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Document 32023R0968

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/968 della Commissione del 16 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2023/3144

GU L 133 del 17.5.2023, p. 214–263 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/968/oj

17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 133/214


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/968 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia, (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», o «Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 (4) («il regolamento di salvaguardia») la Commissione ha modificato alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia.

(3)

I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 65,1 % e il 73,7 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione; del 70,6 % sulle importazioni delle società che hanno collaborato non incluse nel campione; e del 73,7 % sulle importazioni di tutte le altre società della Cina.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda di riesame è stata presentata il 26 novembre 2021 dalla European Steel Association Eurofer («il richiedente»), per conto dell'industria dell'Unione di alcuni tipi di lamiere pesanti di acciai non legati o di altri acciai legati, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(6)

La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 25 febbraio 2022 la Commissione ha aperto, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di lamiere pesanti di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Cina. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («l'avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(8)

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(9)

Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(10)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(11)

Nessuna parte ha chiesto di essere sentita.

1.6.   Osservazioni in merito all'apertura

(12)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all'apertura dalla China Iron and Steel Association («CISA») e da Primex Steel Trading GmbH («Primex»). Anche il richiedente ha presentato osservazioni in proposito.

(13)

Primex ha rilevato che la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di reiterazione o persistenza del dumping. In particolare ha affermato che, in caso di abrogazione delle misure, il livello di importazioni nell'Unione sarebbe dipeso non soltanto dalla capacità inutilizzata nella RPC, ma anche dalla domanda nell'Unione, dai rapporti prezzo/costo, come pure dall'intensità della concorrenza sul mercato mondiale, dalla presenza di barriere commerciali nel mercato mondiale e dall'andamento dei tassi di cambio. Primex ha inoltre affermato che le diverse fonti utilizzate dal richiedente nella domanda per quanto riguarda la capacità inutilizzata davano adito a dubbi sulla validità di tali dati. Ha dichiarato che, il cambiamento della politica relativa all'acciaio della Cina, che prevede tra l'altro una riduzione di determinati rimborsi dell'IVA, in caso di abrogazione delle misure, avrebbe comportato un moderato aumento delle importazioni nell'Unione. Primex ha altresì affermato che il mercato dell'Unione non era così attraente per gli esportatori cinesi come affermato dal richiedente nella domanda di riesame.

(14)

L'analisi della domanda ha evidenziato l'esistenza, nella fase di apertura. di elementi di prova sufficienti ad indicare la presenza di un rischio di persistenza o reiterazione di dumping, in caso di scadenza delle misure antidumping applicabili sulle importazioni dalla RPC. Il richiedente ha basato la propria analisi non soltanto sulla capacità inutilizzata della RPC, ma anche sull'attrattiva dovuta alle dimensioni del mercato dell'Unione, nonché sulla presenza nell'Unione di una rete consolidata di società commerciali dei grandi produttori di lamiera pesante cinesi, sulle misure di difesa commerciale istituite da paesi terzi e sulle pratiche tariffarie sleali della RPC sui mercati di paesi terzi. Lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini di un'apertura («sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità») è inferiore rispetto a quello necessario per giungere a una determinazione definitiva (7). L'obbligo di fornire elementi di prova sufficienti si limita alle informazioni di cui la parte richiedente può «disporre» (8). Le informazioni fornite nella domanda non devono necessariamente costituire elementi di prova inconfutabili dell'esistenza dei fatti asseriti (9). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(15)

Primex ha espresso disaccordo riguardo alla scelta del Brasile come paese rappresentativo effettuata dal richiedente. In particolare ha affermato che: il mercato brasiliano era più piccolo di quello cinese; la società brasiliana Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA («Usiminas»), utilizzata dal richiedente per il calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») dei costi e del margine di profitto, non era appropriata, in quanto la società detiene una posizione dominante sul mercato interno; il mercato brasiliano è protetto dalla concorrenza delle importazioni internazionali da dazi antidumping contro le importazioni da Ucraina, Cina, Sud Africa e Corea del Sud (10); le importazioni dal Brasile nell'Unione sono esigue.

(16)

Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione ha esaminato il paese rappresentativo proposto e ha ritenuto che il Brasile soddisfacesse le prescrizioni previste dalla normativa per essere utilizzato come paese rappresentativo ai fini dell'apertura del riesame in previsione della scadenza. Segnatamente, il Brasile ha uno sviluppo economico analogo a quello della Cina (secondo la Banca Mondiale), è un produttore importante di lamiera pesante e dispone di dati prontamente disponibili sui corrispondenti costi di produzione e di vendita. La Commissione ha pertanto ritenuto che il Brasile fosse una scelta appropriata come paese rappresentativo nella fase di apertura.

(17)

Primex ha inoltre obiettato che la metodologia utilizzata per il calcolo del dumping nella domanda di riesame non era corretta, affermando in particolare che il periodo dell'inchiesta (vale a dire dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) fosse troppo breve per stabilire un valore normale rappresentativo e differisse dal periodo indicato nella domanda di riesame. Primex ha altresì osservato che i prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro, carbone da coke e cascami) nel 2021 avevano subito forti oscillazioni, in particolare quello del minerale di ferro, e pertanto tale anno non poteva essere considerato un anno rappresentativo. La società ha inoltre obiettato che non era certo che i dati del produttore dell'Unione utilizzati dal richiedente nella domanda per i fattori di consumo fossero rappresentativi dell'intero mercato. Primex ha anche affermato che la metodologia utilizzata dal richiedente nella domanda di riesame per il calcolo del valore normale per la RPC non era adeguata, in quanto il richiedente aveva utilizzato soltanto i dati relativi al costo del lavoro, alle SGAV e al profitto della società brasiliana Usiminas. Ha altresì affermato che la domanda di riesame non conteneva elementi di prova del fatto che i costi dei produttori dell'Unione, del Brasile e della Cina fossero tra loro comparabili sotto il profilo della struttura, osservando inoltre che la domanda di riesame non spiegava se il prezzo per i fattori produttivi individuali in Brasile era rappresentativo. Primex ha anche obiettato che il richiedente aveva calcolato la percentuale di profitto come percentuale del costo invece che come percentuale delle vendite. Primex ha asserito inoltre che il margine di profitto rappresentativo avrebbe dovuto essere calcolato per un periodo più lungo di tempo e comprendere anche il 2019, in quanto si trattava di un anno su cui la pandemia di COVID-19 non aveva inciso. Primex ha infine sostenuto che il margine di profitto del 14 % utilizzato dal richiedente nella domanda di riesame non era realizzabile in condizioni di mercato normali, affermando inoltre che i due metodi utilizzati dal richiedente per calcolare il prezzo all'esportazione nella domanda di riesame non erano appropriati.

(18)

Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova sul prezzo all'esportazione e sul valore normale per dimostrare che, in caso di scadenza delle misure, i margini di dumping sarebbero significativi. I dati utilizzati per calcolare il valore normale e il prezzo all'esportazione erano suffragati da elementi di prova sufficienti, come confermato dalle analisi condotte dai servizi della Commissione. In pratica, il calcolo del valore normale e del prezzo all'esportazione era conforme ai principi di cui all'articolo 2 del regolamento di base e ha dimostrato che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping del prodotto in esame nel mercato dell'Unione. Nella sua analisi regolamentare, la Commissione ha tenuto conto esclusivamente degli aspetti per i quali gli elementi di prova erano adeguati e precisi.

(19)

La Commissione ha osservato che il regolamento di base non prevede alcun obbligo giuridico per quanto riguarda il periodo scelto dal richiedente, né impone che il periodo scelto per l'inchiesta debba coincidere con quello scelto dal richiedente. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento. Il periodo scelto dal richiedente, vale a dire dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021, è terminato poco prima della presentazione della domanda di riesame in previsione della scadenza del 26 novembre 2021 ed è stato pertanto ritenuto rappresentativo ai fini del rischio di persistenza o reiterazione del dumping o del pregiudizio nella fase di apertura.

(20)

Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha accertato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza si afferma che il processo di produzione dell'industria dell'Unione, utilizzato dal richiedente per i fattori di consumo, era analogo al processo di produzione della RPC e del paese rappresentativo. La struttura dei costi e i fattori di consumo utilizzati nella domanda sono stati pertanto considerati rappresentativi. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il richiedente ha costruito il valore normale utilizzando i costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo, cioè il Brasile. Al fine di calcolare i costi di fabbricazione, i costi in tale paese sono stati applicati agli indici di consumo dei fattori produttivi, mentre le SGAV e i profitti sono stati ricavati dai bilanci disponibili al pubblico di un produttore nel paese rappresentativo. È opportuno osservare che l'esistenza di dumping è emersa persino dal confronto dei costi di produzione costruiti (senza SGAV e profitti) del produttore del paese rappresentativo con i prezzi all'esportazione cinesi del prodotto oggetto del riesame verso paesi terzi. Le argomentazioni di Primex sul livello di redditività sono pertanto irrilevanti.

(21)

Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, la domanda di riesame in previsione della scadenza ha utilizzato tre metodi: il prezzo medio delle importazioni cinesi nell'Unione a livello TARIC (11), il prezzo medio cinese all'esportazione FOB pubblicato per i tipi di prodotto principali verso tutti i paesi terzi, e il prezzo medio cinese all'esportazione verso tutti i paesi terzi. Tali metodi sono stati accompagnati da elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard giuridico nella fase di apertura.

(22)

CISA ha sostenuto che nella domanda di riesame si era fatto un ricorso eccessivo al trattamento riservato, che le impediva sia di valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione sia di rispondere alle argomentazioni formulate dal richiedente nella domanda di riesame. Ciò si sarebbe tradotto in una violazione dei diritti di difesa di CISA. Ad esempio, CISA ha fatto riferimento in modo particolare all'allegato F1 (capacità), all'allegato F2 (esportazioni), più precisamente con riguardo alle esportazioni cinesi di lamiera pesante nel periodo tra agosto 2020 e luglio 2021, e all'allegato N (calcoli dell'undercutting e dell'underselling), segnatamente per quanto riguarda le vendite e i dati sui costi dell'industria dell'Unione per l'UE-27 della domanda di riesame.

(23)

La Commissione osserva che l'allegato non riservato F1 conteneva intervalli di dati riguardanti consumi, capacità e produzione di lamiera pesante cinesi. L'allegato non riservato F2 conteneva un riassunto completo del prezzo medio all'esportazione cinese e del volume totale delle esportazioni cinesi verso il resto del mondo, nonché delle cinque principali destinazioni di esportazione. L'allegato non riservato N conteneva i calcoli completi dell'undercutting e dell'underselling, come pure i dati aggregati sul prezzo medio e sui costi dell'industria dell'Unione. L'allegato non riservato M conteneva gli indicatori di pregiudizio di tutti i richiedenti, indicizzati per società e l'allegato non riservato K conteneva i valori aggregati di tutti i dati necessari per il calcolo del consumo dell'UE, incluse le vendite, anche indicizzati per società. Si è ritenuto pertanto che le informazioni fornite nella versione non riservata della domanda di riesame fossero sufficientemente particolareggiate affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato potesse essere adeguatamente compresa.

(24)

L'articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta. Le informazioni contenute negli allegati a diffusione limitata della domanda rientravano in tali categorie. La Commissione ha ritenuto che la versione pubblica consultabile dalle parti interessate della domanda contenesse tutti gli elementi di prova essenziali. Le sintesi non riservate dei dati forniti in via riservata erano sufficientemente particolareggiate affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato potesse essere adeguatamente compresa e le parti interessate potessero esercitare i propri diritti di difesa nel corso del procedimento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(25)

CISA ha affermato che la domanda di riesame conteneva informazioni contraddittorie, segnatamente per quanto riguardava il prezzo all'esportazione dalla RPC all'Unione, il che incideva sulle risultanze riguardanti il dumping.

(26)

La domanda di riesame non conteneva informazioni contraddittorie. Il richiedente ha costruito il valore normale di due tipi di prodotto (S235 e S355) e ha utilizzato il prezzo all'importazione cinese a livello TARIC per il grado S235 e il prezzo medio all'esportazione cinese pubblicato per il grado S355. Il richiedente ha quindi calcolato i margini di dumping confrontando tipi di prodotto simili. Inoltre, ha riscontrato la presenza di dumping mettendo a confronto il prezzo medio di vendita cinese del prodotto oggetto del riesame, praticato in tutti i paesi terzi con entrambi i valori normali costruiti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(27)

CISA ha affermato che la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio. Segnatamente, CISA ha affermato che nella domanda non vi erano elementi di prova che dimostrassero che la scadenza delle misure potrebbe determinare la persistenza del pregiudizio. CISA ha inoltre espresso dubbi circa il presunto stato di fragilità dell'industria dell'Unione e ha affermato che, qualora tale condizione fosse fondata, potrebbe essere attribuita interamente al calo di consumi e alla contrazione della domanda. CISA ha anche affermato che, grazie alle misure di salvaguardia dell'UE su determinati prodotti di acciaio, tra cui la lamiera pesante, e al fatto che le esportazioni cinesi di lamiera pesante non erano più ammissibili ai rimborsi dell'IVA sulle esportazioni, non vi era alcuna indicazione di reiterazione del pregiudizio.

(28)

La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presenti nella domanda costituissero sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, di cui il richiedente poteva disporre. Gli indicatori di pregiudizio principali contenuti nella domanda evidenziavano una tendenza negativa per il periodo di riferimento e pertanto il richiedente ha affermato di continuare a subire un pregiudizio notevole.

(29)

Tuttavia, nella domanda di riesame il richiedente ha anche riconosciuto che le importazioni dalla RPC erano sostanzialmente cessate dal momento dell'istituzione delle misure iniziali e che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione e il calo dei consumi erano dovuti ad altri fattori, quali lo stato dell'economia generale, specialmente per quanto riguardava i progetti di costruzione e di condotte, e agli effetti negativi della pandemia di COVID-19. È stato pertanto anche affermato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure e sono stati forniti sufficienti elementi di prova a tale riguardo, atti a dimostrare che, in assenza di misure, le importazioni dalla RPC a prezzi di undercutting sarebbero probabilmente aumentate. L'argomentazione di CISA deve pertanto essere respinta.

(30)

Primex ha affermato che sia il prezzo CIF all'importazione sia il prezzo di vendita dell'Unione utilizzati dal richiedente nella domanda di riesame per i calcoli dell'undercutting e dell'underselling erano sbagliati e che non si sarebbe dovuto riscontrare alcun margine di undercutting o di underselling. Ha inoltre affermato che il margine di profitto utilizzato per il calcolo dell'underselling non era stato conseguito neppure con le misure in vigore negli anni precedenti.

(31)

La Commissione ha espresso disaccordo quanto all'inesattezza dei calcoli dell'undercutting e dell'underselling presenti nella denuncia. Il richiedente ha presentato un confronto tra il prezzo all'esportazione e il prezzo di vendita dell'Unione per i tipi di prodotto più comuni, che costituisce un confronto con un livello più granulare di quello del confronto tra il prezzo medio all'esportazione e il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione proposto da Primex. La metodologia di calcolo del richiedente è illustrata in modo chiaro nella domanda di riesame in previsione della scadenza al punto 3.6 e nell'allegato N, che contiene un calcolo per ciascun tipo di prodotto rappresentativo, con l'indicazione dell'undercutting e dell'underselling. Inoltre, per quanto riguarda il margine di profitto utilizzato dal richiedente per i calcoli dell'underselling, nell'inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che tale margine di profitto potesse essere ragionevolmente conseguito in condizioni di concorrenza normali. Va osservato che, anche se il richiedente non avesse fornito alcun calcolo di underselling, gli elementi di prova sarebbero stati comunque sufficienti a dimostrare la reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, in caso di scadenza delle misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(32)

CISA ha affermato che la relazione su cui si era basata la Commissione non rispettava i requisiti in materia di elementi di prova imparziali e obiettivi e dotati di sufficiente valore probatorio, considerato in particolare il fatto che era stata redatta dalla Commissione con lo specifico intento di agevolare il deposito di denunce per le industrie dell'Unione nel settore delle misure commerciali. CISA ha altresì affermato che, essendo stata pubblicata nel 2017, la relazione non poteva riflettere le presunte distorsioni del periodo dell'inchiesta che riguardava l'anno civile 2021.

