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Document 32023D2686

Decisione (PESC) 2023/2686 del Consiglio, del 27 novembre 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie

ST/15110/2023/INIT

GU L, 2023/2686, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2686

28.11.2023

DECISIONE (PESC) 2023/2686 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2023

che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle sue conclusioni del 20 maggio 2021 sulla «comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’azione umanitaria dell’UE: nuove sfide, stessi principi», il Consiglio ha ribadito il suo impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell’Unione sull’azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell’Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l’importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell’Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l’inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive dell’Unione, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie.

(2)

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni si conformano agli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale e non sono intese ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono. L’UNSC, al paragrafo 1 della sua risoluzione 2664 (2022), ha deciso che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali da parte di determinati soggetti sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dall’UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni.

(3)

Il 14 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/338 (1), che ha introdotto l’esenzione umanitaria ai sensi dell’UNSCR 2664 (2022) nei regimi di misure restrittive dell’Unione, che attuano le misure decise dall’UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni. Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 (2), che ha introdotto l’esenzione umanitaria ai sensi dell’UNSCR 2664 (2022) nei regimi di misure restrittive dell’Unione, che attuano le misure decise dall’UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni e le misure complementari decise dal Consiglio.

(4)

Al fine di aumentare l’uniformità e la coerenza tra i regimi di misure restrittive dell’Unione e con le misure restrittive adottate dall’UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni e garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali, il Consiglio ritiene che sia opportuno introdurre in taluni regimi di misure restrittive dell’Unione un’esenzione dalle misure di congelamento dei beni e alle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche per le persone fisiche o giuridiche e le entità designate, a vantaggio dei soggetti di cui all’UNSCR 2664 (2022), e delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario e delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro, o da agenzie specializzate degli Stati membri. Il Consiglio ritiene inoltre che sia opportuno introdurre un meccanismo di deroga o modificare un meccanismo di deroga esistente per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione. Il Consiglio ritiene altresì che sia opportuno introdurre clausole di riesame relative a tali eccezioni. Oltre a ciò, il Consiglio ritiene che sia opportuno introdurre in taluni altri regimi di misure restrittive dell’Unione clausole di riesame relative alle disposizioni vigenti in materia di eccezioni umanitarie.

(5)

È pertanto necessario modificare le decisioni 2010/638/PESC (3), 2011/72/PESC (4), 2011/101/PESC (5), 2011/173/PESC (6), 2012/642/PESC (7), 2013/184/PESC (8), 2014/145/PESC (9), (PESC) 2015/1763 (10), (PESC) 2017/2074 (11), (PESC) 2019/797 (12), (PESC) 2019/1720 (13), (PESC) 2021/1277 (14), (PESC) 2023/891 (15) e (PESC) 2023/1532 (16) del Consiglio.

(6)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

8.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, tale autorizzazione si considera concessa.

9.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 7 e 8 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.»

;

2)

all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»

.

Articolo 2

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

7.   Fatto salvo il paragrafo 6, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

8.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, tale autorizzazione si considera concessa.

9.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 7 e 8 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.»

;

2)

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le eccezioni di cui all’articolo 1, paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»

.

Articolo 3

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

6.   Fatto salvo il paragrafo 5, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

7.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 6, tale autorizzazione si considera concessa.

8.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 6 e 7 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.»

;

2)

all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Le eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, per quanto riguarda l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»

.

Articolo 4

La decisione 2011/173/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

8.   Fatto salvo il paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, tale autorizzazione si considera concessa.

10.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8 e 9 entro quattro settimane dal rilascio dell’autorizzazione.»

;

2)

all’articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

«Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafi 7 e 8, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 5

All’articolo 8 della decisione 2012/642/PESC, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), punto i), per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, è riesaminata a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»

.

Articolo 6

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.»;

2)

l’articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

1.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

2.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione si considera concessa.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio.»;

3)

all’articolo 12 è aggiunto il comma seguente:

«Le eccezioni di cui agli articoli 6, paragrafo 7, e 6 bis, paragrafo 1, per quanto riguarda l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, è riesaminata a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 7

All’articolo 6 della decisione 2014/145/PESC, è aggiunto il comma seguente:

«Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafi 11, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 2, paragrafo 12, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 8

La decisione (PESC) 2015/1763 è così modificata:

1)

all’articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

8.   Fatto salvo il paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2articolo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, tale autorizzazione si considera concessa.

10.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8 e 9 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.»

;

2)

all’articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

«Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafi 7 e 8, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 9

La decisione (PESC) 2017/2074 è così modificata:

1)

all’articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

9.   Fatto salvo il paragrafo 8, e in deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

10.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 9, tale autorizzazione si considera concessa.

11.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 e 10 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.»

;

2)

all’articolo 13 è aggiunto il comma seguente:

«Le eccezioni di cui all’articolo 7, paragrafi 8 e 9, per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 10

La decisione (PESC) 2019/797 è così modificata:

1)

all’articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

8.   Fatto salvo il paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, tale autorizzazione si considera concessa.

10.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8 e 9 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.»

;

2)

all’articolo 10 è aggiunto il comma seguente:

«Le eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafi 7 e 8, per quanto riguarda l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 11

La decisione (PESC) 2019/1720 è così modificata:

1)

all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

2.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione si considera concessa.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio.»;

3)

all’articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

«Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, e all’articolo 3 per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 12

La decisione (PESC) 2021/1277 è così modificata:

1)

all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o a sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

2.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione si considera concessa.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio.»;

3)

all’articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

«Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, e all’articolo 3 per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 13

All’articolo 8 della decisione (PESC) 2023/891, è aggiunto il comma seguente:

«Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafi 7 e 8 per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 14

Nella decisione (PESC) 2023/1532, l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Le eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi 7 e 8 per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».

Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

Y. DÍAZ PÉREZ


(1)  Decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che modifica talune decisioni e posizioni comuni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 50).

(2)  Decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria (GU L 94 del 3.4.2023, pag. 48).

(3)  Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).

(4)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).

(5)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(6)  Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).

(7)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

(8)  Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

(9)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

(10)  Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37).

(11)  Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60).

(12)  Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13).

(13)  Decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (GU L 262 del 15.10.2019, pag. 58).

(14)  Decisione (PESC) 2021/1277 del Consiglio, del 30 luglio 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano (GU L 277 I del 2.8.2021, pag. 16).

(15)  Decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio, del 28 aprile 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU L 114 del 2.5.2023, pag. 15).

(16)  Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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