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Document 32023R1301

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1301 della Commissione del 26 giugno 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

    GU L 161 del 27.6.2023, p. 44–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1301/oj

    27.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 161/44


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1301 DELLA COMMISSIONE

    del 26 giugno 2023

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16 e 20,

    visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare gli articoli 13 e 16,

    considerando quanto segue:

    1.   PREMESSA

    (1)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ("regolamento definitivo") (3), la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio ("misura di salvaguardia"), che consiste in contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio ("prodotto in esame") comprendenti 26 categorie di prodotti di acciaio, fissati a livelli tali da preservare i flussi commerciali tradizionali per categoria di prodotto. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari, che aumentano (attualmente del 4 %) ogni anno a seguito della liberalizzazione. La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 2021.

    (2)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (4) ("regolamento di riesame della proroga"), la Commissione ha prorogato la durata della misura di salvaguardia fino al 30 giugno 2024.

    (3)

    La Commissione ha apportato adeguamenti tecnici alla misura a seguito di diverse inchieste di riesame del funzionamento, rispettivamente mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione (5) ("primo regolamento di riesame del funzionamento"), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione (6) ("secondo regolamento di riesame del funzionamento") e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione (7) ("terzo regolamento di riesame del funzionamento"). La Commissione ha inoltre riesaminato la misura a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione (8). La Commissione ha adeguato la misura a seguito di determinati eventi, in particolare l'imposizione di un divieto di importazione di acciaio dalla Russia e dalla Bielorussia nel contesto dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina (9) e la scadenza di determinate disposizioni di un accordo bilaterale con partner commerciali preferenziali (10).

    2.   PORTATA DELL'INCHIESTA

    (4)

    Il considerando 85 del regolamento di riesame della proroga stabilisce che "al fine di garantire che la misura di salvaguardia resti in vigore solo per quanto necessario, la Commissione procederà a un riesame per stabilire se, in base alle circostanze esistenti in quel momento, la misura di salvaguardia debba essere revocata entro il 30 giugno 2023, vale a dire dopo due anni di proroga".

    (5)

    Nel regolamento di riesame della proroga, la Commissione ha inoltre osservato che, oltre a valutare l'eventuale revoca della misura entro il 30 giugno 2023 in base alle circostanze esistenti in quel momento, essa poteva anche avvalersi di tale riesame, qualora la misura non fosse revocata anticipatamente, per aggiornare l'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura o esclusi dalla sua applicazione sulla base dei dati del 2022 sulle importazioni e per valutare se il livello di liberalizzazione continuasse ad essere adeguato.

    3.   PROCEDURA

    (6)

    La Commissione ha pertanto aperto un'inchiesta di riesame mediante un avviso di apertura ("avviso") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 2 dicembre 2022 (11). L'avviso invitava le parti interessate a fornire elementi di prova e dati per determinare se fosse giustificato revocare la misura entro il 30 giugno 2023.

    (7)

    La Commissione ha chiesto informazioni specifiche ai produttori e agli utilizzatori dell'Unione tramite l'uso di questionari, che sono stati messi a disposizione delle parti interessate nel fascicolo pubblico ("TRON") (12) e sul sito web della Commissione europea (DG Commercio) (13).

    (8)

    Come nelle inchieste di riesame precedenti, la Commissione ha elaborato una procedura scritta in due fasi. In primo luogo, le parti hanno avuto la possibilità di inviare le loro comunicazioni e, se del caso, di rispondere ai questionari entro il 13 gennaio 2023. La Commissione ha reso disponibili tali informazioni nel fascicolo pubblico e le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni (fase di controdeduzione). La Commissione ha successivamente reso disponibili le controdeduzioni in TRON.

    (9)

    In una fase successiva del procedimento la Commissione ha caricato su TRON la serie aggiornata di risposte al questionario trasmesse dai produttori dell'Unione al fine di includere i dati disponibili più recenti, vale a dire gli indicatori economici dell'ultimo trimestre del 2022. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni sulle informazioni aggiornate.

    4.   RISULTANZE DELL'INCHIESTA

    (10)

    Ai sensi del regolamento di riesame della proroga, la misura di salvaguardia è stata fissata fino al 30 giugno 2024. All'epoca la Commissione ha concluso che un aumento del volume delle importazioni in caso di revoca della misura come inizialmente previsto potesse compromettere gravemente qualsiasi ripresa economica significativa e gli sforzi compiuti dall'industria siderurgica dell'Unione nel suo processo di adeguamento a un livello più elevato di importazioni. Pertanto la misura potrebbe essere revocata il 30 giugno 2023 solo se la Commissione concludesse, in base alle circostanze successive al riesame della proroga e agli elementi di prova disponibili (comprese le comunicazioni e le controdeduzioni ricevute dalle parti interessate nell'inchiesta di riesame in corso), che tale revoca anticipata sarebbe giustificata. Per contro, in assenza di elementi di prova positivi che giustifichino una revoca anticipata, la misura continuerebbe automaticamente ad essere in vigore fino al 30 giugno 2024.

    (11)

    Ai fini della sua valutazione, la Commissione ha esaminato le comunicazioni e gli elementi di prova trasmessi dalle parti interessate, comprese le risposte ai questionari, e, se necessario, ha effettuato un controllo incrociato sulle informazioni con qualsiasi altra fonte disponibile raccolta attraverso le proprie ricerche nell'ambito dell'inchiesta. Come verrà spiegato di seguito, la Commissione ha concluso che, nelle circostanze attuali, la revoca anticipata della misura di salvaguardia non sarebbe giustificata.

    4.1.   Valutazione delle argomentazioni a favore della revoca della misura

    4.1.1.   Presunta insufficienza di acciaio per gli utilizzatori a causa del rapido esaurimento di alcuni contingenti tariffari

    (12)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'esaurimento di alcuni contingenti tariffari (specifici per paese o residui) prima della fine di un dato trimestre dimostrerebbe che l'attuale volume di acciaio in franchigia doganale disponibile derivante dalle importazioni è insufficiente. Di conseguenza le parti hanno sostenuto che tale situazione ha impedito agli utilizzatori di rifornirsi dell'acciaio necessario per le loro attività.

    (13)

    La Commissione ha osservato che, come avvenuto a seguito dell'istituzione della misura di salvaguardia definitiva nel febbraio 2019, alcune origini hanno esaurito i contingenti tariffari per alcune categorie di prodotti nei primi giorni di un trimestre anche nel periodo oggetto della presente inchiesta di riesame. Tuttavia, come confermato nelle inchieste precedenti (14), tale fatto non può portare alla conclusione che la misura di salvaguardia determini una carenza di acciaio per gli utilizzatori in generale. A tale riguardo la Commissione ha osservato che le argomentazioni di alcune parti interessate si riferivano all'esaurimento di alcuni contingenti tariffari specifici in maniera isolata, senza fare riferimento alla disponibilità complessiva di acciaio al di fuori di una determinata origine che potrebbe aver esaurito rapidamente il suo contingente tariffario specifico per paese. Pertanto la Commissione ha confermato che, sebbene alcune origini specifiche fossero esaurite in un dato momento in determinate categorie di prodotti, in termini generali l'accesso ad altre origini è rimasto ampiamente disponibile per tali categorie di prodotti.

    (14)

    A tale riguardo la Commissione ha valutato l'utilizzo complessivo dei contingenti tariffari nell'anno di salvaguardia in corso (luglio '22 - giugno '23) sulla base dei dati disponibili al momento della decisione, vale a dire la serie completa di dati dei primi tre trimestri del periodo (luglio '22 – marzo '23). Tali dati hanno evidenziato la seguente evoluzione dell'uso dei contingenti tariffari:

    Tabella 1

    Evoluzione dell'utilizzo dei contingenti tariffari (15)

    Image 1

    (15)

    La Commissione ha inoltre valutato l'utilizzo e la disponibilità dei contingenti tariffari per categoria di prodotto al fine di confermare la tendenza generale illustrata nella tabella 1. Dalla valutazione combinata è emerso inequivocabilmente che gli utilizzatori dell'Unione avevano la possibilità di rifornirsi di acciaio in franchigia doganale presso diverse fonti, trimestre dopo trimestre, praticamente per tutte le categorie di prodotti, e che i volumi disponibili in franchigia doganale erano in aumento (in alcuni casi in modo sostanziale) trimestre dopo trimestre.