(33)

La Commissione ha espresso disaccordo. La Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. È stata resa pubblica dal dicembre 2017, cosicché qualsiasi parte interessata avesse un'ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Né il governo della RPC né altre parti hanno presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti incluse nella relazione. Analogamente, in merito all'argomentazione secondo cui la relazione era obsoleta, la Commissione ha osservato in particolare che i principali documenti politici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto del riesame, erano perlopiù ancora pertinenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che nessuna delle parti ha dimostrato il contrario. La Cina ha iniziato a pubblicare i nuovi piani quinquennali soltanto nel corso del 2021 e molti di tali piani sono stati resi pubblici soltanto nella seconda metà dell'anno. Ciò è stato ulteriormente confermato dalla ricerca specifica condotta dalla Commissione, come sopra sintetizzato.

(34)

In secondo luogo, CISA ha osservato che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative, ma consente invece la costruzione del valore normale in un numero limitato di condizioni specifiche, tra cui non figurano le distorsioni significative. CISA ha inoltre sostenuto che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC consente soltanto di utilizzare il costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, mentre l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base consente l'utilizzo di dati di un paese rappresentativo appropriato, ed è pertanto incoerente con le disposizioni dell'OMC. CISA ha inoltre sostenuto che il valore costruito dovrebbe essere calcolato conformemente all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC e all'interpretazione fornita dall'organo d'appello dell'OMC nella controversia UE – Biodiesel (DS 473) nonché a quella fornita dal panel dell'OMC nella controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) (DS 494), che non menzionano il concetto di distorsioni significative né la possibilità di ignorare i dati della società esportatrice.

(35)

La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base siano pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata da CISA. Innanzitutto, la Commissione ritiene che il concetto di «distorsioni significative» sia compatibile con l'accordo antidumping dell'OMC. La Commissione ritiene altresì che, conformemente alla decisione del panel dell'OMC e dell'organo d'appello dell'OMC nella controversia DS473, le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell'OMC, come l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati alla determinazione del valore normale. In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Per quanto riguarda la controversia DS 494, nella relazione del panel ad essa relativa si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia stessa. La Commissione ha altresì ricordato che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell'OMC, non essendo state avallate dall'organo di conciliazione con una decisione dei membri dell'OMC. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(36)

In terzo luogo, CISA ha affermato che la consuetudine di fare riferimento a inchieste precedenti come "elemento di prova" di determinate asserzioni, come è stato fatto dal richiedente nella domanda riguardante la presente inchiesta, non sarebbe conforme all'approccio dell'organo d'appello dell'OMC in merito all'onere della prova, come affermato nella decisione dell'organo d'appello dell'OMC nella controversia Stati Uniti – Dazi antidumping e compensativi definitivi su determinati prodotti (Cina) (DS 379).

(37)

La Commissione ha ricordato che nella controversia DS 379, la decisione dell'organo d'appello stabiliva che, in caso di una stretta sovrapposizione temporale e sostanziale tra le due inchieste, il riferimento incrociato tra una determinazione e un'altra è consentito. La sovrapposizione sostanziale tra la presente inchiesta e quella sui prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES»), cui si fa riferimento nella domanda, appare evidente: non soltanto perché entrambe le inchieste riguardano il settore siderurgico cinese, ma anche perché tra il periodo dell'inchiesta sui GOES (1o luglio 2019 - 30 giugno 2020) e il periodo dell'inchiesta di riesame di cui alla presente inchiesta (1o gennaio 2021 - 31 dicembre 2021) intercorrono soltanto sei mesi.

(38)

Inoltre, CISA ha nuovamente sollevato la questione del tredicesimo piano quinquennale («piano quinquennale») sottolineando che, da un lato, il piano non dovrebbe essere considerato una norma vincolante bensì un documento di indirizzo generale, presente anche nell'UE, e che, dall'altro, il periodo dell'inchiesta di riesame non rientra nel periodo coperto dal tredicesimo piano quinquennale. CISA ha inoltre sostenuto che la domanda continua a far riferimento al tredicesimo piano quinquennale e indicando che il quattordicesimo piano quinquennale non prevede nulla che riduca i controlli dello Stato sull'economia della RPC in generale nel settore siderurgico in particolare.

(39)

Tale argomentazione non è stata accolta. Innanzitutto, la Cina opera in base a un ciclo di pianificazione periodico di cinque anni. In tale contesto, i singoli documenti di pianificazione per il ciclo successivo sono già in fase di elaborazione durante il ciclo precedente, ma possono essere formalmente emessi con un certo ritardo dopo la scadenza dei corrispondenti documenti di pianificazione del ciclo precedente. Il fatto che la data di conclusione formale del tredicesimo piano quinquennale possa non cadere nel periodo dell'inchiesta di riesame o che il quattordicesimo piano quinquennale pertinente sia stato pubblicato dopo un certo lasso di tempo dalla fine del precedente periodo di pianificazione non può alterare la natura del sistema di pianificazione cinese, in cui le autorità e gli operatori economici si trovano sempre a far parte di un ciclo di pianificazione. La Commissione ha inoltre sottolineato che i piani quinquennali pubblicati dal governo della RPC non sono semplici documenti di indirizzo generale, ma hanno carattere giuridicamente vincolante. A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento all'analisi dettagliata dei piani nel capitolo 4 della relazione, la cui sezione 4.3.1 è specificamente dedicata al carattere vincolante dei piani. Sia il quattordicesimo che il tredicesimo piano quinquennale esortano tutte le autorità ad attuare i piani con diligenza: «Rafforzeremo i sistemi di gestione della pianificazione quali cataloghi ed elenchi, raccolte e archivi, come pure l'allineamento e il coordinamento; svilupperemo elenchi e cataloghi quali i piani speciali a livello nazionale del quattordicesimo quinquennio, promuoveremo l'archiviazione dei piani avvalendoci della piattaforma informatica di gestione integrata della pianificazione nazionale e porteremo i diversi piani nell'ambito di una gestione unificata. Istituiremo e miglioreremo l'allineamento della pianificazione e i meccanismi di coordinamento, allineeremo i piani approvati dal comitato centrale [del partito comunista cinese (“PCC”)] e i piani di sviluppo provinciali e del consiglio di Stato con questo piano, prima della presentazioni ai fini dell'approvazione, ci assicureremo che la pianificazione spaziale a livello nazionale, la pianificazione speciale, regionale e gli altri livelli di pianificazione siano coordinati con il presente piano in termini di obiettivi principali, orientamenti di sviluppo, struttura generale, principali strategie, grandi progetti, nonché controllo e prevenzione dei rischi.» (12) Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che «è necessario che tutti i siti attuino un miglioramento attraverso questo piano, e che ne inseriscano i contenuti principali e i grandi progetti tra i propri compiti primari a livello locale», mentre "quello siderurgico e altri settori chiave devono formulare pareri specifici di attuazione basati sugli obiettivi e i compiti del presente piano.» (13) L'argomentazione di CISA deve pertanto essere respinta.

1.7.   Campionamento

(40)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(41)

La Commissione ha comunicato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di base. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ossia tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Il campione provvisorio si componeva di tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale stimata nell'Unione e oltre il 31 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto simile. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni.

(42)

Nella nota dell'8 marzo 2022 la Commissione ha confermato come campione definitivo il campione selezionato in via provvisoria, che è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.7.2.   Campionamento degli importatori

(43)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(44)

Non si è presentato alcun importatore indipendente.

1.7.3.   Campionamento dei produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese

(45)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(46)

Nessun produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione.

1.8.   Risposte ai questionari

(47)

La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(48)

La Commissione ha inviato lettere con un link al questionario ai produttori noti dell'Unione inclusi nel campione:

AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Germania;

Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Germania;

ArcelorMittal España, S.A., Avilés, Spagna.

(49)

Lo stesso questionario era stato reso disponibile anche nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio online (14) alla data dell'apertura.

(50)

I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario.

(51)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato gli utilizzatori e le rispettive associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori a fornire informazioni sull'interesse dell'Unione e a compilare uno specifico questionario.

(52)

Le risposte al questionario destinato agli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame sono pervenute da tre società:

Vestas Wind Systems A/S, Danimarca («Vestas»);

Astilleros Gondán S.A., Spagna;

Europipe GmbH, Germania.

1.9.   Verifica

(53)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

 

produttori dell'Unione

AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Germania;

Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Germania;

ArcelorMittal España, S.A., Avilés, Spagna.

(54)

La Commissione intendeva effettuare una visita di verifica presso la sede del principale utilizzatore indipendente (Vestas), ma la società non ha offerto collaborazione sufficiente per consentire tale visita.

1.10.   Divulgazione delle informazioni

(55)

Il 28 febbraio 2023 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente e da CISA.

(56)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.8 dell'avviso di apertura. Con la CISA si è tenuta un'audizione sulla divulgazione finale delle informazioni.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(57)

Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm («prodotto oggetto del riesame» o «lamiera pesante»).

(58)

Le lamiere pesanti sono utilizzate per fabbricare attrezzature destinate all'industria edile, mineraria e forestale; recipienti a pressione; oleodotti e gasdotti; costruzioni navali, ponti e materiali per l'edilizia.

2.2.   Prodotto in esame

(59)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina che rientra attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (Codici TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010 e 7225990045). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l'eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.3.   Prodotto simile

(60)

Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell'Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(61)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

 

   Osservazioni preliminari

(62)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame sono stati importati volumi trascurabili di lamiere pesanti dalla RPC che non possono costituire la base di una persistenza del dumping. Nella sezione seguente la Commissione ha pertanto analizzato il rischio di reiterazione del dumping.

4.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

(63)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e i prezzi all'esportazione verso mercati dei paesi terzi, nonché la possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi.

(64)

Come indicato al considerando 46, nessuno dei produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative ai produttori esportatori della RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(65)

A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, con i debiti aggiornamenti (se disponibili), sulle informazioni fornite dal richiedente e sulle informazioni ricavate da altre fonti accessibili al pubblico, in particolare il Global Trade Atlas («GTA») (15).

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(66)

Secondo le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, le fonti di informazione sulla capacità produttiva di lamiere pesanti nella RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano due: CRU (16) e MCI (17). Secondo la relazione CRU, nel 2021 la capacità produttiva di lamiera pesante della Cina era di 94 milioni di tonnellate, con una produzione effettiva di 86 milioni di tonnellate e una rimanente capacità inutilizzata di almeno 8 milioni di tonnellate. Secondo la relazione MCI, nel 2021 la capacità produttiva di lamiera pesante della Cina era di 113 milioni di tonnellate, con una produzione effettiva di 99 milioni di tonnellate e una rimanente capacità inutilizzata di almeno 14 milioni di tonnellate.

(67)

Ne consegue che la capacità inutilizzata in Cina è compresa tra 8 e 14 milioni di tonnellate, che sono sufficienti a coprire l'intero consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame che era pari a 8,2 milioni di tonnellate, come riportato nella tabella 2 al considerando 177. Il richiedente ha sostenuto che, vista la notevole capacità inutilizzata, le importazioni dalla Cina nell'Unione potrebbero aumentare di oltre un milione di tonnellate all'anno, come avvenuto nel periodo dell'inchiesta iniziale (2015) (18).

(68)

Come indicato al considerando 13, Primex ha obiettato che la capacità cinese relativa alle lamiere pesanti è stata riportata in modo molto diverso a seconda della fonte, che non è stata indicata l'origine dei dati originali e che la diminuzione della capacità inutilizzata tra il 2018 e il 2021 indicava che negli ultimi anni si erano ridotte le esportazioni cinesi nell'Unione.

(69)

Il richiedente ha specificato che le stime sulla capacità si basavano su -due relazioni dettagliate fornite da terze parti indipendenti (CRU e MCI), basate sui dati di un numero consistente di società cinesi. Il richiedente ha inoltre affermato che la diminuzione della capacità inutilizzata era legata all'aumento apparente del consumo cinese fino al 2020, che era stato seguito da una contrazione dei consumi a partire dal 2021 e da una previsione di perdurante debolezza dell'economia cinese. Nel 2021 il consumo cinese di lamiere pesanti si attestava intorno a 85 milioni di tonnellate. Il richiedente ha aggiunto che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, la crescita in Cina aveva registrato un forte rallentamento dall'inizio del 2022 (19). Inoltre, secondo l'OCSE, il rallentamento del consumo di acciaio è iniziato a luglio 2021 in concomitanza con il rallentamento del settore delle costruzioni (20). In base alla conoscenza del mercato di uno dei produttori dell'Unione, si prevede che la Cina registrerà una crescita negativa della domanda di lamiera pesante nel medio termine.

(70)

Il richiedente ha pertanto affermato che, presumibilmente, il consumo cinese di lamiera pesante diminuirà ulteriormente, portando di conseguenza al continuo aumento della capacità inutilizzata, il che farà sì che i produttori cinesi siano sempre più spinti a trovare mercati di paesi terzi per la propria capacità inutilizzata di acciaio.

(71)

Il richiedente ha inoltre osservato che il netto aumento delle importazioni di laminati cinesi (codice NC 7207 12 10) nell'Unione nel periodo giugno-agosto 2022 dimostra la grande capacità inutilizzata della Cina e la capacità di trasportare ingenti quantità di acciaio nell'Unione in un brevissimo lasso di tempo.

(72)

La Commissione ha ritenuto che, sia le informazioni fornite nella domanda (secondo quanto chiarito dal richiedente stesso) sia gli elementi di prova forniti riguardo alla prevista diminuzione del consumo in Cina e al recente aumento delle importazioni di laminati, indicassero che la capacità inutilizzata di lamiere pesanti in Cina è considerevole ed è improbabile che diminuisca nel breve periodo. La Commissione ha quindi respinto le argomentazioni presentate da Primex.

(73)

La Commissione ha pertanto concluso che la Cina disponeva di una notevole capacità inutilizzata, tale da aumentare le esportazioni nell'Unione in quantità considerevoli, in caso di scadenza delle misure.

4.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione verso paesi terzi

(74)

Secondo le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, il mercato delle lamiere pesanti dell'Unione è tra i più grandi mercati del mondo. Inoltre, la capacità dei produttori cinesi (indicata al considerando 66) supera il consumo cinese (indicato al considerando 69) di almeno 9 milioni di tonnellate: i produttori cinesi sono quindi alla ricerca di mercati di esportazione per assorbire l'eccesso di capacità produttiva.

(75)

Nella domanda di riesame, il richiedente ha riportato che i grandi produttori di lamiera pesante cinesi, come Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. («Baosteel») e Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. («WISCO») hanno costituito società commerciali nell'Unione per facilitare le importazioni nell'Unione. Tale informazione è stata confermata nel regolamento di esecuzione della Commissione che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati GOES originari della Cina, insieme ad altri paesi (21).

(76)

Come illustrato al considerando 67, nel 2015 le importazioni di lamiera pesante dalla Cina superavano un milione di tonnellate prima dell'istituzione dei dazi antidumping. È pertanto probabile che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi sarebbero ancora una volta propensi ad esportare volumi considerevoli nel mercato dell'Unione.

(77)

Primex ha osservato che le misure di salvaguardia applicate alle lamiere pesanti [adeguate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione (22)] limitano le importazioni nell'Unione fino al 30 giugno 2024. La società ha affermato che le importazioni dalla Cina rientrano nel contingente per gli altri paesi e le importazioni appartenenti a quella categoria corrispondevano a circa 370 000 tonnellate nel 2021. Secondo Primex, poiché gli altri paesi non cesseranno le esportazioni nell'Unione, la Cina non avrà accesso all'intero contingente assegnato ad altri paesi.

(78)

Nella domanda di riesame il richiedente ha anche osservato che le attuali misure di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio non limitano in modo significativo i volumi delle importazioni di lamiera pesante.

(79)

Tuttavia, per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, il contingente tariffario totale fissato per le lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati è di oltre 3,2 milioni di tonnellate, di cui 2,2 milioni sono stati assegnati ad «altri paesi», tra cui la Cina. Inoltre, per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 è stato fissato un contingente di circa 3,4 milioni di tonnellate, di cui circa 2,3 milioni sono stati assegnati ad «altri paesi», tra cui anche la Cina (23). Come riportato nelle tabelle 3 e 5, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di lamiere pesanti dai paesi classificati come «altri paesi» (cioè esclusa l'Ucraina) sono state in totale inferiori a 0,8 milioni di tonnellate, la Cina ha pertanto la possibilità di aumentare le importazioni di oltre un milione di tonnellate, senza essere interessata dalle misure di salvaguardia.

