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Document 32023R2633

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2633 della Commissione, del 20 novembre 2023., che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2024 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato

    C/2023/7890

    GU L, 2023/2633, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2633/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2633/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2633

    23.11.2023

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2633 DELLA COMMISSIONE

    del 20 novembre 2023.

    che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2024 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (1), quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l’articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A seguito dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e di fronte alla possibilità di un’interruzione prolungata o addirittura di un arresto delle forniture di gas dalla Russia, l’Unione europea ha intrapreso iniziative per essere più preparata a tale eventualità al fine di proteggere i suoi cittadini e la sua economia.

    (2)

    In tale contesto, per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas degli Stati membri per la stagione invernale 2022-2023 e oltre, è stato adottato il regolamento (UE) 2022/1032.

    (3)

    Per il 2023 e gli anni successivi, l’articolo 6 bis, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenti alla Commissione, entro il 15 settembre dell’anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per tali impianti ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

    (4)

    L’articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che, sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas («GCG»), la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro entro il 15 novembre dell’anno precedente conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento. La Commissione è assistita da un comitato di comitatologia di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, il «comitato per lo stoccaggio del gas».

    (5)

    Entro il 15 novembre 2023 la Commissione è chiamata ad adottare atti di esecuzione per stabilire la traiettoria di riempimento per il 2024 per ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Considerati i tempi serrati per l’adozione di tali atti di esecuzione, è opportuno adottare un unico atto di esecuzione per tutti gli Stati membri interessati.

    (6)

    Alla luce dell’elevato livello di incertezza che caratterizza la situazione generale della sicurezza dell’approvvigionamento di gas e dell’evoluzione della domanda e dell’offerta di gas nell’Unione e nei singoli Stati membri, dei diversi scenari di consumo a seconda delle temperature invernali e della portata delle misure di riduzione volontaria della domanda attuate dagli Stati membri sulla base dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (3), e prorogate dal regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio (4), le traiettorie di riempimento stabilite nel presente regolamento di esecuzione comprendono obiettivi intermedi minimi tecnicamente realizzabili che consentono agli Stati membri di raggiungere l’obiettivo di riempimento del 90 % entro il 1o novembre 2024.

    (7)

    Le traiettorie di riempimento dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, di quelle presentate dagli Stati membri e del tasso medio di riempimento degli Stati membri nei cinque anni precedenti. La fattibilità tecnica degli obiettivi intermedi stabiliti nel presente regolamento di esecuzione dovrebbe tenere conto anche della curva aggregata della capacità di iniezione dei siti di stoccaggio di ciascuno Stato membro. Tali obiettivi dovrebbero essere fissati in modo da garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas a livello dell’Unione, evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.

    (8)

    Gli obiettivi intermedi del 1o febbraio e del 1o maggio 2024 sono importanti per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas durante il prossimo anno. Fissando l’obiettivo di febbraio a una media minima del 45 % per l’Unione si mira a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas garantendone un’elevata disponibilità negli impianti di stoccaggio a dicembre 2023 e gennaio 2024, mesi in cui si registra una forte domanda di gas, ed evitando nel contempo l’esaurimento dello stoccaggio nei mesi di febbraio e marzo 2024. In particolare, è opportuno concedere flessibilità all’inizio dell’inverno qualora si registrino temperature più basse della media. Tuttavia, tenuto conto delle prospettive di approvvigionamento di ENTSOG per l’inverno, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per raggiungere collettivamente un livello di riempimento del 55 % della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell’Unione al fine di prevenire una situazione di sicurezza dell’approvvigionamento che potrebbe comportare la dichiarazione di stato di allarme dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2023/706 e la conseguente adozione di misure sul versante della domanda. L’obiettivo intermedio a livello di UE che prevede uno stoccaggio del 45 % al 1o maggio 2024 è giustificato al fine di facilitare il riempimento dei siti di stoccaggio in caso di aumento della domanda e/o di riduzione dell’offerta durante l’estate 2024; un suo mancato raggiungimento, infatti, rischierebbe di compromettere l’obiettivo del 90 % di stoccaggio al 1o novembre 2024. In linea con il regolamento (UE) 2017/1938, livelli di riempimento che rimangono fino a cinque punti percentuali al di sotto dell’obiettivo sono considerati conformi agli obiettivi del regolamento stesso. Se il livello di riempimento dello Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della propria traiettoria di riempimento, l’autorità competente dovrebbe adottare immediatamente misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il GCG in merito a tali misure.

