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Document 32023R2674

    Regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d’informazione contabile agricola in una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola

    PE/53/2023/REV/1

    GU L, 2023/2674, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2674/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2674/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2674

    29.11.2023

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2674 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 22 novembre 2023

    che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d’informazione contabile agricola in una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’analisi e lo sviluppo del settore agricolo dell’Unione e della politica agricola comune esigono informazioni oggettive, aggiornate e pertinenti sulle prestazioni e sulla sostenibilità delle aziende dell’Unione. La rete d’informazione contabile agricola (RICA) è stata istituita dal regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio (3).

    (2)

    La valutazione d’impatto della Commissione a sostegno delle proposte legislative del 2018 per la politica agricola comune (PAC) post 2020 ha rilevato la necessità di migliorare la raccolta di dati a livello di azienda agricola.

    (3)

    Nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», la Commissione ha annunciato l’intenzione di trasformare la RICA in una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA), al fine di raccogliere dati sulla sostenibilità a livello di azienda agricola. La trasformazione permetterà a tale rete di dati trasformata di supportare la definizione di politiche basate su prove e risultati, nonché l’analisi dei settori agricoli negli Stati membri e nell’Unione nel suo insieme, valutando i progressi compiuti e fornendo preziosi orientamenti ai responsabili politici. La RISA contribuirà anche all’analisi della dimensione ambientale e sociale rafforzata della PAC, al miglioramento dei servizi di consulenza agli agricoltori e all’analisi comparativa delle prestazioni delle aziende agricole, nonché alla trasparenza e all’equità della filiera agroalimentare.

    (4)

    Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC previsti dall’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché di garantire che l’Unione affronti in maniera adeguata le sfide attuali e future, è opportuno occuparsi delle tre dimensioni della sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, vale a dire la dimensione economica, la dimensione ambientale e la dimensione sociale, in particolare come previsto agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Ai sensi dell’articolo 11 TFUE, i dati relativi alla protezione dell’ambiente devono essere integrati nella RISA onde contribuire alla valutazione di ulteriori aspetti connessi alla sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione. Inoltre, per rafforzare il nesso con l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, è opportuno tenere conto del quadro per la sostenibilità delle aziende nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in relazione a tre aspetti principali: quello economico, quello ambientale e quello sociale.

    (5)

    I summenzionati obiettivi possono essere conseguiti soltanto attraverso una rete dell’Unione per la raccolta di dati sulla sostenibilità agricola, ovvero la RISA, che si avvalga dei rilevatori di dati già presenti in ciascuno Stato membro e che riscuotono la fiducia degli interessati.

    (6)

    Attualmente i dati sono raccolti principalmente per valutare gli aspetti economici delle aziende. Tuttavia, si avverte l’esigenza di valutare la sostenibilità delle aziende nel loro complesso, anche sulla base dei dati ambientali legati al suolo, all’aria, all’acqua e alla biodiversità, nonché i dati relativi alla dimensione sociale dell’agricoltura, prestando particolare attenzione alla situazione dei giovani e delle donne in qualità di agricoltori e lavoratori agricoli. È opportuno stabilire, in un allegato al regolamento (CE) n. 1217/2009, le principali categorie di dati economici, ambientali e sociali e, all’interno di tali categorie, gli ambiti pertinenti dei dati che possono essere raccolti e compilati nella RISA. Tali ambiti dei dati dovrebbero essere collegati alle esigenze della PAC e dovrebbero essere pertinenti per la valutazione della sostenibilità dell’agricoltura e delle aziende dell’Unione. Per tenere conto delle sfide future in materia di sostenibilità, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di tale allegato, anche variando gli ambiti e aggiungendone di nuovi, tenendo conto nel contempo della pertinenza dei dati da raccogliere e compilare e degli oneri amministrativi per le autorità nazionali e le aziende. Inoltre, nell’aggiungere nuovi ambiti, la Commissione dovrebbe prevedere un periodo minimo di almeno un anno prima dell’applicazione del relativo atto di esecuzione concernente le variabili, al fine di lasciare agli Stati membri tempo sufficiente per preparare la raccolta dei dati. Oltre a ciò, la Commissione non dovrebbe aggiungere nuovi ambiti nei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (7)

    Per descrivere la dimensione sociale della sostenibilità, è auspicabile raccogliere alcuni tipi di dati personali delle persone occupate in agricoltura. Tali informazioni dovrebbero supportare l’analisi di ambiti relativi agli obiettivi specifici della PAC a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2021/2115. Il trattamento di tali dati personali dovrebbe essere limitato alle categorie di dati strettamente necessarie per conseguire la finalità del regolamento (CE) n. 1217/2009 come modificato dal presente regolamento, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1.

    (8)

    È opportuno che la Commissione pubblichi i risultati delle analisi sullo stato della sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, soprattutto al fine di consentire l’utilizzo di tali risultati a fini di analisi comparativa. I servizi di consulenza forniti alle aziende contabili sulla base dei dati RISA possono essere preziosi e offrire pertanto un incentivo significativo per la partecipazione alla RISA, purché la consulenza si basi su dati pertinenti che siano quanto più recenti, che tengano conto degli sviluppi scientifici e delle più recenti conoscenze disponibili sulle prassi eccellenti. La diffusione dei dati RISA aggregati relativi ad ambiti ambientali di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 come modificato dal presente regolamento, alle condizioni ivi stabilite, dovrebbe servire a divulgare attivamente e sistematicamente al pubblico le informazioni ambientali richieste dalla direttiva n. 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dal regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (9)

    L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) prevedono che gli Stati membri abbiano la possibilità di utilizzare altre fonti per le indagini statistiche. L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) evoca l’impiego dei dati RICA. Sulla base di tali opzioni e ai fini del reimpiego dei dati e di una maggiore efficienza, è utile consentire agli Stati membri di utilizzare i dati RISA a fini statistici.