(80)

La Commissione ritiene che il contingente disponibile per le importazioni dalla Cina sia pertanto significativo e che la sua esistenza non renda meno attraente il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure, fintanto che sono ancora disponibili le importazioni nell'ambito di tale contingente significativo.

(81)

Inoltre, per ottenere un'indicazione delle possibili pratiche tariffarie nei confronti dell'Unione in assenza di misure, la Commissione ha anche confrontato il prezzo all'esportazione cinese verso i paesi terzi con il valore normale cinese.

(82)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e del governo cinesi, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e delle altre informazioni prontamente disponibili, come spiegato nella sezione seguente.

4.2.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC

(83)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(84)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(85)

Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, suggerendo a tale proposito il Brasile. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(86)

Il 16 dicembre 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare il Brasile come paese rappresentativo per la determinazione del valore normale («la nota»). Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le SGAV, i costi e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais («Usiminas») e per la società Gerdau S/A («Gerdau»), i produttori del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo.

(87)

Nelle osservazioni alla nota il richiedente ha affermato che la Commissione dovrebbe tenere conto anche di altri fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle lamiere pesanti, quali fili di alluminio non legato, cascami e avanzi di alluminio, ferroleghe, ferrosilicio, acqua, oli pesanti, acetilene ecc.

(88)

Nella nota la Commissione ha presentato i principali fattori produttivi. Oltre a tali fattori produttivi, la Commissione ha aggiunto anche i materiali di consumo e le spese generali, come spiegato ai considerando 139 e 149. Considerato inoltre che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che non richiede un calcolo preciso del margine di dumping, ma piuttosto di stabilire il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie avrebbe potuto eccezionalmente concentrarsi sui principali fattori produttivi per il calcolo del valore normale. Inoltre, come precisato ai considerando 184 e 185, nel periodo dell'inchiesta di riesame era trascurabile il livello delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Pertanto, il valore normale costruito sarà utilizzato soltanto ai fini del confronto con il prezzo all'esportazione cinese praticato a paesi terzi.

4.2.2.   Valore normale

(89)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(90)

Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […]che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(91)

Come spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, era appropriata l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

4.2.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

(92)

Nell'ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC (24), la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(93)

Nell'ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (25). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (26), ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (27). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (28). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC (29). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (30), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (31).

(94)

Come avvenuto nelle inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, come anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (32) («relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.

(95)

Il richiedente ha osservato nella domanda che i prezzi e i costi dei prodotti d'acciaio nella RPC, tra cui il prodotto oggetto del riesame, non sono il risultato di forze del libero mercato. Nella domanda si asseriva che le distorsioni incidevano allo stesso modo anche su tutti i fattori produttivi: terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro. A sostegno di quanto affermato, nella domanda si faceva riferimento a numerose fonti di informazione accessibili al pubblico, quali la relazione, le conclusioni raggiunte dal dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (33), le recenti inchieste della Commissione riguardanti il settore siderurgico cinese (34), nonché il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della RPC.

(96)

Su tale base la domanda ha evidenziato quanto segue:

in Cina la siderurgia è considerata un settore strategico di cui il governo della RPC controlla praticamente ogni aspetto di sviluppo e funzionamento, attraverso una serie di politiche e direttive (come i piani quinquennali) volte ad influenzare la composizione del mercato e ad imporre restrizioni su materie prime, investimenti, eliminazione di capacità, gamma di prodotti, delocalizzazioni, miglioramento del prodotto ecc.

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. («Baosteel»), uno dei principali produttori cinesi di lamiere pesanti, è un'importante impresa di proprietà dello Stato e appartiene al China Baowu Steel Group Co. Ltd. («Baowu»), di cui fa parte Wuhan Iron/Steel Co., Ltd. («WISCO»). Sia Baosteel che WISCO contano attività di edificazione del Partito, membri del partito tra i dirigenti della società e vantano la propria associazione con il PCC.

I costi delle materie prime, quali l'acciaio e il minerale di ferro, e dell'energia in Cina non sono il risultato di forze del libero mercato, in quanto nella RPC la produzione delle materie prime gode del sostegno statale; sono presenti sistematiche distorsioni significative anche per quanto riguarda l'accesso a capitale, terreni e manodopera.

(97)

Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(98)

In particolare, nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato. L'inchiesta ha tuttavia confermato che i due maggiori produttori del settore siderurgico, ossia Angang Steel Group («Ansteel») e Baowu, sono interamente di proprietà dello Stato o sono da questo controllate. In ogni caso, anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto del riesame, si tratta comunque di un sottosettore dell'industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti tale industria sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame.

(99)

Tanto le imprese di proprietà dello Stato quanto quelle private nel settore del siderurgico sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l'importanza ad esso attribuita dal governo della RPC, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato: dal progetto di parere di orientamento del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l'ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale (35); dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all'avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» (36); e anche dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami, i cui obiettivi fondamentali sono «il costante incremento della percentuale di utilizzo di cascami dell'acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del quattordicesimo piano quinquennale» (37).

(100)

Esempi analoghi dell'intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Hebei, in cui si prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e il risanamento delle imprese private del settore del ferro e dell'acciaio e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un'influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami dell'acciaio, rafforzare l'analisi e la classificazione dei cascami dell'acciaio» (38). Analogamente, il piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica nel corso del quattordicesimo piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate […], la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e l'aumento delle dimensioni, dell'intensificazione, della specializzazione e del primato del settore. Entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate» (39). Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu (40), lo Shandong (41), lo Shanxi (42), il Liaoning Dalian (43) o lo Zhejiang (44).

(101)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, è stato impossibile stabilire sistematicamente l'esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Poiché il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosettore dell'industria siderurgica, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche al prodotto oggetto del riesame.

(102)

Ad esempio, il presidente di Ansteel svolge anche le funzioni di segretario del comitato di partito. Il direttore esecutivo della società ricopre la posizione di vicesegretario del comitato di partito (45). Nel caso di Baowu, il presidente di Baosteel (una società interamente controllata da Baowu) ricopre è anche segretario del comitato di partito, mentre l'amministratore delegato funge anche da vicesegretario del comitato di partito e il vicedirettore generale è anche un membro del comitato permanente del comitato di partito (46).

(103)

Inoltre il comitato di partito di Ansteel ha pubblicato una relazione sullo studio e l'attuazione dello spirito dell'importante discorso «1o luglio» tenuto dal segretario generale Xi Jinping il 22 luglio 2022: «Dobbiamo impegnarci a fondo per attuare lo spirito dell'importante discorso “1o luglio” del segretario generale Xi Jinping, per confrontare attentamente l'organizzazione del comitato di partito del gruppo Ansteel, studiare e formulare “azioni facoltative”, seguire da vicino la situazione effettiva della strategia per la promozione della “strategia di sviluppo del quattordicesimo piano quinquennale” del gruppo Ansteel e condurre indagini approfondite, attuare gli aspetti pratici e avviare nuovi affari in modo appropriato» (47). Il 2 aprile 2021 in una riunione sindacale del gruppo Ansteel è stato posto l'accento sull'affiliazione al partito: «le organizzazioni sindacali a tutti i livelli del gruppo Ansteel dovrebbero aderire alla leadership del partito, riflettere la responsabilità politica dei sindacati e contribuire coscienziosamente allo sviluppo complessivo di alta qualità del gruppo Ansteel». (48)

(104)

Sul sito web di Baowu si legge inoltre: «Baowu attua pienamente quanto prescritto nel “Parere sul rafforzamento della leadership di partito nel miglioramento del governo societario delle imprese centrali”, ottimizza sistematicamente il sistema decisionale principale, e crea misure di attuazione per il sistema decisionale “tre aspetti importanti e grandi piani di spesa”, per l'elenco dei poteri decisionali e delle responsabilità per le questioni principali e il consiglio di amministrazione» (49).

(105)

Inoltre, nel settore del prodotto oggetto del riesame sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Anche se non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che guidino espressamente lo sviluppo dell'industria delle lamiere pesanti, quest'ultima beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici nel settore siderurgico, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosettori.

(106)

L'industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave (50). Tale affermazione trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sull'acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021, il governo della RPC ha previsto per l'industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale (51). Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all'industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell'economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l'aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale (52).

(107)

L'altra importante materia prima utilizzata per la fabbricazione di lamiere pesanti è il minerale di ferro. Il minerale di ferro è citato anche nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, in cui lo Stato prevede di «sviluppare in modo razionale le risorse minerarie interne. Intensificare l'attività di prospezione del minerale di ferro […], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l'adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi» (53). In province come l'Hebei, per il settore le autorità prevedono quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni» (54). In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(108)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore delle lamiere pesanti, come indicato al considerando 93, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.

(109)

Il settore delle lamiere pesanti è influenzato anche da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 93. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (55).

(110)

Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 93. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(111)

La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di lamiere pesanti acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. A titolo di esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(112)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita praticati sul mercato interno delle lamiere pesanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei rispettivi prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(113)

Nelle osservazioni alla nota, CISA ha ribadito quanto affermato a seguito dell'apertura dell'inchiesta (cfr. considerando da 32 a 39). Inoltre, ha aggiunto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la valutazione riguardante la sussistenza di distorsioni significative andrebbe eseguita separatamente per ciascun produttore esportatore. La Commissione aveva pertanto l'obbligo di esaminare la situazione di ciascun produttore cinese e stabilire, per ognuno di essi, l'eventuale distorsione dei fattori dei costi di produzione e di vendita. CISA ha affermato che pur non essendoci stata collaborazione da parte dei singoli produttori cinesi nel caso di specie, risultanze a livello «nazionale» o «di settore» non dovrebbero essere consentite.

(114)

In base alle osservazioni della Commissione, una volta stabilito che, a causa della sussistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, la Commissione può calcolare il valore normale utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). L'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi sul mercato interno per ciascun produttore possano essere utilizzati se è stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Tuttavia, alla luce degli elementi di prova disponibili sui fattori produttivi dei singoli produttori esportatori, non è stato possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto del riesame fossero esenti da distorsioni. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(115)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni CISA ha ribadito ancora una volta le sue osservazioni presentate in risposta all'apertura e alla nota (cfr. considerando da 32 a 39). Nello specifico, pur affermando che la Commissione aveva risposto alle sue precedenti osservazioni, CISA ha espresso il proprio disappunto per il fatto che la Commissione avesse respinto le argomentazioni addotte. Di conseguenza CISA ha insistito i) sul dubbio valore probatorio della relazione e sul mancato rispetto delle norme in materia di prove imparziali e oggettive, ii) sul fatto che i vari piani quinquennali sono solo documenti di politica generale privi di effetti giuridici vincolanti (che secondo CISA emerge anche dalla mancanza di sanzioni esplicite in caso di violazioni) e che anche l'UE dispone di documenti strategici analoghi.

(116)

Le argomentazioni addotte da CISA sono già state trattate sopra nel considerando 33 per quanto riguarda la relazione e nel considerando 39 per quanto riguarda i piani quinquennali. Per quanto riguarda l'osservazione di CISA sul fatto che l'UE dispone di documenti strategici simili ai piani quinquennali cinesi, la Commissione ha risposto che tali documenti sono del tutto irrilevanti ai fini della valutazione delle distorsioni significative in Cina a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Analogamente, il riferimento all'assenza di sanzioni nei piani quinquennali non può modificare la valutazione di cui al considerando 39, che sulla base di disposizioni specifiche dei pertinenti piani annuali e in combinazione con i fatti discussi nella relazione dimostra l'obbligo inequivocabile delle autorità cinesi interessate di attuare i piani quinquennali in questione. Di conseguenza gli argomenti di CISA non possono modificare le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 32 a 39.

(117)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso.

4.2.2.2.   Paese rappresentativo

4.2.2.2.1.   Osservazioni generali

(118)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (56);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (57);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un possibile paese rappresentativo, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(119)

Come illustrato al considerando 86, la Commissione ha pubblicato una nota in merito alle fonti da utilizzare per la determinazione del valore normale. Tale nota descriveva i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Brasile quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(120)

In linea con i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato il Brasile quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, come suggerito dal richiedente nella domanda di riesame. La Banca mondiale ha classificato il Brasile come paese a "reddito medio-alto" in termini di reddito nazionale lordo. Si è ritenuto pertanto che abbia un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC.

(121)

La Commissione ha riscontrato che il Brasile è un produttore importante di lamiere pesanti (capacità installata di circa 3,1 milioni di tonnellate all'anno (58)). La Commissione ha altresì accertato che il Brasile soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e che tutti i dati pubblici pertinenti sono prontamente disponibili e accessibili, comprese statistiche sulle importazioni e dati sui costi delle materie prime come pure sui fattori produttivi quali gas naturale, energia elettrica e lavoro.

(122)

Il principale produttore brasiliano di lamiere pesanti è Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais («Usiminas»). Secondo il richiedente, Usiminas è un grande produttore di acciaio integrato che produce acciaio utilizzando gli stessi processi dei produttori cinesi (vale a dire da carbone e minerale di ferro in ghisa mediante riduzione in altoforno, ad acciaio grezzo mediante un convertitore BOF e successivamente colata continua e laminazione). La Commissione ha osservato che i bilanci di Usiminas per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 sono disponibili nella banca dati Orbis Bureau van Dijk («banca dati Orbis»). Gerdau S/A («Gerdau») è un altro produttore brasiliano di lamiere pesanti. Anche i bilanci di Gerdau per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 sono disponibili nella banca dati Orbis. La Commissione intende pertanto utilizzare i dati finanziari di entrambi i produttori brasiliani di lamiere pesanti.

(123)

L'importatore Primex ha inviato osservazioni sul paese rappresentativo proposto nella domanda di riesame.

(124)

Come indicato al considerando 15, Primex ha espresso disaccordo riguardo alla scelta del Brasile come paese rappresentativo nella domanda di riesame. In particolare, la società ha affermato che 1) il mercato brasiliano è più piccolo di quello cinese, 2) la società brasiliana Usiminas, utilizzata dal richiedente per il calcolo delle SGAV e dei margini di profitto non era appropriata, in quanto detiene una posizione dominante sul mercato interno, 3) il mercato brasiliano è protetto dalla concorrenza delle importazioni internazionali da dazi antidumping contro le importazioni da Ucraina, Cina, Sud Africa e Corea del Sud e 4) le importazioni di lamiere pesanti dal Brasile nell'Unione sono esigue.

(125)

Secondo la Commissione il fatto che il paese abbia un mercato di dimensioni più ridotte rispetto ai mercati cinesi non esclude che possa essere un paese rappresentativo. Il requisito di «adeguatezza» di cui al regolamento di base si riferisce al livello analogo di sviluppo economico, mentre non si fa alcun riferimento alle dimensioni del mercato in quanto tale. È stato inoltre osservato che, come indicato dal richiedente nella richiesta, il Brasile è uno dei tre maggiori produttori di lamiere pesanti del gruppo dei paesi a «reddito medio-alto» della Banca Mondiale, insieme alla Russia e alla RPC (che è oggetto del presente procedimento). Come spiegato in precedenza, in Brasile vi sono due produttori di lamiere pesanti idonei che dispongono di dati sufficienti su SGAV e profitti.

(126)

Inoltre, l'affermazione riguardante la posizione dominante detenuta da Usiminas nel mercato brasiliano non è suffragata da elementi di prova che dimostrino se e in che modo tale circostanza renderebbe la società in questione inadatta allo scopo di stabilire fonti esenti da distorsioni. In ogni caso, come già esposto, ai fini del calcolo di SGAV e margini di profitto, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari di entrambi i produttori brasiliani di lamiere pesanti, dal momento che i dati finanziari di entrambe le società erano prontamente disponibili.

