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Document 32023D2787
Council Decision (CFSP) 2023/2787 of 8 December 2023 amending Decision (CFSP) 2020/732 in support of the UN Secretary-General’s Mechanism for investigation of alleged use of chemical and biological or toxin weapons
Decisione (PESC) 2023/2787 del Consiglio, dell’8 dicembre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2020/732, a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche
Decisione (PESC) 2023/2787 del Consiglio, dell’8 dicembre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2020/732, a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche
ST/15730/2023/INIT
GU L, 2023/2787, 11.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2787/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32020D0732 | 08/12/2023 | 14/01/2025 | ||
Modifies | 32020D0732 | sostituzione | articolo 5 paragrafo 2 | 08/12/2023 | 14/01/2025 |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2787 |
11.12.2023 |
DECISIONE (PESC) 2023/2787 DEL CONSIGLIO
dell’8 dicembre 2023
che modifica la decisione (PESC) 2020/732, a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/732 (1), che prevedeva un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione, per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1 («periodo di attuazione»). |
(2) |
Il periodo di attuazione doveva concludersi il 14 dicembre 2023. |
(3) |
Il 22 settembre 2023 l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office for Disarmament Affairs – UNODA), responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2020/732, ha chiesto di prorogare di 13 mesi, a costo zero, il periodo di attuazione. |
(4) |
La proroga del periodo di attuazione fino al 14 gennaio 2025 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/732, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione (PESC) 2020/732, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 14 gennaio 2025.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
(1) Decisione (PESC) 2020/732 del Consiglio del 2 giugno 2020 a sostegno del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche o tossiniche (GU L 172 I del 3.6.2020, pag. 5).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2787/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)