    (10)

    Per raccogliere dati per la RISA, il cui ambito eccede la RICA, è opportuno adeguare le definizioni attuali. In particolare, dovrebbe essere rivista la definizione di «agricoltore» per identificare il soggetto giuridicamente responsabile dell’azienda, e le definizioni di «azienda agricola» e di «azienda» dovrebbero essere rese più adatte ai fini analitici per garantire la coerenza con le definizioni analoghe utilizzate a fini statistici. La definizione di «dati individuali» dovrebbe riflettere il concetto secondo cui i dati delle persone fisiche e delle persone giuridiche dovrebbero essere tutelati laddove permettano di identificare, direttamente o indirettamente tali persone. La definizione di «dati aggregati» dovrebbe fare chiaramente riferimento ai dati di più aziende, che costituiscono la principale caratteristica della tecnica di aggregazione.

    (11)

    Gli Stati membri o le autorità nazionali responsabili dovrebbero sforzarsi di modernizzare il più possibile le modalità di raccolta dei dati. È inoltre necessario raccogliere dati armonizzati ed evitare la duplicazione dei dati già raccolti, ad esempio attraverso statistiche sugli input e sugli output agricoli o sulla PAC. Per ridurre l’onere amministrativo per gli agricoltori e i rilevatori di dati, allo scopo di evitare la duplicazione delle richieste di dati e la raccolta di dati nonché di arricchire l’insieme di dati RISA, è opportuno applicare il principio secondo cui «i dati vengono raccolti una sola volta e riutilizzati più volte». Al fine di applicare tale principio deve essere tenuta in considerazione la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Inoltre, l’uso di soluzioni digitali, ivi compreso il riutilizzo dei dati e la loro condivisione con altre fonti, dovrebbe sempre essere considerato la soluzione di prima scelta laddove ciò favorisca un’ampia partecipazione degli agricoltori e l’accuratezza dei dati raccolti. A tal fine, è opportuno esaminare la possibilità di sviluppare o ottimizzare gli strumenti digitali disponibili per la raccolta di dati. Ai fini della raccolta di variabili ambientali e sociali è opportuno offrire la possibilità di un’estensione del sistema di raccolta dei dati quando è basato esclusivamente sugli uffici contabili agricoli.

    (12)

    Onde migliorare l’efficienza della compilazione delle schede aziendali e ridurre l’onere per le aziende contabili, è auspicabile che gli organi di collegamento possano utilizzare in modo tempestivo e gratuito le fonti di dati nazionali, che possono essere utilizzate per i dati pertinenti per la compilazione delle schede aziendali quali definite e stabilite nel regolamento (CE) n. 1217/2009 come modificato dal presente regolamento. L’uso di tali fonti di dati è necessario per l’esercizio dei compiti affidati agli organi di collegamento. A tali fini è opportuno definire le modalità di accesso alle fonti di tali dati e utilizzare altri metodi di compilazione dei dati o approcci innovativi, anche per creare meccanismi di cooperazione tra le entità incaricate del trattamento dei dati all’interno dello Stato membro interessato. Nel presente regolamento dovrebbe essere stilato un elenco delle pertinenti fonti di dati disponibili a livello nazionale che gli organi di collegamento possono utilizzare per compilare le schede aziendali. Al fine di garantire che l’elenco sia aggiornato e pertinente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di tale elenco. In particolare, è opportuno aggiungere a tale elenco le serie di dati ottenuti dalle statistiche integrate sulle aziende agricole istituite dal regolamento (UE) 2018/1091 e dalle statistiche sugli input e sugli output agricoli istituite dal regolamento (UE) 2022/2379 allorché sarà legalmente ammessa la condivisione dei dati da tali fonti.

    (13)

    Oltre ai dati contenuti nella scheda aziendale delle aziende contabili, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le risorse per rafforzare la capacità di analizzare le questioni di sostenibilità integrando i dati delle schede aziendali con il contenuto dei dati di monitoraggio e valutazione dei piani strategici della PAC (DMV) conformemente all’atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 133 del regolamento (UE) 2021/2115 o con il contenuto del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), evitando nel contempo di incrementare gli oneri amministrativi per gli Stati membri e le aziende contabili. Poiché le strategie e metodologie di raccolta e compilazione dei dati possono differire tra la RISA e le altre serie di dati, ad esempio riguardo alle definizioni e nei tempi di riferimento, può essere necessario tenere conto dei problemi di coerenza nell’analisi dei dati. In tale contesto, l’obbligo degli Stati membri dovrebbe essere inteso come l’obbligo di fornire i dati contenuti in tali serie di dati, ma non di garantire la piena coerenza con la RISA. Al fine di tenere più aggiornate possibile le serie di dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di tale elenco delle serie di dati e all’aggiunta di nuove serie di dati appropriate e pertinenti, che siano idonee per un collegamento a livello di Unione, tenendo conto nel contempo – e giustificandoli debitamente – della pertinenza dei dati da raccogliere e compilare e degli oneri amministrativi per gli Stati membri e le aziende contabili.