(127)

Oltretutto Primex non ha dimostrato in che modo l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di lamiere pesanti dalla PRC, dal Sud Africa e dalla Corea del Sud inciderebbe sull'appropriatezza delle SGAV di Usiminas come fonti esenti da distorsioni. Per quanto riguarda i profitti, anche se la presenza di misure antidumping in Brasile potrebbe effettivamente incidere sul margine di profitto di Usiminas, le misure antidumping determinano il ripristino di una concorrenza effettiva che include il conseguimento di un livello di profitti normale per i produttori nazionali. Ad ogni modo, la Commissione ha osservato che sia i bilanci di Usiminas che quelli di Gerdau non riguardano soltanto le lamiere pesanti, ma riflettono una somma di prodotti d'acciaio fabbricati da tali società. La Commissione ha inoltre osservato che Primex non ha proposto un paese rappresentativo alternativo in questa fase.

(128)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di Usiminas e Gerdau come produttori nel paese rappresentativo.

(129)

A seguito della nota riguardante il paese rappresentativo appropriato, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito alla scelta del Brasile come paese rappresentativo.

(130)

Nelle osservazioni alla nota, CISA ha affermato che per stabilire il prezzo unitario dei principali fattori produttivi la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno e non i dati sulle importazioni della banca dati GTA, in quanto i prezzi all'importazione sono influenzati da molti fattori, tra cui la quantità delle importazioni di un particolare prodotto, la disponibilità di tale prodotto e la distanza tra i paesi esportatori e importatori.

(131)

La Commissione ha rilevato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prevede l'utilizzo di un paese rappresentativo appropriato «a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti». La Commissione non dispone di dati sui prezzi praticati sul mercato interno dei fattori produttivi significativi nei possibili paesi rappresentativi e tali dati non sono prontamente disponibili. I dati sui prezzi all'importazione nei possibili paesi rappresentativi appropriati sono invece prontamente disponibili. Qualora, in base agli elementi di prova, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sia giustificata, la Commissione procede a un ulteriore adeguamento dei prezzi all'importazione (ad esempio aggiungendo i pertinenti dazi doganali) al fine di giungere a un'approssimazione ragionevole che rappresenti un prezzo praticato interno esente da distorsioni in tali paesi. La Commissione verifica inoltre che esistano quantità sufficienti di dati sulle importazioni rappresentative ed esenti da distorsioni in modo che la media finale risultante riduca automaticamente l'eventuale incidenza di prezzi anomali alle estremità inferiore e superiore dell'intervallo e rifletta nel contempo una combinazione di qualità e disponibilità diverse di un determinato fattore produttivo. Ai fini della determinazione dei valori di riferimento pertinenti la Commissione esclude i dati sulle importazioni nel paese rappresentativo provenienti dalla Cina e dai paesi non aderenti all'OMC (59). Se i quantitativi delle importazioni dei fattori produttivi sono sufficientemente rappresentativi e non vi sono altre specifiche circostanze che li rendano inadeguati, non vi è alcuna ragione obiettiva per escluderli. CISA non ha presentato alcun elemento di prova per suffragare quanto affermato. In assenza di elementi di prova che dimostrano il contrario, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

(132)

Infine, data l'assenza di collaborazione e avendo stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

4.2.2.2.2.   Conclusioni

(133)

In assenza di collaborazione e di osservazioni sulla nota riguardante il paese rappresentativo appropriato, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che il Brasile soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il Brasile quale paese rappresentativo appropriato.

4.2.2.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(134)

Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, il gas naturale, l'energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato altresì che si sarebbe avvalsa delle informazioni fornite dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») per stabilire i costi del lavoro e le tariffe pubbliche dei fornitori di energia elettrica in Brasile.

(135)

La Commissione ha infine affermato che, per stabilire le SGAV e i profitti, avrebbe utilizzato i dati finanziari di due produttori brasiliani del prodotto oggetto del riesame.

(136)

Nella nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell'elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno fornito informazioni complete e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e di applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

4.2.2.3.1.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

4.2.2.3.1.1.   Fattori produttivi

(137)

Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda e le successive informazioni presentate dal richiedente e dalle parti interessate, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i fattori produttivi e le rispettive fonti indicati di seguito.

Tabella 1

Fattori produttivi della lamiera pesante

Fattore produttivo

Codice delle merci in Brasile

Valore esente da distorsioni (CNY)

Unità di misura

Materie prime  (*1)

Calce viva

252210

0,86

kg

Minerale di ferro

260112110

1,50

kg

Carbone da coke

270112

0,92

kg

Coke

27040011

27040012

2,42

kg

Ferro-silicio-manganese

720230

10,85

kg

Cascami di acciaio

720449

2,5

kg

Leghe di alluminio greggio

760120

17,93

kg

Calcare fine

252100

0,19

kg

Ferromanganese, contenente meno del 2 % di carbonio

720219

14,87

kg

Lavoro (manodopera)

Lavoro (manodopera)

N.D.

46,69

Ora

Energia

Energia elettrica

N.D.

0,79

kWh

Gas naturale

N.D.

7,46

M3

Materie prime

(138)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 (60). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 4.2.2.1 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla RPC e dai paesi non aderenti all'OMC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(139)

Per alcuni fattori produttivi i costi effettivi sostenuti dal richiedente rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori non aveva un'incidenza apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi alla voce «tutte le altre materie prime». Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni di tutte le altre materie prime e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra tutte le altre materie prime e il costo totale delle materie prime al 7,5 %. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni delle materie prime per ottenere il valore esente da distorsioni delle altre materie prime.

(140)

Di norma tali prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire l'eventuale reiterazione delle pratiche di dumping in caso di scadenza delle misure, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l'effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

Lavoro (manodopera)

(141)

La Commissione si è avvalsa delle statistiche dell'ILO per determinare il livello dei salari in Brasile (61). Tali statistiche forniscono informazioni sui salari mensili degli addetti nel settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Brasile nel periodo dell'inchiesta (anno 2021).

Energia elettrica

(142)

Per l'energia elettrica la Commissione si è avvalsa dei prezzi prontamente disponibili di Cemig Distribuição S.A, uno dei principali fornitori di energia elettrica in Brasile (62). Tale fonte consente di determinare il prezzo della tariffa media per usi industriali nel periodo dell'inchiesta (anno 2021).

Gas naturale

(143)

Per il gas naturale la Commissione si è avvalsa del prezzo del gas in Brasile nel periodo dell'inchiesta di riesame pubblicato dalla Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) (63) che consente di determinare il prezzo del gas naturale fornito a utenti industriali.

(144)

Nelle osservazioni alla nota, CISA ha affermato che il Brasile era usato come paese rappresentativo in altre due inchieste: i casi AD 683 relativo ai prodotti di acciai cromati per elettrolisi (64) («ECCS») e R 728 relativo a determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati (65). CISA ha affermato che sebbene i periodi dell'inchiesta di ciascun procedimento non fossero esattamente gli stessi; dato che i due procedimenti citati sono recenti, la Commissione avrebbe dovuto ricavare i dati da fonti simili per quanto riguarda energia e costi in modo da stabilire costi unitari simili per ciascun fattore. CISA ha affermato che nell'inchiesta attuale il valore di riferimento per il gas naturale è stato stabilito sulla base del prezzo del gas in Brasile pubblicato da GASMIG ed è stato calcolato pari a 7,46 CNY/M3. Nell'inchiesta relativa agli ECCS, il valore di riferimento per il gas era stato stabilito sulla base delle statistiche del ministero dell'Energia brasiliano ed erano state calcolate pari a 2,257 CNY/M3. Nell'inchiesta relativa ai GOES il valore di riferimento per il gas era stato stabilito sulla base dei prezzi comunicati da GASMIG ed era stato calcolato tra 3,42 e 3,72 CNY/M3. CISA ha affermato che, nonostante il fatto che i periodi delle inchieste riguardanti gli ECCS e i GOES siano molto vicini al periodo dell'inchiesta, la differenza di prezzo tra l'inchiesta attuale e quelle riguardanti gli ECCS e i GOES è pari a più del doppio e supera pertanto un intervallo di valori ragionevole. CISA ha chiesto alla Commissione di confrontare i prezzi di tali diverse fonti e determinare pertanto un prezzo ragionevole.

(145)

CISA ha formulato un'osservazione analoga anche riguardo al costo del lavoro, affermando che nell'inchiesta attuale il valore di riferimento per il costo del lavoro è stato stabilito sulla base dei dati delle statistiche dell'ILO e della relazione sulla sostenibilità pubblicata da Usiminas ed è stato calcolato pari a 46,69 CNY/ora. Nell'inchiesta riguardante gli ECCS erano state utilizzate soltanto le statistiche dell'ILO ed è stato calcolato un costo medio del lavoro di 27,112 CNY/ora. CISA ha sostenuto che il costo del lavoro in Brasile non poteva essere aumentato così tanto in poco tempo e ha chiesto alla Commissione di avvalersi, nell'attuale inchiesta, della stessa metodologia utilizzata nell'inchiesta relativa agli ECCS al fine di determinare il valore di riferimento per il costo del lavoro.

(146)

La Commissione ha osservato che il periodo dell'inchiesta attuale è diverso da quello delle due inchieste citate da CISA. Come indicato al considerando 8, il periodo dell'inchiesta relativo al presente procedimento è compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, mentre il periodo dell'inchiesta relativa agli ECCS ha riguardato un periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 e quello relativo ai GOES era compreso tra 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020. Pertanto, il livello dei valori di riferimento potrebbe differire, in quanto riguarda due periodi diversi. Inoltre, CISA non ha specificato se i metodi utilizzati dalla Commissione per calcolare i valori di riferimento fossero errati. CISA sembra essersi concentrata unicamente sul valore di riferimento. CISA non ha specificato quale sarebbe stato il valore di riferimento adeguato. Essa sembrava sostenere che un valore di riferimento inferiore sarebbe stato ragionevole. La Commissione ha anche osservato che, mentre per il gas, CISA ha fatto riferimento sia all'inchiesta sugli ECCS che a quella sui GOES, per il costo del lavoro ha citato soltanto l'inchiesta relativa agli ECCS. Si osserva che il valore di riferimento per il costo del lavoro dell'inchiesta relativa ai GOES era stato calcolato pari a 84,59 CNY/ora, il doppio rispetto a quello dell'inchiesta attuale. La Commissione ha altresì osservato che CISA non ha presentato osservazioni sul valore di riferimento per l'energia elettrica rispetto alle inchieste relative agli ECCS e ai GOES. Nell'inchiesta attuale, il valore di riferimento per l'energia elettrica era notevolmente inferiore rispetto alle altre due inchieste. Nell'inchiesta attuale il valore di riferimento per l'energia elettrica è stato calcolato pari a 0,79 kWh, mentre nell'inchiesta sugli ECCS era pari a 5,034 kWh e in quella sui GOES a 8,251 kWh.

(147)

In ciascuna inchiesta la Commissione ha calcolato i valori di riferimento sulla base sia delle informazioni prontamente disponibili che delle informazioni riguardanti specificatamente l'inchiesta e i produttori esportatori cinesi. Si rammenta che nell'inchiesta attuale, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, a differenza di quanto invece accaduto nelle inchieste riguardanti gli ECCS e i GOES. Il fatto che il valore di riferimento in un'inchiesta sia inferiore rispetto a un'altra inchiesta è irrilevante. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.2.2.3.1.2.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(148)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(149)

Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti da uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(150)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti la Commissione si è basata sui dati finanziari disponibili più recenti delle società brasiliane che nella nota erano state individuate come produttori attivi e redditizi del prodotto oggetto del riesame. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2020 sono stati utilizzati i dati finanziari delle seguenti società, estrapolati dalla banca dati Orbis Bureau van Dijk: Usiminas e Gerdau.

(151)

In seguito alla nota, CISA ha affermato che nel 2020 sia Usiminas che Gerdau hanno registrato ricavi e profitti eccezionalmente alti rispetto al 2021. CISA ha pertanto chiesto alla Commissione di non utilizzare i dati finanziari del 2021, ma una media dei dati finanziari del 2020 e del 2021 in modo da presentare una situazione finanziaria verosimilmente normale dei due produttori brasiliani.

(152)

La Commissione ha ritenuto tale argomentazione ragionevole. In effetti sia Usiminas che Gerdau hanno registrato profitti molto alti nel 2021. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che sarebbe stato ragionevole utilizzare i dati finanziari di entrambi di produttori brasiliani per l'anno 2020 invece che per il 2021, che sembrava un anno eccezionale per entrambe le società.

(153)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni CISA ha sostenuto che le SGAV e i margini di profitto utilizzati dalla Commissione erano ancora elevati. Ha affermato che in un'industria come la siderurgia era molto raro, se non impossibile, ottenere un profitto a due cifre. CISA ha affermato che la Commissione non dovrebbe utilizzare le informazioni finanziarie di Orbis per le due società brasiliane che non riguardavano solo il prodotto in esame, ma dovrebbe invece basarsi sui risultati dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, pubblicata dal ministero dell'Economia del Brasile (66), relativa alle importazioni di lamiere pesanti originarie del Sud Africa, della Cina, della Corea del Sud e dell'Ucraina. CISA ha chiesto alla Commissione di tener conto delle risultanze della presente inchiesta in sede di adeguamento delle SGAV e dei margini di profitto.

(154)

La Commissione ha preso atto del fatto che nella sua risposta alla prima nota CISA ha chiesto alla Commissione di non utilizzare i dati finanziari del 2021, ma una media dei dati finanziari del 2020 e del 2021 in modo da presentare una situazione finanziaria verosimilmente normale dei due produttori brasiliani conformemente al considerando 151. La Commissione ha accettato tale argomentazione e, per rimanere ancora più prudente, ha utilizzato solo le SGAV e i margini di profitto del 2020, che erano inferiori alla media delle SGAV e dei margini di profitto per il 2020 e il 2021 proposti da CISA. Per quanto riguarda l'inchiesta menzionata da CISA, la Commissione ha osservato che l'inchiesta è stata completata nell'ottobre 2019 e si basava su dati relativi al 2013 e al 2017, mentre l'inchiesta attuale riguarda il 2021. Inoltre, CISA non ha specificato in che modo la Commissione avrebbe dovuto adeguare le SGAV e i margini di profitto in base alle risultanze dell'inchiesta brasiliana. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prevede inoltre che gli importi per le SGAV e per i profitti utilizzati per la costruzione del valore normale siano ragionevoli ed esenti da distorsioni. CISA non ha dimostrato che tali valori fossero distorti o irragionevoli. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.2.2.3.2.   Calcolo del valore normale

(155)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(156)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(157)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 149 a 152. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base ai rendiconti finanziari di Usiminas e Gerdau per l'anno 2020, iscritti nei bilanci delle società. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

le spese generali di produzione che, in media, rappresentavano l'8,30 % dei costi diretti di produzione; –

le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 33,51 % dei costi delle merci vendute di Usiminas e Gerdau; e –

i profitti realizzati da Usiminas e Gerdau che, in media, erano pari al 14,44 % del costo delle merci vendute. –

(158)

Su tale base, la Commissione ha calcolato un valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

4.2.3.   Prezzo all'esportazione

(159)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei dati del GTA a livello FOB per le esportazioni dalla Cina verso paesi terzi, corretti a livello franco fabbrica.

(160)

A tale riguardo la Commissione ha utilizzato le statistiche delle esportazioni del GTA riguardanti i codici cinesi delle merci seguenti: 7208 51 10, 7208 51 20, 7208 51 90, 7208 52 00, 7208 90 00, 7225 40 91, 7225 40 99 e 7225 99 90. La Commissione osserva che tali codici delle merci non si riferiscono soltanto al prodotto in esame, ma anche ad altri tipi di prodotto. Tuttavia, vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, le informazioni contenute nel fascicolo non consentono di estrapolare il volume del prodotto in esame dal volume totale delle esportazioni di tali codici delle merci cinesi. Il prezzo medio all'esportazione cinese è compreso tra 619 EUR e 1 163 EUR per tonnellata a seconda del codice delle merci. Il prezzo medio all'esportazione per gli otto codici delle merci cinesi era di 749 EUR per tonnellata. Il volume maggiore di esportazioni verso paesi terzi è stato effettuato con il codice delle merci cinese 7225 40 99 che, tra gli otto codici delle merci cinesi, ha il prezzo all'esportazione più basso (EUR 619 per tonnellata).

(161)

I dati del GTA a livello FOB sono stati corretti a livello franco fabbrica. Il prezzo FOB è stato pertanto ridotto in funzione dei costi del trasporto interno sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.