    (16)

    Alla luce di questi fatti la Commissione ha concluso che le argomentazioni relative alla carenza di acciaio importato (16) non corrispondevano ai dati valutati. Dall'analisi è emerso anche un aumento del volume dei contingenti tariffari non utilizzati in tutte le categorie. I dati pertinenti relativi all'evoluzione del mercato, ad esempio il consumo nel mercato dell'Unione, hanno indicato un progressivo rallentamento nella seconda metà del 2022 (cfr. sezione 4.2.2). Inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che, per quanto riguarda i prodotti nell'ambito di tali contingenti tariffari esauriti, l'offerta dei produttori dell'Unione fosse insufficiente.

    (17)

    Per questi motivi la Commissione non è d'accordo con le argomentazioni secondo cui il rapido esaurimento di alcuni contingenti tariffari (di alcune origini) in determinate categorie avrebbe comportato una carenza di acciaio nel mercato dell'Unione.

    4.1.2.   Presunto rischio ridotto di diversione degli scambi a causa di modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti

    (18)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che, a causa di alcune modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti, il rischio di diversione degli scambi sarebbe stato ridotto al punto che la misura di salvaguardia non sarebbe più necessaria per questi motivi.

    (19)

    La Commissione aveva valutato l'evoluzione della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti in precedenti riesami e aveva concluso che le modifiche apportate alla misura in questione non modificavano la base su cui si fondava la sua valutazione riguardante il rischio di diversione degli scambi (17). Nel contesto della presente inchiesta la Commissione ha esaminato gli ultimi sviluppi della misura statunitense. In primo luogo, la Commissione ha osservato che l'amministrazione statunitense non sembra intenzionata a revocare la misura nel futuro prossimo quando afferma: "L'amministrazione Biden è impegnata a preservare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti garantendo la redditività a lungo termine delle nostre industrie dell'acciaio e dell'alluminio e non intendiamo rimuovere i dazi della Sezione 232 a seguito di queste controversie" (18).

    (20)

    In secondo luogo, alla luce delle informazioni presentate dalle parti interessate e della propria analisi, la Commissione ha stabilito che le seguenti modifiche apportate alla misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti erano intervenute dopo l'ultima valutazione di tale argomentazione nel terzo regolamento di riesame del giugno 2022 (19): in primo luogo, a partire dal 1° giugno 2022 gli Stati Uniti hanno istituito un contingente tariffario per il Regno Unito in base al quale un determinato volume di importazioni compreso nel contingente è esentato dalla misura, mentre le importazioni fuori contingente restano soggette al dazio supplementare del 25 %. In secondo luogo, il 1° giugno 2022 gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente la misura nei confronti dell'Ucraina.

    (21)

    Dall'analisi è emerso che l'ambito di applicazione della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti ha subito modifiche minime da quando la Commissione l'ha valutato per l'ultima volta nel terzo regolamento di riesame, il che dimostra che il mercato statunitense continua a essere fortemente protetto dalle importazioni di acciaio.

    (22)

    La Commissione ha valutato ulteriormente l'evoluzione delle importazioni nel mercato statunitense (20) e ha confermato che, in termini generali, esse erano diminuite del -10 % nel 2022 rispetto al 2017, anno precedente l'istituzione della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti (21). Per quanto riguarda le importazioni nel mercato statunitense dai principali paesi fornitori di acciaio verso l'Unione, la tendenza è molto più accentuata, poiché le loro importazioni combinate sono diminuite del -27 %, con una riduzione di oltre 2 milioni di tonnellate.

    (23)

    La Commissione ha pertanto confermato che le importazioni nel mercato statunitense hanno continuato a essere notevolmente inferiori ai livelli registrati prima dell'istituzione della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti. A fronte della perdurante incidenza sul mercato statunitense delle misure di cui alla Sezione 232, quello dell'Unione rimane il più grande mercato di importazione di acciaio a livello mondiale.

    (24)

    La Commissione ha inoltre osservato che le parti interessate non hanno fornito elementi di prova nell'ambito della presente inchiesta tali da mettere in discussione le risultanze della Commissione in inchieste precedenti e pertanto non hanno modificato le risultanze di tali inchieste per quanto riguarda il rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione derivante dalla misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti.

    4.1.3.   Presunto rischio di carenza di approvvigionamento a causa del fatto che i produttori dell'Unione hanno lasciato inattivi determinati impianti nel 2022 in un contesto di prezzi elevati dell'energia

    (25)

    Alcune parti interessate hanno osservato che alcuni produttori dell'Unione avevano temporaneamente interrotto o ridotto la produzione presso alcuni dei loro siti di produzione a causa dell'aumento dei costi associati all'energia. A tale riguardo, tali parti hanno sostenuto che, di conseguenza, vi era il rischio di carenza di approvvigionamento nel mercato e di un aumento dei prezzi dovuto alla riduzione dell'offerta da parte dei produttori dell'Unione.

    (26)

    Dall'analisi della Commissione è emerso che, in un contesto di impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione (22), diversi produttori dell'Unione avevano temporaneamente lasciato inattivi alcuni impianti di produzione per attenuare l'impatto sui loro risultati economici (23). Tali misure erano tuttavia temporanee e gli elementi di prova disponibili indicano che i produttori dell'Unione avevano ripristinato la maggior parte della capacità operativa o stavano procedendo in tal senso (24).

    (27)

    La Commissione ha pertanto concluso che l'inattività temporanea di alcuni impianti di produzione, intervenuta principalmente nella seconda metà del 2022, era una situazione temporanea e che la tendenza è stata ampiamente invertita grazie alla ripresa della produzione precedentemente inattiva nei primi mesi del 2023.

    4.1.4.   Presunti ostacoli posti dalla misura di salvaguardia alle importazioni necessarie per soddisfare la domanda

    (28)

    In relazione all'argomentazione di cui sopra, alcune parti interessate hanno inoltre sostenuto che le importazioni da vari paesi terzi sono necessarie per soddisfare la domanda e che la misura di salvaguardia costituisce un ostacolo a un approvvigionamento senza restrizioni né limiti di tempo da origini specifiche. Alcune parti interessate hanno inoltre presentato argomentazioni generali concernenti tempi di consegna più lunghi da parte dei produttori dell'Unione e un aumento dei prezzi dell'acciaio.

    (29)

    A tale riguardo la Commissione ha osservato che la misura di salvaguardia è stata concepita per garantire che i flussi commerciali storici continuassero ad entrare nel mercato dell'Unione in franchigia doganale. Inoltre tali volumi storici sono stati progressivamente liberalizzati anno dopo anno. In precedenti riesami della misura, la Commissione ha spiegato che le parti interessate attive nel settore siderurgico dovevano adeguarsi al quadro normativo vigente (nella fattispecie, l'esistenza di una misura di salvaguardia) nello svolgimento delle loro attività. Come indicato al considerando 14, i dati analizzati nel presente riesame hanno mostrato chiaramente che è stato registrato un aumento del volume dei contingenti tariffari non utilizzati trimestre dopo trimestre per tutte le categorie di prodotti e che i produttori dell'Unione disponevano generalmente di capacità aggiuntive. Pertanto, il fatto che le importazioni da una specifica origine di una determinata categoria possano aver esaurito il contingente tariffario pertinente prima della fine di un trimestre non significa che la misura di salvaguardia abbia indebitamente limitato la capacità delle parti interessate di rifornirsi di acciaio in franchigia doganale presso altre fonti, compresi altri paesi terzi o l'Unione.

    (30)

    Per quanto riguarda i tempi di consegna, la Commissione ha osservato che le opinioni di alcune parti interessate sembravano divergere in merito alla durata standard o anomala dei tempi di consegna dell'Unione. Alla luce delle argomentazioni contraddittorie degli utilizzatori al riguardo e del fatto che non sono stati ricevuti elementi di prova che dimostrino che tempi di consegna più lunghi del solito sono attualmente un fenomeno comune nell'Unione, la Commissione ha ritenuto che i tempi di consegna non possano essere attualmente considerati un problema di fornitura.