    (14)

    Per quanto riguarda i DMV, un esempio di tali dati è rappresentato dai dati disaggregati sugli interventi a titolo della PAC. In relazione ai dati contenuti nel SIGC, tra gli esempi di tali dati rientrano l’entità delle superfici agricole, le colture, gli elementi caratteristici del paesaggio e la gestione delle superfici agricole nell’ambito delle pratiche di agricoltura biologica. L’individuazione delle aziende nei DMV e nel SIGC è gestita dalle autorità degli Stati membri a livello nazionale mediante identificativi specifici. Sulla base di tali identificativi, le autorità nazionali sono in grado di collegare tali dati a livello di singola azienda agricola. Gli Stati membri dovrebbero scegliere di inviare alla Commissione tali collegamenti o i pertinenti dati relativi all’azienda contabile che figurano in tali serie di dati. Qualora gli Stati membri scelgano di inviare i dati pertinenti, tali dati dovrebbero includere il numero RISA, per poter effettuare la fusione del pertinente contenuto con le schede aziendali, a livello di Unione. È opportuno precisare il modo in cui collegare tali informazioni a livello di singola azienda agricola, anche per quanto riguarda la protezione dei dati. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’utilizzo dei dati provenienti da tali serie di dati è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’elenco dei dati da estrarre da dette serie di dati, nonché per stabilire norme dettagliate sulle specifiche tecniche e i termini per la trasmissione. Tali dati dovrebbero essere collegati a uno o più degli ambiti di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 come modificato dal presente regolamento.

    (15)

    Per quanto riguarda il campo d’osservazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1217/2009, devono essere mantenuti i criteri principali relativi alla rappresentatività dei dati contabili e i criteri di selezione inerenti alle indagini, aggiungendo ulteriori informazioni sugli altri aspetti della sostenibilità e tenendo presente che l’indagine che ne risulta può non essere rappresentativa rispetto alle variabili ambientali o sociali.

    (16)

    La RISA dovrebbe basarsi sulla partecipazione volontaria. Tuttavia, dato che in alcuni Stati membri si riscontrano problemi di partecipazione delle aziende alla RISA, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare norme nazionali per affrontare tale questione senza imporre sanzioni agli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a partecipare alla RISA utilizzando incentivi che essi dovrebbero prevedere nell’ambito di un piano specifico. Tali incentivi potrebbero essere sotto forma, tra l’altro, di contributi finanziari, un riscontro sulle prestazioni dell’azienda agricola, o una consulenza basata sulle informazioni della RISA.

    (17)

    La trasformazione della RICA nella RISA dovrebbe permettere che i dati dell’azienda contabile siano comparati con i dati aggregati ove i dati rappresentino più aziende contabili e siano presentati sotto forma di medie regionali, nazionali, a livello di Unione o settoriali. Per quanto riguarda i dati contabili, la contabilità delle aziende agricole costituisce la fonte principale per qualsiasi valutazione del loro reddito o analisi del loro funzionamento economico. Le medie regionali, nazionali, a livello di Unione o settoriali dovrebbero essere rese disponibili anche a livello degli Stati membri per migliorare le conoscenze sulla situazione dell’agricoltura. anche Dovrebbe essere altresì possibile utilizzare i dati raccolti per fornire migliori servizi di consulenza personalizzati e riscontri agli agricoltori, allo scopo di facilitare la gestione delle aziende e di migliorarne la sostenibilità.

    (18)

    I dati RISA dovrebbero fare riferimento alle attività agricole e ad altre attività lucrative direttamente legate alle aziende agricole per permettere di coprire tutti gli aspetti pertinenti delle attività aziendali. È opportuno tenere conto altresì delle attività svolte al di fuori dell’azienda quale indicazione necessaria della redditività e della sostenibilità complessive dell’azienda. In tal caso la granularità dei dati compilati dovrebbe essere strettamente limitata al minimo indispensabile per analizzare la rilevanza delle attività svolte al di fuori dell’azienda rispetto alle attività agricole. Nella preparazione delle schede aziendali non si dovrebbe tenere conto dei dati relativi al patrimonio privato.

    (19)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle schede aziendali, e in particolare la comparabilità dei dati contenuti nelle schede aziendali, in relazione alla definizione delle variabili per le quali i dati dovrebbero essere compilati, l’anno di riferimento, il modello di scheda aziendale e le regole per l’invio dei dati alla Commissione. In sede di definizione di tali variabili, la Commissione dovrebbe adoperarsi per utilizzare le fonti di dati esistenti e analizzarne la fattibilità, sulla base dei contributi degli Stati membri su possibili fonti di dati e metodi, allo scopo di limitare l’onere per gli Stati membri e le aziende contabili. Pur cercando di garantire che i dati raccolti siano comparabili e utili a fini analitici, per ottenere una serie di dati completa e uniforme a livello di Unione, è opportuno tenere conto delle circostanze specifiche degli Stati membri e dovrebbero pertanto essere possibili esenzioni specifiche e giustificate.

    (20)

    L’attuale sistema di dati informatizzato istituito dalla Commissione dovrebbe continuare a funzionare per l’invio e la verifica dei dati tra gli Stati membri e la Commissione e per l’analisi dei dati sia a livello di singola azienda che a livello aggregato. Tale sistema di dati informatizzato dovrebbe essere adattato per consentire alla Commissione o agli Stati membri di combinare i dati a livello di singola azienda agricola tra la RISA e altre serie di dati, quali DMV e SIGC. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tale sistema di dati informatizzato riguardo alle norme dettagliate in materia di conservazione, trattamento, riutilizzo e condivisione dei dati in seno alla Commissione.

    (21)

    Affinché gli agricoltori siano più propensi a partecipare alla raccolta dei dati e i dati individuali siano maggiormente tutelati da un uso non autorizzato o inadeguato, occorre precisare che i dati individuali dovrebbero essere utilizzati unicamente a fini analitici connessi agli obiettivi della PAC e alla sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione e, qualora gli Stati membri decidano in tal senso, a fini statistici. Dovrebbe essere vietato qualsiasi altro utilizzo dei dati individuali da parte degli Stati membri o della Commissione, in particolare per i controlli a norma del regolamento (UE) 2021/2116 o a fini fiscali.