4.2.4.   Confronto

(162)

La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione cinese verso paesi terzi a livello franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.

(163)

Su tale base le differenze di prezzo tra il valore normale e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi stabilite sotto forma di percentuale del prezzo CIF franco frontiera, sono comprese tra il 9 % e il 97 %, a seconda del codice delle merci cinese. In media è stata riscontrata una differenza di prezzo espressa come percentuale del prezzo CIF franco frontiera pari al 65 %.

(164)

Tale dato sembra indicare che, in caso di scadenza delle misure e qualora i produttori esportatori cinesi esportassero il prodotto in esame nell'Unione ai prezzi praticati agli altri paesi terzi in linea con quelli osservati nel corso del riesame, i margini di dumping sarebbero probabilmente significativi e analoghi ai livelli riscontrati nell'inchiesta iniziale.

(165)

Inoltre, come indicato ai considerando 13 e 27, CISA e Primex hanno affermato che al fine di contenere le esportazioni e dirottare la produzione di acciaio cinese verso l'industria nazionale, il ministro delle Finanze cinese ha annunciato che, a partire dal 1o agosto 2021, determinati prodotti d'acciaio, tra cui la lamiera pesante, non potranno più beneficiare del rimborso dell'IVA sulle esportazioni (67). CISA ha affermato che con questo mutamento di strategia il governo della RPC intende diminuire le esportazioni e dirottare la produzione cinese verso l'industria nazionale. CISA ha affermato che in conseguenza di tale cambiamento di strategia, nell'immediato futuro è possibile attendersi una significativa diminuzione delle esportazioni di lamiera pesante dalla Cina, mentre Primex ha affermato che le importazioni dalla Cina registrerebbero un aumento moderato.

(166)

Sebbene i produttori esportatori cinesi abbiano perso tale incentivo all'esportazione a partire dal 2021, in considerazione 1) della diminuzione della domanda sul mercato cinese come indicato al considerando 69; 2) dell'esistenza di misure antidumping in molti altri grandi mercati come indicato al considerando 169; e 3) della notevole capacità inutilizzata come indicato ai considerando 66 e 69, in caso di abrogazione delle misure, la perdita di tale incentivo non impedirebbe ai produttori cinesi di esportare nel mercato dell'Unione lamiere pesanti in volumi elevati a prezzi di dumping al fine di utilizzare la propria capacità inutilizzata. Inoltre, CISA e Primex non hanno quantificato il possibile effetto che l'eliminazione del rimborso IVA potrebbe avere sul prezzo all'esportazione. Le due parti hanno anche pareri contrastanti in merito all'incidenza sui volumi delle importazioni in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

4.3.   Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione

(167)

La Commissione ha esaminato i livelli dei prezzi che i produttori dell'Unione potrebbero conseguire sul mercato dell'Unione rispetto ai livelli dei prezzi dei produttori esportatori cinesi praticati ad altri paesi terzi.

(168)

In assenza di collaborazione da parte di produttori cinesi, la Commissione è ricorsa al GTA. La Commissione ha constatato che il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato libero (749 EUR/tonnellata) durante il periodo dell'inchiesta di riesame, riportato nella tabella 9, era uguale al prezzo FOB medio praticato a paesi terzi (749 EUR per tonnellata), ma superiore al prezzo medio del codice delle merci cinese con il maggiore volume di esportazioni. Pertanto, i produttori esportatori cinesi, in caso di scadenza delle misure, troverebbero vantaggioso dirottare le esportazioni da paesi terzi verso l'Unione, cogliendo quindi l'opportunità di espandere le loro esportazioni nel mercato dell'Unione.

4.4.   Possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi

(169)

In base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di revisione, alle ricerche effettuate in internet e all'esame della banca dati dell'OMC, la Commissione ha accertato l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di lamiera pesante dalla RPC verso il Brasile, il Canada, l'Indonesia, la Thailandia, gli Stati Uniti d'America (68) e il Regno Unito (69). Considerate le difficoltà degli esportatori cinesi a vendere in tutti questi mercati, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell'Unione diventerebbe molto appetibile per gli esportatori cinesi desiderosi di esportare l'eccesso di produzione e di utilizzare la capacità inutilizzata.

4.5.   Conclusioni

(170)

Alla luce della valutazione di cui ai considerando da 66 a 169, in particolare per quanto riguarda la notevole capacità inutilizzata degli esportatori cinesi, l'attrattiva del mercato dell'Unione e la scarsa capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi, la Commissione ha concluso che sussiste il rischio di reiterazione del dumping per le importazioni provenienti dalla RPC qualora scadessero le misure in vigore.

(171)

Primex ha affermato che il livello delle importazioni nell'Unione nel caso di abrogazione delle misure non dipenderà soltanto dalla capacità produttiva della Cina, ma da molti fattori, il più importante dei quali è la domanda dei consumatori nell'Unione. Altri fattori sono i rapporti prezzo/costo, nonché l'intensità della concorrenza e la presenza di barriere commerciali nel mercato mondiale e l'andamento dei tassi di cambio. Primex ha anche affermato che non è possibile prevedere l'andamento futuro di tali fattori.

(172)

Come illustrato al considerando 170, la conclusione della Commissione secondo cui sussiste il rischio di reiterazione del dumping per le importazioni provenienti dalla RPC qualora scadessero le misure non è basata unicamente sulla capacità inutilizzata in Cina, ma anche sull'attrattiva del mercato dell'Unione e sulla scarsa capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi. L'argomentazione di Primex riguardante gli altri fattori non è stata suffragata da elementi di prova ed è stata pertanto respinta.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(173)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da più di 25 produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(174)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata pari a circa 9,4 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza, le risposte, verificate, date al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e le osservazioni, verificate, presentate da Eurofer.

(175)

Come indicato al considerando 41, per il campione sono stati selezionati tre produttori dell'Unione che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile e più del 31 % del volume totale stimato delle vendite dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

5.2.   Consumo dell'Unione

(176)

La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni e ha verificato i dati relativi alle vendite dell'industria dell'Unione.

(177)

Il consumo di lamiere pesanti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Consumo totale dell'Unione

9 311 229

8 437 312

7 450 606

8 380 262

Indice

100

91

80

90

Mercato vincolato

866 715

530 957

492 545

665 731

Indice

100

61

57

77

Mercato libero

8 444 514

7 906 355

6 958 061

7 714 531

Indice

100

94

82

91

Fonte: Eurostat e dati verificati forniti da Eurofer.

(178)

Il consumo totale dell'Unione ha registrato una prima contrazione del 9 % nel 2019, in concomitanza con il forte rallentamento del PIL dell'Unione che ha colpito settori con attività fortemente ciclica, come quello dell'acciaio. Il declino è stato poi aggravato dalla flessione economica causata dalla pandemia di COVID-19, e nel 2020 si è registrata un'ulteriore contrazione dei consumi. Nel periodo dell'inchiesta di riesame si è infine registrata una ripresa dei consumi, sebbene del 10% inferiore al livello del 2018.

(179)

Il mercato vincolato comprende sia le vendite vincolate sia l'uso vincolato. Durante il periodo in esame le lamiere pesanti destinate al mercato vincolato sono diminuite complessivamente del 23 %. Il mercato vincolato ha rappresentato solo una parte marginale del settore delle lamiere pesanti, con meno del 10 % del consumo totale nell'intero periodo. Nel 2019 e nel 2020, in uno scenario caratterizzato dal rallentamento dell'economia e dalla pandemia di COVID-19, la quota di tali vendite sul consumo totale è stata addirittura inferiore, attestandosi intorno al 6 % del consumo. Ciò è stato principalmente dovuto a una domanda minore da parte delle società collegate, attive nel settore delle condotte.

(180)

Il consumo dell'Unione nel mercato libero ha seguito un andamento simile a quello del consumo totale. È diminuito in maniera costante nella misura del 18 % fino al 2020 per i motivi illustrati al considerando 178 e ha iniziato a registrare una ripresa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, non ha raggiunto il livello del 2018. Dall'inchiesta è emerso che determinati segmenti di vendita, come quello automobilistico e delle turbine eoliche erano in crescita, in particolare durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Per contro, alcuni dei più importanti segmenti di vendita, come l'industria dei tubi di acciaio e le costruzioni navali, sono stati colpiti duramente dal rallentamento dell'economia e non si sono ripresi durante il periodo dell'inchiesta. Questo ha determinato una diminuzione del 9 % del consumo totale dell'Unione sul mercato libero durante il periodo in esame.

5.3.   Importazioni dalla Cina

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina

(181)

La Commissione ha determinato il volume delle importazioni dalla Cina in base alle statistiche sulle importazioni di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata poi calcolata comparando i volumi delle importazioni destinate al mercato libero con il consumo totale dell'Unione in tale mercato, come indicato nella tabella 2 al considerando 177.

(182)

Le importazioni nell'Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

13 092

9 515

2 657

1 778

Indice

100

73

20

14

Quota di mercato (in %)

0,16

0,12

0,04

0,02

Indice

100

78

25

15

Fonte: Eurostat.

(183)

Nel periodo dell'inchiesta iniziale il volume delle importazioni dalla Cina era pari a 1,4 milioni di tonnellate con una quota di mercato superiore al 14 %.

(184)

Nel periodo in esame le importazioni cinesi nell'Unione sono diventate trascurabili. Il loro volume, già molto basso nel 2018, nel periodo in esame è crollato dell'86 %.

(185)

Durante il periodo in esame la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta trascurabile, ossia inferiore all'1 % del consumo dell'Unione.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla Cina

(186)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito il prezzo medio delle importazioni dalla Cina sulla base delle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(187)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla Cina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (EUR/t)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Prezzo medio delle importazioni dalla Cina

459

728

651

925

Indice

100

159

142

201

Fonte: Eurostat.

(188)

Il prezzo medio delle importazioni dalla Cina ha registrato oscillazioni significative nel periodo in esame. Come evidenziato nella tabella 3 al considerando 182, nel periodo in esame il volume delle importazioni è rimasto trascurabile. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che non si potessero trarre conclusioni significative o pertinenti sulla base di un volume di importazioni talmente ridotto.

(189)

Inoltre, occorre notare che nel corso del periodo in esame, mentre i produttori dell'Unione vendevano le loro lamiere pesanti sulla base di contratti di durata media, fondamentalmente contratti della durata di uno / due anni, con prezzi fissati per il periodo contrattuale, stando alle informazioni disponibili, gli esportatori cinesi vendevano le loro lamiere pesanti con contratti a pronti, ossia sulla base di contratti di durata brevissima. Ciò ha consentito a tali esportatori di adattare con relativa rapidità i propri prezzi alle condizioni del mercato e di seguire velocemente l'andamento dei prezzi. Tuttavia, come illustrato al considerando 185, la quota di mercato dei prodotti cinesi è rimasta sistematicamente al livello minimo durante il periodo in esame e pertanto non è possibile trarre alcuna conclusione in merito alla fissazione dei prezzi di quantità così limitate.

5.4.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina

(190)

Le importazioni di lamiere pesanti da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente dall'Ucraina, dall'India, dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Corea.

(191)

Il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota del mercato libero e l'andamento dei prezzi delle importazioni di lamiere pesanti provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi e quote di mercato

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Ucraina

Volume (in tonnellate)

342 512

307 463

381 846

457 959

 

Indice

100

90

111

134

 

Quota di mercato (in %)

4,1

3,9

5,5

5,9

 

Indice

100

96

135

146

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

582

582

494

758

 

Indice

100

100

85

130

India

Volume (in tonnellate)

294 240

113 830

145 573

182 440

 

Indice

100

39

49

62

 

Quota di mercato (in %)

3,5

1,4

2,1

2,4

 

Indice

100

41

60

68

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

576

579

470

675

 

Indice

100

100

82

117

Federazione russa

Volume (in tonnellate)

174 828

169 196

162 334

179 341

 

Indice

100

97

93

103

 

Quota di mercato (in %)

2,1

2,1

2,3

2,3

 

Indice

100

103

113

112

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

538

519

433

661

 

Indice

100

96

80

123

Repubblica di Corea

Volume (in tonnellate)

200 522

220 171

214 634

127 688

 

Indice

100

110

107

64

 

Quota di mercato (in %)

2,4

2,8

3,1

1,7

 

Indice

100

117

130

70

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

592

578

529

726

 

Indice

100

98

89

123

Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la Cina

Volume (in tonnellate)

1 226 693

1 001 795

1 069 141

1 190 755

 

Indice

100

82

87

97

 

Quota di mercato (in %)

14,5

12,7

15,4

15,4

 

Indice

100

87

106

106

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

579

581

497

731

 

Indice

100

100

86

126

Fonte: Eurostat.

(192)

Le importazioni totali del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla RPC sono diminuite del 3 % nel periodo in esame.

(193)

Come illustrato al considerando 178, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito complessivamente in misura minore rispetto al consumo dell'Unione nel periodo in esame, mentre nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è cresciuta del 6 % (pari a 0,9 punti percentuali).

(194)

Per calcolare le importazioni di lamiere pesanti realizzate in acciai non legati, il richiedente ha utilizzato i dati Eurostat che contemplano tutti i codici NC che corrispondono a tali prodotti anziché utilizzare soltanto i rispettivi codici TARIC. Ciò perché, a suo avviso, tutti i prodotti importati con questi codici dovrebbero costituire il prodotto oggetto del riesame. Per quanto riguarda in particolare l'acciaio per utensili, che è escluso dalla definizione del prodotto, il richiedente ha affermato che in base alla definizione della nomenclatura combinata (70) l'acciaio per utensili può essere realizzato soltanto in acciaio legato e pertanto non può esservi alcun prodotto in acciaio per utensili classificato con i codici NC corrispondenti all'acciaio non legato. In ogni caso, il richiedente ha affermato che nell'inchiesta iniziale il richiedente aveva escluso soltanto l'acciaio per utensili realizzato in acciaio legato. Il richiedente era del parere che la Commissione non avrebbe dovuto stabilire codici TARIC a 10 cifre per i principali codici NC relativi alla lamiera pesante di acciai non legati 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98 e 7208 52 91 e che un calcolo basato su tali codici TARIC porterebbe a sottostimare notevolmente le importazioni a causa dell'errata classificazione. Tale sottostima comporterebbe a sua volta errori nel calcolo degli altri fattori di pregiudizio, come il consumo e la quota di mercato, producendo probabilmente un quadro falsato della situazione dell'industria dell'Unione nell'analisi del pregiudizio.

(195)

La Commissione ha accertato che i prodotti di acciaio per utensili possono essere realizzati in acciaio non legato (cioè acciaio al carbonio) (71) e che almeno una certa quantità di tali prodotti è stata importata nell'Unione nel periodo in esame. L'esistenza di acciaio per strumenti realizzato in acciaio non legato non è in contraddizione con la definizione di acciaio per strumenti della nomenclatura combinata, in quanto tale definizione è data soltanto ai fini delle sottovoci specifiche (codici NC) che corrispondono ai prodotti di acciaio legato. Inoltre, il richiedente non ha fornito alcun elemento di prova dell'errata classificazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame. In considerazione di quanto sopra, la Commissione conferma che la base pertinente per il calcolo dei dati sulle importazioni, dovrebbe essere costituita dai rispettivi codici TARIC, laddove tali codici siano stati creati. La Commissione ha infine rilevato che, anche se fosse dimostrato che una stima più elevata derivante dall'uso dei codici NC completi sarebbe più accurata, le conclusioni in merito al pregiudizio non cambierebbero.

5.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(196)

L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(197)

Come indicato al considerando 41, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(198)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella domanda di riesame e nelle osservazioni, verificate, presentate dal denunciante, segnatamente i dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha stabilito gli indicatori microeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, segnatamente i dati relativi a questi ultimi. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative per stabilire la situazione economica dell'industria dell'Unione.

(199)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(200)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.5.2.   Indicatori macroeconomici

5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(201)

Nel periodo in esame, la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione registrano nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6 A

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Volume di produzione (in tonnellate)

10 261 491

9 382 766

8 684 523

9 441 069

Indice

100

91

85

92

Capacità produttiva (tonnellate)

14 172 600

14 479 668

14 645 251

13 445 956

Indice

100

102

103

95

Utilizzo degli impianti (in %)

72

65

59

70

Indice

100

89

82

97

Fonte: domanda di riesame e dati verificati forniti da Eurofer.

