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Document 32023R0722

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/722 del Consiglio del 31 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    ST/7749/2023/INIT

    GU L 94 del 3.4.2023, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/722/oj

    3.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 94/19


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/722 DEL CONSIGLIO

    del 31 marzo 2023

    che attua il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    visto il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 1, punto 20,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/427, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2) e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell’Unione, o dirette all’Unione, di taluni organi di informazione. Tali organi figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427. A norma dell’articolo 1, punto 20, del regolamento (UE) 2023/427, l’applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di detti organi di informazione è soggetta all’adozione di atti di esecuzione da parte del Consiglio.

    (2)

    Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)  GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 6.

    (2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).


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