipante può chiedere informazioni supplementari in merito al carattere legato di qualsiasi forma di aiuto. Qualora sia in dubbio se una determinata prassi di finanziamento ricada o meno nell’ambito della definizione degli aiuti legati di cui all’allegato XIII, il paese donatore fornisce prove a sostegno di un’eventuale asserzione secondo cui gli aiuti sono di fatto «slegati», conformemente alla definizione di cui all’allegato XIII. |
30. FORME DEGLI AIUTI LEGATI
Gli aiuti legati possono assumere le forme seguenti:
a) |
prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), quali definiti negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)»; |
b) |
sovvenzioni APS (aiuti pubblici allo sviluppo), quali definite negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)»; e |
c) |
altre forme di finanziamento pubblico, comprendenti sovvenzioni e prestiti, ad esclusione tuttavia dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico erogati a norma dell’accordo; o |
d) |
qualsiasi associazione, di diritto o di fatto, nelle mani del donatore, del finanziatore o del mutuatario, tra due o più delle componenti finanziarie sopra indicate e/o seguenti:
|
31. FINANZIAMENTI ASSOCIATI
a) |
I finanziamenti associati possono assumere varie forme, tra cui crediti misti, finanziamenti misti, finanziamenti congiunti, finanziamenti paralleli o singole operazioni integrate. La loro caratteristica principale è che tutti presentano:
|
b) |
L’associazione o il collegamento di fatto sono determinati da fattori quali:
|
c) |
Nessuna delle pratiche sotto elencate osta alla determinazione di un’associazione o di un collegamento di fatto:
|
32. PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI
a) |
Gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi il cui RNL pro capite, in base ai dati della Banca mondiale, oltrepassi il limite superiore dei paesi a reddito medio-basso. La Banca mondiale ricalcola tale soglia ogni anno (17). Un paese può essere riclassificato soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi. |
b) |
Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:
|
33. AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI
a) |
Gli aiuti legati non possono essere accordati a progetti pubblici o privati che normalmente sarebbero realizzabili a condizioni commerciali se fossero finanziati ai tassi di mercato o alle condizioni dell’accordo. |
b) |
I criteri fondamentali da applicare per determinare l’ammissibilità a questo tipo di aiuti sono i seguenti:
|
c) |
I criteri fondamentali di cui alla lettera b) indicano su quali basi si dovrebbe valutare un progetto per verificare se esso debba essere finanziato con questo tipo di aiuti oppure con crediti all’esportazione alle condizioni di mercato o alle condizioni dell’accordo. Il processo di consultazione descritto agli articoli da 47 a 49 dovrebbe permettere di sviluppare nel tempo un’esperienza sufficiente per determinare con maggiore precisione gli orientamenti preliminari che gli organismi responsabili dei crediti all’esportazione e degli aiuti dovrebbero seguire per distinguere tra le due categorie di progetti. |
d) |
Qualsiasi partecipante che intenda erogare aiuti per beni e/o servizi di cui all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per le navi deve confermare che la nave non è gestita in libera immatricolazione durante il periodo di rimborso e che è stata ottenuta la debita assicurazione che il proprietario finale risiede nel paese beneficiario, non è una filiale non operativa di un’impresa straniera e si è impegnato a non vendere la nave senza l’accordo del suo governo. |
34. LIVELLO MINIMO DI AGEVOLAZIONE
I partecipanti non forniscono aiuti legati con un livello di agevolazione inferiore al 35 %, oppure al 50 % se il paese beneficiario figura tra i paesi meno avanzati (PMA), a eccezione dei seguenti casi, per i quali vi è anche un’esenzione dalle procedure di notifica di cui all’articolo 45, lettera a), e all’articolo 46, lettera a):
a) |
assistenza tecnica: aiuti legati in cui la componente di aiuto pubblico allo sviluppo è costituita unicamente da cooperazione tecnica per un valore inferiore al 3 % del valore totale dell’operazione oppure, se rappresenta un importo più basso, a 1 milione di DSP; e |
b) |
piccoli progetti: progetti di investimento di valore inferiore a 1 milione di DSP, interamente finanziati con sovvenzioni a fondo perduto per lo sviluppo. |
35. ESENZIONI DALL’AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI
a) |
Le disposizioni degli articoli 32 e 33 non si applicano agli aiuti legati il cui livello di agevolazione sia pari o superiore all’80 %, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 31. |
b) |
Le disposizioni dell’articolo 33 non si applicano agli aiuti legati aventi un valore inferiore a 2 milioni di DSP, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 31. |
c) |
Gli aiuti legati concessi ai paesi meno avanzati (PMA), secondo la definizione delle Nazioni Unite, non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 32 e 33. |
d) |
I partecipanti considerano favorevolmente un’accelerazione delle procedure di concessione degli aiuti legati adeguata alle seguenti circostanze specifiche:
|
e) |
Fermi restando gli articoli 32 e 33, un partecipante può, in via eccezionale, erogare sostegno tramite uno dei mezzi seguenti:
|
36. CALCOLO DEL LIVELLO DI AGEVOLAZIONE DEGLI AIUTI LEGATI
Il livello di agevolazione degli aiuti legati è calcolato con lo stesso metodo di calcolo utilizzato dal DAC per l’elemento dono, salvo che:
a) |
il tasso di sconto utilizzato nel calcolo del livello di agevolazione di un prestito in una determinata valuta, ossia il tasso di sconto differenziato, è soggetto a modifica il 15 gennaio di ogni anno e si calcola nel modo seguente (18):
|
b) |
La data base per il calcolo del livello di agevolazione è il punto di partenza del credito di cui all’allegato XIII. |
c) |
Ai fini del calcolo del livello di agevolazione complessivo di un pacchetto di finanziamenti associati, si considera pari a zero il livello di agevolazione dei crediti, fondi e pagamenti seguenti:
I pagamenti contestuali o precedenti al punto di partenza del credito che non sono considerati pagamenti in acconto sono inclusi nel calcolo del livello di agevolazione. |
d) |
Il tasso di sconto nell’allineamento: nell’allineamento degli aiuti, si intende per allineamento identico l’allineamento con un livello di agevolazione identico ricalcolato con il tasso di sconto in vigore al momento dell’allineamento. |
e) |
Le spese locali e gli acquisti da paesi terzi sono inclusi nel calcolo del livello di agevolazione soltanto se sono finanziati dal paese donatore. |
f) |
Per determinare il livello di agevolazione complessivo di un pacchetto si moltiplica il valore nominale di ciascun componente del pacchetto per il rispettivo livello di agevolazione, si sommano i risultati ottenuti e si divide il totale per il valore nominale cumulativo delle componenti. |
g) |
Il tasso di sconto di un determinato prestito di aiuto è il tasso in vigore al momento della notifica. Nei casi di notifica immediata il tasso di sconto è invece il tasso in vigore al momento in cui sono state fissate le condizioni e le modalità del prestito di aiuto. Un cambiamento del tasso di sconto durante la vita di un prestito non ne modifica il livello di agevolazione. |
h) |
Se si effettua un cambiamento di valuta prima della conclusione del contratto, deve essere rivista la notifica. Il tasso di sconto utilizzato per calcolare il livello di agevolazione è il tasso applicabile al momento della revisione. Non è necessario effettuare una revisione se la valuta alternativa e tutte le informazioni necessarie per il calcolo del livello di agevolazione sono indicate nella notifica originale. |
i) |
In deroga alla lettera g), il tasso di sconto usato nel calcolo del livello di agevolazione delle singole operazioni varate nell’ambito di una linea di credito di aiuto è il tasso originariamente notificato per la linea di credito. |
37. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI
a) |
Il periodo di validità delle condizioni e delle modalità fissate dai partecipanti per gli aiuti legati, in rapporto al finanziamento di singole operazioni, a un protocollo di aiuto, ad una linea di credito di aiuto o ad un’intesa analoga, non può eccedere i due anni. Nel caso dei protocolli di aiuto, delle linee di credito di aiuto o delle intese analoghe il periodo di validità decorre dalla data della firma, da notificare a norma dell’articolo 46; la proroga di una linea di credito va notificata come se fosse una nuova operazione, con una nota nella quale si dichiara che si tratta di una proroga e che la linea di credito è rinnovata alle condizioni consentite al momento della notifica della proroga. Nel caso di singole operazioni, comprese quelle notificate nel quadro di un protocollo di aiuto, di una linea di credito di aiuto o di un’intesa analoga, il periodo di validità decorre dalla data di notifica dell’impegno a norma dell’articolo 45 o dell’articolo 46, a seconda dei casi. |
b) |
Quando un paese risulta per la prima volta non ammissibile ai prestiti della Banca mondiale aventi una durata di 17 anni, la validità delle linee di credito e dei protocolli di aiuto legato esistenti e nuovi è ridotta a un anno a decorrere dalla data della potenziale riclassificazione secondo le procedure di cui all’articolo 32, lettera b). |
c) |
Il rinnovo di detti protocolli e linee di credito è possibile soltanto a condizioni conformi alle disposizioni degli articoli 32 e 33 dell’accordo dopo:
In tali circostanze le condizioni e le modalità esistenti possono essere mantenute nonostante una modifica del tasso di sconto di cui all’articolo 36. |
38. ALLINEAMENTO
Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell’accordo, ciascun partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all’articolo 41, alle condizioni e alle modalità finanziarie offerte da un partecipante o da un non partecipante.
CAPITOLO IV
PROCEDURE
SEZIONE 1
PROCEDURE COMUNI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO
39. NOTIFICHE
Le notifiche previste dalle procedure dell’accordo sono effettuate secondo le modalità e con i contenuti di cui all’allegato V, con copia al segretariato.
40. INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO PUBBLICO
a) |
Appena assunto l’impegno a fornire il sostegno pubblico notificato secondo le procedure di cui agli articoli da 43 a 46, il partecipante ne informa debitamente tutti gli altri partecipanti inserendo il numero di riferimento della notifica nel pertinente modulo di segnalazione ex post. |
b) |
Nell’ambito di uno scambio di informazioni a norma degli articoli da 51 a 53 ciascun partecipante comunica agli altri partecipanti le condizioni e le modalità di credito alle quali intende erogare il sostegno per una particolare operazione e può chiedere informazioni analoghe agli altri partecipanti. |
c) |
Oltre alle informazioni di cui all’allegato V fornite per le operazioni che sono state oggetto di notifica preventiva a norma dell’articolo 43 o 44, i partecipanti forniscono, nel pertinente modulo di segnalazione ex post:
|
41. PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO
a) |
Prima di allinearsi alle condizioni e alle modalità finanziarie che si ritiene siano offerte da un partecipante o da un non partecipante a norma degli articoli 17 e 38, ciascun partecipante fa quanto in suo potere, eventualmente ricorrendo anche alle consultazioni dirette di cui all’articolo 53, per accertarsi che dette condizioni beneficiano di sostegno pubblico e si conforma alle disposizioni seguenti:
|
b) |
Il partecipante che intenda offrire condizioni e modalità finanziarie identiche a quelle notificate a norma degli articoli 43 e 44 può farlo una volta trascorso il periodo di attesa previsto da tali articoli. Il partecipante notifica la propria intenzione al più presto. |
42. CONSULTAZIONI SPECIALI
a) |
Il partecipante che abbia fondati motivi di credere che le condizioni e le modalità finanziarie offerte da un altro partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) siano più generose di quelle previste dall’accordo ne informa il segretariato, che immediatamente rende tali informazioni disponibili. |
b) |
Il partecipante che ha avviato la procedura è tenuto a chiarire le condizioni e le modalità finanziarie previste dalla sua offerta entro due giorni lavorativi dalla diffusione delle informazioni da parte del segretariato. |
c) |
Dopo che il partecipante in questione ha fornito i chiarimenti richiesti, qualsiasi partecipante può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una riunione di consultazione speciale dei partecipanti per discutere l’argomento. |
d) |
In attesa dei risultati della riunione di consultazione speciale dei partecipanti, le condizioni e le modalità finanziarie che beneficiano di sostegno pubblico non acquistano efficacia. |
SEZIONE 2
PROCEDURE PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
43. NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE
a) |
Ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno avente un valore creditizio superiore a 10 milioni di DSP conformemente all’allegato V qualora:
|
b) |
ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno avente un valore creditizio superiore a 10 milioni di DSP conformemente all’allegato V qualora il sostegno sia accordato a norma dell’articolo 6, lettera a), punto 2), dell’allegato I; |
c) |
se durante questo periodo qualsiasi altro partecipante chiede una discussione, il partecipante che ha avviato la procedura attende altri 10 giorni di calendario; |
d) |
ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva, adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame delle esperienze acquisite in materia, a norma dell’articolo 62; i partecipanti tengono registrazioni delle esperienze maturate riguardo ai tassi di premio notificati conformemente alla lettera a). |
44. NOTIFICA PREVENTIVA
a) |
In conformità dell’allegato V, ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno avente un periodo di rimborso superiore a 10 anni e un valore creditizio superiore a 10 milioni di DSP. |
b) |
In conformità dell’allegato V, ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno avente un valore creditizio superiore a 10 milioni di DSP qualora il sostegno sia erogato conformemente:
|
c) |
Ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno avente un valore creditizio superiore a 10 milioni di DSP conformemente all’allegato V qualora il sostegno sia erogato in relazione:
|
SEZIONE 3
PROCEDURE PER GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO
45. NOTIFICA PREVENTIVA
a) |
Ciascun partecipante procede ad una notifica preventiva in conformità dell’allegato V se intende erogare sostegno pubblico per:
|
b) |
La notifica preventiva viene effettuata al più tardi 30 giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte oppure, se è precedente, della data dell’impegno. |
c) |
Se modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e le modalità notificate, il partecipante che ha avviato la procedura informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti. |
d) |
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 31. |
46. NOTIFICA IMMEDIATA
a) |
Deve dare notifica immediata, ossia entro due giorni lavorativi dalla data dell’impegno, in conformità dell’allegato V, a tutti gli altri partecipanti il partecipante che eroghi sostegno pubblico per aiuti legati aventi un valore:
|
b) |
Ciascun partecipante dà inoltre notifica immediata a tutti gli altri partecipanti della firma di un protocollo di aiuto, di una linea di credito o di un’intesa analoga. |
c) |
Il partecipante che intenda allinearsi a condizioni e modalità finanziarie che sono state oggetto di una notifica immediata non è tenuto a darne notifica preventiva. |
SEZIONE 4
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER GLI AIUTI LEGATI
47. FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI
a) |
Un partecipante che chiede chiarimenti sulle eventuali motivazioni commerciali per gli aiuti legati può esigere che sia fornita una «valutazione completa della qualità degli aiuti» (per i particolari cfr. l’allegato XI). |
b) |
Un partecipante può inoltre chiedere consultazioni con gli altri partecipanti a norma dell’articolo 48. Tali consultazioni comprendono anche le consultazioni dirette di cui all’articolo 53, volte ad esaminare:
|
48. AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI
a) |
Durante le consultazioni un partecipante può chiedere, tra l’altro, le seguenti informazioni:
|
b) |
La consultazione è chiusa e le conclusioni in merito ai due punti di cui all’articolo 46 sono comunicate dal segretariato a tutti i partecipanti almeno 10 giorni lavorativi prima del termine ultimo per l’offerta oppure, se è precedente, della data dell’impegno. Qualora le parti della consultazione siano in disaccordo, il segretariato invita gli altri partecipanti ad esprimere la loro opinione entro cinque giorni lavorativi. Il segretariato comunica tali opinioni al partecipante autore della notifica, che dovrebbe riconsiderare l’opportunità di procedere qualora risulti mancare un ampio sostegno all’offerta di aiuti. |
49. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
a) |
Il donatore che desideri realizzare un progetto nonostante la mancanza di sostegno sostanziale comunica la sua intenzione agli altri partecipanti mediante notifica preventiva, entro 60 giorni di calendario dal termine delle consultazioni, ossia dall’approvazione delle conclusioni del presidente. Il donatore invia inoltre al segretario generale dell’OCSE una lettera nella quale espone i risultati delle consultazioni e specifica l’interesse nazionale primario, non di natura commerciale, che giustifica tale azione. I partecipanti ritengono che tali situazioni debbano rimanere casi isolati ed eccezionali. |
b) |
Il donatore informa immediatamente i partecipanti di aver inviato una lettera al segretario generale dell’OCSE, allegando alla notifica una copia della lettera in questione. Né il donatore né altri partecipanti assumono un impegno di aiuto legato durante un periodo di 10 giorni lavorativi dalla notifica ai partecipanti. Nel caso dei progetti per i quali, durante il processo di consultazione, siano state individuate offerte concorrenti a condizioni di mercato il suddetto periodo di 10 giorni lavorativi è esteso a 15 giorni. |
c) |
Il segretariato controlla l’andamento e i risultati delle consultazioni. |
SEZIONE 5
SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO
50. PUNTI DI CONTATTO
Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese mediante comunicazione immediata, ad esempio mediante posta elettronica, e sono oggetto di trattamento riservato.
51. AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI
a) |
Ciascun partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sul suo atteggiamento nei confronti di un paese terzo, di un’istituzione di un paese terzo o di un determinato modo di operare. |
b) |
Il partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e le modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere. |
c) |
Le richieste di informazioni inviate a più di un partecipante contengono l’elenco dei destinatari. |
d) |
Si deve inviare copia di tutte le richieste di informazioni al segretariato. |
52. AMBITO DELLE RISPOSTE
a) |
Il partecipante cui viene inviata una richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo quante più informazioni possibile. La risposta comprende l’indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. Una copia della risposta deve essere inviata agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato. |
b) |
Se la risposta fornita ad una richiesta di informazioni perde in seguito di validità per un qualsiasi motivo, ad esempio:
|
53. CONSULTAZIONI DIRETTE
a) |
Ciascun partecipante risponde favorevolmente alle richieste di consultazioni dirette entro 10 giorni lavorativi. |
b) |
Le richieste di consultazioni dirette sono rese note ai partecipanti e ai non partecipanti. Le consultazioni hanno luogo quanto prima, una volta trascorso il periodo di 10 giorni lavorativi. |
c) |
Il presidente dei partecipanti coordina, in collaborazione con il segretariato, eventuali attività di follow-up necessarie, ad esempio una linea comune. Il segretariato fornisce immediatamente i risultati delle consultazioni. |
54. PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI
a) |
Le proposte di linea comune devono essere inviate unicamente al segretariato. Quest’ultimo provvede ad inviare una proposta di linea comune a tutti i partecipanti e, qualora essa riguardi aiuti legati, a tutti i punti di contatto DAC. L’identità dell’autore della proposta non figura nel registro delle linee comuni di cui al sistema di bacheca elettronica gestito dal segretariato nell’ambiente di rete dell’OCSE. Il segretariato può tuttavia comunicare l’identità dell’autore della proposta oralmente ad un partecipante o a un membro del DAC su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato. |
b) |
La proposta di linea comune deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:
|
c) |
Una proposta di linea comune, presentata a norma dell’articolo 32, lettera b), punto 4), è inviata al segretariato e in copia agli altri partecipanti. Il partecipante che presenta la proposta di linea comune fornisce una spiegazione esauriente dei motivi per i quali ritiene che la classificazione di un paese debba differire dalla procedura di cui all’articolo 32, lettera b). |
d) |
Il segretariato rende pubbliche le linee comuni concordate. |
55. RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE
a) |
Le risposte alle proposte di linea comune devono essere fornite entro 20 giorni di calendario, ma i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile. |
b) |
Le possibilità di risposta comprendono la richiesta di informazioni supplementari, l’accettazione, il rifiuto, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa. |
c) |
Se un partecipante comunica di non avere una propria posizione in merito, non essendo stato consultato da un esportatore o dalle autorità del paese beneficiario nel caso di aiuti per il progetto, si ritiene che tale partecipante abbia accettato la proposta di linea comune. |
56. ACCETTAZIONE DELLE LINEE COMUNI
a) |
Trascorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un ulteriore periodo di otto giorni di calendario. |
b) |
Trascorso questo ulteriore periodo si ritiene che il partecipante che non abbia esplicitamente respinto la linea comune proposta l’abbia accettata. Qualsiasi partecipante, compreso quello che ha avviato la procedura, può tuttavia subordinare la propria accettazione della linea comune all’accettazione esplicita di uno o più partecipanti. |
c) |
Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune, implicitamente ne accetta tutti gli altri. È inteso che tale accettazione parziale può indurre altri partecipanti a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una linea comune proposta. Tutti i partecipanti hanno la facoltà di offrire o di allinearsi a condizioni e modalità non coperte da una linea comune. |
d) |
Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli 54 e 55. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale. |
57. DIVERGENZE SULLE LINEE COMUNI
Se il partecipante che ha avviato la procedura e un partecipante che ha proposto una modifica o un’alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l’ulteriore periodo di otto giorni di calendario, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti in merito a tale proroga.
58. DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE
Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune entra in vigore una volta trascorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione. Il segretariato mette a disposizione, sul sistema di bacheca elettronica, una registrazione costantemente aggiornata di tutte le linee comuni accettate e delle proposte sulle quali non è stata ancora presa una decisione.
59. VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI
a) |
Una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale situazione è accettata da tutti i partecipanti. Una linea comune relativa a un’operazione specifica rimane valida per un ulteriore periodo di due anni se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo. Ulteriori proroghe di una linea comune relativa a un’operazione specifica o qualsiasi proroga di una linea comune non correlata a un’operazione specifica possono essere concordate secondo le procedure di cui agli articoli da 54 a 58. Una linea comune approvata a norma dell’articolo 32, lettera b), punto 4), è valida finché non sono disponibili i dati della Banca mondiale per l’anno successivo. |
b) |
Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la «situazione delle linee comuni in vigore» nel sistema di bacheca elettronica. Il segretariato provvede tra l’altro a:
Un partecipante che eroga sostegno pubblico nell’ambito di una linea comune relativa alle norme in materia di crediti all’esportazione (vale a dire non correlata alle norme sugli aiuti collegati al commercio) notifica preventivamente ogni operazione che beneficia del sostegno a norma dell’articolo 44. |
SEZIONE 6
RIESAMI
60. RIESAME PERIODICO DELL’ACCORDO
a) |
I partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell’accordo. Nel corso del riesame i partecipanti verificano, tra l’altro, le procedure di notifica, l’applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all’allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all’accordo. |
b) |
Il riesame si basa su informazioni relative all’esperienza dei partecipanti e sui loro suggerimenti, volti a migliorare il funzionamento e l’efficacia dell’accordo. I partecipanti tengono conto degli obiettivi dell’accordo e della situazione economica e monetaria del momento. Le informazioni e i suggerimenti che i partecipanti desiderano fornire ai fini del riesame devono pervenire al segretariato al più tardi 45 giorni di calendario prima della data del riesame. |
61. RIESAME DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI
I partecipanti procedono a un riesame globale delle disposizioni relative al tasso di interesse commerciale di riferimento (CIRR) di cui all’allegato XII entro il 15 luglio 2027.
62. RIESAME DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI
I partecipanti controllano e riesaminano regolarmente tutti gli aspetti delle regole e delle procedure relative ai premi. Ciò comprende quanto segue:
a) |
la classificazione del rischio paese e i metodi di valutazione del rischio sovrano per verificarne la validità alla luce dell’esperienza acquisita; |
b) |
il livello degli MPR al fine di garantire che rimangano un’accurata misura del rischio di credito, tenendo conto sia dell’esperienza effettiva delle istituzioni che erogano crediti ufficiali all’esportazione sia delle informazioni del mercato privato sulla quantificazione del rischio di credito; |
c) |
le differenziazioni degli MPR basate sulla diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all’esportazione e sulla percentuale di copertura offerta; e |
d) |
le esperienze acquisite nell’uso di fattori di mitigazione del rischio paese e di miglioramento del credito per il rischio acquirente, nonché la validità e l’adeguatezza del loro impatto specifico sugli MPR. |
e) |
Entro il 31 dicembre 2024 deve essere effettuato un riesame generale di tutti gli aspetti delle norme dell’accordo relative ai premi, con particolare attenzione alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato. |
63. RIESAME DEL SOSTEGNO PUBBLICO PER LE SPESE LOCALI
I partecipanti riesaminano le disposizioni riguardanti il sostegno per le spese locali entro il 20 aprile 2024.
64. RIESAME DEI PIANI E DEI PERIODI DI RIMBORSO
Il segretariato redige una relazione biennale completa sui piani e sui periodi di rimborso dei crediti all’esportazione sostenuti dai partecipanti a norma del capitolo II, dell’allegato I e dell’allegato II, sulla base di notifiche preventive e comunicazioni ex post. La relazione comprende un’analisi statistica e qualitativa del ricorso alle flessibilità del piano di rimborso e della durata del periodo di rimborso sostenuto. Qualora la relazione indichi che più del 30 % delle operazioni nel quadro dell’accordo che beneficiano di un sostegno di cui al capitolo II, all’allegato I e all’allegato II si è avvalso di flessibilità debitamente giustificate, i partecipanti avvieranno un riesame obbligatorio dei parametri relativi ai piani di rimborso.
ALLEGATO I
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE PER I MUTAMENTI CLIMATICI
La presente intesa settoriale intende offrire condizioni e modalità finanziarie adeguate a progetti in settori selezionati, anche nell’ambito di iniziative internazionali, ritenuti in grado di contribuire in misura significativa all’attenuazione dei mutamenti climatici, tra cui i progetti nei settori delle energie ecosostenibili, della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell’alta efficienza energetica, l’adattamento ai mutamenti climatici e le opere idrauliche. I partecipanti alla presente intesa settoriale convengono che le condizioni e le modalità finanziarie dell’intesa settoriale, che integra l’accordo, vanno attuate in modo coerente con le finalità dell’accordo.
CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’INTESA SETTORIALE
1. AMBITO DI APPLICAZIONE PER I PROGETTI NEI SETTORI RELATIVI ALL’ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO DI CUI ALL’APPENDICE I
a) |
La presente intesa settoriale fissa le condizioni e le modalità finanziarie che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti nei settori ammissibili, elencati e definiti nell’appendice I della presente intesa settoriale, purché i loro impatti siano valutati, come avviene per tutti i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, conformemente alla raccomandazione del Consiglio dell’OCSE del 2012 sugli approcci comuni ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale. Tale elenco di settori e, a seconda dei casi, dei corrispondenti criteri di prestazione tecnologicamente neutri utilizzati per determinare l’ammissibilità del progetto, può essere modificato nel tempo conformemente alle disposizioni di riesame di cui all’articolo 8 della presente intesa settoriale. |
b) |
I contratti riguardano l’esportazione di progetti completi o di parti di essi, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la costruzione e messa in esercizio di un progetto identificabile, purché:
|
c) |
Le condizioni e le modalità che si applicano ai settori elencati nella classe di progetti A dell’appendice I si limitano a quanto segue:
|
d) |
Le condizioni e le modalità che si applicano ai settori elencati nella classe di progetti A dell’appendice I non si applicano agli elementi situati al di fuori del sito della centrale elettrica di cui è di norma responsabile l’acquirente, in particolare all’approvvigionamento idrico non direttamente connesso alla centrale elettrica, ai costi relativi alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, ai centri di commutazione, né ai costi derivanti nel paese dell’acquirente dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento, permessi di costruzione), con le seguenti eccezioni:
|
e) |
I partecipanti possono proporre di fornire le condizioni e le modalità finanziarie stabilite nella presente intesa settoriale per i progetti di attenuazione dei mutamenti climatici che non figurano attualmente nell’appendice I o non soddisfano altrimenti i criteri di ammissibilità di cui all’appendice I. Tali progetti saranno esaminati caso per caso secondo la procedura di cui agli articoli da 54 a 59 dell’accordo. I partecipanti considereranno favorevolmente le proposte che sono in linea con gli obiettivi climatici condivisi e con l’obiettivo della presente intesa settoriale. |
2. AMBITO DI APPLICAZIONE PER I PROGETTI DI ADATTAMENTO AI MUTAMENTI CLIMATICI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO DI CUI ALL’APPENDICE II
a) |
La presente intesa settoriale fissa le condizioni e le modalità finanziarie che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti o a progetti che soddisfano i criteri di cui all’appendice II della presente intesa settoriale. |
b) |
Tali contratti riguardano l’esportazione di progetti completi o di parti di essi, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la costruzione e messa in esercizio di un progetto identificabile, purché:
|
c) |
La presente intesa settoriale si applica inoltre all’ammodernamento dei progetti esistenti, al fine di tenere conto delle problematiche connesse con l’adattamento, nei casi in cui la durata di vita economica del progetto possa essere prolungata per un lasso di tempo perlomeno pari al periodo di rimborso del credito da concedere. Se questo criterio non è soddisfatto, si applicano le condizioni dell’accordo. |
3. AMBITO DI APPLICAZIONE PER LE OPERE IDRAULICHE
La presente intesa settoriale fissa le condizioni e le modalità finanziarie che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per le esportazioni di progetti completi, o di parti di essi, riguardanti la fornitura di acqua per il consumo umano e gli impianti di trattamento delle acque reflue:
a) |
infrastrutture per la fornitura di acqua potabile ai comuni, comprese le abitazioni e le piccole imprese, vale a dire la purificazione dell’acqua al fine di ottenere acqua potabile e la rete di distribuzione (incluso il controllo delle perdite); |
b) |
impianti di raccolta e di trattamento delle acque reflue, vale a dire la raccolta e il trattamento di acque reflue domestiche e industriali, inclusi i processi per il riutilizzo o il riciclaggio dell’acqua e il trattamento dei fanghi direttamente associati a tali attività; |
c) |
ammodernamento di tali strutture nei casi in cui la durata di vita economica del progetto possa essere prolungata per un lasso di tempo perlomeno pari al periodo di rimborso del credito da concedere. Se questo criterio non è soddisfatto, si applicano le disposizioni dell’accordo. |
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
4. PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI
a) |
Il periodo di rimborso massimo per le operazioni di attenuazione dei mutamenti climatici ammissibili al sostegno di cui all’articolo 1 della presente intesa settoriale figura nell’appendice I. |
b) |
Il periodo di rimborso massimo per le operazioni di adattamento ai mutamenti climatici ammissibili al sostegno di cui all’articolo 2 della presente intesa e in base ai criteri di ammissibilità di cui all’appendice II è di 22 anni. |
c) |
Il periodo di rimborso massimo per le operazioni relative all’acqua ammissibili al sostegno di cui all’articolo 3 della presente intesa è di 22 anni. |
5. RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
a) |
Di norma il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate di pari importo e a scadenze regolari o, se del caso (ad esempio quando il sostegno viene erogato per operazioni di leasing o per l’esportazione di macchinari o attrezzature a sé stanti), mediante il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo. |
b) |
Il capitale è rimborsato a scadenze non superiori all’anno; la prima rata del capitale è pagata entro un anno dal punto di partenza del credito. |
c) |
Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di rimborsi annuali del capitale, gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai 12 mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro 12 mesi dal punto di partenza del credito. |
d) |
Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati. |
e) |
Ove debitamente giustificato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito possibile in base ai parametri di cui alle lettere a) e b), i crediti all’esportazione che beneficiano di un sostegno nell’ambito della presente intesa possono essere erogati entro i seguenti limiti.
|
CAPITOLO III
PROCEDURE
6. NOTIFICA PREVENTIVA
a) |
Il partecipante che intenda erogare sostegno conformemente alle disposizioni della presente intesa settoriale procede ad una notifica preventiva almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno avente un valore creditizio superiore a 10 milioni di DSP a norma:
|
b) |
Tale notifica comprende una descrizione particolareggiata del progetto, volta a dimostrare che il progetto soddisfa i criteri per l’erogazione del sostegno di cui agli articoli 1 o 2 della presente intesa settoriale. |
c) |
Per i progetti che beneficiano di sostegno in conformità dell’appendice I della presente intesa settoriale, tale notifica comprende le informazioni relative alle norme tecniche o sulle prestazioni applicate e, se disponibili, le riduzioni delle emissioni attese. |
d) |
Per i progetti che beneficiano di sostegno in conformità dell’appendice II della presente intesa settoriale, tale notifica comprende i risultati dei riesami svolti da soggetti terzi indipendenti, se del caso. |
e) |
Per le operazioni che hanno beneficiato del sostegno di cui all’articolo 5 lettera e), i partecipanti forniscono, tra l’altro:
|
f) |
Ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva, adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame delle esperienze acquisite in materia. |
CAPITOLO IV
MONITORAGGIO E RIESAME
7. ATTIVITÀ FUTURE
I partecipanti convengono di esaminare le seguenti questioni:
a) |
edifici a consumo energetico zero; |
b) |
progetti riguardanti le celle a combustibile; |
c) |
combustibili gassosi e liquidi puliti; |
d) |
riesame e inclusione delle future norme internazionali per la produzione a basse emissioni (ad esempio da parte dell’AIE). |
8. MONITORAGGIO E RIESAME
a) |
Il segretariato presenta ogni anno una relazione sull’attuazione della presente intesa settoriale. Tale relazione documenterà gli esiti di qualsiasi procedura di discussione ai sensi dell’articolo 43 dell’accordo. Essa includerà una sintesi per la divulgazione al pubblico. |
b) |
I partecipanti riesaminano periodicamente l’ambito di applicazione e le altre disposizioni della presente intesa settoriale. Per maggiore certezza, un riesame avverrà entro la fine del 2028 o, se precedente, una volta effettuate 150 operazioni nell’ambito della CCSU dopo il 15 luglio 2023. Il riesame si baserà sulle esperienze acquisite dalla procedura di notifica (comprese le informazioni relative alle norme tecniche o sulle prestazioni applicate e, ove disponibili, alle riduzioni delle emissioni conseguite), sulle più recenti relazioni in materia di climatologia e sulla valutazione delle condizioni di mercato per le tecnologie collegate al clima. |
c) |
Se un partecipante teme che una o più disposizioni della presente intesa settoriale non operino più in maniera coerente con l’obiettivo dell’accordo, quale definito all’articolo 1 (Obiettivo) dell’accordo, tale partecipante può chiedere che la questione sia esaminata nel corso della successiva riunione dei partecipanti in programma e dovrebbe apportare prove a fondamento del proprio timore. |
d) |
L’appendice I della presente intesa settoriale è riesaminata ad intervalli regolari, eventualmente su richiesta di un partecipante, allo scopo di verificare se sia necessario aggiungere a tale appendice o rimuovere da essa classi e/o tipologie di progetti o modificarne le soglie. Eventuali proposte di nuove classi e/o tipologie di progetti vanno corredate di informazioni che indichino in quale modo i progetti nell’ambito di tale classe/tipologia soddisfano i criteri di cui all’articolo 1 della presente intesa settoriale. |
Appendice I
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER I PROGETTI DI ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI
Le definizioni o le norme indicate in appresso sono volte a promuovere un’intesa comune tra i partecipanti per quanto riguarda l’attuazione della presente intesa settoriale per le corrispondenti tipologie di progetti. Non pregiudicano altre definizioni o norme relative al clima che già esistono, sono in fase di elaborazione o saranno elaborate.
CLASSE DI PROGETTI |
DEFINIZIONE |
OBIETTIVO |
NORME UTILIZZATE O CALENDARIO DI DURATA MASSIMA |
PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO |
||||||||||||||||||||||
CLASSE DI PROGETTI A: produzione di energia ecosostenibile |
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TIPOLOGIA 1: energie rinnovabili |
Intere centrali o parti di centrali e ammodernamento di centrali esistenti, nei seguenti settori:
|
|
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22 anni |
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TIPOLOGIA 2: produzione di energia elettrica a partire da idrogeno pulito |
Costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica che utilizzano esclusivamente idrogeno pulito. |
|
Per le norme sull’idrogeno pulito, cfr. la CLASSE DI PROGETTI F, TIPOLOGIA 1. |
Cfr. periodi di rimborso per la classe di progetti F, tipologia 1 |
CLASSE DI PROGETTI |
DEFINIZIONE |
OBIETTIVO |
NORME UTILIZZATE O CALENDARIO DI DURATA MASSIMA |
PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO |
||
CLASSE DI PROGETTI B: progetti di risanamento presso centrali a combustibile fossile, sostituzione dei combustibili fossili |
||||||
TIPOLOGIA 1: centrali a combustibile fossile con cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)* |
Processo che consiste nel separare il flusso di CO2 dalle emissioni prodotte dalle centrali a combustibile fossile e nel trasportarlo fino a un sito di stoccaggio geologico permanente e sicuro dal punto di vista ambientale, oppure utilizzarlo come fattore produttivo o materia prima per creare prodotti o servizi. |
Conseguire bassi livelli di emissioni di carbonio per le fonti di energia a combustibile fossile. |
L’intensità del carbonio deve essere uguale o inferiore a 350 tonnellate metriche di CO2 per GWh immesse nell’atmosfera (19); o per tutti i progetti, il tasso di cattura e stoccaggio deve permettere di ridurre le emissioni di carbonio della centrale di almeno il 65 %; o il tasso di cattura deve corrispondere almeno all’85 % delle emissioni di CO2 per l’impianto indicato nella domanda di credito all’esportazione con sostegno pubblico. Il tasso dell’85 % si applica alle condizioni normali di funzionamento. |
18 anni |
||
TIPOLOGIA 2: produzione di energia dai rifiuti* |
Unità di produzione di energia mediante trattamento termico (compresa la gassificazione) di rifiuti solidi misti. |
Compensare le emissioni di gas a effetto serra provocate dall’utilizzo di energia elettrica convenzionale e ridurre le emissioni future di gas a effetto serra, quali il metano normalmente emanato dai rifiuti. |
Nel caso di un ciclo di vapore, una caldaia (o un generatore di vapore) con un rendimento di conversione energetica pari almeno al 75 % espresso al suo potere calorifico inferiore (LHV) (20). Nel caso della gassificazione, un rendimento di gassificazione pari almeno al 65 % espresso al suo potere calorifico inferiore (LHV) (21). |
15 anni |
||
TIPOLOGIA 3: centrali elettriche ibride* |
Una centrale elettrica che genera energia elettrica impiegando sia fonti di energia rinnovabile che combustibili fossili. |
Al fine di rispettare le norme di disponibilità degli impianti, per i periodi in cui l’energia proveniente dalle sorgenti rinnovabili non è disponibile o è insufficiente è necessario utilizzare come fonte il combustibile fossile. Il ricorso al combustibile fossile consente di impiegare l’energia rinnovabile nelle centrali ibride, permettendo di conseguire una sensibile riduzione delle emissioni di carbonio rispetto alle centrali tradizionali a combustibile fossile. |
Modello 1: due fonti di produzione distinte, una con energia rinnovabile e una con combustibile fossile. Il progetto deve essere strutturato in modo tale che almeno il 50 % della produzione totale annua di energia prevista per l’impianto provenga da fonti di energia rinnovabile. Modello 2: unica fonte di produzione che combina energia rinnovabile e combustibili fossili. Il progetto deve essere strutturato in modo tale che almeno il 75 % dell’energia utile prodotta provenga da fonte rinnovabile. |
15 anni |
||
Nota:
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CLASSE DI PROGETTI |
DEFINIZIONE |
OBIETTIVO |
NORME UTILIZZATE O CALENDARIO DI DURATA MASSIMA |
PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO |
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CLASSE DI PROGETTI C: efficienza energetica |
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TIPOLOGIA 1: progetti di produzione combinata di calore ed elettricità* |
Produzione simultanea di molteplici forme di energia (elettrica, meccanica e termica) in un unico sistema integrato. L’impianto di cogenerazione deve produrre energia elettrica o meccanica e calore per uso commerciale, industriale e/o residenziale. |
Nelle centrali termoelettriche di tipo convenzionale fino a due terzi dell’energia primaria adoperata per produrre elettricità si disperde in forma di calore. La produzione combinata di calore ed elettricità può pertanto costituire un metodo efficace per ridurre i gas a effetto serra. Essa è possibile con tutte le macchine termiche e tutti i combustibili (compresi solare termico e biomasse) in centrali a condensazione di vapore in grado di generare da pochi kW fino a 1000 MW (22). |
Rendimento complessivo di almeno il 75 %, espresso al suo potere calorifico inferiore (LHV) (23). |
15 anni |
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TIPOLOGIA 2: teleriscaldamento e/o teleraffreddamento* |
Rete di trasporto/distribuzione di energia termica dall’unità di produzione all’utente finale. |
Migliorare l’efficienza del teleriscaldamento realizzando reti di canalizzazione del vapore e/o dell’acqua calda ad elevata efficienza termica, sia riducendo le perdite delle tubazioni e dei convertitori che aumentando l’impiego del calore residuo. Il teleraffreddamento è una tecnologia integrativa in grado di contribuire in misura sostanziale a ridurre le emissioni di biossido di carbonio e l’inquinamento atmosferico e ad accrescere la sicurezza energetica, ad esempio sostituendo i climatizzatori individuali. |
La conduttività termica delle tubazioni del teleriscaldamento/teleraffreddamento deve essere inferiore all’80 % della conduttività termica richiesta dalla norma europea EN253:2009 (da riesaminare quando questa norma sarà aggiornata). |
15 anni |
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TIPOLOGIA 3: reti intelligenti* |
Reti integrate di energia elettrica tecnologicamente avanzate, con maggiori capacità dinamiche di monitoraggio e controllo dell’input e dell’output di tutte le loro componenti tecniche costitutive [quali produzione di energia, soluzioni di gestione della rete, convertitori e sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC), sistemi di trasmissione flessibili in corrente alternata (FACTS), special power systems (SPS), trasmissione, distribuzione, accumulo, soluzioni di elettronica di potenza su reti intelligenti, riduzione e misurazione dei consumi, risorse energetiche distribuite]. TIC che rispettano norme industriali internazionalmente riconosciute, come NIST-SGIP e ETSI-CEN-Cenelec. |
Consentire a gestori di rete, operatori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, utenti della rete, proprietari dei sistemi di accumulo di energia, operatori di misurazione e fornitori di servizi o applicazioni oppure operatori di borse dell’energia elettrica di creare sistemi elettrici economici, rispettosi dell’ambiente, equilibrati e sostenibili grazie alla riduzione delle perdite nella trasmissione di energia e a livelli ottimizzati di qualità e sicurezza dell’approvvigionamento, di stabilità della rete, di affidabilità, di accumulo di energia rinnovabile e di efficienza in termini di costi, sostenendo i contratti di fornitura che comportano prevalentemente l’esportazione di tecnologie e servizi innovativi e all’avanguardia. |
Devono essere rispettate le norme 1, 2 (a o b) e 3.
Le norme saranno valutate confrontando le emissioni stimate, o l’uso dell’energia registrato per una zona coperta dalla rete nel caso in cui siano applicate le tecnologie di rete intelligente proposte, con le emissioni o l’uso dell’energia nella stessa zona nel caso in cui tali tecnologie non fossero applicate. |
15 anni |
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Nota:
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CLASSE DI PROGETTI |
DEFINIZIONE |
OBIETTIVO |
NORME UTILIZZATE O CALENDARIO DI DURATA MASSIMA |
PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO |
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CLASSE DI PROGETTI D: progetti di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) |
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Costruzione e gestione di impianti dedicati:
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Ridurre significativamente le emissioni di carbonio generate dalle fonti esistenti. |
Come minimo, gli impianti di cattura nell’aria ambiente devono catturare la CO2 equivalente delle proprie emissioni operative. Lo stoccaggio geologico dedicato è conforme alla norma ISO 27914:2017. L’utilizzo ammissibile di CO2 catturata e/o trasportata rientra nell’ambito dei combustibili liquidi e gassosi puliti (CLASSE DI PROGETTI J) e della produzione a basse emissioni (CLASSE DI PROGETTI G). L’utilizzo della CO2 per attività connesse ai combustibili fossili, come il recupero assistito del petrolio, non è ammissibile. Sono in atto adeguati sistemi di rilevamento delle perdite e piani di monitoraggio per il trasporto e lo stoccaggio di CO2, con relazioni periodiche verificate dalle autorità nazionali o da un soggetto terzo indipendente. |
22 anni |
CLASSE DI PROGETTI |
DEFINIZIONE |
OBIETTIVO |
NORME UTILIZZATE O CALENDARIO DI DURATA MASSIMA |
PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO |
CLASSE DI PROGETTI E: trasmissione, distribuzione e accumulo di energia |
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TIPOLOGIA 1: gestione, trasmissione e distribuzione dell’energia |
Costruzione e/o espansione di impianti per l’accumulo di energia su scala di rete (ad esempio chimica, termica, meccanica ed elettrochimica). Costruzione ed espansione di infrastrutture che trasportano energia elettrica a basse emissioni di carbonio, comprese connessioni dirette alle fonti a basse emissioni di carbonio e sezioni delle reti in cui il mix energetico soddisfa le norme. Installazione di contatori intelligenti e di altre tecnologie che migliorano l’efficienza della rete. |
Facilitare la decarbonizzazione a lungo termine ed efficace sotto il profilo dei costi dei sistemi energetici. |
I progetti relativi all’energia elettrica a basse emissioni di carbonio sono ammissibili se tale tipo di energia rappresenta più del 60 % della capacità di produzione di nuova installazione nel corso degli ultimi 5 anni. Per energia elettrica a basse emissioni di carbonio si intende qualsiasi fonte di energia elencata nella classe di progetti A della presente appendice o se le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di energia elettrica sono inferiori a 133 gCO2e/kWh. Dato che l’elettrificazione nei paesi a reddito basso e medio-basso è fondamentale per la decarbonizzazione, la norma di cui sopra non si applica ai progetti in tali paesi fino a 5 anni dopo la data di entrata in vigore della presente intesa, salvo diverso accordo dei partecipanti. Tali progetti sono soggetti all’articolo 43. La costruzione e l’espansione di progetti infrastrutturali che trasportano energia elettrica sono ammissibili nella misura in cui non collegano direttamente alla rete le centrali a combustibile fossile. I documenti di un progetto relativo all’efficienza della rete devono dimostrare in modo credibile che l’efficienza energetica costituisce l’obiettivo principale del progetto. |
22 anni |
TIPOLOGIA 2: produzione e riciclaggio di batterie |
Costruzione di impianti che fabbricano batterie ricaricabili, pacchi batterie e celle di batterie con usi finali che contribuiscono all’attenuazione dei mutamenti climatici (ad esempio per applicazioni per finalità di servizio pubblico, di trasporto e industriali). Riciclaggio delle batterie a fine vita. |
Aumentare la produzione di batterie che contribuiscono all’attenuazione dei mutamenti climatici e facilitare la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi delle attività ad alte emissioni. |
La descrizione del progetto nella notifica deve includere la descrizione dell’uso finale della batteria. |
22 anni |
CLASSE DI PROGETTI |
DEFINIZIONE |
OBIETTIVO |
NORME UTILIZZATE O CALENDARIO DI DURATA MASSIMA |
PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO |
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CLASSE DI PROGETTI F: idrogeno e ammoniaca puliti |
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TIPOLOGIA 1: produzione di idrogeno pulito |
Costruzione di impianti dedicati alla produzione di idrogeno pulito. |
Facilitare la decarbonizzazione dei settori ad alte emissioni. |
I progetti relativi all’idrogeno pulito sono ammissibili se:
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Livello 1: 22 anni Livello 2: 18 anni |
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TIPOLOGIA 2: produzione di ammoniaca pulita |
Costruzione di impianti dedicati alla produzione di ammoniaca pulita. |
Facilitare la decarbonizzazione dei settori ad alte emissioni. |
L’ammoniaca pulita è ammoniaca prodotta a partire da idrogeno pulito secondo le norme definite nella presente appendice o recuperata dalle acque reflue. Le soglie per l’ammoniaca pulita corrispondono alle soglie per l’idrogeno pulito utilizzato nella sua produzione. Non esistono soglie per l’ammoniaca pulita recuperata dalle acque reflue. |
Livello 1 e ammoniaca pulita recuperata dalle acque reflue: 22 anni Livello 2: 18 anni |
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TIPOLOGIA 3: trasmissione, distribuzione e stoccaggio di idrogeno |
Costruzione di impianti di stoccaggio, trasmissione e distribuzione che sono collegati a impianti di produzione di idrogeno pulito o che si prevede saranno collegati a tali impianti entro cinque anni. Conversione degli impianti a gas esistenti in impianti 100 % a idrogeno. Cambio di destinazione delle reti del gas che consenta di integrare l’idrogeno. |
Sviluppare le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio dell’idrogeno pulito, riconoscendo che l’idrogeno pulito utilizzerà gli stessi impianti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio degli altri tipi di idrogeno e riconoscendo inoltre che la diffusione dell’idrogeno pulito richiede lo sviluppo di infrastrutture utilizzate per tutti i tipi di idrogeno. |
Se del caso, fare riferimento alle norme sull’idrogeno pulito per la CLASSE DI PROGETTI F, TIPOLOGIA 1. |
22 anni |
CLASSE DI PROGETTI |
DEFINIZIONE |
OBIETTIVO |
NORME UTILIZZATE O CALENDARIO DI DURATA MASSIMA |
PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO |
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CLASSE DI PROGETTI G: produzione a basse emissioni (24) |
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Produzione a basse emissioni, compresa la costruzione, l’espansione o l’adeguamento di impianti di produzione completi e di loro parti, forniture di attrezzature e infrastrutture e servizi direttamente associati. Elenco a titolo illustrativo:
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Incentivare i produttori a orientarsi verso pratiche sostenibili in settori in cui è difficile abbattere le emissioni, con l’obiettivo, in particolare nei settori produttivi in cui si registra un eccesso di offerta a livello mondiale, di sostenere la sostituzione di tecnologie ad alta intensità di gas serra con tecnologie che contribuiscono in modo significativo all’attenuazione dei mutamenti climatici. |
Prima di raggiungere un consenso su norme adeguate in occasione del futuro riesame da parte dei partecipanti, questi ultimi devono utilizzare le procedure della linea comune di cui agli articoli da 54 a 59 dell’accordo per presentare una proposta relativa a un progetto di produzione a basse emissioni. La proposta include l’intensità di gas serra della produzione del prodotto, calcolata conformemente al protocollo per la comunicazione dei gas serra (GHG Reporting Protocol), tenendo conto delle emissioni degli ambiti 1 e 2. La proposta espone i motivi per cui questo livello può essere considerato a basse emissioni. Tali informazioni devono essere suffragate da documenti che saranno presentati insieme alla proposta. Per i progetti relativi a contratti del valore di almeno 20 milioni di DSP un riesame del progetto è svolto da un soggetto terzo indipendente, separatamente o di concerto con la preparazione dei documenti di progetto. La suddetta documentazione è pubblicata in forma standardizzata sul sito web dell’OCSE alla data del primo prelievo (ispirandosi alla trasparenza del progetto di classe A del gruppo di lavoro sui crediti all’esportazione e le garanzie di credito - ECG). |
22 anni |
CLASSE DI PROGETTI |
DEFINIZIONE |
OBIETTIVO |
NORME UTILIZZATE O CALENDARIO DI DURATA MASSIMA |
PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO |
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CLASSE DI PROGETTI H: trasporto a emissioni zero e a basse emissioni |
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TIPOLOGIA 1: trasporto a emissioni zero e infrastrutture necessarie (25) |
Flotte a zero emissioni dirette, compresi i veicoli per il trasporto su strada, i sistemi di trasporto su rotaia (26) e per vie d’acqua e le infrastrutture associate essenziali per il funzionamento di tali veicoli (27). |
La transizione verso flotte a zero emissioni dirette dallo scarico è fondamentale per ottenere l’attenuazione dei mutamenti climatici. |
Le emissioni dirette dallo scarico di CO2 prodotte dai materiali di trasporto sono pari a zero. I veicoli a zero emissioni comprendono i veicoli elettrici e quelli alimentati a celle a combustibile. Il trasporto di merci, compresi i veicoli, i treni, i vagoni o le navi e le infrastrutture essenziali per operare tali veicoli, non deve essere adibito al trasporto o allo stoccaggio di combustibili fossili. Per le infrastrutture associate, la notifica del progetto comprende una descrizione del collegamento tra i veicoli a zero emissioni e l’infrastruttura, compreso il motivo per cui tale infrastruttura è essenziale per il funzionamento di tali veicoli. Al fine di ottenere periodi di rimborso superiori a 18 anni per le navi, i partecipanti devono utilizzare le procedure della linea comune di cui agli articoli da 54 a 59 dell’accordo. La proposta deve giustificare la necessità di periodi di rimborso più lunghi. Il periodo di rimborso massimo è di 22 anni. |
22 anni per tutti i trasporti e le infrastrutture necessarie tranne le navi 18 anni per le navi |
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TIPOLOGIA 2: trasporto ferroviario a basse emissioni e infrastrutture necessarie |
Trasporto ferroviario a basse emissioni, compresi treni bimodali elettro-diesel e locomotive ibride e infrastrutture associate essenziali per il funzionamento di tali veicoli. |
Incentivare il trasporto ferroviario ibrido e a basse emissioni il cui utilizzo consentirà una riduzione significativa delle emissioni e contribuirà all’attenuazione dei mutamenti climatici. |
Nel caso dei treni bimodali, i treni, le vetture e i vagoni passeggeri hanno emissioni dirette dallo scarico di CO2 pari a zero quando operano su binari dotati delle infrastrutture necessarie e utilizzano invece un motore convenzionale quando tali infrastrutture non sono disponibili (treni bimodali). |
20 anni |
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TIPOLOGIA 3: trasporto pesante a basse emissioni e infrastrutture necessarie |
Veicoli ibridi ricaricabili (PHEV) per applicazioni industriali o di trasporto merci e infrastrutture associate essenziali per il funzionamento di tali veicoli. Veicoli ibridi elettrici (HEV) per applicazioni industriali o di trasporto merci. |
Incentivare i veicoli ibridi e a basse emissioni il cui utilizzo consentirà una riduzione significativa delle emissioni e contribuirà all’attenuazione dei mutamenti climatici. |
Per i PHEV, il veicolo ha emissioni dirette dallo scarico di CO2 pari a zero quando funziona con un motore elettrico e altrimenti utilizza un motore convenzionale. Per gli HEV, il veicolo consegue una riduzione del 35 % delle emissioni dirette dallo scarico di CO2 o un aumento del 35 % dell’efficienza energetica rispetto ai corrispondenti veicoli convenzionali nell’anno modello più recente. |
20 anni per i PHEV 18 anni per gli HEV |
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TIPOLOGIA 4: trasporto per vie d’acqua a basse emissioni |
Le operazioni che rientrano in questa classe di progetti restano soggette alle condizioni e alle modalità di cui al capitolo II in attesa dell’esito di ulteriori discussioni da parte dei partecipanti in merito ai criteri, alle norme e alle definizioni specifici da applicare. |
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CLASSE DI PROGETTI I: minerali e minerali metalliferi per l’energia pulita (28) |
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Costruzione di impianti per l’estrazione a terra, il riciclaggio, la trasformazione e/o la raffinazione (compresa la metallizzazione) di minerali o minerali metalliferi, qualora il prodotto risultante da tali processi faccia parte della catena di approvvigionamento per i progetti ammissibili (o parti ammissibili di tali progetti) conformemente all’appendice I, classe A – tipologia 1: energie rinnovabili; classe E – tipologia 2: produzione e riciclaggio di batterie. Elenco a titolo illustrativo:
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Garantire un approvvigionamento stabile e a prezzi accessibili di materiali nella catena di approvvigionamento per i progetti ammissibili o parti di tali progetti, conformemente alla presente appendice, che sono fondamentali per conseguire l’attenuazione dei mutamenti climatici. |
Anteriormente all’elaborazione di norme adeguate che i partecipanti riesamineranno nel quadro dei loro futuri lavori, i partecipanti utilizzeranno le procedure della linea comune di cui agli articoli da 54 a 59 dell’accordo per presentare una proposta di progetto relativo ai minerali e ai minerali metalliferi per l’energia pulita. Tali informazioni saranno suffragate da documenti che saranno presentati insieme alla proposta. Per i progetti relativi all’estrazione, alla trasformazione e alla raffinazione di minerali o minerali metalliferi, la proposta include l’intensità di gas serra del prodotto ottenuto, calcolata conformemente al protocollo per la comunicazione dei gas serra, tenendo conto delle emissioni degli ambiti 1 e 2. Contiene inoltre informazioni sulle misure adottate per ridurre le emissioni. Per i progetti relativi all’estrazione, la proposta comprende informazioni sulla vita economica della riserva mineraria, stimata conformemente agli orientamenti riconosciuti e accettati a livello internazionale nell’industria mineraria, nonché la relativa motivazione della durata del credito applicata. La proposta comprende inoltre una descrizione che dimostri che:
Se i partecipanti accettano la proposta, il progetto sarà pubblicato in forma standardizzata sul sito web dell’OCSE alla data del primo prelievo. |
22 anni |
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CLASSE DI PROGETTI J: produzione di combustibili liquidi e gassosi puliti |
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Le operazioni che rientrano in questa classe di progetti restano soggette alle condizioni e alle modalità di cui al capitolo II in attesa dell’esito di ulteriori discussioni da parte dei partecipanti in merito ai criteri, alle norme e alle definizioni specifici da applicare. |
Appendice II
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER I PROGETTI DI ADATTAMENTO AI MUTAMENTI CLIMATICI
Un progetto è ammissibile alle condizioni e alle modalità finanziarie massime stabilite nella presente intesa settoriale se:
a) |
il progetto riduce il contesto, specifico del luogo, di vulnerabilità ai mutamenti climatici. Tale riduzione è esplicitamente indicata e spiegata nei documenti di progetto attraverso una esplicita dichiarazione di intenti per affrontare la vulnerabilità climatica individuata e un’analisi che stabilisce un nesso chiaro e diretto tra il contesto di vulnerabilità climatica e le specifiche attività di adattamento di progetto che affrontano la vulnerabilità climatica. Tali specifiche attività di progetto definiscono la quota del progetto che affronta direttamente la vulnerabilità ai mutamenti climatici. Se l’adattamento ai mutamenti climatici è un obiettivo di specifiche attività di progetto, solo dette attività risultano ammissibili. Se l’adattamento ai mutamenti climatici è un obiettivo dell’intero progetto, o se non è tecnicamente fattibile disaggregare le attività di progetto di adattamento da quelle non di adattamento, si ritiene che l’intero progetto affronti direttamente le vulnerabilità ai mutamenti climatici e sia ammissibile; |
b) |
per i progetti relativi a contratti del valore di almeno 20 milioni di DSP un riesame del progetto è svolto da un soggetto terzo indipendente, separatamente o di concerto con la preparazione dei documenti di progetto. Il riesame è reso disponibile al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul sito web del progetto o sul sito web dell’organismo pubblico pertinente. Il riesame verifica la motivazione di cui alla lettera a. Inoltre, per i progetti relativi a contratti per i quali non è tecnicamente fattibile disaggregare le attività di progetto di adattamento ai mutamenti climatici da quelle non di adattamento, il riesame verifica l’infattibilità tecnica della disaggregazione delle componenti del progetto; |
c) |
la vita utile del progetto è superiore al periodo di rimborso. |
ALLEGATO II
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE PER LE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI
CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’INTESA SETTORIALE
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
a) |
La presente intesa settoriale stabilisce le disposizioni che si applicano ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per:
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b) |
La presente intesa settoriale non si applica:
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CAPITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
2. PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI
a) |
Il periodo di rimborso massimo per i beni e i servizi oggetto dell’articolo 1, lettera a), punto 1), della presente intesa settoriale è di 22 anni. |
b) |
Il periodo di rimborso massimo per i beni e i servizi oggetto dell’articolo 1, lettera a), punto 2), della presente intesa settoriale, nei casi in cui il valore totale dell’ammodernamento sia pari o superiore ad 80 milioni di DSP e la vita economica della centrale possa essere prolungata di almeno il periodo di rimborso, è di 22 anni. Il periodo di rimborso massimo per tutte le altre operazioni disciplinate dall’articolo 1, lettera a), punto 2), della presente intesa settoriale è di 15 anni. |
c) |
Il periodo di rimborso massimo per la carica iniziale di combustibile è di quattro anni dalla consegna. Il periodo di rimborso massimo per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare è di due anni dalla consegna. |
d) |
Il periodo di rimborso massimo per lo smaltimento del combustibile esaurito è di due anni. |
e) |
Il periodo di rimborso massimo per l’arricchimento e la gestione del combustibile esaurito è di cinque anni. |
3. RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
a) |
Di norma il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate di pari importo e a scadenze regolari o, se del caso (ad esempio quando il sostegno viene erogato per operazioni di leasing o per l’esportazione di macchinari o attrezzature a sé stanti), mediante il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo. |
b) |
Il capitale è rimborsato a scadenze non superiori all’anno; la prima rata del capitale è pagata entro un anno dal punto di partenza del credito. |
c) |
Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di rimborsi annuali del capitale, gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai 12 mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro 12 mesi dal punto di partenza del credito. |
d) |
Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati. |
e) |
Ove debitamente giustificato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito consentito in base ai parametri di cui alle lettere a) e b), i crediti all’esportazione che beneficiano di un sostegno nell’ambito della presente intesa possono essere erogati entro i seguenti limiti:
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4. SOSTEGNO PUBBLICO PER IL COMBUSTIBILE NUCLEARE E PER I SERVIZI CONNESSI AL COMBUSTIBILE NUCLEARE
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5 della presente intesa settoriale, i partecipanti non effettuano forniture gratuite di combustibile nucleare o di servizi.
