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Document 32023D2650

Decisione (UE) 2023/2650 del Consiglio, del 20 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (ispezione delle navi)

ST/14565/2023/INIT

GU L, 2023/2650, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2650/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2650/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2650

24.11.2023

DECISIONE (UE) 2023/2650 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (ispezione delle navi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE.

(3)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e 14 atti giuridici ad esso collegati.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

H. CREVITS


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (1), quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15.

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2009/728/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/765/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/281/UE della Commissione, del 14 maggio 2014, che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1327 della Commissione, del 1° agosto 2016, che concede il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d'aéronefs (BV) a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (C(2017) 1881 final).

(14)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas Marine & Offshore SAS conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2020) 4226 final).

(15)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1227 della Commissione, del 27 luglio 2021, che modifica il riconoscimento di DNV GL AS in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(16)

Occorre integrare nell'accordo SEE l'elenco degli organismi riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (2022/C 466/07) (14).

(17)

Il regolamento (CE) n. 391/2009 stabilisce i criteri di riconoscimento e gli obblighi degli organismi riconosciuti, comprese disposizioni in materia di ammende e penalità di mora.

(18)

Date le circostanze specifiche, vale a dire il fatto che spetta alla Commissione riconoscere gli organismi e che le violazioni ledono l'Unione e i suoi interessi, e viste la complessità e la tecnicità delle procedure di valutazione e di infrazione, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe cooperare da vicino con la Commissione e attenderne la valutazione e la proposta d'intervento prima di pronunciarsi sull'applicazione di ammende e penalità di mora agli organismi che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA e la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA.

(19)

Nulla nella presente decisione può essere interpretato nel senso di limitare o altrimenti circoscrivere l'assolvimento degli obblighi che incombono alla Commissione in virtù del diritto dell'Unione in termini di compiti di riconoscimento, valutazione e, se del caso, imposizione di misure correttive o sanzioni agli organismi riconosciuti che non sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA e la cui attività principale non si svolge in uno Stato EFTA

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 55b (Direttiva 94/57/CE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

" 32009 L 0015: Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47), modificata da:

32014 L 0111: Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83)";

2.

dopo il punto 55d (Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

"55e.

32009 R 0391: Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11), quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1, modificato da:

32014 R 1355: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82)

32019 R 0492: Regolamento (UE) 2019/492 della Commissione, del 25 marzo 2019 (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 5)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 3:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati EFTA che desiderano autorizzare un organismo non ancora riconosciuto presentano all'Autorità di vigilanza EFTA una richiesta di riconoscimento corredata di informazioni esaurienti e documenti di prova circa il rispetto da parte dell'organismo dei criteri minimi definiti nell'allegato I e il requisito e il suo impegno a conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e agli articoli 9, 10 e 11. L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra poi la richiesta alla Commissione.";

ii)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Se la richiesta è presentata da uno Stato EFTA, la Commissione, unitamente allo Stato EFTA in questione e in stretta cooperazione con l'Autorità di vigilanza EFTA, procede alla valutazione degli organismi oggetto della richiesta di riconoscimento al fine di verificarne la conformità e l'impegno a conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1.";

b)

all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, la Commissione esegue i summenzionati compiti in stretta cooperazione con l'Autorità di vigilanza EFTA. Spetta all'Autorità di vigilanza EFTA adottare i provvedimenti preventivi e correttivi del caso nei confronti degli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA. La Commissione comunica all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione del caso e una proposta d'intervento.";

c)

all'articolo 6:

i)

ai paragrafi 1 e 2 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, spetta all'Autorità di vigilanza EFTA eseguire i summenzionati compiti assegnati alla Commissione. La Commissione comunica all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione del caso e una proposta d'intervento.";

ii)

al paragrafo 4, dopo i termini "Corte di giustizia delle Comunità europee" sono inseriti i termini "o, per le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA, la Corte EFTA";

d)

all'articolo 7:

i)

al paragrafo 1, lettera c), dopo i termini "della Commissione" sono inseriti i termini "e, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, la valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

al paragrafo 2, lettera a), dopo i termini "della propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato" sono inseriti i termini "e, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, della valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA";

iii)

al paragrafo 3, dopo i termini "di propria iniziativa" sono inseriti i termini ", su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA,";

e)

all'articolo 8:

i)

ai paragrafi 1 e 2 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, spetta all'Autorità di vigilanza EFTA procedere alla valutazione unitamente allo Stato EFTA in questione e in stretta cooperazione con la Commissione.";

ii)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, spetta all'Autorità di vigilanza EFTA eseguire i summenzionati compiti assegnati alla Commissione, in stretta cooperazione con la stessa Commissione.";

f)

all'articolo 10:

i)

al paragrafo 1, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o, per gli organismi riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

al paragrafo 4, dopo i termini "di tutti gli Stati membri" sono inseriti i termini "e degli Stati EFTA" e dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "e, secondo il caso, all'Autorità di vigilanza EFTA";

g)

all'articolo 11:

i)

al paragrafo 5, dopo i termini "gli Stati di bandiera" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

al paragrafo 7, dopo i termini "agli Stati membri" sono inseriti i termini "e agli Stati EFTA";

h)

all'articolo 16, dopo i termini "gli Stati membri" sono inseriti i termini "e gli Stati EFTA".