    (31)

    Per quanto riguarda i prezzi dell'acciaio, la Commissione ha valutato l'evoluzione dei prezzi nell'Unione e in altri importanti mercati siderurgici e ha osservato che nel primo trimestre del 2023 i prezzi erano calati drasticamente rispetto al picco raggiunto nel 2022. Tale diminuzione dei prezzi si è verificata in un contesto di aumento dei costi dell'energia che ha interessato, tra l'altro, i produttori di acciaio dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che l'evoluzione dei prezzi nel mercato dell'Unione non potesse quindi essere direttamente collegata alla misura di salvaguardia, in quanto si è osservata una tendenza comparabile, anche temporalmente coincidente, in altri importanti mercati siderurgici. La Commissione ha inoltre osservato che la disponibilità di contingenti tariffari in franchigia doganale per tutto il periodo ha fatto sì che in generale gli utilizzatori avessero opzioni alternative al pagamento del dazio del 25 % o all'approvvigionamento presso produttori dell'Unione, senza quindi impedire l'ingresso nel mercato dell'Unione di importazioni supplementari in franchigia doganale.

    (32)

    La Commissione ha pertanto concluso che l'evoluzione dei prezzi mostrava una tendenza al ribasso verso la fine del 2022 e che essi erano notevolmente calati rispetto al picco registrato all'inizio del 2022. La Commissione ha inoltre confermato che tali tendenze erano state osservate anche in altri importanti mercati siderurgici, il che indica che si trattava di un fenomeno piuttosto globale non collegato al mercato dell'Unione e alla misura di salvaguardia.

    (33)

    Alla luce degli elementi di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che le parti interessate non abbiano dimostrato che nel complesso la misura di salvaguardia avrebbe limitato la loro capacità di rifornirsi di acciaio in franchigia doganale alla luce della domanda esistente, né abbiano dimostrato come ciò si verificherebbe in futuro se la misura restasse in vigore alla luce della domanda prevista e dei futuri livelli dei contingenti tariffari (cfr. sezione 6).

    4.1.5.   Presunta mancanza di pressione delle importazioni a causa di un utilizzo ridotto dei contingenti tariffari

    (34)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che, poiché nel complesso i contingenti tariffari per tutte le categorie di prodotti non erano utilizzati, e in alcuni casi presentavano un livello di utilizzo molto basso, la misura non sarebbe più necessaria e pertanto la Commissione dovrebbe revocare la misura di salvaguardia.

    (35)

    Sebbene la tabella 1 indichi che il tasso di utilizzo dei contingenti tariffari è innegabilmente diminuito di trimestre in trimestre, la Commissione ha ritenuto che non sia possibile trarre conclusioni sulla base della valutazione isolata di tale fatto, che dovrebbe essere inserito in un contesto di calo dei consumi. A tale riguardo la Commissione ha valutato in modo più dettagliato la portata della pressione delle importazioni esaminando il volume totale delle importazioni e la loro quota sul consumo totale nello stesso periodo e concentrandosi sull'utilizzo dei contingenti tariffari, in particolare sui casi in cui i contingenti tariffari specifici per paese di alcune origini erano rapidamente esauriti.

    (36)

    In primo luogo, per quanto riguarda il volume complessivo delle importazioni, la Commissione ha osservato che, nonostante un rallentamento del consumo dell'Unione, in particolare nel secondo semestre del 2022, che ha inciso sul livello di utilizzo dei contingenti tariffari, le importazioni sono state pari a 31,1 milioni di tonnellate nel 2022. Si tratta del terzo livello più elevato delle importazioni nell'ultimo decennio. In termini di quota di mercato, le importazioni hanno raggiunto il 19 %, con un aumento verso la fine del 2022 (toccando il 21 % nell'ultimo trimestre del 2022). Si tratta della seconda quota di mercato più elevata raggiunta dalle importazioni nell'ultimo decennio (25), superata solo dalla quota delle importazioni nel 2018, che rappresentava anch'essa il picco del volume delle importazioni nell'ultimo decennio. Pertanto, nonostante una riduzione del livello di utilizzo dei contingenti tariffari in una situazione di minore consumo, i dati indicano che la pressione delle importazioni è aumentata e si è mantenuta prossima, in termini di quota di mercato, ai livelli storicamente elevati raggiunti poco prima dell'adozione di una misura di salvaguardia definitiva all'inizio del 2019.

    (37)

    In secondo luogo, ogni trimestre erano previsti diversi contingenti tariffari specifici per paese che effettivamente sono stati utilizzati appieno fin dagli inizi del trimestre. Questo fenomeno, affrontato dalla Commissione nei regolamenti precedenti (26), ha dimostrato la continua pressione delle importazioni da determinate origini in alcune categorie di prodotti nonostante la disponibilità complessiva di volumi di contingenti tariffari, circostanza che ha contribuito all'aumento della quota di mercato delle importazioni in un contesto di calo della domanda.

    (38)

    Infine, sebbene le parti interessate che si sono espresse a favore della revoca non vi abbiano fatto generalmente riferimento, la Commissione ritiene che la pressione attuale e futura delle importazioni sul mercato dell'Unione non possa essere valutata in maniera isolata, ad esempio esaminando unicamente l'utilizzo del contingente tariffario. Occorre piuttosto esaminare i diversi parametri esistenti nel settore, compresa l'evoluzione della sovraccapacità. A tale riguardo la Commissione ha osservato che la sovraccapacità globale nel settore siderurgico è ulteriormente aumentata.

    (39)

    Le stime più recenti dell'OCSE indicano un aumento della capacità globale aggiuntiva. Nel febbraio 2023 l'OCSE ha osservato quanto segue: "Il rischio di una crisi da eccesso di capacità globale è aumentato. Nonostante il calo della domanda di acciaio e le prospettive deboli, le espansioni della capacità continuano a un ritmo sostenuto, spesso nell'ottica di individuare mercati di esportazione. Il divario tra la capacità mondiale e la produzione di acciaio grezzo è aumentato a 632,0 milioni di tonnellate metriche nel 2022, rispetto ai 516,9 milioni del 2021. Il recente aumento dell'eccesso di capacità comporta rischi per la salute e la redditività a lungo termine dell'industria siderurgica e per la sua capacità di favorire la crescita economica e la prosperità". (27)

    (40)

    L'OCSE ha aggiunto quanto segue: "Solo nel 2022 la capacità produttiva globale di acciaio è aumentata di 32,0 milioni di tonnellate metriche, raggiungendo 2 463,4 milioni. Per dare un'idea dell'entità del fenomeno, si pensi che gli aumenti della capacità globale sono superiori ai livelli di capacità esistenti di alcune grandi economie produttrici di acciaio" (28).

    (41)

    La Commissione ritiene pertanto che il minore utilizzo dei contingenti tariffari non implichi necessariamente una riduzione della pressione delle importazioni che possa giustificare la revoca della misura entro il 30 giugno 2023.

    4.1.6.   Asserzione secondo cui le prospettive di mercato depongono a favore di una revoca anticipata

    (42)

    Alcune parti interessate si sono basate su alcune prospettive di mercato per sostenere l'argomentazione relativa alla revoca della misura entro il 30 giugno 2023. A loro avviso alcune previsioni indicherebbero un miglioramento della situazione nel mercato siderurgico dell'Unione verso la fine del 2023 e pertanto la Commissione dovrebbe revocare la misura di salvaguardia per far sì che le industrie a valle non siano vincolate dalla misura e possano trarre pieno vantaggio da tali presunte condizioni di mercato in miglioramento.

    (43)

    La Commissione ha analizzato molteplici fonti per acquisire una buona conoscenza delle prospettive di mercato. Tutte le fonti analizzate hanno presentato previsioni piuttosto preoccupanti per il settore siderurgico globale, compreso il mercato dell'Unione, per il periodo 2023-24, indicando, tra l'altro, un'elevata incertezza, innescata in particolare da fattori quali l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'inflazione, l'aumento dei prezzi dell'energia (29) e il rallentamento economico. La maggior parte delle previsioni analizzate evidenzia anche un probabile peggioramento per il mercato dell'Unione.

    (44)

    Nel dicembre 2022 (30) l'OCSE ha osservato quanto segue: "Le prospettive per i mercati mondiali dell'acciaio sono fortemente peggiorate. (...) Si prevede che il consumo di acciaio diminuirà del 2,3 % nel 2022 per poi risalire dell'1 % nel 2023. Gli aumenti dei prezzi dell'energia e dei prodotti di base, le pressioni inflazionistiche, la minore domanda cinese e l'instabilità politica hanno peggiorato le tendenze della domanda di acciaio a livello globale".