5. AIUTI
I partecipanti non erogano sostegno a titolo di aiuto.
CAPITOLO III
PROCEDURE
6. NOTIFICA PREVENTIVA
a) |
Ciascun partecipante procede a una notifica preventiva a norma dell’articolo 44 dell’accordo almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno avente un valore creditizio superiore a 10 milioni di DSP qualora intenda erogare sostegno conformemente alle disposizioni della presente intesa settoriale. Per le operazioni che hanno beneficiato del sostegno di cui all’articolo 3 lettera e), i partecipanti forniscono, tra l’altro:
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b) |
Ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva, adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame delle esperienze acquisite in materia. |
CAPITOLO IV
RIESAME
7. RIESAME E MONITORAGGIO
I partecipanti riesaminano periodicamente, al più tardi entro la fine del 2023, le disposizioni della presente intesa settoriale.
ALLEGATO III
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE PER GLI AEROMOBILI CIVILI
PARTE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1. OBIETTIVO
a) |
La presente intesa settoriale punta a fornire un quadro per un uso prevedibile, coerente e trasparente dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili e altri beni e servizi di cui all’articolo 4, lettera a). Essa mira a creare condizioni di parità per tali crediti all’esportazione, al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché delle condizioni e delle modalità finanziarie di sostegno pubblico più favorevoli. |
b) |
La presente intesa settoriale definisce le condizioni e le modalità più favorevoli alle quali possono essere accordati i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. |
c) |
A tal fine, la presente intesa settoriale cerca di stabilire una situazione di equilibrio affinché, su tutti i mercati:
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d) |
I partecipanti alla presente intesa settoriale («i partecipanti») riconoscono che le disposizioni dell’intesa sono state stabilite ai soli fini della stessa e non pregiudicano le altre parti dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («l’accordo») e la loro ulteriore evoluzione. |
2. FORMA
La presente intesa settoriale è un Gentlemen’s Agreement tra i partecipanti e rappresenta l’allegato III dell’accordo; essa costituisce parte integrante dell’accordo e subentra all’intesa settoriale entrata in vigore nel luglio 2007.
3. PARTECIPAZIONE
I partecipanti sono attualmente: Australia, Brasile, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera e Unione europea. Un non partecipante può diventare partecipante conformemente alle procedure di cui all’appendice I.
4. AMBITO DI APPLICAZIONE
a) |
La presente intesa settoriale si applica a ogni forma di sostegno pubblico erogato da o per conto di un governo, avente un periodo di rimborso pari o superiore a due anni per l’esportazione di:
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b) |
Può essere erogato sostegno pubblico nelle seguenti forme:
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c) |
La presente intesa settoriale non si applica al sostegno pubblico per:
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5. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI
Su basi di reciprocità, un partecipante risponde ad una richiesta di un non partecipante in una situazione di concorrenza sulle condizioni e sulle modalità finanziarie offerte per il proprio sostegno pubblico come risponderebbe ad una richiesta di un partecipante.
6. EROGAZIONE DI AIUTI
I partecipanti non erogano sostegno a titolo di aiuto, eccetto per scopi umanitari, con la procedura della linea comune.
7. PROVVEDIMENTI INTESI AD EVITARE O MINIMIZZARE PERDITE
Le disposizioni della presente intesa settoriale non ostano a che i partecipanti concordino condizioni e modalità finanziarie meno restrittive di quelle previste dalla presente intesa se tali provvedimenti sono adottati dopo che l’accordo sul credito all’esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore e sono intesi esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo. Ciascun partecipante notifica a tutti gli altri partecipanti e al segretariato dell’OCSE («il segretariato»), entro 20 giorni lavorativi dall’accordo con l’acquirente/mutuatario, la modifica delle condizioni e delle modalità finanziarie. Per tale notifica, che deve contenere informazioni sulle nuove condizioni e modalità finanziarie, compresa la motivazione, si utilizza il modulo di segnalazione che figura all’appendice IV.
PARTE 2
AEROMOBILI NUOVI
CAPITOLO I
COPERTURA
8. AEROMOBILI NUOVI
a) |
Ai fini della presente intesa settoriale, per aeromobile nuovo si intende:
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b) |
In deroga alle disposizioni della lettera a), un partecipante può erogare un sostegno a condizioni adatte ad aeromobili nuovi per operazioni in cui, a seguito di un ritardo nell’erogazione del sostegno pubblico, sono state concluse intese di finanziamento provvisorie di cui il partecipante è stato precedentemente messo al corrente; tale ritardo non deve essere superiore a 18 mesi. In questi casi, il periodo di rimborso e la data finale del rimborso sono identici a quelli che sarebbero stati applicati qualora la vendita o il leasing dell’aeromobile avesse beneficiato del sostegno pubblico dalla data originaria di consegna dell’aeromobile. |
CAPITOLO II
CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE
Le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti all’esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo, che vanno lette in relazione le une con le altre.
9. VALUTE AMMISSIBILI
Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico sono l’euro, lo yen giapponese, la lira sterlina britannica, il dollaro USA ed altre valute pienamente convertibili per le quali sono disponibili i dati per definire i tassi d’interesse minimi di cui all’appendice III.
10. PAGAMENTI IN ACCONTO E SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO
a) |
Per le operazioni con acquirenti/mutuatari classificati nella categoria di rischio 1 (conformemente all’appendice II, tabella 1), i partecipanti:
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b) |
Per le operazioni con acquirenti/mutuatari classificati nelle categorie di rischio da 2 a 8 (conformemente all’appendice II, tabella 1), i partecipanti:
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c) |
I partecipanti che applicano l’articolo 8, lettera b), deducono dall’importo massimo del sostegno pubblico l’importo delle rate del capitale considerato dovuto dal punto di partenza del credito, di modo che, al momento dell’esborso, il saldo corrisponda all’ammontare del credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico che sarebbe stato erogato al momento della consegna. In tali casi, prima della consegna il partecipante deve aver ricevuto una domanda di sostegno pubblico. |
11. TASSI DI PREMIO MINIMI
a) |
I partecipanti che erogano un sostegno pubblico applicano, per l’importo del credito che beneficia di sostegno pubblico, un tasso di premio non inferiore al tasso di premio minimo stabilito conformemente all’appendice II. |
b) |
Ove necessario, i partecipanti utilizzano il modello concordato di conversione del tasso di premio per effettuare la conversione tra gli spread annuali calcolati sull’importo restante del sostegno pubblico e i tassi di premio iniziali calcolati sull’importo originario del sostegno pubblico. |
12. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO
a) |
Il periodo di rimborso massimo è di 12 anni per tutti gli aeromobili nuovi. |
b) |
In via eccezionale è accordabile, previa notifica preventiva, un periodo di rimborso massimo di 15 anni. In tale caso, ai tassi di premio minimi calcolati conformemente alle disposizioni dell’appendice II si applica una maggiorazione del 35 %. |
c) |
Non sarà prorogato il periodo di rimborso di un credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico mediante condivisione pari passo di garanzie con prestatori commerciali. |
13. RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
a) |
I partecipanti applicano un piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi rispondente a quanto indicato ai punti 1) o 2) seguenti (30).
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b) |
In deroga alle disposizioni della lettera a) e previa notifica preventiva, il rimborso del capitale può essere strutturato in modo da comprendere un pagamento finale di tutti i saldi ad una determinata data. In questo caso i rimborsi del capitale antecedenti il pagamento finale saranno strutturati come indicato alla lettera a), in base ad un periodo di ammortamento non superiore al periodo di rimborso massimo consentito per i beni e i servizi che beneficiano di sostegno. |
c) |
In deroga alla lettera a), il rimborso del capitale può essere strutturato a condizioni meno favorevoli per il debitore. |
d) |
Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati. |
14. TASSI DI INTERESSE MINIMI
a) |
I partecipanti che erogano un sostegno finanziario pubblico applicano un tasso di interesse variabile minimo oppure un tasso di interesse fisso minimo, conformemente alle disposizioni di cui all’appendice III. |
b) |
Nel caso degli aerei a reazione aventi un prezzo netto di 35 milioni di USD o superiore, un sostegno finanziario pubblico basato sul CIRR è erogato soltanto in circostanze eccezionali. Il partecipante che intenda erogare tale sostegno ne dà notifica a tutti gli altri partecipanti almeno 20 giorni di calendario prima di assumere l’impegno definitivo, indicando l’identità del mutuatario. |
c) |
Il tasso di interesse non include i pagamenti a titolo di premio di cui all’articolo 11 né le commissioni di cui all’articolo 16. |
15. INTERVENTO SUL TASSO DI INTERESSE
I partecipanti che intervengono sui tassi di interesse si conformano alle condizioni e alle modalità finanziarie della presente intesa settoriale e impongono ad ogni banca o altro istituto finanziario coinvolto nell’operazione che beneficia di sostegno di partecipare all’operazione solo a condizioni che riflettano pienamente le condizioni e le modalità finanziarie della presente intesa settoriale.
16. COMMISSIONI
a) |
Nei limiti del periodo di mantenimento del premio, i partecipanti che concedono sostegno pubblico sotto forma di copertura pura applicano una commissione di mantenimento del premio sulla parte del sostegno pubblico non utilizzata durante il periodo di mantenimento del premio, come segue:
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b) |
I partecipanti che erogano sostegno pubblico sotto forma di credito/finanziamento diretto applicano le seguenti commissioni:
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17. COFINANZIAMENTO
In deroga agli articoli da 14 a 16, quando un cofinanziamento che beneficia di sostegno pubblico viene erogato mediante credito diretto e copertura pura e qualora la copertura pura rappresenti almeno il 35 % dell’importo che beneficia di sostegno pubblico, il partecipante che eroga il credito diretto applica condizioni e modalità finanziarie, comprese le commissioni, uguali a quelle applicate dall’istituto finanziario a titolo di copertura pura, in modo da ottenere un’equivalenza globale dei costi fra il fornitore della copertura pura e il fornitore del credito diretto. In tale situazione, il partecipante che eroga detto sostegno ne notifica le condizioni e le modalità finanziarie, comprese le commissioni, conformemente al modulo di segnalazione di cui all’appendice IV.
PARTE 3
AEROMOBILI USATI, MOTORI DI RISERVA, PEZZI DI RICAMBIO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI
CAPITOLO I
COPERTURA
18. AEROMOBILI USATI ED ALTRI BENI E SERVIZI
Questa parte dell’intesa settoriale si applica ad aeromobili usati e motori di riserva, pezzi di ricambio, conversioni, modifiche sostanziali, ammodernamento, contratti di manutenzione e di servizi per aeromobili nuovi e usati e kit per motori.
CAPITOLO II
CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE
Le condizioni e le modalità finanziarie da applicare, diverse dal periodo di rimborso massimo, sono conformi alle disposizioni di cui alla parte 2 della presente intesa settoriale.
19. VENDITA DI AEROMOBILI USATI
a) |
Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), il periodo di rimborso massimo per gli aeromobili usati è stabilito in base all’età dell’aeromobile, come indicato nella tabella che segue:
|
b) |
Il periodo di rimborso massimo per gli aeromobili sottoposti a conversione, a condizione che l’operazione rispetti tutti i requisiti di cui all’appendice II, articolo 19, e che l’eventuale sostegno pubblico relativo a tale conversione non sia stato fornito in conformità dell’articolo 21, lettera a), è stabilito in base al periodo di tempo trascorso dalla data di conversione e all’età dell’aeromobile, come indicato nella tabella che segue: |
Periodi di rimborso massimi per aeromobili sottoposti a conversione garantiti da attività (anni)
Periodo di tempo dalla data di conversione (anni) |
Età dell’aeromobile (anni a partire dalla data della fabbricazione originale) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5-8 |
oltre 8 |
|
0 (conversione recente) |
10 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
1 |
10 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
2 |
----- |
9 |
8 |
7 |
6 |
6 |
3 o più |
----- |
----- |
8 |
7 |
6 |
5 |
20. MOTORI DI RISERVA E PEZZI DI RICAMBIO
a) |
Il sostegno pubblico per i motori di riserva può essere erogato alle medesime condizioni e modalità applicate per l’aeromobile quando tali motori vengono acquistati o ordinati contestualmente ai motori da installare su un aeromobile nuovo. |
b) |
Per i pezzi di ricambio acquistati con aeromobili nuovi può essere erogato un sostegno pubblico alle stesse condizioni e modalità applicate per l’aeromobile fino ad un massimo del 5 % del prezzo netto del nuovo aeromobile e dei motori su di esso installati; la lettera d) si applica al sostegno pubblico per i pezzi di ricambio eccedenti il limite del 5 %. |
c) |
Quando i motori di riserva non sono acquistati con un aeromobile nuovo, il periodo di rimborso massimo è di otto anni. Il periodo di rimborso può essere esteso a 10 anni nel caso dei motori di riserva di valore unitario pari o superiore a 10 milioni di USD, purché l’operazione soddisfi tutti i requisiti di cui all’appendice II, articolo 19. |
d) |
Quando gli altri pezzi di ricambio non sono acquistati con un aeromobile nuovo, il periodo di rimborso massimo è di:
|
21. CONTRATTI PER CONVERSIONI/MODIFICHE SOSTANZIALI/AMMODERNAMENTI
a) |
Se un’operazione di conversione:
|
b) |
Se un’operazione implica una modifica sostanziale o un ammodernamento, un partecipante può offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di:
|
22. CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI
I partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di tre anni.
23. KIT PER MOTORI
I partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di cinque anni.
PARTE 4
PROCEDURE DI TRASPARENZA
Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese partecipante mediante comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema di posta elettronica gestito dal segretariato per facilitare le comunicazioni tra i partecipanti e il segretariato. Se non diversamente concordato, tutte le informazioni scambiate nel quadro di questa parte dell’intesa settoriale hanno carattere riservato.
SEZIONE 1
OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONI
24. INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO PUBBLICO
a) |
Entro un mese dalla data dell’impegno definitivo ciascun partecipante fornisce a tutti gli altri partecipanti, con copia al segretariato, le informazioni richieste nell’appendice IV. |
b) |
Per stabilire il margine benchmark in conformità dell’appendice III, articolo 8, lettera b), le informazioni sui margini di copertura pura, come indicato nell’appendice III, articolo 8, lettere c) e d), devono essere trasmesse al segretariato entro cinque giorni dopo la fine di ogni mese. |
SEZIONE 2
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
25. RICHIESTA DI INFORMAZIONI
a) |
Ciascun partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sull’impiego dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico erogati per la vendita o la locazione di aeromobili cui si applicano le disposizioni della presente intesa settoriale. |
b) |
Il partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e le modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere. |
c) |
Il partecipante cui viene inviata tale richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo informazioni il più possibile esaurienti. La risposta comprende l’indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. |
d) |
Di tutte le richieste e di tutte le risposte si trasmette copia al segretariato. |
26. CONSULTAZIONI DIRETTE
a) |
In una situazione concorrenziale, qualsiasi partecipante può chiedere consultazioni dirette con uno o più partecipanti. |
b) |
Ciascun partecipante risponde favorevolmente alle richieste entro 10 giorni lavorativi. |
c) |
Le consultazioni hanno luogo quanto prima, una volta trascorso il periodo di 10 giorni lavorativi. |
d) |
Il presidente dei partecipanti coordina, in collaborazione con il segretariato, eventuali attività di follow-up necessarie. Il segretariato fornisce immediatamente a tutti i partecipanti i risultati delle consultazioni. |
27. CONSULTAZIONI SPECIALI
a) |
Un partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) che abbia fondati motivi per ritenere che le condizioni e le modalità finanziarie offerte da un altro partecipante (il partecipante che fornisce risposta) siano più generose di quelle previste dalla presente intesa settoriale ne informa il segretariato, che immediatamente rende tali informazioni disponibili al partecipante che fornisce risposta. |
b) |
Il partecipante che fornisce risposta è tenuto a chiarire le condizioni e le modalità finanziarie del sostegno pubblico in esame entro cinque giorni lavorativi dalla diffusione delle informazioni da parte del segretariato. |
c) |
Dopo i chiarimenti dati dal partecipante che fornisce risposta, il partecipante che ha avviato la procedura può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una consultazione speciale con il partecipante che fornisce risposta per discutere la questione. |
d) |
Il partecipante che fornisce risposta attende il risultato della consultazione, che è determinato il giorno stesso della consultazione, prima di procedere con l’operazione. |
SEZIONE 3
LINEE COMUNI
28. PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI
a) |
Le proposte di linea comune devono essere inviate unicamente al segretariato. L’identità dell’autore della proposta non figura nel registro delle linee comuni di cui al sistema di bacheca elettronica gestito dal segretariato nell’ambiente di rete dell’OCSE. Il segretariato può tuttavia comunicare l’identità dell’autore della proposta oralmente ad un partecipante su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato. |
b) |
La proposta di linea comune deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:
|
29. RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE
a) |
Le risposte alle proposte di linea comune devono essere fornite entro 20 giorni di calendario, ma i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile. |
b) |
Le possibilità di risposta comprendono l’accettazione, il rifiuto, la richiesta di informazioni supplementari, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa. |
c) |
Si ritiene che il partecipante che non si esprime o che dichiari di non avere una propria posizione in merito abbia accettato la proposta di linea comune. |
30. ACCETTAZIONE DELLE LINEE COMUNI
a) |
Trascorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un ulteriore periodo di otto giorni di calendario. |
b) |
Trascorso questo ulteriore periodo si ritiene che il partecipante che non abbia esplicitamente respinto la linea comune proposta l’abbia accettata. Qualsiasi partecipante, compreso quello che ha avviato la procedura, può tuttavia subordinare la propria accettazione della linea comune all’accettazione esplicita di uno o più partecipanti. |
c) |
Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune, implicitamente ne accetta tutti gli altri. |
31. DIVERGENZE SULLE LINEE COMUNI
a) |
Se il partecipante che ha avviato la procedura e un partecipante che ha proposto una modifica o un’alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l’ulteriore periodo di otto giorni di calendario di cui all’articolo 30, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti in merito a tale proroga. |
b) |
Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli da 28 a 30. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale. |
32. DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE
Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune concordata entra in vigore una volta trascorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione.
33. VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI
a) |
Salvo accordi diversi, una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale situazione è accettata da tutti i partecipanti. |
b) |
Se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo e non vi è disaccordo, la linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori. |
c) |
Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la «situazione delle linee comuni in vigore» nel sistema di bacheca elettronica. Il segretariato provvede tra l’altro a compilare, su base trimestrale, l’elenco delle linee comuni che scadono nel trimestre successivo. |
d) |
Il segretariato mette a disposizione le linee comuni in vigore ai non partecipanti produttori di aeromobili concorrenti che ne facciano richiesta. |
SEZIONE 4
ALLINEAMENTO
34. ALLINEAMENTO
a) |
Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale, ciascun partecipante ha la facoltà di allinearsi alle condizioni e alle modalità finanziarie per il sostegno pubblico offerte da un non partecipante. |
b) |
Se intende allinearsi a condizioni e modalità non conformi offerte da un non partecipante:
|
c) |
Se modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e le modalità notificate, il partecipante che si allinea informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti. |
PARTE 5
MONITORAGGIO E RIESAME
35. MONITORAGGIO
Il segretariato sorveglia l’attuazione della presente intesa settoriale e ne informa annualmente i partecipanti con una relazione.
36. RIESAME
I partecipanti riesaminano le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale alla luce dei criteri e secondo la tempistica di cui alle lettere a) e b).
a) |
I partecipanti procedono al riesame della presente intesa settoriale secondo le modalità seguenti:
|
b) |
Il riesame di cui alla lettera a), punto 1), mira a:
|
c) |
Riconoscendo l’importanza del processo di riesame, per garantire che le condizioni e le modalità della presente intesa settoriale continuino a soddisfare le esigenze dei partecipanti, ciascun partecipante si riserva il diritto di recedere dalla presente intesa settoriale conformemente all’articolo 40. |
37. ATTIVITÀ FUTURE
Saranno considerati i seguenti elementi:
a) |
esame delle pratiche dei partecipanti relativamente all’erogazione di sostegno pubblico prima del punto di partenza del credito; |
b) |
disposizioni applicabili ai prestiti indiretti; |
c) |
proroga dei periodi di rimborso massimi, a norma dell’articolo 19, per gli aeromobili usati su cui sono stati eseguiti sostanziali lavori di ammodernamento prima della vendita; |
d) |
proroga dei periodi di rimborso massimi a norma dell’articolo 21 per i contratti di valore superiore; |
e) |
disposizioni applicabili agli «ammodernamenti» (articolo 21) e ai «servizi» (articolo 22); |
f) |
processo di ammissibilità in base alle disposizioni della convenzione di Città del Capo; |
g) |
definizione di «partecipante interessato». |
PARTE 6
DISPOSIZIONI FINALI
38. ENTRATA IN VIGORE
La data di entrata in vigore della presente intesa settoriale è il 1o febbraio 2011.
39. RECESSO
Ciascun partecipante può recedere dalla presente intesa settoriale previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad esempio mediante posta elettronica. Il recesso prende effetto trascorsi sei mesi dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica. Il recesso non pregiudica gli accordi raggiunti sulle singole operazioni effettuate prima della data in cui il recesso ha preso effetto.
Appendice I
PARTECIPAZIONE ALL’INTESA SETTORIALE RELATIVA AGLI AEROMOBILI
1.
I partecipanti esortano i non partecipanti che stanno sviluppando una capacità produttiva nel campo dell’aviazione civile ad applicare le disposizioni della presente intesa settoriale. In tale ambito i partecipanti invitano i non partecipanti ad avviare un dialogo con loro relativamente alle condizioni di adesione all’intesa settoriale relativa agli aeromobili.
2.
Il segretariato dovrebbe garantire che ai non partecipanti interessati ad aderire alla presente intesa settoriale siano fornite informazioni complete sulle condizioni e sulle modalità che disciplinano la partecipazione alla presente intesa settoriale.
3.
Il non partecipante interessato all’adesione viene quindi invitato dai partecipanti a prendere parte alle attività nel quadro della presente intesa settoriale e ad assistere alle riunioni in qualità di osservatore. Tale invito ha durata massima di due anni e può essere rinnovato una volta per un ulteriore periodo di due anni. Nel corso di tale periodo il non partecipante viene invitato a presentare un riesame del proprio regime di crediti all’esportazione, in particolare per quanto concerne l’esportazione di aeromobili civili.
4.
Alla fine di tale periodo, il non partecipante indica se desidera aderire alla presente intesa settoriale ed applicarne le regole, assumendo lo status di partecipante; in caso affermativo, il non partecipante contribuisce annualmente alle spese connesse all’attuazione della presente intesa settoriale.
5.
Il non partecipante interessato all’adesione assume lo status di partecipante 30 giorni lavorativi dopo la conferma di cui all’articolo 4 della presente appendice.
Appendice II
TASSI DI PREMIO MINIMI
La presente appendice definisce le procedure da utilizzare per determinare le tariffe per il sostegno pubblico a operazioni oggetto della presente intesa settoriale. La sezione 1 stabilisce le procedure di classificazione del rischio; la sezione 2 stabilisce i tassi di premio minimi da applicare per gli aeromobili nuovi e usati e la sezione 3 fissa i tassi di premio minimi da applicare per motori di riserva, pezzi di ricambio, conversioni/modifiche sostanziali/ammodernamenti, contratti di manutenzione e di servizi e kit per motori.