    (22)

    Nel caso in cui i dati RISA e i dati provenienti da altre serie di dati siano condivisi dalla Commissione o dagli organi di collegamento, è fondamentale garantire la protezione dei dati e assicurare agli agricoltori, sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche, che i loro dati individuali e tutte le altre informazioni individuali ottenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1217/2009 come modificato dal presente regolamento saranno anonimizzati per evitarne l’identificazione. È pertanto opportuno specificare che i dati RISA e i dati provenienti da altre serie di dati possono essere resi pubblici a condizione che siano aggregati e resi anonimi. Per quanto riguarda i dati provenienti da altre serie di dati, è altresì opportuno chiarire che saranno resi pubblici in formato aggregato e anonimizzato solo ai fini del regolamento (CE) n. 1217/2009 come modificato dal presente regolamento e fatte salve le norme relative a tali serie di dati previste dalla pertinente legislazione specifica dell’Unione.

    (23)

    Dovrebbe essere possibile concedere l’accesso ai dati pseudonimizzati a fini di ricerca, nell’interesse del progresso scientifico nel settore agricolo dell’Unione e al fine di contribuire a gestire le sfide cui deve far fronte l’agricoltura dell’Unione. Al fine di garantire l’elevato livello di protezione richiesto da tali dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla definizione di norme e condizioni per tale accesso a livello dell’Unione. È opportuno che, anteriormente all’adozione di tali atti delegati, la Commissione ottenga il parere del Garante europeo della protezione dei dati.

    (24)

    La gestione dei dati per quanto riguarda la protezione dei dati individuali dovrebbe essere specificata dalla Commissione e dagli Stati membri mediante adeguate misure tecniche e organizzative per garantire che i dati siano utilizzati solo ai fini del regolamento (CE) n. 1217/2009. Per quanto riguarda la scelta delle misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati, nonché la valutazione e la documentazione di tali misure, dovrebbero essere applicate le procedure corrispondenti e coerenti con quelle utilizzate per garantire la conformità all’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1725. Inoltre, dovrebbero essere stabilite disposizioni che vietino la divulgazione di dati individuali da parte delle persone che partecipano alla RISA. Per quanto riguarda i dati personali, l’intero ambito della protezione, compresi i diritti e gli obblighi degli interessati e dei responsabili del trattamento, dovrebbe essere conforme agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

    (25)

    Conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, i dati personali devono essere conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti. L’utilizzo dei dati RISA, e dei dati personali ivi inclusi, dovrebbe prevedere la possibilità di analizzare le tendenze a lungo termine sulla base di indicatori, quali la gestione dei nutrienti o le emissioni, la cui evoluzione deve essere esaminata su un lungo periodo di tempo per tenere il passo con i fenomeni naturali. Le analisi dovrebbero pertanto essere effettuate periodicamente, in particolare per quanto riguarda le informazioni ambientali. Tra gli altri ambiti che comportano il ricorso ad analisi a lungo termine figurano l’utilizzo del suolo e i relativi prezzi, che forniscono informazioni circa i cambiamenti strutturali nel settore agricolo. Dovrebbe inoltre essere possibile sviluppare tali analisi a lungo termine sulla base della condivisione di dati tra diverse serie di dati stabilite attraverso collegamenti a livello individuale. La condivisione dei dati dovrebbe migliorare la disponibilità delle informazioni, tenendo conto delle sfide che l’agricoltura dell’Unione potrebbe affrontare in futuro. Attualmente non è possibile prevedere tali sfide, in particolare per quanto riguarda l’esigenza futura di studi retrospettivi che non può essere stabilita con sufficiente certezza. Non è pertanto opportuno fissare un termine per l’utilizzo dei dati, ma piuttosto conservarli per tutto il tempo necessario all’esecuzione delle analisi delle serie storiche.

    (26)

    La compilazione, il trattamento e l’utilizzo dei dati personali dovrebbero essere giustificati e proporzionati alle finalità delle operazioni in questione, conformemente, tra l’altro, al principio della minimizzazione dei dati. Un’elevata percentuale di agricoltori nell’Unione è costituita da persone fisiche. Le informazioni rese disponibili dalle statistiche integrate sulle aziende agricole dell’Unione mostrano che nel 2020, il 96 % di tutte le aziende dell’Unione apparteneva a persone fisiche. È pertanto necessario che i dati raccolti tramite la RISA comprendano le persone fisiche, al fine di garantire che i risultati dell’analisi dei dati siano rappresentativi della realtà del settore agricolo.

    (27)

    Ai fini del trattamento dei dati personali a livello dell’Unione, occorre determinare i ruoli connessi alla gestione e al trattamento dei dati personali. I ruoli relativi al trattamento dei dati a livello dell’Unione dovrebbero applicarsi ai dati a partire dalla loro trasmissione alla Commissione attraverso le schede aziendali. Gli Stati membri dovrebbero determinare la gestione dei dati personali nell’ambito della loro giurisdizione, compresi i ruoli relativi alla protezione dei dati, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto in particolare del fatto che i dati possono essere raccolti per una pluralità di scopi, uno dei quali può essere l’utilizzo nelle schede aziendali.

    (28)

    Dato l’ampliamento dell’ambito di applicazione della RISA rispetto al RICA, è necessario adattare le regole sul suo bilancio. Il regolamento (UE) 2021/2116 prevede che il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzi l’istituzione e il mantenimento di sistemi di informazione contabile agricola come spesa in regime di gestione diretta. È opportuno continuare a versare agli Stati membri un importo a carico del FEAGA per la consegna, entro il termine stabilito, di schede aziendali debitamente compilate, importo che potrebbe essere proporzionato alla misura in cui tali schede aziendali includono i pertinenti ambiti di dati. Il FEAGA dovrebbe altresì fornire un contributo finanziario per l’attuazione dei sistemi dello Stato membro per allinearli con l’ambito e la gestione rivisti della RISA. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tale finanziamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla creazione della procedura relativa agli importi e ai contributi da versare agli Stati membri a carico del bilancio dell’Unione, compresi i criteri per l’assegnazione dei contributi finanziari.