(202)

L'inchiesta ha evidenziato che le tendenze della produzione dell'industria dell'Unione hanno seguito da vicino l'andamento del consumo nel mercato libero. Complessivamente, la produzione è diminuita dell'8 % durante il periodo in esame. La situazione è stata particolarmente difficile nel 2020 quando la produzione si è ridotta del 15 % a causa di una carenza di domanda dovuta all'insorgere in quell'anno della pandemia di COVID-19. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione ha registrato una ripresa, in linea con la crescita dei consumi sia sul mercato libero che su quello vincolato, senza tuttavia raggiungere il livello del 2018.

(203)

Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020 la capacità produttiva dedicata alle lamiere pesanti è rimasta stabile ed è persino lievemente aumentata. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha dovuto arrestare parte degli impianti o trasferirne la capacità ad altri prodotti. Durante il periodo in esame la capacità produttiva complessiva si è ridotta del 5 %, pari a 727 000 tonnellate.

(204)

Data la diminuzione del 5 % della capacità produttiva, il tasso di utilizzo all'inizio e alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame si è mantenuto intorno al 70 %. Tuttavia, il tasso di utilizzo è stato particolarmente basso nel 2019 e nel 2020, quando ha toccato il 59 %. Tale riduzione del tasso di utilizzo è stata causata dalla flessione economica dovuta alla crisi COVID-19 che ha determinato un calo significativo dei consumi nel mercato libero e nella produzione destinata all'uso vincolato e alle vendite vincolate.

Tabella 6 B

Produzione dell'Unione destinata all'uso vincolato e alle vendite vincolate

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Volume di produzione (in tonnellate)

866 715

530 957

492 545

665 731

Indice

100

61

57

77

Fonte: dati verificati forniti da Eurofer.

(205)

Come indicato al punto 5.2 «Consumo dell'Unione», nel periodo in esame il consumo di lamiere pesanti è diminuito. Gli effetti della flessione sono stati particolarmente marcati per la produzione destinata all'uso vincolato e alle vendite vincolate, che ha registrato un crollo del 39 % nel 2019 e perso altri 4 punti percentuali nel 2020. La ripresa osservata nel periodo dell'inchiesta di riesame non è stata sufficiente per recuperare il livello di produzione perso negli anni precedenti.

5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(206)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

7 977 991

7 317 413

6 233 894

7 006 890

Indice

100

92

78

88

Quota di mercato (in %)

85,7

86,7

83,7

83,6

Indice

100

101

98

98

Vendite vincolate

773 262

422 368

347 631

484 892

Indice

100

55

45

63

Quota di mercato delle vendite vincolate (in %)

8,3

5,0

4,7

5,8

Indice

100

60

56

70

Vendite sul mercato libero

7 204 729

6 895 045

5 886 263

6 521 998

Indice

100

96

82

91

Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (in %)

77,4

81,7

79,0

77,8

Indice

100

106

102

101

Fonte: dati verificati forniti da Eurofer.

(207)

Nel periodo in esame l'andamento del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione ha seguito in generale quello dei consumi. È diminuito dell'8 % nel 2019 e si è ridotto ulteriormente nel 2020, l'anno della pandemia di COVID-19. Malgrado la ripresa della domanda registrata durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il settore non ha potuto raggiungere il livello delle vendite del 2018. Nel periodo in esame la perdita in termini di vendite è stata di quasi un milione di tonnellate.

(208)

Dall'inchiesta è emerso che le vendite vincolate sono state colpite più duramente di quelle sul mercato libero. La diminuzione tra il 2018 e la fine del 2020 è stata del 55 % (pari a circa 425 000 tonnellate). La ripresa delle vendite vincolate registrata durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata relativamente debole e tali vendite sono rimaste del 37 % al di sotto del livello del 2018.

(209)

Anche le vendite sul mercato libero sono state colpite dalla contrazione generale del mercato e anche le tendenze delle vendite hanno seguito l'andamento dei consumi in tale mercato. La ripresa apparente osservata nel periodo dell'inchiesta di riesame non è stata sufficiente per recuperare il livello di produzione perso negli anni precedenti.

(210)

Dal momento che l'andamento del volume delle vendite ha seguito da vicino quello dei consumi sul mercato libero, in questo mercato l'industria dell'Unione non ha subito perdite in termini di quote detenute. Ciò non toglie che nel periodo in esame la perdita in termini di volume di vendite nel mercato libero (pari a - 683 000 tonnellate) sia stata considerevole.

5.5.2.3.   Crescita

(211)

Come affermato al considerando 178, il periodo in esame copre l'anno 2019, quando si è registrato un rallentamento della crescita economica, e il 2020, anno in cui la flessione si è aggravata a causa della pandemia di COVID-19. Pertanto, il mercato e gli altri indicatori di volume non sono cresciuti, sebbene durante il periodo dell'inchiesta di riesame vi siano stati segni incoraggianti di ripresa del mercato.

5.5.2.4.   Occupazione e produttività

(212)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Numero di dipendenti

18 722

18 979

18 795

16 032

Indice

100

101

100

86

Produttività (in tonnellate/ETP)

548

494

462

589

Indice

100

90

84

107

Fonte: dati verificati forniti da Eurofer.

(213)

L'industria dell'Unione ha mantenuto il livello di occupazione fino alla fine del 2020, ma nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata costretta a licenziare il 14 % dei suoi dipendenti a causa della forte flessione del mercato. Questo dato comprende anche la perdita di posti di lavoro dovuta alla cessazione dell'attività di uno dei produttori di lamiera pesante dell'Unione (ThyssenKrupp) nel 2021.

(214)

La produttività dei dipendenti dell'industria dell'Unione nel 2019 e nel 2020 è stata molto bassa, poiché i posti di lavoro sono stati mantenuti nonostante la significativa diminuzione della produzione (fino a -15 %). La ripresa della produttività nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata determinata dal minor numero di dipendenti e dalla ripresa della produzione (+7 %) rispetto al 2020.

5.5.2.5.   Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

(215)

Dato il volume trascurabile delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione non ha effettuato un calcolo del dumping per tale periodo. Si ricorda tuttavia che tali calcoli sono stati effettuati in relazione al rischio di reiterazione del pregiudizio di cui al capitolo 4.

(216)

Sotto il profilo della ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, occorre osservare che l'inchiesta attuale è il primo riesame delle misure iniziali, il cui livello è compreso tra il 65,1 % e il 73,7 %. Tenuto conto della quota di mercato del 14,4 % allora detenuta dagli esportatori cinesi, l'impatto negativo a lungo termine avuto dalle precedenti pratiche di dumping sul mercato e sull'industria dell'Unione non può essere sottovalutato, in particolare in un contesto di flessione economica.

(217)

Data la situazione economica sfavorevole durante il periodo in esame, l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi completamente dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.5.3.   Indicatori microeconomici

5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(218)

La media ponderata dei prezzi unitari di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Prezzo unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo

680

713

674

762

Indice

100

105

99

112

Prezzo unitario di vendita sul mercato vincolato

[613 - 742 ]

[744 - 900 ]

[757 - 917 ]

[848 - 1 027 ]

Indice

100

121

124

138

Prezzo unitario di vendita sul mercato libero

687

708

671

749

Indice

100

103

98

109

Costo unitario di produzione

746

794

776

839

Indice

100

106

104

112

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati sul prezzo unitario di vendita sul mercato vincolato sono indicati in intervalli di valori per motivi di riservatezza.

(219)

L'industria dell'Unione ha potuto aumentare il prezzo di vendita sul mercato libero del 9 % nel periodo in esame. L'aumento dei prezzi non è bastato tuttavia a compensare il parallelo aumento dei costi registrato nel periodo. Come spiegato al considerando 189, l'industria dell'Unione vende sulla base di contratti della durata di uno / due anni con prezzi fissi per tutta la durata del contratto. A ciò si aggiungono le conseguenze della pandemia di COVID-19 e il relativo impatto sul mercato, che non è stato possibile prevedere.

(220)

Dall'inchiesta è emerso che i prezzi hanno potuto essere adeguati, in una certa misura, in funzione dell'evoluzione dei costi. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo unitario di vendita nel mercato libero è stato tuttavia inferiore del 12 % rispetto al costo unitario di produzione.

5.5.3.2.   Costo del lavoro

(221)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'industria dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR/ETP)

73 799

75 871

69 631

77 009

Indice

100

103

94

104

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(222)

Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato delle lievi oscillazioni, evidenziando un aumento generale del 4 %.

5.5.3.3.   Scorte

(223)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Giacenze finali (in tonnellate)

288 326

234 287

236 113

294 404

Indice

100

81

82

102

Scorte finali in percentuale della produzione

11,8

10,0

11,7

12,6

Indice

100

85

99

107

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(224)

La tabella 11 evidenzia che le scorte di lamiere pesanti tra il 2018 e il 2019 sono diminuite quasi del 20 %, nel 2020 sono rimaste stabili e nel 2021 sono tornate a crescere ai livelli del 2018, attestandosi intorno al 12 % della produzione totale. Le scorte sono considerate un importante indicatore di pregiudizio per l'industria, dal momento che il prodotto simile è generalmente prodotto dall'industria dell'Unione sulla base di ordini specifici degli utilizzatori.

5.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(225)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

-5,7

-7,6

-11,0

-3,4

Indice

- 100

- 134

- 194

-59

Flusso di cassa (in EUR)

-49 630 826

-39 006 682

- 117 031 312

-66 865 341

Indice

- 100

-79

- 236

- 135

Investimenti (in EUR)

96 993 957

107 862 764

81 821 894

41 298 553

Indice

100

111

84

43

Utile sul capitale investito (in %)

-10,5

-15,9

-20,0

-5,4

Indice

- 100

- 151

- 190

-51

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(226)

La Commissione ha calcolato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, segnatamente le vendite nel mercato libero, in percentuale del fatturato di tali vendite. Come previsto, il livello più basso di redditività, ossia -11 %, è stato toccato nel 2020 nel pieno della pandemia. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, pur restando negativa, la redditività ha registrato una ripresa. Tale risultato ha potuto essere conseguito in quanto in quel periodo i prezzi sono aumentati del 9 % rispetto al 2018 ed è stato possibile ridurre alcuni costi, come il costo totale del lavoro.

(227)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è rimasto negativo e ha segnato un netto peggioramento in particolare nel 2020. Nel periodo dell'inchiesta di riesame ha registrato una lieve ripresa, ma è rimasto ampiamente negativo.

(228)

La flessione economica, l'aumento della maggior parte dei costi di produzione e le perdite subite dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame hanno avuto gravi conseguenze sul livello degli investimenti che, a partire dal 2020, hanno dovuto essere sistematicamente e drasticamente ridotti. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il livello degli investimenti è risultato più che dimezzato rispetto al livello del 2018.

(229)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Come gli altri indicatori di prestazione, è rimasto negativo durante tutto il periodo in esame e non desta sorpresa il fatto che abbia raggiunto il livello più basso (-20 %) nel 2020. La ripresa del mercato, la riduzione delle perdite ma anche un ridotto livello degli investimenti nel periodo dell'inchiesta di riesame hanno determinato un lieve miglioramento del risultato che comunque rimane negativo.

5.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(230)

Dall'inchiesta è emerso che durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina sono diminuite e sono rimaste al di sotto del livello minimo. Non è stato pertanto possibile trarre conclusioni significative sulla base del volume o del prezzo di quantità di importazioni così limitate.

(231)

Nel periodo in esame, in uno scenario di contrazione della domanda, anche il volume importato da altri paesi terzi ha registrato una diminuzione. Il prezzo medio all'importazione delle lamiere pesanti importate da tutti gli altri paesi terzi era del 2,5 % inferiore al livello del prezzo medio dell'industria dell'Unione. In tale periodo la quota di mercato detenuta da questi paesi è rimasta generalmente stabile.

(232)

Il periodo in esame comprende il 2020, l'anno in cui è iniziata la pandemia di COVID-19 che ha provocato una forte flessione economica generale nelle economie di tutto il mondo. In tale contesto l'inchiesta ha evidenziato che, in un mercato in contrazione, tutti gli indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento negativo e/o sono rimasti negativi nel periodo in esame. La produzione è diminuita, le vendite sul mercato libero sono scese del 9 % e l'industria dell'Unione è stata costretta a tagliare il 14 % dei posti di lavoro. Sebbene sia stato possibile aumentare i prezzi delle vendite, tale aumento non è riuscito a coprire l'incremento dei costi di produzione; di conseguenza in tale periodo la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito sono rimasti ampiamente negativi.

(233)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di forte vulnerabilità e ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha altresì concluso che, considerato il volume trascurabile di importazioni del prodotto in esame dalla Cina, il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame non poteva essere stato causato dalle importazioni dalla Cina.

(234)

Primex ha affermato che la causa della condizione di fragilità dell'industria dell'Unione risiedeva nella contrazione della domanda e che non vi era alcun elemento di prova che attestasse l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e la condizione dei produttori dell'Unione. I produttori esportatori cinesi non potevano pertanto essere ritenuti responsabili del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

(235)

È probabile che il calo dei consumi abbia influito sulla situazione economica dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Si ricorda tuttavia che in un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza aperta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base occorre tenere conto di altri criteri, in particolare del rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. A tale riguardo, la Commissione ha ulteriormente esaminato l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni dalla Cina.

Osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni

(236)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, il richiedente concordava con le conclusioni della Commissione, affermando che l'istituzione delle misure antidumping ha portato a un miglioramento generale della situazione economica dell'industria dell'Unione rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, ma ha osservato che l'industria dell'Unione rimane in una situazione economicamente fragile e pregiudizievole.

(237)

Nelle sue osservazioni CISA ha affermato che in questo caso è fondamentale il fatto che la Commissione abbia riconosciuto che il presunto pregiudizio continuo subito dall'industria dell'Unione non sia stato causato dalle importazioni cinesi.

(238)

Tuttavia, CISA ha anche contestato l'accertamento del pregiudizio effettuato dalla Commissione, sostenendo che non soddisfa i requisiti di obiettività e prove concrete di cui all'articolo 3.1 dell'accordo antidumping dell'OMC. A sostegno di tale affermazione CISA ha commentato la scelta del periodo in esame, l'interpretazione dei principali indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione e l'andamento dei prezzi delle importazioni.

(239)

Per quanto riguarda il periodo in esame, CISA ha fatto riferimento all'interpretazione del criterio dell'«esame obiettivo» da parte dell'organo d'appello dell'OMC, il quale ha affermato nella sua relazione (72) che «le autorità incaricate dell'inchiesta non sono autorizzate a condurre la loro inchiesta in modo tale da rendere più probabile che, a seguito del processo di accertamento dei fatti o di valutazione, sia determinato che l'industria nazionale subisce un pregiudizio». Inoltre, CISA ha fatto riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, che stabilisce che il periodo dell'inchiesta serve, tra l'altro, «ai fini di una conclusione rappresentativa». CISA ha ritenuto che, a causa degli effetti della COVID-19 nel 2020 e nel 2021 sull'economia in generale e sull'industria siderurgica in particolare, il periodo preso in esame dalla Commissione (dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2021) non fosse rappresentativo e che la Commissione avrebbe dovuto includere nel periodo in esame almeno i due anni precedenti e il periodo successivo al PI.

(240)

Per quanto riguarda l'interpretazione dei principali indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione, CISA ha ribadito le opinioni espresse nelle sue osservazioni sull'apertura. In particolare, CISA si è concentrata sul calo del consumo di lamiere pesanti nell'Unione e ha sostenuto che gli indicatori dell'industria dell'Unione dovrebbero essere analizzati in relazione a tale flessione. CISA ha sostenuto che tale approccio avrebbe portato alla conclusione che l'industria dell'Unione è sana. Inoltre CISA ha sottolineato che qualsiasi sviluppo negativo di tali indicatori non poteva essere attribuito alle importazioni cinesi.

(241)

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi delle importazioni, CISA ha osservato che i prezzi delle importazioni dalla Cina erano superiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame e che i prezzi delle importazioni dalla Cina tra il 2019 e il 2021 erano superiori ai prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, che erano costantemente inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dell'industria dell'Unione. Secondo CISA, ciò ha fornito elementi di prova prima facie dell'undercutting e delle vendite sottocosto da parte degli attuali esportatori, nonché ulteriori elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina non è giustificato, contrariamente alle conclusioni della Commissione.