    (45)

    Nel febbraio 2023 (31) l'OCSE ha osservato: "Una ripresa economica fragile e modesta è stata compromessa da un'inflazione superiore alle attese (...). La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha ulteriormente contribuito a far salire i prezzi, in particolare dell'energia, e sta avendo un impatto diseguale sulle varie giurisdizioni, tra le quali l'Europa è la più duramente colpita. L'incertezza sulle prospettive è elevata e prevalgono i rischi in senso sfavorevole a causa di un potenziale consolidamento dell'inflazione e di un'ulteriore erosione del potere d'acquisto delle famiglie, nonché del rischio di escalation della guerra".

    (46)

    Nel "Global Steel Outlook 2023" (32), Fitch Ratings ha osservato che "nel 2023 il settore siderurgico globale non si riprenderà completamente dallo spostamento della domanda e dell'offerta a favore dei mercati di sbocco, causato dalla riduzione dei consumi nella seconda metà del 2022. Ci aspettiamo guadagni sostanzialmente inferiori per i produttori di acciaio, poiché il rallentamento dell'economia mondiale ha posto fine al periodo di prezzi eccezionalmente elevati sostenuti dalla domanda repressa post-pandemia. Le prospettive per le imprese siderurgiche rimangono fosche in Europa a causa dei costi energetici elevati e volatili, della recessione che incombe, del calo della fiducia dei consumatori e della maggiore necessità di ridefinire le catene di approvvigionamento per il settore siderurgico ed eventualmente i suoi mercati di sbocco".

    (47)

    Standard and Poor Platts ha inoltre sottolineato le prospettive di mercato incerte e l'aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali per la fabbricazione dell'acciaio (33).

    (48)

    La World Steel Association, nel suo "Short Range Outlook" dell'ottobre 2022, ha dichiarato che "nel 2022 la ripresa della domanda di acciaio nelle economie sviluppate ha subito una grave battuta d'arresto a causa dell'inflazione sostenuta e delle persistenti strozzature sul fronte dell'offerta. La guerra in Ucraina ha dato ulteriore impulso all'inflazione e ai problemi legati alla catena di approvvigionamento. In particolare l'UE si trova ad affrontare condizioni economiche pessime, caratterizzate da un'inflazione elevata e dalla crisi energetica. Il clima di fiducia è in calo e le attività industriali si stanno bruscamente riducendo poiché gli alti prezzi dell'energia costringono alla chiusura degli impianti." (34) Nelle sue ultime prospettive dell'aprile 2023, la World Steel Association ha osservato che "mentre l'economia dell'UE è cresciuta del 3,5 % nel 2022, evitando la recessione, le attività industriali hanno risentito significantemente degli elevati costi energetici che hanno portato a una forte contrazione della domanda di acciaio nel 2022. Nel 2023 l'industria siderurgica dell'UE continuerà a risentire dell'impatto della guerra, degli altri problemi legati alla catena di approvvigionamento e della continua stretta monetaria. Si prevede che nel 2024 la domanda registrerà un visibile rimbalzo con l'attenuazione dell'impatto della guerra in Ucraina e delle perturbazioni della catena di approvvigionamento. Tuttavia le prospettive sono soggette a una persistente incertezza" (35).

    (49)

    La Commissione non ha pertanto ritenuto che le attuali prospettive per il mercato dell'acciaio dell'Unione potessero giustificare la revoca della misura entro il 30 giugno 2023.

    4.1.7.   Argomentazioni specifiche per prodotto/paese

    (50)

    Alcune parti interessate hanno addotto diversi tipi di argomentazioni specifiche per una determinata categoria di prodotto o per la situazione di un determinato paese. Alcune parti hanno talvolta chiesto alla Commissione di operare diversi tipi di adeguamenti tecnici della misura.

    (51)

    La Commissione ha osservato che l'ambito di applicazione della misura, e più specificamente della presente inchiesta di riesame, non riguardava gli sviluppi specifici in una particolare categoria di prodotto o un paese terzo specifico, in quanto la misura si applica erga omnes e concerne un prodotto in esame che comprende 26 categorie di prodotti. Pertanto non erano possibili né esclusioni specifiche per paese o per prodotto né adeguamenti specifici del funzionamento della misura (36). Piuttosto, come annunciato nell'avviso di apertura e come ricordato nella sezione 2 del presente regolamento, l'ambito della presente inchiesta era valutare se la revoca della misura entro il 30 giugno 2023 fosse giustificata.

    (52)

    La Commissione non ha pertanto tenuto conto di tali argomentazioni in quanto non rientravano nell'ambito dell'inchiesta.

    4.1.8.   Asserzione secondo cui per il settore siderurgico sono più appropriate misure di difesa commerciale diverse da una misura di salvaguardia

    (53)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che altre misure di difesa commerciale, segnatamente gli strumenti antidumping e antisovvenzioni, sono più appropriate per affrontare qualsiasi problema connesso alle importazioni riscontrato dall'industria siderurgica dell'Unione e che la loro combinazione con una misura di salvaguardia crea una situazione di eccessiva protezione per l'industria dell'Unione. Alcune parti hanno inoltre osservato che l'industria siderurgica dell'Unione è già sufficientemente protetta da numerose misure antidumping e compensative che interessano un'ampia gamma di prodotti.

    (54)

    La Commissione ha ricordato, come ha fatto in precedenti inchieste di riesame e in risposta ad argomentazioni analoghe (37), che lo strumento di salvaguardia è compatibile con l'applicazione di altri strumenti di difesa commerciale, quali gli strumenti antidumping e antisovvenzioni. La Commissione ricorda inoltre che il quadro giuridico dell'UE consente l'imposizione simultanea di misure antidumping e compensative e di misure di salvaguardia (38). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    4.1.9.   Asserzione secondo cui le risultanze dell'organo di conciliazione dell'OMC nella controversia DS595 impongono alla Commissione di revocare la misura

    (55)

    Alcune parti interessate hanno fatto riferimento alla relazione dell'organo di conciliazione dell'OMC del 29 aprile 2022 (39) nella controversia DS595 Unione europea: misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto revocare automaticamente la misura in quanto incompatibile con talune disposizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ("GATT").

    (56)

    A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2023/104, del 13 gennaio 2023 (40), con il quale ha attuato la decisione dell'organo di conciliazione, rendendo così la misura di salvaguardia sull'acciaio conforme alle norme dell'OMC nei pochi aspetti per i quali il panel aveva rilevato talune incompatibilità.

    (57)

    Pertanto le argomentazioni relative a tale controversia non sono pertinenti nel contesto del riesame in corso, in quanto già affrontate mediante un atto giuridico distinto. In ogni caso, come risulta dalla logica alla base del regolamento (UE) 2023/104, la Commissione non ha condiviso le argomentazioni secondo cui le risultanze del panel in tale controversia le avrebbero imposto di revocare la misura.

    4.1.10.   Il divieto d'importazione nei confronti della Russia e della Bielorussia, introdotto a causa dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha un impatto negativo sul mercato

    (58)

    Alcune parti interessate hanno fatto riferimento all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e al divieto d'importazione nei confronti della Russia e della Bielorussia a causa delle sanzioni dell'Unione nei confronti di tali paesi, sostenendo che, in generale, tali eventi stavano perturbando gravemente il mercato siderurgico dell'Unione.

    (59)

    La Commissione non contesta che tali eventi abbiano conseguenze, tra molti altri settori dell'economia, sul mercato siderurgico dell'Unione. Tuttavia, limitando la valutazione alla misura di salvaguardia sull'acciaio, la Commissione ha ricordato che i contingenti specifici per paese di Russia e Bielorussia sono stati oggetto di redistribuzione nel marzo 2022 al fine di ridurre al minimo gli effetti del divieto d'importazione imposto sui prodotti siderurgici originari di entrambi i paesi nonché garantire che gli utilizzatori continuassero ad avere accesso agli stessi volumi da molteplici fonti.

    (60)

    La Commissione ha inoltre osservato che in questa fase non è possibile prevedere la durata dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e le sue conseguenze sul mercato dell'acciaio, compreso il divieto d'importazione nei confronti della Russia e della Bielorussia.