    (29)

    Nell’adottare atti delegati ai sensi del regolamento (CE) n. 1217/2009 come modificato dal presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (30)

    È opportuno modificare il nome del comitato della rete d’informazione contabile agricola per rispecchiare le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1217/2009 ai sensi del presente regolamento.

    (31)

    È opportuno che le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1217/2009 come modificato dal presente regolamento siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

    (32)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione della RISA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti del presente regolamento, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (33)

    Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’11 agosto 2022 (16).

    (34)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1217/2009,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    « Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole »;

    2)

    il titolo del capo I è sostituito dal seguente:

    «ISTITUZIONE DI UNA RETE D’INFORMAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ AGRICOLA»;

    3)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   Al fine di soddisfare le esigenze della politica agricola comune (PAC), compresa la valutazione del suo impatto sul settore agricolo, è istituita una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (“RISA”) per la raccolta e l’analisi di dati sulla sostenibilità a livello di azienda agricola che coprano la dimensione economica, ambientale e sociale (“dati RISA”). I dati RISA possono essere utilizzati per contribuire alla valutazione di aspetti aggiuntivi connessi alla sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione e per rispondere alle sfide cui essa deve far fronte.

    2.   I dati RISA coprono gli ambiti stabiliti nell’allegato -I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis al fine di modificare l’allegato -I per modificare tali ambiti o aggiungerne di nuovi. Nell’esercitare il potere di adottare tali atti delegati, la Commissione:

    a)

    garantisce che gli atti delegati siano debitamente giustificati e non creino oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o le aziende contabili;

    b)

    effettua analisi della pertinenza, della fattibilità e della proporzionalità di tale modifica, anche per quanto riguarda la disponibilità e la qualità delle fonti di dati appropriate, in particolare le fonti amministrative pertinenti, e tiene debitamente conto dei risultati di tali analisi;

    c)

    garantisce che i nuovi ambiti inseriti siano collegati agli obiettivi della PAC;

    d)

    non aggiunge nuovi ambiti fino al 20 dicembre 2028;

    e)

    adotta tali atti delegati, qualora siano aggiunti nuovi ambiti, almeno un anno prima della data di applicazione del relativo atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

    3.   I dati RISA e i dati provenienti da altre serie di dati di cui all’articolo 4 bis sono utilizzati per effettuare analisi sullo stato di sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, anche in un formato che consenta l’analisi comparativa. La Commissione mette a disposizione del pubblico i risultati di tali analisi sotto forma di dati RISA aggregati e anonimizzati. Tali dati possono essere utilizzati come informazioni che consentano l’analisi comparativa o per fornire consulenza agli agricoltori, allo scopo di facilitare la gestione delle aziende agricole e migliorarne la sostenibilità. La pubblicazione dei risultati e l’utilizzo dei dati a fini di analisi comparativa o consulenza sono conformi all’articolo 16.

    4.   Gli Stati membri possono decidere di utilizzare i dati RISA come fonte di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), all’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o ad altri atti adottati a norma dell’articolo 338, paragrafo 1, TFUE.

    (*1)  Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1)."

    (*2)  Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1)."

    (*3)  Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).»;"

    4)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    “agricoltore”: la persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell’Unione;

    2)

    “azienda”: una singola unità, dal punto di vista sia tecnico sia economico, che dispone di una gestione unitaria e che svolge attività economiche in agricoltura in conformità dell’uso generale di tali termini nell’ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell’Unione;

    3)

    “classe di aziende”: un insieme di aziende appartenenti alla stessa classe di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia dell’Unione relativa alle aziende di cui all’articolo 5 ter;

    4)

    “azienda contabile”: qualsiasi azienda per cui è compilata una scheda aziendale nel quadro della RISA;

    5)

    “scheda aziendale”: la scheda, da compilare o già compilata, con i dati relativi all’azienda contabile, esclusi i collegamenti e i dati di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1;

    6)

    “circoscrizione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola” o “circoscrizione RISA”: il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili; l’elenco di tali circoscrizioni figura all’allegato I;

    7)

    “rilevatore di dati”: un organo di collegamento o un’entità da esso incaricata di raccogliere i dati RISA;

    8)

    “produzione standard”: il valore normale della produzione lorda;

    9)

    “dati personali”: i dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e dell’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);

    10)

    “dati individuali”: i dati riferiti a un’azienda contabile che consentono di identificare l’azienda o l’agricoltore, direttamente o indirettamente, e che possono essere dati personali o dati riguardanti persone giuridiche;

    11)

    “dati anonimizzati”: i dati in una forma che non consente di identificare né direttamente né indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;

    12)

    “dati pseudonimizzati”: i dati individuali che non possono più essere attribuiti a una specifica persona fisica o giuridica senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati individuali non siano attribuiti a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;

    13)

    “dati aggregati”: i dati ottenuti da combinazioni o calcoli basati su dati relativi a più aziende contabili.

    (*4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

    (*5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

    5)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Al fine di assicurare che l’elenco delle circoscrizioni RISA possa essere aggiornato in seguito a una richiesta di uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alle modifiche dell’allegato I relative all’elenco delle circoscrizioni RISA per Stato membro.»

    ;

    6)

    il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

    «DATI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE AZIENDALI E IL COLLEGAMENTO DI DATI»;

    7)

    l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    1.   Le schede aziendali sono compilate mediante indagini per le quali gli Stati membri possono utilizzare, se del caso, dati provenienti dalle fonti di dati di cui al paragrafo 2 e da altre fonti di dati pertinenti, nonché metodi di compilazione dei dati o approcci innovativi per la condivisione e la compilazione dei dati.

