Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0694

Decisione di esecuzione (UE) 2023/694 della Commissione del 22 marzo 2023 relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «End The Horse Slaughter Age» («Mettiamo fine alla macellazione dei cavalli») a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 1839] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

C/2023/1839

GU L 91 del 29.3.2023, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/694/oj

29.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 91/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/694 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2023

relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo « End The Horse Slaughter Age » (« Mettiamo fine alla macellazione dei cavalli » ) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2023) 1839]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «End The Horse Slaughter Age».

(2)

Gli obiettivi dell’iniziativa sono espressi dagli organizzatori come segue: «L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «End The Horse Slaughter Age» chiede una legge che vieti la macellazione dei cavalli come anche la riproduzione e l’esportazione per produrre pelli, cuoio e carne o per fabbricare medicinali o altre sostanze. Invoca altresì una legge che ne vieti il trasporto su lunga distanza a fini di macellazione in tutta Europa e un regolamento che li tuteli dalla costrizione al lavoro eccessivo o ad addestramenti estenuanti».

(3)

Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa. Gli organizzatori denunciano la crudeltà della macellazione dei cavalli a fini di consumo e la imputano al soddisfacimento della domanda di carne equina, che oltretutto non reputano sicura per l’alimentazione umana. Con tale divieto, mirano a equiparare la legislazione sui cavalli a quella vigente per cani e gatti.

(4)

Contestualmente alla richiesta di registrazione il gruppo di organizzatori ha presentato un documento aggiuntivo contenente ulteriori informazioni sugli obiettivi dell’iniziativa, e una bozza di atto giuridico in cui esprime quelli principali.

(5)

La Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. L’articolo 43, paragrafo 2, del trattato conferisce alla Commissione, tra l’altro, il potere di proporre una normativa che preveda norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti. Gli articoli 114 e 207 del trattato conferiscono alla Commissione il potere di proporre una normativa che vieti l’immissione sul mercato e l’esportazione di cavalli per produrre pelli, cuoio e carne o per fabbricare medicinali o altre sostanze.

(6)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(7)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(8)

L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(9)

È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «End The Horse Slaughter Age».

(10)

La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «End The Horse Slaughter Age».

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «End The Horse Slaughter Age», rappresentato da Paola SGARBAZZINI e Nora PAGLIONICO in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2023

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.


Top