SEZIONE 1
PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
1. |
I partecipanti hanno concordato un elenco relativo alle classificazioni del rischio («l’elenco») per gli acquirenti/mutuatari; tali classificazioni riflettono il rating del debito di primo rango non garantito degli acquirenti/dei mutuatari basandosi su una scala di rating comune, come quella di una delle agenzie di rating del credito (CRA). |
2. |
Il rischio è classificato da esperti nominati dai partecipanti sulla base delle categorie di rischio indicate nella tabella 1 della presente appendice. |
3. |
L’elenco è vincolante in tutte le fasi dell’operazione (ad esempio campagna e consegna), fatte salve le disposizioni dell’articolo 15 della presente appendice. |
I. COMPILAZIONE DELL’ELENCO RELATIVO ALLE CLASSIFICAZIONI DEL RISCHIO
4. |
L’elenco è elaborato e concordato tra i partecipanti prima dell’entrata in vigore della presente intesa settoriale, è tenuto dal segretariato ed è messo a disposizione di tutti i partecipanti a titolo riservato. |
5. |
Su richiesta il segretariato può, in via riservata, informare un non partecipante che produce aeromobili in merito alla classificazione del rischio di un acquirente/mutuatario; in questo caso, il segretariato informa della richiesta tutti i partecipanti. Un non partecipante può, in qualsiasi momento, proporre al segretariato aggiunte all’elenco. Un non partecipante che propone un’aggiunta all’elenco può partecipare alla procedura di classificazione del rischio come se si trattasse di un partecipante interessato. |
II. AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO RELATIVO ALLE CLASSIFICAZIONI DEL RISCHIO
6. |
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15 della presente appendice, l’elenco può essere aggiornato su base ad hoc nel caso che un partecipante segnali, in qualsiasi forma, la sua intenzione di applicare un’altra classificazione del rischio rispetto a quella dell’elenco oppure richieda la classificazione del rischio di un acquirente/mutuatario non ancora presente nell’elenco (31) , (32). |
7. |
Prima di adottare una classificazione del rischio alternativa oppure nuova, qualsiasi partecipante trasmette richiesta al segretariato di aggiornare l’elenco sulla base di una classificazione del rischio alternativa o nuova. Il segretariato invia tale richiesta a tutti i partecipanti entro due giorni lavorativi, senza indicare l’identità del partecipante che ha presentato la richiesta. |
8. |
Ai partecipanti interessati è concesso un periodo di 10 (33) giorni lavorativi per approvare o respingere qualsiasi proposta di modifica dell’elenco; la mancata risposta entro tale termine è considerata alla stregua di un’approvazione della proposta. Se non vi sono obiezioni entro il termine di 10 giorni, la modifica proposta dell’elenco si considera accettata. Il segretariato modifica l’elenco di conseguenza e invia un messaggio mediante posta elettronica entro cinque giorni lavorativi; l’elenco così modificato è vincolante a partire dalla data di tale messaggio. |
III. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
9. |
In caso di obiezione alla classificazione del rischio proposta, i partecipanti interessati si adoperano, a livello di esperti, per giungere ad un accordo sulla classificazione del rischio entro un ulteriore periodo di 10 giorni lavorativi dalla notifica del disaccordo. Per trovare un accordo devono essere valutati tutti i mezzi necessari, eventualmente con l’aiuto del segretariato (ad esempio conferenze telefoniche o consultazioni dirette). Se si accordano su una classificazione del rischio entro tale periodo di 10 giorni lavorativi, i partecipanti interessati informano il segretariato del risultato cui sono pervenuti; il segretariato provvede ad aggiornare di conseguenza l’elenco e invia un messaggio mediante posta elettronica nell’arco dei cinque giorni lavorativi successivi. L’elenco modificato è vincolante a partire dalla data di tale messaggio. |
10. |
Qualora non si giunga ad un accordo a livello di esperti entro 10 giorni lavorativi, la questione viene sottoposta ai partecipanti, affinché prendano una decisione sulla classificazione del rischio adeguata entro cinque giorni lavorativi. |
11. |
In mancanza di un accordo finale, un partecipante può ricorrere a un’agenzia di rating del credito per determinare la classificazione del rischio dell’acquirente/del mutuatario. In tali casi, il presidente dei partecipanti invia una comunicazione a nome dei partecipanti all’acquirente/al mutuatario entro 10 giorni lavorativi. La comunicazione comprende i termini di riferimento per la consultazione sulla valutazione del rischio convenuti fra i partecipanti. La risultante classificazione del rischio è registrata nell’elenco e diventa immediatamente vincolante non appena il segretariato invia il messaggio che conclude la procedura di aggiornamento entro cinque giorni lavorativi. |
12. |
Se non diversamente concordato, i costi di tale ricorso a un’agenzia di rating del credito sono a carico dell’acquirente/mutuatario interessato. |
13. |
Durante le procedure di cui agli articoli da 9 a 11 della presente appendice resta applicabile la classificazione del rischio in vigore (quando disponibile nell’elenco). |
IV. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CLASSIFICAZIONI
14. |
Sono valide le classificazioni del rischio in vigore quali registrate nell’elenco tenuto dal segretariato; le indicazioni fornite e gli impegni assunti in materia di tassi di premio devono essere conformi alle classificazioni del rischio presenti nell’elenco. |
15. |
Il periodo di validità massimo delle classificazioni del rischio è di 12 mesi a decorrere dalla data registrata nell’elenco dal segretariato per la fornitura di indicazioni e l’assunzione di impegni definitivi da parte dei partecipanti in materia di tassi di premio; il periodo di validità di una specifica operazione può essere prorogato di altri 18 mesi dal momento in cui viene assunto un impegno o un impegno definitivo e in cui vengono applicate le commissioni di mantenimento del premio. Le classificazioni del rischio possono essere sottoposte a revisione durante il periodo di validità di 12 mesi, in caso di cambiamenti rilevanti del profilo di rischio dell’acquirente/del mutuatario, come la modifica del rating assegnato da un’agenzia di rating del credito. |
16. |
A meno che un partecipante non ne richieda l’aggiornamento almeno 20 giorni lavorativi prima della fine del periodo di validità, la classificazione del rischio in questione deve essere cancellata, a opera del segretariato, in occasione del successivo aggiornamento dell’elenco. Il segretariato fa pervenire l’eventuale richiesta di aggiornamento a tutti i partecipanti entro due giorni lavorativi, senza indicare l’identità del partecipante che l’ha presentata; si applicano le procedure di cui agli articoli da 9 a 11 della presente appendice. |
V. RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE/MUTUATARIO
17. |
Se in fase di campagna un acquirente/mutuatario chiede un’indicazione della sua classificazione del rischio ed essa non figura ancora nell’elenco, tale acquirente/mutuatario può richiedere, a titolo indicativo e a proprie spese, la classificazione del rischio fornita da un’agenzia di rating del credito. Detta classificazione non viene inserita nell’elenco ma può essere utilizzata dai partecipanti come parametro indicativo ai fini della loro valutazione del rischio. |
SEZIONE 2
TASSI DI PREMIO MINIMI PER AEROMOBILI NUOVI E USATI
I. DETERMINAZIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI
18. |
Gli articoli da 19 a 60 della presente appendice stabiliscono i tassi di premio minimi corrispondenti alla classificazione del rischio di un acquirente/mutuatario (o, in caso di soggetto diverso, della fonte principale di rimborso dell’operazione). |
19. |
I partecipanti possono erogare sostegno pubblico a un tasso pari o superiore al tasso di premio minimo, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
20. |
Ai fini dell’articolo 19 della presente appendice:
|
21. |
I tassi di premio minimi da applicare a un’operazione possono essere stabiliti prima della consegna: al momento dell’impegno, dell’impegno definitivo o all’inizio di un periodo di mantenimento del premio con una durata determinata. Il tasso definitivo del premio iniziale, lo spread per anno, o una combinazione di tali elementi da applicare all’operazione sarà conforme al tasso di premio minimo così calcolato, nonché ai fattori di attenuazione del rischio obbligatori di cui all’articolo 19, lettera b), della presente appendice, dalla data in cui sono stati fissati i tassi di premio minimi. Tali condizioni si applicano per tutta la durata del periodo di mantenimento del premio e possono essere riveduti solo dopo la scadenza di detto termine; in tale momento si applicano i tassi di premio minimi e i fattori di attenuazione del rischio obbligatori stabiliti dall’ASU allora in vigore, che possono essere fissati per un successivo periodo di mantenimento del premio. |
22. |
A norma dell’articolo 11 della presente intesa settoriale, i tassi di premio minimi da applicare sono composti da tassi minimi basati sul rischio (risk-based rates = RBR), ai quali si applica una maggiorazione che rispecchia il mercato (market reflective surcharge = MRS) conformemente alle disposizioni degli articoli da 23 a 35. |
23. |
A decorrere dall’entrata in vigore della presente intesa settoriale, gli RBR sono i seguenti:
Tabella 2. Tassi basati sul rischio
|
24. |
I tassi RBR sono riaggiornati su base annua, in funzione della media mobile su 4 anni della perdita in caso di default (Loss Given Default — LGD) annuale di Moody’s. La LGD appropriata per questo riaggiornamento si basa sui prestiti bancari con garanzia reale primaria e privilegio di primo grado e si calcola come segue:
Tabella 3. Mappatura LGD
|
25. |
Un fattore di aggiustamento RBR è determinato come segue:
|
26. |
Per determinare gli RBR riaggiornati si moltiplica il fattore di aggiustamento RBR per gli RBR indicati nella tabella 2 di cui sopra. |
27. |
Gli RBR risultanti dai riaggiornamenti di cui sopra saranno applicabili a partire dal 15 aprile di ogni anno successivo. Non appena sono stati determinati gli RBR risultanti dal riaggiornamento annuale, il segretariato informa immediatamente tutti i partecipanti in merito ai tassi applicabili e li rende pubblici. |
28. |
Per ogni categoria di rischio, una maggiorazione che rispecchia il mercato (MRS) si calcola come segue:
MRS = B*[(0,5*MCS) - RBR] laddove:
|
29. |
Se le categorie di rischio comprendono più di un rating, deve essere fatta una media dei relativi differenziali (spread). Alla categoria di rischio 1 si applica lo spread BBB-. |
30. |
Gli spread MCS si scontano del 50 % per tenere conto della garanzia basata sulle attività. Gli spread MCS così scontati devono poi essere adeguati in base ad un «fattore di blend», compreso tra il 70 % e il 35 %, come indicato nella tabella 4, applicato sulla differenza tra gli spread MCS scontati e gli RBR. Se questa operazione dà risultato negativo, tale spread non si detrae.
Tabella 4. Fattori di blend
|
31. |
Gli MRS sono aggiornati ogni trimestre e gli MCS che ne risultano entrano in vigore rispettivamente il 15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno. Dopo ogni aggiornamento, il segretariato informa immediatamente tutti i partecipanti in merito agli MRS applicabili e ai tassi minimi risultanti, mettendoli a disposizione dei partecipanti stessi prima della data dell’entrata in vigore di tali tassi. |
32. |
L’aumento dei tassi di premio minimi risultante dall’aggiornamento degli MRS non può superare il 10 % dei tassi di premio minimi del trimestre precedente. Pertanto i tassi di premio minimi (determinati sommando gli RBR e gli MRS) devono essere compresi tra il 100 % e il 200 % degli RBR. |
33. |
I tassi di premio risultanti dall’applicazione dell’articolo 32 per le categorie di rischio da 2 a 8 sono adeguati, se necessario, per garantire che il tasso di premio per ciascuna categoria di rischio non sia inferiore al tasso di premio per la categoria di rischio immediatamente precedente (ossia il tasso di premio per la categoria «x», che è inferiore al tasso di premio per la categoria «x - 1», sarà aumentato al livello del tasso di premio per la categoria «x - 1»). |
34. |
Per determinare i tassi di premio minimi
|
35. |
I tassi di premio minimi applicabili sono pubblicati sul sito web dell’OCSE utilizzando il formato di cui alla tabella 5.
Tabella 5. Tassi di premio minimi (periodo di rimborso di 12 anni, operazioni garantite da attività)
|
II. RIDUZIONI DEI TASSI DI PREMIO MINIMI
36. |
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 37 della presente appendice, una riduzione dei tassi di premio minimi, stabilita conformemente alla sottosezione I, è consentita purché:
|
37. |
La riduzione dei tassi di premio minimi, stabilita conformemente alla sottosezione I, non deve risultare superiore al 10 % del tasso di premio minimo applicabile. |
38. |
Per poter essere inserito nell’elenco di Città del Capo, uno Stato deve:
|
39. |
Per essere considerata ammissibile a norma dell’articolo 36 della presente appendice, un’unità territoriale deve:
|
40. |
Prima dell’entrata in vigore della presente intesa settoriale, i partecipanti forniscono al segretariato un elenco di Città del Capo sul quale si sono inizialmente accordati. I successivi aggiornamenti dell’elenco di Città del Capo si effettuano conformemente alle disposizioni degli articoli da 41 a 53 della presente appendice. |
41. |
Qualsiasi partecipante o non partecipante che eroghi sostegno pubblico per aeromobili ha la facoltà di proporre al segretariato di aggiungere uno Stato all’elenco di Città del Capo. Tale proposta comprende, per quanto riguarda lo Stato in questione:
|
42. |
Il segretariato invia mediante posta elettronica, entro cinque giorni lavorativi, un messaggio contenente la proposta. |
43. |
Qualsiasi partecipante o non partecipante che eroghi sostegno pubblico per aeromobili ha la facoltà di proporre la cancellazione di uno Stato dall’elenco di Città del Capo, qualora ritenga che tale Stato abbia preso iniziative non compatibili con gli impegni derivanti dalla convenzione di Città del Capo o abbia omesso di adottare misure necessarie in virtù di tali impegni. A tale fine il partecipante o non partecipante include nella sua proposta di cancellazione dall’elenco di Città del Capo una descrizione completa delle circostanze che hanno condotto a tale proposta, quali interventi statali non compatibili con gli impegni derivanti dalla convenzione o la mancata applicazione della legislazione necessaria in virtù di tali impegni. Il partecipante o non partecipante che presenta la proposta di cancellazione dall’elenco di Città del Capo fornisce ogni documento giustificativo disponibile. Il segretariato invia mediante posta elettronica, entro cinque giorni lavorativi, un messaggio contenente la proposta. |
44. |
Qualsiasi partecipante o non partecipante che eroghi sostegno pubblico per aeromobili ha la facoltà di proporre il reinserimento nell’elenco di Città del Capo di uno Stato precedentemente cancellato dallo stesso, laddove ciò sia giustificato da azioni o eventi correttivi intervenuti nel frattempo. Tale proposta deve essere accompagnata da una descrizione delle circostanze che avevano portato alla cancellazione dello Stato dall’elenco e da una relazione sulle azioni correttive effettuate che giustifichi il reinserimento dello Stato nell’elenco. Il segretariato invia mediante posta elettronica, entro cinque giorni lavorativi, un messaggio contenente tale proposta. |
45. |
I partecipanti possono approvare o respingere una proposta presentata a norma degli articoli da 41 a 44 della presente appendice entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa («periodo 1»). |
46. |
Se alla fine del periodo 1, e nel caso dell’articolo 43 della presente appendice a meno che la proposta non sia stata ritirata dal partecipante o non partecipante che fornisce prove di azioni o eventi correttivi, non sono state sollevate obiezioni alla proposta, l’aggiornamento proposto dell’elenco di Città del Capo è considerato approvato da tutti i partecipanti. Il segretariato modifica di conseguenza l’elenco di Città del Capo e invia un messaggio mediante posta elettronica entro cinque giorni lavorativi. L’elenco di Città del Capo aggiornato ha validità a partire dalla data di tale messaggio. |
47. |
In caso di obiezioni alla proposta di aggiornamento dell’elenco di Città del Capo, il partecipante o i partecipanti che hanno sollevato obiezioni forniscono, entro il periodo 1, una spiegazione scritta dei motivi del loro disaccordo. Dopo che il segretariato dell’OCSE ha trasmesso a tutti i partecipanti la contestazione scritta, i partecipanti fanno il possibile per giungere a un accordo entro un ulteriore periodo di 10 giorni lavorativi («periodo 2»). |
48. |
I partecipanti informano il segretariato sul risultato delle loro discussioni. Se nel corso del periodo 2 viene raggiunto un accordo, il segretariato aggiorna di conseguenza, qualora necessario, l’elenco di Città del Capo e invia un messaggio mediante posta elettronica entro i successivi cinque giorni lavorativi. L’elenco di Città del Capo aggiornato ha validità a partire dalla data di tale messaggio. |
49. |
Se non viene raggiunto un accordo nel corso del periodo 2, il presidente dei partecipanti alla presente intesa settoriale (di seguito «il presidente») si adopera per facilitare un accordo tra i partecipanti entro i 20 giorni lavorativi («periodo 3») immediatamente successivi al periodo 2. Se alla fine del periodo 3 non è stato raggiunto un accordo, si giunge ad una soluzione definitiva attenendosi alle seguenti procedure:
|
50. |
Se, a seguito di una proposta presentata a norma dell’articolo 41 della presente appendice, i partecipanti o il presidente hanno stabilito che un determinato Stato non ha titolo per essere aggiunto all’elenco di Città del Capo, ciascun partecipante o non partecipante ha la facoltà di presentare una nuova proposta per invitare i partecipanti a riconsiderare l’ammissibilità dello Stato in questione. Il partecipante o non partecipante che presenta tale proposta affronta i motivi alla base dell’iniziale decisione di inammissibilità. Il partecipante o non partecipante che presenta la proposta si procura e fornisce inoltre un questionario CTC aggiornato. La nuova proposta è soggetta alla procedura di cui agli articoli da 45 a 51 della presente appendice. |
51. |
In caso di modifica dell’elenco dei paesi idonei in conformità delle procedure di cui all’articolo 49 della presente appendice, il segretariato trasmette mediante posta elettronica, entro cinque giorni lavorativi da tale modifica, un messaggio contenente l’elenco di Città del Capo aggiornato. L’elenco di Città del Capo aggiornato ha validità a partire dalla data di tale messaggio. |
52. |
L’aggiunta, la cancellazione o il reinserimento di uno Stato nell’elenco di Città del Capo dopo che l’esborso per l’aeromobile è già avvenuto non pregiudica gli MPR stabiliti per tale aeromobile. |
53. |
Nell’ambito del processo di cui agli articoli da 41 a 51 della presente appendice, i partecipanti non divulgano informazioni riguardanti le opinioni e le posizioni espresse. |
54. |
I partecipanti sorvegliano l’attuazione degli articoli da 41 a 53 della presente appendice e la riesaminano ogni anno o su richiesta di uno qualsiasi dei partecipanti. |
55. |
Per gli aeromobili nuovi e usati, ai tassi di premio minimi applicabili possono essere applicati i seguenti adeguamenti:
|
III. OPERAZIONI NON GARANTITE DA ATTIVITÀ
56. |
In deroga alle disposizioni dell’articolo 19, lettera a), della presente appendice, i partecipanti possono erogare crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per operazioni non garantite da attività, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
|
57. |
Le disposizioni degli articoli da 36 a 52 della presente appendice non sono applicabili ai crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico erogati a norma dell’articolo 56 della presente appendice. |
SEZIONE 3
TASSI DI PREMIO MINIMI PER BENI E SERVIZI DIVERSI DAGLI AEROMOBILI USATI DI CUI ALLA PARTE 3 DELLA PRESENTE INTESA SETTORIALE
58. |
I tassi di premio minimi applicabili alle operazioni di sostegno pubblico di tutti i beni o i servizi diversi dagli aeromobili usati di cui alla parte 3 della presente intesa settoriale sono fissati come segue:
|
59. |
Le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 52 della presente appendice si applicano al sostegno pubblico per motori di riserva garantiti da attività di cui all’articolo 20, lettere a) e c), della presente intesa settoriale e al sostegno di cui all’articolo 21, lettera a), punto 1), primo trattino, della presente intesa settoriale. |
60. |
Le disposizioni di cui all’articolo 55 della presente appendice si applicano al sostegno pubblico per tutti i beni e i servizi diversi dagli aeromobili usati di cui alla parte 3 della presente intesa settoriale. |
ALLEGATO 1
DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ
1.
Ai fini dell’applicazione dell’appendice II, sezione 2, e ogni volta che nella presente intesa settoriale vi si fa riferimento, l’espressione «dichiarazioni di idoneità» indica che una parte contraente della convenzione di Città del Capo (parte contraente):
a) |
ha rilasciato le dichiarazioni di cui all’articolo 2 del presente allegato e |
b) |
non ha rilasciato le dichiarazioni di cui all’articolo 3 del presente allegato. |
2.
Le dichiarazioni ai fini dell’articolo 1, lettera a), del presente allegato sono le seguenti:
a) |
insolvenza: lo Stato contraente dichiara che applicherà integralmente la variante A conformemente all’articolo XI del protocollo aeronautico a tutti i tipi di procedura di insolvenza e che il periodo di attesa ai fini dell’articolo XI, paragrafo 3, di tale variante non è superiore a 60 giorni di calendario; |
b) |
cancellazione dal registro: lo Stato contraente dichiara che applicherà l’articolo XIII del protocollo aeronautico; |
c) |
scelta della legge applicabile: lo Stato contraente dichiara che applicherà l’articolo VIII del protocollo aeronautico; e almeno una delle due opzioni seguenti (sebbene siano entrambe raccomandate): |
d) |
metodo di esecuzione dei rimedi: lo Stato contraente dichiara, a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, della convenzione, che qualsiasi rimedio a disposizione del creditore previsto da una disposizione della convenzione, il cui esercizio non sia subordinato, in virtù delle disposizioni pertinenti della convenzione, a una richiesta all’organo giurisdizionale può essere esercitato senza l’intervento del dell’organo giurisdizionale (l’inserimento dell’espressione «senza azione giudiziaria e» è raccomandato, ma non obbligatorio, davanti all’espressione «intervento dell’organo giurisdizionale»); |
e) |
rimedi tempestivi: lo Stato contraente dichiara che applicherà integralmente l’articolo X del protocollo aeronautico (sebbene la clausola 5 dello stesso, che deve essere raccomandata, non sia richiesta) e che il numero di giorni lavorativi da utilizzare ai fini della limitazione temporale di cui all’articolo X, paragrafo 2, del protocollo aeronautico sarà, per quanto riguarda:
|
3.
Le dichiarazioni di cui all’articolo 1, lettera b), del presente allegato sono le seguenti:
a) |
misure provvisorie precedenti la decisione nel merito della controversia: lo Stato contraente non deve aver rilasciato dichiarazioni a norma dell’articolo 55 della convenzione per indicare che non applicherà le disposizioni dell’articolo 13 o dell’articolo 43 della convenzione, fermo restando tuttavia che, se lo Stato contraente ha rilasciato le dichiarazioni di cui all’articolo 2, lettera d), del presente allegato, la formulazione di una dichiarazione a norma dell’articolo 55 della convenzione non impedisce l’applicazione dello sconto a titolo della convenzione di Città del Capo; |
b) |
convenzione di Roma: lo Stato contraente non deve aver rilasciato dichiarazioni a norma dell’articolo XXXII del protocollo aeronautico per indicare che non applicherà l’articolo XXIV di tale protocollo; e |
c) |
rimedio tramite leasing: lo Stato contraente non deve aver rilasciato dichiarazioni a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, della convenzione per impedire che il bene sia dato in leasing. |
4.
Riguardo all’articolo XI del protocollo aeronautico, nel caso degli Stati membri dell’Unione europea la dichiarazione di idoneità di cui all’articolo 2, lettera a), del presente allegato è considerata fatta da uno Stato membro, ai fini di tale articolo, se il diritto nazionale di tale Stato membro è stato modificato per renderlo conforme alle disposizioni dell’articolo XI del protocollo aeronautico, variante A (con un periodo di attesa massimo di 60 giorni di calendario). Per quanto attiene alle dichiarazioni di idoneità di cui all’articolo 2, lettere c) ed e), del presente allegato, dette dichiarazioni si considerano fatte, ai fini della presente intesa settoriale, se la legislazione dell’Unione europea o degli Stati membri interessati è sostanzialmente simile alle disposizioni di tale articolo e di tali lettere del presente allegato. Relativamente all’articolo 2, lettera c), del presente allegato, la legislazione dell’Unione europea (regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) è considerata sostanzialmente simile all’articolo VIII del protocollo aeronautico.
ALLEGATO 2
QUESTIONARIO DELLA CONVENZIONE DI CITTÀ DEL CAPO
I. INFORMAZIONI PRELIMINARI
Si prega di fornire i seguenti dati:
1. |
nome e indirizzo completo dello studio legale che ha compilato il questionario; |
2. |
l’esperienza in materia dello studio legale, che potrebbe comprendere l’esperienza nei processi legislativi e costituzionali relativi all’attuazione di trattati internazionali nello Stato e l’esperienza specifica in questioni relative alla convenzione di Città del Capo, come l’esperienza nel campo della consulenza a governi o a privati sull’attuazione e sull’applicazione della convenzione di Città del Capo, oppure il controllo del rispetto dei diritti dei creditori nello Stato che si propone di aggiungere all’elenco di Città del Capo; |
3. |
specificare se lo studio è coinvolto, o ha intenzione di esserlo, in operazioni che potrebbero beneficiare di una riduzione dei tassi di premio minimi qualora lo Stato proposto fosse aggiunto all’elenco CTC (35); |
4. |
la data in cui il questionario è stato compilato. |
II. DOMANDE
1. DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ
1.1. |
Lo Stato (36) ha rilasciato ciascuna delle dichiarazioni di idoneità conformemente alle prescrizioni dell’appendice II, allegato 1, dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione relativi agli aeromobili civili («ASU») (di cui ciascuna è una «dichiarazione di idoneità»)? In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni relative al «metodo di esecuzione dei rimedi» (articolo 2, lettera d)] e ai «rimedi tempestivi» (articolo 2, lettera e)], si prega di specificare se è stata fatta una sola delle due oppure se sono state fatte entrambe. |
1.2. |
Descrivere le eventuali differenze fra le dichiarazioni fatte e le prescrizioni di cui alla domanda 1.1. |
1.3. |
Confermare che lo Stato non ha rilasciato alcuna delle dichiarazioni di cui all’appendice II, allegato 1, articolo 3, dell’ASU. |
2. RATIFICA
2.1. |
Lo Stato ha ratificato, accettato, approvato la convenzione di Città del Capo e il protocollo aeronautico («convenzione») o vi ha aderito? Indicare la data di ratifica/adesione e descrivere brevemente il processo di adesione o di ratifica della Convenzione da parte dello Stato. |
2.2. |
La convenzione e le dichiarazioni di idoneità fatte hanno valore di legge in tutto il territorio dello Stato, senza che siano necessari altri atti o altre leggi di attuazione o senza che si debbano adottare ulteriori leggi o regolamenti? |
2.3. |
In caso affermativo, illustrare brevemente il processo che conferisce valore di legge alla convenzione e alle dichiarazioni di idoneità. |
3. EFFETTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E LOCALE
3.1. |
Descrivere ed elencare, se del caso, la legislazione attuativa e il regolamento/i regolamenti riguardanti la convenzione e ogni dichiarazione di idoneità fatta dallo Stato. |
3.2. |
La convenzione e le dichiarazioni di idoneità così come recepite nel diritto nazionale (37) («convenzione e dichiarazioni di idoneità») sostituiscono leggi, regolamenti, ordinanze, precedenti giudiziari o prassi normative nazionali eventualmente contrastanti o hanno priorità su di essi? In caso affermativo, descrivere il processo (38); in caso negativo, fornire particolari. |
3.3. |
Vi sono lacune nell’applicazione della convenzione e delle dichiarazioni di idoneità? In caso affermativo, descriverle (39). |
4. DECISIONI GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE
4.1. |
Indicare gli elementi, in particolare di prassi giudiziaria, normativa o amministrativa, che si ritiene possano fare sì che tribunali, autorità o organi amministrativi non diano pieno valore di legge e piena attuazione alla convenzione e alle dichiarazioni di idoneità (40) , (41). |
4.2. |
Per quanto a Sua conoscenza, sono state attuate misure esecutive di tipo giudiziario o amministrativo su iniziativa di un creditore a norma della convenzione? In caso affermativo, descrivere tali misure e indicare se sono state efficaci. |
4.3. |
Per quanto a Sua conoscenza, si sono verificati casi in cui, successivamente alla ratifica/attuazione, i tribunali di tale Stato hanno rifiutato di far applicare obblighi debitori di un debitore o di un garante nello Stato, in contrasto con la convenzione e con le dichiarazioni di idoneità? |
4.4. |
Per quanto a Sua conoscenza, esistono altri elementi che possono determinare se i tribunali e gli organi amministrativi agiranno in conformità della convenzione e delle dichiarazioni di idoneità? In caso affermativo, si prega di specificare. |
Appendice III
TASSI DI INTERESSE MINIMI
L’erogazione di sostegno finanziario pubblico non controbilancia né compensa, in parte o in toto, il corrispondente tasso di premio da addebitare, conformemente alle disposizioni dell’appendice II, per il rischio del mancato rimborso.
1. TASSO DI INTERESSE VARIABILE MINIMO
a) |
Il tasso di interesse variabile minimo corrisponde, a seconda della valuta, all’EURIBOR, al Bank Bill Swap Rate, ossia BBSY, al Canadian Dealer Offered Rate (CDOR) o al tasso privo di rischio (risk-free rate, RFR) su valuta pertinente, compreso l’RFR a termine, determinato dall’amministratore del benchmark per la valuta («tasso di riferimento variabile»). A fini di certezza, per i dollari USA, il tasso di riferimento variabile è il Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Se il tasso di riferimento variabile è un tasso overnight, è composto quotidianamente durante ciascun periodo di interesse utilizzando convenzioni di mercato generalmente accettate. Se si tratta di un tasso a termine, il tasso di riferimento variabile è il tasso in vigore due giorni lavorativi prima di ciascun periodo di interesse, con scadenza corrispondente alla frequenza di pagamento degli interessi del credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico. Al tasso di riferimento variabile è aggiunto un margine benchmark calcolato conformemente all’articolo 8 della presente appendice. |
b) |
Quando il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono effettuati in rate uguali, per calcolare il calendario completo dei pagamenti si adopera un tasso basato sul tasso swap o il tasso di riferimento variabile a termine in vigore due giorni lavorativi prima della data di prelievo del prestito, come se si trattasse di un tasso fisso, ed è quindi stabilito il calendario di rimborso del capitale. |
c) |
Nei casi in cui è erogato un sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso variabile, gli acquirenti/mutuatari hanno la possibilità di passare da un tasso variabile a un tasso fisso purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
|
2. TASSO DI INTERESSE FISSO MINIMO
Il tasso di interesse fisso minimo corrisponde:
a) |
al tasso swap relativo alla valuta corrispondente al credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico e con scadenza pari al tasso interpolato per i due periodi annuali disponibili più prossimi alla vita media ponderata del prestito. Il tasso di interesse è stabilito due giorni lavorativi prima di ogni data di prelievo OPPURE |
b) |
al tasso di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rate = CIRR), stabilito in conformità delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7 della presente appendice, al quale si aggiunge, in entrambi i casi, il margine benchmark calcolato conformemente all’articolo 8, lettera f), della presente appendice. |
3. COSTRUZIONE DEL CIRR
a) |
È pubblicato un CIRR per l’euro, lo yen giapponese, la sterlina britannica, il dollaro USA e, in attesa della presentazione di una richiesta da parte di un partecipante interessato, per ognuna delle valute ammissibili di cui all’articolo 9 della presente intesa settoriale; esso è calcolato aggiungendo un margine fisso di 120 punti base a uno dei tre rendimenti seguenti (i tassi di base):
|
b) |
Il CIRR è calcolato mensilmente utilizzando i dati del mese precedente e notificato al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine di ogni mese. Il segretariato informa quindi immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici. Il CIRR entra in vigore il quindicesimo giorno di ogni mese. |
c) |
Ciascun partecipante o non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante, un partecipante o il segretariato a nome del non partecipante in questione può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta, applicando le procedure relative alla linea comune di cui agli articoli da 28 a 33 della presente intesa settoriale. |
4. PERIODO DI VALIDITÀ DEL CIRR
a) |
Mantenimento del CIRR: il CIRR applicabile a un’operazione non viene mantenuto per un periodo superiore a sei mesi a partire dalla sua selezione (data del contratto di esportazione o qualsiasi data di applicazione posteriore) fino alla data del contratto di credito. Se il contratto di credito non è firmato entro tale limite e il CIRR è riaggiornato per un periodo aggiuntivo di sei mesi, il nuovo CIRR si applica al tasso in vigore alla data del riaggiornamento. |
b) |
Successivamente alla data del contratto di credito, il CIRR si applica a periodi di prelievo non superiori a sei mesi. Dopo il primo periodo di prelievo di sei mesi, il CIRR viene riaggiornato per i sei mesi successivi; il nuovo CIRR è quello in vigore il primo giorno del nuovo periodo semestrale e non può essere inferiore al CIRR selezionato inizialmente (procedura da ripetere per ogni successivo periodo di prelievo di sei mesi). |
5. APPLICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI
Conformemente alle disposizioni del contratto di credito, il mutuatario non è autorizzato a passare da un finanziamento a tasso variabile con sostegno pubblico ad un finanziamento a un CIRR preselezionato, né a passare da un CIRR preselezionato al tasso di mercato a breve termine in vigore alla data di un pagamento degli interessi per tutta la durata del prestito.
6. RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI A TASSO DI INTERESSE FISSO
Nel caso di rimborso volontario anticipato di un prestito a tasso di interesse fisso, quale determinato all’articolo 2 della presente appendice, o di una parte di esso, oppure qualora il CIRR applicato ai sensi del contratto di credito sia sostituito da un tasso variabile o un tasso swap, il mutuatario è tenuto a compensare l’ente che ha erogato il sostegno pubblico per tutti i costi e le perdite determinati da tali misure, compreso il costo per l’ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotta dal rimborso anticipato.
7. MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI DI INTERESSE
Quando l’evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato si applica una volta trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica di detta modifica.
8. MARGINE BENCHMARK
a) |
Un margine benchmark SOFR è calcolato ogni mese in conformità della lettera b), utilizzando i dati trasmessi al segretariato a norma della lettera c) ed entra in vigore il quindicesimo giorno di ogni mese. Una volta calcolato, il margine benchmark è comunicato dal segretariato ai partecipanti e reso pubblico. |
b) |
Il margine benchmark SOFR è un tasso equivalente alla media del 50 % più basso dei margini al di sopra: i) del SOFR (il SOFR composto quotidianamente calcolato su una frequenza trimestrale o un SOFR a tempo trimestrale, a seconda dei casi) addebitato per le operazioni a tasso variabile e ii) del SOFR (il SOFR composto quotidianamente calcolato su una frequenza trimestrale o un SOFR a tempo trimestrale, a seconda dei casi) interpolato sostituendo l’emissione a tasso fisso con un equivalente a tasso variabile, addebitato per le operazioni a tasso fisso o le emissioni dei mercati finanziari. In entrambi i casi, i margini inclusi nelle relazioni mensili presentate dai partecipanti interessati sono quelli dei tre mesi interi di calendario precedenti la data di entrata in vigore stabilita alla lettera a). Le operazioni/emissioni utilizzate nel calcolo del margine benchmark devono soddisfare le seguenti condizioni:
|
c) |
I partecipanti riferiscono un margine nel momento in cui esso diventa noto e tale margine resterà indicato sulla relazione del partecipante per tre mesi interi di calendario. In caso di singole operazioni con più eventi di determinazione dei prezzi non deve essere posto in essere alcun tentativo di far corrispondere gli eventi successivi di determinazione dei prezzi alle notifiche ex post. |
d) |
I partecipanti sono tenuti a notificare le operazioni a partire dalla data in cui il margine a lungo termine è realizzato. Per le transazioni bancarie (compreso PEFCO), la data in cui il margine è realizzato è la prima delle date seguenti: i) emissione di un impegno definitivo da parte del partecipante, ii) determinazione del margine in seguito all’impegno, iii) prelievo del prestito e iv) determinazione del margine a lungo termine in seguito al prelievo. In caso di più prelievi a fronte dello stesso mandato bancario allo stesso margine, la notifica viene effettuata solo in relazione al primo aeromobile. Per i prestiti finanziati mediante emissioni del mercato dei capitali, la data in cui il margine è realizzato è la stessa in cui viene fissato il tasso a lungo termine, vale a dire generalmente la data di emissione delle obbligazioni. In caso di più prelievi a fronte della stessa obbligazione allo stesso margine, la notifica viene effettuata solo in relazione al primo aeromobile. |
e) |
Il margine benchmark SOFR è applicabile a un’operazione a tasso variabile ed è stabilito non prima della data dell’impegno definitivo e mantenuto per la durata dell’impegno definitivo. |
f) |
Per un’operazione a tasso fisso, il margine benchmark applicabile è determinato mediante la sostituzione del margine benchmark SOFR con uno spread equivalente sul tasso fisso applicabile, come stabilito all’articolo 2 della presente appendice, ed è fissato non prima della data dell’impegno definitivo e mantenuto per la durata di tale impegno. |
g) |
Per il periodo dal 15 febbraio 2022 al 14 luglio 2022 il margine benchmark è fissato a 30 punti base più uno spread adeguato per il credito di 26 punti base (43) (il «margine benchmark transitorio»), per un totale di 56 punti base, a meno che un margine benchmark SOFR non possa essere calcolato in conformità della lettera b) prima del 14 luglio 2022. |
h) |
I partecipanti monitorano il margine benchmark e ne riesaminano il meccanismo su richiesta di uno qualsiasi dei partecipanti. |
Appendice IV
MODULO DI SEGNALAZIONE
a) Informazioni di base
1. |
Paese notificante |
2. |
Data della notifica |
3. |
Nome dell’autorità/organismo autore della notifica |
4. |
Numero di identificazione |
b) Informazioni relative a acquirente/mutuatario/garante
5. |
Nome e paese dell’acquirente |
6. |
Nome e paese del mutuatario |
7. |
Nome e paese del garante |
8. |
Forma giuridica dell’acquirente/mutuatario/garante, ad esempio sovrano, banca privata, altro privato |
9. |
Classificazione del rischio dell’acquirente/del mutuatario/del garante |
c) Condizioni e modalità finanziarie
10. |
In quale forma è erogato il sostegno pubblico, ad esempio copertura pura, sostegno finanziario pubblico? |
11. |
Se viene erogato sostegno finanziario pubblico, si tratta di credito diretto, di rifinanziamento o di un intervento sul tasso di interesse? |
12. |
Descrizione dell’operazione che beneficia del sostegno, comprendente il fabbricante, il modello di aeromobile e il numero di aeromobili. |
13. |
Data dell’impegno definitivo |
14. |
Valuta del credito |
15. |
Importo del credito in base alla seguente scala in milioni di USD:
|
16. |
Percentuale del sostegno pubblico |
17. |
Periodo di rimborso |
18. |
Piano e frequenza di rimborso, compresa, se del caso, la vita media ponderata |
19. |
Periodo di tempo che intercorre tra il punto di partenza del credito e la prima rata di rimborso del capitale |
20. |
Tassi di interesse:
|
21. |
Premio totale addebitato sotto forma di:
|
22. |
In caso di credito/finanziamento diretto, commissioni addebitate sotto forma di:
|
23. |
Periodo di mantenimento del premio |
24. |
In caso di copertura pura, commissioni di mantenimento del premio |
25. |
Termini di strutturazione dell’operazione: fattori di attenuazione del rischio/maggiorazione di premio applicata |
26. |
Se del caso, indicazione dell’impatto della convenzione di Città del Capo sul tasso di premio applicato. |
Appendice V
ELENCO DI DEFINIZIONI
Equivalenza globale dei costi: il valore attuale netto dei tassi di premio, dei costi degli interessi e delle commissioni addebitate per un credito diretto, in percentuale dell’importo del credito, è pari al valore attuale netto della somma dei tassi di premio, dei costi degli interessi e delle commissioni addebitate per la copertura pura in percentuale dell’importo del credito che beneficia di copertura pura.
Garantita da attività: un’operazione che soddisfa i criteri di cui all’appendice II, articolo 19, lettera a).
Acquirente/mutuatario: comprende (senza tuttavia limitarsi a essi) soggetti commerciali come le compagnie aeree e i locatori, nonché soggetti sovrani (o, se altro soggetto, la fonte primaria di rimborso dell’operazione).
Apparecchiature fornite dall’acquirente: apparecchiature fornite dall’acquirente e incorporate nell’aeromobile durante il processo di fabbricazione o di ammodernamento, alla consegna o prima di essa, come risulta dall’atto di vendita del fabbricante.
Convenzione di Città del Capo: convenzione di Città del Capo relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali e relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico.
Impegno: dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l’intenzione di erogare sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all’acquirente, al mutuatario, all’esportatore o all’istituzione finanziaria, comprese, senza restrizioni, le lettere di ammissibilità e di commercializzazione.
Linea comune: accordo tra i partecipanti su una data operazione o, in circostanze particolari, sulle condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico; la linea comune prevale sulle disposizioni pertinenti della presente intesa settoriale unicamente per l’operazione o per le circostanze specificate nella linea comune.
Copertura assicurativa condizionale: dispositivo di sostegno pubblico che, in caso di mancato pagamento per rischi definiti, indennizza il beneficiario dopo un determinato periodo di attesa, durante il quale il beneficiario non ha diritto ad essere indennizzato dal partecipante. L’indennizzo a titolo di copertura assicurativa condizionale è subordinato alla validità e alle eccezioni della documentazione a supporto e dell’operazione di riferimento.
Conversione: una modifica sostanziale al progetto di tipo di un aeromobile mediante la sua conversione in un altro tipo di aeromobile (compresa la conversione di un aeromobile per il trasporto di passeggeri in un bombardiere d’acqua, in un aeromobile da carico, in un velivolo di ricerca e salvataggio, in un velivolo di sorveglianza o in un jet commerciale), soggetta a certificazione da parte della competente autorità per l’aviazione civile.
Classificazione del rischio paese: classificazione del rischio paese in vigore dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, pubblicata sul sito web dell’OCSE.
Agenzia di rating del credito: una delle agenzie di rating internazionalmente riconosciute o qualsiasi altra agenzia di rating accettabile per i partecipanti.
Kit per motori: insieme di componenti finalizzati a migliorare l’affidabilità, la durata e/o le prestazioni su ala tramite introduzione di tecnologia.
Credito all’esportazione: assicurazione, garanzia o accordo di finanziamento che consente a un acquirente estero di beni e/o servizi esportati di rinviarne il pagamento per un certo periodo di tempo; un credito all’esportazione può assumere la forma di un credito fornitore erogato dall’esportatore o di un credito acquirente per mezzo del quale la banca dell’esportatore o un’altra istituzione finanziaria concede un credito all’acquirente (o alla sua banca).
Impegno definitivo: si è in presenza di un impegno definitivo quando il partecipante si impegna a precisare e completare le condizioni e le modalità finanziarie mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale.
Contratto vincolante: accordo tra il produttore e la persona che prende in consegna l’aeromobile o i motori come acquirente o, nell’ambito di un contratto di vendita con patto di locazione, come locatario con un contratto di almeno cinque anni, che definisca un impegno vincolante (esclusi quelli relativi alle opzioni non esercitate) il cui mancato adempimento comporti una responsabilità giuridica.
Partecipante interessato: un partecipante che i) eroga sostegno pubblico per fusoliere o motori di aeromobili interamente o parzialmente prodotti nel proprio territorio, ii) ha un forte interesse commerciale o esperienza con l’acquirente/mutuatario in questione o al quale iii) è stato chiesto da un produttore/esportatore di erogare sostegno pubblico all’acquirente/mutuatario in questione.
Intervento sul tasso di interesse: può trattarsi di un accordo tra un governo o un’istituzione che agisce per conto di un governo, da un lato, e banche o altri istituti finanziari, dall’altro lato, che autorizza a erogare finanziamenti all’esportazione a tasso fisso a un tasso uguale o superiore al tasso di interesse fisso minimo applicabile.
Modifiche sostanziali/ammodernamento: operazioni di riconfigurazione o miglioramento di un aeromobile per il trasporto di passeggeri o di merci (cargo).
Prezzo netto: prezzo di un articolo fatturato dal produttore o dal fornitore, tenuto conto di tutti gli sconti e degli altri crediti per cassa, meno tutti gli altri crediti o le concessioni di qualsiasi tipo ad esso collegati o ragionevolmente imputabili, come indicato in una dichiarazione vincolante di ciascuno dei produttori dell’aeromobile e dei motori (la dichiarazione del produttore dei motori è necessaria solo se pertinente in base alla forma del contratto d’acquisto) o del fornitore del servizio, a seconda dei casi, e corredata della documentazione richiesta dal fornitore del sostegno pubblico a conferma di tale prezzo netto. Il prezzo netto non comprende i dazi all’importazione e le imposte (ad esempio l’IVA).
Aeromobile nuovo: si veda l’articolo 8, lettera a), della presente intesa settoriale.
Non garantita da attività: un’operazione che non soddisfa i criteri di cui all’appendice II, articolo 19, lettera a).
Operazione non sovrana: un’operazione che non corrisponde alla descrizione di cui all’appendice II, articolo 57, lettera b).
Periodo di mantenimento del premio: fatte salve le disposizioni dell’appendice II, articolo 36, lettera b), i periodi durante i quali vengono mantenuti il tasso di premio e i fattori di attenuazione del rischio obbligatori offerti per un’operazione; non deve superare i 18 mesi a decorrere dalla data in cui è stato stabilito fino all’esborso finale.
Modello di conversione del tasso di premio: modello adottato dai partecipanti e messo a loro disposizione, da utilizzare ai fini della presente intesa settoriale per convertire le commissioni di premio iniziali in spread e viceversa, con un tasso di interesse e un tasso di sconto del 4,6 %; tale tasso è periodicamente riesaminato dai partecipanti.
Notifica preventiva: notifica effettuata almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno, utilizzando il modulo di segnalazione di cui all’appendice IV.
Copertura pura: sostegno pubblico erogato da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all’esportazione, ossia senza sostegno finanziario pubblico.
Periodo di rimborso: il periodo che va dal punto di partenza del credito alla data prevista dal contratto per l’ultima rata di rimborso del capitale.
Operazione sovrana: un’operazione che soddisfa i criteri di cui all’appendice II, articolo 56, lettera b).
Punto di partenza del credito: per la vendita di aeromobili, compresi gli elicotteri, motori di riserva e pezzi di ricambio, è al più tardi la data effettiva in cui l’acquirente prende possesso dei beni oppure la data media ponderata in cui l’acquirente prende possesso dei beni. per i servizi il punto di partenza del credito è al più tardi la data di presentazione delle fatture al cliente o dell’accettazione dei servizi da parte del cliente.
Tasso swap: tasso fisso uguale al tasso per sostituire un debito a tasso variabile con uno a tasso fisso (offerta), piazzato in quanto pertinente curva OIS (Overnight Index Swap) delle valute su un qualsiasi operatore indipendente che fornisca indici di mercato, come Bloomberg, Reuters o equivalente, alle 11:00 (ora di New York), due giorni lavorativi prima della data di prelievo del prestito.
Vita media ponderata: il periodo di tempo necessario per rimborsare la metà del capitale di un credito. È calcolato come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito ed ogni rimborso di capitale ponderato in base alla percentuale di capitale rimborsato ad ogni scadenza.
ALLEGATO IV
INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE PER LE NAVI
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. OBIETTIVO
La presente intesa settoriale punta a fornire un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per gli elementi di cui all’articolo 4. L’intesa settoriale mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, quale definito all’articolo 5, lettera a), al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché delle condizioni e delle modalità finanziarie di sostegno pubblico più favorevoli.
I partecipanti alla presente intesa settoriale («i partecipanti») riconoscono che le disposizioni dell’intesa sono state stabilite ai soli fini della stessa e non pregiudicano le altre parti dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («l’accordo») e la loro ulteriore evoluzione.
2. FORMA
L’intesa settoriale è un Gentlemen’s Agreement tra i partecipanti e rappresenta l’allegato IV dell’accordo; essa costituisce parte integrante dell’accordo e subentra all’intesa settoriale entrata in vigore il 1o settembre 2011.
3. PARTECIPAZIONE
I partecipanti all’intesa settoriale sono: Australia, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda e Unione europea.
4. AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente intesa settoriale definisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico, con un periodo di rimborso pari o superiore a due anni, per contratti di esportazione relativi a:
a) |
navi d’alto mare nuove di almeno 100 tl, adibite al trasporto di merci o persone oppure all’effettuazione di servizi specializzati (per esempio navi da pesca, navi officina, rompighiaccio e draghe che presentano a titolo permanente, per i sistemi di propulsione e di governo, tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare), rimorchiatori di almeno 365 kw e scafi non finiti che siano galleggianti e mobili. L’intesa settoriale non si applica alle navi militari. I bacini galleggianti e gli impianti mobili in mare aperto non rientrano nel campo d’applicazione dell’intesa settoriale. Qualora tuttavia sorgano problemi nel settore dei crediti all’esportazione per tali strutture, i partecipanti all’intesa settoriale (qui di seguito «i partecipanti»), dopo aver esaminato le domande debitamente giustificate di qualsiasi partecipante, possono decidere che l’intesa settoriale si applichi anche agli impianti suddetti; |
b) |
conversioni di navi. Per conversione di nave si intende qualsiasi conversione di navi d’alto mare di oltre 1 000 tl, a condizione che le operazioni di conversione implichino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione; |
c) |
|
5. SOSTEGNO PUBBLICO
a) |
Può essere erogato sostegno pubblico nelle seguenti forme:
|
b) |
Non viene erogato sostegno pubblico qualora vi siano prove inconfutabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente di un paese che non è quello di destinazione finale delle merci, principalmente al fine di ottenere periodi di rimborso più favorevoli. |
6. RECESSO
Ciascun partecipante alla presente intesa settoriale può recedere dalla stessa previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema di posta elettronica gestito dal segretariato per facilitare le comunicazioni tra i partecipanti e il segretariato. Il recesso entra in vigore trascorsi 180 giorni di calendario dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.
7. MONITORAGGIO
Il segretariato sorveglia l’attuazione dell’intesa settoriale.
CAPITOLO II
CONDIZIONI E MODALITÀ FINANZIARIE PER I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
Le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti all’esportazione che beneficiano di un sostegno nell’ambito della presente intesa settoriale comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo, che vanno lette in relazione le une con le altre. L’intesa settoriale stabilisce limiti alle condizioni e alle modalità che possono beneficiare di sostegno pubblico. I partecipanti riconoscono che, tradizionalmente, ad alcuni settori commerciali o industriali si applicano condizioni e modalità finanziarie più restrittive di quelle previste dall’intesa settoriale. I partecipanti continuano a rispettare le condizioni e le modalità finanziarie in uso, in particolar modo il principio secondo cui il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile del bene.
8. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO
Il periodo di rimborso massimo è di 12 anni dalla consegna.
9. PAGAMENTO IN CONTANTI
I partecipanti richiedono un pagamento in contanti, alla consegna, non inferiore al 20 % del prezzo del contratto.
10. RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
a) |
Il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali pagabili a scadenze regolari, di norma semestrali e comunque non superiori a 12 mesi. |
b) |
gli interessi sono pagabili a scadenze rateali non superiori a sei mesi; il primo pagamento degli interessi deve essere effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito di norma alla consegna. |
c) |
Per i crediti all’esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo anziché il rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a). |
d) |
Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito di norma alla consegna non vengono capitalizzati. |
e) |
Il partecipante alla presente intesa settoriale che intenda sostenere un pagamento di interessi secondo condizioni diverse da quelle riportate alla lettera b) procede a una notifica preventiva almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno, conformemente all’appendice I della presente intesa settoriale. |
11. TASSI DI INTERESSE E ALTRE COMMISSIONI
Dagli interessi sono esclusi:
a) |
qualsiasi pagamento a titolo di premio o altra spesa legata all’assicurazione o alla garanzia dei crediti fornitore o dei crediti finanziari; |
b) |
qualsiasi altro pagamento a titolo di spese o commissioni bancarie relative al credito all’esportazione, fatta eccezione per le spese bancarie annuali o semestrali pagabili per tutto il periodo di rimborso; e |
c) |
le ritenute fiscali imposte dal paese importatore. |
12. PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE
Le condizioni e le modalità finanziarie relative a un singolo credito all’esportazione o a una singola linea di credito, diverse dal periodo di validità dei tassi di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rates = CIRR) di cui all’articolo 17, non vengono fissate per un periodo superiore a sei mesi prima dell’impegno definitivo.
13. PROVVEDIMENTI INTESI AD EVITARE O MINIMIZZARE PERDITE
Le disposizioni dell’intesa settoriale non ostano a che gli organismi responsabili dei crediti all’esportazione o le istituzioni di finanziamento dei crediti all’esportazione concordino condizioni e modalità finanziarie meno restrittive di quelle previste dall’intesa, se tali provvedimenti sono adottati in seguito all’assegnazione del contratto (quando l’accordo sul credito all’esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore) e sono intesi esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo.
14. ALLINEAMENTO
Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità della presente intesa, ciascun partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all’articolo 24, alle condizioni e alle modalità finanziarie offerte da un partecipante o da un non partecipante. Le condizioni e le modalità finanziarie previste a norma del presente articolo sono ritenute conformi alle disposizioni della presente intesa.
15. TASSI DI INTERESSE FISSI MINIMI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO
I partecipanti che erogano sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso applicano i pertinenti tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) quali tassi di interesse minimi. I CIRR sono tassi di interesse stabiliti secondo i criteri seguenti:
a) |
i CIRR dovrebbero essere rappresentativi dei tassi di interesse finali applicabili ai prestiti commerciali sul mercato interno della valuta in questione; |
b) |
i CIRR dovrebbero corrispondere fedelmente al tasso applicabile ai mutuatari nazionali di primaria importanza; |
c) |
i CIRR dovrebbero basarsi sui costi di finanziamento dei prestiti a tasso fisso; |
d) |
i CIRR non dovrebbero provocare distorsioni delle condizioni concorrenziali interne e |
e) |
i CIRR dovrebbero corrispondere fedelmente al tasso applicabile a mutuatari esteri di primaria importanza. |
16. COSTRUZIONE DEI CIRR
a) |
Ciascun partecipante che intenda stabilire un CIRR deve in primo luogo scegliere uno dei due metodi sotto indicati per determinare il tasso base per la propria valuta nazionale:
|
b) |
I CIRR sono fissati nei termini di un margine fisso di 100 punti base da aggiungere al tasso base di ciascun partecipante, salvo accordi diversi tra i partecipanti. |
c) |
Il CIRR fissato per una determinata valuta è applicato dagli altri partecipanti qualora questi decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta. |
d) |
Ciascun partecipante può, con un preavviso di sei mesi e con il concorso degli altri partecipanti, cambiare il metodo di determinazione del tasso base. |
e) |
Ciascun partecipante o non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante interessato, un partecipante o il segretariato per conto del non partecipante in questione può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta applicando le procedure relative alla linea comune di cui agli articoli da 32 a 34. |
17. VALIDITÀ DEI CIRR
Il tasso di interesse applicabile a un’operazione non può essere fissato per un periodo superiore a 120 giorni. Se le condizioni e le modalità del sostegno finanziario pubblico sono fissate prima della data del contratto, al CIRR pertinente è aggiunto un margine di 20 punti base.
18. APPLICAZIONE DEI CIRR
a) |
Quando il sostegno finanziario pubblico viene erogato per finanziamenti a tasso di interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originario) e il tasso di interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento. |
b) |
Nel caso di rimborso volontario anticipato di un prestito o di una parte di esso, il mutuatario è tenuto a compensare l’ente che ha erogato il finanziamento pubblico per tutti i costi e le perdite determinati dal rimborso anticipato, compreso il costo per l’ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotta dal rimborso anticipato. |
19. COMUNICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI
a) |
I CIRR delle valute determinati secondo gli articoli 16, 17 e 18 sono trasmessi mediante comunicazione immediata almeno una volta al mese al segretariato, che li trasmette a tutti i partecipanti. |
b) |
La suddetta notifica deve pervenire al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine del mese cui si riferisce. Il segretariato informa quindi immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici. |
20. DECORRENZA DEI TASSI DI INTERESSE
Qualsiasi variazione dei CIRR entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la fine di ogni mese.
21. MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI DI INTERESSE
Quando l’evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato si applica una volta trascorsi 10 giorni dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica di detta modifica.
22. PREMIO PER IL RISCHIO DI CREDITO
I partecipanti addebitano, in aggiunta agli interessi, un premio destinato a coprire il rischio di mancato rimborso dei crediti all’esportazione.
CAPITOLO III
PROCEDURE
23. INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO PUBBLICO
a) |
Appena assunto l’impegno a fornire il sostegno pubblico notificato secondo le procedure di cui all’articolo 26, il partecipante ne informa debitamente tutti gli altri partecipanti inserendo il numero di riferimento della notifica nel pertinente modulo di segnalazione. |
b) |
Nell’ambito di uno scambio di informazioni a norma degli articoli da 28 a 30 ciascun partecipante comunica agli altri partecipanti le condizioni e le modalità di credito alle quali intende erogare il sostegno per una particolare operazione e può chiedere informazioni analoghe agli altri partecipanti. |
24. PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO
a) |
Prima di allinearsi alle condizioni e alle modalità finanziarie che si ritiene siano offerte da un partecipante o da un non partecipante a norma dell’articolo 14, ciascun partecipante fa quanto in suo potere, eventualmente ricorrendo anche alle consultazioni dirette di cui all’articolo 30, per accertarsi che dette condizioni beneficiano di sostegno pubblico e si conforma alle disposizioni seguenti:
|
b) |
Il partecipante che intenda offrire condizioni e modalità finanziarie identiche a quelle notificate a norma dell’articolo 26 può farlo una volta trascorso il periodo di attesa previsto da tali articoli. Il partecipante notifica la propria intenzione al più presto. |
25. CONSULTAZIONI SPECIALI
a) |
Il partecipante che abbia fondati motivi di credere che le condizioni e le modalità finanziarie offerte da un altro partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) siano più generose di quelle previste dall’intesa settoriale ne informa il segretariato, che immediatamente rende tali informazioni disponibili. |
b) |
Il partecipante che ha avviato la procedura è tenuto a chiarire le condizioni e le modalità finanziarie previste dalla sua offerta entro due giorni lavorativi dalla diffusione delle informazioni da parte del segretariato. |
c) |
Dopo che il partecipante in questione ha fornito i chiarimenti richiesti, qualsiasi partecipante può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una riunione di consultazione speciale dei partecipanti per discutere l’argomento. |
d) |
In attesa dei risultati della riunione di consultazione speciale dei partecipanti, le condizioni e le modalità finanziarie che beneficiano di sostegno pubblico non acquistano efficacia. |
26. NOTIFICA PREVENTIVA
a) |
Ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno 10 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno avente un valore creditizio superiore a 2 milioni di DSP conformemente all’appendice I qualora intenda erogare il suo sostegno conformemente all’articolo 10, lettera e). |
b) |
Se modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere l’operazione in oggetto, il partecipante che ha avviato la procedura informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti. |
27. PUNTI DI CONTATTO
Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese mediante comunicazione immediata, ad esempio mediante posta elettronica, e sono oggetto di trattamento riservato.
28. AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI
a) |
Ciascun partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sul suo atteggiamento nei confronti di un paese terzo, di un’istituzione di un paese terzo o di un determinato modo di operare. |
b) |
Il partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e le modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere. |
c) |
Le richieste di informazioni inviate a più di un partecipante contengono l’elenco dei destinatari. |
d) |
Si deve inviare copia di tutte le richieste di informazioni al segretariato. |
29. AMBITO DELLE RISPOSTE
a) |
Il partecipante cui viene inviata una richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo quante più informazioni possibile. La risposta comprende l’indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. Una copia della risposta deve essere inviata agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato. |
b) |
Se la risposta fornita ad una richiesta di informazioni perde in seguito di validità per un qualsiasi motivo, ad esempio:
si fa immediatamente seguire un’altra risposta, inviandone copia agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato. |
30. CONSULTAZIONI DIRETTE
a) |
Ciascun partecipante risponde favorevolmente alle richieste di consultazioni dirette entro 10 giorni lavorativi. |
b) |
Le richieste di consultazioni dirette sono rese note ai partecipanti e ai non partecipanti. Le consultazioni hanno luogo quanto prima, una volta trascorso il periodo di 10 giorni lavorativi. |
c) |
Il presidente dei partecipanti coordina, in collaborazione con il segretariato, eventuali attività di follow-up necessarie, ad esempio una linea comune. Il segretariato fornisce immediatamente i risultati delle consultazioni. |
31. PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI
a) |
Le proposte di linea comune devono essere inviate unicamente al segretariato. Una proposta di linea comune è inviata a tutti i partecipanti. L’identità dell’autore della proposta non figura nel registro delle linee comuni di cui al sistema di bacheca elettronica gestito dal segretariato nell’ambiente di rete dell’OCSE. Il segretariato può tuttavia comunicare l’identità dell’autore della proposta oralmente ad un partecipante su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato. |
b) |
La proposta di linea comune deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:
|
c) |
Il segretariato rende pubbliche le linee comuni concordate. |
32. RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE
a) |
Le risposte alle proposte di linea comune devono essere fornite entro 20 giorni di calendario, ma i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile. |
b) |
Le possibilità di risposta comprendono la richiesta di informazioni supplementari, l’accettazione, il rifiuto, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa. |
c) |
Se un partecipante comunica di non avere una propria posizione in merito, non essendo stato consultato da un esportatore o dalle autorità del paese beneficiario nel caso di aiuti per il progetto, si ritiene che tale partecipante abbia accettato la proposta di linea comune. |
33. ACCETTAZIONE DELLE LINEE COMUNI
a) |
Trascorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un ulteriore periodo di otto giorni di calendario. |
b) |
Trascorso questo ulteriore periodo si ritiene che il partecipante che non abbia esplicitamente respinto la linea comune proposta l’abbia accettata. Qualsiasi partecipante, compreso quello che ha avviato la procedura, può tuttavia subordinare la propria accettazione della linea comune all’accettazione esplicita di uno o più partecipanti. |
c) |
Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune, implicitamente ne accetta tutti gli altri. È inteso che tale accettazione parziale può indurre altri partecipanti a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una linea comune proposta. Tutti i partecipanti hanno la facoltà di offrire o di allinearsi a condizioni e modalità non coperte da una linea comune. |
d) |
Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli 31 e 33. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale. |
34. DIVERGENZE SULLE LINEE COMUNI
Se il partecipante che ha avviato la procedura e un partecipante che ha proposto una modifica o un’alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l’ulteriore periodo di otto giorni di calendario, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti in merito a tale proroga.
35. DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE
Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune entra in vigore una volta trascorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione. Il segretariato mette a disposizione, sul sistema di bacheca elettronica, una registrazione costantemente aggiornata di tutte le linee comuni accettate e delle proposte sulle quali non è stata ancora presa una decisione.
36. VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI
a) |
Una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale situazione è accettata da tutti i partecipanti. Una linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori. |
b) |
Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la «situazione delle linee comuni in vigore» nel sistema di bacheca elettronica. Il segretariato provvede tra l’altro a:
|
37. ALTRE NOTIFICHE
A fini di trasparenza ciascun partecipante, oltre a rispettare gli altri obblighi di notifica a livello delle operazioni, fornisce annualmente informazioni circa il proprio sistema per la concessione di sostegno pubblico e i mezzi di attuazione della presente intesa settoriale, compresi i regimi in vigore.
38. RIESAME
a) |
L’intesa settoriale viene riesaminata annualmente o su richiesta di qualsiasi partecipante nel contesto del gruppo di lavoro del Consiglio sulla costruzione navale (WP6), e viene presentata una relazione ai partecipanti all’accordo. |
b) |
Al fine di facilitare la coerenza e la compatibilità tra l’accordo e la presente intesa settoriale e in considerazione della natura dell’industria della costruzione navale, i partecipanti alla presente intesa settoriale e all’accordo procedono alle necessarie consultazioni reciproche e all’opportuno coordinamento tra di loro. |
c) |
I partecipanti rivedono i tassi di interesse minimi.
|
Appendice I
INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE
Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) devono essere fornite per tutte le notifiche effettuate a norma della presente intesa settoriale. Le informazioni contenute nella lettera e) devono essere fornite, se del caso, in relazione al tipo specifico di notifica effettuata.
a) Informazioni di base
1. |
Paese notificante |
2. |
Data della notifica |
3. |
Istituzione/autorità/organismo autore della notifica |
4. |
ECA che accorda/accordano il sostegno pubblico per il credito all’esportazione
|
5. |
Numero della notifica |
6. |
Codici di identificazione (interni) |
7. |
Numero di riferimento della linea di credito (se pertinente) |
8. |
Status (ad esempio originale, revisione, sostituzione) |
9. |
Numero di revisione (se pertinente) |
10. |
Articolo/i dell’intesa settoriale sulla cui base è effettuata la notifica |
11. |
Numero di riferimento della notifica oggetto dell’allineamento (se pertinente) |
12. |
Descrizione del sostegno a cui si effettua l’allineamento (se pertinente) |
13. |
Paese di destinazione |
b) Informazioni relative a acquirente/mutuatario/garante
14. |
Nome dell’acquirente |
15. |
Paese dell’acquirente |
16. |
Ubicazione dell’acquirente (se nota) |
17. |
Forma giuridica dell’acquirente |
18. |
Tipo di acquirente |
19. |
Nome del mutuatario (se il mutuatario è diverso dall’acquirente) |
20. |
Paese del mutuatario (se il mutuatario è diverso dall’acquirente) |
21. |
Ubicazione del mutuatario (se il mutuatario è diverso dall’acquirente) |
22. |
Forma giuridica del mutuatario (se il mutuatario è diverso dall’acquirente) |
23. |
Tipo di mutuatario (se il mutuatario è diverso dall’acquirente) |
24. |
Nome del garante (se pertinente) |
25. |
Paese del garante (se pertinente) |
26. |
Ubicazione del garante (se pertinente) |
27. |
Forma giuridica del garante (se pertinente) |
28. |
Tipo di garante (se pertinente) |
c) Informazioni sui beni e/o servizi esportati e sul progetto
29. |
Descrizione dettagliata dei prodotti e/o servizi esportati |
30. |
Descrizione dettagliata del progetto (o settore) per il quale sono effettuate le esportazioni |
31. |
Codice di scopo proposto |
32. |
Ubicazione del progetto (se nota) |
33. |
Data di chiusura della gara (se pertinente) |
34. |
Data di scadenza della linea di credito (se pertinente) |
35. |
Valore dei contratti sostenuti in base alla scala seguente in milioni di DSP:
|
36. |
Valore dei contratti sostenuti, importo effettivo (nella valuta del contratto) |
37. |
Valuta dei contratti |
d) Condizioni e modalità finanziarie del sostegno pubblico per il credito all’esportazione
Per le operazioni che comprendono più rate con condizioni e modalità finanziarie diverse, per ciascuna rata che beneficia del sostegno è opportuno indicare le informazioni seguenti.
38. |
Valore del credito, scala DSP |
39. |
Valore del credito, importo effettivo (facoltativo al posto del punto 38) |
40. |
Valuta del credito |
41. |
Pagamento in contanti (percentuale del valore del contratto di esportazione) |
42. |
Punto di partenza del credito di norma alla consegna determinato conformemente alla definizione di cui alla lettera j) dell’appendice II |
43. |
Durata del periodo di rimborso |
44. |
Unità della durata del periodo di rimborso |
45. |
Base del tasso di interesse |
46. |
Tasso di interesse o margine superiore alla base |
47. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni di cui alle lettere da a) a d) |
e) Ulteriori informazioni da fornire, se del caso, per le notifiche effettuate a norma del capitolo II, articolo 10, lettera e)
48. |
Piano di rimborso |
49. |
Frequenza di rimborso (capitale) |
50. |
Frequenza di rimborso (interessi) |
51. |
Primo rimborso del capitale dopo il punto di partenza del credito di norma alla consegna |
52. |
Importo degli interessi capitalizzati prima del punto di partenza del credito di norma alla consegna |
53. |
Valuta degli interessi capitalizzati |
54. |
Vita media ponderata del periodo di rimborso |
55. |
Percentuale del capitale rimborsato entro la metà del periodo di credito |
56. |
Spiegazione del motivo per cui non viene fornito un sostegno conformemente a piani di rimborso standard |
57. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni di cui alla lettera e). |
Appendice II
ELENCO DI DEFINIZIONI
Ai fini della presente intesa si intende per:
a) |
impegno: una dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l’intenzione di erogare sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all’acquirente, al mutuatario, all’esportatore o all’istituzione finanziaria; |
b) |
linea comune: un’intesa tra i partecipanti volta a concordare, per una data operazione o per circostanze particolari, le condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico. Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell’intesa unicamente per l’operazione o nelle circostanze specificate nella linea comune; |
c) |
valore del contratto di esportazione: l’importo globale che deve essere pagato da parte o per conto dell’acquirente per i beni e/o i servizi esportati, ad esclusione delle spese locali quali definite in appresso; nel caso di un leasing è esclusa la quota del canone di locazione equivalente agli interessi; |
d) |
impegno definitivo: per un’operazione di credito all’esportazione (singola operazione o linea di credito), l’impegno definitivo di un partecipante, assunto mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale, ad applicare condizioni e modalità finanziarie precise e complete; |
e) |
intervento sul tasso di interesse: un accordo tra un governo e banche o altri istituti finanziari che consente di erogare finanziamenti all’esportazione a tasso fisso a livello pari o superiore al CIRR; |
f) |
linea di credito: uno schema, in qualunque forma, per crediti all’esportazione, che copra una serie di operazioni, collegate o meno a uno specifico progetto; |
g) |
spese locali: le spese sostenute nel paese dell’acquirente per beni e servizi necessari per l’esecuzione del contratto dell’esportatore o per il completamento del progetto di cui fa parte il contratto dell’esportatore. È esclusa la commissione pagabile all’agente dell’esportatore nel paese acquirente; |
h) |
copertura pura: sostegno pubblico erogato da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all’esportazione, ossia senza sostegno finanziario pubblico; |
i) |
periodo di rimborso: il periodo che va dal punto di partenza del credito di norma alla consegna, quale definito nella presente appendice, alla data prevista dal contratto per l’ultima rata di rimborso del capitale; |
j) |
punto di partenza del credito:
|
k) |
vita media ponderata del periodo di rimborso: il periodo di tempo necessario a rimborsare la metà del capitale di un credito. È calcolato come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito di norma alla consegna e ogni rimborso di capitale ponderato in base alla percentuale di capitale rimborsato a ogni scadenza. |
APPENDICE: IMPEGNI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ FUTURE
I partecipanti all’intesa settoriale convengono di:
a) |
compilare un elenco illustrativo dei tipi di navi ai quali non possono generalmente essere applicate condizioni commerciali, tenendo conto delle norme sugli aiuti legati figuranti nell’accordo; |
b) |
effettuare un riesame delle disposizioni dell’accordo relative ai premi minimi di riferimento al fine di incorporarle nella presente intesa settoriale; |
c) |
discutere, fatti salvi gli sviluppi dei pertinenti negoziati internazionali, l’inclusione di altre norme sui tassi d’interesse minimi, compresi un CIRR speciale e tassi variabili; |
d) |
riesaminare l’applicabilità alla presente intesa settoriale delle disposizioni dell’accordo in materia di finanziamento di progetti; |
e) |
discutere se:
possono essere utilizzati in relazione al piano di rimborso di cui all’articolo 10 della presente intesa settoriale. |
ALLEGATO V
INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE
Le informazioni di cui alla sezione I devono essere fornite per tutte le notifiche effettuate a norma dell’accordo (inclusi i suoi allegati). Le informazioni contenute nella sezione II devono essere fornite, se del caso, in relazione al tipo specifico di notifica effettuata.
I. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER TUTTE LE NOTIFICHE
a) Informazioni di base
1. |
Paese notificante |
2. |
Data della notifica |
3. |
Istituzione/autorità/organismo autore della notifica |
4. |
ECA che accorda/accordano il sostegno pubblico per il credito all’esportazione
|
5. |
Numero della notifica |
6. |
Codici di identificazione (interni) |
7. |
Numero di riferimento della linea di credito (se pertinente) |
8. |
Status (ad esempio originale, revisione, sostituzione) |
9. |
Numero di revisione (se pertinente) |
10. |
Articoli dell’accordo a norma dei quali viene effettuata la notifica |
11. |
Numero di riferimento della notifica oggetto dell’allineamento (se pertinente) |
12. |
Descrizione del sostegno a cui si effettua l’allineamento (se pertinente) |
13. |
Paese di destinazione |
b) Informazioni relative a acquirente/mutuatario/garante
14. |
Nome dell’acquirente |
15. |
Paese dell’acquirente |
16. |
Ubicazione dell’acquirente (se nota) |
17. |
Forma giuridica dell’acquirente |
18. |
Tipo di acquirente |
19. |
Nome del mutuatario (se il mutuatario è diverso dall’acquirente) |
20. |
Paese del mutuatario (se il mutuatario è diverso dall’acquirente) |
21. |
Ubicazione del mutuatario (se il mutuatario è diverso dall’acquirente) |
22. |
Forma giuridica del mutuatario (se il mutuatario è diverso dall’acquirente) |
23. |
Tipo di mutuatario (se il mutuatario è diverso dall’acquirente) |
24. |
Nome del garante (se pertinente) |
25. |
Paese del garante (se pertinente) |
26. |
Ubicazione del garante (se pertinente) |
27. |
Forma giuridica del garante (se pertinente) |
28. |
Tipo di garante (se pertinente) |
c) Informazioni sui beni e/o servizi esportati e sul progetto
29. |
Descrizione dettagliata dei prodotti e/o servizi esportati |
30. |
Descrizione dettagliata del progetto (o settore) per il quale sono effettuate le esportazioni |
31. |
Codice di scopo proposto |
32. |
Ubicazione del progetto (se nota) |
33. |
Data di chiusura della gara (se pertinente) |
34. |
Data di scadenza della linea di credito (se pertinente) |
35. |
Valore dei contratti sostenuti in base alla scala seguente in milioni di DSP:
|
36. |
Valore dei contratti sostenuti, importo effettivo (nella valuta del contratto) |
37. |
Valuta dei contratti |
d) Condizioni e modalità finanziarie del sostegno pubblico per il credito all’esportazione
Per le operazioni che comprendono più rate con condizioni e modalità finanziarie diverse, per ciascuna rata che beneficia del sostegno è opportuno indicare le informazioni seguenti.
38. |
Valore del credito, scala DSP |
39. |
Valore del credito, importo effettivo (facoltativo al posto del punto 38) |
40. |
Valuta del credito |
41. |
Pagamento in acconto (percentuale del valore del contratto di esportazione) |
42. |
Spese locali (percentuale del valore del contratto di esportazione) |
43. |
Punto di partenza del credito determinato conformemente alla definizione di cui alla lettera u) dell’allegato XIII |
44. |
Durata del periodo di rimborso |
45. |
Unità della durata del periodo di rimborso |
46. |
Base del tasso di interesse |
47. |
Tasso di interesse o margine superiore alla base |
48. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni fornite nella sezione I |
II. ULTERIORI INFORMAZIONI DA FORNIRE, SE DEL CASO, PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI SPECIFICHE
a) Capitolo II, articolo 11, lettera d), punto 3)
Per le operazioni che comprendono più rate con condizioni e modalità finanziarie diverse, per ciascuna rata che beneficia del sostegno è opportuno indicare le informazioni seguenti.
49. |
Tipo di spese locali per le quali viene erogato un sostegno |
50. |
Natura delle spese locali per le quali viene erogato un sostegno: beni strumentali? |
51. |
Natura delle spese locali per le quali viene erogato un sostegno: consegne da società controllate e/o affiliate locali? |
52. |
Natura delle spese locali per le quali viene erogato un sostegno: costi di costruzione o di installazione locali? |
53. |
Natura delle spese locali per le quali viene erogato un sostegno: IVA, dazi all’importazione, altre imposte? |
54. |
Natura delle spese locali per le quali viene erogato un sostegno: altre spese? |
55. |
Descrizione di «altre» spese locali |
56. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni fornite nella sezione II, lettera a) |
b) Capitolo II, articolo 13, lettera f); allegato I, articolo 6, lettera a; allegato II, articolo 6, lettera a)
57. |
Piano di rimborso |
58. |
Frequenza di rimborso (capitale) |
59. |
Frequenza di rimborso (interessi) |
60. |
Primo rimborso del capitale dopo il punto di partenza del credito |
61. |
Unità del primo rimborso del capitale dopo il punto di partenza del credito |
62. |
Importo degli interessi capitalizzati prima del punto di partenza del credito |
63. |
Valuta degli interessi capitalizzati |
64. |
Vita media ponderata del periodo di rimborso |
65. |
Percentuale del capitale rimborsato entro la metà del periodo di credito |
66. |
Importo massimo della rata unica (% del credito) |
67. |
Spiegazione dei motivi per cui vi è uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito consentito a norma (a seconda dei casi) dell’articolo 13, lettere a) e b), dell’articolo 3, lettere a) e b), dell’allegato II o dell’articolo 5, lettere a) e b), dell’allegato IV. |
68. |
Per le operazioni con un piano di rimborso che non corrisponde al flusso di cassa disponibile, una giustificazione dettagliata e adeguata del piano di rimborso sostenuto. |
69. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni fornite nella sezione II, lettera b) |
c) Tutti gli obblighi di notifica di cui al capitolo II, articoli 21, 24, 26 e 27.
70. |
Classificazione del rischio paese del paese del debitore |
71. |
Applicazione di una struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) combinata con un conto di garanzia in un paese terzo (offshore escrow account)? (solo per le categorie da 1 a 7) |
72. |
Le categorie di rischio paese e di rischio acquirente applicabili riguardano (l’acquirente, il mutuatario, il garante, il progetto, l’operazione) |
73. |
Classificazione del rischio paese applicabile |
74. |
Categoria di rischio acquirente applicabile |
75. |
Il soggetto di cui al punto 72 dispone di un rating del debito in valuta estera assegnatogli da un’agenzia di rating del credito accreditata? |
76. |
Rating del debito in valuta estera più favorevole assegnato da un’agenzia di rating del credito accreditata al soggetto di cui al punto 72 |
77. |
Agenzia di rating del credito accreditata che fornisce il rating indicato al punto 76 |
78. |
Base per il tasso di premio minimo (MPR) applicabile |
79. |
Base del tasso di premio effettivamente applicato |
80. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni sulla base del tasso di premio effettivamente applicato |
81. |
Durata del periodo di prelievo |
82. |
Unità della durata del periodo di prelievo |
83. |
Percentuale di copertura per il rischio politico (rischio paese) |
84. |
Percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente) |
85. |
Prodotto fornito per la copertura pubblica del credito all’esportazione |
86. |
Copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro? |
87. |
MPR (in base al punto 78) — Tecniche di mitigazione del rischio paese o miglioramenti del credito per il rischio acquirente |
88. |
Finanziamento in valuta locale? (solo per MPR delle categorie 1-7) |
89. |
Fattore valuta locale (LCF) applicato |
90. |
Miglioramenti del credito per il rischio acquirente? |
91. |
Fattore di miglioramento del credito totale applicato |
92. |
MPR applicabile (sulla base del punto 78) dopo l’attenuazione del rischio paese o i miglioramenti del credito per il rischio acquirente |
93. |
Tasso di premio effettivamente applicato |
94. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni fornite nella sezione II, lettera c) |
d) Accordo, articolo 24, lettera e), primo trattino
95. |
Spiegazione delle caratteristiche del debitore rispetto ai criteri per la categoria di rischio acquirente CC0 di cui all’allegato X dell’accordo |
e) Accordo, articolo 24, lettera e), secondo trattino
96. |
Giustificazione per la categoria di rischio acquirente migliore di quella assegnata dall’agenzia di rating accreditata |
f) Accordo, articolo 21, lettera c), punto 2, primo trattino
97. |
Tipo di strumento di debito a denominazione specifica o di un ente collegato utilizzato per fissare il premio |
98. |
Denominazione dell’ente che ha emesso lo strumento di debito |
99. |
Descrizione dettagliata e caratteristiche principali dello strumento di debito e del metodo utilizzato per ricavare il prezzo, comprese, tra l’altro, informazioni riguardanti la durata, il profilo di credito, la liquidità e la valuta dello strumento |
100. |
Rapporto tra il debitore/garante dell’operazione e l’ente collegato |
101. |
Il debitore/garante dell’operazione ha lo stesso rating dell’emittente assegnato da un’agenzia di rating del credito all’ente collegato? |
102. |
L’ente collegato soddisfa tutti i criteri elencati nell’allegato XIII (definizione di cui alla lettera s)] dell’accordo? |
103. |
Spiegazione dettagliata del modo in cui sono stati soddisfatti i criteri che definiscono un ente collegato |
g) Accordo, articolo 21, lettera c), punto 2), secondo trattino
104. |
Motivazione della classificazione del rischio acquirente |
105. |
Rating del debito in valuta estera più alto assegnato da un’agenzia di rating del credito accreditata al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante (se la categoria di rischio acquirente applicabile è più favorevole rispetto al rating più alto assegnato da un’agenzia di rating del credito accreditata al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante per un debitore privo di rating) |
106. |
Agenzia di rating del credito accreditata che fornisce il rating indicato al punto 104 |
h) Accordo, articolo 21, lettera c), punto 1)
107. |
Il pacchetto di prestiti sindacati è strutturato come operazione garantita da attività o come operazione di finanziamento di progetti? |
108. |
I prestiti/le garanzie commerciali sul mercato senza alcun sostegno bilaterale o multilaterale costituiscono almeno il 25 % del prestito sindacato? |
109. |
Tutte le parti del finanziamento beneficiano di pari condizioni e modalità finanziarie, compreso il pacchetto di garanzia? |
110. |
Le condizioni e le modalità finanziarie dell’operazione sono pienamente conformi all’accordo, quale modificato dalle disposizioni relative alla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato nelle operazioni inerenti a prestiti/garanzie sindacati? |
111. |
Descrizione dettagliata del metodo utilizzato per ricavare il premio (o il costo onnicomprensivo per prestiti diretti) indicato al punto 93 |
112. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni fornite nella sezione II, lettera h) |
i) Accordo, articolo 21, lettera h)
113. |
La garanzia copre l’intera durata del debito? |
114. |
La garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a richiesta? |
115. |
La garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese del garante? |
116. |
Il garante è meritevole di credito rispetto all’entità del debito garantito? |
117. |
Il garante è soggetto al controllo monetario e alle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede? |
118. |
Percentuale dell’importo totale a rischio (capitale e interessi) coperto dalla garanzia |
119. |
Esiste una relazione finanziaria tra il garante e il debitore? |
120. |
Tipo di relazione |
121. |
Il garante è giuridicamente e finanziariamente indipendente ed è capace di ottemperare agli obblighi di pagamento del debitore? |
122. |
Il garante potrebbe essere soggetto all’influenza di eventi, norme o interventi del governo nel paese del debitore? |
123. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni fornite nella sezione II, lettera i) |
j) Accordo, articolo 26, lettera b)
Per l’applicazione di una struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) combinata con un conto di garanzia in un paese terzo (offshore escrow account):
124. - 134. |
Conferma che sono soddisfatti i criteri di cui all’allegato X |
135. |
Informazioni sui fattori aggiuntivi presi in considerazione e/o altre osservazioni relative all’applicazione di una struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) combinata con un conto di garanzia in un paese terzo (offshore escrow account) |
In caso di finanziamento in valuta locale:
136. - 141. |
Conferma che sono soddisfatti i criteri di cui all’allegato X |
142. |
Valuta locale utilizzata |
143. |
Informazioni sui fattori aggiuntivi presi in considerazione e/o altre osservazioni relative all’applicazione del finanziamento in valuta locale |
144. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni fornite nella sezione II, lettera j) |
k) Accordo, articolo 27, lettera d)
145. - 152. |
I miglioramenti del credito specifici per il rischio acquirente e i corrispondenti fattori di miglioramento del credito applicati |
153. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni fornite nella sezione II, lettera k) |
l) Accordo, articoli 45 e 46
154. |
Importo totale degli aiuti collegati al commercio, scala DSP |
155. |
Composizione del pacchetto di aiuti collegati al commercio: quota di crediti all’esportazione non agevolati conformi all’accordo |
156. |
Composizione del pacchetto di aiuti collegati al commercio: quota di altri finanziamenti concessi a tassi di mercato o a condizioni analoghe |
157. |
Composizione del pacchetto di aiuti collegati al commercio: quota di altri finanziamenti pubblici aventi un livello di agevolazione inferiore al minimo consentito dall’articolo 33, fatta eccezione per gli allineamenti |
158. |
Composizione del pacchetto di aiuti collegati al commercio: quota di pagamenti in acconto dell’acquirente |
159. |
Composizione del pacchetto di aiuti collegati al commercio: quota di pagamenti contestuali o precedenti al punto di partenza del credito che non sono considerati |
160. |
Composizione del pacchetto di aiuti collegati al commercio: quota di sovvenzioni |
161. |
Composizione del pacchetto di aiuti collegati al commercio: quota dei crediti agevolati |
162. |
Condizioni e modalità dei crediti agevolati: periodo di tolleranza |
163. |
Condizioni e modalità dei crediti agevolati: durata del periodo di rimborso |
164. |
Condizioni e modalità dei crediti agevolati: frequenza di rimborso |
165. |
Condizioni e modalità dei crediti agevolati: piano di rimborso |
166. |
Condizioni e modalità dei crediti agevolati: valuta |
167. |
Condizioni e modalità dei crediti agevolati: tasso d’interesse |
168. |
Condizioni e modalità dei crediti agevolati: tasso di sconto differenziato applicabile |
169. |
Condizioni e modalità dei crediti agevolati: livello di agevolazione |
170. |
Livello complessivo di agevolazione del pacchetto di aiuti collegati al commercio |
171. |
Osservazioni, note e/o spiegazioni in merito alle informazioni fornite nella sezione II, lettera l) |
ALLEGATO VI:
CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER LE OPERAZIONI DELLE CATEGORIE DI RISCHIO PAESE DA 1 A 7
Formula di calcolo dei tassi di premio minimi (MPR)
La formula per il calcolo dell’MPR applicabile a un credito all’esportazione che coinvolge un debitore/garante in un paese classificato in una categoria di rischio paese compresa fra la 1 e la 7 è la seguente:
MPR = {[(ai * HOR + bi) * max (PCC, PCP)/0,95] * (1-LCF) + [cin * PCC/0,95 * HOR * (1-CEF)]}* QPFi * PCFi *BTSF * (1- min (TERM, 0,15)]
laddove:
— |
ai = coefficiente di rischio paese nella categoria di rischio paese i (i = 1-7) |
— |
cin = coefficiente di rischio acquirente per la categoria di rischio acquirente n (n = SOV+, SOV/CCO, CC1-CC5) nella categoria di rischio paese i (i = 1-7) |
— |
bi = costante per la categoria di rischio paese i (i = 1-7) |
— |
HOR = periodo di rischio |
— |
PCC = percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente) |
— |
PCP = percentuale di copertura per il rischio politico (rischio paese) |
— |
CEF = fattore di miglioramento del credito |
— |
QPFi = fattore qualità del prodotto nella categoria di rischio paese i (i = 1-7) |
— |
PCFi = fattore percentuale di copertura nella categoria di rischio paese i (i = 1-7) |
— |
BTSF = fattore migliore del rischio sovrano (better than sovereign) |
— |
LCF = fattore valuta locale |
— |
TERM = fattore di aggiustamento del termine |
Classificazione del rischio paese applicabile
La classificazione del rischio paese applicabile è determinata a norma dell’articolo 21, lettera e), dell’accordo, che a sua volta determina il coefficiente del rischio paese (ai) e la costante (bi), che si ricavano dalla tabella seguente:
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
a |
0,090 |
0,200 |
0,350 |
0,550 |
0,740 |
0,900 |
1,100 |
b |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,750 |
1,200 |
1,800 |
Selezione della categoria di rischio acquirente appropriata
La categoria di rischio acquirente appropriata si seleziona in base alla tabella seguente, che riporta le combinazioni delle categorie di rischio paese e di rischio acquirente stabilite e la concordanza convenuta fra le categorie di rischio acquirente CC1-CC5 e le classificazioni delle agenzie di rating accreditate. Le descrizioni qualitative di ciascuna categoria di rischio acquirente (da SOV+ a CC5), che figurano nell’allegato X, servono ad agevolare la classificazione dei debitori (e dei garanti).
Categoria di rischio paese |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
SOV+ |
SOV+ |
SOV+ |
SOV+ |
SOV+ |
SOV+ |
SOV+ |
SOV/CC0 |
SOV/CC0 |
SOV/CC0 |
SOV/CC0 |
SOV/CC0 |
SOV/CC0 |
SOV/CC0 |
CC1 da AAA a AA– |
CC1 da A+ a A– |
CC1 da BBB+ a BBB– |
CC1 da BB+ a BB |
CC1 BB- |
CC1 B+ |
CC1 B |
CC2 da A+ a A– |
CC2 da BBB+ a BBB– |
CC2 da BB+ a BB |
CC2 BB- |
CC2 B+ |
CC2 B |
CC2 B– o peggiore |
CC3 da BBB+ a BBB– |
CC3 da BB+ a BB |
CC3 BB- |
CC3 B+ |
CC3 B |
CC3 B– o peggiore |
|
CC4 da BB+ a BB |
CC4 BB- |
CC4 B+ |
CC4 B |
CC4 B– o peggiore |
|
|
CC5 BB– o peggiore |
CC5 B+ o peggiore |
CC5 B o peggiore |
CC5 B– o peggiore |
|
|
|
La categoria di rischio acquirente selezionata determina, in combinazione con la categoria di rischio paese applicabile, il coefficiente di rischio acquirente (cin), che si ricava dalla tabella seguente:
Categoria di rischio acquirente |
Categoria di rischio paese |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
SOV+ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
SOV/CC0 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
CC1 |
0,110 |
0,120 |
0,110 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,125 |
CC2 |
0,200 |
0,212 |
0,223 |
0,234 |
0,246 |
0,258 |
0,271 |
CC3 |
0,270 |
0,320 |
0,320 |
0,350 |
0,380 |
0,480 |
n.a. |
CC4 |
0,405 |
0,459 |
0,495 |
0,540 |
0,621 |
n.a. |
n.a. |
CC5 |
0,630 |
0,675 |
0,720 |
0,810 |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Periodo di rischio (HOR)
Il periodo di rischio (HOR) si calcola come segue.
|
Per i piani di rimborso standard (ossia rate di rimborso semestrali di pari importo per il capitale): HOR = (durata del periodo di esborso * 0,5) + durata del periodo di rimborso |
|
Per i piani di rimborso non standard: HOR = (durata del periodo di esborso * 0,5) + (vita media ponderata del periodo di rimborso – 0,25)/0,5 |
Nelle formule sopra riportate, l’unità di misura del tempo è l’anno.
Percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente) (PCC) e per il rischio politico (rischio paese) (PCP)
Le percentuali di copertura (PCC e PCP) sono espresse in valori decimali (ad esempio 95 % equivale a 0,95) nella formula di calcolo dell’MPR.
Miglioramenti del credito per il rischio acquirente
Il valore del fattore di miglioramento del credito (CEF) è 0 per ogni operazione che non è soggetta a miglioramenti del credito per il rischio acquirente. Il valore del CEF per le operazioni che sono soggette a miglioramenti del credito per il rischio acquirente è determinato conformemente all’allegato X, fatte salve le restrizioni di cui all’articolo 27, lettera c), dell’accordo, e non può essere superiore a 0,35.
Fattore qualità del prodotto (QPF)
Il QPF si ricava dalla tabella seguente:
Qualità del prodotto |
Categoria di rischio paese |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Inferiore |
0,9965 |
0,9935 |
0,9850 |
0,9825 |
0,9825 |
0,9800 |
0,9800 |
Norma |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
Superiore |
1,0035 |
1,0065 |
1,0150 |
1,0175 |
1,0175 |
1,0200 |
1,0200 |
Fattore percentuale di copertura (PCF)
Il PCF è determinato nel modo seguente:
|
per (max(PCC, PCP) ≤ 0,95, PCF = 1) |
|
per (max(PCC, PCP) > 0,95, PCF = 1 + [(max(PCC, PCP) – 0,95)/0,05) * (coefficiente della percentuale di copertura) |
Il coefficiente della percentuale di copertura si ricava dalla tabella seguente:
|
Categoria di rischio paese |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Coefficiente della percentuale di copertura |
0,00000 |
0,00337 |
0,00489 |
0,01639 |
0,03657 |
0,05878 |
0,08598 |
Fattore migliore del rischio sovrano (better than sovereign factor = BTSF)
Quando un debitore è classificato nella categoria di rischio acquirente «migliore del rischio sovrano» (SOV+), BTSF = 0,9, altrimenti BTSF = 1.
