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Dokument 32023D1043

Decisione (UE) 2023/1043 del Consiglio del 22 maggio 2023 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli scambi di aeromobili civili riguardo all’adesione del Brasile all’accordo relativo agli scambi di aeromobili civili

ST/8644/2023/INIT

GU L 140 del 30.5.2023, s. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentets rättsliga status Gällande

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1043/oj

30.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/51


DECISIONE (UE) 2023/1043 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2023

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli scambi di aeromobili civili riguardo all’adesione del Brasile all’accordo relativo agli scambi di aeromobili civili

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 80/271/CEE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 1980.

(2)

Il 14 giugno 2022 il Brasile ha presentato al comitato per gli scambi di aeromobili civili («comitato») la domanda di adesione all’accordo, unitamente agli impegni tariffari proposti.

(3)

Alla luce di tali impegni, la domanda di adesione del Brasile all’accordo soddisfa i requisiti stabiliti nell’accordo.

(4)

Si prevede che l’adesione del Brasile all’accordo darà un contributo positivo a scambi liberi ed esenti da distorsioni nel settore della costruzione aeronautica civile.

(5)

A norma dell’articolo 9.1.3 dell’accordo e del punto 5 della nota di orientamento sull’applicazione dell’articolo 9.1.3 dell’accordo, il comitato ha il potere di adottare una decisione che convenga le condizioni di adesione e di dare il proprio consenso al governo richiedente affinché depositi presso il direttore generale dell’OMC uno strumento di adesione che riporti i termini così concordati.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato riguardo all’adesione del Brasile all’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per gli scambi di aeromobili civili è di approvare l’adesione del Brasile all’accordo relativo agli scambi di aeromobili civili.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. BUSCH


(1)  GU L 71 del 17.3.1980, pag. 58.

(2)  Decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (GU L 71 del 17.3.1980, pag. 1).


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