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Document 32023D2650
Council Decision (EU) 2023/2650 of 20 November 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning the amendment to Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement (Ship inspection)
Decisione (UE) 2023/2650 del Consiglio, del 20 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (ispezione delle navi)
Decisione (UE) 2023/2650 del Consiglio, del 20 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (ispezione delle navi)
ST/14565/2023/INIT
GU L, 2023/2650, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2650/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2650 |
24.11.2023 |
DECISIONE (UE) 2023/2650 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (ispezione delle navi)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE. |
(3) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e 14 atti giuridici ad esso collegati. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE. |
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. CREVITS
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (1), quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1. |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15. |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2009/728/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio (8). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/765/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (9). |
(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/281/UE della Commissione, del 14 maggio 2014, che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (10). |
(11) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(12) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1327 della Commissione, del 1° agosto 2016, che concede il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (12). |
(13) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d'aéronefs (BV) a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (C(2017) 1881 final). |
(14) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas Marine & Offshore SAS conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2020) 4226 final). |
(15) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1227 della Commissione, del 27 luglio 2021, che modifica il riconoscimento di DNV GL AS in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
(16) |
Occorre integrare nell'accordo SEE l'elenco degli organismi riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (2022/C 466/07) (14). |
(17) |
Il regolamento (CE) n. 391/2009 stabilisce i criteri di riconoscimento e gli obblighi degli organismi riconosciuti, comprese disposizioni in materia di ammende e penalità di mora. |
(18) |
Date le circostanze specifiche, vale a dire il fatto che spetta alla Commissione riconoscere gli organismi e che le violazioni ledono l'Unione e i suoi interessi, e viste la complessità e la tecnicità delle procedure di valutazione e di infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare da vicino con la Commissione e attenderne la valutazione e la proposta d'intervento prima di pronunciarsi sull'applicazione di ammende e penalità di mora agli organismi che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA e la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA. |
(19) |
Nulla nella presente decisione può essere interpretato nel senso di limitare o altrimenti circoscrivere l'assolvimento degli obblighi che incombono alla Commissione in virtù del diritto dell'Unione in termini di compiti di riconoscimento, valutazione e, se del caso, imposizione di misure correttive o sanzioni agli organismi riconosciuti che non sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA e la cui attività principale non si svolge in uno Stato EFTA |
(20) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
il testo del punto 55b (Direttiva 94/57/CE del Consiglio) è sostituito dal seguente: " 32009 L 0015: Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47), modificata da:
|
2. |
dopo il punto 55d (Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:
|
Articolo 2
Il testo dei regolamenti (CE) n. 391/2009, quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1, (UE) n. 788/2014, quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15, e (UE) 2019/492, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014, della direttiva 2009/15/CE, della direttiva di esecuzione 2014/111/UE, delle decisioni 2009/728/CE e (UE) 2015/669, delle decisioni di esecuzione 2013/765/UE, 2014/281/UE, (UE) 2015/688, (UE) 2016/1327 e (UE) 2021/1227, delle decisioni di esecuzione C(2017) 1881 del 24.3.2017 e C(2020) 4226 del 29.6.2020 e dell'elenco 2022/C 466/07 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il …
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(1) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.
(2) GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 5.
(3) GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12.
(4) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82.
(5) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.
(6) GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83.
(7) GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 34.
(8) GU L 110 del 29.4.2015, pag. 24.
(9) GU L 338 del 17.12.2013, pag. 107.
(10) GU L 145 del 16.5.2014, pag. 43.
(11) GU L 110 del 29.4.2015, pag. 22.
(12) GU L 209 del 3.8.2016, pag. 15.
(13) GU L 269 del 28.7.2021, pag. 143.
(14) GU C 466 del 7.12.2022, pag. 24.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2650/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)