    2.   Gli organi di collegamento hanno il diritto di accedere alle seguenti fonti di dati e di utilizzarle gratuitamente:

    a)

    il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6);

    b)

    il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti istituito dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7);

    c)

    lo schedario viticolo realizzato in conformità all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8);

    d)

    i registri previsti per l’agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9);

    e)

    i dati degli Stati membri per l’esecuzione del monitoraggio e della valutazione dei piani strategici della PAC (DMV) conformemente all’atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 133 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10);

    f)

    se del caso, i dati raccolti a livello di azienda agricola per la fissazione di programmi d’azione da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (*11);

    g)

    qualsiasi altra fonte di dati pertinente accessibile alle autorità degli Stati membri.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organi di collegamento abbiano il diritto di accedere alle fonti di dati di cui al paragrafo 2 e di utilizzarle. Gli Stati membri possono istituire a tal fine i necessari meccanismi di cooperazione che facilitino l’accesso effettivo a tali fonti di dati e il loro utilizzo. Il diritto di accesso e di utilizzo è concesso anche nel caso in cui l’organo di collegamento deleghi a persone fisiche o giuridiche compiti da svolgere per suo conto.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis per modificare il paragrafo 2 del presente articolo aggiungendo nuove fonti di dati adeguate stabilite dal diritto dell’Unione.

    (*6)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187)."

    (*7)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1)."

    (*8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)."

    (*9)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1)."

    (*10)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1)."

    (*11)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).»;"

    8)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 4 bis

    1.   Oltre alla scheda aziendale, gli Stati membri determinano i collegamenti tra l’azienda contabile e gli identificatori relativi a tale azienda nelle serie di dati seguenti:

    a)

    DMV;

    b)

    SIGC.

    Gli Stati membri trasmettono tali collegamenti alla Commissione o inviano direttamente i dati relativi all’azienda contabile che figurano nelle serie di dati di cui al primo comma, ad eccezione degli identificatori. Gli Stati membri che inviano direttamente i dati forniscono il numero RISA dell’azienda contabile.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis per modificare l’elenco delle serie di dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiungere nuove serie di dati adeguate e pertinenti. Nell’esercitare il potere di adottare tali atti delegati, la Commissione:

    a)

    garantisce che gli atti delegati siano debitamente giustificati e non creino oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o le aziende contabili;

    b)

    effettua analisi della pertinenza, della fattibilità, della proporzionalità e della qualità di tali serie di dati e tiene debitamente conto dei risultati di tali analisi.

    3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che elencano i dati da estrarre dalle serie di dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché norme dettagliate sulle specifiche tecniche e sui termini per la trasmissione di tali dati tra gli Stati membri e la Commissione. Tali dati sono collegati alla finalità del presente regolamento di cui all’articolo 1 e a uno o più degli ambiti di cui all’allegato -I. Nell’adottare i suddetti atti di esecuzione, la Commissione tiene conto della pertinenza di tali dati e della fattibilità dell’estrazione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

    4.   La Commissione elabora e mette a disposizione degli Stati membri orientamenti tecnici sulla metodologia per l’estrazione dei dati pertinenti.»

    ;

    9)

    l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    1.   Il campo d’osservazione comprende le aziende di dimensione economica uguale o superiore a una soglia pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica della tipologia dell’Unione relativa alle aziende di cui all’articolo 5 ter.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che integrano il presente regolamento stabilendo le norme per fissare la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali norme garantiscono che le aziende agricole di dimensioni economiche minori siano adeguatamente rappresentate nei piani di selezione delle aziende contabili stabiliti dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 bis.

    La Commissione adotta, sulla base delle informazioni e delle raccomandazioni ricevute dagli Stati membri, atti di esecuzione che fissano la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

    2.   Sono considerate aziende contabili le aziende che:

    a)

    sono comprese nel campo d’osservazione di cui al paragrafo 1;

    b)

    sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni RISA, rappresentative del campo d’osservazione.

    3.   Gli Stati membri possono adottare norme nazionali per incoraggiare la partecipazione alle indagini.

    In casi eccezionali, gli Stati membri possono anche adottare norme per affrontare eventuali casi in cui è probabile che il numero di aziende contabili stabilito nel piano di selezione delle aziende contabili non possa essere raggiunto. Tali norme, tuttavia, non contemplano sanzioni per gli agricoltori.»

    ;

    10)

    l’articolo 5 bis è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Ogni Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione rappresentativo del campo d’osservazione.»;

    ii)

    al secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    siano presentati secondo la tipologia dell’Unione relativa alle aziende, e»;

    b)

    i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   In conformità delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 e sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RISA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

    3.   Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione RISA può essere fino al 20 % inferiore o superiore al numero fissato negli atti di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 2, purché il numero totale delle aziende contabili dello Stato membro interessato sia rispettato.»

    ;

    11)

    all’articolo 5 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le aziende sono classificate in modo uniforme secondo la tipologia dell’Unione relativa alle aziende.

    La tipologia relativa alle aziende è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell’Unione e della RISA.»

    ;

    12)

    l’articolo 6 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la RISA («comitato nazionale»).»

    ;

    b)

    al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «4.   Gli Stati membri con più circoscrizioni RISA possono creare, a livello di ciascuna delle circoscrizioni sottoposte alla loro giurisdizione, un comitato regionale per la RISA («comitato regionale»).»