    (61)

    A tale riguardo la Commissione non ha pertanto ritenuto che tali eventi potessero giustificare la revoca della misura entro il 30 giugno 2023.

    4.1.11.   Asserzione secondo cui il miglioramento dei risultati dell'industria dell'Unione impone la revoca della misura

    (62)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che la situazione dell'industria dell'Unione era migliorata in modo tale da rendere superflua la misura di salvaguardia.

    (63)

    La Commissione ha esaminato tali argomentazioni nel contesto dell'analisi della situazione dell'industria dell'Unione nella sezione 4.2.2. In particolare la Commissione ha osservato che, sebbene nel 2021 alcuni fattori economici siano migliorati, nel 2022 la situazione dell'industria dell'Unione ha subito un deterioramento, segnatamente in considerazione dell'instabilità del mercato dovuta all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e del picco dei prezzi dell'energia.

    4.1.12.   Asserzione secondo cui le modifiche delle misure di difesa commerciale di paesi terzi dovrebbero portare alla revoca della misura di salvaguardia

    (64)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che alcune misure di difesa commerciale in vigore nei confronti dei prodotti siderurgici in diverse giurisdizioni erano scadute o erano state recentemente revocate. Di conseguenza alcune parti hanno argomentato che la Commissione dovrebbe tenere conto di tale evoluzione nel valutare l'eventuale revoca della misura entro il 30 giugno 2023.

    (65)

    A tale riguardo, la Commissione non ha contestato l'argomentazione secondo cui alcune misure di difesa commerciale sull'acciaio potrebbero essere scadute o essere state recentemente revocate. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che tali sviluppi non possano essere valutati in maniera isolata. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha confermato che recentemente diverse giurisdizioni avevano imposto anche alcune nuove misure di difesa commerciale nei confronti di una varietà di prodotti e origini. Pertanto la scadenza o la revoca di talune misure sono intervenute in un periodo in cui sono state introdotte altre nuove misure di difesa commerciale (41). La Commissione ha osservato di non aver ricevuto alcuna analisi sostanziale né elementi di prova tali da invalidare le sue precedenti risultanze (42) in merito all'ambito di applicazione dettagliato delle misure di difesa commerciale nei paesi terzi.

    (66)

    La Commissione ha pertanto ritenuto che le argomentazioni delle parti interessate non mettessero in discussione le sue risultanze in precedenti inchieste al riguardo (43) e, in quanto tali, non deponessero a favore della revoca della misura entro il 30 giugno 2023.

    4.2.   Analisi delle risposte ai questionari

    4.2.1.   Risposte degli utilizzatori dell'Unione ai questionari

    (67)

    Al fine di delineare un quadro equilibrato e completo della situazione del mercato, la Commissione si è adoperata proattivamente per raccogliere contributi da parte degli utilizzatori e delle loro associazioni. A tal fine la Commissione ha inviato questionari specifici a 154 utilizzatori di acciaio dell'Unione e a 19 associazioni di utilizzatori che avevano partecipato a precedenti riesami della misura ed erano pertanto registrati nel fascicolo. Anche altri utilizzatori e altre associazioni hanno avuto la possibilità di rispondere a tali questionari, disponibili sul sito web della Commissione europea (DG Commercio).

    (68)

    Nonostante lo specifico approccio proattivo, la Commissione ha ricevuto risposte solo da circa 30 utilizzatori, tra cui alcune associazioni di utilizzatori dell'Unione come l'industria automobilistica e degli elettrodomestici, i trasformatori di vergelle e i produttori di bobine laminate a freddo, zincate e rivestite, oltre a diversi singoli utilizzatori in differenti settori che utilizzano l'acciaio. Le contestazioni principali degli utenti sono state sintetizzate e confutate nella sezione 4.1.

    (69)

    Per quanto riguarda l'analisi delle informazioni fornite nei questionari, la Commissione ha osservato in primo luogo che, nonostante l'approccio proattivo, anche nei confronti delle associazioni industriali, ha ricevuto un numero piuttosto basso di risposte ai questionari da parte degli utilizzatori (circa 30 risposte da oltre 160 utilizzatori noti).

    (70)

    In ogni caso la Commissione ha analizzato le risposte ai questionari degli utilizzatori anche alla luce di altri parametri fondamentali, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari e le prospettive di mercato. Come si evince dalle rispettive analisi su questi temi (cfr. ad esempio la sezione 4.1.1), gli utilizzatori beneficiano di un livello sempre maggiore di contingenti tariffari in franchigia doganale (aumento del 20 % dei volumi dei contingenti tariffari dal 2019) che rimangono costantemente inutilizzati in tutte le categorie di prodotti. Inoltre, a partire dal 1° luglio 2023 i contingenti tariffari saranno ulteriormente incrementati del 4 % (in conformità degli obblighi dell'OMC di liberalizzare progressivamente la misura), a vantaggio pertanto degli utilizzatori che desiderano aumentare ulteriormente il proprio volume di importazioni da origini specifiche.

    (71)

    A tale riguardo gli utilizzatori non hanno fornito alcun elemento di prova che dimostri che il volume dei contingenti tariffari (compreso l'aumento dei volumi dovuto alla liberalizzazione che andrà ad incrementare i contingenti tariffari a partire dal 1° luglio 2023) unitamente alla disponibilità di acciaio prodotto nell'Unione non sarebbe adeguato a soddisfare le loro esigenze alla luce della domanda esistente e prevista.

    4.2.2.   Risposte dei produttori dell'Unione ai questionari

    (72)

    Nell'inchiesta la Commissione ha inoltre cercato di valutare l'evoluzione della situazione economica dei produttori di acciaio dell'Unione mediante questionari. La Commissione ha ricevuto risposte ai questionari dalle tre principali associazioni di produttori di acciaio dell'Unione (EUROFER, ESTA e CTA) (44) oltre ad alcune risposte individuali supplementari da parte dei produttori dell'UE. Il periodo per il quale sono stati forniti i dati comprendeva gli anni 2021 e 2022.

    (73)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che la situazione economica dell'industria dell'Unione era migliorata, segnatamente nel 2021, registrando livelli elevati di redditività in un contesto di prezzi dell'acciaio molto alti, e che tale situazione sarebbe proseguita nel 2022. Alla luce di tali presunti miglioramenti, alcune parti hanno sostenuto che la misura di salvaguardia non sia più necessaria e che debba pertanto essere revocata entro il 30 giugno 2023.

    (74)

    Dalle risposte ai questionari fornite dai produttori dell'Unione è emerso che l'industria dell'Unione ha registrato una situazione complessivamente positiva nel 2021, trainata in particolare dalla ripresa della domanda post-COVID e dai prezzi dell'acciaio eccezionalmente elevati. La situazione ha continuato a essere complessivamente molto positiva all'inizio del 2022.

    (75)

    Tuttavia, nel resto del 2022 i risultati economici dell'industria dell'Unione sono rapidamente peggiorati a causa di diversi fattori. In particolare l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha causato perturbazioni in diversi settori, con ripercussioni anche sul mercato siderurgico. Inoltre l'impennata dei prezzi dell'energia ha determinato un aumento dei costi di produzione per i produttori di acciaio, ma in un contesto di rallentamento della domanda, in cui i prezzi dell'acciaio sono diminuiti per far fronte alla pressione delle importazioni che si è mantenuta su livelli elevati in diverse importanti categorie di prodotti.

    (76)

    L'evoluzione degli indicatori di pregiudizio ha mostrato che il consumo di acciaio dell'Unione nel 2022 (166,1 milioni di tonnellate) è calato di oltre 20 milioni di tonnellate (-11,4 %) rispetto al 2021 (187,4 milioni di tonnellate).

    (77)

    Da parte sua, la produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 10,8 % dal 2021 (167,7 milioni di tonnellate) al 2022 (149,6 milioni di tonnellate). Il livello di produzione è calato in particolare nel secondo semestre del 2022 rispetto al primo semestre del 2022 (-20,8 %).

