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Document 32023R0407

    Regolamento (UE) 2023/407 del Consiglio del 23 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    ST/6382/2023/INIT

    GU L 56I del 23.2.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/407/oj

    23.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 56/1


    REGOLAMENTO (UE) 2023/407 DEL CONSIGLIO

    del 23 febbraio 2023

    che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Sulla scia delle conclusioni in cui aveva condannato la violenza e le gravi e sistematiche violazioni diffuse dei diritti umani in Siria, il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1) e il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

    (2)

    In considerazione del deterioramento della situazione in Siria e delle diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, fra cui l’uso di armi chimiche contro la popolazione civile, il Consiglio ha continuato ad aggiungere voci agli elenchi delle persone ed entità soggette alle misure restrittive dell’Unione.

    (3)

    Il terribile terremoto del 6 febbraio 2023 è venuto ad esacerbare una situazione già drammatica, acuendo le sofferenze della popolazione siriana.

    (4)

    Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire ulteriore assistenza per alleviare le sofferenze in tutte le regioni colpite. Ha invitato tutti a garantire l’accesso umanitario alle vittime del terremoto in Siria, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e ha invitato la comunità umanitaria, sotto l’egida delle Nazioni Unite, a garantire la rapida fornitura di aiuti.

    (5)

    Le misure restrittive dell’Unione, comprese quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a intralciare o impedire la fornitura degli aiuti umanitari alle persone che ne hanno bisogno. Le misure restrittive adottate dal Consiglio in considerazione della situazione in Siria non incidono sugli scambi commerciali tra l’Unione e la Siria nella maggior parte dei settori, fra cui prodotti alimentari e medicinali. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, vigono deroghe che consentono di mettere comunque a disposizione di persone ed entità designate i fondi e risorse economiche che risultano necessari al solo scopo di prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi la prestazione è subordinata all’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente.

    (6)

    Data l’urgenza indotta dalla crisi umanitaria in Siria, aggravata dal terremoto, e al fine di agevolare la rapida consegna degli aiuti, è opportuno introdurre per un periodo iniziale di sei mesi una deroga al congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche, deroga di cui fruiscano le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie.

    (7)

    Poiché le modifiche previste dal presente regolamento rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 16 bis del regolamento (UE) n. 36/2012 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 16 bis

    1.   I divieti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si applicano, fino al 25 agosto 2023, alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari e il supporto di altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

    e)

    da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell’Unione o degli Stati membri per provvedere all’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o supportare altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali della popolazione civile in Siria;

    f)

    se non contemplate dalle lettere da a) a d), da organizzazioni e agenzie che hanno superato la valutazione per pilastro dell’Unione e con le quali l’Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario dell’Unione;

    g)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    h)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    i)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a h), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Il divieto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell’Unione o degli Stati membri per prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria laddove tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 1.

    3.   Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 e 2, in deroga all’articolo 14, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, purché tali fondi o risorse economiche siano necessari al solo scopo di prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

    4.   Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 e 2, in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, purché:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano necessari al solo scopo di prestare soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e

    b)

    i fondi o le risorse economiche siano sbloccati a favore delle Nazioni Unite allo scopo di prestare o facilitare la prestazione di assistenza in Siria in conformità del piano di reazione per l’assistenza umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

    5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 e 4 entro due settimane dal rilascio.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14).

    (2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).


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