    ;

    13)

    all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

    a)

    informare il comitato nazionale, i comitati regionali e i rilevatori di dati circa il quadro normativo applicabile e di vigilare sulla corretta applicazione di quest’ultimo;

    b)

    redigere il piano di selezione delle aziende contabili, sottoporlo all’approvazione del comitato nazionale e trasmetterlo alla Commissione;

    c)

    elaborare:

    i)

    l’elenco delle aziende contabili;

    ii)

    se del caso, l’elenco dei rilevatori di dati in grado di compilare le schede aziendali;

    d)

    produrre le schede aziendali;

    e)

    verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate e, se necessario, correggere eventuali errori o imprecisioni rilevati;

    f)

    inoltrare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti;

    g)

    inviare i collegamenti o i dati di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1;

    h)

    trasmettere le richieste d’informazione di cui all’articolo 17 al comitato nazionale, ai comitati regionali e ai rilevatori di dati, e inoltrare alla Commissione le relative risposte;

    i)

    offrire alle aziende contabili la possibilità di ottenere i propri risultati dall’organo di collegamento o da un’organizzazione da esso designata, quanto prima e in ogni caso entro quattro mesi dalla conferma, da parte della Commissione, che la scheda aziendale è debitamente compilata; ove possibile, tali risultati includono informazioni comparative che confrontano tali risultati con le medie regionali, nazionali, dell’Unione o settoriali;

    j)

    definire un piano per incentivare la partecipazione degli agricoltori alla RISA e presentarlo alla Commissione unitamente al piano di selezione delle aziende contabili;

    k)

    mettere a disposizione, direttamente o tramite un’organizzazione da esso designata, i risultati ottenuti sotto forma di dati aggregati e anonimizzati, ad esempio a livello regionale, nazionale, dell’Unione o settoriale.»

    ;

    14)

    l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    1.   Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale ed è identificata nella RISA con un numero RISA nazionale unico.

    2.   Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene le informazioni che permettono di:

    a)

    descrivere l’azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione;

    b)

    descrivere il reddito dell’azienda sotto i suoi vari aspetti;

    c)

    descrivere la situazione economica, ambientale e sociale dell’azienda;

    d)

    verificare le informazioni fornite con mezzi adeguati quali controlli in loco e controlli a distanza.

    3.   I dati sulla scheda aziendale si riferiscono a una singola azienda e a un singolo esercizio di riferimento di dodici mesi consecutivi. Tali dati si riferiscono alle attività agricole dell’azienda stessa e ad altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda. Non entrano nella compilazione della scheda aziendale i dati che si riferiscono a eredità, conti bancari privati, proprietà diverse dall’azienda, imposte personali o assicurazioni private.

    4.   Per assicurare la comparabilità dei dati raccolti mediante schede aziendali, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative a quanto segue:

    a)

    le variabili e le definizioni delle variabili collegate a uno o più degli ambiti di cui all’allegato -I;

    b)

    l’inizio e la fine dell’anno di riferimento;

    c)

    il modello di scheda aziendale;

    d)

    i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione, comprese eventuali proroghe dei termini ed esenzioni per variabili specifiche che possono essere concesse a uno Stato membro su richiesta motivata;

    e)

    la frequenza di trasmissione dei dati, che è annuale o meno frequente a seconda della natura delle variabili.

    Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione si avvale, per quanto possibile, delle variabili disponibili dalle fonti di dati esistenti per l’aggiunta, la modifica o la sostituzione di variabili e tiene conto della necessità di non creare oneri supplementari significativi per gli Stati membri o le aziende contabili. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione analizza la fattibilità delle variabili proposte sulla base, tra l’altro, dei contributi degli Stati membri, tra cui la disponibilità e la qualità delle fonti di dati nuove ed esistenti, l’eventuale applicazione di nuovi metodi e l’onere finanziario a carico degli Stati membri e delle aziende contabili. I risultati di tale analisi sono discussi in seno al comitato di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 1.

    Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»

    ;

    15)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 8 bis

    1.   Le schede aziendali e i collegamenti o i dati di cui all’articolo 4 bis sono trasmessi alla Commissione dall’organo di collegamento mediante un sistema informatizzato istituito dalla Commissione. I dati sono trasmessi per via elettronica sulla base di moduli messi a disposizione dell’organo di collegamento tramite tale sistema.

    2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate in materia di conservazione, trattamento, riutilizzo e condivisione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in seno alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»

    ;

    16)

    l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 16

    1.   I dati individuali ottenuti durante l’attuazione del presente regolamento sono utilizzati unicamente per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 1 del presente regolamento. In ogni caso, la Commissione non utilizza tali dati individuali per altri scopi, in particolare per i controlli a norma del regolamento (UE) 2021/2116 o a fini fiscali.

    2.   I dati RISA e, ai fini del presente regolamento, i dati provenienti da altre serie di dati di cui all’articolo 4 bis possono essere resi pubblici a condizione che siano aggregati e resi anonimi.

    3.   La Commissione può concedere l’accesso a dati pseudonimizzati a fini di ricerca. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis al fine di integrare il presente regolamento con le norme e le condizioni per tale accesso a livello dell’Unione. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di protezione dei dati individuali e, in particolare, delle norme per i trasferimenti di dati a destinatari situati al di fuori del territorio dell’Unione di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725. La Commissione chiede il parere del garante europeo della protezione dei dati anteriormente all’adozione tali atti delegati.»

    ;

    17)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 16 bis

    1.   Gli Stati membri e la Commissione adottano e attuano misure tecniche e organizzative adeguate, anche per quanto riguarda il sistema informatizzato di dati di cui all’articolo 8 bis, per garantire ed essere in grado di dimostrare che la raccolta, il trattamento, la compilazione e la trasmissione di dati individuali sono limitati alle finalità del presente regolamento.