(242)

Come indicato al considerando 233, il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Contrariamente alle osservazioni di CISA, la causa del pregiudizio non è una questione cruciale nel caso di specie. Inoltre, l'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio ha dimostrato che l'assenza di misure produrrebbe con ogni probabilità un sensibile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Tale situazione è illustrata nei considerando da 249 a 263. Sono pertanto inapplicabili le affermazioni di CISA relative alla constatazione di un pregiudizio notevole.

(243)

In ogni caso e per ragioni di completezza, per i motivi illustrati nei considerando seguenti, la Commissione ha anche espresso disaccordo con le affermazioni di CISA secondo cui la determinazione del pregiudizio non soddisfaceva i requisiti di obiettività e prove concrete. Essa ha inoltre contestato le argomentazioni presentate da CISA a sostegno di tali affermazioni.

(244)

Per quanto riguarda la scelta del periodo in esame, come ammesso da CISA, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. In questo caso essa ha seguito la sua normale prassi, che consiste nel selezionare un periodo che comprende il periodo dell'inchiesta (selezionato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base) e tre anni interi prima di tale periodo. Qualsiasi insinuazione che il periodo in esame sia stato selezionato in modo tale da rendere più probabile l'accertamento di un pregiudizio è pertanto del tutto infondata e deve essere respinta. Per quanto riguarda la rappresentatività, un periodo di quattro anni interi sarebbe considerato di norma sufficientemente rappresentativo. È normale che le condizioni di mercato varino nell'arco di tale periodo e includano fasi di rallentamento economico, siano essi parte di un ciclo economico o causati da sviluppi imprevisti, come la pandemia di COVID-19. La Commissione ha inoltre sottolineato che le condizioni di mercato, compreso il calo del consumo, sono state debitamente prese in considerazione nella sua valutazione, che ha concluso che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni dalla Cina.

(245)

Per quanto riguarda l'interpretazione dei principali indicatori macroeconomici, la Commissione ha osservato che nulla nel regolamento di base suggerisce che la situazione economica dell'industria dell'Unione debba essere valutata solo in relazione al consumo e ad altre condizioni di mercato. Il regolamento di base prevede invece che si tenga conto della contrazione della domanda e dei cambiamenti nei modelli di consumo per la valutazione del nesso di causalità. Come spiegato in precedenza, tale requisito è stato pienamente soddisfatto dall'analisi della Commissione.

(246)

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi delle importazioni, la Commissione ha osservato che il confronto tra volumi e prezzi delle importazioni dalla Cina e volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi non è rilevante ai fini della determinazione del pregiudizio in sé, ma potrebbe essere pertinente solo per valutare l'esistenza di un nesso di causalità.

(247)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato la sua conclusione sul pregiudizio, osservando che in ogni caso l'analisi dell'esistenza di un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame è distinta dalla determinazione positiva del rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Tale conclusione si basa su un'analisi previsionale di vari fattori come illustrato nei considerando da 250 a 260.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO INIZIALMENTE CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI DALLA CINA

(248)

La Commissione ha concluso, al considerando 233, che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Come indicato al considerando 216, l'impatto negativo delle precedenti pratiche di dumping non può essere sottovalutato e la Commissione ha ritenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione rilevato durante il periodo dell'inchiesta di riesame non possa essere stato causato dalle importazioni dalla RPC a causa del loro volume limitato. Come illustrato ai considerando 185 e 230, nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta inferiore al livello minimo, vale a dire al di sotto dell'1 % dei consumi. La Commissione ha pertanto valutato, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, in caso di scadenza delle misure antidumping.

(249)

A tal fine, la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione. Sono stati inoltre esaminati i possibili livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping, nonché il relativo impatto sull'industria dell'Unione.

(250)

Si rammenta che nel periodo dell'inchiesta iniziale la presenza degli esportatori cinesi nell'Unione era in crescita e rappresentava una quota di mercato del 14,4 %. Questo dato dimostra il particolare interesse nutrito da questi esportatori per il mercato dell'Unione. Come illustrato al considerando 170, in considerazione della capacità inutilizzata nella RPC, dell'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori esportatori cinesi e dell'esistenza di misure antidumping in altri paesi che limitano le possibilità di esportazione verso tali mercati, sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle esportazioni di lamiera pesante dalla RPC nell'Unione.

(251)

Per quanto riguarda i livelli dei prezzi ai quali tali importazioni entrerebbero nell'Unione, il richiedente ha fornito stime basate sui dati riguardanti i prezzi di S&P Global Platts, un analista di mercato indipendente del settore dell'acciaio. Tali dati comprendevano i prezzi delle esportazioni (FOB) dalla RPC (Shanghai), i prezzi praticati dall'industria dell'Unione (EXW) in Europa settentrionale e meridionale, come pure i prezzi delle importazioni (CIF) in un porto dell'Europa meridionale. I prezzi delle esportazioni dalla Cina si riferiscono al grado strutturale di base Q355 mentre il resto dei prezzi si riferisce al grado comparabile S235 JR. I dati hanno evidenziato che nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi all'esportazione dalla RPC sono stati generalmente molto inferiori rispetto ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione nell'Europa settentrionale e meridionale e ai prezzi delle importazioni in un porto dell'Europa meridionale. In particolare, per gli ultimi tre mesi per cui erano disponibili i dati, vale a dire agosto, settembre e ottobre 2022, il richiedente ha calcolato i prezzi delle esportazioni dalla RPC (adeguati per tenere conto dei costi di trasporto da Shanghai ad Anversa) a un livello inferiore del 39 % rispetto a quello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione nell'Europa settentrionale, del 29 % rispetto a quello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione nell'Europa meridionale e del 20 % rispetto ai prezzi all'importazione nell'Europa meridionale. Il richiedente ha pertanto stimato che, se dovessero essere mantenuti i volumi delle vendite, un volume ingente di esportazioni cinesi nel mercato dell'Unione potrebbe provocare una diminuzione dei prezzi sul mercato dell'UE pari almeno al 20-29 %.

(252)

Alla luce di quanto esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che un sensibile aumento delle importazioni dalla RPC aumenterebbe la pressione esercitata sui prezzi dell'Unione, che si trovano già a livelli di perdita. Considerata la condizione di vulnerabilità dell'industria dell'Unione, questa combinazione comporterebbe perdite sostanziali in termini di vendite, quota di mercato e redditività, facendo peggiorare ulteriormente la situazione e, in ultima analisi, mettendone in discussione la sostenibilità.

(253)

CISA ha avanzato diverse argomentazioni riguardanti il rischio di reiterazione del pregiudizio. In primo luogo, è stato affermato che le lamiere pesanti godono già della protezione garantita dalle misure di salvaguardia dell'UE e che tali misure, da sole, riducono notevolmente il rischio di reiterazione dal pregiudizio. CISA ha perciò invitato la Commissione a tenere conto di tale duplice protezione nella valutazione dell'attuale riesame.

(254)

A tal proposito, è opportuno ricordare due principi di base. In primo luogo, sebbene sia le misure antidumping che quelle di salvaguardia siano volte a eliminare il pregiudizio, le prime non sono stabilite per sostituire le seconde. In secondo luogo, nella fattispecie non sussiste nessuna duplice protezione per l'industria dell'Unione. Come indicato da CISA, le misure di salvaguardia sono state fissate al 25 %, mentre i dazi antidumping sulle lamiere pesanti erano più elevati e sono stati fissati a un livello compreso tra il 65,1 % e il 73,7 %. Come chiaramente indicato nell'allegato 2.6 del regolamento di salvaguardia, in caso di pagamento delle misure di salvaguardia sulle lamiere pesanti, sarebbe applicata solo una frazione del dazio antidumping. Tali misure non sono pertanto cumulative e quindi non sussiste alcuna doppia protezione.

(255)

In secondo luogo, l'allegato 2.6 del regolamento di salvaguardia dimostra che le misure di salvaguardia non sono stabilite per fare in modo che le lamiere pesanti siano importate dalla Cina al livello non pregiudizievole pertinente stabilito nell'inchiesta antidumping iniziale. Per raggiungere tale livello si dovrebbe applicare un dazio addizionale almeno del 40,1 %. Inoltre, come riportato ai considerando 79 e 80, la Commissione ha osservato che il contingente complessivo previsto dalle misure di salvaguardia è consistente e pertanto non sarebbe in grado di limitare in modo significativo l'ingresso nel mercato dell'Unione delle importazioni dalla Cina a prezzi pregiudizievoli in caso di scadenza dei dazi antidumping.

(256)

Sulla base di tali considerazioni, sono respinte le argomentazioni secondo cui l'industria dell'Unione godrebbe di una doppia protezione e le misure di salvaguardia impedirebbero la reiterazione del pregiudizio.

(257)

CISA e Primex hanno inoltre affermato che il ministro delle Finanze cinese ha annunciato che, a partire da agosto 2021, alcuni prodotti d'acciaio, comprese le lamiere pesanti, non possono più usufruire dei rimborsi dell'IVA sulle esportazioni e che, di conseguenza, la reiterazione del pregiudizio sarebbe improbabile in caso di scadenza delle misure.

(258)

Come indicato al considerando 166, CISA e Primex non hanno avanzato alcuna argomentazione sul possibile effetto della cancellazione del rimborso dell'IVA sulle esportazioni sul prezzo all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha ritenuto che, considerata la loro necessità di utilizzare la capacità inutilizzata, la soppressione del rimborso dell'IVA sulle esportazioni non impedirebbe ai produttori cinesi di invadere il mercato dell'Unione con esportazioni oggetto di dumping. Pertanto, non è stata comprovata l'argomentazione secondo cui, grazie a tale soppressione, non vi sarebbe alcun rischio di reiterazione del pregiudizio.

(259)

Su tale base si è pervenuti alla conclusione che l'assenza di misure con ogni probabilità produrrebbe un sensibile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

Osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni

(260)

Nelle sue osservazioni dopo la divulgazione il richiedente ha concordato con la conclusione della Commissione, dichiarando che l'assenza di misure produrrebbe con ogni probabilità un sensibile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

(261)

Per contro, nelle sue osservazioni CISA ha ribadito che le importazioni di lamiere pesanti dalla Cina erano già trascurabili e che l'annullamento del rimborso dell'IVA all'esportazione le avrebbe scoraggiato ulteriormente. Secondo CISA, l'unica conclusione che si può ragionevolmente trarre sarebbe che un presunto pregiudizio o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione non possono essere causati dalle importazioni dalla Cina.

(262)

La Commissione ha ritenuto che nel contesto della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio la questione pertinente non fosse l'effetto dell'annullamento del rimborso IVA all'esportazione mentre le misure sono in vigore, ma il suo effetto sul mercato dell'Unione per le lamiere pesanti e sull'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha osservato che CISA non ha quantificato gli effetti di tale annullamento sul possibile volume e il prezzo all'esportazione che sarebbe praticato sul mercato dell'Unione per questi prodotti cinesi. Inoltre, non ha fornito alcuna argomentazione contro la conclusione secondo cui l'annullamento del rimborso IVA all'esportazione non impedirebbe ai produttori cinesi di invadere il mercato dell'Unione con esportazioni oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto mantenuto la conclusione di cui al considerando 259 sul rischio di reiterazione del pregiudizio.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(263)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori.

(264)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(265)

L'industria dell'Unione è presente in diversi Stati membri, tra cui Germania, Francia, Italia, Spagna, Belgio, Grecia, Repubblica ceca, Polonia e Austria e, come indicato al considerando 212, e nell'ambito delle lastre pesanti nel periodo dell'inchiesta di riesame occupava direttamente più di 16 000 persone.

(266)

Dall'inchiesta è emerso che nel corso del periodo in esame, nonostante le misure in vigore nei confronti della RPC, l'industria dell'Unione è rimasta in perdita e ha registrato perdite in termini di volume della produzione e delle vendite nel mercato dell'Unione. Come spiegato sopra, in caso di scadenza delle misure esiste un forte rischio che le importazioni cinesi riprendano in volumi elevati a prezzi di dumping. Ciò potrebbe portare a un deterioramento della condizione già vulnerabile dell'industria dell'Unione, che potrebbe mettere in discussione la sostenibilità della produzione di lamiere pesanti, con conseguente perdita di posti di lavoro e di fonti alternative di approvvigionamento nell'Unione.

(267)

È nell'interesse dell'Unione che il mercato sia governato da condizioni di concorrenza eque ed effettive. In caso di mantenimento delle misure, si prevede che con la ripresa post-pandemia del mercato, l'industria dell'Unione sia in grado di aumentare i prezzi, il volume della produzione e delle vendite e l'occupazione, nonché di tornare gradualmente in attivo.

(268)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

(269)

Nessuno degli importatori o degli operatori commerciali indipendenti ha risposto al pertinente questionario della Commissione.

(270)

Primex, un importatore di lamiere pesanti, si è opposto alla proroga delle misure, ha presentato osservazioni in merito all'apertura, ma non si è espresso riguardo all'interesse degli operatori commerciali e degli operatori indipendenti.

(271)

Nell'inchiesta iniziale si è giunti alla conclusione che l'istituzione di misure non avrebbe avuto effetti negativi di rilievo sull'interesse degli importatori dell'Unione. Ciò in ragione del fatto che le lamiere pesanti rappresentavano non più del 20 % dell'attività degli importatori che avevano collaborato, e che la maggior parte degli importatori trattava materiali provenienti da più fonti, tra cui l'industria dell'Unione.

(272)

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha concluso che è improbabile che, in caso di mantenimento delle misure, l'impatto sugli importatori e sugli operatori commerciali indipendenti sia significativo.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(273)

Tre utilizzatori hanno collaborato all'inchiesta e hanno risposto, almeno in parte, al questionario della Commissione. Europipe GmbH («Europipe») si è dichiarata a favore del mantenimento delle misure. Si tratta tuttavia di un utilizzatore di proprietà di due produttori dell'Unione e la sua posizione non può essere considerata rappresentativa dell'interesse degli utilizzatori.

(274)

Gli altri due utilizzatori, Vestas Wind Systems A/S («Vestas») e Astilleros Gondán S.A. («Gondán») hanno dichiarato di essere contrari al mantenimento delle misure.

(275)

Vestas, che si occupa di costruzione di turbine eoliche, ha affermato che il prodotto oggetto del riesame costituisce una quota significativa del costo dei suoi prodotti finali. Sebbene abbia dichiarato di essersi approvvigionato, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, di lamiere pesanti provenienti esclusivamente dall'industria dell'Unione, questo utilizzatore ha affermato che il mantenimento delle misure inciderebbe negativamente sulle sue attività. Si è tuttavia rifiutato di fornire informazioni che sarebbero state utili per verificare tale argomentazione.

(276)

Al fine di valutare il possibile effetto che la proroga delle misure potrebbe avere sull'utilizzatore in questione e, più in generale, sul settore delle installazioni eoliche, la Commissione ha consultato anche una relazione di WindEurope (73), dalla quale emerge che, nonostante la difficile situazione economica citata al considerando 178, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020 il settore delle installazioni eoliche è stato in forte crescita (+22 %) e ha continuato a crescere nel periodo dell'inchiesta (+17 %). Le previsioni fino al 2026 indicano che questo settore continuerà a crescere in modo significativo.

(277)

Anche Gondán, che opera nel settore delle costruzioni navali, ha affermato di avere acquistato esclusivamente dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il costo del prodotto oggetto del riesame rappresentava meno del 5 % dell'intero costo dei rispettivi prodotti finali.

(278)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo di lamiera pesante dei due utilizzatori contrari rappresentava, complessivamente, molto meno del 10 % del consumo totale del mercato libero dell'Unione.

(279)

Alla luce di quanto esposto, non vi è alcun elemento di prova che indichi che l'eventuale mantenimento delle misure inciderebbe in modo significativo o sproporzionato sulle attività di tali utilizzatori.

