Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1174

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1174 della Commissione del 15 giugno 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Crataegus monogyna originarie del Regno Unito

    C/2023/3837

    GU L 155 del 16.6.2023, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1174/oj

    16.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 155/33


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1174 DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 2023

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Crataegus monogyna originarie del Regno Unito

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

    (2)

    A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti in un elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Crataegus L.

    (3)

    Il 3 maggio 2022 il Regno Unito (3) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di piante da impianto di Crataegus monogyna fino a sette anni, a radice nuda, prive di foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 6,5 cm alla base del fusto, e di piante da impianto di Crataegus monogyna fino a 15 anni, in substrato colturale, con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto («piante in questione»). Tale domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

    (4)

    Il 30 marzo 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito (4). Essa ha individuato Erwinia amylovora quale organismo nocivo pertinente per dette piante.

    (5)

    Per quanto riguarda Erwinia amylovora, l’Autorità ha valutato se siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento di piante di Crataegus L., esclusi i frutti e le sementi, nelle zone protette specificate, elencate nell’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5).

    (6)

    Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione originarie del Regno Unito si considera ridotto a un livello accettabile.

    (7)

    Le piante in questione, fino a sette anni e a radice nuda, come indicato nel fascicolo presentato dal Regno Unito, comportano un rischio fitosanitario minore in ragione delle loro caratteristiche. Di conseguenza, tutte le piante in questione fino a 15 anni e con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito, non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

    (8)

    Tutte le piante in questione fino a 15 anni e con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito, dovrebbero pertanto essere rimosse dall’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

    (3)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

    (4)   EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Crataegus monogyna originarie del Regno Unito. EFSA Journal 2023;21(4):8003.

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a « Crataegus L.» è sostituita dalla seguente:

    « Crataegus L., escluse le piante da impianto di Crataegus monogyna fino a 15 anni, con un diametro massimo di 13 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito».


    Top