    2.   I dati individuali devono essere conservati per tutto il tempo necessario all’esecuzione delle analisi delle serie temporali.

    3.   I dati individuali non sono messi a disposizione di persone diverse da quelle le cui funzioni richiedono l’accesso a tali dati ai fini del presente regolamento.

    4.   Le persone che partecipano o hanno partecipato alla RISA sono tenute a non divulgare i dati individuali o qualsiasi altra informazione individuale di cui siano venute a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o per altra via contestualmente all’esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure appropriate per affrontare le violazioni di tale divieto.

    Articolo 16 ter

    1.   Il trattamento, la gestione e l’utilizzo dei dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono conformi ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

    2.   La Commissione è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nelle schede aziendali dal momento in cui tali dati le pervengono. Gli Stati membri determinano il responsabile del trattamento e, se del caso, l’incaricato del trattamento dei dati personali contenuti nelle schede aziendali riguardanti le aziende situate nel loro territorio.»

    ;

    18)

    all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il comitato nazionale, i comitati regionali, l’organo di collegamento e i rilevatori di dati sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione pertinente che essa chieda loro circa l’assolvimento dei loro compiti nell’ambito del presente regolamento.

    Tali richieste d’informazione rivolte al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure ai rilevatori di dati, nonché le relative risposte, sono inoltrate per iscritto tramite l’organo di collegamento.»

    ;

    19)

    l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    1.   Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia le spese volte a coprire:

    a)

    una somma dovuta agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti per il numero massimo di aziende contabili fissato a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 2; se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RISA o a uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero di aziende contabili stabilite a norma dell’articolo 5 bis, paragrafi 2 e 3, per la circoscrizione RISA o per lo Stato membro interessato, l’importo applicato per ciascuna scheda aziendale di tale circoscrizione RISA o Stato membro interessato è ridotto del 20 %; se tale riduzione è stata già applicata per i due anni consecutivi precedenti in relazione a una circoscrizione RISA o a uno Stato membro, la riduzione è del 25 %;

    b)

    tutte le spese concernenti i sistemi di dati informatizzati di cui la Commissione si avvale per l’esercizio e lo sviluppo della RISA e per la raccolta, la verifica, l’elaborazione, l’interoperabilità e l’analisi dei dati forniti dagli Stati membri. Tali spese includono, eventualmente, i costi relativi alla divulgazione dei risultati di tali iniziative, nonché agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della RISA.

    2.   Il FEAGA eroga altresì agli Stati membri contributi finanziari per contribuire ai costi di attuazione da essi sostenuti qualora la creazione del sistema di raccolta delle variabili ambientali e sociali a norma del presente regolamento, comprese la formazione e l’interoperabilità tra i sistemi di raccolta dei dati, richieda adeguamenti significativi del sistema di raccolta dei dati RICA di uno Stato membro. Tali contributi sono forniti agli Stati membri entro il 31 dicembre 2027.

    3.   L’importo di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere versato in tutto o in parte agli agricoltori per la loro partecipazione alle indagini RISA conformemente a criteri di assegnazione stabiliti dagli Stati membri.

    4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure dettagliate relative all’importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e ai contributi di cui al paragrafo 2. Negli atti di esecuzione relativi ai contributi, la Commissione chiarisce sulla base di quali criteri tali contributi debbano essere assegnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»

    ;

    20)

    l’articolo 19 bis è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 decembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»

    ;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»

    ;

    c)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 4, dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, dell’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 16, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

    ;

    21)

    l’articolo 19 ter è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19 ter

    1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato “comitato della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola”. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Per quanto riguarda gli atti di esecuzione di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    (*12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

    22)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 19 ter

    La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 20 dicembre 2028 una relazione di valutazione sull’attuazione dell’articolo 4 bis e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), corredata, se del caso, di una proposta di atto legislativo che modifica l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a).»

    ;

    23)

    il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato -I;

    24)

    il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente:

    « Elenco di circoscrizioni RISA ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2023

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. NAVARRO RÍOS


    (1)   GU C 75 del 28.2.2023, pag. 164.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 ottobre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2023.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (7)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

    (9)  Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1).

    (10)  Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

    (11)  Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

    (12)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

    (13)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

    (14)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (16)   GU C 440 del 21.11.2022, pag. 17.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO - I

    Elenco di ambiti

    Ambito economico

    Informazioni generali sull’azienda

    Forma di conduzione

    Beni e investimenti

    Quote e altri diritti

    Debiti e crediti

    Imposta sul valore aggiunto

    Fattori di produzione

    Uso del suolo e colture

    Produzione animale

    Prodotti animali e prestazioni di servizi correlate

    Integrazione del mercato

    Prodotti di qualità – indicazioni geografiche

    Appartenenza a organizzazioni di produttori

    Gestione del rischio

    Innovazione e digitalizzazione

    Altre attività lucrative connesse all’azienda

    Contributi

    Quota indicativa del reddito proveniente da attività svolte al di fuori dell’azienda

    Ambiente

    Pratiche agronomiche

    Gestione del suolo

    Utilizzo e gestione di nutrienti

    Sequestro del carbonio nei suoli agricoli

    Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra

    Inquinamento atmosferico

    Utilizzo e gestione dell’acqua

    Uso di prodotti fitosanitari

    Uso di antimicrobici

    Benessere degli animali

    Biodiversità

    Agricoltura biologica

    Sistemi di certificazione

    Consumo e produzione di energia

    Perdite alimentari a livello di produzione primaria

    Gestione dei rifiuti

    Ambito sociale

    Manodopera

    Istruzione

    Equilibrio di genere

    Condizioni di lavoro

    Inclusione sociale

    Sicurezza sociale

    Infrastrutture e servizi essenziali

    Ricambio generazionale

    ».

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2674/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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