(280)

Vestas, CISA e Primex hanno affermato che il mantenimento delle misure antidumping non sarebbe nell'interesse dell'Unione, in considerazione in particolare delle conseguenze della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 sull'approvvigionamento di lamiere pesanti, e delle conseguenti sanzioni imposte su Russia e Bielorussia. Secondo le suddette parti, tali sviluppi hanno determinato la cessazione delle importazioni di lamiere pesanti originarie della Russia e della Bielorussia nonché una significativa riduzione delle importazioni dall'Ucraina, e si prevede che entrambe le situazioni perdureranno. Secondo Vestas e Primex, anche la capacità produttiva dei produttori dell'Unione sarebbe limitata, a causa delle presunte difficoltà di approvvigionamento di laminati di acciaio o di altri fattori produttivi come pellet di minerale di ferro, carbone da coke, cascami e metalli leganti. In considerazione della diminuzione delle importazioni dai suddetti paesi, CISA e Primex hanno affermato che le importazioni originarie della Cina potrebbero sostituire gli approvvigionamenti mancanti.

(281)

La Commissione ha riconosciuto che, a partire da febbraio 2022, la guerra in Ucraina ha determinato una notevole diminuzione delle importazioni da Russia e Ucraina e che nulla lascia supporre che questa situazione possa cambiare nel prossimo futuro. Tuttavia, la Commissione ha osservato che le importazioni da Ucraina e Russia sono state ampiamente sostituite da importazioni dall'India, dall'Indonesia e dalla Repubblica di Corea. Inoltre, come dimostrato al considerando 201, l'industria dell'Unione conserva una capacità inutilizzata di circa 4 milioni di tonnellate e può far fronte a incrementi significativi della domanda, mentre le presunte carenze di materie prime non sono state dimostrate. La Commissione ha infine ricordato che lo scopo delle misure non è precludere il mercato alle importazioni cinesi, aggiungendo che agli esportatori cinesi è sempre stato consentito vendere le loro lamiere pesanti a un prezzo non pregiudizievole. Pertanto, le argomentazioni sulle carenze di approvvigionamento non potevano essere accolte.

(282)

In conclusione, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure non avrebbe un'incidenza di rilievo sugli utilizzatori, in particolare tenendo conto della necessità di preservare la produzione di lamiera pesante nell'Unione.

7.4.   Altri fattori

(283)

Vestas ha affermato che, a causa delle limitazioni della capacità dell'industria dell'Unione, la domanda del settore eolico dell'Unione di lamiere pesanti, e in particolare di lamiere di acciaio di grandi dimensioni, non potrebbe essere soddisfatta in caso di mantenimento delle misure. Secondo Vestas, ciò inciderebbe anche sul processo di penetrazione dell'eolico nel mix energetico e, di conseguenza, sulla capacità dell'Unione di conseguire gli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2.

(284)

La Commissione ha osservato che Vestas non ha comprovato le presunte limitazioni della capacità per il tipo particolare di lamiere pesanti. Inoltre, come osservato al considerando 281, l'industria dell'Unione conserva una capacità inutilizzata che le consente di far fronte a incrementi significativi della domanda e la sua produzione è integrata dalle importazioni da paesi terzi. Non esistono pertanto elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure limiterebbe in modo sostanziale lo sviluppo del settore eolico.

(285)

Dall'inchiesta è inoltre emerso che l'industria dell'Unione ha piani ambiziosi di investimento per "rendere più ecologica" la produzione dell'acciaio, che comprendono anche una transizione dagli altiforni tradizionali ai forni elettrici ad arco. Si prevede che tali investimenti contribuiranno in modo significativo agli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, essi potranno concretizzarsi soltanto se l'industria dell'Unione potrà conseguire una redditività adeguata, il che presuppone il mantenimento delle misure.

(286)

In conclusione, la Commissione ha ritenuto che, nel complesso, il mantenimento delle misure non inciderebbe negativamente sugli obiettivi ambientali dell'Unione.

7.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(287)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC.

Osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni

(288)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, il richiedente ha espresso il suo accordo con le conclusioni della Commissione, affermando che il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell'intero mercato dell'Unione, garantendo un approvvigionamento interno sicuro e stabile di lamiera pesante e consentendo la transizione in corso verso la produzione di acciaio verde e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(289)

Per contro, CISA ha sostenuto che le considerazioni relative all'interesse dell'Unione richiedono la scadenza delle misure in questione per i seguenti motivi: 1) il potenziale disavanzo delle importazioni a seguito dell'uscita de facto della Russia e dell'Ucraina dal mercato dell'UE e il mantenimento delle misure di salvaguardia dell'acciaio, 2) il proposto meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alla frontiera e 3) i rischi di recessione economica legati agli elevati tassi di inflazione nell'UE.

(290)

Per quanto riguarda il potenziale disavanzo delle importazioni, CISA ha ribadito che la cessazione delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina creerebbe una carenza di approvvigionamento. A sostegno della sua affermazione, essa ha presentato un articolo pertinente (74) pubblicato da un analista di mercato.

(291)

La Commissione ha osservato che le informazioni fornite da CISA confermano la conclusione secondo cui le importazioni dall'Ucraina e dalla Russia sono state ampiamente sostituite da importazioni da altri paesi, tra cui India e Indonesia. Tenuto conto anche del fatto che CISA non ha fornito informazioni attendibili sull'evoluzione della domanda dell'Unione o sulla produzione di lamiere pesanti da parte dei produttori dell'Unione, si è ritenuto che le argomentazioni relative all'esistenza di un disavanzo non fossero comprovate e non potessero essere prese in considerazione.

(292)

Per quanto riguarda il meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), CISA ha affermato che se viene adottato e applicato conformemente al relativo accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio (75), esso imporrà costi aggiuntivi significativi e scoraggerà pertanto le importazioni di lamiere pesanti, in particolare quelle da Cina, India, Russia e Turchia.

(293)

Come riconosciuto da CISA stessa, il CBAM non ha avuto alcun effetto durante il periodo dell'inchiesta di riesame perché era ancora una proposta legislativa. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che l'obiettivo del meccanismo proposto è prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, incoraggiare una produzione industriale più pulita nei paesi terzi e garantire un prezzo equo del carbonio emesso durante la produzione di un numero limitato di prodotti ad alta intensità energetica che entrano nell'UE. Gli obiettivi perseguiti dal CBAM sono pertanto pienamente in linea con l'interesse dell'Unione a realizzare i suoi obiettivi ambientali. La Commissione ha inoltre ricordato che qualsiasi possibile impatto del CBAM sulle importazioni di lamiere pesanti dalla Cina, dall'India, dalla Russia e dalla Turchia dipenderebbe dal livello di decarbonizzazione nel processo di produzione di tali paesi, che non può ancora essere valutato in questa fase. A tale riguardo la Commissione procederà a un riesame dell'impatto del CBAM alla fine del periodo transitorio di attuazione (dicembre 2025) per adeguarne all'occorrenza l'applicazione prima della piena entrata in vigore del sistema definitivo nel gennaio 2026. Alla luce di queste considerazioni, l'obiezione è stata respinta.

(294)

Per quanto riguarda l'inflazione, CISA ha sostenuto che alla luce dei livelli senza precedenti registrati nell'Unione nel 2022 l'aumento dei prezzi del prodotto in esame metterebbe a rischio la sostenibilità dei progetti infrastrutturali nonché la crescita del PIL negli Stati membri dell'UE.

(295)

La Commissione ha ricordato che l'obiettivo delle misure era quello di garantire condizioni di mercato eque nell'Unione e ha osservato che un contesto economico in cui il costo dei fattori produttivi aumenta significativamente, ma i produttori non sono autorizzati ad adeguare di conseguenza i loro prezzi a causa di importazioni oggetto di dumping, non favorirebbe la crescita economica e minaccerebbe la sostenibilità economica dell'industria.

(296)

La Commissione ha mantenuto la sua posizione che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure attuali sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC.

8.   ARGOMENTAZIONI SECONDO LE QUALI LE MISURE DOVREBBERO ESSERE SOSPESE

(297)

CISA ha affermato che si sono verificate le condizioni per la sospensione delle attuali misure antidumping a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, sottolineando che sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui al suddetto articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. CISA ha asserito che vi è stata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il persistere o il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. A tale riguardo, CISA ha fatto riferimento alle aspettative di crescita dell'industria a valle dell'Unione e alle crescenti carenze nel mercato dell'Unione, alla prevista ripresa economica nel periodo post-COVID, agli aumenti del prezzo del prodotto in esame, alla prevista diminuzione del volume delle importazioni da Russia e Ucraina e alla decisione di esecuzione di sospendere i dazi antidumping definitivi istituiti sui prodotti laminati piatti di alluminio della RPC.

(298)

La Commissione ha respinto l'argomentazione di CISA, in quanto non suffragata da elementi di prova. CISA non ha presentato alcuna informazione al fine di dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte e che le misure antidumping dovrebbero essere sospese.

9.   MISURE ANTIDUMPING

(299)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio di reiterazione del dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle lamiere pesanti della Repubblica popolare cinese.

(300)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(301)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(302)

Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(303)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non andrebbero assoggettate a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(304)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (76). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(305)

Un esportatore o produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo che è stato utilizzato per stabilire il livello del dazio attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione.

(306)

Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni.

(307)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (77), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(308)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (78), la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (79) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l'applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell'istituzione della misura di salvaguardia.

(309)

Vale a dire che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell'importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

(310)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, e 7225990045) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

73,1  %

C143

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.

65,1  %

C144

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.

73,7  %

C145

Altre società che hanno collaborato, elencate in allegato

70,6  %

 

Tutte le altre società

73,7  %

C999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta iniziale);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente eseguito esportazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

5.   Salvo indicazioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile a prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2.   La parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 1 è sospesa.

3.   Le sospensioni di cui al paragrafo 2 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).

(5)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 209 del 2.6.2021, pag. 24).

(6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 89 del 25.2.2022, pag. 3).

(7)  Cfr. sentenze dell'11 luglio 2017, Viraj Profiles/Consiglio, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punti 98 e 99.

(8)  Cfr. sentenza del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T-199/04 RENV, ECLI:EU:T:2016:740, punto 92.

(9)  Cfr. sentenza del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T-199/04 RENV, ECLI:EU:T:2016:740, punto 94.

(10)  Fonte: richiesta (t22.001107), pag. 7 e https://www.argusmedia.com/en/news/2021033-brazil-renews-antidumping-duties-on-plate-imports

(11)  Codici merci a 10 cifre.

(12)  Cfr. articolo LXIV, sezione 2 del quattordicesimo piano quinquennale.

(13)  Cfr. sezione VIII del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(14)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2583

(15)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(16)  https://www.crugroup.com CRU International Limited, Steel Plate Market Outlook (novembre 2021).

(17)  https://www.metalsconsultinginternational.com Fonte: James F. King (Metals Consulting International Limited).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 5).

(19)  FMI, World Economic Outlook, 19 (ottobre 2022) https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/October/English/text.ashx (consultato il 5 dicembre 2022).

(20)  OCSE, Steel Market Developments, Q2 2022, 70 (2022) https://www.oecd.org/industry/ind/steel-marketdevelopments-Q2-2022.pdf (consultato il 5 dicembre 2022).

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 17).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 181).

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58).

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145).

(25)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.

(26)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118.

(27)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, e regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le sue pretese di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(28)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.

(29)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133.

(30)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.

(31)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145.

(32)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20. 12. 2017, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en

(33)  Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, «China's status as a non-market economy», A-570053, 26 ottobre 2017, pag. 196; «Non-Oriented Electrical Steel from the People's Republic of China: Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order», 85 Fed. Reg. 11339 (27 febbraio 2020); «Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People's Republic of China: Final Affirmative Determination», 81 Fed. Reg. 35308 (2 giugno 2016).

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635; regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan n (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) e regolamento di esecuzione (UE) 2022/58.

(35)  Cfr.: https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consultato il 21 novembre 2022).

(36)  Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(37)  Cfr. sezione II, sottosezione 1 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria dei cascami dell'acciaio.

(38)  Cfr. piano d'azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell'industria siderurgica, Capitolo I, sezione 3, disponibile all'indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 5 dicembre 2022).

(39)  Cfr. piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3, disponibile all'indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato il 5 dicembre 2022).

(40)  Piano di lavoro della provincia dello Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l'ottimizzazione dell'assetto dell'industria siderurgica (2019-2025), disponibile all'indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 5 dicembre 2022).

(41)  Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell'industria siderurgica, Sintesi disponibile all'indirizzo: http://www.cbmf.org/cbmf/xgxy/gt79/7120947/index.html (consultato il 5 dicembre 2022).

(42)  Piano d'azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica per il 2020, disponibile all'indirizzo: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consultato il 5 dicembre 2022).

(43)  Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell'industria manifatturiera: «Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l'ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali.»; disponibile all'indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2022).

(44)  Piano d'azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico: «Promuovere le fusioni e il risanamento delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell'acciaio portandolo circa a 10 imprese»; disponibile all'indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2022).

(45)  Cfr. sito internet del gruppo, disponibile all'indirizzo: http://www.ansteel.cn/about/jituangaoguan/ (consultato il 21 novembre 2022).

(46)  Cfr. sito internet della società, disponibile all'indirizzo: https://www.baosteel.com/about/manager (consultato il 21 novembre 2022).

(47)  Cfr.: http://www.ansteel.cn/news/xinwenzixun/2021-07-23/0a6a300e05b3e89e7da1fccf2b1c8e77.html (consultato il 21 novembre 2022).

(48)  Cfr.: http://www.ansteel.cn/news/xinwenzixun/2021-04-06/19759181c95ff4e85e2b378a1369fb17.html (consultato il 21 novembre 2022).

(49)  Cfr. sito web del gruppo, disponibile all'indirizzo: http://www.baowugroup.com/party_building/overview (consultato il 21 novembre 2022).

(50)  Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

(51)  Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all'indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 7 settembre 2022).

(52)  Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(53)  Cfr. quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.

(54)  Cfr. piano d'azione siderurgico per il 2022 «1+3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2; disponibile all'indirizzo: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consultato il 23 novembre 2022).

(55)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.

(56)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(57)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(58)  https://sideraconsult.com/gerdau-initiates-production-of-heavy-plates/

(59)  Questi paesi sono elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(*1)  I valori di riferimento per le materie prime differiscono lievemente da quelli nella nota, a causa di un errore materiale (nella nota i valori di riferimento sono stati erroneamente calcolati sulla base del volume delle importazioni soltanto per il primo trimestre del 2021 anziché per tutto il 2021).

(60)  Regolamento (UE) 2015/755. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(61)  https://www.ilo.org/ilostat

(62)  https://www.cemig.com.br/

(63)  http://www.gasmig.com.br

(64)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione, del 20 maggio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (GU L 143 del 23.5.2022, pag. 11).

(65)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58.

(66)  https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-4.434-de-1-de-outubro-de-2019-219471875

(67)  Cfr. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/28/content_5603588.htm e http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/29/content_5628266.htm, entrambi solo in lingua cinese.

(68)  http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search

(69)  https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TD0014/submission/882d267b-8cbc-48bd-bceb-059a615a0779/

(70)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2022, pag. 1).

(71)  Cfr. ad esempio, i vari gradi di acciaio per utensili non legato descritti nell'allegato C della norma EN ISO 4957.

(72)  Relazione dell'organo d'appello, Stati Uniti — Anti Dumping Measures on Certain Hot Rolled Steel Products from Japan, DS 184, punto 193.

(73)  https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2021-statistics-and-the-outlook-for-2022-2026/

(74)  European steel plate market: Effects from Russia’s war in Ukraine one year on - Fastmarkets (https://www.fastmarkets.com/insights/european-steel-plate-market-one-year-russias-war-in-ukraine) (consultato il 21 marzo 2023).

(75)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7719

(76)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(77)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(78)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

(79)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225I del 25.6.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:

Nome

Città

Codice addizionale TARIC

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

Baotou, Inner Mongolia

C151

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd

Zhangjiagang, Jiangsu

C146

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

Danyang, Jiangsu

C155

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd

Jiangyin, Jiangsu

C147

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd

Laiwu, Shandong

C154

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd

Xixia, Henan

C152

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd

Qinhuangdao, Hebei

C153

Shandong Iron & Steel Co., Ltd, Jinan Company

Jinan, Shandong

C149

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd

Wuhan, Hubei

C156

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd

Xinyu, Jiangxi

C148


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