    (78)

    Inoltre l'utilizzo degli impianti è stato pari al 76 % nel 2021 ed è rimasto pressoché invariato (75 %) nel primo trimestre (gennaio-marzo) del 2022. Tuttavia dal secondo trimestre (aprile-giugno) del 2022 ha iniziato a diminuire, raggiungendo una percentuale molto bassa del 58 % nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) del 2022. Nel complesso l'utilizzo degli impianti è diminuito di 10 punti percentuali dal 2021 al 2022, attestandosi al 65,6 %.

    (79)

    Inoltre dal 2021 il volume delle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione manifestato una tendenza al ribasso, che è continuata fino all'ultimo trimestre (ottobre-dicembre) del 2022. Il volume delle vendite è diminuito del 6,4 % su base annua, passando da 68,4 milioni di tonnellate nel 2021 a 64,1 milioni di tonnellate. In termini relativi la quota di mercato dei produttori dell'Unione è scesa dall'81,9 % nel 2021 all'81,3 % nel 2022.

    (80)

    Infine, la redditività di tali vendite si è attestata al 9 % nel 2021 e ha continuato ad aumentare fino al 14,2 % nel secondo trimestre (aprile-giugno) del 2022. Tuttavia questa tendenza positiva si è invertita a partire dal terzo trimestre (luglio-settembre) del 2022, scendendo al 3,9 % e raggiungendo successivamente una situazione in perdita pari a -0,2 % nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) del 2022. Nel 2022 l'industria dell'Unione ha realizzato complessivamente meno dell'1 % di profitti.

    (81)

    Di conseguenza la situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata verso la fine del periodo in esame, in particolare a causa di alcuni fattori emersi nel 2022, unitamente alla residua pressione delle importazioni, che ha portato l'industria dell'Unione ad abbassare i prezzi e a ridurre la sua quota di mercato per rimanere in pareggio.

    4.3.   Analisi previsionale

    (82)

    Dopo aver valutato le comunicazioni delle parti interessate e aver descritto le risposte ai questionari degli utilizzatori e dei produttori, compresa l'evoluzione degli indicatori economici dei produttori dell'Unione, la Commissione ha integrato tale analisi con una valutazione prospettica dei probabili sviluppi di alcuni elementi nell'ipotesi di revoca della misura entro il 30 giugno 2023. In particolare la Commissione ha esaminato se si potesse prevedere un aumento del volume delle importazioni nell'ipotesi di revoca anticipata della misura.

    (83)

    In primo luogo, la Commissione ha valutato se, come rilevato in precedenti inchieste di riesame, il mercato dell'Unione continuasse a essere interessante. Dalle informazioni valutate dalla Commissione è emerso che l'Unione ha continuato a essere il più grande mercato d'importazione dell'acciaio al mondo. Infatti la sua quota sul totale delle importazioni mondiali nel 2022 è aumentata di oltre tre punti percentuali rispetto al 2021 (45). Ciò a dimostrazione del fatto che non solo il mercato dell'Unione ha continuato a essere il principale mercato d'importazione in termini generali, ma anche che nel 2022 la sua posizione di leader si è ulteriormente rafforzata.

    (84)

    La Commissione ha quindi valutato l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi. Dalla valutazione è emerso che, in termini di livelli di prezzo, i prezzi all'importazione nell'Unione dai principali paesi fornitori erano costantemente più elevati rispetto ai loro prezzi all'esportazione verso altri mercati terzi per gran parte delle loro esportazioni di acciaio (nel 50 %-81 % dei codici doganali totali soggetti alla misura i valori delle esportazioni nell'Unione erano superiori a quelli indirizzati verso altri mercati terzi; in media il 69 % dei codici doganali interessati è stato venduto a un prezzo superiore nell'Unione rispetto ad altri mercati terzi) (46). La valutazione ha inoltre rivelato che il mercato dell'Unione costituiva un importante mercato esportatore pertinente per questi paesi (47). I principali paesi fornitori di acciaio all'Unione sono stati quelli che hanno prevalentemente esaurito i contingenti tariffari.

    (85)

    La Commissione ha pertanto concluso che il mercato dell'Unione ha continuato a essere interessante per i paesi esportatori in termini sia di volume che di prezzi.

    (86)

    La Commissione ha poi osservato che il volume delle importazioni nell'Unione è rimasto a livelli elevati rispetto ai dati storici (ultimo decennio). Anche la quota delle importazioni è stata elevata rispetto ai livelli precedenti e vicina al picco raggiunto nel 2018 prima dell'istituzione di una misura di salvaguardia definitiva; (48). Inoltre, rispetto al consumo nel mercato dell'Unione nel periodo 2021-2022, che è diminuito dell'11 % (-21.3 milioni di tonnellate), le importazioni sono diminuite dell'8 % (da 33,8 a 31,1 milioni di tonnellate); anche le vendite sul mercato interno sono diminuite seppur a un ritmo più sostenuto (-12 %). La quota di mercato delle importazioni è pertanto aumentata nonostante un calo a due cifre del consumo nel mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che il livello di penetrazione delle importazioni nel mercato dell'Unione ha continuato a essere elevato e che è persino aumentato nel 2022 rispetto al 2021 nonostante una riduzione del consumo.

    (87)

    La Commissione ha inoltre confermato che, come osservato ai considerando 39 e 40, nel 2022 la situazione relativa alla sovraccapacità globale nel settore siderurgico ha continuato a seguire la stessa tendenza al rialzo. Pertanto, anche in assenza di elementi di prova forniti dalle parti interessate a dimostrazione del contrario, la Commissione ha concluso che le sue precedenti risultanze concernenti gli effetti della sovraccapacità sul mercato e i risultati dei produttori di acciaio restano valide.

    (88)

    Analogamente la Commissione ha concluso che, in termini generali, i paesi esportatori non erano stati in grado di trovare altri sbocchi per compensare la perdita di volumi commerciali nel mercato degli Stati Uniti e dell'Unione dal 2018. Infatti le loro esportazioni totali verso altri mercati sono state generalmente inferiori a quelle del 2018.

    (89)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni nell'Unione aumenterebbero nell'ipotesi di revoca della misura di salvaguardia entro il 30 giugno 2023. In effetti l'andamento delle importazioni, dei contingenti tariffari utilizzati e della quota di mercato delle importazioni nel recente periodo in esame ha confermato l'attrattiva del mercato dell'Unione e la volontà dei maggiori esportatori di acciaio di migliorare l'accesso al mercato dell'Unione, in particolare per alcune categorie di prodotti.

    4.4.   Conclusione

    (90)

    Sulla base di un'attenta analisi delle comunicazioni e delle controdeduzioni ricevute dalle parti interessate che hanno chiesto la revoca della misura di salvaguardia entro il 30 giugno 2023 (sezione 4.1), nonché delle risposte ai questionari (sezione 4.2) e delle conclusioni tratte nella valutazione prospettica (sezione 4.3), la Commissione ha concluso che, sulla base delle circostanze attuali e delle informazioni disponibili, la revoca della misura entro il 30 giugno 2023 non è giustificata. In caso di revoca della misura in questa fase, il probabile aumento del volume delle importazioni potrebbe compromettere la situazione dell'industria dell'Unione. In seguito a tale conclusione e poiché la misura dovrebbe rimanere in vigore fino al 30 giugno 2024, la Commissione ha quindi valutato, come previsto dall'avviso di apertura, l'elenco dei paesi in via di sviluppo che dovrebbero essere soggetti alla misura o esclusi dalla sua applicazione sulla base dei dati aggiornati sulle importazioni (sezione 5). Ha inoltre valutato se l'attuale livello di liberalizzazione del 4 % rimanga appropriato (sezione 6).

    5.   AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO SOGGETTI ALLA MISURA

    (91)

    I paesi in via di sviluppo membri dell'OMC sono stati esclusi dall'applicazione della misura definitiva, finché la loro quota di importazioni nell'UE resta inferiore al 3 % del totale delle importazioni per ciascuna categoria di prodotti. Inoltre, se in una determinata categoria la quota collettiva delle importazioni dai paesi in via di sviluppo (la cui quota individuale è inferiore al 3 %) supera il 9 %, tutti i paesi in via di sviluppo saranno soggetti alla misura in tale categoria di prodotti (49). La Commissione si è impegnata a monitorare l'andamento delle importazioni dopo l'adozione della misura e a rivedere periodicamente l'elenco dei paesi esclusi.

