Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0823

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 della Commissione del 13 aprile 2023 recante modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la determinazione dell’equivalenza delle informazioni in un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE

    C/2023/2352

    GU L 103 del 18.4.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/823/oj

    18.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 103/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/823 DELLA COMMISSIONE

    del 13 aprile 2023

    recante modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la determinazione dell’equivalenza delle informazioni in un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (2) al fine di migliorare le disposizioni afferenti a tutte le forme di scambi di informazioni e di cooperazione amministrativa istituendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme.

    (2)

    Data la natura e la flessibilità delle piattaforme digitali, l’obbligo di comunicazione si applica anche ai gestori di piattaforme definiti nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE che svolgono attività commerciali nell’Unione ma che non sono residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro («gestori di piattaforme straniere»). Ciò garantisce condizioni di parità per tutti i gestori di piattaforme digitali, a prescindere dal loro luogo di stabilimento, e impedisce la concorrenza sleale all’interno dell’Unione.

    (3)

    La direttiva 2011/16/UE stabilisce misure atte a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui gestori di piattaforme straniere e sulle autorità fiscali degli Stati membri, nei casi in cui esistano adeguate disposizioni che garantiscano lo scambio di informazioni equivalenti tra una giurisdizione non-UE e uno Stato membro.

    (4)

    L’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 2011/16/UE stabilisce che la Commissione determina, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere ricevute automaticamente da uno Stato membro siano equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva. L’articolo 8 bis quater, paragrafo 7 stabilisce inoltre che la stessa procedura si applica per determinare che le informazioni non sono più equivalenti.

    (5)

    Il presente regolamento stabilisce i criteri per valutare e determinare in che misura il diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE garantiscano che le informazioni che devono essere ricevute automaticamente da tale Stato membro si riferiscano alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE e siano equivalenti alle informazioni richieste ai sensi delle norme in materia di comunicazione di cui alla stessa direttiva.

    (6)

    A livello internazionale, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato il 3 luglio 2020 il documento «Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy» (modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy) (3) («modelli di norme») e il 22 giugno 2021 un modulo facoltativo che estende i modelli di norme alla vendita di beni e al noleggio di mezzi di trasporto (4) («modulo facoltativo»). I modelli di norme e il modulo facoltativo non sono uno standard minimo e, di conseguenza, possono essere attuati in modo diverso dalle varie giurisdizioni. È pertanto necessario che la Commissione valuti il diritto nazionale di recepimento dei modelli di norme e del modulo facoltativo della giurisdizione non-UE, caso per caso, per determinare in che misura le attività che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme in materia di comunicazione di tale diritto nazionale e le informazioni richieste ai sensi delle medesime siano equivalenti alle attività rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE e alle informazioni richieste ai sensi della stessa direttiva. Dovrebbe inoltre rimanere possibile stabilire l’equivalenza, se del caso, concernente uno strumento bilaterale o la relazione di scambio con una particolare giurisdizione non-UE e il suo diritto nazionale.

    (7)

    La valutazione e la determinazione di tale equivalenza dovrebbero seguire un approccio che garantisca agli Stati membri di ricevere le informazioni necessarie ed eviti oneri eccessivi ai gestori di piattaforme che hanno già comunicato le informazioni pertinenti in una giurisdizione non-UE. La Commissione dovrebbe pertanto effettuare la valutazione conformemente ai criteri corrispondenti, quali definiti all’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, e tenendo debitamente conto delle esclusioni facoltative offerte nell’ambito dei modelli di norme e del modulo facoltativo.

    (8)

    A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alle misure di cui al presente regolamento (5).

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Criteri per la valutazione e la determinazione dell’equivalenza

    La Commissione applica i criteri di cui agli articoli da 2 a 7 del presente regolamento nel determinare se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE siano, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva.

    Articolo 2

    Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione

    1.   La Commissione valuta le definizioni relative al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti da 1 a 4, della direttiva 2011/16/UE.

    2.   Se una giurisdizione non-UE non considera un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione come un gestore di piattaforma che facilita la prestazione di attività pertinenti per le quali, nell’anno civile precedente, il corrispettivo aggregato a livello della piattaforma è inferiore a 1 milione di EUR o inferiore a un importo approssimativamente equivalente a 1 milione di EUR nella valuta locale di tale giurisdizione, la determinazione dell’equivalenza si applica solo ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione quali definiti nel diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE.

    Articolo 3

    Venditori Oggetto di Comunicazione

    La Commissione valuta le definizioni relative ai venditori oggetto di comunicazione contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte B, punti da 1 a 4, e parte C, punti 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE.

    Articolo 4

    Attività Pertinente

    1.   La Commissione valuta le definizioni relative all’attività pertinente contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti 8, 10, e 11 e parte C, punto 9, della direttiva 2011/16/UE.

    2.   Se una giurisdizione non-UE non include nel proprio diritto nazionale una o più delle attività pertinenti di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punto 8, della direttiva 2011/16/UE come attività pertinente, la determinazione dell’equivalenza si applica solo alle informazioni relative a un’attività pertinente quale definita nel diritto nazionale di tale giurisdizione non-UE.

    Articolo 5

    Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

    La Commissione valuta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato V, sezione II, della direttiva 2011/16/UE e con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 7, della direttiva 2011/16/UE.

    Articolo 6

    Obblighi di comunicazione

    La Commissione valuta gli obblighi di comunicazione contenuti nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con gli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezione III, parte A, punti 1, 2, 5, 6 e 7, e all’allegato V, parte B, della direttiva 2011/16/UE, e alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 8, della direttiva 2011/16/UE.

    Articolo 7

    Efficace attuazione

    La Commissione valuta le norme e le procedure amministrative contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di obblighi di comunicazione e per determinarne l’equivalenza con le disposizioni di cui all’allegato V, sezione IV, parti da A a D, della direttiva 2011/16/UE.

    Articolo 8

    Determinazione dell’equivalenza

    Se i criteri previsti all’articolo 1 e valutati conformemente agli articoli da 2 a 7 sono soddisfatti, le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro e la giurisdizione non-UE interessata sono considerate equivalenti. Tale determinazione dell’equivalenza si applica all’accordo stesso tra le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro e la giurisdizione non-UE interessata.

    Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione quale definito nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE che non è considerato un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE è tenuto a registrarsi e a comunicare informazioni a un unico Stato membro conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, e all’allegato V, sezione IV, parte F, punto 1, della direttiva 2011/16/UE.

    Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione quale definito nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE, che facilita l’esecuzione di qualsiasi attività pertinente che non è considerata un’attività pertinente ai sensi del diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE è tenuto a registrarsi e a comunicare informazioni sui venditori oggetto di comunicazione in relazione a tale attività pertinente a un unico Stato membro conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, e all’allegato V, sezione IV, parte F, punto 1, della direttiva 2011/16/UE.

    Articolo 9

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

    (2)   GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1.

    (3)  OCSE (3.7.2020). Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy

    (4)  OCSE (22.6.2021). Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni per le piattaforme digitali: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni

    (5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


    Top