Fattore valuta locale (LCF)
Per le operazioni che comportano una mitigazione del rischio paese in valuta locale il valore dell’LCF non può essere superiore a 0,2. Il valore dell’LCF per tutte le altre operazioni è 0.
Fattore di aggiustamento del termine (TERM)
Il fattore di aggiustamento del termine (TERM) può essere applicato solo ai debitori che un partecipante assegna a categorie di rischio acquirente equivalenti alla categoria di qualità speculative grade (rating CRA equivalente a BB+ o peggiore) secondo la tavola di concordanza di cui al presente allegato, comprese le categorie di acquirenti SOV+ e SOV/CC0 nelle categorie di rischio paese da 5 a 7 e per le operazioni in cui il periodo di rischio (HOR) è superiore a 10 anni. In tal caso, TERM = 0,018 * (HOR - 10). Tale aggiustamento è limitato e non può superare il 15 %
ALLEGATO VII:
PREMI DI RIFERIMENTO PER LE OPERAZIONI CUI SI APPLICANO I BENCHMARK DI MERCATO
Rata non garantita dei crediti all’esportazione o parte non garantita dall’ECA di un prestito sindacato
Il prezzo indicato da banche/istituzioni private relativamente alla rata non garantita del credito all’esportazione in questione (o talvolta alla parte non garantita dall’ECA di un prestito sindacato) può rappresentare la migliore equivalenza rispetto alla garanzia dell’ECA. Il prezzo di queste quote o parti non garantite è utilizzabile soltanto se determinato a condizioni di mercato (ciò esclude, per esempio, le quote finanziate da istituzioni finanziarie internazionali).
Obbligazioni societarie a denominazione specifica
Le obbligazioni societarie comportano un rischio di credito intrinseco. Occorre cautela in tema di equivalenza dei termini contrattuali dell’ECA per aspetti quali la scadenza, la valuta di denominazione e gli eventuali miglioramenti del credito. Se si fa uso di obbligazioni societarie primarie (rendimento completo all’emissione) o di obbligazioni societarie secondarie (spread adeguato per le opzioni in rapporto alla curva appropriata, che è di solito la pertinente curva swap delle valute), è opportuno utilizzare in via prioritaria quelle del debitore; se non disponibili, possono essere utilizzate obbligazioni societarie primarie o secondarie di enti collegati.
Credit default swap a denominazione specifica
I credit default swap (CDS) sono una forma di protezione contro l’inadempienza. Il differenziale (spread) sul CDS è l’importo pagato per periodo dall’acquirente dei CDS in percentuale del capitale nozionale ed è di solito espresso in punti base. L’acquirente di CDS acquista un’assicurazione contro l’insolvenza effettuando pagamenti al venditore dei CDS per la durata di vita dello swap o finché non si realizza l’evento creditizio. È opportuno utilizzare in via prioritaria una curva CDS per il debitore; se non disponibile, possono essere utilizzate curve CDS di enti collegati.
Benchmark sul mercato dei prestiti
Benchmark sul mercato primario dei prestiti (determinazione del tasso all’emissione) e benchmark sul mercato secondario dei prestiti (rendimento previsto dall’istituto finanziario che acquista il prestito da un’altra istituzione finanziaria). Per poter calcolare il rendimento globale occorre conoscere tutte le commissioni relative ai benchmark sul mercato primario dei prestiti. Se si fa uso di benchmark sul mercato dei prestiti è opportuno utilizzare in via prioritaria quelli del debitore; se non disponibili, possono essere utilizzati quelli di enti analoghi.
Curve dei benchmark
Le curve dei benchmark rispecchiano il rischio di credito dell’insieme di un settore o di una classe di acquirenti. Queste informazioni di mercato possono essere rilevanti quando non sono disponibili informazioni relative ad una denominazione specifica. In generale, la qualità delle informazioni relative a tali mercati dipende dalla liquidità di questi ultimi. In ogni caso è opportuno cercare gli strumenti di mercato che forniscono l’equivalenza più stretta riguardo ai termini contrattuali dell’ECA per aspetti quali la data, il rating del credito, la scadenza e la valuta di denominazione.
ALLEGATO VIII:
CRITERI E CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L’APPLICAZIONE DI GARANZIE DI TERZI PER IL RIMBORSO E DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI O REGIONALI
OBIETTIVO
Il presente allegato riporta i criteri e le condizioni che disciplinano l’applicazione di garanzie di terzi per il rimborso a norma dell’articolo 21, lettera e), dell’accordo. Esso presenta inoltre i criteri in base ai quali le istituzioni multilaterali o regionali dovrebbero essere valutate quando si tratta di determinare se un’istituzione debba essere soggetta alle norme relative ai premi per le operazioni cui si applicano i benchmark di mercato di cui all’articolo 21, lettera c), dell’accordo.
APPLICAZIONE
Caso 1: garanzia per l’intero importo a rischio
Quando viene fornita una garanzia di rimborso di un’entità per l’intero importo a rischio (ossia capitale e interessi) si possono applicare la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente del garante, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
— |
la garanzia copre l’intera durata del credito; |
— |
la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a richiesta; |
— |
la garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese del garante; |
— |
il garante è meritevole di credito rispetto all’entità del debito garantito; |
— |
il garante è soggetto al controllo monetario e alle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede, tranne nel caso in cui il garante sia un’istituzione multilaterale che i partecipanti concordano nel ritenere generalmente esentata da tali controlli o limiti. |
Se il garante è una società controllata/controllante del soggetto garantito i partecipanti determinano, caso per caso, se: 1) in considerazione della relazione controllata/controllante e del livello di impegno giuridico della società controllante, la società controllata/controllante è giuridicamente e finanziariamente indipendente e sarebbe in grado di assolvere ai propri obblighi di pagamento; 2) la società controllata/controllante potrebbe essere influenzata da eventi/norme locali o da un intervento del governo; e 3) nel caso di inadempimento, la sede centrale si riterrebbe responsabile.
Caso 2: garanzia di importo limitato
Quando viene fornita una garanzia di rimborso di un’entità per una quota limitata dell’importo a rischio (ossia capitale e interessi) si possono applicare la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente del garante per la quota del credito soggetta a garanzia, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni pertinenti richieste per il caso 1.
Per la parte non garantita si applicano la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente del debitore.
Criteri per la valutazione delle istituzioni multilaterali o regionali
I partecipanti possono convenire che un’istituzione multilaterale o regionale sia soggetta alle norme relative ai premi per le operazioni cui si applicano i benchmark di mercato di cui all’articolo 21, lettera c), se l’istituzione è generalmente esentata dal controllo monetario e dalle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede. Tali istituzioni sono valutate individualmente caso per caso in base alla rispondenza alle caratteristiche seguenti:
— |
l’istituzione gode di indipendenza statutaria e finanziaria; |
— |
nessuna attività dell’istituzione può essere oggetto di nazionalizzazione o di confisca; |
— |
l’istituzione ha piena libertà di trasferimento o conversione di fondi; |
— |
l’istituzione non è soggetta all’intervento governativo nel paese in cui ha sede; |
— |
l’istituzione gode di immunità fiscale; e |
— |
esiste un obbligo per tutti i suoi paesi membri di fornire capitale aggiuntivo per assolvere agli obblighi dell’istituzione. |
La valutazione tiene conto anche dei pagamenti effettuati in passato in situazioni di inadempienza attribuibile al rischio paese nel paese in cui l’istituzione ha sede o nel paese di un debitore nonché di qualunque altro fattore ritenuto utile per la valutazione.
L’elenco di tali istituzioni multilaterali e regionali non è un elenco chiuso e ogni partecipante può proporre un’istituzione da sottoporre a riesame sulla base delle considerazioni sopra riportate. L’elenco delle istituzioni multilaterali e regionali soggette alle norme relative ai premi per le operazioni cui si applicano i benchmark di mercato di cui all’articolo 21, lettera c), è reso pubblico dai partecipanti.
ALLEGATO IX:
DESCRIZIONI QUALITATIVE DELLE CATEGORIE DI RISCHIO ACQUIRENTE
Migliore del rischio sovrano (better than sovereign) (SOV+)
Si tratta di una classificazione eccezionale. L’entità che ottiene tale classificazione possiede un profilo di credito eccezionalmente solido ed è in grado di adempiere i suoi obblighi di pagamento in un periodo di difficoltà del debito sovrano o addirittura di inadempienza. Le agenzie internazionali di rating del credito pubblicano periodicamente relazioni che contengono i rating di società e di controparti che superano il rating sovrano in valuta estera. Tranne qualora il rischio sovrano rilevato per mezzo dell’apposito metodo di valutazione risulti essere molto superiore al rischio paese, i partecipanti che propongono che un’entità riceva un rating migliore del rischio sovrano devono fornire argomenti a sostegno di questa raccomandazione. Per ricevere un rating migliore del relativo rischio sovrano un’entità deve presentare molte, e di norma la maggioranza, delle seguenti caratteristiche (o equivalenti):
— |
un solido profilo di credito; |
— |
entrate in valuta estera elevate in rapporto all’onere del debito; |
— |
impianti di produzione e capacità di generare flussi di cassa da filiali o attività all’estero, in particolare da quelle situate in entità sovrane con un rating di prim’ordine, vale a dire imprese multinazionali; |
— |
un proprietario straniero o un partner strategico su cui poter fare affidamento come fonte di sostegno finanziario in mancanza di una garanzia formale; |
— |
antecedenti di trattamento preferenziale dell’entità da parte del soggetto sovrano, in particolare esenzione da vincoli di trasferimento e di convertibilità e da disposizioni di cessione dei proventi da esportazione, e di trattamento fiscale favorevole; |
— |
impegni ad aprire linee di credito rilasciati da banche internazionali con rating di prim’ordine, in particolare linee di credito senza clausola di cambiamento negativo sostanziale (che consente alle banche di ritirarsi dai loro impegni in caso di crisi sovrana o di altri avvenimenti causa di rischi); e |
— |
attività detenute all’estero, soprattutto liquide, spesso in ragione di norme che consentono agli esportatori di detenere all’estero disponibilità liquide destinate al servizio del debito. |
Di norma la categoria di rischio acquirente SOV+ non è applicabile a:
— |
enti e strutture di proprietà pubblica, enti subsovrani come i ministeri competenti, le amministrazioni locali ecc.; |
— |
istituti finanziari con sede nella giurisdizione del soggetto sovrano; e |
— |
soggetti che effettuano le loro vendite principalmente sul mercato interno in valuta locale. |
Rischio sovrano (sovereign) (SOV)
I debitori/garanti sovrani sono soggetti tenuti per legge a obbligarsi al pagamento del debito per conto dello Stato sovrano, in genere il ministero delle Finanze o la banca centrale di tale Stato (44). Il rischio è designato come sovrano quando:
— |
il debitore/garante è tenuto per legge ad obbligarsi al pagamento del debito per conto del soggetto sovrano e impegna pertanto la piena fiducia e il pieno credito del soggetto sovrano; e |
— |
in caso di rinegoziazione del rischio sovrano, il debito in questione sarà preso in considerazione negli impegni di rinegoziazione e di pagamento acquisiti dal soggetto sovrano in virtù della rinegoziazione. |
Equivalente al rischio sovrano (equivalent to the sovereign) (CC0): credito di qualità eccezionale
La categoria «equivalente al rischio sovrano» comprende due tipi fondamentali di debitori/garanti:
— |
gli enti pubblici, nel caso in cui i dovuti accertamenti dimostrino che l’acquirente ha implicitamente la piena fiducia e il pieno credito/sostegno del soggetto sovrano o che vi è una probabilità molto elevata di sostegno alla liquidità e alla solvibilità da parte del soggetto sovrano, sia rispetto alle prospettive di ripresa che al rischio di inadempienza. Fra gli enti pubblici non sovrani equivalenti al soggetto sovrano rientrano anche le aziende di Stato che detengono il monopolio o il quasi-monopolio delle attività di un determinato settore (ad esempio energia elettrica, petrolio, gas); |
— |
le imprese dotate di un profilo di credito eccezionalmente solido le cui caratteristiche, per quanto riguarda sia l’inadempienza che le prospettive di ripresa, indicano che il rischio può essere considerato equivalente a quello sovrano. Fra i candidati possono figurare imprese blue chip solide o banche molto importanti per le quali la probabilità di sostegno alla liquidità e solvibilità da parte del soggetto sovrano è elevata. |
Con un credito di qualità eccezionale si ritiene che il rischio di interruzione dei pagamenti sia trascurabile e che l’entità in questione abbia una capacità di rimborso eccezionalmente elevata che non rischia di essere compromessa da eventi prevedibili. La qualità creditizia si manifesta generalmente in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale di un’entità:
— |
creazione di liquidità e di reddito da eccezionale a ottima; |
— |
livelli di liquidità da eccezionali a ottimi; |
— |
rapporto di indebitamento da eccezionalmente basso a molto basso; |
— |
profilo commerciale da eccellente a molto solido con capacità gestionali comprovate molto elevate. |
L’entità è inoltre caratterizzata da un’elevata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull’azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un’istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a questa categoria di rischio acquirente.
A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC0 un rating compreso fra AAA (categoria paese 1) e B (categoria paese 7).
Credito di qualità ottima (CC1)
Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto basso o molto basso. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso molto elevata che non rischia di essere compromessa da eventi prevedibili. La sua sensibilità agli effetti negativi dei cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche è bassa o molto bassa. La qualità creditizia si manifesta generalmente in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:
— |
creazione di liquidità e di reddito da ottima a buona; |
— |
livelli di liquidità da ottimi a buoni; |
— |
rapporto di indebitamento da molto basso a basso; |
— |
profilo commerciale molto solido con capacità gestionali comprovate. |
L’entità è inoltre caratterizzata da un’elevata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull’azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un’istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a questa categoria di rischio acquirente.
A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC1 un rating compreso fra AAA (categoria paese 1) e B (categoria paese 7).
Credito di qualità da buona a moderatamente buona, superiore alla media (CC2)
Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto basso. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso buona o moderatamente buona che non rischia di essere compromessa da eventi prevedibili. La sua sensibilità agli effetti negativi dei cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche è bassa. La qualità creditizia si manifesta generalmente in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:
— |
creazione di liquidità e di reddito da buona a moderatamente buona; |
— |
livelli di liquidità da buoni a moderatamente buoni; |
— |
rapporto di indebitamento da basso a moderatamente basso; |
— |
profilo commerciale moderatamente solido con capacità gestionali comprovate. |
L’entità è inoltre caratterizzata da un’elevata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull’azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un’istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a questa categoria di rischio acquirente.
A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC2 un rating compreso fra A+ (categoria paese 1) e B– o peggiore (categoria paese 7).
Credito di qualità moderatamente buona, media (CC3)
Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto moderato o moderatamente basso. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso moderata o moderatamente buona. Esiste la possibilità di un aumento del rischio di credito qualora il debitore/garante debba fare fronte a notevoli incertezze o a condizioni economiche, finanziarie e commerciali sfavorevoli, che potrebbero pregiudicarne la capacità di eseguire puntualmente i pagamenti. Possono tuttavia essere disponibili alternative di tipo finanziario o commerciale in grado di consentirgli di far fronte agli impegni finanziari. La qualità creditizia si manifesta generalmente in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:
— |
creazione di liquidità e di reddito da moderatamente buona a moderata; |
— |
livelli di liquidità da moderatamente buoni a moderati; |
— |
rapporto di indebitamento da moderatamente basso a moderato; |
— |
profilo commerciale moderato con capacità gestionali comprovate. |
L’entità è inoltre caratterizzata da un’adeguata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull’azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un’istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a questa categoria di rischio acquirente.
A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC3 un rating compreso fra BBB+ (categoria paese 1) e B– o peggiore (categoria paese 6).
Credito di qualità modesta, inferiore alla media (CC4)
Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto modesto. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso moderata o modesta. Esiste la possibilità di un aumento del rischio di credito qualora il debitore/garante debba fare fronte a notevoli incertezze o a condizioni economiche, finanziarie e commerciali sfavorevoli, che potrebbero pregiudicarne la capacità di eseguire puntualmente i pagamenti. Possono tuttavia essere disponibili alternative di tipo finanziario o commerciale in grado di consentirgli di far fronte agli impegni finanziari. La qualità creditizia si manifesta generalmente in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:
— |
creazione di liquidità e di reddito da moderata a modesta; |
— |
livelli di liquidità da moderati a modesti; |
— |
rapporto di indebitamento da moderato a moderatamente alto; |
— |
profilo commerciale modesto con scarsi riscontri di capacità gestionale. |
L’entità è inoltre caratterizzata da un’adeguata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull’azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un’istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a questa categoria di rischio acquirente.
A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC4 un rating compreso fra BB+ (categoria paese 1) e B– o peggiore (categoria paese 5).
Credito di qualità scarsa (CC5)
Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto alto o molto alto. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso modesta o scarsa. Il debitore/garante ha attualmente la capacità di far fronte agli obblighi di rimborso, ma con un margine di sicurezza limitato. Esiste tuttavia la probabilità che si verifichino problemi di pagamento, in quanto la capacità di effettuare i pagamenti senza interruzioni dipende dalla permanenza di una situazione economica e commerciale favorevole. Eventuali condizioni economiche, finanziarie e commerciali sfavorevoli potrebbero pregiudicare la capacità o volontà di rimborso. La qualità creditizia si manifesta generalmente in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:
— |
creazione di liquidità e di reddito modesta, scarsa o molto scarsa; |
— |
livelli di liquidità da modesti a scarsi; |
— |
rapporto di indebitamento da moderatamente alto ad alto; |
— |
profilo commerciale modesto con riscontri di capacità gestionale limitati o inesistenti. |
L’entità è inoltre caratterizzata da una scarsa qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull’azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un’istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a questa categoria di rischio acquirente.
A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC5 un rating compreso fra BB– (categoria paese 1) e B– o peggiore (categoria paese 4).
ALLEGATO X:
CRITERI E CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L’APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE E DI MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE
OBIETTIVO
Il presente allegato fornisce indicazioni sull’uso delle tecniche di mitigazione del rischio paese di cui all’articolo 26, lettera a), dell’accordo e dei miglioramenti del credito per il rischio acquirente di cui all’articolo 27, lettera a), dell’accordo; tra le indicazioni rientrano i criteri, le condizioni e le circostanze specifiche della loro applicazione nonché il loro impatto sugli MPR.
TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE
1. Struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) combinata con un conto di garanzia in un paese terzo (offshore escrow account)
Definizione
Un documento scritto, quale un atto o un accordo di cessione di diritti o di nomina di un fiduciario, sigillato e consegnato a una parte terza, ossia a una persona non interessata dall’atto, per essere conservato dalla parte terza fino al verificarsi di determinate condizioni e consegnato quindi all’altra parte affinché acquisti efficacia. Qualora, tenuto conto dei fattori aggiuntivi elencati, siano soddisfatti i criteri indicati di seguito, questa tecnica può ridurre o eliminare i rischi di trasferimento, soprattutto per le categorie di paesi a rischio più elevato.
Criteri
— |
Il conto di garanzia è collegato a un progetto destinato a produrre entrate in valuta estera ed i flussi diretti al conto di garanzia sono generati dal progetto stesso e/o da altri crediti esteri da esportazione; |
— |
il conto di garanzia è tenuto all’estero in un paese, diverso da quello del progetto, che presenta un livello molto limitato di rischi di trasferimento o altri rischi paese (ossia in un paese ad alto reddito dell’OCSE o della zona euro); |
— |
il conto di garanzia è aperto presso una banca primaria che non è controllata direttamente né indirettamente da interessi del debitore o dal paese del debitore; |
— |
l’alimentazione del conto è garantita da adeguati contratti a lungo termine o di altro tipo; |
— |
l’insieme delle fonti di redditi (generati dal progetto stesso e/o da altre fonti) del debitore che transitano sul conto è in valuta forte ed è complessivamente ritenuto sufficiente a coprire il servizio del debito per l’intera durata del credito; proviene inoltre da uno o più clienti esteri meritevoli di credito che hanno sede in paesi con un livello di rischio migliore rispetto al paese interessato dal progetto (di norma paesi ad alto reddito dell’OCSE o della zona euro); |
— |
il debitore conferisce al cliente estero l’istruzione irrevocabile di effettuare versamenti direttamente sul conto (ossia i pagamenti non sono inviati attraverso un conto controllato dal debitore né tramite il suo paese); |
— |
sul conto devono essere trattenuti fondi pari ad almeno sei mesi di servizio del debito. Nei casi in cui siano applicati periodi di rimborso flessibili nel quadro della struttura di finanza di un progetto, sul conto deve essere trattenuto un importo equivalente a sei mesi effettivi di servizio del debito nel quadro di tali termini flessibili; l’importo può variare nel tempo in funzione del piano di servizio del debito; |
— |
il debitore ha un accesso limitato al conto (ossia solo dopo il pagamento del servizio del debito relativo al credito in questione); |
— |
le entrate depositate sul conto sono assegnate al prestatore quale diretto beneficiario, per l’intera vita del credito; |
— |
per l’apertura del conto sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità locali e di eventuali altre autorità competenti; |
— |
il conto di garanzia e le disposizioni contrattuali non possono essere condizionati e/o revocabili e/o di durata limitata. |
Ulteriori fattori da prendere in considerazione
Questa tecnica si applica subordinatamente a una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e in considerazione, tra l’altro, dei fattori seguenti:
— |
il paese, il debitore (pubblico o privato), il settore, la vulnerabilità in relazione alle merci o ai servizi interessati (inclusa la loro disponibilità per l’intera durata del credito), i clienti; |
— |
le strutture giuridiche (ad esempio se il meccanismo è sufficientemente immune dall’influenza del debitore o del suo paese); |
— |
la misura in cui la tecnica applicata resta soggetta ad interferenze del governo, rinnovi o ritiri; |
— |
il livello di protezione del conto rispetto ai rischi connessi al progetto; |
— |
l’importo destinato ad essere convogliato sul conto e il meccanismo per un’adeguata alimentazione del conto; |
— |
la situazione rispetto al Club di Parigi (ad esempio eventuale esenzione); |
— |
l’eventuale incidenza di rischi paese diversi dal rischio di trasferimento; |
— |
il livello di protezione dai rischi del paese in cui è detenuto il conto; |
— |
i contratti conclusi con i clienti, comprese la loro natura e la loro durata; e |
— |
l’importo complessivo dei proventi in valuta estera previsti rispetto all’importo totale del credito. |
Impatto sull’MPR
L’applicazione di questa tecnica di mitigazione del rischio paese può migliorare di una categoria la classificazione del rischio paese applicabile per l’operazione, salvo che per le operazioni della categoria 1 del rischio paese.
2. Finanziamento in valuta locale
Definizione
Contratto e finanziamento sono negoziati in valute locali convertibili e disponibili, diverse da quelle forti, e sono finanziati localmente con la conseguente eliminazione o mitigazione del rischio di trasferimento. L’onere primario del debito in valuta locale non dovrebbe, in linea di massima, essere interessato dai primi due rischi paese.
Criteri
— |
Il pagamento degli impegni dell’ECA e degli indennizzi o il pagamento al finanziatore diretto sono espressi/effettuati in tutte le fasi in valuta locale; |
— |
l’ECA non è di norma esposta al rischio del trasferimento; |
— |
in situazioni normali non sarà necessario convertire in valuta forte i depositi in valuta locale; |
— |
il pagamento effettuato dal mutuatario nella propria valuta e nel proprio paese costituisce un valido adempimento dell’obbligo di rimborso del prestito; |
— |
se il reddito del mutuatario è in valuta locale, questi è al riparo da un andamento negativo dei tassi di cambio; |
— |
le norme vigenti nel paese del mutuatario in materia di trasferimenti non dovrebbero incidere sull’obbligo del rimborso, che resta in valuta locale. |
Ulteriori fattori da prendere in considerazione
Questa tecnica si applica su base selettiva e per valute convertibili e trasferibili che poggiano su un’economia sana. L’ECA del partecipante deve essere in grado di onorare i propri obblighi di indennizzo espressi nella propria valuta nel caso in cui la valuta locale divenisse «non trasferibile» o «non convertibile» una volta che l’ECA ha assunto l’impegno. (Un finanziatore diretto sarebbe tuttavia esposto a questo rischio).
Impatto sull’MPR
L’applicazione di questa tecnica di mitigazione del rischio può ridurre al massimo del 20 % la parte di rischio paese dell’MPR (cioè un fattore valuta locale (LCF) di valore non superiore allo 0,2).
MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE
La tabella che segue contiene le definizioni dei miglioramenti del credito per il rischio acquirente che possono essere applicati nonché il loro impatto massimo sugli MPR applicabili. Per le operazioni cui si applicano MPR per le categorie di rischio paese da 1 a 7, è stabilito il fattore massimo di miglioramento del credito utilizzato nella formula di calcolo dell’MPR; per le operazioni cui si applicano i benchmark di mercato, è stabilito lo sconto massimo praticabile sull’MPR basato sui benchmark di mercato applicabile (45).
MIGLIORAMENTO DEL CREDITO |
DEFINIZIONE |
FATTORE MASSIMO DI MIGLIORAMENTO DEL CREDITO (CATEGORIA DI RISCHIO PAESE 1-7) |
SCONTO MASSIMO (BENCHMARK DI MERCATO) |
||||
Cessione di proventi o crediti esigibili del contratto |
Se un mutuatario ha contratti con acquirenti forti, stranieri o locali, la cessione escutibile del contratto conferisce il diritto a far rispettare i contratti del mutuatario e/o di prendere decisioni nel quadro dei contratti principali in luogo del mutuatario in caso di mancato rimborso del prestito. Un accordo diretto con un soggetto terzo in un’operazione (un’agenzia delle amministrazioni locali nell’ambito di un’operazione in campo minerario o energetico) consente ai prestatori di rivolgersi a un’amministrazione per cercare di ottenere un risarcimento in caso di esproprio o di altra forma di violazione degli obblighi contrattuali connessi all’operazione. Una società esistente che opera in un mercato o in un settore difficile può avere crediti connessi alla vendita della produzione con una o più società che si trovano in un contesto più stabile. Tali crediti sono generalmente in valuta forte, ma possono non essere oggetto di un rapporto contrattuale specifico. La loro cessione potrebbe fornire una garanzia basata su attività nei conti del mutuatario, permettendo al prestatore di beneficiare di un trattamento preferenziale nel flusso di cassa generato dal mutuatario. |
0,10 |
N.P. |
||||
Obbligazione garantita da attività (asset based security) |
Elemento di controllo dell’attività:
Un’obbligazione garantita da attività è una garanzia che può essere riacquisita con relativa facilità, come ad esempio una locomotiva, attrezzature mediche o macchinari per l’edilizia. Per valutare tale garanzia l’ECA deve tenere in considerazione la facilità giuridica di recupero. In altre parole, il valore è maggiore quando la garanzia contenuta nell’attività si inscrive in un regime giuridico consolidato e minore quando la capacità giuridica di recuperare l’attività è dubbia. Il valore esatto di un’obbligazione garantita da attività è fissato dal mercato e il «mercato» in questione è più esteso del mercato locale, in quanto l’attività può essere trasferita in un’altra giurisdizione. NB: per le operazioni cui si applicano MPR per le categorie di rischio paese da 1 a 7, il miglioramento del credito mediante un’obbligazione garantita da attività si applica al rischio acquirente laddove l’obbligazione garantita da attività è detenuta nel paese in cui si situa l’operazione. |
0,25 |
15 % |
||||
Titoli di proprietà immobilizzati (fixed asset security) |
I titoli di proprietà immobilizzati sono generalmente componenti, come ad esempio turbine o macchine integrate in una sequenza di assemblaggio, che per la loro natura fisica possono essere soggette a vincoli. L’obiettivo e il valore del titolo di proprietà immobilizzato è di dare all’ECA un maggiore influsso sull’uso dell’attività nel recupero delle perdite in caso di inadempienza. Il valore di un titolo di proprietà immobilizzato varia in base a fattori economici, giuridici, di mercato e di altro tipo. |
0,15 |
10 % |
||||
Conto di garanzia (escrow account) |
I conti di garanzia sono conti di riserva per il servizio del debito, o altri tipi di conti di credito, detenuti come garanzia per i prestatori da un’entità non controllata dall’acquirente/debitore e che non condivide proprietà con quest’ultimo. Il loro importo deve essere depositato o bloccato in anticipo. Il valore di questa garanzia rappresenta quasi sempre il 100 % dell’importo nominale di tali conti di cassa. Questo dispositivo consente di controllare meglio l’impiego della liquidità e di assicurare il servizio del debito prima delle spese discrezionali. NB: Per le operazioni cui si applicano MPR per le categorie di rischio paese da 1 a 7, il miglioramento del credito mediante un conto di garanzia si applica al rischio acquirente, nel caso in cui il conto di garanzia sia detenuto nel paese in cui si situa l’operazione. Questa forma di garanzia riduce notevolmente il rischio di mancato pagamento delle rate da essa coperte. |
Importo stanziato in garanzia in percentuale del credito fino a un massimo di 0,10 . |
Importo stanziato in garanzia in percentuale del credito fino a un massimo del 10 %. |
ALLEGATO XI:
ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO
ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO DEI PROGETTI CHE BENEFICIANO DI FINANZIAMENTI DI AIUTO
Per garantire che i progetti nei paesi in via di sviluppo finanziati interamente o parzialmente da aiuti pubblici allo sviluppo (APS) contribuiscano allo sviluppo, negli ultimi anni sono stati elaborati dal DAC alcuni criteri, che figurano principalmente:
— |
nei Principi DAC per la valutazione dei progetti, 1988; |
— |
negli Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati, 1987; e |
— |
nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per quanto riguarda gli aiuti pubblici allo sviluppo, 1986. Tra questi, i Principi DAC per la valutazione dei progetti e il Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per quanto riguarda gli aiuti pubblici allo sviluppo, insieme a diversi altri «principi» o «buone pratiche» elaborati dal DAC, sono stati raccolti nel Manuale sull’aiuto allo sviluppo — Principi DAC per aiuti efficaci (DAM), pubblicato nel 1992. |
COERENZA DEL PROGETTO CON LE PRIORITÀ GLOBALI IN FATTO DI INVESTIMENTI DEL PAESE BENEFICIARIO (SELEZIONE DEI PROGETTI)
Il progetto rientra nei programmi di investimento e di spesa pubblica già approvati dalle autorità centrali competenti per il finanziamento e la pianificazione del paese beneficiario?