    (92)

    L'ultimo aggiornamento è stato effettuato nel quadro dell'ultima inchiesta di riesame del funzionamento del giugno 2022 sulla base dei dati sulle importazioni del 2021. Pertanto, al fine di adeguare l'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura o esclusi dalla sua applicazione, la Commissione ha aggiornato i calcoli sulla base dei più recenti dati consolidati disponibili sulle importazioni, vale a dire le statistiche sulle importazioni per l'anno 2022 (50).

    (93)

    A seguito di tale aggiornamento sono state introdotte le modifiche seguenti (per la tabella aggiornata si veda l'allegato del presente regolamento):

    per quanto riguarda le categorie 4B, 5, 25B e 28 sono stati inclusi tutti i paesi in via di sviluppo, perché la somma di tutte le quote delle importazioni del 2022 che sono state inferiori al 3 % supera il 9 % (51);

    il Brasile è incluso per le categorie 1 e 2 ed escluso per la categoria 6;

    la Cina è inclusa per le categorie 7 e 25A;

    l'Egitto è incluso per le categorie 13 e 16;

    l'India è inclusa per le categorie 3B, 12, 16 e 17;

    l'Indonesia è inclusa per la categoria 16;

    la Malesia è inclusa per le categorie 9 e 16;

    la Moldova è esclusa per la categoria 12;

    la Macedonia del Nord è inclusa per la categoria 26;

    l'Oman è incluso per la categoria 13;

    il Sud Africa è incluso per la categoria 4A;

    la Turchia è inclusa per le categorie 3A e 25A;

    gli Emirati arabi uniti sono esclusi per la categoria 16;

    il Vietnam è incluso per la categoria 26 ed escluso per la categoria 3A.

    (94)

    Per quanto riguarda tale adeguamento, alcune parti interessate hanno sostenuto che la Commissione, nell'aggiornare il suo elenco dei paesi in via di sviluppo, non debba includere automaticamente i paesi in via di sviluppo attualmente esclusi dalla misura e le cui importazioni abbiano compensato i volumi precedentemente importati dalla Russia e dalla Bielorussia prima del divieto di importazione. Tali parti hanno sostenuto che il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare la quota delle importazioni sulla base delle soglie stabilite dal regolamento di salvaguardia di base dell'UE non sia appropriato alla luce della situazione politica eccezionale creatasi in seguito all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina. In altri termini, tali parti hanno chiesto alla Commissione di modificare il denominatore utilizzato per calcolare la quota delle importazioni dei paesi in via di sviluppo eliminando determinate origini in alcune categorie di prodotti.

    (95)

    La Commissione ha osservato che le norme relative alle esclusioni dei paesi in via di sviluppo sono stabilite all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e all'articolo 18 del regolamento di base dell'UE sulle misure di salvaguardia. Pertanto, nell'interpretazione di tali disposizioni da parte della Commissione, non vi è spazio per escludere talune importazioni dal calcolo.

    (96)

    Infatti, indipendentemente dalle motivazioni specifiche addotte, la Commissione era del parere che se un'autorità incaricata dell'inchiesta fosse autorizzata a preferire e scegliere quali importazioni includere per il calcolo pertinente delle soglie ai sensi di tali disposizioni, ciò rischierebbe inevitabilmente di portare a un trattamento potenzialmente discriminatorio tra le parti interessate.

    (97)

    Pertanto la Commissione non ha potuto accettare l'interpretazione delle disposizioni pertinenti effettuata da alcune parti interessate relativamente al calcolo delle soglie per le esclusioni dei paesi in via di sviluppo.

    6.   LIVELLO DI LIBERALIZZAZIONE

    (98)

    L'attuale tasso annuale di liberalizzazione della salvaguardia è stato fissato al 4 % (52). Nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se tale livello di liberalizzazione continui a essere appropriato.

    (99)

    Alcune parti interessate hanno chiesto che il livello di liberalizzazione sia portato, ad esempio, al 5 %. Altre parti interessate hanno respinto invece le richieste di un ulteriore aumento del tasso di liberalizzazione in quanto ingiustificate.

    (100)

    Alla luce delle recenti tendenze negative nel mercato siderurgico dell'Unione, dell'incertezza in merito alle previsioni economiche per il prossimo futuro, in particolare per l'UE, e del fatto che durante il periodo erano generalmente disponibili contingenti tariffari per tutte le categorie di prodotti, la Commissione ha ritenuto che un aumento del livello di liberalizzazione superiore al suo tasso attuale non sia giustificato.

    (101)

    A partire dal 1° luglio 2023 i contingenti tariffari continueranno pertanto ad aumentare del 4 % per tutte le categorie di prodotti. I volumi specifici per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 (su base trimestrale) figurano nell'allegato II del terzo regolamento di riesame.

    (102)

    Infine il presente riesame che modifica la misura di salvaguardia rispetta anche gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali firmati con alcuni paesi terzi.

    (103)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito in conformità, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:

     

    nell'allegato III, l'allegato III.2 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

    nell'allegato IV, allegati IV.1 e IV.2, le parti delle tabelle relative al numero di prodotto 9 sono sostituite dalle tabelle di cui all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

    (2)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27) ("regolamento di salvaguardia definitivo").

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 32).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 88 del 15.3.2022, pag. 181).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione, del 21 aprile 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 121 del 22.4.2022, pag. 12).

    (11)  GU C 459 del 2.12.2022, pag. 6.

    (12)  https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI.

    (13)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2645.

    (14)  Cfr. tra l'altro la sezione 3.2.1 del secondo regolamento di riesame, i considerando 27 e 28 del regolamento di riesame della proroga e il considerando 56 del terzo regolamento di riesame.

    (15)  Fonte: Commissione europea, sulla base delle informazioni relative all'utilizzo quotidiano dei contingenti tariffari, disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

    (16)  Oltre all'acciaio in franchigia doganale disponibile presso altre fonti di paesi terzi, gli utilizzatori dell'Unione potrebbero aver avuto la possibilità, almeno in alcune situazioni, di ricorrere anche all'acciaio disponibile presso i produttori dell'Unione.

    (17)  Cfr. ad esempio la sezione 3.5 del terzo regolamento di riesame.

    (18)  Cfr. la dichiarazione del portavoce del rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio Adam Hodge del 9 dicembre 2022: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/december/statement-ustr-spokesperson-adam-hodge.

    (19)  Cfr. considerando da 54 a 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio; GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58.

    (20)  Fonte: https://dataweb.usitc.gov/.

    (21)  Questo calcolo non tiene conto delle importazioni negli USA dall'UE, in quanto l'analisi di cui alla presente sezione è incentrata sulla valutazione della possibile diversione degli scambi da paesi terzi verso il mercato dell'Unione.

    (22)  S&P Global: "Current gas, electricity prices threaten European steelmaking viability": https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/090922-current-gas-electricity-prices-threaten-european-steelmaking-viability-eurofer (9 settembre 2022); "Steel makers fear deepening crisis from energy crunch as output halted": https://www.reuters.com/business/energy/steel-makers-fear-deepening-crisis-energy-crunch-output-halted-2022-09-23/ (Reuters, 23 settembre 2022). Per consultare l'evoluzione dei prezzi del gas naturale nell'Unione, cfr., ad esempio, Trading Economics: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas (ultima consultazione: 30 aprile 2023).

    (23)  Cfr., ad esempio: "ArcelorMittal To Idle Parts of Three Plants as Energy Costs Bite": https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-02/arcelormittal-to-idle-parts-of-three-plants-as-energy-costs-bite#xj4y7vzkg (Bloomberg, 2 settembre 2022); "Steel Plants Across Europe Cut Production as Power Prices Soar": https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-09/spanish-steel-production-curbed-as-power-costs-soar-to-a-record#xj4y7vzkg (Bloomberg, 9 marzo 2022);

    (24)  S&P Global: "Back in action: European mills restart idled blast furnaces on higher flat steel prices", 13 marzo 2023: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/blogs/metals/031323-back-in-action-european- mills-restart-idled-blast-furnaces-on-higher-flat-steel-prices. Cfr. anche: Eurometal: "Flat steel producer Acciaierie d'Italia to boost production in 2023, 2024": "Flat steel producer Acciaierie d'Italia to boost production in 2023, 2024" - EUROMETAL; GMK: "US Steel Kosice resumed operation of the blast furnace after a month and a half of downtime": https://gmk.center/en/news/us-steel-kosice-resumed-operation-of-the-blast-furnace-after-a-month-and-a-half-ofdowntime/.