    (9)

    Le traiettorie di riempimento presentate dagli Stati membri possono essere tra loro diverse in quanto riflettono situazioni specifiche per paese. Inoltre, gli obiettivi di stoccaggio al 1o maggio sono generalmente inferiori a quelli previsti per il 1o febbraio, in quanto i prelievi dallo stoccaggio sono legati alla domanda di riscaldamento e gli impianti di stoccaggio raggiungono il loro minimo a livello dell’UE intorno al mese di aprile di ogni anno.

    (10)

    Per gli Stati membri che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l’obiettivo di riempimento dovrebbe essere ridotto del volume fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all’anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).

    (11)

    Gli Stati membri dovrebbero conseguire l’obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio del 90 % di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare aggregando la domanda e partecipando al meccanismo di acquisto in comune, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2022 (5) e nel relativo regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio (6), se prorogato.

    (12)

    Nel riempire gli impianti di stoccaggio e alla luce delle sfide per la stagione di riempimento nel 2024, gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio tutti gli strumenti di coordinamento disponibili a livello dell’UE. L’uso della piattaforma dell’UE per l’energia per l’aggregazione della domanda in vista di un acquisto in comune di gas, se prorogato, potrebbe contribuire a migliorare il coordinamento del riempimento dello stoccaggio. Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero essere già pronti a partecipare all’aggregazione della domanda con volumi sostanziali per contribuire a raggiungere l’obiettivo del 90 %.

    (13)

    Le traiettorie di riempimento tengono inoltre conto della valutazione del GCG, che è stato consultato durante le riunioni del 20 settembre e del 20 ottobre 2023.

    (14)

    Il presente regolamento riflette le traiettorie di stoccaggio degli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterranei, mentre l’articolo 6 quater del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce altri obblighi per gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas.

    (15)

    Considerata la necessità di definire traiettorie di riempimento per il 2024 entro il 15 novembre 2023, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (16)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo stoccaggio del gas,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Traiettorie di riempimento per il 2024

    Le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2024 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterranei sul loro territorio e direttamente interconnessi alla loro area di mercato sono stabilite nell’allegato.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

    (3)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio, del 30 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 1).

    (5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM/2022/553 final del 18 ottobre 2022 – Emergenza energetica: preparare, acquistare e proteggere l’UE insieme.

    (6)  Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).


    ALLEGATO

    Traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi e obiettivo di riempimento per il 2024 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas (1)

    Stato membro

    Obiettivo intermedio al 1o febbraio

    Obiettivo intermedio al 1o maggio

    Obiettivo intermedio al 1o luglio

    Obiettivo intermedio al 1o settembre

    Obiettivo di riempimento al 1o novembre

    AT

    50  %

    40  %

    58  %

    72  %

    90  %

    BE

    30  %

    5  %

    40  %

    78  %

    90  %

    BG

    52  %

    33  %

    55  %

    77  %

    90  %

    CZ

    40  %

    25  %

    30  %

    60  %

    90  %

    DE

    45  %

    10  %

    30  %

    65  %

    90  %

    DK

    45  %

    40  %

    60  %

    80  %

    90  %

    ES

    59  %

    60  %

    66  %

    80  %

    90  %

    FR

    41  %

    11  %

    39  %

    81  %

    90  %

    HR

    46  %

    29  %

    51  %

    83  %

    90  %

    HU

    51  %

    37  %

    65  %

    86  %

    90  %

    IT

    45  %

    36  %

    54  %

    72  %

    90  %

    LV

    45  %

    41  %

    63  %

    90  %

    90  %

    NL

    43  %

    30  %

    50  %

    68  %

    90  %

    PL

    50  %

    35  %

    60  %

    80  %

    90  %

    PT

    70  %

    70  %

    80  %

    80  %

    90  %

    RO

    40  %

    41  %

    65  %

    85  %

    90  %

    SE

    59  %

    30  %

    61  %

    79  %

    90  %

    SK

    45  %

    20  %

    27  %

    67  %

    90  %


    (1)  L’allegato è soggetto agli obblighi proporzionali di ciascuno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater. Per gli Stati membri che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, l’obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per il 90 %.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2633/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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