55ea.

32009 D 0728: Decisione 2009/728/CE della Commissione, del 30 settembre 2009, con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 34)

55eb.

32013 D 0765: Decisione di esecuzione 2013/765/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante modifica del riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 107), modificata da:

Decisione di esecuzione C(2017) 1881 della Commissione, del 24.3.2017,

Decisione di esecuzione C(2020) 4226 della Commissione, del 29.6.2020,

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1227 della Commissione, del 27 luglio 2021 (GU L 269 del 28.7.2021, pag. 143).

55ec.

32014 D 0281: Decisione di esecuzione 2014/281/UE della Commissione, del 14 maggio 2014, che concede il riconoscimento dell'UE al registro navale croato in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 43).

55ed.

32015 D 0668: Decisione di esecuzione (UE) 2015/668 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica il riconoscimento di determinati organismi in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 22).

55ee.

32015 D 0669: Decisione (UE) 2015/669 della Commissione, del 24 aprile 2015, che abroga la decisione 2007/421/CE relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 24).

55ef.

32016 D 1327: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1327 della Commissione, del 1° agosto 2016, che concede il riconoscimento dell'UE al Registro navale indiano in conformità al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 209 del 3.8.2016, pag. 15).

55eg.

52022XC1207(01): Elenco degli organismi riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (2022/C 466/07) (GU C 466 del 7.12.2022, pag. 24).

55f.

32014 R 0788: Regolamento (UE) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12), quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

nelle disposizioni attuative dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 391/2009, anziché "Commissione" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA,";

b)

all'articolo 10, paragrafo 1, dopo i termini "di propria iniziativa" sono inseriti i termini ", su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA, per gli organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA,";

c)

all'articolo 11:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Per gli Stati EFTA, la richiesta è presentata all'Autorità di vigilanza EFTA unitamente alle prove documentali di cui al paragrafo 3. L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra la richiesta e le prove documentali alla Commissione.";

ii)

al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:

"In caso di richiesta presentata da uno Stato membro dell'UE relativamente ad organismi la cui attività principale si svolge in uno Stato EFTA e che sono stati riconosciuti in esito alla richiesta di uno Stato EFTA, la Commissione inoltra la richiesta e le relative prove documentali anche all'Autorità di vigilanza EFTA.";

d)

all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6.   L'accesso ai documenti e agli altri elementi di prova del fascicolo istruito dall'Autorità di vigilanza EFTA è disciplinato dalle applicabili norme dell'Autorità di vigilanza EFTA."

;

e)

all'articolo 22, paragrafo 4, dopo i termini "alla Corte di giustizia dell'Unione europea" sono inseriti i termini "o alla Corte EFTA per le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA";

f)

all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), dopo i termini "della Corte di giustizia dell'Unione europea" sono inseriti i termini "o della Corte EFTA per le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA".".

Articolo 2

Il testo dei regolamenti (CE) n. 391/2009, quale rettificato in GU L 74 del 22.3.2010, pag. 1, (UE) n. 788/2014, quale rettificato in GU L 234 del 7.8.2014, pag. 15, e (UE) 2019/492, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014, della direttiva 2009/15/CE, della direttiva di esecuzione 2014/111/UE, delle decisioni 2009/728/CE e (UE) 2015/669, delle decisioni di esecuzione 2013/765/UE, 2014/281/UE, (UE) 2015/688, (UE) 2016/1327 e (UE) 2021/1227, delle decisioni di esecuzione C(2017) 1881 del 24.3.2017 e C(2020) 4226 del 29.6.2020 e dell'elenco 2022/C 466/07 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE


(1)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(2)   GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 5.

(3)   GU L 214 del 19.7.2014, pag. 12.

(4)   GU L 365 del 19.12.2014, pag. 82.

(5)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

(6)   GU L 366 del 20.12.2014, pag. 83.

(7)   GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 34.

(8)   GU L 110 del 29.4.2015, pag. 24.

(9)   GU L 338 del 17.12.2013, pag. 107.

(10)   GU L 145 del 16.5.2014, pag. 43.

(11)   GU L 110 del 29.4.2015, pag. 22.

(12)   GU L 209 del 3.8.2016, pag. 15.

(13)   GU L 269 del 28.7.2021, pag. 143.

(14)   GU C 466 del 7.12.2022, pag. 24.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2650/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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