    (25)  Per la quota delle importazioni nel periodo 2013-2017, cfr. la tabella 2 del regolamento definitivo. Per la quota delle importazioni nel periodo 2018-2020, cfr. la tabella 10 del regolamento di proroga. La quota delle importazioni nel 2021 è stata del 18,1 %.

    Fonte: Eurostat per le importazioni, dati dell'industria e risposte ai questionari per il consumo.

    (26)  Cfr. i riferimenti contenuti nella nota 14 al considerando 13 del presente regolamento.

    (27)  OCSE, "Latest Developments in Steelmaking Capacity" (17 febbraio 2023).

    (28)  Ibidem.

    (29)  Per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi dell'energia e i loro livelli di prezzo attesi nell'Unione rispetto ai dati storici, cfr. Economist Intelligence Unit: "Commodities Outlook 2023", pag. 3 (consultabile previa sottoscrizione di un abbonamento); e Trading Economics: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas. Entrambe le fonti mostrano che gli attuali prezzi dell'energia nell'Unione, pur essendo ben al di sotto del picco del 2022, continuano a collocarsi a un livello notevolmente più elevato rispetto agli anni precedenti.

    (30)  Documento dell'OCSE "Steel Market developments: Q4 2022" (16 dicembre 2022).

    (31)  Documento dell'OCSE "Steel Market Developments, Q2 2023" (21 febbraio 2023).

    (32)  Fitch Ratings: "Global Steel Outlook 2023" (12 dicembre 2022): https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-outlook-2023-13-12-2022#:~:text=We%20forecast%20global%20steel%20consumption,tonnes%20(mt)%20in%202022.

    (33)  S&P Platts Global: "Steel Price Forecast and Steel Market Outlook 2023" (consultabile previa sottoscrizione di un abbonamento).

    (34)  World Steel Association: "Short Range Outlook", ottobre 2022.

    (35)  World Steel Association: "Short Range Outlook", aprile 2023.

    (36)  In relazione ad argomentazioni analoghe sollevate in inchieste precedenti, cfr. le risultanze della Commissione nella sezione 4.5 del terzo regolamento di riesame del funzionamento, nella sezione 7.6 del regolamento di riesame della proroga, nel considerando 123 del secondo regolamento di riesame del funzionamento, nei considerando 159 e 163 del primo regolamento di riesame del funzionamento.

    (37)  Cfr. la sezione 7.10 del regolamento di proroga.

    (38)  Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia; GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

    (39)  WT/DS595/R Unione europea: misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio, 29 aprile 2022.

    (40)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/104 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio a seguito di una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio; GU L 12 del 13.1.2023, pag. 7.

    (41)  Cfr. il documento dell'OCSE "Steel trade and trade policy developments - 2021-22" (16.12.22), tabella B.1, pag. 47.

    (42)  Cfr. la sezione 1.1.2 del regolamento di esecuzione UE 2023/104 della Commissione.

    (43)  Cfr. i considerando 47 e 48 del regolamento di proroga.

    (44)  Le risposte ai questionari fornite da tali associazioni comprendevano anche le risposte individuali ai questionari fornite dai propri membri partecipanti al procedimento. Entrambe le serie di dati erano disponibili nel fascicolo (TRON).

    (45)  Cfr. il documento dell'OCSE "Steel Market Developments, Q4" (dicembre 2022), pag. 22, tabella 4. Disponibile all'indirizzo: https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q4-2022.pdf.

    (46)  Fonte dei dati grezzi: "Global Trade Atlas" (GTA). https://www.gtis.com/gta/. Dati relativi all'anno 2022 per le esportazioni dai principali paesi esportatori di acciaio verso l'Unione, vale a dire Cina, India, Corea del Sud, Taiwan e Turchia (le loro esportazioni complessive di acciaio verso l'UE nel 2022 rappresentavano il 52 % delle importazioni totali). I dati relativi alla Russia, un tempo il secondo paese esportatore di acciaio verso l'Unione, non sono stati presi in considerazione poiché le sue esportazioni di acciaio verso alcune giurisdizioni, tra cui il mercato dell'UE, sono attualmente vietate a seguito delle sanzioni imposte a causa della sua aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina.

    (47)  Per la maggior parte di queste origini il mercato dell'Unione rappresentava una quota a due cifre delle esportazioni totali, fino al 27 %.

    (48)  Le importazioni nell'Unione sono diminuite del 9 % nel 2022 rispetto al picco raggiunto nel 2018, con una riduzione di 3,2 milioni di tonnellate.

    (49)  In linea con l'articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e con l'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    (50)  Fonte: Eurostat.

    (51)  Fino alla presente inchiesta di riesame, tutti i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC erano soggetti alla misura per la categoria 24 a causa del superamento del 9 %. Poiché tale soglia non è stata più raggiunta nel 2022, solo i paesi in via di sviluppo membri dell'OMC che superano la soglia del 3 % saranno soggetti alla misura.

    (52)  Cfr. il considerando 42 del terzo regolamento di riesame del funzionamento.


    ALLEGATO I

    "ALLEGATO III.2

    Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

    Paese/Gruppo di prodotti

    1

    2

    3A

    3B

    4A

    4B

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    24

    25A

    25B

    26

    27

    28

    Argentina

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    Brasile

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    Cina

     

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    Egitto

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    Indonesia

     

     

     

     

     

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    Kazakhstan

     

     

     

     

     

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    Malaysia

     

     

     

     

     

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    Messico

     

     

     

     

     

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    X

     

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    Moldova

     

     

     

     

     

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    X

     

     

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    Macedonia del Nord

     

     

     

     

     

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    X

     

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    X

    Oman

     

     

     

     

     

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    X

    Sud Africa

     

     

     

     

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    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    Turchia

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    Ucraina

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    X

     

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    X

    Emirati arabi uniti

     

     

     

     

     

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    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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    X

     

     

    X

     

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    Vietnam

    X

     

     

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    X

     

    X

    Tutti gli altri paesi in via di sviluppo

     

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

    X

    "

    ALLEGATO II

    "ALLEGATO IV

    IV.1 –   Volumi dei contingenti tariffari

    Numero di prodotto

    Categoria di prodotti

    Codici NC

    Assegnazione per paese (ove applicabile)

    Anno 6

    Aliquota del dazio supplementare

    Numeri d'ordine

    Dall'1.7.2023 al 30.9.2023

    Dall'1.10.2023 al 31.12.2023

    Dall'1.1.2024 al 31.3.2024

    Dall'1.4.2024 al 30.6.2024

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    9

    Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

    7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

    Corea (Repubblica di)

    49 549,16

    49 549,16

    49 010,58

    49 010,58

    25 %

    09.8846

    Taiwan

    45 948,59

    45 948,59

    45 449,15

    45 449,15

    25 %

    09.8847

    India

    30 710,50

    30 710,50

    30 376,69

    30 376,69

    25 %

    09.8848

    Sud Africa

    26 723,10

    26 723,10

    26 432,63

    26 432,63

    25 %

    09.8853

    Stati Uniti

    24 986,11

    24 986,11

    24 714,52

    24 714,52

    25 %

    09.8849

    Turchia

    20 791,56

    20 791,56

    20 565,57

    20 565,57

    25 %

    09.8850

    Malaysia

    13 172,38

    13 172,38

    13 029,20

    13 029,20

    25 %

    09.8851

    Altri paesi

    52 837,87

    52 837,87

    52 263,55

    52 263,55

    25 %

     (1)

    IV.2 –   Volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre

    Numero di prodotto

    Assegnazione per paese (ove applicabile)

    Anno 3

    Dall'1.7.2023 al 30.9.2023

    Dall'1.10.2023 al 31.12.2023

    Dall'1.1.2024 al 31.3.2024

    Dall'1.4.2024 al 30.6.2024

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

    9

    Altri paesi

    52 837,87

    52 837,87

    52 263,55

    52 263,55

    "

    (1)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8621.

    Dall'1.4 al 30.6: 09.8622.

    Dall'1.4 al 30.6: per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, l'India*, il Sud Africa*, gli Stati Uniti d'America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09,8578. *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.


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