(Specificare il documento programmatico in cui si menziona il progetto, ad esempio programma pubblico di investimenti del paese beneficiario).
Il progetto è cofinanziato da un istituto internazionale di finanziamento allo sviluppo?
Esistono prove che il progetto sia stato esaminato e respinto da un organismo internazionale di finanziamento allo sviluppo o da un altro membro del DAC a causa dell’insufficiente priorità data allo sviluppo?
Se si tratta di un progetto del settore privato, è stato approvato dal governo del paese beneficiario?
Il progetto è contemplato in un accordo intergovernativo che prevede una più vasta gamma di attività di assistenza da parte del donatore nel paese beneficiario?
PREPARAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il progetto è stato preparato, concepito e valutato tenendo conto di una serie di norme e criteri che siano generalmente coerenti con i principi DAC per la valutazione dei progetti di cui ai paragrafi da 91 a 162 del DAM? I principi in questione riguardano la valutazione dei progetti sotto i seguenti aspetti:
a) |
aspetti economici (DAM, paragrafi da 120 a 128); |
b) |
aspetti tecnici (DAM, paragrafo 112); |
c) |
aspetti finanziari (DAM, paragrafi da 113 a 119). |
Qualora si tratti di un progetto generatore di reddito, in particolare di un progetto in cui la produzione è destinata a un mercato concorrenziale, il livello di agevolazione del finanziamento di aiuto è stato trasmesso all’utilizzatore finale dei fondi? (DAM, paragrafo 115).
a) |
Valutazione istituzionale (DAM, paragrafi da 130 a 134). |
b) |
Analisi dal punto di vista sociale e distributivo (DAM, paragrafi da 137 a 147). |
c) |
Valutazione dal punto di vista ambientale (DAM, paragrafi da 145 a 147). |
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI
Tra le seguenti diverse procedure in materia di appalti pubblici, quale sarà scelta? (per le definizioni, cfr. i principi elencati nel codice di comportamento in materia di appalti pubblici per gli aiuti pubblici allo sviluppo di cui ai paragrafi da 409 a 429 del DAM):
a) |
gara d’appalto internazionale (DAM, paragrafo 411 e paragrafi da 419 a 429: condizioni minime per gare d’appalto internazionali efficienti); |
b) |
gara d’appalto nazionale (DAM, paragrafo 412); |
c) |
gara informale o trattativa privata (DAM, paragrafi 413 e 414). |
È previsto il controllo del prezzo e della qualità delle forniture (DAM, paragrafo 153)?
ALLEGATO XII:
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TASSO DI INTERESSE COMMERCIALE DI RIFERIMENTO (CIRR)
SEZIONE 1:
COSTRUZIONE DEI CIRR
1. |
Si fissa un CIRR per la valuta di ciascun partecipante, purché i dati richiesti siano messi a disposizione del segretariato. Ciascun partecipante o non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante interessato, un partecipante, o il segretariato per conto del non partecipante in questione, può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta. |
2. |
Il CIRR fissato per una determinata valuta è applicato dagli altri partecipanti qualora questi decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta. |
3. |
Il CIRR è composto da un tasso base e un margine. |
4. |
Il CIRR minimo per qualsiasi valuta non è inferiore a 15 punti base. |
DETERMINAZIONE DEL TASSO BASE
5. |
I tassi CIRR sono calcolati mensilmente ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno di ogni mese. |
6. |
I tassi base CIRR sono calcolati utilizzando i rendimenti dei titoli di Stato. |
7. |
La scadenza del titolo di Stato da utilizzare per ogni operazione è determinata mediante la seguente formula: periodo di prelievo (drawdown period - DP) + 0,5 periodo di rimborso + 0,5 frequenza di rimborso in anni (46) (per piani di rimborso standard). Per le operazioni con un piano di rimborso non standard, si applica la seguente formula: DP + [ |
8. |
I partecipanti calcolano i rendimenti dei titoli utilizzando la media aritmetica di tutti i rendimenti giornalieri dei titoli di Stato a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 anni del mese di calendario precedente per le rispettive valute. Tali rendimenti sono comunicati al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine di ogni mese e sono resi pubblici su base mensile. |
9. |
I partecipanti possono usare l’interpolazione lineare per ottenere i rendimenti necessari, purché sia all’interno della regione di interpolazione dei titoli di Stato a 2 anni fino ai titoli a 15 anni inclusi. Non è consentita l’estrapolazione a un rendimento dei titoli inferiore o superiore. |
10. |
Nel caso in cui non sia stato possibile ottenere i dati per uno o più titoli di Stato necessari (a norma degli articoli 8 e 9), non vi sarà alcun CIRR in questa valuta per le operazioni che richiedono le scadenze corrispondenti (riferimento all’articolo 7), a meno che i dati mancanti riguardino scadenze più brevi e siano stati forniti dati per scadenze più lunghe (fino a 10 anni). In tal caso saranno utilizzati i rendimenti del titolo di Stato superiore più vicino per calcolare i tassi base che richiedono tali scadenze più brevi. |
DETERMINAZIONE DEL MARGINE (48)
11. |
Il margine è calcolato su base trimestrale (rispettivamente il 15 gennaio, il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno) in base ai rendimenti del differenziale dello swap a cinque anni (differenza tra il tasso dei titoli di Stato a cinque anni e il tasso swap a cinque anni). |
12. |
Il margine è calcolato mediante la seguente formula: 0,5 * (media trimestrale dei rendimenti del differenziale giornaliero dello swap a cinque anni) + 80 punti base. Il risultato è arrotondato al punto base più vicino e limitato a un massimo di 120 punti base e a un minimo di 80 punti base. |
13. |
La media trimestrale dei differenziali giornalieri dello swap a cinque anni da utilizzare si ottiene calcolando la media aritmetica del differenziale giornaliero dello swap a cinque anni degli ultimi tre mesi di calendario nelle valute pertinenti. Tali valori sono comunicati al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine di ogni trimestre. |
14. |
Nel caso in cui il differenziale dello swap a cinque anni non sia disponibile sul mercato per una data valuta, il margine è fissato a 100 punti base. |
15. |
I margini risultanti sono resi pubblici all’inizio di ogni trimestre. |
SEZIONE 2:
APPLICAZIONE DEL CIRR
16. |
Quando il sostegno finanziario pubblico viene erogato per finanziamenti a tasso di interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originario) e il tasso di interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento. |
PERIODO DI VALIDITÀ DEL CIRR
17. |
Un CIRR può essere bloccato prima, in concomitanza o dopo la data del contratto finanziario (Date of Financial Contract – DFC). |
18. |
Nel caso in cui un CIRR sia bloccato e mantenuto prima della DFC, il periodo di mantenimento non è superiore a 12 mesi consecutivi (49), la durata del periodo di mantenimento è decisa al più tardi alla data di quotazione (Date of Quote – DoQ) ed è aggiunto uno spread aggiuntivo al CIRR applicabile secondo la tabella riportata di seguito.
|
19. |
Se il periodo di mantenimento scade prima della DFC, il tasso CIRR può essere riaggiornato immediatamente o in un momento successivo e mantenuto per un nuovo periodo di mantenimento. Se la firma del contratto commerciale (signature of the commercial contract – SCC) è avvenuta prima del riaggiornamento, il tasso di riaggiornamento non deve essere inferiore all’ultimo tasso bloccato in precedenza. Non vi è limite al numero di volte in cui è possibile riaggiornare un CIRR. |
20. |
Qualsiasi cambiamento nel periodo di maturazione degli interessi che avviene prima o in concomitanza della DFC causa un ricalcolo del tasso base CIRR. Tale ricalcolo è basato sul nuovo periodo di maturazione degli interessi utilizzando i tassi base in vigore alla DoQ iniziale; il ricalcolo non è considerato un riaggiornamento o una cancellazione del tasso CIRR. |
COMMISSIONE DI IMPEGNO
21. |
Per i crediti diretti è addebitata una commissione di impegno. Se il CIRR è stato bloccato prima o in concomitanza della DFC, la commissione di impegno è addebitata subito dopo la DFC. Se il CIRR è stato bloccato dopo la DFC, la commissione di impegno è addebitata subito dopo la DoQ. |
22. |
I partecipanti addebitano una commissione di impegno pari o superiore a quanto previsto dalle prassi commerciali nel mercato, purché tale informazione sia disponibile. |
CANCELLAZIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO ANTICIPATO VOLONTARIO
23. |
Se un tasso CIRR è cancellato volontariamente, qualsiasi tasso CIRR successivo che viene quotato per la stessa operazione e lo stesso esportatore non deve essere inferiore all’ultimo CIRR quotato in precedenza. |
24. |
Prima della DFC la cancellazione di un tasso CIRR o il passaggio a un tasso variabile non comportano alcun costo. |
25. |
In seguito alla DFC e indipendentemente da quando il CIRR è stato fissato, in caso di cancellazione volontaria o pagamento anticipato volontario di un prestito o di una parte di esso, il mutuatario compensa l’ente che ha erogato il sostegno pubblico per tutti i costi e le perdite determinati da tale pagamento anticipato volontario o cancellazione volontaria, compresi i costi per l’ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotta dal pagamento anticipato o dalla cancellazione volontaria. |
SEZIONE 3:
ACCORDI TRANSITORI
26. |
Le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il 15 luglio 2023 per le operazioni impegnate a partire da tale data. |
ALLEGATO XIII:
ELENCO DI DEFINIZIONI
Ai fini dell’accordo si intende per:
a) |
impegno: una dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l’intenzione di erogare sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all’acquirente, al mutuatario, all’esportatore o all’istituzione finanziaria; |
b) |
linea comune: un’intesa tra i partecipanti volta a concordare, per una data operazione o per circostanze particolari, le condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico. Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell’accordo unicamente per l’operazione o nelle circostanze specificate nella linea comune; |
c) |
livello di agevolazione degli aiuti legati: nel caso delle sovvenzioni il livello di agevolazione è pari al 100 %. Nel caso dei prestiti esso corrisponde alla differenza tra il valore nominale del prestito e il valore attuale scontato dei futuri pagamenti di servizio del debito che deve effettuare il debitore, espressa come percentuale del valore nominale del prestito; |
d) |
data del contratto finanziario (DFC): la data a partire da cui tutte le parti sono vincolate dal contratto finanziario, tenendo conto degli obblighi giuridici che ne derivano; |
e) |
data di quotazione (DoQ): la data in cui viene bloccato un CIRR; |
f) |
disattivazione: chiusura o smantellamento di una centrale elettrica nucleare; |
g) |
valore del contratto di esportazione: l’importo globale che deve essere pagato da parte o per conto dell’acquirente per i beni e/o i servizi esportati, ad esclusione delle spese locali quali definite in appresso; nel caso di un leasing è esclusa la quota del canone di locazione equivalente agli interessi; |
h) |
impegno definitivo: per un’operazione di credito all’esportazione (singola operazione o linea di credito), l’impegno definitivo di un partecipante, assunto mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale, ad applicare condizioni e modalità finanziarie precise e complete; |
i) |
periodo di mantenimento: il periodo che inizia alla DoQ e termina alla DFC; |
j) |
carica iniziale di combustibile: la carica iniziale di combustibile non deve superare il nocciolo nucleare inserito all’inizio, più due ulteriori ricariche, corrispondenti cumulativamente a non più di due terzi di un nocciolo; |
k) |
periodo di maturazione degli interessi: il periodo durante il quale maturano gli interessi (ossia dal primo esborso fino all’ultima rata di rimborso del capitale: periodo di prelievo + periodo di rimborso); |
l) |
intervento sul tasso di interesse: un accordo tra un governo e banche o altri istituti finanziari che consente di erogare finanziamenti all’esportazione a tasso fisso a livello pari o superiore al CIRR; |
m) |
linea di credito: uno schema, in qualunque forma, per crediti all’esportazione, che copra una serie di operazioni, collegate o meno a uno specifico progetto; |
n) |
spese locali: le spese sostenute nel paese dell’acquirente per beni e servizi necessari per l’esecuzione del contratto dell’esportatore o per il completamento del progetto di cui fa parte il contratto dell’esportatore. È esclusa la commissione pagabile all’agente dell’esportatore nel paese acquirente; |
o) |
operazione cui si applicano i benchmark di mercato: le operazioni che coinvolgono i debitori/garanti finali dei paesi classificati nella categoria 0, dei paesi ad alto reddito dell’OCSE e della zona euro; |
p) |
premio attuariale minimo: il tasso medio di insolvenza annualizzato (derivato dai tassi di inadempimento cumulati pubblicati dalle principali CRA accreditate) per un determinato rating e una data durata dell’operazione (WAL dell’intera operazione) adeguato in base a una presunta perdita in caso di default e a un fattore di carico delle spese, conformemente alle convenzioni riconosciute dai partecipanti; |
q) |
obbligazione o CDS a denominazione specifica: le obbligazioni o i CDS a denominazione specifica sono limitati agli strumenti di benchmark di mercato che appartengono esattamente allo stesso debitore/garante dell’operazione che beneficia del sostegno; |
r) |
copertura pura: sostegno pubblico erogato da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all’esportazione, ossia senza sostegno finanziario pubblico; |
s) |
ente collegato: i riferimenti degli enti collegati sono strumenti di benchmark di un mutuatario collegato anziché dello stesso mutuatario dell’operazione che beneficia del sostegno. Nel caso in cui il debitore non detenga obbligazioni o CDS quotati in borsa, e laddove esista nella struttura organizzativa del debitore una società controllante, controllata o affiliata con obbligazioni o CDS a denominazione specifica in circolazione nel mercato, con riferimento all’articolo 21, lettera c), tali obbligazioni o CDS a denominazione specifica possono essere utilizzati come se fossero stati emessi dal debitore stesso se:
|
t) |
periodo di rimborso: il periodo che va dal punto di partenza del credito, quale definito nel presente allegato, alla data prevista dal contratto per l’ultima rata di rimborso del capitale; |
u) |
punto di partenza del credito:
|
v) |
aiuti legati: aiuti (di fatto o di diritto) legati all’acquisto di beni e/o servizi dal paese donatore e/o da un numero ristretto di paesi. In questo tipo di aiuti rientrano finanziamenti, sovvenzioni o pacchetti di finanziamenti associati aventi un livello di agevolazione superiore allo zero percentuale. Tale definizione si applica sia che il «legame» sia oggetto di un accordo formale o di qualsiasi tipo di intesa informale tra paese beneficiario e paese donatore sia che un pacchetto comprenda componenti che rientrano tra le forme di cui all’articolo 30 dell’accordo non pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti dal paese beneficiario, da quasi tutti gli altri paesi in via di sviluppo e dai paesi partecipanti, o comporti pratiche che il DAC o i partecipanti ritengano equivalenti a tale legame; |
w) |
aiuti slegati: aiuti che comprendono prestiti o sovvenzioni i cui proventi sono pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti da qualunque paese; |
x) |
vita media ponderata del periodo di rimborso: il periodo di tempo necessario a rimborsare la metà del capitale di un credito. È calcolato come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito e ogni rimborso di capitale ponderato in base alla percentuale di capitale rimborsato a ogni scadenza. |
(1) Secondo la definizione di cui all’articolo 5 della convenzione OCSE.
(2) Definiti dalla Banca mondiale su base annua in funzione dell’RNL pro capite.
(3) Ai fini del presente accordo, il termine «centrali elettriche» comprende le centrali elettriche complete o parti di esse, inclusi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (compresa la formazione del personale) direttamente necessari per la costruzione e messa in esercizio della centrale. Non sono inclusi gli elementi di cui è di norma responsabile l’acquirente, in particolare i costi relativi alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche nonché ai centri di commutazione e all’approvvigionamento idrico, situati al di fuori del sito della centrale elettrica, né i costi derivanti dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento, permessi di costruzione o autorizzazioni per il caricamento del combustibile) vigenti nel paese dell’acquirente.
(4) Lo status di un paese è riesaminato annualmente al fine di tenere conto dei seguenti elementi: 1) se sia un paese ad alto reddito (in base a quanto definito annualmente dalla Banca mondiale in funzione del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite), 2) se sia membro dell’OCSE e 3) se appartenga o no alla zona euro. La designazione di un paese a norma dell’articolo 21, lettera c), quale paese ad alto reddito dell’OCSE o della zona euro, nonché l’eliminazione di tale designazione, entreranno in vigore solo nel momento in cui la classificazione del paese (ad alto reddito o no) sia rimasta invariata per due anni consecutivi. Un cambiamento nella designazione di un paese quale paese ad alto reddito dell’OCSE o della zona euro nonché l’eliminazione di tale designazione a causa di un cambiamento nell’appartenenza all’OCSE o alla zona euro entreranno in vigore immediatamente al momento del riesame annuale dello status dei paesi.
(5) Per valutare se un’istituzione multilaterale o regionale sia generalmente esentata dal controllo monetario e dalle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede, si procede in base ai criteri di cui all’allegato VIII. I partecipanti tengono un elenco delle istituzioni che si ritiene soddisfino i criteri e che sono pertanto soggette ai tassi di premio per le operazioni cui si applicano i benchmark di mercato.
(6) Per configurarsi come operazione garantita da attività, deve applicarsi una garanzia reale di primo grado all’attività finanziata e, in caso di leasing, una cessione e/o garanzia reale di primo grado deve essere connessa ai pagamenti del leasing.
(7) Per configurarsi come operazione di finanziamento di progetti, l’operazione deve comportare l’esportazione di beni o servizi verso una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente in cui il prestatore ritiene che 1) i flussi di cassa e i proventi della società di progetto costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e 2) le attività della società di progetto costituiscano una garanzia del prestito.
(8) Tale criterio del 25 % può essere rispettato se la parte che non comporta pagamenti in contanti di un’operazione in cui interviene un’unica banca che riceve la garanzia dell’ECA comprende una quota non garantita di almeno il 25 %. Tali operazioni devono rispettare tutti gli altri criteri di cui al primo comma, comprese le disposizioni relative alle pari condizioni di cui al presente trattino.
(9) Se al debitore/garante è assegnato un rating da più di una CRA accreditata, il rating della CRA è il miglior rating in valuta estera dell’esposizione di primo rango non garantita disponibile per il debitore (o il garante). Il segretariato redige e aggiorna un elenco di tali agenzie di rating accreditate.
(10) Nel caso in cui all’ente a denominazione specifica in questione che determina i prezzi per il mercato non sia assegnato un rating da una CRA accreditata, il prezzo di mercato risultante è considerato inferiore al corrispondente tasso TCMB ed è soggetto a notifica preventiva in conformità dell’articolo 44.
(11) I tassi di premio applicati alle operazioni con una garanzia di terzi fornita da un debitore in un paese della categoria 0 o in un paese ad alto reddito dell’OCSE o della zona euro oppure da un’istituzione multilaterale o regionale che si ritiene soddisfi i criteri di cui all’allegato VIII sono soggetti ai requisiti di cui all’articolo 21, lettera c).
(12) In caso di garanzia di terzi, la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente applicabili devono essere relative alla stessa entità, vale a dire il debitore o il garante.
(13) Ai fini amministrativi taluni paesi ammissibili a essere classificati in una delle otto categorie di rischio paese non possono essere classificati se di norma essi non ricevono crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Per i paesi non classificati, i partecipanti sono liberi di applicare la classificazione del rischio paese che ritengono opportuna.
(14) Le norme relative alla classificazione degli acquirenti sono intese a determinare la classificazione più favorevole applicabile; ad esempio, un acquirente sovrano può essere classificato in una categoria di rischio acquirente meno favorevole.
(15) Gli MPR associati alla categoria di rischio acquirente «migliore del rischio sovrano» (better than sovereign — SOV+) sono inferiori del 10 % rispetto agli MPR associati alla categoria di rischio acquirente «rischio sovrano» (sovereign — CC0).
(16) Nel caso in cui un mutuatario non sovrano riceva un rating da più agenzie accreditate, la notifica è necessaria solo quando il rating del rischio acquirente è più favorevole del più favorevole dei rating delle agenzie.
(17) Sulla base del riesame annuale della classificazione dei paesi della Banca mondiale, l’ammissibilità agli aiuti legati verrà determinata in funzione di una soglia di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L’indicazione di tale soglia è disponibile sul sito web dell’OCSE (https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions).
(18) Essendo state concordate nuove norme CIRR, il calcolo del tasso di sconto differenziato secondo l’approccio di cui all’articolo 36, lettera a), è temporaneo in attesa di ulteriori discussioni tra i partecipanti.
(19) Nel caso delle centrali a gas naturale, l’intensità del carbonio dovrebbe essere nettamente minore.
(20) Rendimento di conversione energetica di una caldaia (o generatore di vapore) = (calore netto esportato dal vapore/calore o potere calorifico (LHV) fornito dal combustibile) (× 100 %).
(21) Rendimento di gassificazione = (potere calorifico del gas per kg di combustibile utilizzato/potere calorifico netto medio (LHV) di un kg di combustibile) (× 100 %).
(22) Quarta relazione di valutazione dell’IPCC, «Climate Change 2007», https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends/ipcc-fourth-assessment-report-climate.
(23) Il rendimento totale (
(24) Questa classe di progetti sarà interrotta dopo il 30 giugno 2024, salvo diverso accordo dei partecipanti. Al tempo stesso, i partecipanti riesamineranno le norme internazionali elaborate entro tale data e decideranno se integrarle in questa voce.
(25) Le navi sono escluse da questa tipologia di progetti a decorrere da tre anni dopo la sua entrata in vigore, salvo diverso accordo dei partecipanti.
(26) I tipi specifici di sistemi di trasporto su rotaia ammissibili al sostegno in base alle condizioni e modalità della presente appendice sono i seguenti: 1) qualsiasi tipo di sistema di trasporto ferroviario; 2) sistemi di trasporto filoviario; 3) sistemi di trasporto a fune. I sistemi di trasporto a fune associati ad attività ricreative come lo sci non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente appendice.
(27) Elenco a titolo illustrativo delle infrastrutture associate: sistemi di controllo (segnalamento e altre infrastrutture), elettrificazione, binari, cavi sopraelevati, piloni, infrastrutture di ricarica delle batterie, infrastrutture di rifornimento di idrogeno e relativi lavori di costruzione.
(28) Questa classe di progetti sarà interrotta dopo il 30 giugno 2024, salvo diverso accordo dei partecipanti. Al tempo stesso, i partecipanti riesamineranno le norme internazionali elaborate entro tale data e decideranno se integrarle in questa voce. Un partecipante può presentare una proposta nell’ambito di questa classe di progetti fino al 30 giugno 2025, a condizione che notifichi agli altri partecipanti, entro il 30 giugno 2024, la sua intenzione di presentare una proposta specifica.
(29) Nei casi in cui l’acquirente del centro di commutazione sia il medesimo della centrale elettrica e il contratto concluso riguardi il centro di commutazione originario per quella determinata centrale elettrica, le condizioni e le modalità per il centro di commutazione originario non devono tuttavia essere più favorevoli di quelle che si applicano alla centrale elettrica nucleare.
(30) L’obbligo di notifica preventiva dei rimborsi semestrali non si applica alle operazioni riguardanti piccoli aeromobili con un importo totale finanziato inferiore a 5 milioni di USD (ossia operazioni «de minimis»).
(31) Quando la proposta di classificazione del rischio dell’acquirente/del mutuatario è superiore al rating del rischio del soggetto sovrano nel quale è situato deve essere fornita una spiegazione.
(32) Per le operazioni con valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD, il partecipante che non voglia seguire la procedura di classificazione del rischio di cui agli articoli da 6 a 8 della presente appendice applica la classificazione del rischio «8» per l’acquirente/il mutuatario oggetto dell’operazione e notifica l’operazione a norma dell’articolo 24, lettera a), della presente intesa settoriale.
(33) Per le operazioni con valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD si applica un periodo di cinque giorni lavorativi.
(34) Unitamente a informazioni concernenti un eventuale coinvolgimento (purché nel rispetto degli obblighi di riservatezza).
(35) Unitamente a informazioni concernenti un eventuale coinvolgimento (purché nel rispetto degli obblighi di riservatezza).
(36) Ai fini del presente questionario, «Stato» è il paese che si propone di aggiungere all’elenco della convenzione di Città del Capo conformemente all’appendice II, sezione 2, punto II, dell’ASU. Se del caso, la risposta a queste domande sarà data anche in relazione alla legislazione della particolare «unità territoriale» dello Stato in cui è situato l’operatore di un aeromobile (o altro organismo competente come da appendice II, articolo 35, lettera b)] e il «diritto nazionale» deve essere inteso come comprendente un riferimento alla normativa locale pertinente.
(37) Ai fini del presente questionario, l’espressione «diritto nazionale» si riferisce all’intero corpus legislativo nazionale di uno Stato, comprendente fra l’altro la Costituzione e le sue modifiche e ogni legge o regolamento federale, statale, distrettuale.
(38) Ad esempio: i) i trattati prevalgono sull’altra legislazione in virtù di una legge quadro costituzionale o simile nello Stato X; oppure ii) nello Stato X è stata adottata una legislazione necessaria che prevede espressamente che il trattato di Città del Capo sia prioritario e/o sostituisca tale altra legislazione; o iii) il trattato di Città del Capo o la sua legislazione attuativa è: a) più specifico rispetto ad altra legislazione (lex specialis derogat legi generali); e/o b) più recente (lex posterior derogat legi priori) e in virtù di a) e/o b) prevale su qualsiasi altra legislazione.
(39) Ad esempio, esistono motivi per cui i diritti e i rimedi accordati ai creditori ai sensi della convenzione, compresi quelli concessi in base alle dichiarazioni di idoneità, a) non sarebbero riconosciuti come efficaci o b) non sarebbero sufficienti di per sé a permettere di esercitare validamente tali diritti e rimedi nello Stato in questione?
(40) Ai fini della presente domanda un esempio di azione amministrativa potrebbe essere l’omissione da parte dello Stato di applicare procedure o di mettere a disposizione risorse per dare attuazione a una disposizione della convenzione o a una dichiarazione di idoneità. Un altro esempio potrebbe essere l’omissione da parte dello Stato di attuare nel proprio registro aeronautico procedure adeguate per registrarvi le autorizzazioni delle richieste di cancellazione dell’immatricolazione e di permesso di esportazione.
(41) Includere nell’analisi ogni eventuale precedente o decisione riguardante il riconoscimento dei diritti dei creditori, in particolare, se del caso, le agenzie di credito all’esportazione.
(42) Fermo restando che, quando si passa da un prestito a tasso variabile basato sul LIBOR a un prestito a tasso swap basato sul SOFR, è aggiunto al tasso swap lo spread adeguato per il credito, quale rilevato sulla curva di base del SOFR Libor, basato sulla vita media ponderata e sulla valuta del prestito (per gli USD su Bloomberg, la curva di base del SOFR Libor si trova alla pagina IRSB46).
(43) Sulla base dell’adeguamento storico del credito pubblicato da Bloomberg il 5 marzo 2021 per l’indice YUS0003M trimestrale in USD a 0,26161
(*1) Indicare il numero di multipli di 300 milioni di USD al di sopra di 2 miliardi di USD.
(*2) Indicare il numero di multipli di 40 milioni di DSP eccedenti i 280 milioni di DSP: ad esempio 410 milioni di DSP devono essere notificati come categoria XV + 3.
(*3) Indicare il numero di multipli di 40 milioni di DSP eccedenti i 280 milioni di DSP: ad esempio 410 milioni di DSP devono essere notificati come categoria XV + 3.
(44) Nella maggior parte dei casi si tratterebbe di un rischio sulla banca centrale o sul ministero delle Finanze. Per le entità statali centrali diverse dal ministero delle Finanze occorre esercitare la dovuta diligenza per affermare che l’entità impegna la piena fiducia e il pieno credito del soggetto sovrano.
(45) Per un’operazione cui si applicano i benchmark di mercato, il tasso di premio risultante dall’applicazione di miglioramenti del credito per il rischio acquirente non può essere inferiore al premio attuariale minimo applicabile.
(46) Frequenza di rimborso per rimborso annuale = 1, per rimborso semestrale = 0,5 e per rimborso trimestrale = 0,25.
(47) tli = data di versamento della prima rata; tsp = data del punto di partenza; Dli = importo pagato al versamento della prima rata.
(48) A seguito della sospensione del Libor, il 30 dicembre 2022 i partecipanti hanno convenuto di applicare un margine temporaneo di 100 punti base per tutte le valute per un anno a decorrere dall’attuazione delle nuove norme CIRR (vale a dire fino al 14 luglio 2024) o fino a quando i partecipanti potranno concordare un’alternativa.
(49) Se il CIRR è riaggiornato, si azzera il conto alla rovescia del numero di mesi.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2738/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)